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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/03/2025, n. 1590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1590 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1823/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
terza sezione civile composta da:
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott.ssa Maria Casaregola Consigliere istr. ed est.
all'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4967/2019 R.G. promossa da
C.F. E P. IVA: , con sede in Caserta alla Via San Carlo n. Parte_1 P.IVA_1
55, in persona del l.r.p.t. (C.F.: ), rappresentata e difesa Parte_2 C.F._1
dall'Avv. Gianluca Casertano (C.F.: ) per procura allegata all'atto di C.F._2
citazione in appello
- APPELLANTE -
CONTRO
C.F.: ; P.IVA: ), con sede in Modena alla Via Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3
San Carlo nn. 8/20, in persona del procuratore speciale (C.F.: Parte_3
), rappresentata e difesa dall'Avv. Federica Sandulli (C.F.: C.F._3
) e dall'Avv. Fabio Preziosi (C.F.: ) per procura C.F._4 C.F._5 allegata alla comparsa di costituzione in appello
-APPELLATA -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 402/2023 del Tribunale di Avellino
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Il giudizio di primo grado.
Con citazione notificata il 25.6.2018 conveniva davanti al Parte_1 Controparte_1
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, allegando di aver intrattenuto con Controparte_2
- incorporata nel 2003 nella a sua volta incorporata nel
[...] Controparte_3
2014 in - il rapporto di conto corrente ordinario n. 485 acceso nel marzo del Controparte_1
1993 e chiuso il 17.8.2017, assistito da aperture di credito, cui erano state applicate poste illegittime a titolo di interessi ultralegali, anatocismo, commissioni e spese varie nonché per variazioni unilaterali delle condizioni iniziali in senso sfavorevole per essa correntista.
Invero, premesso che non era stata riscontrata la richiesta di essa attrice di ottenere copia di tutti i documenti afferenti al rapporto (a titolo esemplificativo: il contratto originario di conto corrente, il contratto di apertura di credito, le originarie convenzioni sulla determinazione del tasso ultralegale,
commissioni di massimo scoperto, anatocismo, valute ecc, tutti gli estratti conto, se ed in quanto esistenti), il consulente incaricato di depurare il conto corrente dalle appostazioni illegittime aveva rideterminato il saldo del rapporto alla data della cessazione nella somma di euro 197.289,82 a credito di essa correntista.
Concludeva, pertanto, chiedendo che fossero accolte le seguenti conclusioni: “1) Dichiarare
l'invalidità e la nullità parziale del contratto di conto corrente n. 485, particolarmente in relazione
al tasso ultralegale applicato senza previa pattuizione scritta e al calcolo delle competenze a
debito, anch'esso computato trimestralmente, e, per l'effetto, 2) Previa determinazione dell'esatto
dare-avere tra le parti, anche a mezzo CTU, che sin d'ora si richiede, condannare la convenuta alla
restituzione di tutte le somme illegittimamente addebitate e/o riscosse (a titolo di interessi passivi ultralegali, c.m.s., c.d.f., spese, commissioni e simili, oneri per sconti e/o anticipi), oltre interessi
legali e rivalutazione monetaria in favore della società istante, quantificate, come da consulenza
tecnica di parte allegata al presente atto in € 197.289,82, ovvero nella somma maggiore o minore
che l'On.le Tribunale vorrà determinare, anche tenendo conto della recentissima sentenza della
Suprema Corte (Cass. Civ. sez. III, sent. n. 5609, 7/3/2017) secondo la quale la mancanza di forma
scritta per il contratto di apertura del conto corrente comporta la nullità dell'intero rapporto ai
sensi dell'art. 117, commi 1 e 3, del T.U.B. con conseguenti obblighi restitutori di tutti gli addebiti
(interessi, c.m.s., c.d.f., spese, commissioni, ecc.) e non di mero ricalcolo degli interessi ai sensi
dell'art. 117, comma 7, del T.U.B.; 3) Condannare la convenuta al pagamento delle spese di
giudizio, oltre IVA e CPA, con attribuzione al sottoscritto procuratore”.
Costituendosi, la convenuta chiedeva, in via pregiudiziale, che fosse dichiarata l'incompetenza territoriale del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in favore di quello di Avellino e, in ogni caso, che la domanda fosse dichiarata improcedibile per mancato esperimento della mediazione obbligatoria;
in via gradata, instava per il rigetto delle avverse domande ed eccezioni in quanto nulle, prescritte, inammissibili, improcedibili ed infondate, con condanna di controparte al pagamento delle spese processuali, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c., stante la temerarietà
dell'azione.
Concessi i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c., con ordinanza n. 734/2020, depositata il
21.1.2020, il Tribunale adito dichiarava la propria incompetenza territoriale in favore di quello di
Avellino sulla base dell'art. 20 del contratto di conto corrente, prodotto dalla compensando CP_1
le spese di lite.
Con citazione notificata il 18.2.2020 riassumeva il giudizio davanti al Tribunale Parte_1
irpino, reiterando le domande già proposte con l'atto notificato il 25.6.2018.
Si costituiva reiterando l'eccezione di improcedibilità della domanda nonché tutte le CP_1
conclusioni di merito già rassegnate nel precedente giudizio davanti al Tribunale sammaritano. Ammessa e poi revocata la c.t.u. contabile, con sentenza n. 402 pubblicata il 13.3.2023 il Tribunale
di Avellino rigettava la domanda, motivando che “non risultano depositati in atti i contratti di
conto corrente ed apertura di credito (esistenti e trasmessi dalla banca alla correntista) relativi ai
rapporti posti a fondamento della pretesa attorea”, con conseguente impossibilità di “vagliare la
fondatezza della domanda”, e compensava le spese di lite.
§ 2. Il giudizio di appello.
Con citazione notificata il 12.4.2023 ed iscritta a ruolo il 17.4.2023 proponeva Parte_1
gravame avverso la suddetta sentenza, notificata il 13.3.2023, per i motivi che saranno in prosieguo esaminati, chiedendo, in sua riforma, l'accoglimento delle conclusioni spiegate in primo grado, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi.
In via istruttoria, reiterava l'istanza di ammissione della c.t.u. contabile.
L'appellata, costituendosi, eccepiva preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ex artt. 348-bis e
342 c.p.c. e, nel merito, la sua infondatezza, per cui chiedeva che fosse dichiarato inammissibile e,
in ogni caso, infondato, con vittoria delle spese processuali.
Procedutosi a norma dell'art. 349-bis comma 1 c.p.c. con la designazione del Consigliere istruttore,
all'udienza di trattazione del 13.9.2023, sentite le parti, veniva disposta la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 350-bis c.p.c., per cui, fatte precisare le conclusioni, era fissata l'udienza collegiale del 15.11.2023, assegnando termine per il deposito di note conclusionali fino al
5.11.2023.
Espletato l'incombente, all'udienza collegiale del 15.11.2023, all'esito della relazione dell'istruttore, sentite le parti, la causa era assunta in decisione.
Con ordinanza depositata in data 9.12.2023 la causa veniva rimessa sul ruolo al fine di disporre c.t.u. finalizzata a ricostruire il rapporto di conto corrente n. 485 espungendo la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi ove risultante dagli estratti conto allegati dall'appellante, già
attrice in primo grado, e a determinare la somma eventualmente a credito dell'ex correntista, e veniva fissata l'udienza del 2.10.2024 per la discussione orale, assegnando termine per note fino a venti giorni prima.
All'udienza suddetta la causa è stata assunta in decisione.
Con ordinanza depositata il 3.10.2024 la causa veniva nuovamente rimessa sul ruolo, atteso che il c.t.u. non aveva circoscritto l'indagine al mandato conferito con l'ordinanza depositata il 9.12.2023
(ricostruzione del rapporto di conto corrente espungendo unicamente la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi), e, al contempo, veniva chiesto all'ausiliario di formulare una doppia ipotesi di calcolo: la prima, escludendo la capitalizzazione dei suddetti interessi per tutta la durata del rapporto, la seconda escludendo la medesima capitalizzazione a far data dal 1.7.2020 fino alla chiusura del rapporto (2017).
La causa veniva rinviata la causa all'udienza del 5.2.2025, in cui è stata assunta in decisione.
§ 3. Analisi dei motivi di appello.
L'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui ha affermato che: l'assenza dei contratti di conto corrente e di apertura di credito (esistenti e trasmessi dalla banca alla correntista) non consentiva di vagliare la fondatezza della domanda;
non poteva emettersi l'ordine di esibizione,
siccome la relativa istanza era stata formulata nella fase antecedente alla riassunzione ed era stata riproposta nel giudizio riassunto soltanto con la comparsa conclusionale;
la consulenza tecnica non poteva sopperire al mancato assolvimento dell'onere della prova.
L'appellante ha dedotto che il Tribunale aveva errato in quanto non aveva correttamente applicato:
il principio espresso dall'art. 116 c.p.c., non avendo valutato tutte le prove raccolte, né il comportamento della Banca, che, al fine di eccepire l'incompetenza territoriale del giudice inizialmente adito, aveva prodotto la copia di un contratto privo delle condizioni economiche,
malgrado il dettato degli artt. 1175 e 1135 (sic!) c.c. e 117 T.U.B.;
gli artt. 2967 c.c. e 24 Cost., siccome non aveva consentito di svolgere la c.t.u., che avrebbe consentito di provare l'assunto attoreo, sulla base della documentazione prodotta (e, cioè: contratto di conto corrente privo delle condizioni economiche;
comunicazione effettuata a mezzo Gazzetta
Ufficiale del 21.6.2000, foglio inserzioni n. 146, con cui aveva Controparte_2
comunicato le nuove condizioni economiche applicate ai propri rapporti di conto corrente;
intera sequenza degli estratti conto);
l'art. 183 comma VI c.p.c., perché il primo giudice aveva ritenuto di non concedere i termini ivi previsti per la precisazione delle domande, l'integrazione documentale e l'articolazione dei mezzi istruttori.
Ritiene la Corte che non sussista l'asserita violazione, da parte del Tribunale, dell'obbligo di assegnazione dei termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c. che, se concessi, avrebbero consentito ad essa appellante la formulazione dell'istanza ex art. 210 c.p.c.
Invero, i suddetti termini erano stati già concessi nel giudizio svoltosi davanti al Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere, sicché non potevano essere assegnati nuovamente dal Tribunale irpino, posto che il giudizio riassunto in seguito alla declaratoria di incompetenza continua dinanzi al giudice incompetente con tutte le preclusioni assertive e probatorie maturate nelle more (v. Cass. civ., sez.
lav., ord. 1.3.2021, n. 5542, secondo cui “Quando, a norma dell'art. 50 c.p.c., la riassunzione della causa - disposta a seguito di una pronuncia dichiarativa di incompetenza - davanti al giudice dichiarato competente avviene nel termine fissato dal giudice o, in mancanza, dalla legge, il processo continua davanti al nuovo giudice mantenendo una struttura unitaria e, perciò,
conservando tutti gli effetti sostanziali e processuali di quello svoltosi davanti al giudice incompetente, poiché la riassunzione non comporta l'instaurazione di un nuovo processo, bensì
costituisce la prosecuzione di quello originario)”.
Conseguentemente, la circostanza che l'incompetenza sia stata dichiarata dopo la concessione dei termini ex art. 183 comma VI c.p.c., quando il thema decidendum ed il thema probandum erano ormai cristallizzati, imponeva al Tribunale di Avellino di decidere sulla base degli elementi istruttori già acquisiti. Ciò posto, il principio affermato dal primo giudice, secondo cui è onere della correntista che agisca in ripetizione produrre il contratto di conto corrente “per dimostrare che esso contenga la
pattuizione di clausole illegittime o la mancata pattuizione per iscritto di talune condizioni poi
applicate al contratto”, è condiviso anche da questa Sezione, che ha ripetutamente applicato l'insegnamento giurisprudenziale secondo cui, in materia di contratti bancari, il cliente che agisca con l'azione di accertamento negativo del credito vantato dalla banca nei suoi confronti sul presupposto della nullità delle clausole relative all'applicazione di interessi ultralegali, anatocistici e/o usurari o di commissioni, ovvero che proponga l'azione di ripetizione per le somme indebitamente versate in base a clausole nulle, ha l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, senza poter invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti,
almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione (v.
Cass. civ., sez. VI-I, ord. 13.12.2019, n. 33009). Per converso, nella diversa ipotesi in cui il cliente agisca in giudizio allegando la conclusione del contratto in forma orale o per fatti concludenti e l'allegazione sia contestata dalla banca (che, quindi, sostenga la conclusione del contratto in forma scritta), non può gravarsi il correntista, benché attore in giudizio, della prova negativa della documentazione dell'accordo, per cui incombe alla banca convenuta l'onere di darne positivo riscontro (v. Cass. civ., sez. VI, ord. 9.3.2021, n. 6480).
Nel caso che ci occupa, poiché la correntista non ha specificamente allegato la conclusione del contratto di conto corrente in forma orale, essa era onerata di depositare il documento contrattuale al fine di dimostrare la fondatezza dei fatti costitutivi del diritto alla ripetizione, tanto più che dall'estratto depositato dalla banca al fine di dimostrare la fondatezza dell'eccezione di incompetenza territoriale risulta che un esemplare del contratto le è stato consegnato.
In ogni caso, poiché la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi deve essere sempre eliminata, quale che sia il preciso contenuto delle disposizioni pattizie, giacché il contratto non avrebbe potuto validamente contemplarla (v., in motivazione, Cass, civ., sez. III, ord. 9.3.2021, n.
6480), è stata disposta c.t.u. finalizzata a ricostruire il rapporto di conto corrente n. 485 espungendo la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi ove risultante dagli estratti conto allegati ed a determinare la somma eventualmente a credito dell'ex correntista, senza tenere conto dell'eccezione di prescrizione che, benché sollevata dalla nel giudizio davanti al Tribunale , CP_1 CP_4
non è stata espressamente riproposta nel presente giudizio, come prescritto dall'art. 346 c.p.c.
Il c.t.u. ha elaborato, come richiesto, due ipotesi di calcolo: la prima, espungendo la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori per tutta la durata del rapporto, alla stregua della quale il saldo a credito dell'appellante è pari ad euro 98.042,72; la seconda, eliminando la suddetta capitalizzazione soltanto fino al 30.6.2020, per calcolarla poi a far data dal 1.7.2020 fino alla cessazione del rapporto, secondo cui il saldo a credito dell'ex correntista è pari ad euro 25.444,14.
Ritiene la Corte di dover aderire alla prima ipotesi di calcolo, non essendo applicabile la modalità di adeguamento contrattuale prevista dall'art. 7 della delibera C.I.C.R.
9.2.2000. Invero, sebbene la succitata norma preveda, quale disposizione transitoria, la possibilità di adeguare la capitalizzazione degli interessi, contenuta nei contratti di conto corrente, alle disposizioni della delibera medesima,
mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e notifica scritta ai clienti entro il 31.12.2000, a condizione che le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, ciononostante l'operazione di confronto tra le condizioni precedenti e quelle nuove è impraticabile, qualora le nuove disposizioni sulla periodicità degli interessi si confrontino con una clausola anatocistica, che va considerata come inesistente (v. Cass. civ., sez. I,
4.11.2024, n. 28215,, che ha ribadito l'orientamento precedente alle ordinanze della medesima sezione depositate il 26.2.2024, nn. 5054 e 5064, evidenziando che queste ultime non considerano che il diverso orientamento giurisprudenziale, espresso dalla sentenza n. 9140 del 2020 e dalle conformi successive ordinanze, ha escluso la possibilità per le banche di procedere all'adeguamento contrattuale mediante la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e la comunicazione al correntista non già in ragione di una valutazione comparativa espressiva del carattere peggiorativo delle nuove condizioni rispetto a quelle precedenti, esito della nullità di queste ultima e, dunque, dell'assenza di una valida ed efficace pattuizione anatocistica, quanto in virtù della impraticabilità di una siffatta comparazione discendente proprio dalla mancanza di uno dei termini di raffronto a causa della nullità della relativa previsione negoziale).
Ebbene, poiché in applicazione dei principi generali in materia contrattuale la capitalizzazione trimestrale richiede una nuova pattuizione avente ad oggetto la capitalizzazione degli interessi osservante l'art. 2 della delibera C.I.C.R., in assenza della suddetta pattuizione la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi va espunta per tutta la durata del rapporto.
Conseguentemente, in riforma della sentenza gravata, va condannata a pagare, in CP_1
favore di controparte, la somma di euro 98.042,72, oltre agli interessi al tasso di cui all'art. 1284
comma IV c.c. dal 25.6.2018 al saldo.
§ 4. Le spese di lite.
L'accoglimento dell'appello travolge la statuizione sulle spese contenuta nella sentenza di primo grado e comporta un nuovo regolamento secondo il principio della soccombenza come accertata nel presente grado di giudizio, secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022. Invero, va dato seguito al principio giurisprudenziale secondo cui, in tema di spese processuali, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di “compenso” evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (v. Cass. civ., sez. III, ord. 13.7.2021,
n. 19989).
La relativa liquidazione va compiuta come in dispositivo, applicando per entrambi i gradi di giudizio i parametri medi indicati dal D.M. 147/2022 per le cause di valore compreso tra euro 52.000,01 ed euro 260.000,00, tranne che per la fase di trattazione/istruzione del giudizio di primo grado per la quale si ritengono congrui i parametri minimi, in considerazione della modesta attività
svolta, con distrazione a favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
Nulla può essere riconosciuto a titolo di esborsi per il giudizio di primo grado, non avendo la società attrice documentato di aver versato il contributo unificato di euro 759,00 e l'importo di euro
27,00, a seguito del rilievo da parte del funzionario competente in data 20.4.2020.
Le spese della c.t.u., liquidate come da separato decreto, vanno poste definitivamente a carico della
CP_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli – III Sezione civile – nella composizione collegiale in epigrafe,
definitivamente pronunziando, così decide:
a) in riforma della sentenza n. 402/2023 del Tribunale di Avellino, condanna a Controparte_1
pagare, in favore di e a titolo di restituzione, la somma di euro 98.042,72, oltre Parte_1
agli interessi al tasso di cui all'art. 1284 comma IV c.c. dal 25.6.2018 al saldo;
b) condanna a pagare, in favore di controparte, le spese processuali, liquidate Controparte_1
per il giudizio di primo grado in euro 11.268,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%,
c.p.a. ed i.v.a., e per il giudizio di appello in euro 14.317,00 per compensi ed in euro 1.165,50 per esborsi, oltre rimborso spese generali al 15%, c.p.a. ed i.v.a., da distrarsi a favore dell'Avv.
Gianluca Casertano;
c) pone le spese della c.t.u., liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico di
[...]
CP_1
Napoli, 26 marzo 2025
Il Consigliere istr. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Casaregola Dott. Giulio Cataldi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
terza sezione civile composta da:
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott.ssa Maria Casaregola Consigliere istr. ed est.
all'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4967/2019 R.G. promossa da
C.F. E P. IVA: , con sede in Caserta alla Via San Carlo n. Parte_1 P.IVA_1
55, in persona del l.r.p.t. (C.F.: ), rappresentata e difesa Parte_2 C.F._1
dall'Avv. Gianluca Casertano (C.F.: ) per procura allegata all'atto di C.F._2
citazione in appello
- APPELLANTE -
CONTRO
C.F.: ; P.IVA: ), con sede in Modena alla Via Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3
San Carlo nn. 8/20, in persona del procuratore speciale (C.F.: Parte_3
), rappresentata e difesa dall'Avv. Federica Sandulli (C.F.: C.F._3
) e dall'Avv. Fabio Preziosi (C.F.: ) per procura C.F._4 C.F._5 allegata alla comparsa di costituzione in appello
-APPELLATA -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 402/2023 del Tribunale di Avellino
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Il giudizio di primo grado.
Con citazione notificata il 25.6.2018 conveniva davanti al Parte_1 Controparte_1
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, allegando di aver intrattenuto con Controparte_2
- incorporata nel 2003 nella a sua volta incorporata nel
[...] Controparte_3
2014 in - il rapporto di conto corrente ordinario n. 485 acceso nel marzo del Controparte_1
1993 e chiuso il 17.8.2017, assistito da aperture di credito, cui erano state applicate poste illegittime a titolo di interessi ultralegali, anatocismo, commissioni e spese varie nonché per variazioni unilaterali delle condizioni iniziali in senso sfavorevole per essa correntista.
Invero, premesso che non era stata riscontrata la richiesta di essa attrice di ottenere copia di tutti i documenti afferenti al rapporto (a titolo esemplificativo: il contratto originario di conto corrente, il contratto di apertura di credito, le originarie convenzioni sulla determinazione del tasso ultralegale,
commissioni di massimo scoperto, anatocismo, valute ecc, tutti gli estratti conto, se ed in quanto esistenti), il consulente incaricato di depurare il conto corrente dalle appostazioni illegittime aveva rideterminato il saldo del rapporto alla data della cessazione nella somma di euro 197.289,82 a credito di essa correntista.
Concludeva, pertanto, chiedendo che fossero accolte le seguenti conclusioni: “1) Dichiarare
l'invalidità e la nullità parziale del contratto di conto corrente n. 485, particolarmente in relazione
al tasso ultralegale applicato senza previa pattuizione scritta e al calcolo delle competenze a
debito, anch'esso computato trimestralmente, e, per l'effetto, 2) Previa determinazione dell'esatto
dare-avere tra le parti, anche a mezzo CTU, che sin d'ora si richiede, condannare la convenuta alla
restituzione di tutte le somme illegittimamente addebitate e/o riscosse (a titolo di interessi passivi ultralegali, c.m.s., c.d.f., spese, commissioni e simili, oneri per sconti e/o anticipi), oltre interessi
legali e rivalutazione monetaria in favore della società istante, quantificate, come da consulenza
tecnica di parte allegata al presente atto in € 197.289,82, ovvero nella somma maggiore o minore
che l'On.le Tribunale vorrà determinare, anche tenendo conto della recentissima sentenza della
Suprema Corte (Cass. Civ. sez. III, sent. n. 5609, 7/3/2017) secondo la quale la mancanza di forma
scritta per il contratto di apertura del conto corrente comporta la nullità dell'intero rapporto ai
sensi dell'art. 117, commi 1 e 3, del T.U.B. con conseguenti obblighi restitutori di tutti gli addebiti
(interessi, c.m.s., c.d.f., spese, commissioni, ecc.) e non di mero ricalcolo degli interessi ai sensi
dell'art. 117, comma 7, del T.U.B.; 3) Condannare la convenuta al pagamento delle spese di
giudizio, oltre IVA e CPA, con attribuzione al sottoscritto procuratore”.
Costituendosi, la convenuta chiedeva, in via pregiudiziale, che fosse dichiarata l'incompetenza territoriale del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in favore di quello di Avellino e, in ogni caso, che la domanda fosse dichiarata improcedibile per mancato esperimento della mediazione obbligatoria;
in via gradata, instava per il rigetto delle avverse domande ed eccezioni in quanto nulle, prescritte, inammissibili, improcedibili ed infondate, con condanna di controparte al pagamento delle spese processuali, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c., stante la temerarietà
dell'azione.
Concessi i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c., con ordinanza n. 734/2020, depositata il
21.1.2020, il Tribunale adito dichiarava la propria incompetenza territoriale in favore di quello di
Avellino sulla base dell'art. 20 del contratto di conto corrente, prodotto dalla compensando CP_1
le spese di lite.
Con citazione notificata il 18.2.2020 riassumeva il giudizio davanti al Tribunale Parte_1
irpino, reiterando le domande già proposte con l'atto notificato il 25.6.2018.
Si costituiva reiterando l'eccezione di improcedibilità della domanda nonché tutte le CP_1
conclusioni di merito già rassegnate nel precedente giudizio davanti al Tribunale sammaritano. Ammessa e poi revocata la c.t.u. contabile, con sentenza n. 402 pubblicata il 13.3.2023 il Tribunale
di Avellino rigettava la domanda, motivando che “non risultano depositati in atti i contratti di
conto corrente ed apertura di credito (esistenti e trasmessi dalla banca alla correntista) relativi ai
rapporti posti a fondamento della pretesa attorea”, con conseguente impossibilità di “vagliare la
fondatezza della domanda”, e compensava le spese di lite.
§ 2. Il giudizio di appello.
Con citazione notificata il 12.4.2023 ed iscritta a ruolo il 17.4.2023 proponeva Parte_1
gravame avverso la suddetta sentenza, notificata il 13.3.2023, per i motivi che saranno in prosieguo esaminati, chiedendo, in sua riforma, l'accoglimento delle conclusioni spiegate in primo grado, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi.
In via istruttoria, reiterava l'istanza di ammissione della c.t.u. contabile.
L'appellata, costituendosi, eccepiva preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ex artt. 348-bis e
342 c.p.c. e, nel merito, la sua infondatezza, per cui chiedeva che fosse dichiarato inammissibile e,
in ogni caso, infondato, con vittoria delle spese processuali.
Procedutosi a norma dell'art. 349-bis comma 1 c.p.c. con la designazione del Consigliere istruttore,
all'udienza di trattazione del 13.9.2023, sentite le parti, veniva disposta la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 350-bis c.p.c., per cui, fatte precisare le conclusioni, era fissata l'udienza collegiale del 15.11.2023, assegnando termine per il deposito di note conclusionali fino al
5.11.2023.
Espletato l'incombente, all'udienza collegiale del 15.11.2023, all'esito della relazione dell'istruttore, sentite le parti, la causa era assunta in decisione.
Con ordinanza depositata in data 9.12.2023 la causa veniva rimessa sul ruolo al fine di disporre c.t.u. finalizzata a ricostruire il rapporto di conto corrente n. 485 espungendo la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi ove risultante dagli estratti conto allegati dall'appellante, già
attrice in primo grado, e a determinare la somma eventualmente a credito dell'ex correntista, e veniva fissata l'udienza del 2.10.2024 per la discussione orale, assegnando termine per note fino a venti giorni prima.
All'udienza suddetta la causa è stata assunta in decisione.
Con ordinanza depositata il 3.10.2024 la causa veniva nuovamente rimessa sul ruolo, atteso che il c.t.u. non aveva circoscritto l'indagine al mandato conferito con l'ordinanza depositata il 9.12.2023
(ricostruzione del rapporto di conto corrente espungendo unicamente la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi), e, al contempo, veniva chiesto all'ausiliario di formulare una doppia ipotesi di calcolo: la prima, escludendo la capitalizzazione dei suddetti interessi per tutta la durata del rapporto, la seconda escludendo la medesima capitalizzazione a far data dal 1.7.2020 fino alla chiusura del rapporto (2017).
La causa veniva rinviata la causa all'udienza del 5.2.2025, in cui è stata assunta in decisione.
§ 3. Analisi dei motivi di appello.
L'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui ha affermato che: l'assenza dei contratti di conto corrente e di apertura di credito (esistenti e trasmessi dalla banca alla correntista) non consentiva di vagliare la fondatezza della domanda;
non poteva emettersi l'ordine di esibizione,
siccome la relativa istanza era stata formulata nella fase antecedente alla riassunzione ed era stata riproposta nel giudizio riassunto soltanto con la comparsa conclusionale;
la consulenza tecnica non poteva sopperire al mancato assolvimento dell'onere della prova.
L'appellante ha dedotto che il Tribunale aveva errato in quanto non aveva correttamente applicato:
il principio espresso dall'art. 116 c.p.c., non avendo valutato tutte le prove raccolte, né il comportamento della Banca, che, al fine di eccepire l'incompetenza territoriale del giudice inizialmente adito, aveva prodotto la copia di un contratto privo delle condizioni economiche,
malgrado il dettato degli artt. 1175 e 1135 (sic!) c.c. e 117 T.U.B.;
gli artt. 2967 c.c. e 24 Cost., siccome non aveva consentito di svolgere la c.t.u., che avrebbe consentito di provare l'assunto attoreo, sulla base della documentazione prodotta (e, cioè: contratto di conto corrente privo delle condizioni economiche;
comunicazione effettuata a mezzo Gazzetta
Ufficiale del 21.6.2000, foglio inserzioni n. 146, con cui aveva Controparte_2
comunicato le nuove condizioni economiche applicate ai propri rapporti di conto corrente;
intera sequenza degli estratti conto);
l'art. 183 comma VI c.p.c., perché il primo giudice aveva ritenuto di non concedere i termini ivi previsti per la precisazione delle domande, l'integrazione documentale e l'articolazione dei mezzi istruttori.
Ritiene la Corte che non sussista l'asserita violazione, da parte del Tribunale, dell'obbligo di assegnazione dei termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c. che, se concessi, avrebbero consentito ad essa appellante la formulazione dell'istanza ex art. 210 c.p.c.
Invero, i suddetti termini erano stati già concessi nel giudizio svoltosi davanti al Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere, sicché non potevano essere assegnati nuovamente dal Tribunale irpino, posto che il giudizio riassunto in seguito alla declaratoria di incompetenza continua dinanzi al giudice incompetente con tutte le preclusioni assertive e probatorie maturate nelle more (v. Cass. civ., sez.
lav., ord. 1.3.2021, n. 5542, secondo cui “Quando, a norma dell'art. 50 c.p.c., la riassunzione della causa - disposta a seguito di una pronuncia dichiarativa di incompetenza - davanti al giudice dichiarato competente avviene nel termine fissato dal giudice o, in mancanza, dalla legge, il processo continua davanti al nuovo giudice mantenendo una struttura unitaria e, perciò,
conservando tutti gli effetti sostanziali e processuali di quello svoltosi davanti al giudice incompetente, poiché la riassunzione non comporta l'instaurazione di un nuovo processo, bensì
costituisce la prosecuzione di quello originario)”.
Conseguentemente, la circostanza che l'incompetenza sia stata dichiarata dopo la concessione dei termini ex art. 183 comma VI c.p.c., quando il thema decidendum ed il thema probandum erano ormai cristallizzati, imponeva al Tribunale di Avellino di decidere sulla base degli elementi istruttori già acquisiti. Ciò posto, il principio affermato dal primo giudice, secondo cui è onere della correntista che agisca in ripetizione produrre il contratto di conto corrente “per dimostrare che esso contenga la
pattuizione di clausole illegittime o la mancata pattuizione per iscritto di talune condizioni poi
applicate al contratto”, è condiviso anche da questa Sezione, che ha ripetutamente applicato l'insegnamento giurisprudenziale secondo cui, in materia di contratti bancari, il cliente che agisca con l'azione di accertamento negativo del credito vantato dalla banca nei suoi confronti sul presupposto della nullità delle clausole relative all'applicazione di interessi ultralegali, anatocistici e/o usurari o di commissioni, ovvero che proponga l'azione di ripetizione per le somme indebitamente versate in base a clausole nulle, ha l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, senza poter invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti,
almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione (v.
Cass. civ., sez. VI-I, ord. 13.12.2019, n. 33009). Per converso, nella diversa ipotesi in cui il cliente agisca in giudizio allegando la conclusione del contratto in forma orale o per fatti concludenti e l'allegazione sia contestata dalla banca (che, quindi, sostenga la conclusione del contratto in forma scritta), non può gravarsi il correntista, benché attore in giudizio, della prova negativa della documentazione dell'accordo, per cui incombe alla banca convenuta l'onere di darne positivo riscontro (v. Cass. civ., sez. VI, ord. 9.3.2021, n. 6480).
Nel caso che ci occupa, poiché la correntista non ha specificamente allegato la conclusione del contratto di conto corrente in forma orale, essa era onerata di depositare il documento contrattuale al fine di dimostrare la fondatezza dei fatti costitutivi del diritto alla ripetizione, tanto più che dall'estratto depositato dalla banca al fine di dimostrare la fondatezza dell'eccezione di incompetenza territoriale risulta che un esemplare del contratto le è stato consegnato.
In ogni caso, poiché la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi deve essere sempre eliminata, quale che sia il preciso contenuto delle disposizioni pattizie, giacché il contratto non avrebbe potuto validamente contemplarla (v., in motivazione, Cass, civ., sez. III, ord. 9.3.2021, n.
6480), è stata disposta c.t.u. finalizzata a ricostruire il rapporto di conto corrente n. 485 espungendo la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi ove risultante dagli estratti conto allegati ed a determinare la somma eventualmente a credito dell'ex correntista, senza tenere conto dell'eccezione di prescrizione che, benché sollevata dalla nel giudizio davanti al Tribunale , CP_1 CP_4
non è stata espressamente riproposta nel presente giudizio, come prescritto dall'art. 346 c.p.c.
Il c.t.u. ha elaborato, come richiesto, due ipotesi di calcolo: la prima, espungendo la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori per tutta la durata del rapporto, alla stregua della quale il saldo a credito dell'appellante è pari ad euro 98.042,72; la seconda, eliminando la suddetta capitalizzazione soltanto fino al 30.6.2020, per calcolarla poi a far data dal 1.7.2020 fino alla cessazione del rapporto, secondo cui il saldo a credito dell'ex correntista è pari ad euro 25.444,14.
Ritiene la Corte di dover aderire alla prima ipotesi di calcolo, non essendo applicabile la modalità di adeguamento contrattuale prevista dall'art. 7 della delibera C.I.C.R.
9.2.2000. Invero, sebbene la succitata norma preveda, quale disposizione transitoria, la possibilità di adeguare la capitalizzazione degli interessi, contenuta nei contratti di conto corrente, alle disposizioni della delibera medesima,
mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e notifica scritta ai clienti entro il 31.12.2000, a condizione che le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, ciononostante l'operazione di confronto tra le condizioni precedenti e quelle nuove è impraticabile, qualora le nuove disposizioni sulla periodicità degli interessi si confrontino con una clausola anatocistica, che va considerata come inesistente (v. Cass. civ., sez. I,
4.11.2024, n. 28215,, che ha ribadito l'orientamento precedente alle ordinanze della medesima sezione depositate il 26.2.2024, nn. 5054 e 5064, evidenziando che queste ultime non considerano che il diverso orientamento giurisprudenziale, espresso dalla sentenza n. 9140 del 2020 e dalle conformi successive ordinanze, ha escluso la possibilità per le banche di procedere all'adeguamento contrattuale mediante la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e la comunicazione al correntista non già in ragione di una valutazione comparativa espressiva del carattere peggiorativo delle nuove condizioni rispetto a quelle precedenti, esito della nullità di queste ultima e, dunque, dell'assenza di una valida ed efficace pattuizione anatocistica, quanto in virtù della impraticabilità di una siffatta comparazione discendente proprio dalla mancanza di uno dei termini di raffronto a causa della nullità della relativa previsione negoziale).
Ebbene, poiché in applicazione dei principi generali in materia contrattuale la capitalizzazione trimestrale richiede una nuova pattuizione avente ad oggetto la capitalizzazione degli interessi osservante l'art. 2 della delibera C.I.C.R., in assenza della suddetta pattuizione la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi va espunta per tutta la durata del rapporto.
Conseguentemente, in riforma della sentenza gravata, va condannata a pagare, in CP_1
favore di controparte, la somma di euro 98.042,72, oltre agli interessi al tasso di cui all'art. 1284
comma IV c.c. dal 25.6.2018 al saldo.
§ 4. Le spese di lite.
L'accoglimento dell'appello travolge la statuizione sulle spese contenuta nella sentenza di primo grado e comporta un nuovo regolamento secondo il principio della soccombenza come accertata nel presente grado di giudizio, secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022. Invero, va dato seguito al principio giurisprudenziale secondo cui, in tema di spese processuali, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di “compenso” evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (v. Cass. civ., sez. III, ord. 13.7.2021,
n. 19989).
La relativa liquidazione va compiuta come in dispositivo, applicando per entrambi i gradi di giudizio i parametri medi indicati dal D.M. 147/2022 per le cause di valore compreso tra euro 52.000,01 ed euro 260.000,00, tranne che per la fase di trattazione/istruzione del giudizio di primo grado per la quale si ritengono congrui i parametri minimi, in considerazione della modesta attività
svolta, con distrazione a favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
Nulla può essere riconosciuto a titolo di esborsi per il giudizio di primo grado, non avendo la società attrice documentato di aver versato il contributo unificato di euro 759,00 e l'importo di euro
27,00, a seguito del rilievo da parte del funzionario competente in data 20.4.2020.
Le spese della c.t.u., liquidate come da separato decreto, vanno poste definitivamente a carico della
CP_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli – III Sezione civile – nella composizione collegiale in epigrafe,
definitivamente pronunziando, così decide:
a) in riforma della sentenza n. 402/2023 del Tribunale di Avellino, condanna a Controparte_1
pagare, in favore di e a titolo di restituzione, la somma di euro 98.042,72, oltre Parte_1
agli interessi al tasso di cui all'art. 1284 comma IV c.c. dal 25.6.2018 al saldo;
b) condanna a pagare, in favore di controparte, le spese processuali, liquidate Controparte_1
per il giudizio di primo grado in euro 11.268,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%,
c.p.a. ed i.v.a., e per il giudizio di appello in euro 14.317,00 per compensi ed in euro 1.165,50 per esborsi, oltre rimborso spese generali al 15%, c.p.a. ed i.v.a., da distrarsi a favore dell'Avv.
Gianluca Casertano;
c) pone le spese della c.t.u., liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico di
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Napoli, 26 marzo 2025
Il Consigliere istr. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Casaregola Dott. Giulio Cataldi