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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 15/04/2025, n. 1847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1847 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 15/04/2025 innanzi al Giudice Dott.ssa Antonella Di Maio, chiamato il procedimento iscritto al n. 15302/2023 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
alle ore 09.55 sono presenti l'avv. CAMMALLERI RAIMONDO per parte ricorrente nonché l'avv. Cassina in sostituzione dell'avv. RIZZO ADRIANA GIOVANNA per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 15.15 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa Antonella Di
Maio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15302 /2023 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. CAMMALLERI RAIMONDO Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, con l'avv. RIZZO ADRIANA GIOVANNA
- resistente - oggetto: indebito assistenziale
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- accoglie il ricorso e dichiara che nulla è dovuto dal ricorrente all' CP_1
- condanna l' a rifondere allo Stato le spese di lite separatamente liquidate, essendo CP_1
stato parte ricorrente ammesso al gratuito patrocinio.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 12/12/2023 la parte ricorrente in epigrafe premettendo: di avere presentato, in data 30.4.2021 domanda in via amministrativa per ottenere le prestazioni assistenziali corrispondenti al grado di invalidità civile che gli sarebbe stato riconosciuto;
di essere stato sottoposto a visita medica presso la ASL ad esito della quale la Commissione medica riconosceva lo stesso “ invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100%” poichè affetto da “esiti di tumorectomia renale dx, carcinoma renale a cellule chiare asportato, ipertensione arteriosa e poliartrosi”;
di essere stato sottoposto, in data 11.10.2022 a visita di revisione in esito alla quale veniva riconosciuto invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa del 67%;
di avere avuto comunicata la sospensione dei benefici economici di cui godeva e, con nota del 18.01.2023, la revoca dei benefici assistenziali economici e non, con decorrenza da novembre 2022 e, altresì, gli veniva calcolato un debito per un importo di € 2.685,54;
chiedeva dichiararsi l'illegittimità e/o la nullità dei provvedimenti amministrativi del
18.01.2023.
Con successive note parte ricorrente rappresentava che il verbale di revisione, oggetto della revoca della prestazione assistenziale e conseguente recupero di indebito, era stato impugnato innanzi il Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro e Previdenza, Dott.ssa Anna
Difalco, R.G. n. 4376/2023, definitosi con decreto di omologa del 22 aprile 2024 che omologa le risultanze della CTU e precisamente: “ , 65enne alla Parte_1
data della domanda (11/10/22), è affetto da esiti di tumerectomia dx gennaio 2021 per carcinoma renale a cellule chiare in follow up in soggetto con ipertensione arteriosa in trattamento e poliartrosi...complessivamente può ritenersi equo il riconoscimento di un'invalidità, con calcolo a scalare, del 74%. In DEFINITIVA il ricorrente, per le infermità di cui è affetto e per le ragioni esposte presenta un'invalidità del 74% dalla domanda”.
L' si costituiva in giudizio, contestando la fondatezza del ricorso e, pertanto, CP_1
chiedendone il rigetto.
Senza alcuna istruttoria, autorizzate le note conclusive, discussa dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
***
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
L'odierno ricorrente, titolare di pensione di inabilità INVCIV 044-550007207323, in data
11.10.2022 veniva sottoposto a visita di revisione e riconosciuto invalido con una riduzione della capacità lavorativa in percentuale pari al 67%. Ciò determinava un cambio fascia e di conseguenza l'indebita percezione della prestazione nel periodo compreso tra novembre
2022 e gennaio 2023.
Il fatto è che il ricorrente proponeva ricorso per accertamento tecnico preventivo in esito al quale veniva riconosciuto con una invalidità del 74% e conseguente ripristino della prestazione dalla data della revisione.
Per tale motivo l'indebito doveva essere annullato.
Il ricorso, pertanto deve essere accolto.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 15/04/2025
Il Giudice Onorario
Antonella Di Maio
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 15/04/2025 innanzi al Giudice Dott.ssa Antonella Di Maio, chiamato il procedimento iscritto al n. 15302/2023 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
alle ore 09.55 sono presenti l'avv. CAMMALLERI RAIMONDO per parte ricorrente nonché l'avv. Cassina in sostituzione dell'avv. RIZZO ADRIANA GIOVANNA per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 15.15 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa Antonella Di
Maio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15302 /2023 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. CAMMALLERI RAIMONDO Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, con l'avv. RIZZO ADRIANA GIOVANNA
- resistente - oggetto: indebito assistenziale
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- accoglie il ricorso e dichiara che nulla è dovuto dal ricorrente all' CP_1
- condanna l' a rifondere allo Stato le spese di lite separatamente liquidate, essendo CP_1
stato parte ricorrente ammesso al gratuito patrocinio.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 12/12/2023 la parte ricorrente in epigrafe premettendo: di avere presentato, in data 30.4.2021 domanda in via amministrativa per ottenere le prestazioni assistenziali corrispondenti al grado di invalidità civile che gli sarebbe stato riconosciuto;
di essere stato sottoposto a visita medica presso la ASL ad esito della quale la Commissione medica riconosceva lo stesso “ invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100%” poichè affetto da “esiti di tumorectomia renale dx, carcinoma renale a cellule chiare asportato, ipertensione arteriosa e poliartrosi”;
di essere stato sottoposto, in data 11.10.2022 a visita di revisione in esito alla quale veniva riconosciuto invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa del 67%;
di avere avuto comunicata la sospensione dei benefici economici di cui godeva e, con nota del 18.01.2023, la revoca dei benefici assistenziali economici e non, con decorrenza da novembre 2022 e, altresì, gli veniva calcolato un debito per un importo di € 2.685,54;
chiedeva dichiararsi l'illegittimità e/o la nullità dei provvedimenti amministrativi del
18.01.2023.
Con successive note parte ricorrente rappresentava che il verbale di revisione, oggetto della revoca della prestazione assistenziale e conseguente recupero di indebito, era stato impugnato innanzi il Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro e Previdenza, Dott.ssa Anna
Difalco, R.G. n. 4376/2023, definitosi con decreto di omologa del 22 aprile 2024 che omologa le risultanze della CTU e precisamente: “ , 65enne alla Parte_1
data della domanda (11/10/22), è affetto da esiti di tumerectomia dx gennaio 2021 per carcinoma renale a cellule chiare in follow up in soggetto con ipertensione arteriosa in trattamento e poliartrosi...complessivamente può ritenersi equo il riconoscimento di un'invalidità, con calcolo a scalare, del 74%. In DEFINITIVA il ricorrente, per le infermità di cui è affetto e per le ragioni esposte presenta un'invalidità del 74% dalla domanda”.
L' si costituiva in giudizio, contestando la fondatezza del ricorso e, pertanto, CP_1
chiedendone il rigetto.
Senza alcuna istruttoria, autorizzate le note conclusive, discussa dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
***
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
L'odierno ricorrente, titolare di pensione di inabilità INVCIV 044-550007207323, in data
11.10.2022 veniva sottoposto a visita di revisione e riconosciuto invalido con una riduzione della capacità lavorativa in percentuale pari al 67%. Ciò determinava un cambio fascia e di conseguenza l'indebita percezione della prestazione nel periodo compreso tra novembre
2022 e gennaio 2023.
Il fatto è che il ricorrente proponeva ricorso per accertamento tecnico preventivo in esito al quale veniva riconosciuto con una invalidità del 74% e conseguente ripristino della prestazione dalla data della revisione.
Per tale motivo l'indebito doveva essere annullato.
Il ricorso, pertanto deve essere accolto.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 15/04/2025
Il Giudice Onorario
Antonella Di Maio