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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 21/07/2025, n. 1446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1446 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Roberto Bianco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di Appello iscritta al n. R.G. 1656/2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti Parte_1 C.F._1
Pasquale Roberti e Pasquale Lanzetta, giusta procura agli atti;
APPELLANTE
Contro
(C.F. , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
p.t., con il patrocinio dell'Avv. Fiorenzo Mastromatteo, giusta procura agli atti;
APPELLATA
Nonché
(C.F. ; CP_2 C.F._2
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: risarcimento danni;
appello avverso la sentenza n. 53/2018 del Giudice di Pace di Rodi
Garganico
CONCLUSIONI: Come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che in ossequio alla attuale formulazione dell'art. 132 c.p.c. come novellato dalla legge
69/2009 – applicabile ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 58, comma 2, della novella – si omette la redazione dello svolgimento del processo.
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c.
e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
1 Con atto di citazione, evocava in giudizio, davanti al Giudice di Pace di Rodi Parte_1
Garganico, e al fine di conseguire il risarcimento dei Controparte_1 CP_2 danni non patrimoniali patiti per effetto del sinistro verificatosi il 03.12.2015, alle ore 11.00 circa, in agro di Carpino (FG), lungo la S.P. 50.
L'attore rappresentava che:
- conducente e proprietario del veicolo OM 40 tg. DE 713 KZ (assicurato con CP_2
, su cui parte attrice era terzo trasportato, dopo essersi arrestato al Controparte_1 margine della strada per controllare il corretto fissaggio del carico, nel richiudere la sponda posteriore del camion, schiacciava il dito indice del tra le lamiere;
Parte_1
- il veniva condotto presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale “Casa Sollievo della Sofferenza” Parte_1 di San Giovanni Rotondo, ove veniva diagnosticato “amputazione traumatica sfrangiata della falange ungueale
V dito mano dx”, a seguito del quale veniva disposto l'immediato ricovero presso il reparto Ortopedia
Traumatica 1 dello stesso nosocomio e sottoposto ad intervento chirurgico di regolarizzazione;
- vani si erano rivelati i tentativi di ottenere il risarcimento dei danni subiti in via stragiudiziale.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 02.10.2017, si costituiva in giudizio contestando in toto la domanda attorea e chiedendone, pertanto, il rigetto in quanto Controparte_1 infondata in fatto ed in diritto.
pur regolarmente citato, non si costituiva. CP_2
Il giudizio di primo grado, istruito con l'espletamento di prova orale, veniva definito con sentenza n.
53/2018, depositata il 07.09.2018, con il quale il Giudice di Pace di Rodi Garganico rigettava la domanda, condannando l'attore al pagamento delle spese di giudizio in favore del convenuto. impugnava la predetta sentenza, lamentando, in sostanza, l'erronea valutazione Parte_1 delle risultanze istruttorie del primo grado. si costituiva, eccependo il difetto di legittimazione passiva e chiedendo, Controparte_1 nel merito, il rigetto dell'appello.
Precisate le conclusioni all'udienza (tenutasi con le modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.) del 31.03.2025 dinanzi all'odierno Giudice (subentrato nel ruolo il 26.09.2024), la causa veniva trattenuta in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.
*****
In via preliminare deve dichiararsi la contumacia di non costituitosi in giudizio seppur CP_2 regolarmente citato.
Sempre in via preliminare, il Tribunale ritiene infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da citata in giudizio in qualità di Compagnia assicurativa del veicolo OM 40. Tale CP_1 questione è strettamente connessa alla qualificazione della domanda, problematica già affrontata dal
Giudice di prime cure - in un capo di sentenza non oggetto di gravame né impugnato in via incidentale
2 dalla convenuta, e su cui pertanto si è formato il giudicato - che precisa come la Cassazione ritenga il concetto di circolazione stradale di cui all'art. 2054 c.c. includente la posizione di arresto del veicolo, in relazione sia all'ingombro da esso determinato sugli spazi addetti alla circolazione, sia alle operazioni propedeutiche alla partenza o connesse alla fermata, dovendosi pertanto ritenere assoggettati a tale disciplina, ad esempio, anche i danni causati dall'apertura o chiusura degli sportelli dei veicoli fermi (cfr.
Cass. n. 10024/2020; Cass. n. 18618/2005) o dal ribaltamento del cassone di carico di un camion (cfr.
Cass. n. 8305/2008). Nel caso di specie, essendo stato causato il danno dalla chiusura della sponda posteriore del veicolo assicurato con è pacifico ritenere sussistente la legittimazione passiva CP_1 della CP_3
Nel merito, l'appello è infondato e deve essere rigettato per le ragioni di seguito esposte.
La fattispecie dedotta in giudizio configura una ipotesi di responsabilità extracontrattuale e, più propriamente, un fatto illecito in relazione alla circolazione dei veicoli, fattispecie per la quale l'obbligo del risarcimento del danno sussiste solo qualora vi sia il concorso di tre elementi: il verificarsi dell'evento storico;
l'esistenza di un rapporto causa-effetto tra il fatto storico e il danno ingiusto;
il dolo o la colpa dell'agente. Mentre con riguardo all'ultimo dei tre elementi indicati soccorre la presunzione di colpa di cui al secondo comma dell'art. 2054 c.c., i primi due elementi, ai sensi dell'art. 2697 c.c., devono essere interamente provati da chi agisce in giudizio in applicazione delle normali regole di distribuzione dell'onere probatorio.
Nel caso di specie si rileva che il Giudice di primo grado, nel valutare l'impianto probatorio complessivo, abbia correttamente rigettato la domanda risarcitoria non essendo sufficientemente provata.
In primo luogo, va, infatti, rilevato che l'unico teste escusso nel giudizio di primo grado, con riferimento alla dinamica, si è limitato a confermare la scarna e generica descrizione Persona_1 del sinistro di cui all'atto di citazione. Ebbene, tale deposizione non può, invero, essere recepita acriticamente, ma deve essere sottoposta ad un severo vaglio critico, soprattutto laddove, come nel caso di specie, l'unica prova sulla dinamica raccolta in primo grado consista nella deposizione di un unico teste di parte attrice.
Dall'analisi complessiva del quadro probatorio emerge che la ricostruzione della dinamica fatta da in atto di citazione e confermata dall'unico teste non trova conferma e riscontro Parte_1 nelle stesse dichiarazioni di rese in fase stragiudiziale. In particolare, nelle Parte_1 dichiarazioni spontanee rese dallo stesso in data 29.03.2016, prodotte in giudizio Parte_1 da e non contestate, si legge che a chiudere la sponda non fu solo ma anche CP_1 CP_2 il fratello (“mentre io ero ancora intento a spingere le ballette di foraggio improvvisamente i due Persona_1 chiudevano la sponda con un colpo secco facendomi rimanere tra la sponda posteriore ed il piantone posteriore destro il mignolo della mano destra”).
3 Alla luce dell'incompatibilità tra le versioni rese e la conseguente incertezza sul fatto storico, non si può ritenere che l'attore abbia dato prova certa in ordine a quest'ultimo profilo, fondamentale ai fini dell'accoglimento di una domanda di risarcimento danni.
A fronte di tale insanabile contraddizione tra le versioni della dinamica, non può attribuirsi alcun valore probatorio alla mancata comparizione del convenuto contumace a rendere l'interrogatorio formale, tenuto conto che “La mancata comparizione della parte all'interrogatorio formale costituisce un comportamento la cui valutazione, sul piano probatorio, è rimessa all'apprezzamento di fatto del giudice di merito, il quale, fermo l'obbligo di motivazione, può negare ad esso qualsiasi valore, qualora ritenga che i fatti dedotti non siano suffragati da alcun elemento di riscontro” (Cass. civ. n. 5240/2006; Tribunale di Roma n. 1941/2001).
Dunque, non essendo emersa una prova convincente in ordine alla ricostruzione dell'esatta dinamica del sinistro – onere probatorio che incombeva su parte attrice - deve confermarsi la sentenza appellata che correttamente ha rigettato la domanda attorea perché non adeguatamente provata.
Al riguardo, va osservato che è consolidato il principio secondo cui l'apprezzamento del giudice di merito, nel porre a fondamento della propria decisione una argomentazione, tratta dalla analisi di fonti di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr. Cass. civ. n.
21187/2019).
Le spese del giudizio di appello vanno poste a carico dell'appellante, in ragione del principio di soccombenza e si liquidano in dispositivo tenendo conto della attività in concreto espletata e del valore della controversia secondo i parametri del d.m. 55/2014 (e successive modificazioni).
Vanno dichiarate irripetibili le spese di lite nei confronti dell'appellato contumace CP_2
In considerazione della data di instaurazione del presente gravame, successiva all'entrata in vigore della
L. n. 228/2012, è da darsi atto della presenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il presente appello, in osservanza dell'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la contumacia di CP_2
- rigetta l'appello, con conseguente integrale conferma della sentenza appellata;
- condanna al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio Parte_1 in favore della che liquida in € 2.127,00, oltre IVA, CPA e rimborso Controparte_1 spese generali come per legge;
4 - dichiara irripetibili le spese di lite nei confronti della parte contumace;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, co.
1 quater, D.P.R. n. 115/2002, nel testo inserito dall'art. 1, co. 17, L. n. 228/2012, mandando alla
Cancelleria per gli adempimenti relativi all'esazione.
Foggia, 20.07.2025
Il Giudice
Roberto Bianco
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