TRIB
Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/06/2025, n. 9408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9408 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SESTA SEZIONE CIVILE
in persona della dott.ssa CH VA, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato, mediante lettura, la seguente
SENTENZA EX ART. 429 C.P.C.
nella causa iscritta al n. 43400 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, discussa e decisa alla pubblica udienza del 17.6.2025,
tra
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Roma, Piazza dei Santi Apostoli 81, presso lo studio dell'Avv.
IO TO, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso.
PARTE RICORRENTE
e
CONFRATERNITA DI Controparte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
[...] P.IVA_1 domiciliata in Roma, Piazza della Cancelleria n. 85, presso lo studio dell'Avv. Riccardo
Fiorentini, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di costituzione in giudizio.
PARTE RESISTENTE CONCLUSIONI:
- per il ricorrente, “i) in via preliminare, accertare e dichiarare che la presente opposizione è fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione e per l'effetto rigettare l'eventuale domanda di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
ii) sempre in via preliminare, invitare le parti all'instaurazione del procedimento di mediazione di cui al d.lgs 28/2010; iii) nel merito, accertare e dichiarare l'avvenuto pagamento da parte dell'Avv. dei canoni di locazione riferiti alle mensilità Parte_1 indicate nel ricorso monitorio e per l'effetto revocare e/o annullare e/o dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo n. 10957/2023 emesso dal Tribunale Civile di Roma in data 26 giugno 2023, pubblicato in data 27 giugno 2023 all'esito del procedimento rubricato con R.G. N. 27483/2023 e notificato in data
17 luglio 2023; iv) condannare la al pagamento delle spese di lite come da D.M. 147/2022 CP_2
e successive modifiche, oltre oneri ed accessori come per legge”;
- per il resistente, “in via preliminare e pregiudiziale, dichiarare l'improcedibilità e/o l'inammissibilità
e/o illegittimità della opposizione proposta dall'avvocato in quanto Parte_1 tardivamente proposta in violazione del disposto di cui all'art. 641 comma 1 c.p.c. stante l'intervenuta dichiarazione di esecutorietà del Decreto Ingiuntivo 10957/2023 concessa ex art. 647 c.p.c. in data 5 ottobre 2023 con decreto n. cronol. 24119/2023 RG n. 27483/2023; in ogni caso, voglia rigettare, per
i motivi di cui in premessa, l'opposizione in tal modo proposta in quanto tardiva e, comunque, infondata tanto in fatto quanto in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 10957/2023 (R.G. n.
27483/2023) opposto ovvero condannare l'avvocato al pagamento della Parte_1 somma di € 24.917,25, oltre interessi legali dalle singole scadenze sino al soddisfo, oltre alle spese di procedura liquidate, così come indicate nel decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale Civile di Roma n.
10957/2023 (R.G.n. 27483/2023); in subordine, voglia accertare l'ammontare del credito vantato dalla
in quella Parte_2 diversa misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia e, per l'effetto, condannare l'avvocato al pagamento di quanto risulterà di giustizia in favore di Parte_1 [...]
oltre interessi legali dal sì del Parte_2 dovuto sino al soddisfo. Il tutto, comunque, con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio di opposizione”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 26.9.2023, l'Avv. conveniva in giudizio Parte_1 la , per opporsi al decreto Controparte_3 ingiuntivo n. 10957/2023, emesso dal Tribunale di Roma in data 26.6.2023 e a lui notificato il successivo 17.7.2023, con il quale egli era stato condannato al pagamento di € 24.917,25 sul presupposto dell'asserito mancato versamento, per il periodo da agosto 2022 a maggio
2023, dei canoni dovuti, giusto contratto sottoscritto in data 1.10.2024, per la locazione dell'appartamento sito in Roma, Piazza della Cancelleria 85.
Sollevata, preliminarmente, l'eccezione relativa al mancato esperimento del procedimento di mediazione ex art. 5 d.lgs. 28/2010, l'ingiunto nel merito negava la propria morosità, asserendo di avere pagato interamente i canoni posti a base del decreto ingiuntivo opposto. Depositava, a sostegno di tale tesi, copia dei bonifici di pagamento recanti, in causale, l'espresso riferimento ai canoni del periodo per cui vi è ingiunzione di pagamento e – contestata, in tal modo, l'esistenza del credito rivendicato dalla Confraternita – chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo, richiamando anche il disposto normativo dell'art. 1193 c.c. che stabilisce che “chi ha più debiti della medesima specie verso la stessa persona può dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare”.
Si costituiva in giudizio la resistente eccependo, in via pregiudiziale, la tardività dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dall'opponente, in quanto depositata in data
26.9.2023, oltre il termine di quaranta giorni previsto dall'art. 641 c.p.c. e, a convalidare tale rilievo, produceva il decreto di esecutorietà n. cronol. 24119/2023 del 5.10.2023 (all. 3 alla memoria difensiva), con il quale l'ingiunzione era già stata dichiarata esecutiva a norma dell'art. 647 c.p.c. per mancata proposizione di opposizione nei termini di legge. Ciò premesso, la Confraternita rilevava che i bonifici effettuati dal ricorrente in opposizione e da lui imputati ai canoni locatizi oggetto del decreto ingiuntivo rappresentavano una falsa applicazione dell'art. 1193 c.c. Più precisamente, la difesa dell'opposta rilevava, in primo luogo, l'inapplicabilità dell'ora citata norma al pagamento di più canoni relativi ad un unico contratto di locazione;
in secondo luogo, evidenziava, citando giurisprudenza a supporto, come in materia di corresponsione di più canoni locativi spettasse al locatore, e non al conduttore, indicare a quali dei canoni scaduti e non corrisposti imputare le somme pagate da quest'ultimo. Peraltro, pur volendo prescindere da quanto ora esposto, l'opposta evidenziava anche che lo stesso contratto di locazione in vigore tra le parti, all'art. 24, espressamente derogava all'art. 1193 c.c., attribuendo alla locatrice la facoltà di indicare l'imputazione dei pagamenti del conduttore ai suoi debiti più antichi. Infine, la Confraternita
– esposta in questi termini la propria corretta imputazione dei pagamenti effettuati dall'Avv.
– sia insisteva nell'affermare l'esistenza del credito posto a base del decreto Parte_1 ingiuntivo, sia eccepiva l'irrilevanza dei bonifici successivi al procedimento monitorio conclusosi con l'ingiunzione di pagamento, sia si doleva della morosità del conduttore per i canoni di locazione sopravvenuti e ulteriori rispetto a quelli oggetto del decreto ingiuntivo.
Fatta esperire la procedura di mediazione (alla quale il ricorrente non compariva), la causa era istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e con la consulenza tecnica d'ufficio disposta dal giudice ed era quindi discussa dinanzi alla scrivente, medio tempore subentrata nella trattazione del procedimento, all'udienza del
17.6.2025.
* * * * *
Prima di procedere all'esame del merito dell'opposizione, è necessario delibare l'eccezione pregiudiziale di tardività sollevata dalla resistente.
Giova osservare che nelle materie assoggettate al rito del lavoro, tra cui la locazione di immobili urbani rientra a norma dell'art. 447-bis c.p.c., l'opposizione a decreto ingiuntivo deve essere proposta mediante ricorso, depositato in cancelleria nel termine previsto dall'art. 641 c.p.c. D'altronde “[…] per effetto dell'opposizione, il processo di ingiunzione si trasforma in un processo con cognizione ordinaria e non vi sono ragioni per applicare a tale processo rito diverso da quello speciale della locazione […]” (Cass. 1.6.2000, n. 7263; conformi, Cass. 2.4.2009, n. 8014;
Id., 15.1.2013, n. 797.
Pertanto, essendo il deposito il momento che segna la pendenza del giudizio per i procedimenti da introdurre con ricorso, è ad esso che deve farsi riferimento per valutare la tempestività dell'opposizione.
In punto di fatto – posto che dalla documentazione in atti risulta che la notifica del decreto ingiuntivo all'opponente è avvenuta in data 17.7.2023 (come risulta dall'all. 1 della memoria difensiva con la quale la si è costituita in giudizio) e che, dunque, è CP_2 da tale data che si deve fare decorrere il termine di quaranta giorni utile all'opposizione –
l'ora detto termine scadeva in data 26.9.2023 (considerata anche la sospensione feriale dei termini processuali dal 1° al 31 agosto), giorno in cui il ricorso in opposizione risulta essere stato effettivamente depositato (come è anche confermato dall'opposta a pag. 4 della memoria difensiva).
Non vi è dubbio, infatti, che la regola della sospensione dei termini processuali per il periodo feriale – prevista dall'art. 1 L. 7.10.1969, n. 742 – trovi deroga solo per le controversie rientranti nella materia del lavoro, e non anche per quelle, come la presente, che seguono il rito lavoristico per la trattazione pur afferendo a materie distinte (come quella delle locazioni, cui il procedimento di cui agli artt. 415 ss. c.p.c. si applica giusto il richiamo operato dall'art. 447-bis c.p.c.).
Esulandosi, nella specie, dalle controversie in tema di diritto del lavoro e previdenziale, si rientra dunque nell'ambito della regola generale, per cui la sospensione feriale dei termini opera ai fini della controversia in esame (cfr. Cass., 4.6.1997, n. 4987:
“La sospensione feriale dei termini processuali, disposta dall'art. 1 della legge 7 ottobre 1969 n. 742, si applica a tutti i termini processuali, e, quindi, anche a quello previsto per la proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo”; conforme Cass. 5063/1988).
Irrilevante, sul punto, l'avvenuta concessione dell'esecutorietà a mente dell'art. 647
c.p.c. (ai sensi del quale, se non è stata fatta opposizione nel termine stabilito oppure l'opponente non si è costituito, il giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo può, su istanza del ricorrente, dichiararlo esecutivo) essendo il relativo provvedimento emesso in carenza dei presupposti, perché alla data di pronuncia (5.10.2023) l'opposizione, come risulta per tabulas, era stata già incardinata nel rispetto dei termini previsti dal codice di rito.
Delibata in questo senso l'eccezione pregiudiziale, l'opposizione può essere accolta nel merito soltanto in parte.
Giova, anzitutto, osservare in proposito che “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (così, ex multis, Cass. 15659/2011; 3373/2010; 9351/2007;
1743/2007; 13674/2006; 8615/2006; 20073/2004; 2387/2004; Id., sez. unite, 13533/2001).
I pagamenti effettuati e documentati dall'Avv. non sono, di fatti, imputabili Parte_1 ai periodi per i quali la Confraternita è a chiedere il pagamento dei canoni, a nulla valendo l'indicazione di cui alle causali dei bonifici di cui è stata depositata copia. Invero, la norma di cui all'art. 1193 c.c. – la quale stabilisce che chi ha più debiti della medesima specie verso lo stesso creditore può dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare – presuppone l'esistenza di una pluralità di rapporti obbligatori tra le stesse parti e ha lo scopo di eliminare l'incertezza circa la sorte degli stessi (sul punto, in diversa fattispecie, Cass. 29.12.1993, n. 12938; vedi anche Cass. 3.10.2013, n. 22639 e Cass.
28.8.2020, n. 18002). Pertanto, se la disciplina in tema di imputazione del pagamento di cui all'art. 1193 è applicabile solo a una pluralità di rapporti obbligatori tra le stesse parti, non può ritenersi applicabile al pagamento di più canoni relativi ad un unico contratto di locazione (Cass. 14.9.2022, n. 27076: “La disciplina in tema di imputazione del pagamento di cui all'art. 1193 c.c. è applicabile solo a una pluralità di rapporti obbligatori tra le stesse parti e non, dunque, al pagamento di più canoni relativi a un unico contratto di locazione, in ragione del dato testuale del primo comma dell'art. 1193 c.c. e della stessa "ratio" che presiede alla risoluzione del contratto, altrimenti consentendosi al conduttore di sottrarsi alle conseguenze della mora”; vedasi anche Cass. 3.3.1998, n.
3077 secondo cui “il debitore non ha la facoltà di imputare il pagamento parziale ad uno piuttosto che all'altra delle pattuite modalità di pagamento se il debito ha un'unica causa […]”). La pluralità dei canoni, infatti, fa capo ad un'unica causa, nonostante l'esecuzione continuata del rapporto locatizio determini una modalità di pagamento frazionata nel tempo.
Peraltro, pur volendo ignorare l'ora illustrato orientamento della giurisprudenza di legittimità, le parti del contratto di locazione per cui è causa hanno sottoscritto la clausola contrattuale di cui all'art. 24 la quale prevede che “in deroga all'art. 1193 c.c., la locatrice avrà la facoltà di attribuire qualsiasi pagamento ai debiti più antichi del conduttore, indipendentemente dalle eventuali diverse indicazioni del conduttore stesso”. Dunque, la norma in discussione è per espressa volontà delle parti inapplicabile al caso di specie, in virtù del principio di autonomia negoziale così come cristallizzato all'art. 1372 c.c.
Nel corso del giudizio, al fine di accertare l'ammontare del credito effettivamente vantato dalla Confraternita, è stata disposta una consulenza tecnica di ufficio. Il perito nominato dal Tribunale, rilevato che sulla base delle pattuizioni contrattuali (art. 6 e artt. 8 del contratto) era dovuto dal conduttore l'importo di € 2.750,00 mensili (€ 2.500,00 a titolo di canone ed € 250,00 a titolo di oneri accessori) e analizzata la scheda contabile allegata al ricorso per decreto ingiuntivo e l'ulteriore documentazione prodotta in giudizio, ha evidenziato che il credito della , per le mensilità antecedenti al 2023, è pari ad CP_2
€ 36.027,58, mentre il credito della stessa per i canoni relativi al periodo da gennaio a maggio 2023 ammonta ad € 13.639,67. Dal totale di € 49.667,25, egli, imputando i pagamenti al debito più antico in conformità al quesito sottopostogli, al periodo più risalente, ha sottratto dal credito la somma complessiva di € 27.500,00 (corrispondente ai versamenti effettuati) e determinato, in tal modo, il credito finale della parte opposta in € 22.167,25, importo minore rispetto alla somma ingiunta.
Il consulente ha tenuto ferme le proprie conclusioni anche a seguito del rilievo mosso dal c.t.p. del conduttore, il quale ha sostenuto che sarebbe stato erroneamente considerato a scomputo del credito vantato dall'opposta anche un bonifico effettuato dall'Avv. in data 23.6.2023, essendo lo stesso successivo al decreto ingiuntivo oggetto di Parte_1 opposizione: come condivisibilmente ritenuto dall'esperto, tuttavia, vanno verificati tutti i pagamenti eseguiti dal conduttore in relazione al contratto di locazione (purché tempestivamente prodotti in giudizio, condizione rispettata nel caso di specie).
Sul punto giova precisare, d'altronde, che “nella fase processuale conseguente alla proposizione dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, l'attività cognitiva del giudice attiene all'esistenza ed alla attualità del credito ed al suo ammontare e, pertanto, è comprensiva non solo dei fatti costitutivi del credito
e di quelli estintivi od impeditivi esistenti alla data della pronuncia dell'ingiunzione ma anche dei fatti, dell'una e dell'altra natura, che si siano verificati successivamente, nel corso della fase instaurata con
l'opposizione al decreto” (Cass. 22.5.1980, n. 3386; si veda anche Cass. 16.5.2007, n. 11302 e
Cass. 28.5.2019, n. 14473 con riferimento alla plena cognitio del giudice dell'opposizione).
Dalle conclusioni raggiunte dal consulente – che appaiono pienamente condivisibili, perché raggiunte all'esito di un'analisi accurata della documentazione pertinente e frutto di un percorso logico lineare e conforme ai dettami della migliore scienza ed esperienza, in grado di resistere in maniera convincente alle argomentazioni dei c.t.p., puntualmente ribattute nella risposta alle osservazioni – il Tribunale non ritiene di doversi discostare;
in misura pari a quanto accertato dal consulente, pertanto, va emessa condanna al pagamento a carico dell'opponente.
* * * * *
L'accoglimento soltanto parziale dell'opposizione impone la condanna del proponente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in dispositivo sulla base dei valori medi suggeriti dal D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. 147/2022, per le controversie di valore ricompreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00. Dal verbale di mediazione prodotto in atti dalla parte opposta, risulta infine che l'opponente, dopo avere eccepito il difetto della condizione di procedibilità, ometteva senza giustificato motivo di partecipare al procedimento di mediazione (l'Avv. faceva Parte_1 infatti pervenire una p.e.c. con la quale rappresentava un impegno concomitante sopravvenuto – non documentato, n.d.s. – e il mediatore tentava invano di contattarlo telefonicamente); egli pertanto va altresì condannato, giusto il disposto dell'art. 12-bis, comma II, d. lgs. 28/2010, al pagamento in favore dell'Erario di una somma pari al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, contrariis rejectis, così provvede:
- accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna l'opponente a versare a parte opposta la somma di € 22.167,25, oltre interessi legali dalle singole scadenze sino al saldo;
- condanna parte opponente a rifondere a parte opposta le spese processuali, che si liquidano in € 5.077,00 per compenso, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- pone a definitivo carico di parte opponente le spese di consulenza, separatamente liquidate;
- condanna parte opponente al pagamento in favore dell'Erario di una somma pari al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio;
- manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito, anche in relazione all'esecuzione della condanna di cui al punto che precede.
Così deciso in Roma, 17.6.2025.
Il Giudice
CH VA
Provvedimento redatto con la collaborazione della Controparte_4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SESTA SEZIONE CIVILE
in persona della dott.ssa CH VA, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato, mediante lettura, la seguente
SENTENZA EX ART. 429 C.P.C.
nella causa iscritta al n. 43400 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, discussa e decisa alla pubblica udienza del 17.6.2025,
tra
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Roma, Piazza dei Santi Apostoli 81, presso lo studio dell'Avv.
IO TO, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso.
PARTE RICORRENTE
e
CONFRATERNITA DI Controparte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
[...] P.IVA_1 domiciliata in Roma, Piazza della Cancelleria n. 85, presso lo studio dell'Avv. Riccardo
Fiorentini, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di costituzione in giudizio.
PARTE RESISTENTE CONCLUSIONI:
- per il ricorrente, “i) in via preliminare, accertare e dichiarare che la presente opposizione è fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione e per l'effetto rigettare l'eventuale domanda di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
ii) sempre in via preliminare, invitare le parti all'instaurazione del procedimento di mediazione di cui al d.lgs 28/2010; iii) nel merito, accertare e dichiarare l'avvenuto pagamento da parte dell'Avv. dei canoni di locazione riferiti alle mensilità Parte_1 indicate nel ricorso monitorio e per l'effetto revocare e/o annullare e/o dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo n. 10957/2023 emesso dal Tribunale Civile di Roma in data 26 giugno 2023, pubblicato in data 27 giugno 2023 all'esito del procedimento rubricato con R.G. N. 27483/2023 e notificato in data
17 luglio 2023; iv) condannare la al pagamento delle spese di lite come da D.M. 147/2022 CP_2
e successive modifiche, oltre oneri ed accessori come per legge”;
- per il resistente, “in via preliminare e pregiudiziale, dichiarare l'improcedibilità e/o l'inammissibilità
e/o illegittimità della opposizione proposta dall'avvocato in quanto Parte_1 tardivamente proposta in violazione del disposto di cui all'art. 641 comma 1 c.p.c. stante l'intervenuta dichiarazione di esecutorietà del Decreto Ingiuntivo 10957/2023 concessa ex art. 647 c.p.c. in data 5 ottobre 2023 con decreto n. cronol. 24119/2023 RG n. 27483/2023; in ogni caso, voglia rigettare, per
i motivi di cui in premessa, l'opposizione in tal modo proposta in quanto tardiva e, comunque, infondata tanto in fatto quanto in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 10957/2023 (R.G. n.
27483/2023) opposto ovvero condannare l'avvocato al pagamento della Parte_1 somma di € 24.917,25, oltre interessi legali dalle singole scadenze sino al soddisfo, oltre alle spese di procedura liquidate, così come indicate nel decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale Civile di Roma n.
10957/2023 (R.G.n. 27483/2023); in subordine, voglia accertare l'ammontare del credito vantato dalla
in quella Parte_2 diversa misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia e, per l'effetto, condannare l'avvocato al pagamento di quanto risulterà di giustizia in favore di Parte_1 [...]
oltre interessi legali dal sì del Parte_2 dovuto sino al soddisfo. Il tutto, comunque, con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio di opposizione”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 26.9.2023, l'Avv. conveniva in giudizio Parte_1 la , per opporsi al decreto Controparte_3 ingiuntivo n. 10957/2023, emesso dal Tribunale di Roma in data 26.6.2023 e a lui notificato il successivo 17.7.2023, con il quale egli era stato condannato al pagamento di € 24.917,25 sul presupposto dell'asserito mancato versamento, per il periodo da agosto 2022 a maggio
2023, dei canoni dovuti, giusto contratto sottoscritto in data 1.10.2024, per la locazione dell'appartamento sito in Roma, Piazza della Cancelleria 85.
Sollevata, preliminarmente, l'eccezione relativa al mancato esperimento del procedimento di mediazione ex art. 5 d.lgs. 28/2010, l'ingiunto nel merito negava la propria morosità, asserendo di avere pagato interamente i canoni posti a base del decreto ingiuntivo opposto. Depositava, a sostegno di tale tesi, copia dei bonifici di pagamento recanti, in causale, l'espresso riferimento ai canoni del periodo per cui vi è ingiunzione di pagamento e – contestata, in tal modo, l'esistenza del credito rivendicato dalla Confraternita – chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo, richiamando anche il disposto normativo dell'art. 1193 c.c. che stabilisce che “chi ha più debiti della medesima specie verso la stessa persona può dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare”.
Si costituiva in giudizio la resistente eccependo, in via pregiudiziale, la tardività dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dall'opponente, in quanto depositata in data
26.9.2023, oltre il termine di quaranta giorni previsto dall'art. 641 c.p.c. e, a convalidare tale rilievo, produceva il decreto di esecutorietà n. cronol. 24119/2023 del 5.10.2023 (all. 3 alla memoria difensiva), con il quale l'ingiunzione era già stata dichiarata esecutiva a norma dell'art. 647 c.p.c. per mancata proposizione di opposizione nei termini di legge. Ciò premesso, la Confraternita rilevava che i bonifici effettuati dal ricorrente in opposizione e da lui imputati ai canoni locatizi oggetto del decreto ingiuntivo rappresentavano una falsa applicazione dell'art. 1193 c.c. Più precisamente, la difesa dell'opposta rilevava, in primo luogo, l'inapplicabilità dell'ora citata norma al pagamento di più canoni relativi ad un unico contratto di locazione;
in secondo luogo, evidenziava, citando giurisprudenza a supporto, come in materia di corresponsione di più canoni locativi spettasse al locatore, e non al conduttore, indicare a quali dei canoni scaduti e non corrisposti imputare le somme pagate da quest'ultimo. Peraltro, pur volendo prescindere da quanto ora esposto, l'opposta evidenziava anche che lo stesso contratto di locazione in vigore tra le parti, all'art. 24, espressamente derogava all'art. 1193 c.c., attribuendo alla locatrice la facoltà di indicare l'imputazione dei pagamenti del conduttore ai suoi debiti più antichi. Infine, la Confraternita
– esposta in questi termini la propria corretta imputazione dei pagamenti effettuati dall'Avv.
– sia insisteva nell'affermare l'esistenza del credito posto a base del decreto Parte_1 ingiuntivo, sia eccepiva l'irrilevanza dei bonifici successivi al procedimento monitorio conclusosi con l'ingiunzione di pagamento, sia si doleva della morosità del conduttore per i canoni di locazione sopravvenuti e ulteriori rispetto a quelli oggetto del decreto ingiuntivo.
Fatta esperire la procedura di mediazione (alla quale il ricorrente non compariva), la causa era istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e con la consulenza tecnica d'ufficio disposta dal giudice ed era quindi discussa dinanzi alla scrivente, medio tempore subentrata nella trattazione del procedimento, all'udienza del
17.6.2025.
* * * * *
Prima di procedere all'esame del merito dell'opposizione, è necessario delibare l'eccezione pregiudiziale di tardività sollevata dalla resistente.
Giova osservare che nelle materie assoggettate al rito del lavoro, tra cui la locazione di immobili urbani rientra a norma dell'art. 447-bis c.p.c., l'opposizione a decreto ingiuntivo deve essere proposta mediante ricorso, depositato in cancelleria nel termine previsto dall'art. 641 c.p.c. D'altronde “[…] per effetto dell'opposizione, il processo di ingiunzione si trasforma in un processo con cognizione ordinaria e non vi sono ragioni per applicare a tale processo rito diverso da quello speciale della locazione […]” (Cass. 1.6.2000, n. 7263; conformi, Cass. 2.4.2009, n. 8014;
Id., 15.1.2013, n. 797.
Pertanto, essendo il deposito il momento che segna la pendenza del giudizio per i procedimenti da introdurre con ricorso, è ad esso che deve farsi riferimento per valutare la tempestività dell'opposizione.
In punto di fatto – posto che dalla documentazione in atti risulta che la notifica del decreto ingiuntivo all'opponente è avvenuta in data 17.7.2023 (come risulta dall'all. 1 della memoria difensiva con la quale la si è costituita in giudizio) e che, dunque, è CP_2 da tale data che si deve fare decorrere il termine di quaranta giorni utile all'opposizione –
l'ora detto termine scadeva in data 26.9.2023 (considerata anche la sospensione feriale dei termini processuali dal 1° al 31 agosto), giorno in cui il ricorso in opposizione risulta essere stato effettivamente depositato (come è anche confermato dall'opposta a pag. 4 della memoria difensiva).
Non vi è dubbio, infatti, che la regola della sospensione dei termini processuali per il periodo feriale – prevista dall'art. 1 L. 7.10.1969, n. 742 – trovi deroga solo per le controversie rientranti nella materia del lavoro, e non anche per quelle, come la presente, che seguono il rito lavoristico per la trattazione pur afferendo a materie distinte (come quella delle locazioni, cui il procedimento di cui agli artt. 415 ss. c.p.c. si applica giusto il richiamo operato dall'art. 447-bis c.p.c.).
Esulandosi, nella specie, dalle controversie in tema di diritto del lavoro e previdenziale, si rientra dunque nell'ambito della regola generale, per cui la sospensione feriale dei termini opera ai fini della controversia in esame (cfr. Cass., 4.6.1997, n. 4987:
“La sospensione feriale dei termini processuali, disposta dall'art. 1 della legge 7 ottobre 1969 n. 742, si applica a tutti i termini processuali, e, quindi, anche a quello previsto per la proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo”; conforme Cass. 5063/1988).
Irrilevante, sul punto, l'avvenuta concessione dell'esecutorietà a mente dell'art. 647
c.p.c. (ai sensi del quale, se non è stata fatta opposizione nel termine stabilito oppure l'opponente non si è costituito, il giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo può, su istanza del ricorrente, dichiararlo esecutivo) essendo il relativo provvedimento emesso in carenza dei presupposti, perché alla data di pronuncia (5.10.2023) l'opposizione, come risulta per tabulas, era stata già incardinata nel rispetto dei termini previsti dal codice di rito.
Delibata in questo senso l'eccezione pregiudiziale, l'opposizione può essere accolta nel merito soltanto in parte.
Giova, anzitutto, osservare in proposito che “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (così, ex multis, Cass. 15659/2011; 3373/2010; 9351/2007;
1743/2007; 13674/2006; 8615/2006; 20073/2004; 2387/2004; Id., sez. unite, 13533/2001).
I pagamenti effettuati e documentati dall'Avv. non sono, di fatti, imputabili Parte_1 ai periodi per i quali la Confraternita è a chiedere il pagamento dei canoni, a nulla valendo l'indicazione di cui alle causali dei bonifici di cui è stata depositata copia. Invero, la norma di cui all'art. 1193 c.c. – la quale stabilisce che chi ha più debiti della medesima specie verso lo stesso creditore può dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare – presuppone l'esistenza di una pluralità di rapporti obbligatori tra le stesse parti e ha lo scopo di eliminare l'incertezza circa la sorte degli stessi (sul punto, in diversa fattispecie, Cass. 29.12.1993, n. 12938; vedi anche Cass. 3.10.2013, n. 22639 e Cass.
28.8.2020, n. 18002). Pertanto, se la disciplina in tema di imputazione del pagamento di cui all'art. 1193 è applicabile solo a una pluralità di rapporti obbligatori tra le stesse parti, non può ritenersi applicabile al pagamento di più canoni relativi ad un unico contratto di locazione (Cass. 14.9.2022, n. 27076: “La disciplina in tema di imputazione del pagamento di cui all'art. 1193 c.c. è applicabile solo a una pluralità di rapporti obbligatori tra le stesse parti e non, dunque, al pagamento di più canoni relativi a un unico contratto di locazione, in ragione del dato testuale del primo comma dell'art. 1193 c.c. e della stessa "ratio" che presiede alla risoluzione del contratto, altrimenti consentendosi al conduttore di sottrarsi alle conseguenze della mora”; vedasi anche Cass. 3.3.1998, n.
3077 secondo cui “il debitore non ha la facoltà di imputare il pagamento parziale ad uno piuttosto che all'altra delle pattuite modalità di pagamento se il debito ha un'unica causa […]”). La pluralità dei canoni, infatti, fa capo ad un'unica causa, nonostante l'esecuzione continuata del rapporto locatizio determini una modalità di pagamento frazionata nel tempo.
Peraltro, pur volendo ignorare l'ora illustrato orientamento della giurisprudenza di legittimità, le parti del contratto di locazione per cui è causa hanno sottoscritto la clausola contrattuale di cui all'art. 24 la quale prevede che “in deroga all'art. 1193 c.c., la locatrice avrà la facoltà di attribuire qualsiasi pagamento ai debiti più antichi del conduttore, indipendentemente dalle eventuali diverse indicazioni del conduttore stesso”. Dunque, la norma in discussione è per espressa volontà delle parti inapplicabile al caso di specie, in virtù del principio di autonomia negoziale così come cristallizzato all'art. 1372 c.c.
Nel corso del giudizio, al fine di accertare l'ammontare del credito effettivamente vantato dalla Confraternita, è stata disposta una consulenza tecnica di ufficio. Il perito nominato dal Tribunale, rilevato che sulla base delle pattuizioni contrattuali (art. 6 e artt. 8 del contratto) era dovuto dal conduttore l'importo di € 2.750,00 mensili (€ 2.500,00 a titolo di canone ed € 250,00 a titolo di oneri accessori) e analizzata la scheda contabile allegata al ricorso per decreto ingiuntivo e l'ulteriore documentazione prodotta in giudizio, ha evidenziato che il credito della , per le mensilità antecedenti al 2023, è pari ad CP_2
€ 36.027,58, mentre il credito della stessa per i canoni relativi al periodo da gennaio a maggio 2023 ammonta ad € 13.639,67. Dal totale di € 49.667,25, egli, imputando i pagamenti al debito più antico in conformità al quesito sottopostogli, al periodo più risalente, ha sottratto dal credito la somma complessiva di € 27.500,00 (corrispondente ai versamenti effettuati) e determinato, in tal modo, il credito finale della parte opposta in € 22.167,25, importo minore rispetto alla somma ingiunta.
Il consulente ha tenuto ferme le proprie conclusioni anche a seguito del rilievo mosso dal c.t.p. del conduttore, il quale ha sostenuto che sarebbe stato erroneamente considerato a scomputo del credito vantato dall'opposta anche un bonifico effettuato dall'Avv. in data 23.6.2023, essendo lo stesso successivo al decreto ingiuntivo oggetto di Parte_1 opposizione: come condivisibilmente ritenuto dall'esperto, tuttavia, vanno verificati tutti i pagamenti eseguiti dal conduttore in relazione al contratto di locazione (purché tempestivamente prodotti in giudizio, condizione rispettata nel caso di specie).
Sul punto giova precisare, d'altronde, che “nella fase processuale conseguente alla proposizione dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, l'attività cognitiva del giudice attiene all'esistenza ed alla attualità del credito ed al suo ammontare e, pertanto, è comprensiva non solo dei fatti costitutivi del credito
e di quelli estintivi od impeditivi esistenti alla data della pronuncia dell'ingiunzione ma anche dei fatti, dell'una e dell'altra natura, che si siano verificati successivamente, nel corso della fase instaurata con
l'opposizione al decreto” (Cass. 22.5.1980, n. 3386; si veda anche Cass. 16.5.2007, n. 11302 e
Cass. 28.5.2019, n. 14473 con riferimento alla plena cognitio del giudice dell'opposizione).
Dalle conclusioni raggiunte dal consulente – che appaiono pienamente condivisibili, perché raggiunte all'esito di un'analisi accurata della documentazione pertinente e frutto di un percorso logico lineare e conforme ai dettami della migliore scienza ed esperienza, in grado di resistere in maniera convincente alle argomentazioni dei c.t.p., puntualmente ribattute nella risposta alle osservazioni – il Tribunale non ritiene di doversi discostare;
in misura pari a quanto accertato dal consulente, pertanto, va emessa condanna al pagamento a carico dell'opponente.
* * * * *
L'accoglimento soltanto parziale dell'opposizione impone la condanna del proponente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in dispositivo sulla base dei valori medi suggeriti dal D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. 147/2022, per le controversie di valore ricompreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00. Dal verbale di mediazione prodotto in atti dalla parte opposta, risulta infine che l'opponente, dopo avere eccepito il difetto della condizione di procedibilità, ometteva senza giustificato motivo di partecipare al procedimento di mediazione (l'Avv. faceva Parte_1 infatti pervenire una p.e.c. con la quale rappresentava un impegno concomitante sopravvenuto – non documentato, n.d.s. – e il mediatore tentava invano di contattarlo telefonicamente); egli pertanto va altresì condannato, giusto il disposto dell'art. 12-bis, comma II, d. lgs. 28/2010, al pagamento in favore dell'Erario di una somma pari al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, contrariis rejectis, così provvede:
- accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna l'opponente a versare a parte opposta la somma di € 22.167,25, oltre interessi legali dalle singole scadenze sino al saldo;
- condanna parte opponente a rifondere a parte opposta le spese processuali, che si liquidano in € 5.077,00 per compenso, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- pone a definitivo carico di parte opponente le spese di consulenza, separatamente liquidate;
- condanna parte opponente al pagamento in favore dell'Erario di una somma pari al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio;
- manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito, anche in relazione all'esecuzione della condanna di cui al punto che precede.
Così deciso in Roma, 17.6.2025.
Il Giudice
CH VA
Provvedimento redatto con la collaborazione della Controparte_4