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Sentenza 23 febbraio 2025
Sentenza 23 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 23/02/2025, n. 324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 324 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 1060/2023 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione Civile composta da:
dott.ssa Gabriella Zanon Presidente
dott. Alessandro Rizzieri Consigliere rel.
dott. Luca Marani Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in appello con atto di citazione da con sede in Bergamo (c.f. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
procuratore speciale avv. difesa dagli avv.ti Andrea Parte_2
Zaglio e Augusto Azzini del doro di Brescia e dall'avv. Manuela
Andriolo del foro di Venezia
(appellante)
nei confronti di
(c.f. ), nata a [...] CP_1 C.F._1
il 18.01.1979
(appellata contumace)
sulle seguenti conclusioni:
1
Nel merito: riformare la Sentenza n. 1957/2022 pubblicata in data 29 novembre 2022, non notificata, con riferimento a tutti i capi impugnati e, per l'effetto, rigettare le domande svolte nel primo grado di giudizio dalla sig.ra . CP_1
In ogni caso: vittoria di spese e compensi professionali, anche del primo grado di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
conveniva, davanti al Tribunale di Venezia, CP_1 Parte_1
deducendo di avere concluso con essa, nel settembre 2009, un contratto di finanziamento di durata decennale garantito dalla cessione del quinto dello stipendio.
L'attrice sosteneva che, considerando le spese di assicurazione, il tasso d'interesse pattuito superava la soglia di usura. Chiedeva, pertanto, che la convenuta fosse condannata alla restituzione di tutti gli interessi corrisposti fino all'esaurimento del rapporto.
Si costituiva in giudizio negando l'usurarietà del Parte_1
rapporto e domandando il rigetto della domanda.
Non era compiuta attività istruttoria e, con sentenza n. 1957/2022 depositata il 29 novembre 2022, il Tribunale di Venezia, accertata l'usurarietà del rapporto di finanziamento, condannava la convenuta a restituire all'attrice la somma di Euro 5.606,67.
Il giudice così motivava la decisione: “Secondo l'insegnamento della
Suprema Corte, ai fini della valutazione della natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, comma 4, c.p., essendo sufficiente che
2 le stesse risultino collegate alla concessione del credito, fermo restando che la sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo (così, da ultimo, Cass.
22465/2021). Sempre la Suprema Corte ha, poi, chiarito che non ha nessun rilievo che la NC d'IA, ai fini del calcolo T.E.G. del singolo rapporto di credito, non avesse inserito nelle istruzioni per la rivelazione del del 2006 i costi assicurativi. Pertanto, la mancata Pt_3
inclusione nei decreti ministeriali non comporta l'esclusione di tale voce ai fini della determinazione della soglia usuraria, imponendo semmai al giudice ordinario di prendere atto della illegittimità dei decreti e disapplicarli. Anche nella sentenza a Sezioni Unite n. 19597/2020, la
Suprema Corte ha aderito all'orientamento interpretativo secondo cui in nessun caso il giudice è vincolato al contenuto della normazione secondaria nell'esercizio della sua attività ermeneutica (così Cass.
3025/2022, la quale si è pronunciata con riferimento a una fattispecie analoga a quella qui in esame – finanziamento a fronte della cessione del quinto dello stipendio – senza operare alcuna distinzione tra spese assicurative previste o non previste per legge). Poiché non è contestato in causa che il tasso previsto nel contratto di finanziamento concluso nel settembre 2009 è pari, incluse le spese di assicurazione, al 14,75%, deve giocoforza concludersi che lo stesso sia superiore alla soglia del 13,82%.
In applicazione dell'art. 1815 co. 2 c.c. la convenuta va condannata alla restituzione in favore della sig.ra degli interessi corrisposti, pari CP_1
ad € 5.606,67. Non appare, invece, accoglibile, sulla base della norma da ultimo citata, la richiesta di condanna della convenuta alla restituzione dei costi e delle spese inerenti al contratto di finanziamento. Infatti, da un lato l'art. 1815 c.c. fa riferimento ai soli interessi (e non a costi e spese)
3 e, dall'altro, gli esborsi chiesti in restituzione attengono a prestazioni già eseguite dalla convenuta”.
Si doleva della decisione affermando che le spese Parte_1
assicurative non fossero da includere nel calcolo del t.e.g. in quanto non previste dalle istruzioni della NC d'IA vigenti nel 2009 e il tasso soglia di usura, al momento della conclusione del contratto, era
“computato al netto delle spese di assicurazione”: diversamente operando, si mettevano a confronto grandezze tra loro disomogenee perché basate su metodi di calcolo differenti.
L'appellante aggiungeva che non fosse vero che non era contestato in causa che il tasso previsto nel contratto di finanziamento concluso nel settembre 2009, incluse le spese di assicurazione, fosse del 14,75%,
L'appellante chiedeva che, in riforma dell'impugnata sentenza, fosse integralmente rigettata la domanda proposta da . CP_1
La convenuta non si costituiva in giudizio e ne era dichiarata la contumacia.
Con ordinanza 19 ottobre 2023, la Corte di Appello assegnava i termini previsti dall'art. 352 c.p.c.
La causa era rimessa in decisione all'udienza del 13 febbraio 2025.
Ciò premesso l'appello non è fondato e non può trovare accoglimento.
1. Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante afferma che il premio assicurativo non debba essere considerato nel calcolo del tasso effettivo globale, poiché, quando venne concluso il contratto di finanziamento, le istruzioni della NC d'IA non lo prevedeva.
Il motivo non è condivisibile.
La giurisprudenza, anche della Suprema Corte, si è definitivamente orientata nel senso che le spese assicurative, connesse al finanziamento, devono essere prese in considerazione ai fini della verifica dell'usurarietà
4 del contratto, prevalendo la norma primaria, ossia il disposto dell'art. 644
c.p., sulle norme secondarie di natura regolamentare emesse dalla NC
d'IA.
Occorre ricordare che le istruzioni della NC d'IA devono necessariamente conformarsi alle norme primarie di riferimento, con la conseguenza che le prime non sono vincolanti allorché contrastino con il carattere onnicomprensivo dell'art. 644 c.p., comprimendone la portata precettiva.
In tal senso, tra le ultime, si veda Cass. civ., ord., 24 ottobre 2023, n.
29501, secondo la quale ai fini della valutazione della natura usuraria di un contratto di mutuo “nel tasso di interesse deve essere conteggiato anche il costo dell'assicurazione sostenuto dal debitore per ottenere il credito, in base all'art. 644, comma 4, c.p.; né, peraltro, assume rilevanza la diversa indicazione contenuta nelle istruzioni della NC
d'IA poiché esse, avendo natura di norme secondarie, devono conformarsi a tale norma primaria di riferimento e non sono vincolanti ove si sovrappongano al dettato di quest'ultima, non potendo intaccarne la precisa portata precettiva”.
La Corte di Cassazione ha perciò statuito: “Pertanto, attenendosi al tenore testuale della norma primaria, senza che il principio di omogeneità tra il metodo di calcolo del TEGM e il costo del credito della singola operazione possa pregiudicarne la valenza precettiva, ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, quarto comma, c.p., essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito (Cass. Sez. 1,
Ordinanza n. 20247 del 14/07/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 17839 del
5 21/06/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 17187 del 15/06/2023 e Sez. 3,
Ordinanza n. 13536 del 17/05/2023 con riferimento al leasing finanziario;
Sez. 6-1, Ordinanza n. 3025 del 01/02/2022; Sez. 6-1,
Ordinanza n. 37058 del 26/11/2021; Sez. 1, Ordinanza n. 22458 del
24/09/2018; Sez. 3, Sentenza n. 5160 del 06/03/2018; Sez. 1, Sentenza n.
8806 del 05/04/2017)” (così nella motivazione di Cass. civ. n.
29501/2023).
Nella specie, non vi può essere dubbio – e difatti l'appellante nulla ha osservato in proposito – che la stipula della polizza assicurativa fu richiesta a per l'erogazione del prestito, come del resto si evince CP_1
dalla contestualità tra polizza e contratto di finanziamento, dal contenuto della proposta di contratto (che tra i costi già esponeva anche quelli assicurativi), dal fatto che l'intermediario fu il medesimo soggetto
( di Padova, che raccolse le sottoscrizioni dei due negozi e Controparte_2
agì per conto di mandataria della finanziaria, che si Controparte_3
faceva carico di trasmettere il premio alla compagnia assicuratrice) e dall'oggetto della garanzia (il credito restitutorio della finanziante).
2. Anche il secondo motivo di impugnazione non può trovare condivisione.
L'appellante afferma che “La sentenza di primo grado si è limitata a sostenere che il tasso asseritamente applicato è pari al 14,75% a fronte di un tasso soglia del 13,82%, senza nulla argomentare al riguardo e senza esaminare e richiamare conteggi e formule matematico-finanziarie in base alle quali il tasso soglia sarebbe stato superato” (pag. 23 dell'atto di citazione in appello).
Tale affermazione non è esatta.
Con l'atto di citazione del 7 giugno 2021, , dopo avere CP_1
spiegato quali erano state le condizioni contrattuali (contratto concluso il
6 27/09/2009 con mandataria di poi Controparte_3 Controparte_4
divenuta capitale lordo di € 26.160,00 da rimborsare in Parte_1
120 rate da € 218,00; interessi pari ad € 5.606,67, corrispondenti a un t.a.n. del 5,00%; costi del credito, trattenuti dall'erogante, per € 6.369,43; netto erogato € 14.132,52 (€ 26.160,00 - € 5.606,67 per quota interessi -
€ 6.369,43 per costi del credito - € 51,38 per oneri erariali), deduceva:
“al fine della configurabilità del reato di usura occorre, quindi, stabilire se il tasso di interesse pattuito nel finanziamento (nel quale, ex art. 644, comma 4, c.p. va computato tutte le commissioni, remunerazioni e spese ivi comprese le polizze assicurative collegate alla erogazione del credito), sia superiore all'indicato tasso soglia del 13,815%. Nel caso de quo, l'operazione si mostra relativamente semplice poiché il T.A.E.G. indicato nel medesimo contratto di finanziamento è pari al 14,75%, con evidente superamento del tasso soglia”.
Con la comparsa di costituzione in giudizio del 20 settembre 2021, negava l'usurarietà, sostenendo che non poteva Parte_1
considerarsi nel calcolo del t.e.g. il premio assicurativo, ma non contestava le sopra riportate allegazioni dell'attrice, ossia che, includendo il costo assicurativo, il tasso annuo effettivo globale (t.a.e.g.), peraltro già espresso nel contratto nella misura del 14,75%, era superiore al tasso soglia.
La mancanza di una contestazione specifica ha legittimamente consentito al Tribunale di Venezia di fare applicazione dell'art. 115, 1° co., c.c., concludendo che il costo totale del credito comprensivo degli interessi e di tutti gli altri oneri da sostenere per l'utilizzazione del credito stesso
(14,75%) superasse la soglia di usura (13,815%).
Occorre aggiungere che l'attrice depositò il 25 novembre 2021, con la memoria istruttoria, la relazione del consulente dott. , il Persona_1
7 quale evidenziava che “sia il TAEG indicato in contratto (14,75%), sia il
TAEG ricalcolato considerando anche le spese assicurative e al netto degli oneri erariali (14,625%) sono superiori al tasso soglia usura, per la categoria di operazioni “PRESTITI CONTRO
[...]
” rilevato dalla NC D'IA (allegato Controparte_5
C) ai sensi della legge 108/96 (legge sull'usura) che alla data del 27 aprile 2009 (data di sottoscrizione del contratto di finanziamento), è pari
a 13,455%. Ci troviamo pertanto in presenza di usura c.d.
“contrattuale”.
La convenuta si limitò a replicare, con la terza memoria depositata il 23 dicembre 2021, che la perizia fosse errata poiché considerava il costo assicurativo, senza null'altro aggiungere.
Neppure con l'atto di citazione in appello è stata in grado Parte_1
di indicare errori nella relazione tecnica di parte (a parte la questione dell'inclusione del premio assicurativo nella verifica dell'usura) e di fornire una diversa indicazione numerica del tasso effettivo globale una volta riconosciuto che esso debba comprendere i costi assicurativi (Euro
1.876,59), oltre alle consistenti commissioni (Euro 4.215,26) e alle spese di istruttoria (Euro 218,00): tutti costi rispetto ai quali gli oneri erariali
(Euro 51,38) rimangono una voce trascurabile.
In conclusione, si può dire che, al netto degli oneri erariali, il tasso annuo effettivo globale risulti essere del 14,625% e non del 14,75%, ma non vi è dubbio che esso superi il tasso soglia di usura del 13,82%, sicché la conclusione cui è giunto il Tribunale di Venezia è corretta.
3. Per le ragioni sopra esposte l'appello dev'essere respinto con integrale conferma dell'impugnata sentenza.
Nulla per le spese attesa la contumacia dell'appellata.
8 Sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater, d.p.r. 30 maggio
2002, n. 115, con conseguente obbligo in capo all'appellante di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, prima sezione civile, definitivamente decidendo l'appello civile n. 1060/2023 r.g.a. promosso con atto di citazione da (appellante) nei confronti di Parte_1 CP_1
(appellata contumace), ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, così ha deciso:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza n.
1957/2022 del Tribunale di Venezia;
2) nulla per le spese;
3) dichiara che sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater,
d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, con conseguente obbligo in capo all'appellante di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto.
Venezia, 14 febbraio 2025.
Il Presidente
(dott.ssa Gabriella Zanon)
Il Consigliere est.
(dott. Alessandro Rizzieri)
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