Cass. civ., sez. II, sentenza 11/06/1959, n. 1768
CASS
Sentenza 11 giugno 1959

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

Per la convalida espressa di un negozio annullabile e per l'indicazione degli elementi che debbono concorrere a costituirla, ivi compresa la menzione del motivo di annullabilità dell'atto che S'intende convalidare, la legge non richiede formule sacramentali, bastando che la dichiarazione di convalida sia fatta in modo tale da rendere chiaro il concorso degli elementi soggettivi e oggettivi indispensabili all' idonea qualificazione dell'atto ai fini dell'utile e consapevole raggiungimento del suo scopo; da ciò deriva che l'accertamento dei requisiti di una idonea convalida si risolve in un giudizio di fatto insindacabile in Cassazione se congruamente motivato e non inficiato da errori di diritto.

Per la convalida espressa di un negozio annullabile e per l'indicazione degli elementi che debbono concorrere a costituirla, ivi compresa la menzione del motivo di annullabilità dell'atto che S'intende convalidare, la legge non richiede formule sacramentali, bastando che la dichiarazione di convalida sia fatta in modo tale da rendere chiaro il concorso degli elementi soggettivi e oggettivi indispensabili all' idonea qualificazione dell'atto ai fini dell'utile e consapevole raggiungimento del suo scopo; da ciò deriva che l'accertamento dei requisiti di una idonea convalida si risolve in un giudizio di fatto insindacabile in Cassazione se congruamente motivato e non inficiato da errori di diritto.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 11/06/1959, n. 1768
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1768
    Data del deposito : 11 giugno 1959

    Testo completo