TRIB
Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 15/04/2025, n. 1995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1995 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA R.G. 13098/2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Controparte_1 Controparte_2
2 Controparte_3
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_4
Verbale di causa Udienza 15.04.2025 alle ore 14,55 innanzi al dott. Giovanni Calasso, si procede alla trattazione e della causa mediante collegamento da remoto ai sensi dell'art. 221, comma 7, del d.l. n. 34/2020 e dell'art. 23, commi 1 e 7, del d.l. n. 137/2020 e successive integrazioni. E' presente l'avv. CP_2 Su invito del Giudice, il difensore si impegna a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata ed invita a dedurre L'avv. si riporta al ricorso e ne chiede l'accoglimento. Fa presente che la CP_2 discendenza è paterna e post unità D'Italia ed esonera il giudice dalla lettura della decisione che sarà resa in udienza. Precisa di avere rinotificato ricorso ed ordinanza nei termini.
IL GOP
Decide come da separata e contestuale sentenza resa in udienza
Il Giudice Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 1
n. 13098/2023 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 13098 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Controparte_5
2 Controparte_3
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_4
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA CONTESTUALE
Conclusioni di parte ricorrente come da verbale di causa del giorno 15.04.2025
I. Con ricorso depositato in data 19.09.2023
1. , nato nella città di San Paolo, stato di San Paolo, Controparte_5 Brasile, il 08/06/1977, identificato con Passaporto n. residente in [...]Numer_1
Maciel n. 135, città di San Paolo, stato di San Paolo, Brasile;
Dott. Giovanni Calasso 2
2. , nato nella città di San Paolo, stato di San Paolo, Controparte_3
Brasile, il 08/06/1977, identificato con Passaporto n. residente in [...]Numer_2
Mofarrej n. 275, città di San Paolo, stato di San Paolo, Brasile
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_4 formulando le seguenti conclusioni:
accogliere la domanda così come formulata e per l'effetto
- dichiarare i Sig.ri , , cittadini italiani Controparte_5 Controparte_3
“jure sanguinis” dalla nascita;
con ogni conseguente e necessaria statuizione per la concreta attuazione di tale diritto, ordinando al e, per esso, all'ufficiale dello Controparte_4 stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da liquidare a favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c.
A sostegno della domanda precisavano che:
-erano discendenti del sig. , nato a [...], Italia, il Persona_1 26/03/1890, figlio di e successivamente emigrato in Persona_2 Persona_3
Brasile, dove, in data 09/05/1914 nella città di Amparo, stato di San Paolo, Brasile, si univa in matrimonio con la Sig.ra senza mai naturalizzarsi brasiliano e, pertanto, Persona_4 senza mai perdere la cittadinanza italiana che la trasmetteva “iure sanguinis” ai suoi discendenti.
-Dall'unione del Sig. con la Sig.ra nasceva: Persona_1 Persona_4
• il Sig. , nato nella città di Amparo, stato di San Paolo, Brasile, in data Parte_1
04/11/1915 il quale in data 12/04/1941, nella città di San Paolo, stato di San Paolo,
Brasile, si univa in matrimonio con la Sig.ra da Conceição Santos e da detta Pt_2 unione nasceva:
➢ il Sig. , nato nella città di San Paolo, stato di San Parte_3
Paolo, Brasile, in data 13/06/1950 il quale in data 13/11/1975 nella città di
San Paolo, stato di San Paolo, Brasile, si univa in prime nozze con la Sig.ra per poi divorziare e unirsi, in data 16/02/2002 Parte_4 nella città di San Paolo, stato di San Paolo, Brasile, in seconde nozze con la
Sig.ra Persona_5
Dal primo matrimonio nascevano:
✓ Sig. , nella città di San Paolo, stato di San Controparte_5
Paolo, Brasile, in data 08/06/1977 il quale, in data 12/11/2010 nella città di Itanhaém, stato di San Paolo, Brasile, si univa in prime nozze con la Sig.ra per poi divorziare nella Parte_5 città di San Paolo, stato di San Paolo, Brasile con sentenza passata in giudicato in data 27/07/2011 ed unirsi, in data 17/10/2016 nella città di San Paolo, stato di San Paolo, Brasile, in seconde nozze con la
Sig.ra Parte_6
3
[...]
✓ Sig. , nella città di San Paolo, stato di San Controparte_3
Paolo, Brasile, Brasile, in data 08/06/1977 il quale in data
11/02/2017 nella città di San Paolo, stato di San Paolo, Brasile, si univa in matrimonio con la Sig.ra OS NU da IL
-in ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 i ricorrenti avevano cercato senza esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
II. Al sig. Procuratore della Repubblica di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento;
III. Parte ricorrente ha notificato ricorso ed ordinanza nei termini
DIRITTO
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
E' provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , il ricorrente avrebbe dovuto limitarsi a Controparte_4 chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano , nato a Persona_1
Cavarzere (VE), Italia, il 26/03/1890,
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle
Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta del ricorrente si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
Dott. Giovanni Calasso 4
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando il ricorrente cittadino italiano e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_4 conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_4 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come
l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e
l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_4 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”.
Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_4 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza, della sentenza e degli atti di stato civile depositati nel fascicolo telematico delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., ed allegata al verbale
Lecce-Venezia, 15.04.2025.
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 5
Dott. Giovanni Calasso 6
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA R.G. 13098/2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Controparte_1 Controparte_2
2 Controparte_3
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_4
Verbale di causa Udienza 15.04.2025 alle ore 14,55 innanzi al dott. Giovanni Calasso, si procede alla trattazione e della causa mediante collegamento da remoto ai sensi dell'art. 221, comma 7, del d.l. n. 34/2020 e dell'art. 23, commi 1 e 7, del d.l. n. 137/2020 e successive integrazioni. E' presente l'avv. CP_2 Su invito del Giudice, il difensore si impegna a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata ed invita a dedurre L'avv. si riporta al ricorso e ne chiede l'accoglimento. Fa presente che la CP_2 discendenza è paterna e post unità D'Italia ed esonera il giudice dalla lettura della decisione che sarà resa in udienza. Precisa di avere rinotificato ricorso ed ordinanza nei termini.
IL GOP
Decide come da separata e contestuale sentenza resa in udienza
Il Giudice Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 1
n. 13098/2023 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 13098 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Controparte_5
2 Controparte_3
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_4
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA CONTESTUALE
Conclusioni di parte ricorrente come da verbale di causa del giorno 15.04.2025
I. Con ricorso depositato in data 19.09.2023
1. , nato nella città di San Paolo, stato di San Paolo, Controparte_5 Brasile, il 08/06/1977, identificato con Passaporto n. residente in [...]Numer_1
Maciel n. 135, città di San Paolo, stato di San Paolo, Brasile;
Dott. Giovanni Calasso 2
2. , nato nella città di San Paolo, stato di San Paolo, Controparte_3
Brasile, il 08/06/1977, identificato con Passaporto n. residente in [...]Numer_2
Mofarrej n. 275, città di San Paolo, stato di San Paolo, Brasile
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_4 formulando le seguenti conclusioni:
accogliere la domanda così come formulata e per l'effetto
- dichiarare i Sig.ri , , cittadini italiani Controparte_5 Controparte_3
“jure sanguinis” dalla nascita;
con ogni conseguente e necessaria statuizione per la concreta attuazione di tale diritto, ordinando al e, per esso, all'ufficiale dello Controparte_4 stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da liquidare a favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c.
A sostegno della domanda precisavano che:
-erano discendenti del sig. , nato a [...], Italia, il Persona_1 26/03/1890, figlio di e successivamente emigrato in Persona_2 Persona_3
Brasile, dove, in data 09/05/1914 nella città di Amparo, stato di San Paolo, Brasile, si univa in matrimonio con la Sig.ra senza mai naturalizzarsi brasiliano e, pertanto, Persona_4 senza mai perdere la cittadinanza italiana che la trasmetteva “iure sanguinis” ai suoi discendenti.
-Dall'unione del Sig. con la Sig.ra nasceva: Persona_1 Persona_4
• il Sig. , nato nella città di Amparo, stato di San Paolo, Brasile, in data Parte_1
04/11/1915 il quale in data 12/04/1941, nella città di San Paolo, stato di San Paolo,
Brasile, si univa in matrimonio con la Sig.ra da Conceição Santos e da detta Pt_2 unione nasceva:
➢ il Sig. , nato nella città di San Paolo, stato di San Parte_3
Paolo, Brasile, in data 13/06/1950 il quale in data 13/11/1975 nella città di
San Paolo, stato di San Paolo, Brasile, si univa in prime nozze con la Sig.ra per poi divorziare e unirsi, in data 16/02/2002 Parte_4 nella città di San Paolo, stato di San Paolo, Brasile, in seconde nozze con la
Sig.ra Persona_5
Dal primo matrimonio nascevano:
✓ Sig. , nella città di San Paolo, stato di San Controparte_5
Paolo, Brasile, in data 08/06/1977 il quale, in data 12/11/2010 nella città di Itanhaém, stato di San Paolo, Brasile, si univa in prime nozze con la Sig.ra per poi divorziare nella Parte_5 città di San Paolo, stato di San Paolo, Brasile con sentenza passata in giudicato in data 27/07/2011 ed unirsi, in data 17/10/2016 nella città di San Paolo, stato di San Paolo, Brasile, in seconde nozze con la
Sig.ra Parte_6
3
[...]
✓ Sig. , nella città di San Paolo, stato di San Controparte_3
Paolo, Brasile, Brasile, in data 08/06/1977 il quale in data
11/02/2017 nella città di San Paolo, stato di San Paolo, Brasile, si univa in matrimonio con la Sig.ra OS NU da IL
-in ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 i ricorrenti avevano cercato senza esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
II. Al sig. Procuratore della Repubblica di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento;
III. Parte ricorrente ha notificato ricorso ed ordinanza nei termini
DIRITTO
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
E' provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , il ricorrente avrebbe dovuto limitarsi a Controparte_4 chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano , nato a Persona_1
Cavarzere (VE), Italia, il 26/03/1890,
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle
Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta del ricorrente si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
Dott. Giovanni Calasso 4
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando il ricorrente cittadino italiano e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_4 conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_4 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come
l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e
l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_4 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”.
Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_4 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza, della sentenza e degli atti di stato civile depositati nel fascicolo telematico delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., ed allegata al verbale
Lecce-Venezia, 15.04.2025.
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 5
Dott. Giovanni Calasso 6