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Sentenza 13 giugno 2024
Sentenza 13 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 13/06/2024, n. 1555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1555 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2024 |
Testo completo
N. 4923/2013 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di MESSINA
II Sezione civile
Verbale della causa n. 4923/2013 R.G. - TRATTAZIONE SCRITTA (127 ter c.p.c.)
Oggi 13 giugno 2024, innanzi alla dott.ssa Maria Carmela D'Angelo, si dà atto che sono state depositate note scritte nell'interesse di Parte_1
, e
[...] Parte_1 Parte_1 [...]
rappresentati e difesi dall'Avv. Patrizia Fazzi e dall'Avv. Michele Pt_2
Rondinelli, in virtù di procura in atti, che si riporta alle note conclusionali da ultimo depositate in data 28/05/2024 ed al contenuto della memoria conclusionale depositata in data 15/11/2022, dei verbali medio tempore intervenuti e dell'istanza ex art, 177 c.p.c. in relazione all'istanza di richiamo del CTU;
nell'interesse di con sede Controparte_1 legale in RO, Via Alessandro Specchi 16, rappresentata e difesa dall'avvocato Fabrizio
Gemelli, che insiste in tutte le domande, difese ed eccezioni formulate nei precedenti atti di causa, contesta integralmente la comparsa conclusionale depositata da parte avversa, con vittoria di spese e compensi di giudizio,
Il Giudice pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
II Sezione Civile
Il Giudice dott.ssa Maria Carmela D'Angelo, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4923.2013 R.G.
TRA
con sede in Messina (ME) Parte_1 via Porto Salvo n. 14 P.IVA n. in persona dei legali rappresentanti p.t. P.IVA_1
(C.F. ) e Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_1
(C.F. ), anche nella loro qualità di fideiussori (relativamente ai CodiceFiscale_2 rapporti di c/c) e personalmente (relativamente ai rapporti di mutuo ipotecario e chirografario) e (C.F. ), rappresentati e Parte_2 CodiceFiscale_3 difesi dall'avv. Patrizia Fazzi e dall'avv. Michele Rondinelli e dall'avogado Serafino Di
Loreto, in virtù di mandato in atti
- parte attrice -
Contro
1 N. 4923/2013 R.G.
con sede legale in RO, Via Alessandro Specchi 16, (cod. fisc. e Controparte_1 numero reg. imprese di RO ), rappresentata e difesa dall'avvocato P.IVA_2
Fabrizio Gemelli come da procura in atti,
- parte convenuta -
Avente per oggetto: contratti bancari.
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione, regolarmente notificato alla convenuta il 9 agosto 2013, gli attori nonché , e hanno convenuto Parte_1 Parte_1 Parte_1 Parte_2 in giudizio rappresentando di avere intrattenuto con la stessa i seguenti CP_1 rapporti: c/c n. 15964 dal 1994 acceso presso il filiale di Messina, via Org_1
Crispi n. 2 divenuto c/c n. 4516677 dal 2003 e utilizzato per un scoperto al 19/12/2011 pari a € 77.469,00; c/c n. 186.410.2509.89 dal 1994 acceso presso via Org_2 della Libertà n. 209/211 divenuto nel 2005 c/c n. 526.55 e successivamente c/c n.
300263273 e utilizzato per uno scoperto al 19/12/2011 pari a € 39.304,00; c/c n.
453.0003.07 divenuto c/c n. 300577210 solo per POS acceso presso via Org_2 della Libertà n. 209/211 utilizzato per uno scoperto al 19/12/2011 pari a € 15.454,94,00.
Hanno precisato che a far data dal 19/12/2011 i tre rapporti di conto corrente sono confluiti nell'unico rapporto di c/c n. 4516677 acceso presso iliale Controparte_1 di MESSINA agenzia Crispi. Parte attrice ha agito in giudizio per l'accertamento negativo sul conto corrente c/c n. 4516677 e per gli altri due conti chiusi il 19.12.2011, contestando l'illegittimità della applicata capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, della c.m.s. l'applicazione di interessi usurari e la nullità di costi e commissioni non pattuiti e pertanto ha chiesto di rideterminare il "dare ed avere" tra le parti in costanza del rapporto dedotto in narrativa senza anatocismo (in subordine su base annuale), con esclusione del conteggio trimestrale degli interessi e del tasso ultralegale ed usurario, della commissione di massimo scoperto, della valuta, con condanna dell'Istituto bancario convenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite, con interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo previa compensazione tra quanto eventualmente dovuto alla banca. Gli attori hanno premesso ancora di avere intrattenuto con l'istituto di credito due rapporti di finanziamento e precisamente Finanziamento chirografario Parte_3
n. 055-000-6710303-000 dell'importo di euro 70.000,00 intestato a
[...] [...]
, stipulato in data 29.10.2009 e Mutuo fondiario Parte_1 [...]
n. 00/0052471/909 dell'importo di € 85.000,00 intestato a Org_3 Parte_2
e stipulato in data 21.10.2004. Quanto ai mutui gli Parte_1 Parte_1 attori hanno chiesto pronunciarsi sulla gratuità del mutuo e per la restituzione di tutte le somme corrisposte a titolo di interessi, spese e commissioni come da ctu contabile e in subordine la condanna al pagamento della somma risultante a seguito della istruttoria a titolo di usura sopravvenuta e/o anatocismo e/o indeterminatezza delle condizioni, maggiorata degli interessi da ogni singolo pagamento ovvero dalla domanda. In ogni caso condannare la convenuta al risarcimento danni patrimoniali e non quantificati in €
100.000,00.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 28.05.2014, si è costituita in giudizio , la quale ha dedotto, preliminarmente, la nullità dell'atto di Controparte_1
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citazione ai sensi dell'art. 164 c.p.c. per indeterminatezza dell'oggetto della domanda.
Nel merito, ha contestato la fondatezza delle pretese avversarie, chiedendone il rigetto.
All'udienza del 20.01.2015 sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c. e con ordinanza del 27-29/03/2019 è stata disposta la ctu contabile.
La causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la decisione con termine per note conclusive.
Va, preliminarmente, rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata dalla banca convenuta. Per costante giurisprudenza, infatti, la nullità di cui all'art. 164
c.p.c., per omissione o assoluta incertezza del petitum espresso nell'atto di citazione, ovvero per mancata esposizione dei fatti costituenti la ragione della domanda, comporta una valutazione da parte del Giudice relativa all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e nei documenti ad esso allegati, determinandosi la nullità soltanto qualora l'oggetto della domanda risulti assolutamente incerto. Tale interpretazione trova fondamento nella ratio della norma, che è quella di garantire il contraddittorio tra le parti e di permettere al convenuto di apprestare una ponderata difesa (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. III, 15.05.2013, n. 11751; Cass. Civ., Sez.Un., 22.05.2012, n. 8077). Ebbene, ritiene il Giudice che nell'atto introduttivo del presente giudizio sia possibile rinvenire tanto l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si fonda la domanda (causa petendi) quanto la sufficiente indicazione del petitum. Parte attrice ha, infatti, indicato i fatti costitutivi da cui scaturiscono le proprie domande, indicando i rapporti intrattenuti con la avversaria, oltre che le cause di nullità delle clausole negoziali, che sono poste a CP_2 fondamento della domanda di ripetizione di indebito, con la conseguenza che ciò appare evidentemente sufficiente a escludere la violazione dell'art. 163, commi 3 e 4, c.p.c.
Ciò posto va, in primo luogo, rilevato che non risulta agli atti che il rapporto di conto corrente oggetto del presente giudizio sia stato chiuso prima della proposizione della domanda (v. pag. 4 dell'atto di citazione “il conto n. 4516677 è un rapporto bancario ancora attivo” e ctu sul punto), con la conseguenza che dovrebbe dichiararsi l'inammissibilità della domanda di ripetizione dell'indebito; tuttavia parte attrice, nelle note conclusionali da ultimo depositate in data 28/05/2024 ha ribadito la “rinuncia alla domanda di ripetizione formulata nell'atto introduttivo del giudizio e nei successivi fogli di precisazione delle conclusioni e segnatamente alla lettera f,”.
Risulta, invece, pienamente ammissibile la domanda volta ad ottenere l'accertamento del saldo di conto corrente ad una determinata data depurato dagli effetti negativi delle clausole eventualmente dichiarate nulle (cfr. Cass. Civ., sez. III, 15.01.2013, n. 798, per la quale “l'annotazione in conto di una posta di interessi (o di commissione massimo scoperto) illegittimamente addebitati dalla banca al correntista comporta un incremento del debito dello stesso correntista, o una riduzione del credito di cui egli ancora dispone, ma in nessun modo si risolve in un pagamento, nel senso che non vi corrisponde alcuna attività solutoria in favore della banca;
con la conseguenza che il correntista potrà agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa, allo scopo eventualmente di recuperare una maggiore disponibilità di credito, nei limiti del fido accordatogli, ma non potrà agire poi la ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, da parte sua non ha ancora avuto luogo. Di pagamento, nella descritta situazione, potrà dunque parlarsi soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto
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corrente, la banca abbia esatto dal correntista la restituzione del saldo finale, nel computo del quale risultino compresi interessi non dovuti e, perciò, da restituire se corrisposti dal cliente all'atto della chiusura del conto”). Ai sensi dell'art. 2697 c.c., è onere dell'attore, che agisce per la ripetizione dell'indebito, fornire la prova non solo dell'avvenuto pagamento, ma anche della mancanza di causa debendi ovvero del successivo venir meno di questa (cfr. ex multis,
Cass. Civ., sez. III, 14.05.2012, n. 7501, secondo la quale “nella domanda di ripetizione di indebito oggettivo l'onere della prova grava sul creditore istante, il quale è tenuto a provare i fatti costitutivi della sua pretesa, perciò, sia l'avvenuto pagamento, sia la mancanza di una causa che lo giustifichi (ovvero il venir meno di questa), prova che può essere fornita dimostrando l'esistenza di un fatto negativo contrario, o anche mediante presunzioni (Cass. 13 novembre 2003, n. 1146; Cass. 10 novembre 2010, n. 22872); anche mediante testimoni (Cass. 9 agosto 2010, n. 18483)”; conf. Cass. Civ., sez. II,
08.01.2018, n. 180). Peraltro, la Suprema Corte ha avuto modo di evidenziare che l'onere della prova grava sull'attore non solo allorquando lo stesso agisca per ottenere la ripetizione di somme indebitamente pretese dalla banca, ma anche laddove agisca con azione di accertamento negativo (cfr. Cass. Civ. sez. I, 07.05.2015, n. 9201, per la quale
“l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 cod. civ., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto “fatti negativi”, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo. (…) Dunque nel caso di specie il principio applicabile è che chi esperisce una azione di accertamento negativo deve fornire la prova della fondatezza della propria domanda”). Tale soluzione, peraltro, non onera il correntista di una prova per lui difficile, dovendosi presumere che il medesimo sia in possesso sia del contratto che degli estratti conto periodici (e ciò alla luce delle previsioni contenute nell'art. 117, comma 1, T.U.B., che impone alla banca la consegna di una copia del contratto al cliente,
e nell'art. 119 T.U.B., che prevede la trasmissione di estratti riportanti tutte le annotazioni eseguite sul conto corrente nel periodo di riferimento e le condizioni in concreto applicate), ed avendo, in ogni caso, il cliente il diritto ad ottenere dalla banca la documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con la medesima.
Tanto premesso, preme, in primo luogo, rilevare che l'ausiliario ha evidenziato che
“Relativamente ai rapporti di conto corrente, dai documenti esaminati, descritti nel presente elaborato, risulta che la società attrice “ Parte_4 aveva inizialmente acceso un rapporto di conto corrente n. 1596400, divenuto CP_1
n. 4516677, presso l'istituto , nonché due ulteriori rapporti di conto con Org_1 il e precisamente il conto corrente n. 1806/410250989 (divenuto Org_2
n. 300263273) ed il conto “pos” n. 1806/453000307 (divenuto n. CP_1 CP_1
300577210). Dai documenti, prodotti dall'attrice, risulta che il rapporto di conto corrente n. 4516677, alla data dell'atto di citazione risultava ancora in essere, CP_1 in quanto lo stesso al 31.12.2013, data dell'ultimo estratto in atti, presentava un saldo debitore di € 158.060,65. I conti n. 300263273 e n. 300577210 invece CP_1 CP_1 si ritengono estinti, in quanto, in data 19.12.2011 risultano registrati due addebiti sul
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conto n. 4516677 con specifica indicazione di “giroconto saldo c/c in CP_1 estinzione” riferibili ai predetti rapporti”.
Merita accoglimento la censura in ordine all'illegittima applicazione da parte della banca convenuta di interessi ultralegali. Il consulente ha verificato che “Pertanto, eseguita una analisi della documentazione contrattuale di tutti i rapporti, a causa della carenza documentale, si è operata la ricostruzione del solo conto corrente n. 4516677 (in precedenza n. 15964/00). Il primo documento in atti costituito dalla Org_1 lettera “ ” datata 20/09/1994, avente ad oggetto il rapporto di c/c Org_1
15964/00, risulta sottoscritto dalla correntista. Si è, però, rilevato tale documento non evidenzia la pattuizione del tasso di interesse debitore del rapporto e che, ove viene fatto cenno alle norme contrattuali, la correntista dichiarava “di aver preso conoscenza delle
<<norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi>>, esposte al pubblico nei locali della di averne ricevuto il testo e di accettarle come clausole CP_2 contrattuali”. Neanche il successivo contratto in atti del 26.11.2002 evidenziava il tasso debitore. Pertanto, tenuto conto sia della mancata previsione contrattuale del tasso debitore, sia del richiamo nel contenuto a clausole di “rinvio” alle norme esposte al pubblico, in ottemperanza al punto B) si è operata la ricostruzione del rapporto applicando i tassi indicato dall'art. 117, c. 7, lett. a, D.Lgs. n. 385/1993. In mancanza di documentazione comprovante la pattuizione del tasso debitore sul rapporto, non si è potuto procedere alla verifica della rispondenza del tasso applicato con quello pattuito richiesta al punto C). Inoltre, nonostante siano state rilevate dai prospetti delle competenze trimestrali variazioni dei tassi applicati, non è stata rinvenuta documentazione contrattuale, sottoscritta dalla correntista, dalla quale risulti la pattuizione della facoltà concessa alla banca di variare, anche in senso sfavorevole al cliente, il tasso d'interesse secondo le previsioni di cui all'art. 117 Tub, né sono state rilevate specifiche comunicazioni aventi ad oggetto “preavviso di modifica unilaterale” relativamente al tasso di interesse debitore, la cui facoltà avrebbe dovuto comunque espressamente prevista nel contratto, o nelle eventuali successive integrazioni.”. Deve ritenersi infondata la domanda di accertamento dell'applicazione di interessi usurari al rapporto negoziale, non trovando applicazione la disciplina sull'usura per i contratti stipulati in data antecedente l'entrata in vigore della normativa antiusura di cui alla L. 108/1996 se non ricorrono gli estremi della fattispecie penale di cui all'art. 644
c.p. (cfr. cfr. Cassazione civile, sez. III, 17 luglio 2008, n. 19698; conf. Cassazione civile sez. I, 13/12/2010, n. 25182 e Cassazione civile sez. III, 03/04/2009, n. 8138, nonché
Cassazione civile sez. un., 19/10/2017, n. 24675) e non rinvenendosi nel caso di specie l'esercizio di jus variandi da parte della banca ovvero le condizioni (nel caso di specie neppure specificamente prospettate) per ritenere rilevante l'usura sopravvenuta nel corso del rapporto (cfr. Cassazione civ., Sez. Un., 19 ottobre 2017, n. 24675).
Nell'atto di citazione si riscontrano delle generiche deduzioni senza alcuna analisi specifica degli elementi dai quali ricavare l'illegittima applicazione, al momento della sottoscrizione del contratto, di interessi usurari, non avendo la parte neppure allegato il tasso soglia ratione temporis vigente. Né tali lacune sono state colmate nei termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c. Come è noto, infatti, è principio consolidato, quello in omaggio al quale “è onere della parte che eccepisca la violazione delle disposizioni
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dettate in tema di interessi usurari dimostrare la sussistenza nel dettaglio, di detta condotta antigiuridica. Alla luce dei superiori principi la contestazione relativa al superamento del tasso soglia è invero generica e come tale va rigettata” (cfr. nella giurisprudenza di merito, tra le tante, Tribunale Bassano del Grappa, n. 102/10; analogamente Tribunale Ferrara, 05.02.2013 “colui che agendo in un giudizio deduca l'applicazione di un tasso usurario ha l'onere di allegare ed indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del cd. tasso soglia”). In ordine all'eccepita usurarietà, va ricordato che, ai sensi dell'art. 1815 c.c. “se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”; con norma di interpretazione autentica, l'art. 1, comma 1, D.L. n. 394/2000, convertito da L. n. 24/2001, ha stabilito che, ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 19.10.2017, n. 24765 in tema di usura sopravvenuta), mentre l'art. 1 della L. n. 108/1996, ha previsto la fissazione di un tasso soglia, per la determinazione del quale si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito. In particolare, l'art. 2 della L. n. 108/1996 ha rimesso la determinazione dei tassi soglia al Ministero del Tesoro, il quale rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio con decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Tale impostazione è stata di recente ulteriormente confermata dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale “l'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.E.G.M. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto” (Cass. Civ., Sez. Un., 18.09.2020, n. 19597). Né la soluzione contrasta con il principio di rilevabilità d'ufficio delle nullità contrattuali, non estendendosi il rilievo d'ufficio anche alla ricerca degli elementi di prova di interessi usurari (cfr. Cass. Civ., sez. III, 30.01.2014, n. 2072, per la quale “la nullità delle clausole che prevedono un tasso d'interesse usurario è rilevabile anche di ufficio, non integrando gli estremi di un'eccezione in senso stretto, bensì una mera difesa, che può essere proposta anche in appello, nonché formulata in comparsa conclusionale, sempre che sia fondata su elementi già acquisiti al giudizio. (…) Tuttavia il rilievo d'ufficio non si estende alla ricerca d'ufficio degli elementi di prova di tali interessi anatocistici o usurari. Nella fattispecie il giudice di merito ha ritenuto che l'opponente non avesse fornito alcuna prova in merito e che la sola richiesta di una consulenza contabile non poteva esentare la parte opponente dall'onere della prova”). La rilevabilità d'ufficio delle clausole che prevedono un tasso d'interesse usurario, infatti, presuppone pur sempre la tempestiva e specifica allegazione degli elementi di fatto da cui la nullità deriverebbe, dovendo la pronuncia di nullità delle medesime ex art. 1815 c.c. basarsi sul medesimo quadro di riferimento concretamente delineato dalle allegazioni delle parti, e non su fatti nuovi,
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implicanti un diverso tema di indagine e di decisione. Tale allegazione deve essere altresì corredata dalla specifica deduzione del fatto, che è riservata alla parte, non potendo il
Giudice procedere autonomamente alla ricerca, sia pure nell'ambito di documenti eventualmente prodotti in atti, delle ragioni che potrebbero fondare la domanda o l'eccezione, pur rilevabile d'ufficio. In ogni caso, per il giudizio de quo è lo stesso ctu ad affermare che: “sono state operate le verifiche dei tassi effettivi globali concretamente applicati nei trimestri disponibili dal
31.08.2010, secondo le indicazioni esposte nel quesito e con le metodologie illustrate, senza aver rilevato superamenti dei tassi soglia”.
Deve essere poi accolta la domanda di parte attrice in merito all'applicazione da parte della banca di illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, essendo stato stipulato il contratto di conto corrente in data anteriore all'entrata in vigore della delibera
CICR del 9 febbraio 2000, con la conseguenza che l'anatocismo deve, in ogni caso, presumersi illegittimamente applicato dall'istituto bancario (cfr. Corte di Cassazione, sez. I civile, del 16 marzo 1999, n. 2374, per la quale “la previsione contrattuale della capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, in quanto basata su un uso negoziale, ma non su una vera e propria norma consuetudinaria, è nulla, in quanto anteriore alla scadenza degli interessi”; conf. Cassazione civile, sez. III, 30 marzo 1999
n. 3096 e Cassazione civile, sez. I, 17 aprile 1999, n. 3845). Ritiene il presente Giudice, infatti, condivisibile l'orientamento espresso in un caso analogo dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha avuto modo di evidenziare che “il problema della prova del contratto di conto corrente non si pone avendo riguardo alla pratica dell'anatocismo: e ciò in quanto, a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 425 del 2000, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76, Cost., il D.Lgs. n. 342 del 1999, art. 25, comma 3, il quale aveva fatto salva la validità e l'efficacia, fino all'entrata in vigore della delibera CICR di cui al medesimo art. 25, comma 2, delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza, siffatte clausole sono disciplinate – secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo – dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi, sono da considerare sempre nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283, c.c., perché basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo” (Cassazione civile, sez. VI, 09/03/2021, n. 6480). Tanto premesso, la nullità della clausola anatocistica, che presenta natura parziale, comporta la necessità di procedere alla rideterminazione del saldo finale del conto senza operare alcuna capitalizzazione, neanche annuale. A tale conclusione è pervenuta la giurisprudenza maggioritaria, evidenziando sia l'eventuale assenza di previsioni contrattuali in tale senso, sia il difetto di una norma imperativa che ne preveda l'applicabilità ex art. 1419, c.
II, c.c. in sostituzione della clausola nulla (cfr. Trib. RO 17 gennaio 2007; Trib. Monza
4 dicembre 2007; Trib. Brindisi n. 431/07); né può argomentarsi in base al disposto di cui all'art. 1283 c.c., il quale riconosce l'anatocismo con esclusivo riferimento al periodo successivo alla domanda giudiziale. Tale conclusione è stata, d'altronde, avallata dall'intervento delle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza del 2dicembre 2010, n. 24418, che hanno definitivamente escluso l'applicazione di qualsivoglia tipo di capitalizzazione, anche annuale (così anche Cassazione civ., sez. I, 14 marzo 2018, n.
6251).
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Per quanto riguarda l'eccezione di illegittima applicazione di commissioni di massimo scoperto, nell'analisi condotta, il c.t.u. ha verificato che “Non si è reso necessario operare alcuna esclusione delle commissioni di massimo scoperto prevista al punto G) in quanto alla data di inizio del ricalcolo le c.m.s. non risultavano più applicate” e che “Come previsto al punto H) e I) e L) in mancanza di documentazione contrattuale, sono state eliminate le commissioni di disponibilità fondi e l'indennità di sconfinamento e le altre spese non oggetto di pattuizione”.
In tema di commissioni di massimo scoperto, con riferimento al periodo antecedente al 2009, (data del primo intervento normativo), deve ritenersi nulla per indeterminatezza ai sensi degli artt. 1418 e 1346 c.c. la clausola che prevede l'applicazione della commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, e non anche le concrete modalità operative, ossia su quali importi e per quali periodi la medesima venga applicata (Tribunale Busto Arsizio 09.12.2009; Tribunale Padova,
10.06.2011; conformi Tribunale Padova, 26.07.2012; Trib. Bari 24.04.2014). Tale clausola, infatti, non consentirebbe al correntista di comprendere la reale entità della commissione e verificare la sua corretta applicazione da parte della banca. Perché la commissione di massimo scoperto risulti sufficientemente determinata dovrà, pertanto,
“essere espressamente specificato che si tratta di una commissione applicata sul finanziamento concesso, o su quello utilizzato, e dovrà esserne indicata la misura, la modalità e la periodicità di calcolo” (Tribunale Teramo, 18.01.2010).
E poi ancora in relazione alla contestata applicazione anticipata delle valute di addebito, l'ausiliario ha verificato che “In ossequio al punto M) non avendo rilevato una specifica pattuizione è stata operata la ricostruzione dei saldi in ragione della data di rilevazione del movimento risultando dall'estratto conto.”.
Passando, pertanto, ad analizzare la domanda di accertamento del saldo del conto corrente, deve, tuttavia, darsi atto che l'attore, sotto il profilo probatorio, non ha prodotto tutti gli estratti conto relativi al conto corrente intrattenuto con la banca, ossia documentazione tale da permettere una corretta rideterminazione del saldo contabile a seguito della sottrazione delle poste presuntivamente illegittimamente addebitate dall'istituto di credito in forza di clausole nulle.
In particolare, il nominato c.t.u. ha rilevato che “In risposta ai punti A1) e A2) del quesito, relativamente al conto corrente n. 4516677, si è evidenziato che, in CP_1 mancanza della documentazione contabile del periodo dall'01.09.2005 al 31.10.2005 e dal 31.07.2010 al 31.08.2010, non è stato possibile ricostruire i saldi giornalieri dalla data di apertura del rapporto e fino alla data della chiusura dello stesso. Non è stato, inoltre, possibile, da un punto di vista tecnico, a causa della mancata produzione delle pagine contenenti gli estratti scalari del periodo, ricostruire le movimentazioni dei mesi mancanti applicando la metodologia esposta al punto A1), attingendo ai dati dello
“scalare”, quindi, di operare la ricostruzione dei saldi giornalieri per valuta e conseguentemente, per differenza, “a quadratura” i saldi del giorno. Per tali ragioni, meglio precisate nell'elaborato, è stato possibile ricostruire il conto n. CP_1
4516677 senza soluzione di continuità a decorrere dal 31.08.2010 fino alla data di notifica dell'atto di citazione (14.08.2013), ovvero, fino alla data dell'ultimo estratto in atti (31.12.2013). Non è stato possibile invece ricostruire l'andamento dei rapporti di
8 N. 4923/2013 R.G.
conto n. 300263273 e 300577210, in quanto non sono stati prodotti gli estratti CP_1 conto del periodo, risultando in atti soltanto alcuni estratti conto. Pertanto, eseguita una analisi della documentazione contrattuale di tutti i rapporti, a causa della carenza documentale, si è operata la ricostruzione del solo conto corrente n. 4516677 (in precedenza n. 15964/00).”. Org_1
Nei giudizi promossi dal cliente (correntista o mutuatario) nei confronti dell'istituto bancario per far valere la nullità di clausole contrattuali ed allo scopo di richiedere la ripetizione di somme indebitamente pagate in applicazione delle clausole nulle, grava sulla parte attrice l'onere di allegare in maniera specifica i fatti posti alla base della domanda e fornire la relativa prova, producendo in giudizio il contratto costituente titolo del rapporto dedotto in lite, oltre che gli estratti conto periodici al fine di quantificare l'indebito versato (cfr. Tribunale RO, sez. XVII, 19.09.2018, n. 17579, per il quale “il correntista che intenda far valere il carattere indebito di talune poste passive - assumendo che le stesse siano il portato dell'applicazione di interessi usurari o di clausole imposte unilateralmente dalla a seguito di illegittimo esercizio di ius CP_2 variandi, ovvero dell'addebito di spese, commissioni o altre “voci” non dovute - ha lo specifico onere di produrre non solo il contratto costituente il titolo del rapporto dedotto in lite, ma anche gli estratti conto periodici dalla data di avvio del rapporto”; conf.
Tribunale Catania, sez. IV, 08.06.2019, n. 2436; Tribunale Agrigento, 29.06.2016, n. 969;
Tribunale Bari, 15.06.2016 n. 3333; Tribunale Modena, sez. I, 07.03.2017, n. 391).
Proprio in tema di azione di ripetizione dell'indebito proposta dal correntista, la giurisprudenza più recente ha avuto modo di evidenziare che è onere del cliente fornire prova degli indebiti pagamenti, il cui conteggio deve essere effettuato a partire dal primo saldo a debito del cliente di cui si abbia evidenzia, ripercuotendosi sul medesimo l'incompletezza della serie degli estratti conto (cfr. Cass. Civ., sez. I, 02.05.2019, n.
11543; conf. Cass. Civ., sez. I, 28.11.2018, n. 30822).
La rilevata carenza probatoria, infatti, non permette di verificare l'andamento del rapporto, e quindi quantificare l'indebito pagamento, la cui restituzione viene pretesa da parte attrice, che – secondo il richiamato orientamento giurisprudenziale – era gravata dell'onere di provare l'indebito pagamento, producendo in giudizio gli estratti conto relativi al rapporto intrattenuto con l'istituto bancario convenuto, provvedendo diligentemente e correttamente ad acquisire la documentazione probatoria in epoca antecedente l'instaurazione del giudizio, anche azionando tempestivamente lo strumento di cui all'art. 119 T.U.B. (cfr. Cass. Civ., sez. I. 10 gennaio 2003, n. 149; Cass. Civ., sez.
III, 6 ottobre 2005, n. 19475), azionato invece nel caso de quo con invio di raccomandata avvenuto lo stesso giorno della notifica dell'atto di citazione e cioè il 09.08.2013.
Per Corte appello Palermo sez. III, 05/08/2023, n.1459: “Nei giudizi relativi ad indebito bancario spetta all'attore produrre i contratti regolatori dei rapporti, nonché i relativi estratti conto, cosicché se il correntista richiede la rideterminazione del saldo e la condanna della banca alla ripetizione di somme che asserisce essere indebitamente annotate, sarà tenuto a dimostrare sia gli avvenuti pagamenti, sia la mancanza, rispetto ad essi, di una valida "causa debendi". In particolare, laddove l'illeceità dell'annotazione dipende dall'applicazione di clausole contrattuali nulle, il correntista deve produrre
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tanto il contratto, quanto la serie continua degli estratti conto”; nei medesimi termini Tribunale Siena, 10/01/2020, n.38 che richiede “estratti in serie continua”.
Pur essendo possibile per il Giudice, in caso di assenza degli estratti conto, ricostruire il saldo attraverso l'impiego di ulteriori mezzi di prova (cfr. Cass. Civ., sez. VI,
21/12/2020, n. 29190), nel caso di specie proprio dalla disposta consulenza tecnica (cfr.
Cass. Civ., sez. I, 19/07/2021, n. 20621) è emerso che la documentazione in atti prodotta dalle parti non è idonea a ricostruire l'andamento del contratto di conto corrente oggetto di causa e a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato alla data della proposizione della domanda (cfr. Cass. Civ., sez. I, 02/05/2019,
n. 11543; Cass. Civ., sez. I, 04/04/2019, n. 9526; v. per un caso analogo Cass. Civ., sez.
VI, 01/12/2021, n. 37776, per la quale “nella specie, dalla sentenza impugnata si evince che non solo mancavano tutti gli estratti conto relativi alla prima fase del rapporto di conto corrente, dal novembre 1998 al gennaio 2001 ed in parte quelli relativi all'anno
2008, per tre trimestri, nonché quelli relativi all'ultimo periodo (tra il 30 settembre 2013 ed il 25 settembre 2014), ma non erano stati dedotti e non emergevano “elementi utili al fine di desumere con certezza l'andamento del rapporto e l'eventuale saldo negativo o positivo per il correntista” (il quale aveva promosso azione di ripetizione di indebito, in difetto di domanda riconvenzionale contrapposta della banca convenuta). Quindi non si poneva solo un problema di carenza iniziale ed infraannuale degli estratti conto ma anche di carenza probatoria correlata all'ultimo anno di vita del rapporto. La pronuncia impugnata risulta quindi avere deciso in senso conforme ai principi di diritto sopra richiamati ribaditi da questa Corte, considerato che nella specie, a fronte di lacune probatorie nella produzione degli estratti conto che riguardavano non solo il periodo iniziale e quello intermedio ma anche quello finale, non erano stati offerti ulteriori elementi comunque utili a ricostruire il complessivo andamento del rapporto”).
Né è possibile sopperire a tale lacuna mediante ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., richiesto da parte attrice. Secondo condivisibile orientamento giurisprudenziale, infatti,
l'istituto di cui all'art. 210 c.p.c. è strumento residuale, con la conseguenza che l'esibizione documentale non può essere ordinata allorquando l'interessato può di propria iniziativa acquisirne una copia e produrla in causa, ovvero quando l'iniziativa presenti finalità esplorative, non potendo l'ordine di esibizione supplire al mancato assolvimento dell'onere della prova posto a carico della parte (cfr. Cass. Civ., 7 luglio 2011, n. 14968;
Cass. Civ., sez. II, 11 giugno 2013, n. 14656), con la conseguenza che, in materia bancaria, il mancato esperimento della richiesta di cui all'art. 119 T.U.B. rende inammissibile l'istanza di esibizione formulata in corso di causa, e comunque non in tempo utile per le richieste istruttorie (cfr. Cass. Civ., sez. I, 01/08/2022, n. 23861, per la quale “il diritto del cliente a ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, ivi compresi gli estratti conto, può essere esercitato in sede giudiziale attraverso l'istanza di cui all'art.
210 c.p.c., in concorso dei presupposti previsti da tale disposizione, a condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca e quest'ultima, senza giustificazione, non abbia ottemperato;
non è, dunque, necessario (…) che la richiesta sia avanzata in epoca antecedente all'instaurazione del giudizio nell'ambito del quale l'istanza ex art. 210 c.p.c. è proposta, essendo sufficiente, sotto il profilo temporale
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in esame, che, al momento della formulazione di tale istanza, il cliente abbia chiesto copia della documentazione e che siano decorsi novanta giorni dalla richiesta - tale è il termine assegnato alla banca dall'art. 119, comma 4, t.u.b. per ottemperare alla richiesta
- senza che la banca medesima abbia proceduto alla consegna della documentazione, a meno che non sia dimostrata l'esistenza di idonea giustificazione dell'inadempimento”; conf. Cass. Civ., sez. I, 11 maggio 2017, n. 11554; v. nella giurisprudenza di merito,
Tribunale RO sez. XVII, 10 gennaio 2019, n.623; Tribunale di RO, sez. XVI, 8 gennaio 2018, n. 407; Tribunale Verona, 12 marzo 2018; Tribunale Modena, sez. I, 7 marzo 2017, n. 391).
Deve a questo punto specificarsi che secondo condivisibile orientamento giurisprudenziale la suddetta documentazione “non può essere acquisita in sede di consulenza tecnica d'ufficio contabile, ove essa abbia ad oggetto fatti e situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere provati dalle stesse” (cfr. Cass. Civ., sez. I, 13/09/2021,
n. 24641; conf. Cass. Civ., sez. I, 10/03/2022, n. 7871; nella giurisprudenza di merito,
Corte appello Ancona, sez. VII, 02/08/2022, n. 1050; Corte appello Brescia, sez. I,
26/04/2022, n. 504; Corte appello Torino sez. I, 07/10/2022, n. 1051; Corte appello
Catania sez. I, 18/10/2021, n. 1984; Corte appello Firenze, 10/11/2021, n. 2156).
Alla luce delle precedenti considerazioni, la domanda proposta da parte attrice di accertamento del saldo del conto corrente alla data della domanda giudiziale deve essere integralmente rigettata, in quanto la mancata produzione degli estratti conto non permette di procedere agli accertamenti richiesti, essendo all'uopo necessario (considerato che il conto corrente costituisce un rapporto unitario nell'ambito del quale le parti possono porre in essere in continuazione operazioni sia di accredito che di addebito) ricostruire tutta la movimentazione del conto e, quindi, la sequenza integrale degli estratti conto, secondo i principi dell'onere della prova sopra illustrati.
Anche volendo procedere alla ricostruzione parziale del saldo limitatamente al periodo indicato dal ctu: “Sulla scorta delle verifiche effettuate, ricalcolando il conto corrente limitatamente al periodo 30 agosto 2010 – 14 agosto 2013 (data atto di citazione), è stato determinato un saldo debitore, al 14.08.2013, di € 106.714,19 (centoseimila settecentoquattordici/19) a favore della banca, con un minor onere per la correntista per interessi passivi e oneri non dovuti pari ad € 40.198,13. Ricalcolando, invece, il conto corrente limitatamente al periodo 30 agosto 2010 – 31 dicembre 2013 (ultimo estratto conto in atti), è stato determinato un saldo debitore di € 106.511,64 (centoseimila cinquecentoundici/64) a favore della banca, con un minor onere per la correntista per interessi passivi e oneri non dovuti pari ad € 51.549,01”.
Pertanto, il ctu ha evidenziato, all'esito della rielaborazione del saldo, il persistere di un saldo a debito.
Passando ad analizzare le domande di parte attrice in ordine ai rapporti di mutuo, le medesime devono essere rigettate.
Preliminarmente si dà atto (sul punto si veda recente Cassazione Sezioni Unite del 7 febbraio 2024, n. 3453) che parte attrice nelle memorie conclusive depositate in data
15.11.2022, quanto ai mutui, in via principale dichiara di rinunciare alle domande di cui ai punti g) h) e i) e rinuncia al punto l), senza ben chiarire a quale atto si riferisca tale
11 N. 4923/2013 R.G.
numerazione, ma essendo presente la numerazione indicata solo nella memoria ex art. 183 VI c. cp.c. n. 1, si ritiene di poter riferire la rinuncia alle domande- peraltro da considerarsi comunque inammissibili- di cui alla memoria suddetta.
Parte attrice nell'atto di citazione ha chiesto, quanto ai mutui, previa eccezione di compensazione tra quanto illegittimamente corrisposto alla banca convenuta e la eventuale maggior somma, pronunciarsi sulla gratuità dei contratti indicati in narrativa, per la restituzione di tutte le somme corrisposte a titolo di interessi, spese e commissioni, polizze etc. come quantificate anche a mezzo di CTU contabile;
in subordine, condannare al pagamento della somma risultante dall'istruttoria a titolo di usura sopravvenuta e/o anatocismo (in conseguenza dell'applicazione del piano di ammortamento alla francese)
e/o indeterminatezza delle condizioni, maggiorata degli interessi da ogni singolo pagamento, ovvero dalla domanda.
Tuttavia nella memoria ex art 183 VI c. c.p.c n. 1, - essendo deputate le memorie n.2
e n.3 a ben altre finalità di natura istruttoria,- sono state inserite domande da considerarsi a tutti gli effetti come nuove e come tali inammissibili (vedi ad es. la domanda di condanna al maggior danno ex art 1224 cc). In ogni caso parte attrice rinuncia a quelle numerate da g) ad l), insistendo nelle proprie domande indicate dai punti m) ad r).
Le domande indicate nei punti da m) ad r) della memoria ex art. 183 VI c. c.p.c, vengono ulteriormente modificate nella memoria conclusiva, in cui vengono formulate domande nuove (si veda il punto m) in particolare). Tali domande, in spregio ad ogni preclusione processuale, vanno dichiarate inammissibili, limitandosi questo giudice all'esame delle domande come formulate in atto di citazione con le modifiche apportate nella memoria ex art 183 c.p.c suddetta limitatamente alla rispondenza delle stesse solo ad una emendatio libelli.
Ferma la considerazione circa l'effettivo mancato assolvimento dell'onus probandi su cui ci si è soffermati in precedenza rispetto alla produzione in giudizio di entrambi i contratti di finanziamento, per quanto riguarda il mutuo chirografario in merito all'applicazione di tassi usurari, sul punto si rimanda alle conclusioni della ctu, che questo giudicante ritiene di potere fare proprie nell'affermare che nel contratto di mutuo chirografario, “non risultando superamenti del tasso soglia del tasso effettivo di interesse corrispettivo, salvo quanto esposto nell'analisi per scenari nel caso di risoluzione anticipata prima della quarta rata, non debbano essere eseguite rettifiche rispetto al piano di ammortamento sviluppato con le condizioni contrattuali” (cfr pag 48 ctu dott.
. E ancora “In mancanza della integrale documentazione relativa ai pagamenti Per_1 deve però concludersi che, in ogni caso, non risulta possibile determinare l'esatto dare
e avere tra le parti, in quanto il dato dei pagamenti risultanti dall'estratto conto CP_1 potrebbe essere parziale, non trovando riscontro con i pagamenti esposti nella “perizia econometrica” di parte, alla quale non sono stati allegati i relativi documenti comprovanti l'effettivo pagamento”.
Relativamente al Mutuo fondiario n. 00/0052471/909, in atti è Organizzazione_3 presente il contratto originario con gli allegati relativi alle condizioni economiche applicate. Non risultano, invece, depositati il piano di ammortamento sottoscritto dalle parti, né le quietanze di pagamento o contabili delle singole rate. Non può trovare
12 N. 4923/2013 R.G.
accoglimento la deduzione dell'attrice in ordine alla nullità per indeterminatezza della clausola contrattuale determinativa degli interessi convenzionali
Anche in questo caso il ctu ha ritenuto che, non risultando dall'esame eseguito superamenti del tasso effettivo di interesse corrispettivo “originario”, rispetto al tasso soglia, salvo quanto indicato nell'analisi per scenari in caso di risoluzione anticipata entro la ventiduesima rata, non debbano essere eseguite rettifiche rispetto al piano di ammortamento sviluppato con le condizioni contrattuali. Conclude il ctu che:
“Relativamente al mutuo ipotecario, in mancanza della documentazione relativa ai pagamenti, è stato, infine, evidenziato che sulla scorta della documentazione in atti, non risulta possibile determinare l'esatto dare e avere tra le parti, non avendo riscontro dei pagamenti risultanti dalla “perizia econometrica” depositata da parte attrice, privi di riscontro documentale”. Destituita di fondamento appare la deduzione dell'attrice, per la quale sarebbe nulla la clausola determinativa degli interessi che non permette una univoca applicazione dei medesimi, secondo il condivisibile orientamento giurisprudenziale, per il quale “si deve escludere che l'opzione per l'ammortamento alla francese comporti per sé stessa l'applicazione di interessi anatocistici, perché gli interessi che vanno a comporre la rata da pagare sono calcolati sulla sola quota di capitale, e che il tasso effettivo sia indeterminato o rimesso all'arbitrio del mutuante. Infatti, anche nel metodo di capitalizzazione alla francese gli interessi vengono calcolati sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a ciascuna rata, sicché non vi è alcuna discordanza tra il tasso pattuito e quello applicato e non vi è alcuna applicazione di interessi su interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti” (Tribunale
RO sez. XVII, 07/11/2018, n.21423; conf. Tribunale RO sez. XVII, 09/08/2018,
n.16441; Tribunale Busto Arsizio sez. III, 10/10/2018, n. 1586; Tribunale Milano sez. VI,
26/10/2017, n. 10832; Tribunale Bologna sez. VI, 24/06/2017, n. 1292).
Non può, inoltre, essere condiviso quanto dedotto da parte attrice in ordine all'invalidità del contratto per applicazione da parte dell'istituto di credito di un I.S.C. diverso rispetto a quello effettivamente pattuito e non determinato chiaramente. Per condivisibile orientamento giurisprudenziale, infatti, la mancata o errata indicazione dell' e on comporta la nullità del contratto di mutuo ai sensi dell'art. 117 CP_3 CP_4
T.U.B. La giurisprudenza di merito ha avuto modo di osservare che l' introdotto CP_3 nel sistema normativo italiano con la deliberazione del C.I.C.R. n. 286 del 4 marzo 2003
(art. 9, comma 2), costituisce uno strumento di carattere informativo, ma non un requisito tassativo ed indefettibile del regolamento negoziale, con la conseguenza che la sua omessa specificazione nel contatto di mutuo non inficia la validità del contratto (cfr.
Tribunale Torino, sez. I, 14.11.2018, n. 5233; conf. Tribunale Catania, sez. IV, 28.2.2018,
n. 957; Tribunale Napoli, sez. II, 9.1.2018, n. 183). L rappresenta, infatti, un mero CP_3 indicatore del costo effettivo del finanziamento, previsto dalla normativa ai fini della trasparenza bancaria, e non già un tasso, un prezzo o una condizione, con la conseguenza che deve escludersi l'applicabilità dell'art. 117, comma 6, T.U.B., in quanto l'eventuale sua erronea indicazione non determina incertezza sul contenuto effettivo del contratto
13 N. 4923/2013 R.G.
stipulato e del tasso di interesse effettivamente pattuito, potendo tale circostanza configurare unicamente un illecito civile suscettibile di originare la responsabilità contrattuale della banca (cfr. Tribunale Milano, sez. VI, 26.10.2017, n. 10832; nei medesimi termini Tribunale Verona, sez. III, 21.06.2018, n. 1473 ha osservato che
“l'omessa o erronea indicazione del T.A.E.G. non incide sulla validità del contratto ai sensi dell'art. 117 Tub, ma può al più rilevare sotto il profilo della responsabilità precontrattuale, svolgendo, essa, una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi”). Il predetto orientamento è stato confermato dalle più recenti pronunce della Corte di Cassazione, la quale ha avuto modo di evidenziare che “poiché (…) l'ISC/TAEG
è un indicatore del costo complessivo del finanziamento, avente lo scopo di mettere il cliente in grado di conoscere il costo totale effettivo del credito che gli viene erogato mediante il mutuo, la sua inesatta indicazione non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, quanto piuttosto l'erronea rappresentazione del suo costo complessivo, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati nel contratto;
pertanto, stante il suo valore sintetico, l'ISC non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni la cui erronea indicazione è sanzionata dall'art. 117 TUB mediante la sostituzione dei tassi d'interesse normativamente stabiliti a quelli pattuiti” (Cass. Civ., sez. I, 09.12.2021, n. 39169). Tale soluzione è corroborata, altresì, dalla circostanza che il legislatore, laddove ha voluto, ha espressamente sanzionato con la nullità la difformità tra e dichiarati e concretamente CP_3 CP_4 applicati, così come effettivamente avvenuto limitatamente all'ipotesi del credito al consumo, prevedendo l'art. 125 bis T.U.B. che “sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel T.A.E.G. pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124” (cfr. Tribunale Palermo, sez. V, 31.07.2020, n. 2457, per il quale “qualora il legislatore avesse voluto sanzionare con la nullità la difformità Co tra e TAEG nell'ambito di operazioni diverse dal credito al consumo, allora lo avrebbe espressamente previsto con una norma dal tenore analogo a quella di cui all'art.
125-bis, comma 6 TUB. Una simile previsione, tuttavia, non si rinviene nell'ambito dell'art. 117 TUB”), con la precisazione che la norma, in quanto chiaramente speciale, non può trovare applicazione analogica in fattispecie estranee a quelle espressamente individuate dal legislatore. La domanda volta alla declaratoria di invalidità del contratto di mutuo ex art. 117 T.U.B. non può, pertanto, trovare accoglimento, non potendosi applicare l'art. 125 bis T.U.B., in quanto non ricorre, nel caso di specie, un'operazione riconducibile al credito al consumo, avendo le parti concluso un contratto di mutuo fondiario ai sensi dell'art. 38 T.U.B.. Parte attrice ha rinunciato “alle domande sull'usura punti g) h) e i)”. Incidentalmente deve comunque osservarsi che le doglianze di parte attrice appaiono infondate, avendo la stessa, nella consulenza tecnica di parte, contestato l'usurarietà del tasso di interesse applicato, calcolando il medesimo sulla base di orientamenti non condivisibili. Ai fini della determinazione dell'usurarietà degli interessi applicati non può procedersi alla sommatoria dei tassi corrispettivi e moratori previsti nel contratto di finanziamento, così
14 N. 4923/2013 R.G.
come affermato dal più recente orientamento giurisprudenziale, per il quale “la L. n. 108 del 1996, non ammette una comparazione possa attuarsi tra il tasso soglia e la sommatoria degli interessi corrispettivi e moratori, giacché gli uni e gli altri costituiscono unità eterogenee, tra loro alternative (riferite l'una al fisiologico andamento del rapporto e l'altra alla sua patologia) ed è del tutto evidente, sul piano logico e matematico, che il debitore non debba corrispondere il cumulo di tali interessi”
(Cassazione civile sez. VI, 04/11/2021, n. 31615, per la quale “gli interessi corrispettivi
e quelli moratori contrattualmente previsti vengono percepiti ricorrendo presupposti diversi ed antitetici, giacché i primi costituiscono la controprestazione del mutuante e i secondi hanno natura di clausola penale in quanto costituiscono una determinazione convenzionale preventiva del danno da inadempimento: essi, pertanto, non si possono tra di loro cumulare”; v. nella giurisprudenza di merito Tribunale RO, sez. XVII, 07 novembre 2018, n. 21423; Tribunale Milano, sez. VI, 31 maggio 2019, n. 5194; Tribunale
Catania, sez. IV, 11 luglio 2018, n. 2948; Tribunale Pescara, 31 dicembre 2018, n. 1943;
Tribunale Terni, 3 gennaio 2018, n. 6; Tribunale Bologna sez. IV, 24 giugno 2017, n.
1292). La giurisprudenza ha, altresì, evidenziato che “né può obiettarsi che, un volta scaduta la rata, la base di calcolo su cui applicare il tasso sarà la rata inadempiuta, tanto nella quota idealmente riferita al capitale quanto in quella determinata nella misura del saggio degli interessi corrispettivi, con il risultato che, per una parte, gli interessi (di mora) si produrranno su interessi (corrispettivi) scaduti. L'obiezione non convince proprio in quanto l'inadempimento non cancella la funzione di corrispettivo che è assolto da un parte della somma oggetto della rata non pagata. In sostanza, è lo stesso istituito dell'anatocismo che impone di considerare come (idealmente) autonomi gli interessi, moratori da un lato, corrispettivi, dall'altro, anche in caso di inadempimento”
(Cassazione civile sez. III, 20/05/2020, n. 9237; v. nella giurisprudenza di merito
Tribunale RO sez. XVII, 20/02/2023, n. 2884). Preme, ancora, osservare che la verifica dell'usurarietà degli interessi corrispettivi non può effettuarsi tramite l'aggiunta dell'importo previsto nel contratto a titolo di commissione di estinzione anticipata, sfuggendo quest'ultima alla determinazione del tasso soglia (cfr. Tribunale Milano sez. VI, 04/11/2020, n. 6927), in quanto l'obbligazione nascente dalla clausola penale non è un corrispettivo dell'obbligazione principale, bensì un effetto derivante da una diversa causa rappresentata dall'inadempimento del debitore (cfr. Tribunale RO sez. XVII, 05/08/2019, n. 16100). Tale soluzione appare, d'altronde, corroborata dalla più recente giurisprudenza di legittimità, la quale (richiamando il principio di simmetria, per cui non sono accomunabili voci del costo del credito corrispondenti a distinte funzioni) ha concluso per “l'impossibilità di cumulare, ai fini in esame, la commissione di estinzione anticipata con gli interessi moratori”, osservando che “la prima costituisce infatti una clausola penale di recesso, che viene richiesta dal creditore e pattuita in contratto per consentire al mutuatario di liberarsi anticipatamente dagli impegni di durata, per i liberi motivi di ritenuta convenienza più diversi, e per compensare, viceversa, il venir meno dei vantaggi finanziari che il mutuante aveva previsto, accordando il prestito, di avere dal negozio;
i secondi, come noto, costituiscono una clausola penale risarcitoria volta a compensare il ritardo nella restituzione del denaro, così da sostituire, incrementati, gli interessi corrispettivi;
ma, a ben vedere, proprio la natura di penale per recesso, propria
15 N. 4923/2013 R.G.
della commissione di estinzione anticipata, comporta che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di non usurarietà; la commissione in parola non è collegata se non indirettamente all'erogazione del credito, nonrientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello;
non si è di fronte, cioè, a una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente
(arg. D.L. n. 185 del 2008, ex art.
2-bis, quale convertito), posto che, al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi a quella” (Cassazione civile, sez. III, 07/03/2022, n. 7352)
In ogni caso lo stesso CTU ha evidenziato che non si è verificato un superamento del tasso soglia.
Deve del pari essere rigettata la domanda di parte attrice in ordine alla condanna di controparte al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti. In tema di risarcimento del danno è ormai costante l'orientamento giurisprudenziale nel ritenere che il danno risarcibile non può considerarsi in re ipsa, identificandosi non nella lesione del diritto inviolabile, bensì nelle conseguenze di tale lesione, con la conseguenza che è onere del danneggiato provarne la sussistenza, potendo il Giudice procedere alla sua liquidazione sulla base, non di valutazioni astratte, ma del concreto pregiudizio patito, per come dedotto e provato. Ebbene, nel caso di specie, parte attrice non ha minimamente provato uno specifico pregiudizio che avrebbero subito dall'illegittima applicazione di clausole nulle, né emerge la sussistenza di una imputazione soggettiva in capo alla banca in ordine all'illecito commesso, essendosi genericamente limitati ad allegare il danno subito.
Alla luce di quanto fin qui dedotto, ritenuta assorbita ogni altra istanza, eccezione o argomentazione, devono essere rigettate le restanti domande di parte attrice.
Le spese (ivi comprese le spese di c.t.u.) seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Maria Carmela D'Angelo, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 4923/2013 R.G.A.C., così provvede:
- accerta e dichiara la nullità delle clausole relative al rapporto di conto corrente n.
4516677 intrattenuto tra le parti, concernenti l'applicazione del tasso di interessi in misura superiore a quella legale e la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi;
- rigetta tutte le altre domande di parte attrice;
- condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta, che si liquidano in € 10.860,00 per compensi, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge;
- pone le spese ed onorari della c.t.u., già liquidati in atti, definitivamente a carico di parte attrice, e ne ordina la rifusione in favore delle altre parti, ove da questi anticipate.
Messina, il 13 giugno 2024
Il Giudice
Dott.ssa Maria Carmela D'Angelo
16
TRIBUNALE ORDINARIO di MESSINA
II Sezione civile
Verbale della causa n. 4923/2013 R.G. - TRATTAZIONE SCRITTA (127 ter c.p.c.)
Oggi 13 giugno 2024, innanzi alla dott.ssa Maria Carmela D'Angelo, si dà atto che sono state depositate note scritte nell'interesse di Parte_1
, e
[...] Parte_1 Parte_1 [...]
rappresentati e difesi dall'Avv. Patrizia Fazzi e dall'Avv. Michele Pt_2
Rondinelli, in virtù di procura in atti, che si riporta alle note conclusionali da ultimo depositate in data 28/05/2024 ed al contenuto della memoria conclusionale depositata in data 15/11/2022, dei verbali medio tempore intervenuti e dell'istanza ex art, 177 c.p.c. in relazione all'istanza di richiamo del CTU;
nell'interesse di con sede Controparte_1 legale in RO, Via Alessandro Specchi 16, rappresentata e difesa dall'avvocato Fabrizio
Gemelli, che insiste in tutte le domande, difese ed eccezioni formulate nei precedenti atti di causa, contesta integralmente la comparsa conclusionale depositata da parte avversa, con vittoria di spese e compensi di giudizio,
Il Giudice pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
II Sezione Civile
Il Giudice dott.ssa Maria Carmela D'Angelo, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4923.2013 R.G.
TRA
con sede in Messina (ME) Parte_1 via Porto Salvo n. 14 P.IVA n. in persona dei legali rappresentanti p.t. P.IVA_1
(C.F. ) e Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_1
(C.F. ), anche nella loro qualità di fideiussori (relativamente ai CodiceFiscale_2 rapporti di c/c) e personalmente (relativamente ai rapporti di mutuo ipotecario e chirografario) e (C.F. ), rappresentati e Parte_2 CodiceFiscale_3 difesi dall'avv. Patrizia Fazzi e dall'avv. Michele Rondinelli e dall'avogado Serafino Di
Loreto, in virtù di mandato in atti
- parte attrice -
Contro
1 N. 4923/2013 R.G.
con sede legale in RO, Via Alessandro Specchi 16, (cod. fisc. e Controparte_1 numero reg. imprese di RO ), rappresentata e difesa dall'avvocato P.IVA_2
Fabrizio Gemelli come da procura in atti,
- parte convenuta -
Avente per oggetto: contratti bancari.
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione, regolarmente notificato alla convenuta il 9 agosto 2013, gli attori nonché , e hanno convenuto Parte_1 Parte_1 Parte_1 Parte_2 in giudizio rappresentando di avere intrattenuto con la stessa i seguenti CP_1 rapporti: c/c n. 15964 dal 1994 acceso presso il filiale di Messina, via Org_1
Crispi n. 2 divenuto c/c n. 4516677 dal 2003 e utilizzato per un scoperto al 19/12/2011 pari a € 77.469,00; c/c n. 186.410.2509.89 dal 1994 acceso presso via Org_2 della Libertà n. 209/211 divenuto nel 2005 c/c n. 526.55 e successivamente c/c n.
300263273 e utilizzato per uno scoperto al 19/12/2011 pari a € 39.304,00; c/c n.
453.0003.07 divenuto c/c n. 300577210 solo per POS acceso presso via Org_2 della Libertà n. 209/211 utilizzato per uno scoperto al 19/12/2011 pari a € 15.454,94,00.
Hanno precisato che a far data dal 19/12/2011 i tre rapporti di conto corrente sono confluiti nell'unico rapporto di c/c n. 4516677 acceso presso iliale Controparte_1 di MESSINA agenzia Crispi. Parte attrice ha agito in giudizio per l'accertamento negativo sul conto corrente c/c n. 4516677 e per gli altri due conti chiusi il 19.12.2011, contestando l'illegittimità della applicata capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, della c.m.s. l'applicazione di interessi usurari e la nullità di costi e commissioni non pattuiti e pertanto ha chiesto di rideterminare il "dare ed avere" tra le parti in costanza del rapporto dedotto in narrativa senza anatocismo (in subordine su base annuale), con esclusione del conteggio trimestrale degli interessi e del tasso ultralegale ed usurario, della commissione di massimo scoperto, della valuta, con condanna dell'Istituto bancario convenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite, con interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo previa compensazione tra quanto eventualmente dovuto alla banca. Gli attori hanno premesso ancora di avere intrattenuto con l'istituto di credito due rapporti di finanziamento e precisamente Finanziamento chirografario Parte_3
n. 055-000-6710303-000 dell'importo di euro 70.000,00 intestato a
[...] [...]
, stipulato in data 29.10.2009 e Mutuo fondiario Parte_1 [...]
n. 00/0052471/909 dell'importo di € 85.000,00 intestato a Org_3 Parte_2
e stipulato in data 21.10.2004. Quanto ai mutui gli Parte_1 Parte_1 attori hanno chiesto pronunciarsi sulla gratuità del mutuo e per la restituzione di tutte le somme corrisposte a titolo di interessi, spese e commissioni come da ctu contabile e in subordine la condanna al pagamento della somma risultante a seguito della istruttoria a titolo di usura sopravvenuta e/o anatocismo e/o indeterminatezza delle condizioni, maggiorata degli interessi da ogni singolo pagamento ovvero dalla domanda. In ogni caso condannare la convenuta al risarcimento danni patrimoniali e non quantificati in €
100.000,00.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 28.05.2014, si è costituita in giudizio , la quale ha dedotto, preliminarmente, la nullità dell'atto di Controparte_1
2 N. 4923/2013 R.G.
citazione ai sensi dell'art. 164 c.p.c. per indeterminatezza dell'oggetto della domanda.
Nel merito, ha contestato la fondatezza delle pretese avversarie, chiedendone il rigetto.
All'udienza del 20.01.2015 sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c. e con ordinanza del 27-29/03/2019 è stata disposta la ctu contabile.
La causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la decisione con termine per note conclusive.
Va, preliminarmente, rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata dalla banca convenuta. Per costante giurisprudenza, infatti, la nullità di cui all'art. 164
c.p.c., per omissione o assoluta incertezza del petitum espresso nell'atto di citazione, ovvero per mancata esposizione dei fatti costituenti la ragione della domanda, comporta una valutazione da parte del Giudice relativa all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e nei documenti ad esso allegati, determinandosi la nullità soltanto qualora l'oggetto della domanda risulti assolutamente incerto. Tale interpretazione trova fondamento nella ratio della norma, che è quella di garantire il contraddittorio tra le parti e di permettere al convenuto di apprestare una ponderata difesa (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. III, 15.05.2013, n. 11751; Cass. Civ., Sez.Un., 22.05.2012, n. 8077). Ebbene, ritiene il Giudice che nell'atto introduttivo del presente giudizio sia possibile rinvenire tanto l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si fonda la domanda (causa petendi) quanto la sufficiente indicazione del petitum. Parte attrice ha, infatti, indicato i fatti costitutivi da cui scaturiscono le proprie domande, indicando i rapporti intrattenuti con la avversaria, oltre che le cause di nullità delle clausole negoziali, che sono poste a CP_2 fondamento della domanda di ripetizione di indebito, con la conseguenza che ciò appare evidentemente sufficiente a escludere la violazione dell'art. 163, commi 3 e 4, c.p.c.
Ciò posto va, in primo luogo, rilevato che non risulta agli atti che il rapporto di conto corrente oggetto del presente giudizio sia stato chiuso prima della proposizione della domanda (v. pag. 4 dell'atto di citazione “il conto n. 4516677 è un rapporto bancario ancora attivo” e ctu sul punto), con la conseguenza che dovrebbe dichiararsi l'inammissibilità della domanda di ripetizione dell'indebito; tuttavia parte attrice, nelle note conclusionali da ultimo depositate in data 28/05/2024 ha ribadito la “rinuncia alla domanda di ripetizione formulata nell'atto introduttivo del giudizio e nei successivi fogli di precisazione delle conclusioni e segnatamente alla lettera f,”.
Risulta, invece, pienamente ammissibile la domanda volta ad ottenere l'accertamento del saldo di conto corrente ad una determinata data depurato dagli effetti negativi delle clausole eventualmente dichiarate nulle (cfr. Cass. Civ., sez. III, 15.01.2013, n. 798, per la quale “l'annotazione in conto di una posta di interessi (o di commissione massimo scoperto) illegittimamente addebitati dalla banca al correntista comporta un incremento del debito dello stesso correntista, o una riduzione del credito di cui egli ancora dispone, ma in nessun modo si risolve in un pagamento, nel senso che non vi corrisponde alcuna attività solutoria in favore della banca;
con la conseguenza che il correntista potrà agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa, allo scopo eventualmente di recuperare una maggiore disponibilità di credito, nei limiti del fido accordatogli, ma non potrà agire poi la ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, da parte sua non ha ancora avuto luogo. Di pagamento, nella descritta situazione, potrà dunque parlarsi soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto
3 N. 4923/2013 R.G.
corrente, la banca abbia esatto dal correntista la restituzione del saldo finale, nel computo del quale risultino compresi interessi non dovuti e, perciò, da restituire se corrisposti dal cliente all'atto della chiusura del conto”). Ai sensi dell'art. 2697 c.c., è onere dell'attore, che agisce per la ripetizione dell'indebito, fornire la prova non solo dell'avvenuto pagamento, ma anche della mancanza di causa debendi ovvero del successivo venir meno di questa (cfr. ex multis,
Cass. Civ., sez. III, 14.05.2012, n. 7501, secondo la quale “nella domanda di ripetizione di indebito oggettivo l'onere della prova grava sul creditore istante, il quale è tenuto a provare i fatti costitutivi della sua pretesa, perciò, sia l'avvenuto pagamento, sia la mancanza di una causa che lo giustifichi (ovvero il venir meno di questa), prova che può essere fornita dimostrando l'esistenza di un fatto negativo contrario, o anche mediante presunzioni (Cass. 13 novembre 2003, n. 1146; Cass. 10 novembre 2010, n. 22872); anche mediante testimoni (Cass. 9 agosto 2010, n. 18483)”; conf. Cass. Civ., sez. II,
08.01.2018, n. 180). Peraltro, la Suprema Corte ha avuto modo di evidenziare che l'onere della prova grava sull'attore non solo allorquando lo stesso agisca per ottenere la ripetizione di somme indebitamente pretese dalla banca, ma anche laddove agisca con azione di accertamento negativo (cfr. Cass. Civ. sez. I, 07.05.2015, n. 9201, per la quale
“l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 cod. civ., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto “fatti negativi”, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo. (…) Dunque nel caso di specie il principio applicabile è che chi esperisce una azione di accertamento negativo deve fornire la prova della fondatezza della propria domanda”). Tale soluzione, peraltro, non onera il correntista di una prova per lui difficile, dovendosi presumere che il medesimo sia in possesso sia del contratto che degli estratti conto periodici (e ciò alla luce delle previsioni contenute nell'art. 117, comma 1, T.U.B., che impone alla banca la consegna di una copia del contratto al cliente,
e nell'art. 119 T.U.B., che prevede la trasmissione di estratti riportanti tutte le annotazioni eseguite sul conto corrente nel periodo di riferimento e le condizioni in concreto applicate), ed avendo, in ogni caso, il cliente il diritto ad ottenere dalla banca la documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con la medesima.
Tanto premesso, preme, in primo luogo, rilevare che l'ausiliario ha evidenziato che
“Relativamente ai rapporti di conto corrente, dai documenti esaminati, descritti nel presente elaborato, risulta che la società attrice “ Parte_4 aveva inizialmente acceso un rapporto di conto corrente n. 1596400, divenuto CP_1
n. 4516677, presso l'istituto , nonché due ulteriori rapporti di conto con Org_1 il e precisamente il conto corrente n. 1806/410250989 (divenuto Org_2
n. 300263273) ed il conto “pos” n. 1806/453000307 (divenuto n. CP_1 CP_1
300577210). Dai documenti, prodotti dall'attrice, risulta che il rapporto di conto corrente n. 4516677, alla data dell'atto di citazione risultava ancora in essere, CP_1 in quanto lo stesso al 31.12.2013, data dell'ultimo estratto in atti, presentava un saldo debitore di € 158.060,65. I conti n. 300263273 e n. 300577210 invece CP_1 CP_1 si ritengono estinti, in quanto, in data 19.12.2011 risultano registrati due addebiti sul
4 N. 4923/2013 R.G.
conto n. 4516677 con specifica indicazione di “giroconto saldo c/c in CP_1 estinzione” riferibili ai predetti rapporti”.
Merita accoglimento la censura in ordine all'illegittima applicazione da parte della banca convenuta di interessi ultralegali. Il consulente ha verificato che “Pertanto, eseguita una analisi della documentazione contrattuale di tutti i rapporti, a causa della carenza documentale, si è operata la ricostruzione del solo conto corrente n. 4516677 (in precedenza n. 15964/00). Il primo documento in atti costituito dalla Org_1 lettera “ ” datata 20/09/1994, avente ad oggetto il rapporto di c/c Org_1
15964/00, risulta sottoscritto dalla correntista. Si è, però, rilevato tale documento non evidenzia la pattuizione del tasso di interesse debitore del rapporto e che, ove viene fatto cenno alle norme contrattuali, la correntista dichiarava “di aver preso conoscenza delle
<<norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi>>, esposte al pubblico nei locali della di averne ricevuto il testo e di accettarle come clausole CP_2 contrattuali”. Neanche il successivo contratto in atti del 26.11.2002 evidenziava il tasso debitore. Pertanto, tenuto conto sia della mancata previsione contrattuale del tasso debitore, sia del richiamo nel contenuto a clausole di “rinvio” alle norme esposte al pubblico, in ottemperanza al punto B) si è operata la ricostruzione del rapporto applicando i tassi indicato dall'art. 117, c. 7, lett. a, D.Lgs. n. 385/1993. In mancanza di documentazione comprovante la pattuizione del tasso debitore sul rapporto, non si è potuto procedere alla verifica della rispondenza del tasso applicato con quello pattuito richiesta al punto C). Inoltre, nonostante siano state rilevate dai prospetti delle competenze trimestrali variazioni dei tassi applicati, non è stata rinvenuta documentazione contrattuale, sottoscritta dalla correntista, dalla quale risulti la pattuizione della facoltà concessa alla banca di variare, anche in senso sfavorevole al cliente, il tasso d'interesse secondo le previsioni di cui all'art. 117 Tub, né sono state rilevate specifiche comunicazioni aventi ad oggetto “preavviso di modifica unilaterale” relativamente al tasso di interesse debitore, la cui facoltà avrebbe dovuto comunque espressamente prevista nel contratto, o nelle eventuali successive integrazioni.”. Deve ritenersi infondata la domanda di accertamento dell'applicazione di interessi usurari al rapporto negoziale, non trovando applicazione la disciplina sull'usura per i contratti stipulati in data antecedente l'entrata in vigore della normativa antiusura di cui alla L. 108/1996 se non ricorrono gli estremi della fattispecie penale di cui all'art. 644
c.p. (cfr. cfr. Cassazione civile, sez. III, 17 luglio 2008, n. 19698; conf. Cassazione civile sez. I, 13/12/2010, n. 25182 e Cassazione civile sez. III, 03/04/2009, n. 8138, nonché
Cassazione civile sez. un., 19/10/2017, n. 24675) e non rinvenendosi nel caso di specie l'esercizio di jus variandi da parte della banca ovvero le condizioni (nel caso di specie neppure specificamente prospettate) per ritenere rilevante l'usura sopravvenuta nel corso del rapporto (cfr. Cassazione civ., Sez. Un., 19 ottobre 2017, n. 24675).
Nell'atto di citazione si riscontrano delle generiche deduzioni senza alcuna analisi specifica degli elementi dai quali ricavare l'illegittima applicazione, al momento della sottoscrizione del contratto, di interessi usurari, non avendo la parte neppure allegato il tasso soglia ratione temporis vigente. Né tali lacune sono state colmate nei termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c. Come è noto, infatti, è principio consolidato, quello in omaggio al quale “è onere della parte che eccepisca la violazione delle disposizioni
5 N. 4923/2013 R.G.
dettate in tema di interessi usurari dimostrare la sussistenza nel dettaglio, di detta condotta antigiuridica. Alla luce dei superiori principi la contestazione relativa al superamento del tasso soglia è invero generica e come tale va rigettata” (cfr. nella giurisprudenza di merito, tra le tante, Tribunale Bassano del Grappa, n. 102/10; analogamente Tribunale Ferrara, 05.02.2013 “colui che agendo in un giudizio deduca l'applicazione di un tasso usurario ha l'onere di allegare ed indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del cd. tasso soglia”). In ordine all'eccepita usurarietà, va ricordato che, ai sensi dell'art. 1815 c.c. “se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”; con norma di interpretazione autentica, l'art. 1, comma 1, D.L. n. 394/2000, convertito da L. n. 24/2001, ha stabilito che, ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 19.10.2017, n. 24765 in tema di usura sopravvenuta), mentre l'art. 1 della L. n. 108/1996, ha previsto la fissazione di un tasso soglia, per la determinazione del quale si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito. In particolare, l'art. 2 della L. n. 108/1996 ha rimesso la determinazione dei tassi soglia al Ministero del Tesoro, il quale rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio con decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Tale impostazione è stata di recente ulteriormente confermata dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale “l'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.E.G.M. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto” (Cass. Civ., Sez. Un., 18.09.2020, n. 19597). Né la soluzione contrasta con il principio di rilevabilità d'ufficio delle nullità contrattuali, non estendendosi il rilievo d'ufficio anche alla ricerca degli elementi di prova di interessi usurari (cfr. Cass. Civ., sez. III, 30.01.2014, n. 2072, per la quale “la nullità delle clausole che prevedono un tasso d'interesse usurario è rilevabile anche di ufficio, non integrando gli estremi di un'eccezione in senso stretto, bensì una mera difesa, che può essere proposta anche in appello, nonché formulata in comparsa conclusionale, sempre che sia fondata su elementi già acquisiti al giudizio. (…) Tuttavia il rilievo d'ufficio non si estende alla ricerca d'ufficio degli elementi di prova di tali interessi anatocistici o usurari. Nella fattispecie il giudice di merito ha ritenuto che l'opponente non avesse fornito alcuna prova in merito e che la sola richiesta di una consulenza contabile non poteva esentare la parte opponente dall'onere della prova”). La rilevabilità d'ufficio delle clausole che prevedono un tasso d'interesse usurario, infatti, presuppone pur sempre la tempestiva e specifica allegazione degli elementi di fatto da cui la nullità deriverebbe, dovendo la pronuncia di nullità delle medesime ex art. 1815 c.c. basarsi sul medesimo quadro di riferimento concretamente delineato dalle allegazioni delle parti, e non su fatti nuovi,
6 N. 4923/2013 R.G.
implicanti un diverso tema di indagine e di decisione. Tale allegazione deve essere altresì corredata dalla specifica deduzione del fatto, che è riservata alla parte, non potendo il
Giudice procedere autonomamente alla ricerca, sia pure nell'ambito di documenti eventualmente prodotti in atti, delle ragioni che potrebbero fondare la domanda o l'eccezione, pur rilevabile d'ufficio. In ogni caso, per il giudizio de quo è lo stesso ctu ad affermare che: “sono state operate le verifiche dei tassi effettivi globali concretamente applicati nei trimestri disponibili dal
31.08.2010, secondo le indicazioni esposte nel quesito e con le metodologie illustrate, senza aver rilevato superamenti dei tassi soglia”.
Deve essere poi accolta la domanda di parte attrice in merito all'applicazione da parte della banca di illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, essendo stato stipulato il contratto di conto corrente in data anteriore all'entrata in vigore della delibera
CICR del 9 febbraio 2000, con la conseguenza che l'anatocismo deve, in ogni caso, presumersi illegittimamente applicato dall'istituto bancario (cfr. Corte di Cassazione, sez. I civile, del 16 marzo 1999, n. 2374, per la quale “la previsione contrattuale della capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, in quanto basata su un uso negoziale, ma non su una vera e propria norma consuetudinaria, è nulla, in quanto anteriore alla scadenza degli interessi”; conf. Cassazione civile, sez. III, 30 marzo 1999
n. 3096 e Cassazione civile, sez. I, 17 aprile 1999, n. 3845). Ritiene il presente Giudice, infatti, condivisibile l'orientamento espresso in un caso analogo dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha avuto modo di evidenziare che “il problema della prova del contratto di conto corrente non si pone avendo riguardo alla pratica dell'anatocismo: e ciò in quanto, a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 425 del 2000, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76, Cost., il D.Lgs. n. 342 del 1999, art. 25, comma 3, il quale aveva fatto salva la validità e l'efficacia, fino all'entrata in vigore della delibera CICR di cui al medesimo art. 25, comma 2, delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza, siffatte clausole sono disciplinate – secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo – dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi, sono da considerare sempre nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283, c.c., perché basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo” (Cassazione civile, sez. VI, 09/03/2021, n. 6480). Tanto premesso, la nullità della clausola anatocistica, che presenta natura parziale, comporta la necessità di procedere alla rideterminazione del saldo finale del conto senza operare alcuna capitalizzazione, neanche annuale. A tale conclusione è pervenuta la giurisprudenza maggioritaria, evidenziando sia l'eventuale assenza di previsioni contrattuali in tale senso, sia il difetto di una norma imperativa che ne preveda l'applicabilità ex art. 1419, c.
II, c.c. in sostituzione della clausola nulla (cfr. Trib. RO 17 gennaio 2007; Trib. Monza
4 dicembre 2007; Trib. Brindisi n. 431/07); né può argomentarsi in base al disposto di cui all'art. 1283 c.c., il quale riconosce l'anatocismo con esclusivo riferimento al periodo successivo alla domanda giudiziale. Tale conclusione è stata, d'altronde, avallata dall'intervento delle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza del 2dicembre 2010, n. 24418, che hanno definitivamente escluso l'applicazione di qualsivoglia tipo di capitalizzazione, anche annuale (così anche Cassazione civ., sez. I, 14 marzo 2018, n.
6251).
7 N. 4923/2013 R.G.
Per quanto riguarda l'eccezione di illegittima applicazione di commissioni di massimo scoperto, nell'analisi condotta, il c.t.u. ha verificato che “Non si è reso necessario operare alcuna esclusione delle commissioni di massimo scoperto prevista al punto G) in quanto alla data di inizio del ricalcolo le c.m.s. non risultavano più applicate” e che “Come previsto al punto H) e I) e L) in mancanza di documentazione contrattuale, sono state eliminate le commissioni di disponibilità fondi e l'indennità di sconfinamento e le altre spese non oggetto di pattuizione”.
In tema di commissioni di massimo scoperto, con riferimento al periodo antecedente al 2009, (data del primo intervento normativo), deve ritenersi nulla per indeterminatezza ai sensi degli artt. 1418 e 1346 c.c. la clausola che prevede l'applicazione della commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, e non anche le concrete modalità operative, ossia su quali importi e per quali periodi la medesima venga applicata (Tribunale Busto Arsizio 09.12.2009; Tribunale Padova,
10.06.2011; conformi Tribunale Padova, 26.07.2012; Trib. Bari 24.04.2014). Tale clausola, infatti, non consentirebbe al correntista di comprendere la reale entità della commissione e verificare la sua corretta applicazione da parte della banca. Perché la commissione di massimo scoperto risulti sufficientemente determinata dovrà, pertanto,
“essere espressamente specificato che si tratta di una commissione applicata sul finanziamento concesso, o su quello utilizzato, e dovrà esserne indicata la misura, la modalità e la periodicità di calcolo” (Tribunale Teramo, 18.01.2010).
E poi ancora in relazione alla contestata applicazione anticipata delle valute di addebito, l'ausiliario ha verificato che “In ossequio al punto M) non avendo rilevato una specifica pattuizione è stata operata la ricostruzione dei saldi in ragione della data di rilevazione del movimento risultando dall'estratto conto.”.
Passando, pertanto, ad analizzare la domanda di accertamento del saldo del conto corrente, deve, tuttavia, darsi atto che l'attore, sotto il profilo probatorio, non ha prodotto tutti gli estratti conto relativi al conto corrente intrattenuto con la banca, ossia documentazione tale da permettere una corretta rideterminazione del saldo contabile a seguito della sottrazione delle poste presuntivamente illegittimamente addebitate dall'istituto di credito in forza di clausole nulle.
In particolare, il nominato c.t.u. ha rilevato che “In risposta ai punti A1) e A2) del quesito, relativamente al conto corrente n. 4516677, si è evidenziato che, in CP_1 mancanza della documentazione contabile del periodo dall'01.09.2005 al 31.10.2005 e dal 31.07.2010 al 31.08.2010, non è stato possibile ricostruire i saldi giornalieri dalla data di apertura del rapporto e fino alla data della chiusura dello stesso. Non è stato, inoltre, possibile, da un punto di vista tecnico, a causa della mancata produzione delle pagine contenenti gli estratti scalari del periodo, ricostruire le movimentazioni dei mesi mancanti applicando la metodologia esposta al punto A1), attingendo ai dati dello
“scalare”, quindi, di operare la ricostruzione dei saldi giornalieri per valuta e conseguentemente, per differenza, “a quadratura” i saldi del giorno. Per tali ragioni, meglio precisate nell'elaborato, è stato possibile ricostruire il conto n. CP_1
4516677 senza soluzione di continuità a decorrere dal 31.08.2010 fino alla data di notifica dell'atto di citazione (14.08.2013), ovvero, fino alla data dell'ultimo estratto in atti (31.12.2013). Non è stato possibile invece ricostruire l'andamento dei rapporti di
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conto n. 300263273 e 300577210, in quanto non sono stati prodotti gli estratti CP_1 conto del periodo, risultando in atti soltanto alcuni estratti conto. Pertanto, eseguita una analisi della documentazione contrattuale di tutti i rapporti, a causa della carenza documentale, si è operata la ricostruzione del solo conto corrente n. 4516677 (in precedenza n. 15964/00).”. Org_1
Nei giudizi promossi dal cliente (correntista o mutuatario) nei confronti dell'istituto bancario per far valere la nullità di clausole contrattuali ed allo scopo di richiedere la ripetizione di somme indebitamente pagate in applicazione delle clausole nulle, grava sulla parte attrice l'onere di allegare in maniera specifica i fatti posti alla base della domanda e fornire la relativa prova, producendo in giudizio il contratto costituente titolo del rapporto dedotto in lite, oltre che gli estratti conto periodici al fine di quantificare l'indebito versato (cfr. Tribunale RO, sez. XVII, 19.09.2018, n. 17579, per il quale “il correntista che intenda far valere il carattere indebito di talune poste passive - assumendo che le stesse siano il portato dell'applicazione di interessi usurari o di clausole imposte unilateralmente dalla a seguito di illegittimo esercizio di ius CP_2 variandi, ovvero dell'addebito di spese, commissioni o altre “voci” non dovute - ha lo specifico onere di produrre non solo il contratto costituente il titolo del rapporto dedotto in lite, ma anche gli estratti conto periodici dalla data di avvio del rapporto”; conf.
Tribunale Catania, sez. IV, 08.06.2019, n. 2436; Tribunale Agrigento, 29.06.2016, n. 969;
Tribunale Bari, 15.06.2016 n. 3333; Tribunale Modena, sez. I, 07.03.2017, n. 391).
Proprio in tema di azione di ripetizione dell'indebito proposta dal correntista, la giurisprudenza più recente ha avuto modo di evidenziare che è onere del cliente fornire prova degli indebiti pagamenti, il cui conteggio deve essere effettuato a partire dal primo saldo a debito del cliente di cui si abbia evidenzia, ripercuotendosi sul medesimo l'incompletezza della serie degli estratti conto (cfr. Cass. Civ., sez. I, 02.05.2019, n.
11543; conf. Cass. Civ., sez. I, 28.11.2018, n. 30822).
La rilevata carenza probatoria, infatti, non permette di verificare l'andamento del rapporto, e quindi quantificare l'indebito pagamento, la cui restituzione viene pretesa da parte attrice, che – secondo il richiamato orientamento giurisprudenziale – era gravata dell'onere di provare l'indebito pagamento, producendo in giudizio gli estratti conto relativi al rapporto intrattenuto con l'istituto bancario convenuto, provvedendo diligentemente e correttamente ad acquisire la documentazione probatoria in epoca antecedente l'instaurazione del giudizio, anche azionando tempestivamente lo strumento di cui all'art. 119 T.U.B. (cfr. Cass. Civ., sez. I. 10 gennaio 2003, n. 149; Cass. Civ., sez.
III, 6 ottobre 2005, n. 19475), azionato invece nel caso de quo con invio di raccomandata avvenuto lo stesso giorno della notifica dell'atto di citazione e cioè il 09.08.2013.
Per Corte appello Palermo sez. III, 05/08/2023, n.1459: “Nei giudizi relativi ad indebito bancario spetta all'attore produrre i contratti regolatori dei rapporti, nonché i relativi estratti conto, cosicché se il correntista richiede la rideterminazione del saldo e la condanna della banca alla ripetizione di somme che asserisce essere indebitamente annotate, sarà tenuto a dimostrare sia gli avvenuti pagamenti, sia la mancanza, rispetto ad essi, di una valida "causa debendi". In particolare, laddove l'illeceità dell'annotazione dipende dall'applicazione di clausole contrattuali nulle, il correntista deve produrre
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tanto il contratto, quanto la serie continua degli estratti conto”; nei medesimi termini Tribunale Siena, 10/01/2020, n.38 che richiede “estratti in serie continua”.
Pur essendo possibile per il Giudice, in caso di assenza degli estratti conto, ricostruire il saldo attraverso l'impiego di ulteriori mezzi di prova (cfr. Cass. Civ., sez. VI,
21/12/2020, n. 29190), nel caso di specie proprio dalla disposta consulenza tecnica (cfr.
Cass. Civ., sez. I, 19/07/2021, n. 20621) è emerso che la documentazione in atti prodotta dalle parti non è idonea a ricostruire l'andamento del contratto di conto corrente oggetto di causa e a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato alla data della proposizione della domanda (cfr. Cass. Civ., sez. I, 02/05/2019,
n. 11543; Cass. Civ., sez. I, 04/04/2019, n. 9526; v. per un caso analogo Cass. Civ., sez.
VI, 01/12/2021, n. 37776, per la quale “nella specie, dalla sentenza impugnata si evince che non solo mancavano tutti gli estratti conto relativi alla prima fase del rapporto di conto corrente, dal novembre 1998 al gennaio 2001 ed in parte quelli relativi all'anno
2008, per tre trimestri, nonché quelli relativi all'ultimo periodo (tra il 30 settembre 2013 ed il 25 settembre 2014), ma non erano stati dedotti e non emergevano “elementi utili al fine di desumere con certezza l'andamento del rapporto e l'eventuale saldo negativo o positivo per il correntista” (il quale aveva promosso azione di ripetizione di indebito, in difetto di domanda riconvenzionale contrapposta della banca convenuta). Quindi non si poneva solo un problema di carenza iniziale ed infraannuale degli estratti conto ma anche di carenza probatoria correlata all'ultimo anno di vita del rapporto. La pronuncia impugnata risulta quindi avere deciso in senso conforme ai principi di diritto sopra richiamati ribaditi da questa Corte, considerato che nella specie, a fronte di lacune probatorie nella produzione degli estratti conto che riguardavano non solo il periodo iniziale e quello intermedio ma anche quello finale, non erano stati offerti ulteriori elementi comunque utili a ricostruire il complessivo andamento del rapporto”).
Né è possibile sopperire a tale lacuna mediante ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., richiesto da parte attrice. Secondo condivisibile orientamento giurisprudenziale, infatti,
l'istituto di cui all'art. 210 c.p.c. è strumento residuale, con la conseguenza che l'esibizione documentale non può essere ordinata allorquando l'interessato può di propria iniziativa acquisirne una copia e produrla in causa, ovvero quando l'iniziativa presenti finalità esplorative, non potendo l'ordine di esibizione supplire al mancato assolvimento dell'onere della prova posto a carico della parte (cfr. Cass. Civ., 7 luglio 2011, n. 14968;
Cass. Civ., sez. II, 11 giugno 2013, n. 14656), con la conseguenza che, in materia bancaria, il mancato esperimento della richiesta di cui all'art. 119 T.U.B. rende inammissibile l'istanza di esibizione formulata in corso di causa, e comunque non in tempo utile per le richieste istruttorie (cfr. Cass. Civ., sez. I, 01/08/2022, n. 23861, per la quale “il diritto del cliente a ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, ivi compresi gli estratti conto, può essere esercitato in sede giudiziale attraverso l'istanza di cui all'art.
210 c.p.c., in concorso dei presupposti previsti da tale disposizione, a condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca e quest'ultima, senza giustificazione, non abbia ottemperato;
non è, dunque, necessario (…) che la richiesta sia avanzata in epoca antecedente all'instaurazione del giudizio nell'ambito del quale l'istanza ex art. 210 c.p.c. è proposta, essendo sufficiente, sotto il profilo temporale
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in esame, che, al momento della formulazione di tale istanza, il cliente abbia chiesto copia della documentazione e che siano decorsi novanta giorni dalla richiesta - tale è il termine assegnato alla banca dall'art. 119, comma 4, t.u.b. per ottemperare alla richiesta
- senza che la banca medesima abbia proceduto alla consegna della documentazione, a meno che non sia dimostrata l'esistenza di idonea giustificazione dell'inadempimento”; conf. Cass. Civ., sez. I, 11 maggio 2017, n. 11554; v. nella giurisprudenza di merito,
Tribunale RO sez. XVII, 10 gennaio 2019, n.623; Tribunale di RO, sez. XVI, 8 gennaio 2018, n. 407; Tribunale Verona, 12 marzo 2018; Tribunale Modena, sez. I, 7 marzo 2017, n. 391).
Deve a questo punto specificarsi che secondo condivisibile orientamento giurisprudenziale la suddetta documentazione “non può essere acquisita in sede di consulenza tecnica d'ufficio contabile, ove essa abbia ad oggetto fatti e situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere provati dalle stesse” (cfr. Cass. Civ., sez. I, 13/09/2021,
n. 24641; conf. Cass. Civ., sez. I, 10/03/2022, n. 7871; nella giurisprudenza di merito,
Corte appello Ancona, sez. VII, 02/08/2022, n. 1050; Corte appello Brescia, sez. I,
26/04/2022, n. 504; Corte appello Torino sez. I, 07/10/2022, n. 1051; Corte appello
Catania sez. I, 18/10/2021, n. 1984; Corte appello Firenze, 10/11/2021, n. 2156).
Alla luce delle precedenti considerazioni, la domanda proposta da parte attrice di accertamento del saldo del conto corrente alla data della domanda giudiziale deve essere integralmente rigettata, in quanto la mancata produzione degli estratti conto non permette di procedere agli accertamenti richiesti, essendo all'uopo necessario (considerato che il conto corrente costituisce un rapporto unitario nell'ambito del quale le parti possono porre in essere in continuazione operazioni sia di accredito che di addebito) ricostruire tutta la movimentazione del conto e, quindi, la sequenza integrale degli estratti conto, secondo i principi dell'onere della prova sopra illustrati.
Anche volendo procedere alla ricostruzione parziale del saldo limitatamente al periodo indicato dal ctu: “Sulla scorta delle verifiche effettuate, ricalcolando il conto corrente limitatamente al periodo 30 agosto 2010 – 14 agosto 2013 (data atto di citazione), è stato determinato un saldo debitore, al 14.08.2013, di € 106.714,19 (centoseimila settecentoquattordici/19) a favore della banca, con un minor onere per la correntista per interessi passivi e oneri non dovuti pari ad € 40.198,13. Ricalcolando, invece, il conto corrente limitatamente al periodo 30 agosto 2010 – 31 dicembre 2013 (ultimo estratto conto in atti), è stato determinato un saldo debitore di € 106.511,64 (centoseimila cinquecentoundici/64) a favore della banca, con un minor onere per la correntista per interessi passivi e oneri non dovuti pari ad € 51.549,01”.
Pertanto, il ctu ha evidenziato, all'esito della rielaborazione del saldo, il persistere di un saldo a debito.
Passando ad analizzare le domande di parte attrice in ordine ai rapporti di mutuo, le medesime devono essere rigettate.
Preliminarmente si dà atto (sul punto si veda recente Cassazione Sezioni Unite del 7 febbraio 2024, n. 3453) che parte attrice nelle memorie conclusive depositate in data
15.11.2022, quanto ai mutui, in via principale dichiara di rinunciare alle domande di cui ai punti g) h) e i) e rinuncia al punto l), senza ben chiarire a quale atto si riferisca tale
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numerazione, ma essendo presente la numerazione indicata solo nella memoria ex art. 183 VI c. cp.c. n. 1, si ritiene di poter riferire la rinuncia alle domande- peraltro da considerarsi comunque inammissibili- di cui alla memoria suddetta.
Parte attrice nell'atto di citazione ha chiesto, quanto ai mutui, previa eccezione di compensazione tra quanto illegittimamente corrisposto alla banca convenuta e la eventuale maggior somma, pronunciarsi sulla gratuità dei contratti indicati in narrativa, per la restituzione di tutte le somme corrisposte a titolo di interessi, spese e commissioni, polizze etc. come quantificate anche a mezzo di CTU contabile;
in subordine, condannare al pagamento della somma risultante dall'istruttoria a titolo di usura sopravvenuta e/o anatocismo (in conseguenza dell'applicazione del piano di ammortamento alla francese)
e/o indeterminatezza delle condizioni, maggiorata degli interessi da ogni singolo pagamento, ovvero dalla domanda.
Tuttavia nella memoria ex art 183 VI c. c.p.c n. 1, - essendo deputate le memorie n.2
e n.3 a ben altre finalità di natura istruttoria,- sono state inserite domande da considerarsi a tutti gli effetti come nuove e come tali inammissibili (vedi ad es. la domanda di condanna al maggior danno ex art 1224 cc). In ogni caso parte attrice rinuncia a quelle numerate da g) ad l), insistendo nelle proprie domande indicate dai punti m) ad r).
Le domande indicate nei punti da m) ad r) della memoria ex art. 183 VI c. c.p.c, vengono ulteriormente modificate nella memoria conclusiva, in cui vengono formulate domande nuove (si veda il punto m) in particolare). Tali domande, in spregio ad ogni preclusione processuale, vanno dichiarate inammissibili, limitandosi questo giudice all'esame delle domande come formulate in atto di citazione con le modifiche apportate nella memoria ex art 183 c.p.c suddetta limitatamente alla rispondenza delle stesse solo ad una emendatio libelli.
Ferma la considerazione circa l'effettivo mancato assolvimento dell'onus probandi su cui ci si è soffermati in precedenza rispetto alla produzione in giudizio di entrambi i contratti di finanziamento, per quanto riguarda il mutuo chirografario in merito all'applicazione di tassi usurari, sul punto si rimanda alle conclusioni della ctu, che questo giudicante ritiene di potere fare proprie nell'affermare che nel contratto di mutuo chirografario, “non risultando superamenti del tasso soglia del tasso effettivo di interesse corrispettivo, salvo quanto esposto nell'analisi per scenari nel caso di risoluzione anticipata prima della quarta rata, non debbano essere eseguite rettifiche rispetto al piano di ammortamento sviluppato con le condizioni contrattuali” (cfr pag 48 ctu dott.
. E ancora “In mancanza della integrale documentazione relativa ai pagamenti Per_1 deve però concludersi che, in ogni caso, non risulta possibile determinare l'esatto dare
e avere tra le parti, in quanto il dato dei pagamenti risultanti dall'estratto conto CP_1 potrebbe essere parziale, non trovando riscontro con i pagamenti esposti nella “perizia econometrica” di parte, alla quale non sono stati allegati i relativi documenti comprovanti l'effettivo pagamento”.
Relativamente al Mutuo fondiario n. 00/0052471/909, in atti è Organizzazione_3 presente il contratto originario con gli allegati relativi alle condizioni economiche applicate. Non risultano, invece, depositati il piano di ammortamento sottoscritto dalle parti, né le quietanze di pagamento o contabili delle singole rate. Non può trovare
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accoglimento la deduzione dell'attrice in ordine alla nullità per indeterminatezza della clausola contrattuale determinativa degli interessi convenzionali
Anche in questo caso il ctu ha ritenuto che, non risultando dall'esame eseguito superamenti del tasso effettivo di interesse corrispettivo “originario”, rispetto al tasso soglia, salvo quanto indicato nell'analisi per scenari in caso di risoluzione anticipata entro la ventiduesima rata, non debbano essere eseguite rettifiche rispetto al piano di ammortamento sviluppato con le condizioni contrattuali. Conclude il ctu che:
“Relativamente al mutuo ipotecario, in mancanza della documentazione relativa ai pagamenti, è stato, infine, evidenziato che sulla scorta della documentazione in atti, non risulta possibile determinare l'esatto dare e avere tra le parti, non avendo riscontro dei pagamenti risultanti dalla “perizia econometrica” depositata da parte attrice, privi di riscontro documentale”. Destituita di fondamento appare la deduzione dell'attrice, per la quale sarebbe nulla la clausola determinativa degli interessi che non permette una univoca applicazione dei medesimi, secondo il condivisibile orientamento giurisprudenziale, per il quale “si deve escludere che l'opzione per l'ammortamento alla francese comporti per sé stessa l'applicazione di interessi anatocistici, perché gli interessi che vanno a comporre la rata da pagare sono calcolati sulla sola quota di capitale, e che il tasso effettivo sia indeterminato o rimesso all'arbitrio del mutuante. Infatti, anche nel metodo di capitalizzazione alla francese gli interessi vengono calcolati sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a ciascuna rata, sicché non vi è alcuna discordanza tra il tasso pattuito e quello applicato e non vi è alcuna applicazione di interessi su interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti” (Tribunale
RO sez. XVII, 07/11/2018, n.21423; conf. Tribunale RO sez. XVII, 09/08/2018,
n.16441; Tribunale Busto Arsizio sez. III, 10/10/2018, n. 1586; Tribunale Milano sez. VI,
26/10/2017, n. 10832; Tribunale Bologna sez. VI, 24/06/2017, n. 1292).
Non può, inoltre, essere condiviso quanto dedotto da parte attrice in ordine all'invalidità del contratto per applicazione da parte dell'istituto di credito di un I.S.C. diverso rispetto a quello effettivamente pattuito e non determinato chiaramente. Per condivisibile orientamento giurisprudenziale, infatti, la mancata o errata indicazione dell' e on comporta la nullità del contratto di mutuo ai sensi dell'art. 117 CP_3 CP_4
T.U.B. La giurisprudenza di merito ha avuto modo di osservare che l' introdotto CP_3 nel sistema normativo italiano con la deliberazione del C.I.C.R. n. 286 del 4 marzo 2003
(art. 9, comma 2), costituisce uno strumento di carattere informativo, ma non un requisito tassativo ed indefettibile del regolamento negoziale, con la conseguenza che la sua omessa specificazione nel contatto di mutuo non inficia la validità del contratto (cfr.
Tribunale Torino, sez. I, 14.11.2018, n. 5233; conf. Tribunale Catania, sez. IV, 28.2.2018,
n. 957; Tribunale Napoli, sez. II, 9.1.2018, n. 183). L rappresenta, infatti, un mero CP_3 indicatore del costo effettivo del finanziamento, previsto dalla normativa ai fini della trasparenza bancaria, e non già un tasso, un prezzo o una condizione, con la conseguenza che deve escludersi l'applicabilità dell'art. 117, comma 6, T.U.B., in quanto l'eventuale sua erronea indicazione non determina incertezza sul contenuto effettivo del contratto
13 N. 4923/2013 R.G.
stipulato e del tasso di interesse effettivamente pattuito, potendo tale circostanza configurare unicamente un illecito civile suscettibile di originare la responsabilità contrattuale della banca (cfr. Tribunale Milano, sez. VI, 26.10.2017, n. 10832; nei medesimi termini Tribunale Verona, sez. III, 21.06.2018, n. 1473 ha osservato che
“l'omessa o erronea indicazione del T.A.E.G. non incide sulla validità del contratto ai sensi dell'art. 117 Tub, ma può al più rilevare sotto il profilo della responsabilità precontrattuale, svolgendo, essa, una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi”). Il predetto orientamento è stato confermato dalle più recenti pronunce della Corte di Cassazione, la quale ha avuto modo di evidenziare che “poiché (…) l'ISC/TAEG
è un indicatore del costo complessivo del finanziamento, avente lo scopo di mettere il cliente in grado di conoscere il costo totale effettivo del credito che gli viene erogato mediante il mutuo, la sua inesatta indicazione non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, quanto piuttosto l'erronea rappresentazione del suo costo complessivo, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati nel contratto;
pertanto, stante il suo valore sintetico, l'ISC non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni la cui erronea indicazione è sanzionata dall'art. 117 TUB mediante la sostituzione dei tassi d'interesse normativamente stabiliti a quelli pattuiti” (Cass. Civ., sez. I, 09.12.2021, n. 39169). Tale soluzione è corroborata, altresì, dalla circostanza che il legislatore, laddove ha voluto, ha espressamente sanzionato con la nullità la difformità tra e dichiarati e concretamente CP_3 CP_4 applicati, così come effettivamente avvenuto limitatamente all'ipotesi del credito al consumo, prevedendo l'art. 125 bis T.U.B. che “sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel T.A.E.G. pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124” (cfr. Tribunale Palermo, sez. V, 31.07.2020, n. 2457, per il quale “qualora il legislatore avesse voluto sanzionare con la nullità la difformità Co tra e TAEG nell'ambito di operazioni diverse dal credito al consumo, allora lo avrebbe espressamente previsto con una norma dal tenore analogo a quella di cui all'art.
125-bis, comma 6 TUB. Una simile previsione, tuttavia, non si rinviene nell'ambito dell'art. 117 TUB”), con la precisazione che la norma, in quanto chiaramente speciale, non può trovare applicazione analogica in fattispecie estranee a quelle espressamente individuate dal legislatore. La domanda volta alla declaratoria di invalidità del contratto di mutuo ex art. 117 T.U.B. non può, pertanto, trovare accoglimento, non potendosi applicare l'art. 125 bis T.U.B., in quanto non ricorre, nel caso di specie, un'operazione riconducibile al credito al consumo, avendo le parti concluso un contratto di mutuo fondiario ai sensi dell'art. 38 T.U.B.. Parte attrice ha rinunciato “alle domande sull'usura punti g) h) e i)”. Incidentalmente deve comunque osservarsi che le doglianze di parte attrice appaiono infondate, avendo la stessa, nella consulenza tecnica di parte, contestato l'usurarietà del tasso di interesse applicato, calcolando il medesimo sulla base di orientamenti non condivisibili. Ai fini della determinazione dell'usurarietà degli interessi applicati non può procedersi alla sommatoria dei tassi corrispettivi e moratori previsti nel contratto di finanziamento, così
14 N. 4923/2013 R.G.
come affermato dal più recente orientamento giurisprudenziale, per il quale “la L. n. 108 del 1996, non ammette una comparazione possa attuarsi tra il tasso soglia e la sommatoria degli interessi corrispettivi e moratori, giacché gli uni e gli altri costituiscono unità eterogenee, tra loro alternative (riferite l'una al fisiologico andamento del rapporto e l'altra alla sua patologia) ed è del tutto evidente, sul piano logico e matematico, che il debitore non debba corrispondere il cumulo di tali interessi”
(Cassazione civile sez. VI, 04/11/2021, n. 31615, per la quale “gli interessi corrispettivi
e quelli moratori contrattualmente previsti vengono percepiti ricorrendo presupposti diversi ed antitetici, giacché i primi costituiscono la controprestazione del mutuante e i secondi hanno natura di clausola penale in quanto costituiscono una determinazione convenzionale preventiva del danno da inadempimento: essi, pertanto, non si possono tra di loro cumulare”; v. nella giurisprudenza di merito Tribunale RO, sez. XVII, 07 novembre 2018, n. 21423; Tribunale Milano, sez. VI, 31 maggio 2019, n. 5194; Tribunale
Catania, sez. IV, 11 luglio 2018, n. 2948; Tribunale Pescara, 31 dicembre 2018, n. 1943;
Tribunale Terni, 3 gennaio 2018, n. 6; Tribunale Bologna sez. IV, 24 giugno 2017, n.
1292). La giurisprudenza ha, altresì, evidenziato che “né può obiettarsi che, un volta scaduta la rata, la base di calcolo su cui applicare il tasso sarà la rata inadempiuta, tanto nella quota idealmente riferita al capitale quanto in quella determinata nella misura del saggio degli interessi corrispettivi, con il risultato che, per una parte, gli interessi (di mora) si produrranno su interessi (corrispettivi) scaduti. L'obiezione non convince proprio in quanto l'inadempimento non cancella la funzione di corrispettivo che è assolto da un parte della somma oggetto della rata non pagata. In sostanza, è lo stesso istituito dell'anatocismo che impone di considerare come (idealmente) autonomi gli interessi, moratori da un lato, corrispettivi, dall'altro, anche in caso di inadempimento”
(Cassazione civile sez. III, 20/05/2020, n. 9237; v. nella giurisprudenza di merito
Tribunale RO sez. XVII, 20/02/2023, n. 2884). Preme, ancora, osservare che la verifica dell'usurarietà degli interessi corrispettivi non può effettuarsi tramite l'aggiunta dell'importo previsto nel contratto a titolo di commissione di estinzione anticipata, sfuggendo quest'ultima alla determinazione del tasso soglia (cfr. Tribunale Milano sez. VI, 04/11/2020, n. 6927), in quanto l'obbligazione nascente dalla clausola penale non è un corrispettivo dell'obbligazione principale, bensì un effetto derivante da una diversa causa rappresentata dall'inadempimento del debitore (cfr. Tribunale RO sez. XVII, 05/08/2019, n. 16100). Tale soluzione appare, d'altronde, corroborata dalla più recente giurisprudenza di legittimità, la quale (richiamando il principio di simmetria, per cui non sono accomunabili voci del costo del credito corrispondenti a distinte funzioni) ha concluso per “l'impossibilità di cumulare, ai fini in esame, la commissione di estinzione anticipata con gli interessi moratori”, osservando che “la prima costituisce infatti una clausola penale di recesso, che viene richiesta dal creditore e pattuita in contratto per consentire al mutuatario di liberarsi anticipatamente dagli impegni di durata, per i liberi motivi di ritenuta convenienza più diversi, e per compensare, viceversa, il venir meno dei vantaggi finanziari che il mutuante aveva previsto, accordando il prestito, di avere dal negozio;
i secondi, come noto, costituiscono una clausola penale risarcitoria volta a compensare il ritardo nella restituzione del denaro, così da sostituire, incrementati, gli interessi corrispettivi;
ma, a ben vedere, proprio la natura di penale per recesso, propria
15 N. 4923/2013 R.G.
della commissione di estinzione anticipata, comporta che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di non usurarietà; la commissione in parola non è collegata se non indirettamente all'erogazione del credito, nonrientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello;
non si è di fronte, cioè, a una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente
(arg. D.L. n. 185 del 2008, ex art.
2-bis, quale convertito), posto che, al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi a quella” (Cassazione civile, sez. III, 07/03/2022, n. 7352)
In ogni caso lo stesso CTU ha evidenziato che non si è verificato un superamento del tasso soglia.
Deve del pari essere rigettata la domanda di parte attrice in ordine alla condanna di controparte al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti. In tema di risarcimento del danno è ormai costante l'orientamento giurisprudenziale nel ritenere che il danno risarcibile non può considerarsi in re ipsa, identificandosi non nella lesione del diritto inviolabile, bensì nelle conseguenze di tale lesione, con la conseguenza che è onere del danneggiato provarne la sussistenza, potendo il Giudice procedere alla sua liquidazione sulla base, non di valutazioni astratte, ma del concreto pregiudizio patito, per come dedotto e provato. Ebbene, nel caso di specie, parte attrice non ha minimamente provato uno specifico pregiudizio che avrebbero subito dall'illegittima applicazione di clausole nulle, né emerge la sussistenza di una imputazione soggettiva in capo alla banca in ordine all'illecito commesso, essendosi genericamente limitati ad allegare il danno subito.
Alla luce di quanto fin qui dedotto, ritenuta assorbita ogni altra istanza, eccezione o argomentazione, devono essere rigettate le restanti domande di parte attrice.
Le spese (ivi comprese le spese di c.t.u.) seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Maria Carmela D'Angelo, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 4923/2013 R.G.A.C., così provvede:
- accerta e dichiara la nullità delle clausole relative al rapporto di conto corrente n.
4516677 intrattenuto tra le parti, concernenti l'applicazione del tasso di interessi in misura superiore a quella legale e la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi;
- rigetta tutte le altre domande di parte attrice;
- condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta, che si liquidano in € 10.860,00 per compensi, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge;
- pone le spese ed onorari della c.t.u., già liquidati in atti, definitivamente a carico di parte attrice, e ne ordina la rifusione in favore delle altre parti, ove da questi anticipate.
Messina, il 13 giugno 2024
Il Giudice
Dott.ssa Maria Carmela D'Angelo
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