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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/12/2025, n. 11314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11314 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 7955/2021 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Fabiana Ucchiello, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
Ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nella causa n. 7955/2021 R.G. avente ad oggetto: “Opposizione
a decreto ingiuntivo”, vertente t r a
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Valentina Parte_1 C.F._1
Calvanese;
- OPPONENTE
E
( ), già , e per essa quale mandataria, Controparte_1 P.IVA_1 CP_1
( , in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_2 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'avv. Marco Rossi;
- OPPOSTA
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
e per essa quale mandataria chiedeva ed Controparte_1 Controparte_2 otteneva l'emissione del decreto ingiuntivo n. 6163/2020 nei confronti di , nella Parte_1 sua qualità di coobligato, per il pagamento di euro 21.830,18, oltre interessi e spese di procedura, a titolo di saldo del contratto di credito al consumo n. 3241840, finalizzato all'acquisto di un autoveicolo, sottoscritto da con la società Parte_2 Controparte_3
proponeva opposizione al detto decreto, eccependo, nel merito, l'inesistenza e Parte_1
l'infondatezza del credito per non aver mai l'opponente sottoscritto il contratto stesso di cui disconosceva tutte le sottoscrizioni apposte a suo nome.
Chiedeva, quindi, la revoca del decreto ingiuntivo n. 6163/2020, con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva la quale chiedeva rigettarsi l'opposizione, con conferma Controparte_1 del decreto ingiuntivo.
Con ordinanza del 10/09/2021, il Tribunale, dopo aver rigettato l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, rinviava la causa al 22/2/2022 concedendo alle parti il termine di 15 giorni per avviare il procedimento di mediazione che aveva esito negativo.
Concessi i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c., veniva ammessa CTU grafologica al fine di verificare la paternità e l'autenticità delle firme apposte al contratto di credito al consumo in esame, con onere a carico della parte opposta di depositare agli atti del giudizio la documentazione contrattuale in originale.
In sede di primo accesso, il CTU evidenziava il mancato deposito dell'originale del contratto su cui erano state apposte le firme oggetto di disconoscimento da parte dell'opponente e, con nota del
28/3/2023, il CTU informava il Tribunale dell'indisponibilità della parte opposta a consegnare l'originale del documento contrattuale, chiedendo di essere autorizzato a svolgere l'incarico peritale sulla documentazione già disponibile in atti ma in formato di copia fotostatica.
Con ordinanza del 31/3/2023 il Tribunale, “rilevato che in caso di disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione di scrittura privata prodotta in copia fotostatica, la parte che
l'abbia esibita in giudizio e intenda avvalersene deve produrre l'originale, necessario per la procedura di verificazione ex art. 216 cod. proc. civ.” (cfr. Cass. Civ. 9202/20004; Cass. Civ.
7267/2014) e che, pertanto, in mancanza della scrittura in originale non possa darsi luogo al procedimento di verificazione”, sospendeva integralmente le operazioni peritali.
Rinviata la causa per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 10/10/2025, venivano concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
L'opposizione è fondata e deve essere accolta per le ragioni che seguono.
Preliminarmente, si rileva la tempestività dell'opposizione per essere stata la stessa notificata entro il termine di giorni quaranta (17/2/2021) dalla notifica del ricorso e del decreto monitorio
(11/1/2021), nonché della sua procedibilità. Sempre preliminarmente, si rileva la procedibilità della lite dato l'esperimento della mediazione obbligatoria, conclusasi con esito negativo per assenza di parte opponente, come da verbale del 19/11/2021, depositato dalla parte opposta in data17/2/2022.
Orbene, passando al merito, deve osservarsi che il , sin dall'atto di citazione in Pt_1 opposizione, disconosceva tutte le sottoscrizioni apparentemente a lui riconducibili ed apposte sul contratto di credito al consumo in esame.
Tale disconoscimento deve ritenersi univoco ed esplicito perché diretto a contestare la paternità proprio delle tre sottoscrizioni apposte a suo nome, in qualità di coobbligato, sulla copia del suddetto contratto di credito al consumo oggetto di causa, sicché esso deve ritenersi conforme al disposto di cui agli artt. 214 e 215 c.p.c. poiché formulato nell'atto introduttivo del giudizio.
Occorre specificare che, caso di disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione di una scrittura privata prodotta in copia fotostatica, la parte che l'abbia esibita in giudizio e intenda avvalersene deve produrre l'originale che è, infatti, necessario per la procedura di verificazione ex art. 216 c.p.c., giacché solo sull'originale è possibile effettuare efficacemente la predetta verifica.
Non è, dunque, sufficiente, ai fini dell'ammissibilità dell'istanza di verificazione, la mera formulazione della medesima, con il deposito della copia. Del resto, nella citata norma codicistica, si prevede, al fine di una migliore esplicazione dell'onere probatorio gravante su chi proponga l'istanza di verificazione, che quest'ultima indichi i mezzi di prova che ritenga utili, producendo o indicando le scritture che possono servire da comparazione. Non è un caso, poi, che l'art. 217 c.p.c. preveda che, in caso di proposizione dell'istanza di verificazione, il giudice disponga le cautele opportune per la custodia del documento, stabilendo il termine per il deposito in cancelleria delle scritture di comparazione ed ammettendo le prove. Ciò, infatti, è ulteriore conferma che la produzione dell'originale dell'atto disconosciuto deve avvenire contestualmente alla proposizione dell'istanza di verificazione o, comunque, entro i termini ordinari imposti dal codice di rito, posto che, invece, laddove la parte avesse la possibilità di limitarsi a una mera esibizione dello scritto in questione, alcuna esigenza di evitarne la dispersione potrebbe realmente porsi. E, infine, ulteriore conferma di quanto sopra detto, è il rilievo per cui, nell'ipotesi di una scrittura privata prodotta in copia e disconosciuta dalla controparte ai sensi dell'art. 215 c.p.c., laddove la parte che intenda avvalersi del documento non ne abbia, nei termini di rito, prodotto l'originale, tale documento risulta del tutto privo di efficacia probatoria (cfr. Cass. n. 24306/2017, n. 8304/2024 e Tribunale di
Napoli, n. 1230/2013).
Le ragioni alla base di tale indirizzo giurisprudenziale sono di carattere tecnico, essendo fondate sul condivisibile rilievo che una perizia grafologica diretta ad accertare l'autenticità di una sottoscrizione, se eseguita su una copia fotostatica del documento recante la sottoscrizione, non potrebbe ritenersi attendibile scientificamente, per l'impraticabilità, con analoga affidabilità, degli specifici accertamenti sul supporto cartaceo in cui quelle indagini normalmente si estrinsecano.
Una perizia grafologica effettuata su una fotocopia non può essere ritenuta attendibile poiché non consente di esaminare elementi fondamentali come il tratto, la pressione e l'inchiostro della firma, indispensabili per la valutazione accurata dell'autenticità.
Di recente, la Suprema Corte, sez. III, con sentenza del 04/02/2025, n.2777, dopo aver ribadito che “In caso di disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione di scrittura privata prodotta in copia fotostatica la cui conformità all'originale sia incontestata o, comunque, accertata, la parte che l'abbia esibita in giudizio e intenda avvalersi della prova documentale rappresentata dall'anzidetta scrittura deve produrre l'originale al fine di ottenere la verificazione della sottoscrizione, mediante consulenza tecnica grafologica sull'originale stesso”, ha affermato che, nel solo caso in cui la produzione dell'originale della scrittura non sia possibile per cause non imputabili alla parte che intenda avvalersene, potrà essere fornita con altri mezzi la prova che la sottoscrizione disconosciuta sia stata effettivamente apposta dal suo apparente autore;
a tal fine, può anche essere disposta una eventuale consulenza tecnica sulla copia fotostatica del documento disponibile, purché il suo oggetto sia limitato alle sole indagini scientificamente compatibili con l'esame di siffatta copia fotostatica, e le relative risultanze, con riguardo a tale limitato oggetto, pur non potendo di per sé sole fornire la piena prova richiesta ai fini dell'esito positivo del procedimento di verificazione, potranno essere eventualmente oggetto di valutazione da parte del giudice, anche quali elementi indiziari, ma unitamente agli altri elementi istruttori disponibili.
Nel caso in esame, la parte opposta non ha in alcun modo provato di non aver potuto produrre l'originale del contratto “per cause non imputabili”; si tratta, pertanto, di una fattispecie ben diversa da quella oggetto della pronuncia della Suprema Corte sopra citata in cui la copia fotostatica del documento oggetto di disconoscimento veniva prodotta in seguito ad ordine del giudice di ricostruzione del fascicolo processuale smarrito.
Deve, inoltre, evidenziarsi che parte opposta non ha articolato alcuna ulteriore prova, anche testimoniale, diretta a dimostrare la sottoscrizione del contratto di finanziamento da parte dell'opponente.
In conclusione, in mancanza di prova dell'impossibilità di depositare l'originale del contratto per causa non imputabile alla parte opposta, nonché di ulteriori elementi indiziari gravi, precisi e concordanti relativi alla sottoscrizione del documento oggetto di disconoscimento da parte dello , non veniva disposta la consulenza grafologica sulla copia fotostatica, con Pt_1 conseguente impossibilità di procedere alla verificazione delle firme e rigetto della domanda monitoria, fondata sul contratto stesso, ed assorbimento delle altre questioni poste dalle parti. Le spese processuali del giudizio, liquidate come in dispositivo a norma del DM 147/22, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta, seguono la soccombenza.
Pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, II Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 6163/2020;
2) condanna parte opposta al pagamento, in favore di parte opponente, delle spese di lite del giudizio di opposizione, liquidate in euro 145,50 per spese ed euro 3.397,00 per compenso, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
3) pone le spese di CTU a carico di parte opposta.
Napoli, 1/12/2025
Il giudice dott.ssa Fabiana Ucchiello
TRIBUNALE DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Fabiana Ucchiello, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
Ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nella causa n. 7955/2021 R.G. avente ad oggetto: “Opposizione
a decreto ingiuntivo”, vertente t r a
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Valentina Parte_1 C.F._1
Calvanese;
- OPPONENTE
E
( ), già , e per essa quale mandataria, Controparte_1 P.IVA_1 CP_1
( , in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_2 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'avv. Marco Rossi;
- OPPOSTA
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
e per essa quale mandataria chiedeva ed Controparte_1 Controparte_2 otteneva l'emissione del decreto ingiuntivo n. 6163/2020 nei confronti di , nella Parte_1 sua qualità di coobligato, per il pagamento di euro 21.830,18, oltre interessi e spese di procedura, a titolo di saldo del contratto di credito al consumo n. 3241840, finalizzato all'acquisto di un autoveicolo, sottoscritto da con la società Parte_2 Controparte_3
proponeva opposizione al detto decreto, eccependo, nel merito, l'inesistenza e Parte_1
l'infondatezza del credito per non aver mai l'opponente sottoscritto il contratto stesso di cui disconosceva tutte le sottoscrizioni apposte a suo nome.
Chiedeva, quindi, la revoca del decreto ingiuntivo n. 6163/2020, con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva la quale chiedeva rigettarsi l'opposizione, con conferma Controparte_1 del decreto ingiuntivo.
Con ordinanza del 10/09/2021, il Tribunale, dopo aver rigettato l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, rinviava la causa al 22/2/2022 concedendo alle parti il termine di 15 giorni per avviare il procedimento di mediazione che aveva esito negativo.
Concessi i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c., veniva ammessa CTU grafologica al fine di verificare la paternità e l'autenticità delle firme apposte al contratto di credito al consumo in esame, con onere a carico della parte opposta di depositare agli atti del giudizio la documentazione contrattuale in originale.
In sede di primo accesso, il CTU evidenziava il mancato deposito dell'originale del contratto su cui erano state apposte le firme oggetto di disconoscimento da parte dell'opponente e, con nota del
28/3/2023, il CTU informava il Tribunale dell'indisponibilità della parte opposta a consegnare l'originale del documento contrattuale, chiedendo di essere autorizzato a svolgere l'incarico peritale sulla documentazione già disponibile in atti ma in formato di copia fotostatica.
Con ordinanza del 31/3/2023 il Tribunale, “rilevato che in caso di disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione di scrittura privata prodotta in copia fotostatica, la parte che
l'abbia esibita in giudizio e intenda avvalersene deve produrre l'originale, necessario per la procedura di verificazione ex art. 216 cod. proc. civ.” (cfr. Cass. Civ. 9202/20004; Cass. Civ.
7267/2014) e che, pertanto, in mancanza della scrittura in originale non possa darsi luogo al procedimento di verificazione”, sospendeva integralmente le operazioni peritali.
Rinviata la causa per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 10/10/2025, venivano concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
L'opposizione è fondata e deve essere accolta per le ragioni che seguono.
Preliminarmente, si rileva la tempestività dell'opposizione per essere stata la stessa notificata entro il termine di giorni quaranta (17/2/2021) dalla notifica del ricorso e del decreto monitorio
(11/1/2021), nonché della sua procedibilità. Sempre preliminarmente, si rileva la procedibilità della lite dato l'esperimento della mediazione obbligatoria, conclusasi con esito negativo per assenza di parte opponente, come da verbale del 19/11/2021, depositato dalla parte opposta in data17/2/2022.
Orbene, passando al merito, deve osservarsi che il , sin dall'atto di citazione in Pt_1 opposizione, disconosceva tutte le sottoscrizioni apparentemente a lui riconducibili ed apposte sul contratto di credito al consumo in esame.
Tale disconoscimento deve ritenersi univoco ed esplicito perché diretto a contestare la paternità proprio delle tre sottoscrizioni apposte a suo nome, in qualità di coobbligato, sulla copia del suddetto contratto di credito al consumo oggetto di causa, sicché esso deve ritenersi conforme al disposto di cui agli artt. 214 e 215 c.p.c. poiché formulato nell'atto introduttivo del giudizio.
Occorre specificare che, caso di disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione di una scrittura privata prodotta in copia fotostatica, la parte che l'abbia esibita in giudizio e intenda avvalersene deve produrre l'originale che è, infatti, necessario per la procedura di verificazione ex art. 216 c.p.c., giacché solo sull'originale è possibile effettuare efficacemente la predetta verifica.
Non è, dunque, sufficiente, ai fini dell'ammissibilità dell'istanza di verificazione, la mera formulazione della medesima, con il deposito della copia. Del resto, nella citata norma codicistica, si prevede, al fine di una migliore esplicazione dell'onere probatorio gravante su chi proponga l'istanza di verificazione, che quest'ultima indichi i mezzi di prova che ritenga utili, producendo o indicando le scritture che possono servire da comparazione. Non è un caso, poi, che l'art. 217 c.p.c. preveda che, in caso di proposizione dell'istanza di verificazione, il giudice disponga le cautele opportune per la custodia del documento, stabilendo il termine per il deposito in cancelleria delle scritture di comparazione ed ammettendo le prove. Ciò, infatti, è ulteriore conferma che la produzione dell'originale dell'atto disconosciuto deve avvenire contestualmente alla proposizione dell'istanza di verificazione o, comunque, entro i termini ordinari imposti dal codice di rito, posto che, invece, laddove la parte avesse la possibilità di limitarsi a una mera esibizione dello scritto in questione, alcuna esigenza di evitarne la dispersione potrebbe realmente porsi. E, infine, ulteriore conferma di quanto sopra detto, è il rilievo per cui, nell'ipotesi di una scrittura privata prodotta in copia e disconosciuta dalla controparte ai sensi dell'art. 215 c.p.c., laddove la parte che intenda avvalersi del documento non ne abbia, nei termini di rito, prodotto l'originale, tale documento risulta del tutto privo di efficacia probatoria (cfr. Cass. n. 24306/2017, n. 8304/2024 e Tribunale di
Napoli, n. 1230/2013).
Le ragioni alla base di tale indirizzo giurisprudenziale sono di carattere tecnico, essendo fondate sul condivisibile rilievo che una perizia grafologica diretta ad accertare l'autenticità di una sottoscrizione, se eseguita su una copia fotostatica del documento recante la sottoscrizione, non potrebbe ritenersi attendibile scientificamente, per l'impraticabilità, con analoga affidabilità, degli specifici accertamenti sul supporto cartaceo in cui quelle indagini normalmente si estrinsecano.
Una perizia grafologica effettuata su una fotocopia non può essere ritenuta attendibile poiché non consente di esaminare elementi fondamentali come il tratto, la pressione e l'inchiostro della firma, indispensabili per la valutazione accurata dell'autenticità.
Di recente, la Suprema Corte, sez. III, con sentenza del 04/02/2025, n.2777, dopo aver ribadito che “In caso di disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione di scrittura privata prodotta in copia fotostatica la cui conformità all'originale sia incontestata o, comunque, accertata, la parte che l'abbia esibita in giudizio e intenda avvalersi della prova documentale rappresentata dall'anzidetta scrittura deve produrre l'originale al fine di ottenere la verificazione della sottoscrizione, mediante consulenza tecnica grafologica sull'originale stesso”, ha affermato che, nel solo caso in cui la produzione dell'originale della scrittura non sia possibile per cause non imputabili alla parte che intenda avvalersene, potrà essere fornita con altri mezzi la prova che la sottoscrizione disconosciuta sia stata effettivamente apposta dal suo apparente autore;
a tal fine, può anche essere disposta una eventuale consulenza tecnica sulla copia fotostatica del documento disponibile, purché il suo oggetto sia limitato alle sole indagini scientificamente compatibili con l'esame di siffatta copia fotostatica, e le relative risultanze, con riguardo a tale limitato oggetto, pur non potendo di per sé sole fornire la piena prova richiesta ai fini dell'esito positivo del procedimento di verificazione, potranno essere eventualmente oggetto di valutazione da parte del giudice, anche quali elementi indiziari, ma unitamente agli altri elementi istruttori disponibili.
Nel caso in esame, la parte opposta non ha in alcun modo provato di non aver potuto produrre l'originale del contratto “per cause non imputabili”; si tratta, pertanto, di una fattispecie ben diversa da quella oggetto della pronuncia della Suprema Corte sopra citata in cui la copia fotostatica del documento oggetto di disconoscimento veniva prodotta in seguito ad ordine del giudice di ricostruzione del fascicolo processuale smarrito.
Deve, inoltre, evidenziarsi che parte opposta non ha articolato alcuna ulteriore prova, anche testimoniale, diretta a dimostrare la sottoscrizione del contratto di finanziamento da parte dell'opponente.
In conclusione, in mancanza di prova dell'impossibilità di depositare l'originale del contratto per causa non imputabile alla parte opposta, nonché di ulteriori elementi indiziari gravi, precisi e concordanti relativi alla sottoscrizione del documento oggetto di disconoscimento da parte dello , non veniva disposta la consulenza grafologica sulla copia fotostatica, con Pt_1 conseguente impossibilità di procedere alla verificazione delle firme e rigetto della domanda monitoria, fondata sul contratto stesso, ed assorbimento delle altre questioni poste dalle parti. Le spese processuali del giudizio, liquidate come in dispositivo a norma del DM 147/22, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta, seguono la soccombenza.
Pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, II Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 6163/2020;
2) condanna parte opposta al pagamento, in favore di parte opponente, delle spese di lite del giudizio di opposizione, liquidate in euro 145,50 per spese ed euro 3.397,00 per compenso, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
3) pone le spese di CTU a carico di parte opposta.
Napoli, 1/12/2025
Il giudice dott.ssa Fabiana Ucchiello