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Sentenza 2 aprile 2024
Sentenza 2 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 02/04/2024, n. 421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 421 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2024 |
Testo completo
N. R.G. 3223 /2023 R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI SASSARI
- Sezione Civile - così composto:
- dott.ssa Giuseppina Sanna Presidente
-dott.ssa Marta Guadalupi Giudice
- dott.ssa Elisa Remonti Giudice
. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n° 3223 / 2023 del R.G.A.C., rimessa al collegio all'udienza del vertente
TRA
- , elettivamente domiciliato in Sassari presso Parte_1
l'avv.to CANELLES ALBA MARIA che lo rappresenta per procura apposta in margine al ricorso introduttivo;
- ricorrente-;
E
- elettivamente domiciliato in Sassari, presso l'Avv. CP_1
TAVERA GIULIANO , che lo rappresenta e difende per procura in margine alla comparsa di costituzione e risposta;
-resistente- nonché
- IL PUBBLICO MINISTERO,
- intervenuto -
OGGETTO: domanda di scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da ricorso e comparsa di costituzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 15/12/2023 conveniva in Parte_1
giudizio chiedendo che questo Tribunale CP_1
pagina1 di 3 pronunciasse lo scioglimento del matrimonio contratto in CP_2
data 10 febbraio 1982 , essendo separata legalmente in virtù di Decreto di
Omologa del Tribunale di Sassari in data 19.2.2015 , essendo ormai irrimediabilmente cessata la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Si costituiva aderendo alla domanda di scioglimento del CP_1
matrimonio.
Entrambe le parti chiedevano che la causa venisse trattata con udienza cartolare ex art. 127 ter cpc .
Disposta la trattazione scritta dell'udienza di comparizione le parti facevano pervenire le note scritte di udienza con le quale confermavano la volontà di non volersi riconciliare e insistevano nella domanda di scioglimento del matrimonio.
Il Giudice all'esito dell' udienza cartolare rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Dall'istruttoria svolta è emerso che i coniugi vivono Parte_2
ininterrottamente separati, legalmente, in virtù di separazione divenuta definitiva con il decreto di omologa in data 19.2.2015 ;
2. così verificata l'esistenza di una delle ipotesi previste dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1 dicembre 1970 n. 898 come modificate dalla legge n.55/2015
, il collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare. Il tempo ormai trascorso dalla separazione ed il contegno processuale delle parti denunciano un definitivo esaurimento della comunione materiale e spirituale tra i coniugi. Deve, pertanto, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in in CP_2
data 10 febbraio 1982 , ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza.
3. La natura del giudizio legittima l'integrale compensazione tra le parti delle spese di causa.
P.Q.M.
pagina2 di 3 il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e , con l'intervento del P.M., così Parte_1 Parte_3
provvede:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in in CP_2
data 10.2.1982
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di ALGHERO di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio dell'anno 1993 parte II serie C , n 47
3) compensa tra le parti le spese di causa.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale di
Sassari 02/04/2024
IL PRESIDENTE rel.
G.Sanna
pagina3 di 3
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI SASSARI
- Sezione Civile - così composto:
- dott.ssa Giuseppina Sanna Presidente
-dott.ssa Marta Guadalupi Giudice
- dott.ssa Elisa Remonti Giudice
. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n° 3223 / 2023 del R.G.A.C., rimessa al collegio all'udienza del vertente
TRA
- , elettivamente domiciliato in Sassari presso Parte_1
l'avv.to CANELLES ALBA MARIA che lo rappresenta per procura apposta in margine al ricorso introduttivo;
- ricorrente-;
E
- elettivamente domiciliato in Sassari, presso l'Avv. CP_1
TAVERA GIULIANO , che lo rappresenta e difende per procura in margine alla comparsa di costituzione e risposta;
-resistente- nonché
- IL PUBBLICO MINISTERO,
- intervenuto -
OGGETTO: domanda di scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da ricorso e comparsa di costituzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 15/12/2023 conveniva in Parte_1
giudizio chiedendo che questo Tribunale CP_1
pagina1 di 3 pronunciasse lo scioglimento del matrimonio contratto in CP_2
data 10 febbraio 1982 , essendo separata legalmente in virtù di Decreto di
Omologa del Tribunale di Sassari in data 19.2.2015 , essendo ormai irrimediabilmente cessata la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Si costituiva aderendo alla domanda di scioglimento del CP_1
matrimonio.
Entrambe le parti chiedevano che la causa venisse trattata con udienza cartolare ex art. 127 ter cpc .
Disposta la trattazione scritta dell'udienza di comparizione le parti facevano pervenire le note scritte di udienza con le quale confermavano la volontà di non volersi riconciliare e insistevano nella domanda di scioglimento del matrimonio.
Il Giudice all'esito dell' udienza cartolare rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Dall'istruttoria svolta è emerso che i coniugi vivono Parte_2
ininterrottamente separati, legalmente, in virtù di separazione divenuta definitiva con il decreto di omologa in data 19.2.2015 ;
2. così verificata l'esistenza di una delle ipotesi previste dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1 dicembre 1970 n. 898 come modificate dalla legge n.55/2015
, il collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare. Il tempo ormai trascorso dalla separazione ed il contegno processuale delle parti denunciano un definitivo esaurimento della comunione materiale e spirituale tra i coniugi. Deve, pertanto, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in in CP_2
data 10 febbraio 1982 , ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza.
3. La natura del giudizio legittima l'integrale compensazione tra le parti delle spese di causa.
P.Q.M.
pagina2 di 3 il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e , con l'intervento del P.M., così Parte_1 Parte_3
provvede:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in in CP_2
data 10.2.1982
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di ALGHERO di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio dell'anno 1993 parte II serie C , n 47
3) compensa tra le parti le spese di causa.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale di
Sassari 02/04/2024
IL PRESIDENTE rel.
G.Sanna
pagina3 di 3