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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 08/04/2025, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1090/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Vincenzo Accardo Presidente
dott.ssa Serena Berenato Giudice
dott. Pietro Enea Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1090/2022 del Ruolo Generale Affari Civili e Contenzioso vertente
TRA
(C.F.: ), nato a [...] l'[...], elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato presso lo studio dell'avv. AMATA LARA GAETANA, rappresentante e difensore
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. VESPO TOMMASO, rappresentante e difensore
Resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
Conclusioni della parti: come da note di trattazione scritta depositate, rispettivamente, il 23.9.2024 e il 24.9.2024.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Esposizione dei fatti del giudizio.
Con ricorso depositato in data 11.10.2022 ha chiesto che venisse pronunciata la Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Gela con _1
– parte resistente – in data 4.7.2012, trascritto nei registri dello Stato Civile del
[...]
Comune di Gela con atto n. 72, P. II, Serie A – anno 2012, unione dalla quale sono nate le figlie nata a [...] il [...], ed nata a [...] il Persona_1 Persona_2
15.12.2016.
Esponeva che con decreto di omologa del 22.6.2021 il Tribunale di Gela aveva pronunciato la separazione personale delle parti (Cfr. decreto al ricorso introduttivo) alle seguenti condizioni: “1)
Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati, con
l'obbligo del reciproco rispetto;
2) Affidare i figli minori e Persona_1 Persona_2
congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento prevalente degli stessi presso la
[...]
residenza della madre;
Assegnare la casa coniugale alla IG.ra , che manterrà Controparte_1
la propria residenza in Via Fazzello, 59, P° 1, casa di proprietà del padre della IG.ra _1
che ci vivrà con i propri figli minori e;
3) Quanto Persona_1 Persona_2
alla regolamentazione del diritto di visita, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli Parte_1
compatibilmente con i propri impegni di lavoro, nei week-end a fine settimana alternati con la madre, dall'uscita da scuola del venerdì sino alla domenica sera alle ore 19:00; nel corso di ciascuna settimana potrà tenerli con sé un pomeriggio a settimana dall'uscita da scuola sino alle ore 19:00 compatibilmente con le eIGenze scolastiche. 4) Durante le vacanze natalizie il padre potrà tenere con sé i figli ad anni alterni dal 23 al 29 Dicembre, oppure, dal 30 Dicembre al 6
Gennaio; 5) Nelle vacanze pasquali ad anni alterni i minori trascorreranno con il padre il giorno di
Pasqua e con la madre quello del lunedì della Pasquetta e viceversa;
6) Nel periodo delle vacanze estive i figli trascorreranno con ciascuno dei due genitori, 2 (due) settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 Maggio di ogni anno fino ad inizio Scuola;
7) Per le altre festività e per il giorno del compleanno dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale”.
Aggiungeva, con riguardo alle condizioni economiche tra i coniugi e tra questi e le figlie minori, che il suddetto decreto aveva posto a carico di un onere di versare alla resistente Parte_1 complessive € 750,00 mensili di cui € 500,00 a titolo di contributo al mantenimento delle figlie (€
250,00 per ciascuna figlia) – e ciò oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute per le minori, purché previamente concordate e debitamente documentate (nello specifico: libri scolastici e altri strumenti di studio;
apparecchi per la salute, mensa scolastica e trasporto scolastico,
2 attività ludico-sportive, visite mediche specialistiche o comunque non coperte dal servizio sanitario nazionale) – ed € 250,00 a titolo di contributo al mantenimento della moglie.
Deduceva che le sue attuali condizioni economiche non gli consentono di sostenere gli oneri di mantenimento previsti in sede di separazione in quanto titolare di un reddito mensile di circa €
1.500,00 con cui deve fare, altresì, fronte al pagamento delle rate di un finanziamento di importo pari a circa € 394,00.
Precisava, sul punto, di essere attualmente residente presso l'abitazione della madre poiché non in grado di locare un immobile per l'assenza della relativa disponibilità economica.
Aggiungeva, inoltre, che – soggetto che per età deve ritenersi abile al Controparte_1
lavoro – usufruisce del reddito di cittadinanza.
Allegava che sono trascorsi i termini per ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio senza che sia intervenuta una riconciliazione tra i coniugi.
Concludeva, infine, chiedendo al Tribunale di: “dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario;
confermare l'assegnazione della casa coniugale alla IG.ra _1
; confermare l'affidamento congiunto;
attribuire alla IG.ra , per il
[...] Controparte_1
mantenimento delle minori e un assegno mensile Persona_1 Persona_2 complessivo di €.300,00 (€. 150,00 per ogni figlio) Dichiarare che la IG.ra Controparte_1
non ha diritto ad alcun assegno di mantenimento nei confronti del marito. Con vittoria di spese competenze ed onorari”.
Con memoria depositata in data 15.12.2022 si è costituita in giudizio Controparte_1
prestando adesione alla sola domanda sullo status avanzata dal ricorrente ed opponendosi alle altre richieste spiegate in sede di ricorso.
Eccepiva, difatti, la natura minima del mantenimento ordinario stabilito in favore delle figlie minori, insuscettibile di ulteriori riduzioni, deducendo, altresì, la mancata contribuzione del marito alle spese straordinarie affrontate nell'interesse della prole.
Contestava, parimenti, la richiesta di revoca del contributo al mantenimento riconosciuto in favore della moglie, allegando il proprio attuale stato di disoccupazione e le difficoltà relative alla gestione e cura e delle figlie minorenni.
Rassegnava, infine, le seguenti conclusioni: “1) Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in Gela il 4/7/2012, trascritto Controparte_1 Parte_1 nei registri dello Stato Civile del comune di Gela al n. 72 Parte II Serie A, Reg. Uff. dell'anno 2012 con tutte le conseguenti declaratorie di legge;
2) Rigettare ogni altra richiesta avanzata dal ricorrente e confermare in toto il decreto di Omologa del 22/06/2021 emesso dal Tribunale di Gela,
3 in particolare confermare che le somme dovute per il mantenimento sia della IG.ra _1
e delle figlie siano poste a carico dell' , così pari ad € 500,00, - di cui €
[...] Parte_1
250,00 in favore di ciascuna figlia, somma soggetta a rivalutazione annuale ex indici Istat, che il padre verserà all'altro coniuge, entro l'11 di ogni mese, a titolo di concorso al mantenimento delle figlie, nonchè € 250,00 mensili per la IG.ra . Il tutto con vittoria di spese e Controparte_1 competenze del giudizio”.
Sentite personalmente le parti all'udienza presidenziale dell'8.5.2023 e preso atto del fallimento del tentativo di conciliazione, venivano adottati con ordinanza emessa in pari data, i provvedimenti temporanei e urgenti, ai sensi dell'art. 4 della L. n. 898/1970, con i quali veniva revocato l'obbligo di contribuzione al mantenimento della moglie posto a carico dell' e sostanzialmente ER
confermate le restanti condizioni previste nella sentenza di separazione.
La causa veniva istruita con le sole prove documentali atteso che ambedue le parti non hanno articolato mezzi istruttori.
Infine, all'udienza cartolare del 24.9.2024 le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa – con ordinanza emessa in pari data – veniva rimessa al collegio per la decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
***
2. Cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
Nel merito, la domanda volta ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti deve essere accolta essendo trascorsi i termini di cui all'art. 3 della L. n. 898/1970, ossia – per quel che rileva nel caso di specie – più di sei mesi dalla data fissata per la comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Gela in sede di separazione consensuale (all'udienza del 24.5.2021), senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi, come può facilmente evincersi dalla sostanziale convergenza delle conclusioni delle parti in punto di status, dal complessivo tenore delle allegazioni delle parti nonché dalle dichiarazioni rese dai coniugi nel corso dell'udienza presidenziale.
3. Domanda di affidamento delle figlie minorenni nata a [...] il Persona_1
19.5.2013, ed nata a [...] il [...]. Persona_2
Deve, inoltre, trovare accoglimento la domanda – proposta da ambedue le parti – di affidamento condiviso delle figlie minorenni della coppia, , nata a [...] il [...], ed Persona_1
, nata a [...] il [...]. Persona_2
4 In ordine al regime di affidamento dei figli, occorre, infatti, rilevare che nell'attuale contesto normativo, come modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54, al giudice è imposto di valutare prioritariamente la possibilità di disporre un affido condiviso dei figli minori alla coppia genitoriale, essendo tale modalità di affidamento quella maggiormente rispondente al superiore interesse del minore a coltivare con entrambe le figure genitoriali una proficua relazione personale, espressione del suo diritto alla c.d. bigenitorialità avente, ai sensi dell'art. 30 Cost., rango costituzionale.
Il nostro ordinamento, infatti, valorizza il minore non solo in quanto oggetto passivo di tutela bensì quale persona la cui identità è in fase di formazione, ragione per la quale il diritto alla bigenitorialità mira a garantire al minore non solo il soddisfacimento delle sue primarie eIGenze materiali, morali ed affettive bensì promuovere lo sviluppo della sua personalità in modo da produrre una progressiva e fisiologica acquisizione di autonomia da parte dello stesso.
Nel caso di specie, non si rinvengono ostacoli al mantenimento dell'ordinario regime di affidamento condiviso già divisato dalle parti in sede di separazione personale, e ciò anche tenuto conto delle dichiarazioni rese in sede di udienza di comparizione (Cfr. verbale di udienza dell'8.5.2023.
Dichiarazioni ARDORE: “(…)le figlie hanno 10 anni e 6 anni e stanno bene;
le vedo regolarmente”; Dichiarazioni : “(…) le figlie stanno bene e vedono regolarmente il _1 padre”)
In ordine al profilo della domiciliazione delle figlie minorenni della coppia, appare maggiormente conforme all'interesse delle minori mantenere ferma la loro domiciliazione presso la residenza materna cristallando, così, l'attuale situazione di fatto sperimentata sin dal momento della disgregazione del nucleo familiare.
Non può, infatti, essere trascurato che in tema di affidamento dei figli minori, il giudizio prognostico che il giudice, nell'esclusivo interesse morale e materiale della prole, deve operare circa le capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio va formulato sulla base di elementi concreti, tra cui il modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti e le consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore (Cfr. Cassazione, sentenza n. 18817 del 23/9/2015).
La conferma del regime di domiciliazione – valutata anche in ragione delle condizioni lavorative del resistente – suggerisce di mantenere, parimenti, ferme le scansioni del diritto di visita paterno per come disposte in sede di provvedimenti provvisori e urgenti (seppur con taluni adattamenti) poiché modalità che tiene adeguatamente conto del diritto delle minori a trascorrere adeguati spazi di tempo con ambedue le figure genitoriali.
5 Pertanto il diritto di visita paterno dovrà essere modulato nei termini che seguono: “ Pt_1
potrà vedere e tenere con sé le figlie quando vorrà – previo accordo con il genitore
[...]
domiciliatario – ma in caso di disaccordo, almeno: per due pomeriggi a settimana per almeno due ore (in caso di disaccordo sui giorni, nelle giornate di martedì e giovedì dalle 17:00 alle 19:00), con possibilità di recupero in caso di impedimento per ragioni di lavoro od altro motivo;
a fine settimana alternati dall'uscita da scuola del venerdì sino alle ore 19:00 della domenica;
per quindici giorni continuativi o meno durante le vacanze estive, da concordare con il genitore domiciliatario entro il 31 maggio di ogni anno;
per sette giorni durante le vacanze di Natale in modo che ad anni alterni, vi sia compreso il 25 dicembre o il 1 gennaio;
per tre giorni continuativi durante le vacanze pasquali, di modo che ad anni alterni vi sia compreso il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo; il giorno del compleanno delle figlie secondo il criterio dell'alternanza annuale”.
Infine, occorre rilevare che in ragione dell'età delle minori e stante l'identità delle domande proposte dalle parti si è ritenuto superfluo procedere all'ascolto delle minori, ai sensi dell'art. 337 octies c.c. – applicabile ratione temporis al presente giudizio – strumento processuale che in questo caso avrebbe rischiato di tradire la propria funzione di salvaguardia dell'interesse dei figli della coppia ad essere sentiti in relazione ad una decisione che li riguarda direttamente, trasmodando in una sterile attività processuale.
4. Domanda di assegnazione della casa familiare
altresì, accoglimento la domanda di assegnazione della casa familiare, sita a Gela in via Pt_2
Fazzello n. 59, avanzata da ambedue le parti – peraltro di proprietà del padre della resistente e alla stessa concessa in comodato d'uso– in considerazione della domiciliazione delle figlie della coppia.
È sufficiente, infatti, considerare che – per quel che interessa nel caso che ci occupa – nelle ipotesi di cessazione degli effetti civili, l'art. 337 sexies c.c. riconosce la possibilità di attribuire ad una delle parti un diritto personale di godimento sull'immobile che ha costituito la residenza del nucleo familiare la cui finalità è quella di garantire tutela all'interesse prioritario dei figli a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, in modo tale da garantire la conservazione delle loro abitudini di vita e delle relazioni sociali radicatesi in tale ambiente (cfr. Cassazione Ordinanza n.
2344 del 25/1/2023; n. 3015 del 7/2/2018).
5. Domanda di mantenimento per le figlie nata a [...] il Persona_1
19.5.2013, ed nata a [...] il [...]. Persona_2
Prendendo in esame la domanda di mantenimento per le figlie minorenni della coppia è necessario – nel determinare l'ammontare dell'assegno a titolo di contributo al mantenimento a carico del
6 ricorrente, quale genitore non domiciliatario – osservare, in primo luogo, che l'obbligo di mantenimento del minore da parte del genitore non domiciliatario deve far fronte ad una molteplicità di eIGenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia di modo che si possa valutare il tenore di vita corrispondente a quello goduto in precedenza (Cfr. Cassazione, Ordinanza n. 16739 del 6/8/2020).
Tale valutazione deve essere, ad ogni modo, effettuata considerando che l'art. 316 bis c.c. – nel prevedere che entrambi i genitori devono adempiere all'obbligazione di mantenimento dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo – non detta un criterio automatico per la determinazione dell'ammontare dei rispettivi contributi ma prevede un sistema più completo ed elastico di valutazione, che tenga conto non solo dei redditi, ma anche di ogni altra risorsa economica e delle capacità di svolgere un'attività professionale o domestica, e che si esprima sulla base di un'indagine comparativa delle condizioni di entrambi i genitori e della loro evoluzione rispetto al momento di disgregazione del nucleo familiare.
Sul punto, il costante orientamento della Suprema Corte riconosce all'art. 316 bis c.c. (al pari del precedente art. 148 c.c.) la funzione di garanzia del diritto dei figli al mantenimento (art. 315 bis
c.c.), nella parte in cui prescrive che entrambi i genitori devono adempiere all'obbligazione di mantenimento della prole in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo con ciò non dettando un criterio automatico per la determinazione dell'ammontare dei rispettivi contributi, “fornito dal calcolo percentuale dei redditi dei due soggetti
(che finirebbe per penalizzare il coniuge più debole)” ma prevedendo “un sistema più completo ed elastico di valutazione, che tenga conto non solo dei redditi, ma anche di ogni altra risorsa economica e delle (…) capacità di svolgere un'attività professionale o domestica, e che si esprima sulla base di un'indagine comparativa delle condizioni - in tal senso intese - dei due obbligati” (Cfr.
Cassazione, Ordinanza n. 5242 del 28/2/2024).
Tale articolato sistema è funzionale a garantire che il minore non venga pregiudicato nel suo percorso evolutivo e di crescita a causa della crisi della coppia genitoriale attraverso l'edificazione di un assetto di obblighi posti a carico di entrambi i genitori che abbia l'effetto – se non proprio di annullare – quanto meno di minimizzare le ricadute economiche della disgregazione del consorzio familiare.
7 Ciò appare evidente dal disposto dell'art. 337 ter, co. 4 c.c. il quale prevede che: “ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:1) le attuali eIGenze del figlio. 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori. 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore. 4) le risorse economiche di entrambi i genitori.5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”.
Ciò premesso, occorre rilevare che dai documenti reddituali prodotti dall' emerge che lo ER stesso può godere di redditi annui pari a circa € 17.000-19.000,00 (Cfr. dichiarazioni dei redditi relativi agli anni di imposta 2021, 2020 e 2019) non essendo, d'altro canto, stati versati elementi in grado di dimostrare l'attuale sussistenza di oneri di natura finanziaria e ciò in quanto dal piano di ammortamento previsto dal contratto di finanziamento personale allegato al ricorso si evince che l'ultima rata prevista per lo stesso scadeva nel marzo del 2023 (Cfr. contratto di finanziamento allegato al ricorso).
Ebbene, in considerazione dello stato di disoccupazione della resistente e dei maggiori oneri di accudimento sulla stessa gravanti in qualità di genitore domiciliatario, il collegio ritiene equo confermare che dovrà versare a , a titolo di contributo al Parte_1 Controparte_1 mantenimento per le figlie minori, la somma complessiva di € 500,00 (€ 250,00 per ciascuna figlia) mensili da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e da corrispondere entro giorno cinque di ogni mese.
Parte ricorrente sarà, altresì, tenuta a contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie da sostenere per i figli secondo il regime indicato nel Protocollo d'intesa dell'8.3.2018 stipulato dal
Tribunale di Gela e dal ConIGlio dell'Ordine degli Avvocati di Gela.
6. Domanda di attribuzione dell'assegno divorzile avanzata da Controparte_1
Deve, invece, essere rigettata la domanda di attribuzione di assegno divorzile (poiché in tal modo deve essere interpretata la richiesta spiegata in sede di memoria difensiva) avanzata da _1
.
[...]
È, difatti, opportuno rammentare che quanto alla natura dell'assegno divorzile la giurisprudenza di legittimità – sin dalla sentenza delle Sezioni unite della Corte di Cassazione n. 18287 del 11/7/2018
– ha rilevato come “lo scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare”, ritenendo di riconoscere al contributo periodico una funzione composita, l'unica che con-sentirebbe di valorizzare l'intero contenuto dei criteri indicati nell'art. 5, co. 6, L. n. 898/1970.
8 Pertanto, all'assegno divorzile è stato riconosciuto sia natura assistenziale (fondata sui parametri delle “condizioni dei coniugi” e del “reddito di entrambi”) sia natura compensativa – perequativa
(considerando il contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla condizione della famiglia ed alla formazione del patrimonio di entrambi i partner), sia natura risarcitoria (rilevando le ragioni della decisione).
Ciò nell'ottica di far di mantenere rilevanza, anche nella fase dello scioglimento del matrimonio, al principio di pari dignità dei coniugi “dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune ed alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte, anche in relazione alle potenzialità future. La natura e l'entità del sopraindicato contributo è frutto delle decisioni comuni, adottate in sede di costituzione della comunità familiare, riguardanti i ruoli endofamiliari in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'art. 143 c.c. Tali decisioni costituiscono l'espressione tipica dell'autodeterminazione e dell'autoresponsabilità sulla base delle quali si fonda ex artt. 2 e
29 Cost. la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio”.
In altre parole, le parti non devono essere considerate come soggetti senza passato, ma come persone con una storia che è la risultante di scelte di vita condivise, scelte e percorsi che hanno inevitabilmente contribuito a dar vita alla situazione personale, reddituale e patrimoniale di ciascuno, anche dopo lo scioglimento del vincolo. Scelte di vite che devono essere considerate per non pregiudicare la posi-zione di chi per scelta comune si sia dedicato in via esclusiva o prevalente all'accudimento dell'altro, della casa, dell'eventuale prole.
E, pertanto, la base di partenza deve essere costituita dall'analisi dell'attuale situazione economico reddituale delle parti (comprensiva delle potenzialità dell'ex coniuge richiedente assegno di avere adeguati mezzi propri o di essere capaci di procurarli), finalizzata alla comparazione tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti per verificare l'esistenza di un eventuale squilibrio aventi i caratteri della “rilevanza”.
Compiuto tale accertamento, si dovrà verificare la possibilità da parte dell'ex coniuge di sopperire autonomamente alla rilevata inadeguatezza di mezzi, attraverso – a titolo esemplificativo – il consolidamento od il recupero delle proprie capacità reddituali, in omaggio al principio di autoresponsabilità, valorizzando l'età, la salute, le condizioni obiettive, le capacità professionali e il pregresso bagaglio di esperienze.
In sequenza, dovrà quindi essere accertato se la disparità economico reddituale, lo squilibrio rilevato – che deve essere rilevante, secondo la Suprema Corte, o in termini assoluti o in termini percentuali – siano frutto delle scelte condivise assunte in costanza di matrimonio alla luce del
9 contributo dato da ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e all'evolversi della situazione reddituale e patrimoniale dell'altro, considerando la durata del vincolo coniugale.
Ciò costituisce, ormai, frutto di un consolidato orientamento ermeneutico che il collegio condivide, ritenendo che in assenza di prova del nesso causale tra le scelte condivise durante il matrimonio (o in vista dello stesso) e la disparità economica tra le parti non possa riconoscersi il diritto del coniuge economicamente più fragile all'assegno divorzile, il quale può giustificarsi solo per eIGenze strettamente assistenziali, ravvisabili laddove quest'ultimo non abbia i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa o non possa procurarseli per ragioni oggettive – costituendo, in tali ipotesi, strumento che garantisce l'inveramento della solidarietà post-coniugale, temperando il principio di autoresponsabilità – circostanza che, tuttavia, deve essere quanto meno allegata (nonché provata, anche a mezzo di presunzioni) dal richiedente (Cfr. da ultimo Cassazione, Ordinanza n. 32354 del
13/12/2024; Ordinanza n. 26520 del 11/10/2024).
All'esito di tale valutazione, laddove vengano riconosciuti i presupposti per l'assegno dovrà essere riconosciuta una somma il cui ammontare non può essere né parametrato al tenore di vita matrimoniale ma neppure alla semplice autosufficienza economica del richiedente, in funzione dunque di “meritevolezza” dell'emolumento, per tutelare la pari dignità dei coniugi nel matrimonio ed espressione del principio di solidarietà post-coniugale che trova il proprio fondamento costituzionale nell'art. 2 Cost.
Ebbene, nel corso del presente giudizio – escludendo il mero dato cronologico della durata del rapporto di convivenza coniugale – non sono stati neppure allegati elementi idonei a sostenere un accertamento circa la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della resistente.
Invero, il mero dato del momentaneo stato di disoccupazione di – il quale Controparte_1
indubbiamente certifica un attuale squilibrio reddituale e patrimoniale tra i due coniugi ancorché mitigato dall'ausilio di misure di sostegno al reddito di natura pubblica di cui la resistente ha affermato di beneficiare – non è, di per sé, in grado di fondare il sorgere di un obbligazione espressione di quel dovere di solidarietà post-coniugale sopra menzionato a carico del ricorrente.
Infatti, la resistente è soggetto – che per età e per assenza di IGnificativi problemi di salute – appare perfettamente in grado di trovare i mezzi per soddisfare le proprie eIGenze di mantenimento e di ricavare redditi adeguati e che non versa, comunque, in stato di totale indigenza potendo contare sul sostegno della propria rete familiare (la quale, si è fatta carico delle eIGenze abitative del nucleo familiare).
10 Per tali ragioni, dunque, la domanda tesa al riconoscimento del diritto della resistente all'assegno divorzile non può che essere rigettata.
7. Spese di lite
Le spese di lite, tenuto conto dell'oggetto del giudizio e del suo complessivo esito – essendo le parti risultate reciprocamente soccombenti rispetto alle domande di riduzione del mantenimenti delle figlie, da un lato, e del riconoscimento dell'assegno divorzile, dall'altro– devono, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
1) PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Gela in data 4.7.2012, da , nata a [...] l'[...], e , nata a Parte_1 Controparte_1
Ravenna il 26.11.1990, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Gela con atto n.
72, P. II, Serie A – anno 2012;
2) CONFERMA l'affidamento delle minori , nata a [...] il [...], ed Persona_1
, nata a Gela il [...], ad [...] i genitori con domiciliazione Persona_2
prevalente presso la residenza materna;
3) REGOLA il diritto di visita paterno nei seguenti termini: potrà vedere e Parte_1
tenere con sé le figlie quando vorrà – previo accordo con il genitore domiciliatario – ma in caso di disaccordo, almeno: per due pomeriggi a settimana per almeno due ore (in caso di disaccordo sui giorni, nelle giornate di martedì e giovedì dalle 17:00 alle 19:00), con possibilità di recupero in caso di impedimento per ragioni di lavoro od altro motivo;
a fine settimana alternati dall'uscita da scuola del venerdì sino alle ore 19:00 della domenica;
per quindici giorni continuativi o meno durante le vacanze estive, da concordare con il genitore domiciliatario entro il 31 maggio di ogni anno;
per sette giorni durante le vacanze di Natale in modo che ad anni alterni, vi sia compreso il 25 dicembre o il 1 gennaio;
per tre giorni continuativi durante le vacanze pasquali, di modo che ad anni alterni vi sia compreso il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo; il giorno del compleanno delle figlie secondo il criterio dell'alternanza annuale”;
4) ASSEGNA la casa familiare, sia a Gela in via Fazzello n. 59, a per Controparte_1
viverci con le figlie;
5) PONE a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di Parte_1 _1
la somma di € 500,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento delle
[...]
11 figlie ed (€ 250,00 per ciascuna figlia), da versare Persona_1 Persona_2
entro giorno cinque di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT-FOI;
6) PONE a carico di l'obbligo di contribuire in misura del 50% alle spese Parte_1 straordinarie per le figlie minorenni secondo il regime indicato nel Protocollo d'intesa dell'8.3.2018 stipulato dal Tribunale di Gela e dal ConIGlio dell'Ordine degli Avvocati di Gela;
7) RIGETTA la domanda di attribuzione dell'assegno divorzile avanzata da _1
;
[...]
8) DISPONE che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di Stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000
n. 396, ai sensi dell'art. 152 septies disp.att. c.p.c.;
9) COMPENSA integralmente le spese del presente giudizio
Così deciso a Gela nella camera di conIGlio della Sezione Civile del Tribunale, il 5/4/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Pietro Enea Vincenzo Accardo
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Vincenzo Accardo Presidente
dott.ssa Serena Berenato Giudice
dott. Pietro Enea Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1090/2022 del Ruolo Generale Affari Civili e Contenzioso vertente
TRA
(C.F.: ), nato a [...] l'[...], elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato presso lo studio dell'avv. AMATA LARA GAETANA, rappresentante e difensore
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. VESPO TOMMASO, rappresentante e difensore
Resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
Conclusioni della parti: come da note di trattazione scritta depositate, rispettivamente, il 23.9.2024 e il 24.9.2024.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Esposizione dei fatti del giudizio.
Con ricorso depositato in data 11.10.2022 ha chiesto che venisse pronunciata la Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Gela con _1
– parte resistente – in data 4.7.2012, trascritto nei registri dello Stato Civile del
[...]
Comune di Gela con atto n. 72, P. II, Serie A – anno 2012, unione dalla quale sono nate le figlie nata a [...] il [...], ed nata a [...] il Persona_1 Persona_2
15.12.2016.
Esponeva che con decreto di omologa del 22.6.2021 il Tribunale di Gela aveva pronunciato la separazione personale delle parti (Cfr. decreto al ricorso introduttivo) alle seguenti condizioni: “1)
Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati, con
l'obbligo del reciproco rispetto;
2) Affidare i figli minori e Persona_1 Persona_2
congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento prevalente degli stessi presso la
[...]
residenza della madre;
Assegnare la casa coniugale alla IG.ra , che manterrà Controparte_1
la propria residenza in Via Fazzello, 59, P° 1, casa di proprietà del padre della IG.ra _1
che ci vivrà con i propri figli minori e;
3) Quanto Persona_1 Persona_2
alla regolamentazione del diritto di visita, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli Parte_1
compatibilmente con i propri impegni di lavoro, nei week-end a fine settimana alternati con la madre, dall'uscita da scuola del venerdì sino alla domenica sera alle ore 19:00; nel corso di ciascuna settimana potrà tenerli con sé un pomeriggio a settimana dall'uscita da scuola sino alle ore 19:00 compatibilmente con le eIGenze scolastiche. 4) Durante le vacanze natalizie il padre potrà tenere con sé i figli ad anni alterni dal 23 al 29 Dicembre, oppure, dal 30 Dicembre al 6
Gennaio; 5) Nelle vacanze pasquali ad anni alterni i minori trascorreranno con il padre il giorno di
Pasqua e con la madre quello del lunedì della Pasquetta e viceversa;
6) Nel periodo delle vacanze estive i figli trascorreranno con ciascuno dei due genitori, 2 (due) settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 Maggio di ogni anno fino ad inizio Scuola;
7) Per le altre festività e per il giorno del compleanno dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale”.
Aggiungeva, con riguardo alle condizioni economiche tra i coniugi e tra questi e le figlie minori, che il suddetto decreto aveva posto a carico di un onere di versare alla resistente Parte_1 complessive € 750,00 mensili di cui € 500,00 a titolo di contributo al mantenimento delle figlie (€
250,00 per ciascuna figlia) – e ciò oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute per le minori, purché previamente concordate e debitamente documentate (nello specifico: libri scolastici e altri strumenti di studio;
apparecchi per la salute, mensa scolastica e trasporto scolastico,
2 attività ludico-sportive, visite mediche specialistiche o comunque non coperte dal servizio sanitario nazionale) – ed € 250,00 a titolo di contributo al mantenimento della moglie.
Deduceva che le sue attuali condizioni economiche non gli consentono di sostenere gli oneri di mantenimento previsti in sede di separazione in quanto titolare di un reddito mensile di circa €
1.500,00 con cui deve fare, altresì, fronte al pagamento delle rate di un finanziamento di importo pari a circa € 394,00.
Precisava, sul punto, di essere attualmente residente presso l'abitazione della madre poiché non in grado di locare un immobile per l'assenza della relativa disponibilità economica.
Aggiungeva, inoltre, che – soggetto che per età deve ritenersi abile al Controparte_1
lavoro – usufruisce del reddito di cittadinanza.
Allegava che sono trascorsi i termini per ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio senza che sia intervenuta una riconciliazione tra i coniugi.
Concludeva, infine, chiedendo al Tribunale di: “dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario;
confermare l'assegnazione della casa coniugale alla IG.ra _1
; confermare l'affidamento congiunto;
attribuire alla IG.ra , per il
[...] Controparte_1
mantenimento delle minori e un assegno mensile Persona_1 Persona_2 complessivo di €.300,00 (€. 150,00 per ogni figlio) Dichiarare che la IG.ra Controparte_1
non ha diritto ad alcun assegno di mantenimento nei confronti del marito. Con vittoria di spese competenze ed onorari”.
Con memoria depositata in data 15.12.2022 si è costituita in giudizio Controparte_1
prestando adesione alla sola domanda sullo status avanzata dal ricorrente ed opponendosi alle altre richieste spiegate in sede di ricorso.
Eccepiva, difatti, la natura minima del mantenimento ordinario stabilito in favore delle figlie minori, insuscettibile di ulteriori riduzioni, deducendo, altresì, la mancata contribuzione del marito alle spese straordinarie affrontate nell'interesse della prole.
Contestava, parimenti, la richiesta di revoca del contributo al mantenimento riconosciuto in favore della moglie, allegando il proprio attuale stato di disoccupazione e le difficoltà relative alla gestione e cura e delle figlie minorenni.
Rassegnava, infine, le seguenti conclusioni: “1) Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in Gela il 4/7/2012, trascritto Controparte_1 Parte_1 nei registri dello Stato Civile del comune di Gela al n. 72 Parte II Serie A, Reg. Uff. dell'anno 2012 con tutte le conseguenti declaratorie di legge;
2) Rigettare ogni altra richiesta avanzata dal ricorrente e confermare in toto il decreto di Omologa del 22/06/2021 emesso dal Tribunale di Gela,
3 in particolare confermare che le somme dovute per il mantenimento sia della IG.ra _1
e delle figlie siano poste a carico dell' , così pari ad € 500,00, - di cui €
[...] Parte_1
250,00 in favore di ciascuna figlia, somma soggetta a rivalutazione annuale ex indici Istat, che il padre verserà all'altro coniuge, entro l'11 di ogni mese, a titolo di concorso al mantenimento delle figlie, nonchè € 250,00 mensili per la IG.ra . Il tutto con vittoria di spese e Controparte_1 competenze del giudizio”.
Sentite personalmente le parti all'udienza presidenziale dell'8.5.2023 e preso atto del fallimento del tentativo di conciliazione, venivano adottati con ordinanza emessa in pari data, i provvedimenti temporanei e urgenti, ai sensi dell'art. 4 della L. n. 898/1970, con i quali veniva revocato l'obbligo di contribuzione al mantenimento della moglie posto a carico dell' e sostanzialmente ER
confermate le restanti condizioni previste nella sentenza di separazione.
La causa veniva istruita con le sole prove documentali atteso che ambedue le parti non hanno articolato mezzi istruttori.
Infine, all'udienza cartolare del 24.9.2024 le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa – con ordinanza emessa in pari data – veniva rimessa al collegio per la decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
***
2. Cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
Nel merito, la domanda volta ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti deve essere accolta essendo trascorsi i termini di cui all'art. 3 della L. n. 898/1970, ossia – per quel che rileva nel caso di specie – più di sei mesi dalla data fissata per la comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Gela in sede di separazione consensuale (all'udienza del 24.5.2021), senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi, come può facilmente evincersi dalla sostanziale convergenza delle conclusioni delle parti in punto di status, dal complessivo tenore delle allegazioni delle parti nonché dalle dichiarazioni rese dai coniugi nel corso dell'udienza presidenziale.
3. Domanda di affidamento delle figlie minorenni nata a [...] il Persona_1
19.5.2013, ed nata a [...] il [...]. Persona_2
Deve, inoltre, trovare accoglimento la domanda – proposta da ambedue le parti – di affidamento condiviso delle figlie minorenni della coppia, , nata a [...] il [...], ed Persona_1
, nata a [...] il [...]. Persona_2
4 In ordine al regime di affidamento dei figli, occorre, infatti, rilevare che nell'attuale contesto normativo, come modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54, al giudice è imposto di valutare prioritariamente la possibilità di disporre un affido condiviso dei figli minori alla coppia genitoriale, essendo tale modalità di affidamento quella maggiormente rispondente al superiore interesse del minore a coltivare con entrambe le figure genitoriali una proficua relazione personale, espressione del suo diritto alla c.d. bigenitorialità avente, ai sensi dell'art. 30 Cost., rango costituzionale.
Il nostro ordinamento, infatti, valorizza il minore non solo in quanto oggetto passivo di tutela bensì quale persona la cui identità è in fase di formazione, ragione per la quale il diritto alla bigenitorialità mira a garantire al minore non solo il soddisfacimento delle sue primarie eIGenze materiali, morali ed affettive bensì promuovere lo sviluppo della sua personalità in modo da produrre una progressiva e fisiologica acquisizione di autonomia da parte dello stesso.
Nel caso di specie, non si rinvengono ostacoli al mantenimento dell'ordinario regime di affidamento condiviso già divisato dalle parti in sede di separazione personale, e ciò anche tenuto conto delle dichiarazioni rese in sede di udienza di comparizione (Cfr. verbale di udienza dell'8.5.2023.
Dichiarazioni ARDORE: “(…)le figlie hanno 10 anni e 6 anni e stanno bene;
le vedo regolarmente”; Dichiarazioni : “(…) le figlie stanno bene e vedono regolarmente il _1 padre”)
In ordine al profilo della domiciliazione delle figlie minorenni della coppia, appare maggiormente conforme all'interesse delle minori mantenere ferma la loro domiciliazione presso la residenza materna cristallando, così, l'attuale situazione di fatto sperimentata sin dal momento della disgregazione del nucleo familiare.
Non può, infatti, essere trascurato che in tema di affidamento dei figli minori, il giudizio prognostico che il giudice, nell'esclusivo interesse morale e materiale della prole, deve operare circa le capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio va formulato sulla base di elementi concreti, tra cui il modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti e le consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore (Cfr. Cassazione, sentenza n. 18817 del 23/9/2015).
La conferma del regime di domiciliazione – valutata anche in ragione delle condizioni lavorative del resistente – suggerisce di mantenere, parimenti, ferme le scansioni del diritto di visita paterno per come disposte in sede di provvedimenti provvisori e urgenti (seppur con taluni adattamenti) poiché modalità che tiene adeguatamente conto del diritto delle minori a trascorrere adeguati spazi di tempo con ambedue le figure genitoriali.
5 Pertanto il diritto di visita paterno dovrà essere modulato nei termini che seguono: “ Pt_1
potrà vedere e tenere con sé le figlie quando vorrà – previo accordo con il genitore
[...]
domiciliatario – ma in caso di disaccordo, almeno: per due pomeriggi a settimana per almeno due ore (in caso di disaccordo sui giorni, nelle giornate di martedì e giovedì dalle 17:00 alle 19:00), con possibilità di recupero in caso di impedimento per ragioni di lavoro od altro motivo;
a fine settimana alternati dall'uscita da scuola del venerdì sino alle ore 19:00 della domenica;
per quindici giorni continuativi o meno durante le vacanze estive, da concordare con il genitore domiciliatario entro il 31 maggio di ogni anno;
per sette giorni durante le vacanze di Natale in modo che ad anni alterni, vi sia compreso il 25 dicembre o il 1 gennaio;
per tre giorni continuativi durante le vacanze pasquali, di modo che ad anni alterni vi sia compreso il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo; il giorno del compleanno delle figlie secondo il criterio dell'alternanza annuale”.
Infine, occorre rilevare che in ragione dell'età delle minori e stante l'identità delle domande proposte dalle parti si è ritenuto superfluo procedere all'ascolto delle minori, ai sensi dell'art. 337 octies c.c. – applicabile ratione temporis al presente giudizio – strumento processuale che in questo caso avrebbe rischiato di tradire la propria funzione di salvaguardia dell'interesse dei figli della coppia ad essere sentiti in relazione ad una decisione che li riguarda direttamente, trasmodando in una sterile attività processuale.
4. Domanda di assegnazione della casa familiare
altresì, accoglimento la domanda di assegnazione della casa familiare, sita a Gela in via Pt_2
Fazzello n. 59, avanzata da ambedue le parti – peraltro di proprietà del padre della resistente e alla stessa concessa in comodato d'uso– in considerazione della domiciliazione delle figlie della coppia.
È sufficiente, infatti, considerare che – per quel che interessa nel caso che ci occupa – nelle ipotesi di cessazione degli effetti civili, l'art. 337 sexies c.c. riconosce la possibilità di attribuire ad una delle parti un diritto personale di godimento sull'immobile che ha costituito la residenza del nucleo familiare la cui finalità è quella di garantire tutela all'interesse prioritario dei figli a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, in modo tale da garantire la conservazione delle loro abitudini di vita e delle relazioni sociali radicatesi in tale ambiente (cfr. Cassazione Ordinanza n.
2344 del 25/1/2023; n. 3015 del 7/2/2018).
5. Domanda di mantenimento per le figlie nata a [...] il Persona_1
19.5.2013, ed nata a [...] il [...]. Persona_2
Prendendo in esame la domanda di mantenimento per le figlie minorenni della coppia è necessario – nel determinare l'ammontare dell'assegno a titolo di contributo al mantenimento a carico del
6 ricorrente, quale genitore non domiciliatario – osservare, in primo luogo, che l'obbligo di mantenimento del minore da parte del genitore non domiciliatario deve far fronte ad una molteplicità di eIGenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia di modo che si possa valutare il tenore di vita corrispondente a quello goduto in precedenza (Cfr. Cassazione, Ordinanza n. 16739 del 6/8/2020).
Tale valutazione deve essere, ad ogni modo, effettuata considerando che l'art. 316 bis c.c. – nel prevedere che entrambi i genitori devono adempiere all'obbligazione di mantenimento dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo – non detta un criterio automatico per la determinazione dell'ammontare dei rispettivi contributi ma prevede un sistema più completo ed elastico di valutazione, che tenga conto non solo dei redditi, ma anche di ogni altra risorsa economica e delle capacità di svolgere un'attività professionale o domestica, e che si esprima sulla base di un'indagine comparativa delle condizioni di entrambi i genitori e della loro evoluzione rispetto al momento di disgregazione del nucleo familiare.
Sul punto, il costante orientamento della Suprema Corte riconosce all'art. 316 bis c.c. (al pari del precedente art. 148 c.c.) la funzione di garanzia del diritto dei figli al mantenimento (art. 315 bis
c.c.), nella parte in cui prescrive che entrambi i genitori devono adempiere all'obbligazione di mantenimento della prole in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo con ciò non dettando un criterio automatico per la determinazione dell'ammontare dei rispettivi contributi, “fornito dal calcolo percentuale dei redditi dei due soggetti
(che finirebbe per penalizzare il coniuge più debole)” ma prevedendo “un sistema più completo ed elastico di valutazione, che tenga conto non solo dei redditi, ma anche di ogni altra risorsa economica e delle (…) capacità di svolgere un'attività professionale o domestica, e che si esprima sulla base di un'indagine comparativa delle condizioni - in tal senso intese - dei due obbligati” (Cfr.
Cassazione, Ordinanza n. 5242 del 28/2/2024).
Tale articolato sistema è funzionale a garantire che il minore non venga pregiudicato nel suo percorso evolutivo e di crescita a causa della crisi della coppia genitoriale attraverso l'edificazione di un assetto di obblighi posti a carico di entrambi i genitori che abbia l'effetto – se non proprio di annullare – quanto meno di minimizzare le ricadute economiche della disgregazione del consorzio familiare.
7 Ciò appare evidente dal disposto dell'art. 337 ter, co. 4 c.c. il quale prevede che: “ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:1) le attuali eIGenze del figlio. 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori. 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore. 4) le risorse economiche di entrambi i genitori.5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”.
Ciò premesso, occorre rilevare che dai documenti reddituali prodotti dall' emerge che lo ER stesso può godere di redditi annui pari a circa € 17.000-19.000,00 (Cfr. dichiarazioni dei redditi relativi agli anni di imposta 2021, 2020 e 2019) non essendo, d'altro canto, stati versati elementi in grado di dimostrare l'attuale sussistenza di oneri di natura finanziaria e ciò in quanto dal piano di ammortamento previsto dal contratto di finanziamento personale allegato al ricorso si evince che l'ultima rata prevista per lo stesso scadeva nel marzo del 2023 (Cfr. contratto di finanziamento allegato al ricorso).
Ebbene, in considerazione dello stato di disoccupazione della resistente e dei maggiori oneri di accudimento sulla stessa gravanti in qualità di genitore domiciliatario, il collegio ritiene equo confermare che dovrà versare a , a titolo di contributo al Parte_1 Controparte_1 mantenimento per le figlie minori, la somma complessiva di € 500,00 (€ 250,00 per ciascuna figlia) mensili da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e da corrispondere entro giorno cinque di ogni mese.
Parte ricorrente sarà, altresì, tenuta a contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie da sostenere per i figli secondo il regime indicato nel Protocollo d'intesa dell'8.3.2018 stipulato dal
Tribunale di Gela e dal ConIGlio dell'Ordine degli Avvocati di Gela.
6. Domanda di attribuzione dell'assegno divorzile avanzata da Controparte_1
Deve, invece, essere rigettata la domanda di attribuzione di assegno divorzile (poiché in tal modo deve essere interpretata la richiesta spiegata in sede di memoria difensiva) avanzata da _1
.
[...]
È, difatti, opportuno rammentare che quanto alla natura dell'assegno divorzile la giurisprudenza di legittimità – sin dalla sentenza delle Sezioni unite della Corte di Cassazione n. 18287 del 11/7/2018
– ha rilevato come “lo scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare”, ritenendo di riconoscere al contributo periodico una funzione composita, l'unica che con-sentirebbe di valorizzare l'intero contenuto dei criteri indicati nell'art. 5, co. 6, L. n. 898/1970.
8 Pertanto, all'assegno divorzile è stato riconosciuto sia natura assistenziale (fondata sui parametri delle “condizioni dei coniugi” e del “reddito di entrambi”) sia natura compensativa – perequativa
(considerando il contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla condizione della famiglia ed alla formazione del patrimonio di entrambi i partner), sia natura risarcitoria (rilevando le ragioni della decisione).
Ciò nell'ottica di far di mantenere rilevanza, anche nella fase dello scioglimento del matrimonio, al principio di pari dignità dei coniugi “dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune ed alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte, anche in relazione alle potenzialità future. La natura e l'entità del sopraindicato contributo è frutto delle decisioni comuni, adottate in sede di costituzione della comunità familiare, riguardanti i ruoli endofamiliari in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'art. 143 c.c. Tali decisioni costituiscono l'espressione tipica dell'autodeterminazione e dell'autoresponsabilità sulla base delle quali si fonda ex artt. 2 e
29 Cost. la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio”.
In altre parole, le parti non devono essere considerate come soggetti senza passato, ma come persone con una storia che è la risultante di scelte di vita condivise, scelte e percorsi che hanno inevitabilmente contribuito a dar vita alla situazione personale, reddituale e patrimoniale di ciascuno, anche dopo lo scioglimento del vincolo. Scelte di vite che devono essere considerate per non pregiudicare la posi-zione di chi per scelta comune si sia dedicato in via esclusiva o prevalente all'accudimento dell'altro, della casa, dell'eventuale prole.
E, pertanto, la base di partenza deve essere costituita dall'analisi dell'attuale situazione economico reddituale delle parti (comprensiva delle potenzialità dell'ex coniuge richiedente assegno di avere adeguati mezzi propri o di essere capaci di procurarli), finalizzata alla comparazione tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti per verificare l'esistenza di un eventuale squilibrio aventi i caratteri della “rilevanza”.
Compiuto tale accertamento, si dovrà verificare la possibilità da parte dell'ex coniuge di sopperire autonomamente alla rilevata inadeguatezza di mezzi, attraverso – a titolo esemplificativo – il consolidamento od il recupero delle proprie capacità reddituali, in omaggio al principio di autoresponsabilità, valorizzando l'età, la salute, le condizioni obiettive, le capacità professionali e il pregresso bagaglio di esperienze.
In sequenza, dovrà quindi essere accertato se la disparità economico reddituale, lo squilibrio rilevato – che deve essere rilevante, secondo la Suprema Corte, o in termini assoluti o in termini percentuali – siano frutto delle scelte condivise assunte in costanza di matrimonio alla luce del
9 contributo dato da ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e all'evolversi della situazione reddituale e patrimoniale dell'altro, considerando la durata del vincolo coniugale.
Ciò costituisce, ormai, frutto di un consolidato orientamento ermeneutico che il collegio condivide, ritenendo che in assenza di prova del nesso causale tra le scelte condivise durante il matrimonio (o in vista dello stesso) e la disparità economica tra le parti non possa riconoscersi il diritto del coniuge economicamente più fragile all'assegno divorzile, il quale può giustificarsi solo per eIGenze strettamente assistenziali, ravvisabili laddove quest'ultimo non abbia i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa o non possa procurarseli per ragioni oggettive – costituendo, in tali ipotesi, strumento che garantisce l'inveramento della solidarietà post-coniugale, temperando il principio di autoresponsabilità – circostanza che, tuttavia, deve essere quanto meno allegata (nonché provata, anche a mezzo di presunzioni) dal richiedente (Cfr. da ultimo Cassazione, Ordinanza n. 32354 del
13/12/2024; Ordinanza n. 26520 del 11/10/2024).
All'esito di tale valutazione, laddove vengano riconosciuti i presupposti per l'assegno dovrà essere riconosciuta una somma il cui ammontare non può essere né parametrato al tenore di vita matrimoniale ma neppure alla semplice autosufficienza economica del richiedente, in funzione dunque di “meritevolezza” dell'emolumento, per tutelare la pari dignità dei coniugi nel matrimonio ed espressione del principio di solidarietà post-coniugale che trova il proprio fondamento costituzionale nell'art. 2 Cost.
Ebbene, nel corso del presente giudizio – escludendo il mero dato cronologico della durata del rapporto di convivenza coniugale – non sono stati neppure allegati elementi idonei a sostenere un accertamento circa la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della resistente.
Invero, il mero dato del momentaneo stato di disoccupazione di – il quale Controparte_1
indubbiamente certifica un attuale squilibrio reddituale e patrimoniale tra i due coniugi ancorché mitigato dall'ausilio di misure di sostegno al reddito di natura pubblica di cui la resistente ha affermato di beneficiare – non è, di per sé, in grado di fondare il sorgere di un obbligazione espressione di quel dovere di solidarietà post-coniugale sopra menzionato a carico del ricorrente.
Infatti, la resistente è soggetto – che per età e per assenza di IGnificativi problemi di salute – appare perfettamente in grado di trovare i mezzi per soddisfare le proprie eIGenze di mantenimento e di ricavare redditi adeguati e che non versa, comunque, in stato di totale indigenza potendo contare sul sostegno della propria rete familiare (la quale, si è fatta carico delle eIGenze abitative del nucleo familiare).
10 Per tali ragioni, dunque, la domanda tesa al riconoscimento del diritto della resistente all'assegno divorzile non può che essere rigettata.
7. Spese di lite
Le spese di lite, tenuto conto dell'oggetto del giudizio e del suo complessivo esito – essendo le parti risultate reciprocamente soccombenti rispetto alle domande di riduzione del mantenimenti delle figlie, da un lato, e del riconoscimento dell'assegno divorzile, dall'altro– devono, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
1) PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Gela in data 4.7.2012, da , nata a [...] l'[...], e , nata a Parte_1 Controparte_1
Ravenna il 26.11.1990, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Gela con atto n.
72, P. II, Serie A – anno 2012;
2) CONFERMA l'affidamento delle minori , nata a [...] il [...], ed Persona_1
, nata a Gela il [...], ad [...] i genitori con domiciliazione Persona_2
prevalente presso la residenza materna;
3) REGOLA il diritto di visita paterno nei seguenti termini: potrà vedere e Parte_1
tenere con sé le figlie quando vorrà – previo accordo con il genitore domiciliatario – ma in caso di disaccordo, almeno: per due pomeriggi a settimana per almeno due ore (in caso di disaccordo sui giorni, nelle giornate di martedì e giovedì dalle 17:00 alle 19:00), con possibilità di recupero in caso di impedimento per ragioni di lavoro od altro motivo;
a fine settimana alternati dall'uscita da scuola del venerdì sino alle ore 19:00 della domenica;
per quindici giorni continuativi o meno durante le vacanze estive, da concordare con il genitore domiciliatario entro il 31 maggio di ogni anno;
per sette giorni durante le vacanze di Natale in modo che ad anni alterni, vi sia compreso il 25 dicembre o il 1 gennaio;
per tre giorni continuativi durante le vacanze pasquali, di modo che ad anni alterni vi sia compreso il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo; il giorno del compleanno delle figlie secondo il criterio dell'alternanza annuale”;
4) ASSEGNA la casa familiare, sia a Gela in via Fazzello n. 59, a per Controparte_1
viverci con le figlie;
5) PONE a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di Parte_1 _1
la somma di € 500,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento delle
[...]
11 figlie ed (€ 250,00 per ciascuna figlia), da versare Persona_1 Persona_2
entro giorno cinque di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT-FOI;
6) PONE a carico di l'obbligo di contribuire in misura del 50% alle spese Parte_1 straordinarie per le figlie minorenni secondo il regime indicato nel Protocollo d'intesa dell'8.3.2018 stipulato dal Tribunale di Gela e dal ConIGlio dell'Ordine degli Avvocati di Gela;
7) RIGETTA la domanda di attribuzione dell'assegno divorzile avanzata da _1
;
[...]
8) DISPONE che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di Stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000
n. 396, ai sensi dell'art. 152 septies disp.att. c.p.c.;
9) COMPENSA integralmente le spese del presente giudizio
Così deciso a Gela nella camera di conIGlio della Sezione Civile del Tribunale, il 5/4/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Pietro Enea Vincenzo Accardo
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