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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 30/05/2025, n. 1729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1729 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
La Corte di Appello di Napoli – Sezione lavoro,
I unità – secondo collegio di Previdenza
nelle persone dei Magistrati
dott.ssa Giovanna Guarino Presidente dott.ssa Chiara Di Benedetto Consigliere rel. dott.ssa Francesca Gomez de Ayala Consigliere
riunita in camera di consiglio ha pronunziato in grado di appello alla udienza del 5 maggio 2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2680 dell'anno 2022 r.g.
TRA
n. San Gennaro Ves. il 16.2.1955 (c.f. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Ciccone (c.f. C.F._1
), elettivamente domiciliato in Palma Campania alla via Saverio Carbone n. C.F._2
27;
APPELLANTE
E
(c.f. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Presidente e legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Napoli via Alcide De
Gasperi n.4, presso l'Ufficio dell'Avvocatura I.n.p.s., presso l'avv. Gianfranco Pepe (c.f.
) che lo rappresenta e difende;
C.F._3
APPELLATO
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato presso questa Corte il 28.10.2022, ha Parte_1 proposto appello avverso la sentenza n. 1456/2022, depositata in data 19.7.2022, con la quale il giudice del lavoro del Tribunale di Nola - pur accogliendo la opposizione ad avviso di addebito per omesso pagamento di contributi alla Gestione separata liberi professionisti per l'anno 2012, per l'importo di euro 2.450,97 - ha disposto la compensazione integrale delle spese di giudizio ritenendola giustificata dalle “evoluzioni giurisprudenziali ed i contrasti ancora presenti nella giurisprudenza di legittimità e di merito sul termine e la decorrenza della prescrizione nonché il rigetto della domanda relativa alla pretesa cancellazione del ricorrente dalla gestione separata liberi professionisti”.
1.1. A fondamento dell'appello il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e
24 e 111 Cost., evidenziando l'insussistenza di motivi idonei a giustificare la deroga al principio della soccombenza. In particolare, ha dedotto che erroneamente il giudice avrebbe ritenuto ricorrere una parziale soccombenza, posto che non era stata formulata alcuna domanda di cancellazione del ricorrente dalla Gestione separata liberi professionisti;
inoltre, erroneamente avrebbe ritenuto sussistere evoluzioni giurisprudenziali in materia di termine e decorrenza della prescrizione dei debiti contributivi della gestione separata.
Ha, dunque, concluso chiedendo che venisse disposta la condanna dell'Inps al pagamento delle spese di lite del giudizio di primo grado, da attribuirsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
con vittoria delle spese di lite del presente giudizio, da attribuirsi al procuratore antistatario.
1.2. L'appellato Inps si è costituito nel giudizio di secondo grado chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
1.3. All'odierna udienza di discussione, su richiesta dei procuratori delle parti, la Corte ha deciso la causa con separato dispositivo.
2. L'appello è fondato e deve essere accolto per quanto di ragione.
2.1. La regolamentazione delle spese processuali nel giudizio civile risponde alla regola generale victus victori fissata dall'art. 91, primo comma, cod. proc. civ. nella parte in cui prevede che «il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa». Quindi la soccombenza si accompagna, di norma, alla condanna al pagamento delle spese di lite. L'alea del processo grava sulla parte soccombente perché è quella che ha dato causa alla lite non riconoscendo, o contrastando, il diritto della parte vittoriosa, ovvero, azionando una pretesa rivelatasi insussistente.
La regolamentazione delle spese di lite è processualmente accessoria alla pronuncia del giudice che la definisce in quanto tale ed è anche funzionalmente servente rispetto alla realizzazione della tutela giurisdizionale come diritto costituzionalmente garantito (art. 24 Cost.). Il «normale complemento» dell'accoglimento della domanda - ha affermato la Corte Costituzionale (sentenza n.
303 del 1986) - è costituito proprio dalla liquidazione delle spese e delle competenze in favore della parte vittoriosa.
Tuttavia, il principio della soccombenza non rappresenta una regola assoluta, proprio in ragione del carattere accessorio della pronuncia sulle spese di lite, ed è ampia la discrezionalità del legislatore nell'individuare le ipotesi di deroga al principio in questione. La norma dell'art. 92 c.p.c. disciplina, appunto, il regime della deroga e, nella formulazione applicabile al caso di specie ratione temporis, stabilisce, per quel che qui ne occupa, che se vi è soccombenza reciproca, ovvero, nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero.
2.2. Venendo all'analisi del caso di specie, ritiene la Corte che non sussistano i citati presupposti per derogare all'enunciata regola della soccombenza.
2.2.1. Innanzi tutto, non appare ricorrere un'ipotesi di soccombenza parziale.
Come emerge dall'esame del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, la domanda era volta ad accertare la inesistenza del debito contributivo attraverso la prospettazione di plurimi fatti a fondamento dell'unica pretesa, quali l'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione alla gestione separata liberi professionisti e l'intervenuto decorso del termine prescrizionale, senza formulare alcuna richiesta di condanna dell'amministrazione resistente alla cancellazione dalla Gestione
Separata.
2.2.2. Non ricorre, poi, alcuna ipotesi di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
Come osservato da parte appellante, gli arresti della giurisprudenza di legittimità in materia di termine e data di decorrenza della prescrizione dei debiti della gestione separata non avevano subito alcun mutamento, già in data antecedente alla presentazione del ricorso di primo grado. Nella stessa sentenza impugnata il giudice richiama più decisioni conformi tra loro, risalenti già al 2017 e al 2018, rese dalla Suprema Corte sul tema della individuazione della data di decorrenza del termine prescrizionale nella fattispecie in esame, evidenziando che il principio della decorrenza dalla data di scadenza del debito era stato anche ribadito in più recenti pronunce della Suprema Corte del 2020 e del 2021.
Le argomentazioni che precedono consentono dunque di ritenere ingiustificata la compensazione delle spese del primo grado di giudizio anche sotto tale profilo non registrandosi alcun mutamento giurisprudenziale sul tema.
2.3. Pertanto, l'appello va accolto ed in riforma del secondo capo dell'impugnata sentenza l'Inps va condannato al pagamento delle spese di primo grado.
Le stesse vanno liquidate ai sensi del DM n. 147/2022 in complessivi euro 884,50, tenuto conto del valore della causa (fino a 5.200 euro) e della non complessità delle questioni, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da attribuirsi in favore dell'avv.
Vincenzo Ciccone, quale antistatario.
3. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in base al limitato valore dell'appello, ai sensi del DM n.147/2022, con attribuzione.
P.Q.M.
La Corte così provvede: accoglie l'appello e, in riforma del secondo capo dell'impugnata sentenza, condanna l'Inps al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese del primo grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 884,50, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da attribuirsi in favore dell'avv. Vincenzo Ciccone, quale antistatario;
condanna, altresì, l'Inps al pagamento in favore dell'appellante delle spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi € 494,00, oltre su tali importi rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da attribuirsi in favore dell'avv. Vincenzo Ciccone, quale antistatario.
Così deciso in Napoli, il 5 maggio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Chiara Di Benedetto dott.ssa Giovanna Guarino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
La Corte di Appello di Napoli – Sezione lavoro,
I unità – secondo collegio di Previdenza
nelle persone dei Magistrati
dott.ssa Giovanna Guarino Presidente dott.ssa Chiara Di Benedetto Consigliere rel. dott.ssa Francesca Gomez de Ayala Consigliere
riunita in camera di consiglio ha pronunziato in grado di appello alla udienza del 5 maggio 2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2680 dell'anno 2022 r.g.
TRA
n. San Gennaro Ves. il 16.2.1955 (c.f. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Ciccone (c.f. C.F._1
), elettivamente domiciliato in Palma Campania alla via Saverio Carbone n. C.F._2
27;
APPELLANTE
E
(c.f. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Presidente e legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Napoli via Alcide De
Gasperi n.4, presso l'Ufficio dell'Avvocatura I.n.p.s., presso l'avv. Gianfranco Pepe (c.f.
) che lo rappresenta e difende;
C.F._3
APPELLATO
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato presso questa Corte il 28.10.2022, ha Parte_1 proposto appello avverso la sentenza n. 1456/2022, depositata in data 19.7.2022, con la quale il giudice del lavoro del Tribunale di Nola - pur accogliendo la opposizione ad avviso di addebito per omesso pagamento di contributi alla Gestione separata liberi professionisti per l'anno 2012, per l'importo di euro 2.450,97 - ha disposto la compensazione integrale delle spese di giudizio ritenendola giustificata dalle “evoluzioni giurisprudenziali ed i contrasti ancora presenti nella giurisprudenza di legittimità e di merito sul termine e la decorrenza della prescrizione nonché il rigetto della domanda relativa alla pretesa cancellazione del ricorrente dalla gestione separata liberi professionisti”.
1.1. A fondamento dell'appello il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e
24 e 111 Cost., evidenziando l'insussistenza di motivi idonei a giustificare la deroga al principio della soccombenza. In particolare, ha dedotto che erroneamente il giudice avrebbe ritenuto ricorrere una parziale soccombenza, posto che non era stata formulata alcuna domanda di cancellazione del ricorrente dalla Gestione separata liberi professionisti;
inoltre, erroneamente avrebbe ritenuto sussistere evoluzioni giurisprudenziali in materia di termine e decorrenza della prescrizione dei debiti contributivi della gestione separata.
Ha, dunque, concluso chiedendo che venisse disposta la condanna dell'Inps al pagamento delle spese di lite del giudizio di primo grado, da attribuirsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
con vittoria delle spese di lite del presente giudizio, da attribuirsi al procuratore antistatario.
1.2. L'appellato Inps si è costituito nel giudizio di secondo grado chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
1.3. All'odierna udienza di discussione, su richiesta dei procuratori delle parti, la Corte ha deciso la causa con separato dispositivo.
2. L'appello è fondato e deve essere accolto per quanto di ragione.
2.1. La regolamentazione delle spese processuali nel giudizio civile risponde alla regola generale victus victori fissata dall'art. 91, primo comma, cod. proc. civ. nella parte in cui prevede che «il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa». Quindi la soccombenza si accompagna, di norma, alla condanna al pagamento delle spese di lite. L'alea del processo grava sulla parte soccombente perché è quella che ha dato causa alla lite non riconoscendo, o contrastando, il diritto della parte vittoriosa, ovvero, azionando una pretesa rivelatasi insussistente.
La regolamentazione delle spese di lite è processualmente accessoria alla pronuncia del giudice che la definisce in quanto tale ed è anche funzionalmente servente rispetto alla realizzazione della tutela giurisdizionale come diritto costituzionalmente garantito (art. 24 Cost.). Il «normale complemento» dell'accoglimento della domanda - ha affermato la Corte Costituzionale (sentenza n.
303 del 1986) - è costituito proprio dalla liquidazione delle spese e delle competenze in favore della parte vittoriosa.
Tuttavia, il principio della soccombenza non rappresenta una regola assoluta, proprio in ragione del carattere accessorio della pronuncia sulle spese di lite, ed è ampia la discrezionalità del legislatore nell'individuare le ipotesi di deroga al principio in questione. La norma dell'art. 92 c.p.c. disciplina, appunto, il regime della deroga e, nella formulazione applicabile al caso di specie ratione temporis, stabilisce, per quel che qui ne occupa, che se vi è soccombenza reciproca, ovvero, nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero.
2.2. Venendo all'analisi del caso di specie, ritiene la Corte che non sussistano i citati presupposti per derogare all'enunciata regola della soccombenza.
2.2.1. Innanzi tutto, non appare ricorrere un'ipotesi di soccombenza parziale.
Come emerge dall'esame del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, la domanda era volta ad accertare la inesistenza del debito contributivo attraverso la prospettazione di plurimi fatti a fondamento dell'unica pretesa, quali l'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione alla gestione separata liberi professionisti e l'intervenuto decorso del termine prescrizionale, senza formulare alcuna richiesta di condanna dell'amministrazione resistente alla cancellazione dalla Gestione
Separata.
2.2.2. Non ricorre, poi, alcuna ipotesi di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
Come osservato da parte appellante, gli arresti della giurisprudenza di legittimità in materia di termine e data di decorrenza della prescrizione dei debiti della gestione separata non avevano subito alcun mutamento, già in data antecedente alla presentazione del ricorso di primo grado. Nella stessa sentenza impugnata il giudice richiama più decisioni conformi tra loro, risalenti già al 2017 e al 2018, rese dalla Suprema Corte sul tema della individuazione della data di decorrenza del termine prescrizionale nella fattispecie in esame, evidenziando che il principio della decorrenza dalla data di scadenza del debito era stato anche ribadito in più recenti pronunce della Suprema Corte del 2020 e del 2021.
Le argomentazioni che precedono consentono dunque di ritenere ingiustificata la compensazione delle spese del primo grado di giudizio anche sotto tale profilo non registrandosi alcun mutamento giurisprudenziale sul tema.
2.3. Pertanto, l'appello va accolto ed in riforma del secondo capo dell'impugnata sentenza l'Inps va condannato al pagamento delle spese di primo grado.
Le stesse vanno liquidate ai sensi del DM n. 147/2022 in complessivi euro 884,50, tenuto conto del valore della causa (fino a 5.200 euro) e della non complessità delle questioni, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da attribuirsi in favore dell'avv.
Vincenzo Ciccone, quale antistatario.
3. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in base al limitato valore dell'appello, ai sensi del DM n.147/2022, con attribuzione.
P.Q.M.
La Corte così provvede: accoglie l'appello e, in riforma del secondo capo dell'impugnata sentenza, condanna l'Inps al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese del primo grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 884,50, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da attribuirsi in favore dell'avv. Vincenzo Ciccone, quale antistatario;
condanna, altresì, l'Inps al pagamento in favore dell'appellante delle spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi € 494,00, oltre su tali importi rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da attribuirsi in favore dell'avv. Vincenzo Ciccone, quale antistatario.
Così deciso in Napoli, il 5 maggio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Chiara Di Benedetto dott.ssa Giovanna Guarino