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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 15/01/2025, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
- Sezione Prima Civile -
Composta dai sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese Consigliere
Dott. Corrado Croci Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nell'appello iscritto al n. 1536 / 2022 R.G.;
promosso da:
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. ARCUDI ROBERTO ed C.F._2
elettivamente domiciliati presso il suo Studio in VIA TALUCCHI, 34 10143 TORINO;
- appellanti contro
(c.f. ), rappresentata Controparte_1 P.IVA_1
e difesa dall'Avv. MARCONE ANNAMARIA ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in VIA MASSENA, 87 10128 TORINO;
- parte appellata
Oggetto: Azione revocatoria ordinaria.
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante: “Reietta ogni contraria istanza
Voglia l'Ecc. ma Corte d'Appello di Torino
In totale riforma dell'impugnata sentenza
Accertato che il giudizio di primo grado n.16954, promosso dal Controparte_1
, contro e , per azione revocatoria
[...] Parte_1 Parte_2
ex artt. 66 LF e 2901 CC, non si è svolto nei confronti della sig.ra , alienante Controparte_2
dei beni immobili di cui è causa, quale litisconsorte necessario.
Dichiarare inefficace l'impugnata sentenza del Tribunale di Torino del 19.09.2022 n. 3622 per violazione del contradditorio, rimettendo le parti avanti al tribunale di Torino in diversa composizione.
Dichiarare inammissibile o infondata in fatto e in diritto l'azione revocatoria ex artt. 66 LF e
2901 CC nonché domanda per donazione indiretta entrambe promosse dal Controparte_1
contro e .
[...] Parte_1 Parte_2
Dichiarare altresì inammissibile in fatto e in diritto, l'azione di arricchimento senza giusta causa promossa dal contro e Controparte_1 Parte_1
per carenza dei presupposti. Parte_2
Con vittoria delle spese e onorari dei due gradi di giudizio da distrarsi a favore di questo difensore antistatario”.
Per parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello;
- disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
- in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto da Parte_1
e per i motivi dedotti nella presente comparsa di risposta;
Parte_2
- in ogni caso, rigettare l'appello e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza del
Tribunale di Torino n. 3622/2022, depositata in data 19.09.2022, oggetto di impugnazione.
Con il favore delle spese processuali del presente giudizio, oltre rimborso spese generali ed accessori fiscali e previdenziali, come per legge”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. – La vicenda processuale e il primo grado di giudizio.
2 1.1 - era una società operante nel settore della costruzione, Controparte_1
ristrutturazione e compravendita di immobili che aveva come soci (socio al Persona_1
60 %) e i fratelli e (soci al 20 % ciascuno). Parte_1 Parte_2
I due fratelli vengono indicati, nella sent. n. 1591/22 di patteggiamento per bancarotta fraudolenta distrattiva emessa dal G.I.P. del Tribunale di Torino il 22.02.2022, come
“amministratori di fatto” della società.
1.2 – Con contratto concluso per scrittura privata autenticata in data 19.01.2016, CP_2
proprietaria di una villa con terreni annessi in San Francesco in Campo (TO), via
[...]
San Carlo n. 47, aliena i predetti immobili pro quota ai fratelli . Pt_1
Nel testo del contratto si dà atto dell'avvenuta corresponsione dell'intero prezzo di vendita e del fatto che la provvista per il pagamento del prezzo è stata fornita da
[...]
Contr
che aveva chiesto l'emissione di assegni circolari da parte di di pari CP_1
importo, con cui era stato saldata la somma.
Così l'art. 4, punto a, del contratto:
Dall'estratto del libro mastro della società, prodotto al doc. 2 fasc. curatela, emerge la conferma della provenienza dalla del denaro utilizzato per Controparte_1
pagare il prezzo di acquisto in favore dei fratelli negli anni 2014 e 2015 risultano, Pt_3 infatti, iscritti crediti verso per € 120.000 + € 35.000, con causale Controparte_2
“preliminare vendita Marat M.”, nelle date del 21.11 e del 22.12.2014, riportati a nuovo al
1.01.2015, poi successivi crediti con la stessa causale fino alla concorrenza di complessivi
€ 350.000 tra il 27.01 e il 3.08.2015; il 22.12.2015 la somma di € 350.000 viene iscritta
3 contabilmente come “crediti v/ e ” con causale “cessione Parte_2 Parte_1
preliminare . CP_2
1.3 - Con sentenza del 11.09.2017 il Tribunale di Torino ha dichiarato fallita
[...]
CP_1
1.4 - La curatela del fall. ha ricostruito la complessiva operazione, costituita Parte_4
dalla compravendita degli immobili da in favore di e Controparte_2 Parte_1 Parte_2
e dal pagamento del prezzo da parte della come adempimento
[...] CP_1
del terzo ex art. 1180 c.c., alla stregua di donazione indiretta;
ha quindi agito davanti al
Tribunale di Torino per la revoca ai sensi degli artt. 66 l. fall. e 2901 c.c. dell'acquisto del complesso immobiliare a favore di e , ritenuta provata la Parte_1 Parte_2
consapevolezza della lesione della garanzia patrimoniale in capo alla società che aveva disposto il pagamento del prezzo e il depauperamento così realizzato della garanzia patrimoniale dei creditori sociali (1); in subordine, ha domandato condannarsi e Parte_1
al pagamento di un indennizzo ex art. 2041 c.c. a titolo di arricchimento Parte_2
senza causa, in relazione al vantaggio ingiustificato conseguito per effetto del pagamento del prezzo da parte della indennizzo quantificato in un importo pari alla CP_1 somma versata dalla società alla parte venditrice, per complessivi € 300.000, da ripartirsi al
50 % ciascuno, con interessi dalla messa in mora fino al saldo effettivo (2).
L'operazione veniva qualificata fin dall'atto introduttivo come “donazione indiretta” (cfr., infatti, a pag. 3 della citazione).
I due convenuti, pur non disconoscendo la provenienza del denaro utilizzato per pagare il prezzo dai conti della hanno contestato le domande del fallimento: difettava CP_1
il presupposto del consilium fraudis (a), non essendo essi stati a conoscenza dello stato di insolvenza della società (i debiti sociali erano di modesta entità rispetto al giro d'affari); eccepivano la mancata citazione della venditrice dell'immobile, individuata come litisconsorte necessario ex art. 2901 c.c. quale parte del rapporto sostanziale di cui si chiedeva dichiararsi l'inefficacia, insieme con essi acquirenti e la società in CP_1 bonis (b); e sostenevano l'impossibilità di configurare, nella fattispecie, una donazione indiretta, sia perchè l'operazione corrispondeva allo schema di una compravendita, sia soprattutto perché sarebbe mancato del tutto l'animus donandi (c).
4 1.5 - Con sent. n. 3622/2022 pubblicata il 19.9.2022 il Tribunale di Torino ha accolto la domanda principale del fall. ed ha, per l'effetto, dichiarato l'inefficacia ex art. CP_1
2901 c.c. della donazione indiretta dell'immobile in San Francesco al Campo, via San Carlo
n. 38, e condannato i convenuti alle spese.
Il Tribunale, premettendo che l'azione revocatoria ha finalità recuperatoria di beni al patrimonio del fallito, sul quale potrà soddisfarsi la massa dei creditori, puntualizzava che la revoca, nel caso di specie, non riguardava l'atto di vendita in sé, perché in tal caso sarebbe stata necessaria la chiamata in giudizio della venditrice, bensì l'atto di donazione indiretta che aveva prodotto la depauperazione del patrimonio della società, individuata la società come soggetto donante attraverso la messa a disposizione delle somme utilizzate dai per l'acquisto. Era infatti documentale che il pagamento del prezzo di € 300.000 Pt_1
fosse stato fatto a mezzo di denaro proveniente dai conti della società, benchè la compravendita fosse intercorsa tra la e i fratelli . CP_2 Pt_1
Risultavano dimostrati i presupposti dell'azione: i fratelli erano certamente a Pt_1
conoscenza della situazione di difficoltà in cui versava la società, e ciò in considerazione dei cospicui debiti verso l'Erario e verso i fornitori, accresciuti nel corso degli anni e risalenti ad epoca precedente l'atto di acquisto impugnato;
sussisteva, inoltre, l'eventus damni per via del pacifico depauperamento della società che aveva pagato con propria provvista beni non entrati nel suo patrimonio;
trattandosi di atto a titolo gratuito, non era necessario accertare la partecipatio fraudis del terzo.
2. – L'appello di e e i motivi di impugnazione. Parte_1 Parte_2
Avverso la predetta sentenza hanno proposto appello e , Parte_1 Parte_2
con tre distinti motivi di gravame;
non viene riproposto il tema della mancanza di prova della consapevolezza di ledere la garanzia patrimoniale dei creditori.
2.1 – Con il primo motivo di impugnazione, gli appellanti denunciano la violazione del litisconsorzio necessario, dal momento che parte del contratto di compravendita revocato era la venditrice , che non ha mai preso parte al giudizio di primo grado: Controparte_2
sia che la domanda revocatoria avversaria avesse ad oggetto un contratto a titolo oneroso sia che avesse ad oggetto un contratto a titolo gratuito, al giudizio avrebbe dovuto partecipare necessariamente anche l'alienante del bene immobile in Controparte_2 quanto, comunque, la sentenza ha dichiarato l'inefficacia del contratto di compravendita e non dei prelievi di denaro effettuati per pagarne il prezzo;
la mancata integrazione del
5 contraddittorio con la comporterebbe la declaratoria di inammissibilità della CP_2 domanda revocatoria con rimessione della causa al giudice di primo grado ai sensi dell'art. 354 c.p.c.
2.2 – Con il secondo motivo di impugnazione, si contesta la qualificazione data dal primo
Giudice dell'operazione come donazione indiretta, sia perché essa risponde allo schema proprio della compravendita, sia per mancanza di prova dello scopo di liberalità; piuttosto, si sarebbe trattato di un utilizzo indebito di fondi sociali, a fronte dei quali l'unico rimedio esperibile era un'azione di risarcimento danni, di cui, peraltro, non risulterebbe dimostrata l'entità e salvo il fatto che, come risulta dalla sentenza di patteggiamento, è intervenuta la corresponsione di un indennizzo da parte di essi appellanti di € 5.000 ciascuno, a favore del fallimento.
2.3 – Con il terzo motivo – che, in realtà, è la riproposizione di una difesa assorbita dall'accoglimento della domanda principale di revoca - si ribadisce l'inammissibilità della domanda subordinata di arricchimento senza giusta causa per mancanza di residualità ex art. 2042 c.c.: la domanda di arricchimento ingiustificato, proposta in via sussidiaria, è ammissibile solo quando la domanda principale fosse ab origine inaccoglibile e l'attore non disponesse di altro rimedio per conseguire il bene della vita di cui chiede l'attribuzione; nella specie, al contrario, il fallimento, per far valere la circostanza dell'indebito utilizzo di fondi sociali, avrebbe avuto a disposizione l'azione di danno ex art. 2043 c.c.
3. – Le difese del fall. e l'esame congiunto dei motivi di impugnazione. CP_1
3.1 - Il fall. ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'appello per CP_1 assenza di specificità dei motivi ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e per manifesta infondatezza ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., nonché la violazione del divieto di domande nuove, in relazione ad una presunta riformulazione delle conclusioni in questo grado.
Si tratta di eccezioni infondate.
L'atto di appello è redatto in modo tale da consentire una chiara individuazione dei motivi come altrettante questioni e punti di decisione contestati della sentenza impugnata, e le censure si accompagnano ad argomenti a confutazione delle ragioni addotte dal Giudicante
a sostegno della decisione appellata: risulterebbe, in questo, rispettato il dettato dell'art. 342
c.p.c., così come interpretato dalla giurisprudenza (Cass., Sez. Unite, 10/05/2019, n.
12.587).
6 Le conclusioni rassegnate in questa fase, benchè in parte riformulate rispetto a quelle di primo grado, non introducono, a ben vedere, alcuna nuova e diversa pretesa attributiva di un bene della vita (gli appellati non hanno del resto formulato riconvenzionali in primo grado), né del resto risultano avanzate nuove eccezioni in violazione del divieto dell'art. 345
c.p.c.
Quanto alla riproposizione, in questa sede decisoria, della richiesta di declaratoria di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., è da dire che, come si evince dalla lettura di detta norma, nel testo applicabile ratione temporis (“All'udienza di cui all'art.
350 il giudice, prima di procedere alla trattazione, sentite le parti, dichiara inammissibile
l'appello a norma dell'art. 348 bis, primo comma, con ordinanza succintamente motivata
….”), l'inammissibilità dell'appello per manifesta infondatezza può esser dichiarata solo in limine, ossia non oltre la prima udienza ex art. 350 c.p.c., di talchè, una volta iniziata la trattazione nel merito ed a maggior ragione una volta raggiunta la fase decisoria, la sua rilevazione rimane ormai definitivamente preclusa restando assorbita nella decisione finale.
3.2 – Superate come sopra le eccezioni preliminari, i tre motivi di impugnazione meritano di essere esaminati congiuntamente.
3.2.1 – E' principio pacifico in giurisprudenza (Cass., 30/05/2017, n. 13.619; Id., 23/05/2014,
n. 11.491) che nell'ipotesi di acquisto di un immobile con denaro proprio del disponente ed intestazione ad altro soggetto, che il disponente intende in tal modo beneficiare, la compravendita costituisce lo strumento formale per il trasferimento del bene e per il corrispondente arricchimento del patrimonio del destinatario ed integra, quindi, una donazione indiretta del bene stesso, e non del danaro.
Lo spirito di liberalità (animus donandi), che come scopo tipico della donazione (diretta o indiretta) connota il depauperamento del donante e l'arricchimento del donatario, va ravvisato nella consapevolezza dell'uno di attribuire all'altro un vantaggio patrimoniale in assenza di qualsivoglia costrizione, giuridica o morale (nullo iure cogente), ossia senza esservi tenuti neppure in adempimento di una obbligazione naturale (ex multis, Cass.,
21/05/2012, n. 8018); la spontaneità dell'attribuzione patrimoniale prescinde evidentemente da ogni indagine sui motivi che accompagnano la determinazione volitiva del disponente, i quali – conforme il principio ricavabile dagli artt. 1343 e 1345 c.c. – rimangono del tutto estranei alla causa della donazione, non integrando né un'ipotesi di cogenza giuridica, né
7 un'ipotesi di costrizione in forza di un dovere sociale, anche quando si tratti di donazione remuneratoria (vds. in tema, Cass., 10/05/2016, n. 10.262).
L'operazione realizzata con l'acquisto da della villa in San Francesco in Controparte_2
Campo in favore dei fratelli con il pagamento del prezzo da parte della società Pt_1 con fondi sociali integra, perciò, una donazione indiretta in cui l'animus CP_1
donandi si ravvisa proprio nella consapevolezza della società, attraverso i titolari degli organi sociali, di compiere un'attribuzione patrimoniale gratuita in favore dei beneficiari, con depauperamento del proprio patrimonio come soggetto disponente, e senza che vi fosse alcun obbligo, giuridico o morale, in tal senso.
E' a tal fine priva di rilievo la circostanza che il capo d'imputazione per bancarotta distrattiva, in relazione al quale è intervenuta la sentenza di patteggiamento n. 1591/22, parli di una distrazione del “credito vantato nei confronti dei soci e , Parte_2 Parte_1
pari ad 226.933,80 euro (scaturente dal pagamento di 350.000 euro fatto dalla società per
l'acquisto di un immobile ubicato in San Francesco al Campo di proprietà di , Controparte_2
che aveva stipulato con un contratto preliminare per persona da nominare e CP_1
che venne poi ceduto ai due fratelli in occasione della stipula del contratto Pt_1 definitivo il 19 gennaio 2016), che veniva saldato solo in parte”; dal momento che, esclusa qualunque efficacia della sentenza di applicazione concordata della pena nei giudizi civili
(artt. 445, 651 – 654 c.p.p.), è al giudicante civile che spetta la qualificazione sotto il profilo civilistico dei fatti oggetto del processo, la qualificazione dei fatti data dal giudice penale, peraltro in una pronuncia emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., riguardando i soli aspetti penalistici.
3.2.2 – E' altrettanto pacifico in giurisprudenza che la donazione indiretta sia soggetta a revocatoria ai sensi dell'art. 2901 c.c. (da ultimo, Cass., 13/06/2023, n. 16680).
Partendo, infatti, dal rilievo (vds. Cass., Sez. Unite, 5.08.1992, n. 9282) che nel caso di dazione di denaro da parte di un terzo estraneo al contratto di compravendita allo scopo di consentire l'acquisto al compratore, la vendita costituisce un mero strumento formale di trasferimento della proprietà del bene per l'attuazione di un complesso procedimento di arricchimento del destinatario, di talchè si ha donazione indiretta non del denaro, ma dell'immobile poiché questo è il bene che entra nel patrimonio del beneficiario, la revocatoria deve evidentemente colpire l'effettivo frutto della donazione indiretta, ossia l'acquisto immobiliare che è l'attribuzione patrimoniale in danno dei creditori in cui si sostanzia la
8 liberalità atipica, e non invece il denaro pagato al venditore che non viene materialmente trasferito dal debitore al terzo.
La risposta negativa al problema della sussistenza di un litisconsorzio necessario con la parte venditrice discende, in questo caso, proprio dalla ricostruzione alla stregua di donazione indiretta dell'operazione di acquisto di un bene immobile con l'intervento di un terzo che paga il prezzo e che intende in questo modo beneficiare il compratore: se infatti, in tale caso, la vendita costituisce il mezzo per fa conseguire al destinatario la proprietà di un bene, in cui si sostanzia il suo vantaggio patrimoniale, parti dell'operazione così realizzata sono soltanto colui che elargisce il denaro e colui che acquista con prezzo pagato da altri, mentre l'alienante rimane estraneo all'operazione di donazione indiretta, e non sarà perciò parte necessaria ex art. 2901 c.c. del giudizio volto a fare dichiarare l'inefficacia nei confronti dei creditori di detta operazione;
litisconsorti necessari saranno, semmai, su tali presupposti solo le parti della donazione indiretta, e dunque colui che eroga il denaro e colui che consegue, con il pagamento del prezzo da parte del primo, l'acquisto immobiliare.
Ne viene, applicando tali rilievi al caso di specie, che non è affatto Controparte_2
litisconsorte necessaria in questo processo.
3.2.3 – Non sono per il resto stati contestati in questa fase d'appello, deducendoli come specifici motivi di gravame contro la decisione di accoglimento del primo Giudice, gli altri presupposti dell'azione revocatoria.
3. – Conclusioni e spese.
L'appello, per concludere, si rivela infondato e deve essere respinto, con assorbimento delle questioni relative alla proponibilità della domanda subordinata di arricchimento senza causa.
Le spese seguono la soccombenza, come per legge;
esse vanno liquidate per questo grado di giudizio, sul parametro indeterminabile – complessità media, in ragione della inapplicabilità, nel caso di specie, del disposto dell'art. 5, co. 1, 2° periodo, d.m. 55/2014
(“Nei giudizi per azioni surrogatorie e revocatorie, si ha riguardo all'entità economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione è diretta …”), trattandosi di revocatoria ordinaria proposta dal fallimento ex art. 66 l. fall. e non essendo quindi possibile individuare una specifica ragione di credito cui parametrare l'onorario; va escluso il compenso per la fase istruttoria/ trattazione, non svoltasi.
9 Va infine dichiarata la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13, co.
1-quater, D.P.R.
115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione prima civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e contro la curatela del fallimento Parte_1 Parte_2
vverso la sent. n. 3622/2022 emessa dal Tribunale di Torino Controparte_1
in data 19.09.2022, con atto di citazione notificato in data 30.11.2022:
a) rigetta l'appello;
b) condanna e , in solido tra loro comune essendo il loro CP_4 Controparte_5 interesse in causa agli effetti dell'art. 97 c.p.c., alla rifusione delle spese in favore del fall.
spese che liquida in € 8.470, oltre IVA, CPA e rimb. forfet. CP_1 CP_1
come per legge;
c) dichiara la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13, co.
1-quater, D.P.R.
115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1- bis del predetto art. 13.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 10/01/2025.
Il Presidente Il Consigliere Est.
Dott.ssa Gabriella Ratti Dott. Corrado Croci
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
- Sezione Prima Civile -
Composta dai sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese Consigliere
Dott. Corrado Croci Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nell'appello iscritto al n. 1536 / 2022 R.G.;
promosso da:
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. ARCUDI ROBERTO ed C.F._2
elettivamente domiciliati presso il suo Studio in VIA TALUCCHI, 34 10143 TORINO;
- appellanti contro
(c.f. ), rappresentata Controparte_1 P.IVA_1
e difesa dall'Avv. MARCONE ANNAMARIA ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in VIA MASSENA, 87 10128 TORINO;
- parte appellata
Oggetto: Azione revocatoria ordinaria.
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante: “Reietta ogni contraria istanza
Voglia l'Ecc. ma Corte d'Appello di Torino
In totale riforma dell'impugnata sentenza
Accertato che il giudizio di primo grado n.16954, promosso dal Controparte_1
, contro e , per azione revocatoria
[...] Parte_1 Parte_2
ex artt. 66 LF e 2901 CC, non si è svolto nei confronti della sig.ra , alienante Controparte_2
dei beni immobili di cui è causa, quale litisconsorte necessario.
Dichiarare inefficace l'impugnata sentenza del Tribunale di Torino del 19.09.2022 n. 3622 per violazione del contradditorio, rimettendo le parti avanti al tribunale di Torino in diversa composizione.
Dichiarare inammissibile o infondata in fatto e in diritto l'azione revocatoria ex artt. 66 LF e
2901 CC nonché domanda per donazione indiretta entrambe promosse dal Controparte_1
contro e .
[...] Parte_1 Parte_2
Dichiarare altresì inammissibile in fatto e in diritto, l'azione di arricchimento senza giusta causa promossa dal contro e Controparte_1 Parte_1
per carenza dei presupposti. Parte_2
Con vittoria delle spese e onorari dei due gradi di giudizio da distrarsi a favore di questo difensore antistatario”.
Per parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello;
- disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
- in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto da Parte_1
e per i motivi dedotti nella presente comparsa di risposta;
Parte_2
- in ogni caso, rigettare l'appello e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza del
Tribunale di Torino n. 3622/2022, depositata in data 19.09.2022, oggetto di impugnazione.
Con il favore delle spese processuali del presente giudizio, oltre rimborso spese generali ed accessori fiscali e previdenziali, come per legge”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. – La vicenda processuale e il primo grado di giudizio.
2 1.1 - era una società operante nel settore della costruzione, Controparte_1
ristrutturazione e compravendita di immobili che aveva come soci (socio al Persona_1
60 %) e i fratelli e (soci al 20 % ciascuno). Parte_1 Parte_2
I due fratelli vengono indicati, nella sent. n. 1591/22 di patteggiamento per bancarotta fraudolenta distrattiva emessa dal G.I.P. del Tribunale di Torino il 22.02.2022, come
“amministratori di fatto” della società.
1.2 – Con contratto concluso per scrittura privata autenticata in data 19.01.2016, CP_2
proprietaria di una villa con terreni annessi in San Francesco in Campo (TO), via
[...]
San Carlo n. 47, aliena i predetti immobili pro quota ai fratelli . Pt_1
Nel testo del contratto si dà atto dell'avvenuta corresponsione dell'intero prezzo di vendita e del fatto che la provvista per il pagamento del prezzo è stata fornita da
[...]
Contr
che aveva chiesto l'emissione di assegni circolari da parte di di pari CP_1
importo, con cui era stato saldata la somma.
Così l'art. 4, punto a, del contratto:
Dall'estratto del libro mastro della società, prodotto al doc. 2 fasc. curatela, emerge la conferma della provenienza dalla del denaro utilizzato per Controparte_1
pagare il prezzo di acquisto in favore dei fratelli negli anni 2014 e 2015 risultano, Pt_3 infatti, iscritti crediti verso per € 120.000 + € 35.000, con causale Controparte_2
“preliminare vendita Marat M.”, nelle date del 21.11 e del 22.12.2014, riportati a nuovo al
1.01.2015, poi successivi crediti con la stessa causale fino alla concorrenza di complessivi
€ 350.000 tra il 27.01 e il 3.08.2015; il 22.12.2015 la somma di € 350.000 viene iscritta
3 contabilmente come “crediti v/ e ” con causale “cessione Parte_2 Parte_1
preliminare . CP_2
1.3 - Con sentenza del 11.09.2017 il Tribunale di Torino ha dichiarato fallita
[...]
CP_1
1.4 - La curatela del fall. ha ricostruito la complessiva operazione, costituita Parte_4
dalla compravendita degli immobili da in favore di e Controparte_2 Parte_1 Parte_2
e dal pagamento del prezzo da parte della come adempimento
[...] CP_1
del terzo ex art. 1180 c.c., alla stregua di donazione indiretta;
ha quindi agito davanti al
Tribunale di Torino per la revoca ai sensi degli artt. 66 l. fall. e 2901 c.c. dell'acquisto del complesso immobiliare a favore di e , ritenuta provata la Parte_1 Parte_2
consapevolezza della lesione della garanzia patrimoniale in capo alla società che aveva disposto il pagamento del prezzo e il depauperamento così realizzato della garanzia patrimoniale dei creditori sociali (1); in subordine, ha domandato condannarsi e Parte_1
al pagamento di un indennizzo ex art. 2041 c.c. a titolo di arricchimento Parte_2
senza causa, in relazione al vantaggio ingiustificato conseguito per effetto del pagamento del prezzo da parte della indennizzo quantificato in un importo pari alla CP_1 somma versata dalla società alla parte venditrice, per complessivi € 300.000, da ripartirsi al
50 % ciascuno, con interessi dalla messa in mora fino al saldo effettivo (2).
L'operazione veniva qualificata fin dall'atto introduttivo come “donazione indiretta” (cfr., infatti, a pag. 3 della citazione).
I due convenuti, pur non disconoscendo la provenienza del denaro utilizzato per pagare il prezzo dai conti della hanno contestato le domande del fallimento: difettava CP_1
il presupposto del consilium fraudis (a), non essendo essi stati a conoscenza dello stato di insolvenza della società (i debiti sociali erano di modesta entità rispetto al giro d'affari); eccepivano la mancata citazione della venditrice dell'immobile, individuata come litisconsorte necessario ex art. 2901 c.c. quale parte del rapporto sostanziale di cui si chiedeva dichiararsi l'inefficacia, insieme con essi acquirenti e la società in CP_1 bonis (b); e sostenevano l'impossibilità di configurare, nella fattispecie, una donazione indiretta, sia perchè l'operazione corrispondeva allo schema di una compravendita, sia soprattutto perché sarebbe mancato del tutto l'animus donandi (c).
4 1.5 - Con sent. n. 3622/2022 pubblicata il 19.9.2022 il Tribunale di Torino ha accolto la domanda principale del fall. ed ha, per l'effetto, dichiarato l'inefficacia ex art. CP_1
2901 c.c. della donazione indiretta dell'immobile in San Francesco al Campo, via San Carlo
n. 38, e condannato i convenuti alle spese.
Il Tribunale, premettendo che l'azione revocatoria ha finalità recuperatoria di beni al patrimonio del fallito, sul quale potrà soddisfarsi la massa dei creditori, puntualizzava che la revoca, nel caso di specie, non riguardava l'atto di vendita in sé, perché in tal caso sarebbe stata necessaria la chiamata in giudizio della venditrice, bensì l'atto di donazione indiretta che aveva prodotto la depauperazione del patrimonio della società, individuata la società come soggetto donante attraverso la messa a disposizione delle somme utilizzate dai per l'acquisto. Era infatti documentale che il pagamento del prezzo di € 300.000 Pt_1
fosse stato fatto a mezzo di denaro proveniente dai conti della società, benchè la compravendita fosse intercorsa tra la e i fratelli . CP_2 Pt_1
Risultavano dimostrati i presupposti dell'azione: i fratelli erano certamente a Pt_1
conoscenza della situazione di difficoltà in cui versava la società, e ciò in considerazione dei cospicui debiti verso l'Erario e verso i fornitori, accresciuti nel corso degli anni e risalenti ad epoca precedente l'atto di acquisto impugnato;
sussisteva, inoltre, l'eventus damni per via del pacifico depauperamento della società che aveva pagato con propria provvista beni non entrati nel suo patrimonio;
trattandosi di atto a titolo gratuito, non era necessario accertare la partecipatio fraudis del terzo.
2. – L'appello di e e i motivi di impugnazione. Parte_1 Parte_2
Avverso la predetta sentenza hanno proposto appello e , Parte_1 Parte_2
con tre distinti motivi di gravame;
non viene riproposto il tema della mancanza di prova della consapevolezza di ledere la garanzia patrimoniale dei creditori.
2.1 – Con il primo motivo di impugnazione, gli appellanti denunciano la violazione del litisconsorzio necessario, dal momento che parte del contratto di compravendita revocato era la venditrice , che non ha mai preso parte al giudizio di primo grado: Controparte_2
sia che la domanda revocatoria avversaria avesse ad oggetto un contratto a titolo oneroso sia che avesse ad oggetto un contratto a titolo gratuito, al giudizio avrebbe dovuto partecipare necessariamente anche l'alienante del bene immobile in Controparte_2 quanto, comunque, la sentenza ha dichiarato l'inefficacia del contratto di compravendita e non dei prelievi di denaro effettuati per pagarne il prezzo;
la mancata integrazione del
5 contraddittorio con la comporterebbe la declaratoria di inammissibilità della CP_2 domanda revocatoria con rimessione della causa al giudice di primo grado ai sensi dell'art. 354 c.p.c.
2.2 – Con il secondo motivo di impugnazione, si contesta la qualificazione data dal primo
Giudice dell'operazione come donazione indiretta, sia perché essa risponde allo schema proprio della compravendita, sia per mancanza di prova dello scopo di liberalità; piuttosto, si sarebbe trattato di un utilizzo indebito di fondi sociali, a fronte dei quali l'unico rimedio esperibile era un'azione di risarcimento danni, di cui, peraltro, non risulterebbe dimostrata l'entità e salvo il fatto che, come risulta dalla sentenza di patteggiamento, è intervenuta la corresponsione di un indennizzo da parte di essi appellanti di € 5.000 ciascuno, a favore del fallimento.
2.3 – Con il terzo motivo – che, in realtà, è la riproposizione di una difesa assorbita dall'accoglimento della domanda principale di revoca - si ribadisce l'inammissibilità della domanda subordinata di arricchimento senza giusta causa per mancanza di residualità ex art. 2042 c.c.: la domanda di arricchimento ingiustificato, proposta in via sussidiaria, è ammissibile solo quando la domanda principale fosse ab origine inaccoglibile e l'attore non disponesse di altro rimedio per conseguire il bene della vita di cui chiede l'attribuzione; nella specie, al contrario, il fallimento, per far valere la circostanza dell'indebito utilizzo di fondi sociali, avrebbe avuto a disposizione l'azione di danno ex art. 2043 c.c.
3. – Le difese del fall. e l'esame congiunto dei motivi di impugnazione. CP_1
3.1 - Il fall. ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'appello per CP_1 assenza di specificità dei motivi ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e per manifesta infondatezza ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., nonché la violazione del divieto di domande nuove, in relazione ad una presunta riformulazione delle conclusioni in questo grado.
Si tratta di eccezioni infondate.
L'atto di appello è redatto in modo tale da consentire una chiara individuazione dei motivi come altrettante questioni e punti di decisione contestati della sentenza impugnata, e le censure si accompagnano ad argomenti a confutazione delle ragioni addotte dal Giudicante
a sostegno della decisione appellata: risulterebbe, in questo, rispettato il dettato dell'art. 342
c.p.c., così come interpretato dalla giurisprudenza (Cass., Sez. Unite, 10/05/2019, n.
12.587).
6 Le conclusioni rassegnate in questa fase, benchè in parte riformulate rispetto a quelle di primo grado, non introducono, a ben vedere, alcuna nuova e diversa pretesa attributiva di un bene della vita (gli appellati non hanno del resto formulato riconvenzionali in primo grado), né del resto risultano avanzate nuove eccezioni in violazione del divieto dell'art. 345
c.p.c.
Quanto alla riproposizione, in questa sede decisoria, della richiesta di declaratoria di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., è da dire che, come si evince dalla lettura di detta norma, nel testo applicabile ratione temporis (“All'udienza di cui all'art.
350 il giudice, prima di procedere alla trattazione, sentite le parti, dichiara inammissibile
l'appello a norma dell'art. 348 bis, primo comma, con ordinanza succintamente motivata
….”), l'inammissibilità dell'appello per manifesta infondatezza può esser dichiarata solo in limine, ossia non oltre la prima udienza ex art. 350 c.p.c., di talchè, una volta iniziata la trattazione nel merito ed a maggior ragione una volta raggiunta la fase decisoria, la sua rilevazione rimane ormai definitivamente preclusa restando assorbita nella decisione finale.
3.2 – Superate come sopra le eccezioni preliminari, i tre motivi di impugnazione meritano di essere esaminati congiuntamente.
3.2.1 – E' principio pacifico in giurisprudenza (Cass., 30/05/2017, n. 13.619; Id., 23/05/2014,
n. 11.491) che nell'ipotesi di acquisto di un immobile con denaro proprio del disponente ed intestazione ad altro soggetto, che il disponente intende in tal modo beneficiare, la compravendita costituisce lo strumento formale per il trasferimento del bene e per il corrispondente arricchimento del patrimonio del destinatario ed integra, quindi, una donazione indiretta del bene stesso, e non del danaro.
Lo spirito di liberalità (animus donandi), che come scopo tipico della donazione (diretta o indiretta) connota il depauperamento del donante e l'arricchimento del donatario, va ravvisato nella consapevolezza dell'uno di attribuire all'altro un vantaggio patrimoniale in assenza di qualsivoglia costrizione, giuridica o morale (nullo iure cogente), ossia senza esservi tenuti neppure in adempimento di una obbligazione naturale (ex multis, Cass.,
21/05/2012, n. 8018); la spontaneità dell'attribuzione patrimoniale prescinde evidentemente da ogni indagine sui motivi che accompagnano la determinazione volitiva del disponente, i quali – conforme il principio ricavabile dagli artt. 1343 e 1345 c.c. – rimangono del tutto estranei alla causa della donazione, non integrando né un'ipotesi di cogenza giuridica, né
7 un'ipotesi di costrizione in forza di un dovere sociale, anche quando si tratti di donazione remuneratoria (vds. in tema, Cass., 10/05/2016, n. 10.262).
L'operazione realizzata con l'acquisto da della villa in San Francesco in Controparte_2
Campo in favore dei fratelli con il pagamento del prezzo da parte della società Pt_1 con fondi sociali integra, perciò, una donazione indiretta in cui l'animus CP_1
donandi si ravvisa proprio nella consapevolezza della società, attraverso i titolari degli organi sociali, di compiere un'attribuzione patrimoniale gratuita in favore dei beneficiari, con depauperamento del proprio patrimonio come soggetto disponente, e senza che vi fosse alcun obbligo, giuridico o morale, in tal senso.
E' a tal fine priva di rilievo la circostanza che il capo d'imputazione per bancarotta distrattiva, in relazione al quale è intervenuta la sentenza di patteggiamento n. 1591/22, parli di una distrazione del “credito vantato nei confronti dei soci e , Parte_2 Parte_1
pari ad 226.933,80 euro (scaturente dal pagamento di 350.000 euro fatto dalla società per
l'acquisto di un immobile ubicato in San Francesco al Campo di proprietà di , Controparte_2
che aveva stipulato con un contratto preliminare per persona da nominare e CP_1
che venne poi ceduto ai due fratelli in occasione della stipula del contratto Pt_1 definitivo il 19 gennaio 2016), che veniva saldato solo in parte”; dal momento che, esclusa qualunque efficacia della sentenza di applicazione concordata della pena nei giudizi civili
(artt. 445, 651 – 654 c.p.p.), è al giudicante civile che spetta la qualificazione sotto il profilo civilistico dei fatti oggetto del processo, la qualificazione dei fatti data dal giudice penale, peraltro in una pronuncia emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., riguardando i soli aspetti penalistici.
3.2.2 – E' altrettanto pacifico in giurisprudenza che la donazione indiretta sia soggetta a revocatoria ai sensi dell'art. 2901 c.c. (da ultimo, Cass., 13/06/2023, n. 16680).
Partendo, infatti, dal rilievo (vds. Cass., Sez. Unite, 5.08.1992, n. 9282) che nel caso di dazione di denaro da parte di un terzo estraneo al contratto di compravendita allo scopo di consentire l'acquisto al compratore, la vendita costituisce un mero strumento formale di trasferimento della proprietà del bene per l'attuazione di un complesso procedimento di arricchimento del destinatario, di talchè si ha donazione indiretta non del denaro, ma dell'immobile poiché questo è il bene che entra nel patrimonio del beneficiario, la revocatoria deve evidentemente colpire l'effettivo frutto della donazione indiretta, ossia l'acquisto immobiliare che è l'attribuzione patrimoniale in danno dei creditori in cui si sostanzia la
8 liberalità atipica, e non invece il denaro pagato al venditore che non viene materialmente trasferito dal debitore al terzo.
La risposta negativa al problema della sussistenza di un litisconsorzio necessario con la parte venditrice discende, in questo caso, proprio dalla ricostruzione alla stregua di donazione indiretta dell'operazione di acquisto di un bene immobile con l'intervento di un terzo che paga il prezzo e che intende in questo modo beneficiare il compratore: se infatti, in tale caso, la vendita costituisce il mezzo per fa conseguire al destinatario la proprietà di un bene, in cui si sostanzia il suo vantaggio patrimoniale, parti dell'operazione così realizzata sono soltanto colui che elargisce il denaro e colui che acquista con prezzo pagato da altri, mentre l'alienante rimane estraneo all'operazione di donazione indiretta, e non sarà perciò parte necessaria ex art. 2901 c.c. del giudizio volto a fare dichiarare l'inefficacia nei confronti dei creditori di detta operazione;
litisconsorti necessari saranno, semmai, su tali presupposti solo le parti della donazione indiretta, e dunque colui che eroga il denaro e colui che consegue, con il pagamento del prezzo da parte del primo, l'acquisto immobiliare.
Ne viene, applicando tali rilievi al caso di specie, che non è affatto Controparte_2
litisconsorte necessaria in questo processo.
3.2.3 – Non sono per il resto stati contestati in questa fase d'appello, deducendoli come specifici motivi di gravame contro la decisione di accoglimento del primo Giudice, gli altri presupposti dell'azione revocatoria.
3. – Conclusioni e spese.
L'appello, per concludere, si rivela infondato e deve essere respinto, con assorbimento delle questioni relative alla proponibilità della domanda subordinata di arricchimento senza causa.
Le spese seguono la soccombenza, come per legge;
esse vanno liquidate per questo grado di giudizio, sul parametro indeterminabile – complessità media, in ragione della inapplicabilità, nel caso di specie, del disposto dell'art. 5, co. 1, 2° periodo, d.m. 55/2014
(“Nei giudizi per azioni surrogatorie e revocatorie, si ha riguardo all'entità economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione è diretta …”), trattandosi di revocatoria ordinaria proposta dal fallimento ex art. 66 l. fall. e non essendo quindi possibile individuare una specifica ragione di credito cui parametrare l'onorario; va escluso il compenso per la fase istruttoria/ trattazione, non svoltasi.
9 Va infine dichiarata la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13, co.
1-quater, D.P.R.
115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione prima civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e contro la curatela del fallimento Parte_1 Parte_2
vverso la sent. n. 3622/2022 emessa dal Tribunale di Torino Controparte_1
in data 19.09.2022, con atto di citazione notificato in data 30.11.2022:
a) rigetta l'appello;
b) condanna e , in solido tra loro comune essendo il loro CP_4 Controparte_5 interesse in causa agli effetti dell'art. 97 c.p.c., alla rifusione delle spese in favore del fall.
spese che liquida in € 8.470, oltre IVA, CPA e rimb. forfet. CP_1 CP_1
come per legge;
c) dichiara la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13, co.
1-quater, D.P.R.
115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1- bis del predetto art. 13.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 10/01/2025.
Il Presidente Il Consigliere Est.
Dott.ssa Gabriella Ratti Dott. Corrado Croci
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