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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 11/06/2025, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
******
La Corte di Appello di Lecce – Sezione per i Minorenni – composta dai Signori:
Dott. Roberto M. CARRELLI PALOMBI - Presidente
Dott. Consiglia INVITTO - Consigliere est.
Dott. Alessandra FERRARO - Consigliere
Dott. DR STIFANELLI - Comp. Onorario esperto
Dott. Elisa ALEMANNO - Comp. Onorario esperto ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al N. 284 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023 cui
è riunita la causa civile in grado di appello iscritta al N. 288 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023 decisa all'udienza collegiale del 10 giugno 2025.
T R A
e , rappresentati e difesi dall'avv. D'Agata e dall'avv. Parte_1 Parte_2
Isceri , giusta mandato margine del ricorso ex art. 17 L. 184/83, elettivamente domiciliati presso il loro studio;
- appellanti –
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Sabrina Bracciale, giusta mandato in Controparte_1 data 26.9.2024, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio
- appellante nel giudizio riunito- nonché
del minore – AVV. Agnese CAPRIOLI- Controparte_2 Persona_1 elettivamente domiciliato in Lecce presso il suo studio alla Via Milizia n. 64;
1 - appellato –
Ed ancora
- Controparte_3
- Controparte_4
- Controparte_5
- Parte_1
- P. G. PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
- P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI MINORENNI DI Lecce
-altri appellati -
CONCLUSIONI: le parti concludevano come in atti.
******
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 21.6.2023 e proponevano appello Parte_2 Parte_1 avverso la sentenza emessa dal Tribunale per i Minorenni di Lecce n. 25/2025 in data 17.5.2023, con cui era stato dichiarato lo stato di adottabilità del minore , nipote degli appellanti. Persona_1
e deducevano l'insussistenza dei presupposti per la dichiarazione dello Parte_2 Parte_1 stato di abbandono del minore. In particolare, negli articolati motivi di impugnazione, gli appellanti sostenevano un'errata valutazione da parte del Tribunale per i minorenni delle loro capacità genitoriali, in quanto essi, nonostante le difficoltà incontrate, si erano già presi cura del piccolo DR per circa
6 mesi. Evidenziavano quindi che in considerazione della loro diponibilità e idoneità a prendersi cura del nipote, non poteva essere dichiarato lo stato di adottabilità di DR, perché una tale decisione rappresentava solo una estrema ratio della quale nella specie però difettavano i presupposti.
Concludevano chiedendo la riforma della sentenza e l'affidamento del minore a loro quali nonni paterni.
2. In data 23.62023 avverso la medesima sentenza era proposta impugnazione anche da parte della madre del minore, per dedurre come effettivamente non sussistessero le condizioni Controparte_1 di abbandono, che potevano giustificare la decisione adottata dal T. M. Evidenziava, invero, come ella non si fosse mai sottratta ai doveri ed alle responsabilità genitoriali, dimostrando – contrariamente a quanto ritenuto nella gravata sentenza – di essere, invece, in grado di occuparsi del figlio, dopo aver avviato un percorso di sostegno alla genitorialità, con risultati apprezzabili, che però il tribunale non
2 aveva però preso in esame. Lamentava quindi che il percorso motivazionale della sentenza impugnata sarebbe stato inidoneo, e che insufficiente era la valutazione delle capacità genitoriali della madre, avendo il giudicante valorizzato solo le circostanze negative, evidenziate dalla relazioni dei SS, e relative al vissuto pregresso della , senza una valutazione puntuale e concreta della effettive capacità CP1 genitoriali della deducente, la cui situazione aveva subito significativi mutamenti nel senso di una maggiore stabilità e serenità affettiva, avendo avviato una nuova relazione più appagante, che le avrebbe consentito di prendersi cura del piccolo DR, tale che il provvedimento impugnato, così grave e definitivo, appariva non adeguato agli interessi del minore.
Concludeva, quindi, chiedendo la revoca della sentenza impugnata.
3. Il curatore speciale del minore, Avv. Agnese Caprioli costituitosi in giudizio con memoria depositata in data 28.9.20023, concludeva per il rigetto dell'appello, perché la scelta del TM era sicuramente conforme agli interessi del minore.
Il P.G. , a sua volta, esprimeva, in data 5.9.2023, parere contrario all'accoglimento di ciascuno degli appelli.
4. I due procedimenti, alla udienza del 10.10.202, siccome connessi, perché relativi ad impugnazioni proposte averso la medesima sentenza, erano riuniti .
All'udienza del 15.4.2024 la Corte riteneva necessario disporre una c.t.u. al fine di verificare non solo l'attuale capacità genitoriale dei ricorrenti, genitori e/o nonni del minore, ma anche, in caso fosse stato riscontrato un deficit significativo della capacità accuditiva ed educativa dei genitori, la possibilità per gli stessi di effettuare – congiuntamente e/o separatamente - percorsi di affiancamento e/o di sostegno da parte dei Servizi Sociali ovvero da parte di altra struttura specializzata, onde consentire il recupero del rapporto genitoriale con il minore, se corrispondente all'interesse di quest'ultimo.
Nelle more del giudizio decedeva nonno paterno del minore. Parte_1
5.Dopo il deposito della relazione peritale, era disposta ed espletata ulteriore attività istruttoria, con l'ascolto della famiglia affidataria e con l'acquisizione della relazioni aggiornate dei SS e del CF competenti;
quindi era disposta anche una integrazione della consulenza, focalizzata sulle competenze genitoriali della nonna paterna, sulla attuale condizione esistenziale del minore DR, e sulla situazione degli affidatari;
tale integrazione era depositata il 25.3.2025, sicché all'udienza del 10.6.2025, le parti concludevano come da verbale e la Corte riservava di provvedere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 6. Gli appelli proposti sono solo in parte fondati e vanno, pertanto, accolti per quanto di ragione.
6.1.Preliminarmente si rileva che l'art. 1 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (nel testo novellato dalla legge
28 marzo 2001, n. 149) attribuisce al diritto del minore di crescere nell'ambito della propria famiglia un carattere prioritario, di talché nelle situazioni di difficoltà e di emarginazione della famiglia di origine, il recupero di questa, considerata come ambiente naturale, costituisce il mezzo preferenziale per garantire la crescita del bambino, ed impone ai Servizi sociali di non limitarsi a registrare passivamente le insufficienze della situazione in atto, ma di costruire, con gli opportuni strumenti di aiuto e di sostegno, nella famiglia del sangue, relazioni umane significative ed idonee al benessere del bambino. La richiamata valorizzazione del legame naturale - e, insieme, la logica di gradualità e di sussidiarietà degli interventi che ispira la legge novellata, in una prospettiva che assegna all'istituto dell'adozione il carattere di estremo rimedio – rende, dunque, necessario un particolare rigore nella valutazione della situazione di abbandono, quale presupposto per la dichiarazione dello stato di adottabilità, che non può discendere da un mero apprezzamento circa l'inidoneità dei genitori del minore cui non si accompagni l'ulteriore, positivo accertamento che tale inidoneità abbia provocato, o possa provocare, danni gravi ed irreversibili alla equilibrata crescita dell'interessato (si veda, fra le tante, Cass. n. 15011/2006, e da ultimo, Cass. n.
1837/2011 e Cass. n. 7115/2011).
Ebbene, considerato che le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile (Cass. n. 6694/2009; Cass. n.
3636/2007; Cass. n. 3066/2002), si rileva che correttamente il primo Giudice ha ritenuto la sussistenza della situazione di abbandono dei minori sulla base delle risultanze processuali. L'adottata decisione, tuttavia, non appare, invero, conforme ai principi che presidiano la materia e che trovano la fonte normativa nell'art. 8 della Convenzione EDU, che sancendo il diritto al rispetto alla vita familiare., impone allo Stato di adottare le misure idonee a preservare, per quanto possibile, il legame madre-figlio (v. anche c. Italia, § 59). Per_2
In proposito la Corte richiama la sentenza CEDU del 13.10.2015 ( n. ricorso 52557/14- caso S.H. contro CP
) che, con riferimento ad una vicenda simile a quella in esame ha precisato come , se pure < non viene messo in discussione che la dichiarazione di adottabilità dei minori costituisca un'ingerenza nell'esercizio del diritto della ricorrente al rispetto della sua vita famigliare…tuttavia …. una tale ingerenza è compatibile con l'articolo 8 solo se soddisfa le condizioni cumulative di essere prevista dalla legge, di perseguire uno scopo legittimo e di essere necessaria in una società democratica. La nozione di necessità implica che l'ingerenza si basi su un bisogno sociale imperioso e che sia in particolare proporzionata al legittimo scopo perseguito (si vedano HO c. Francia, n. 40031/98, § 50, CEDU 2000
4 IX, UI UG c. Francia, n. 64796/01, § 237, 1° luglio 2004 e TE c. Portogallo, n. 19554/09, § 74, 10 aprile 2012)>>.
Infatti,
In tal modo, laddove è accertata l'esistenza di un legame famigliare, lo Stato deve in linea di principio agire in modo tale da permettere a tale legame di svilupparsi (si veda LS c. Svezia (n. 2), 27 novembre 1992, § 90, serie A n. 250; EU
e RU c. Svizzera [GC], n. 41615/07, § 140, CEDU 2010; TE c. Portogallo, sopra citata, § 75)…. SI
… tenendo conto tuttavia che l'interesse superiore del minore deve costituire la considerazione determinante che, a seconda della sua natura e gravità, può prevalere su quello del genitore (SA c. Germania [GC], n. 30943/96, § 66, CEDU CP 2003-VIII; KE c. Francia, n. 35991/04, § 79, 10 gennaio 2008; c. , sopra citata, § 60) Parte_3
L'insegnamento della CEDU è, quindi, quello di ravvisare una violazione del diritto al rispetto della vita familiare, sancito dall'articolo 8 della Convenzione, in tutte le ipotesi in cui sia previsto, per situazioni di difficoltà nell'esercizio della capacità e responsabilità genitoriale, come unica soluzione, la rottura del legame familiare, mediante il ricorso all'adozione, senza verificare prima se siano praticabili anche altre soluzioni, idonee, invece, al fine di salvaguardare sia l'interesse dei minori che il legame familiare.
La diversa impostazione data al problema dalla CEDU porta a rivisitare in tale nuova ottica tutta la materia dell'adozione, tenendo conto che non assume più un ruolo centrale l'interesse del minore tuot court in quanto il fatto che un minore possa essere accolto in un contesto più favorevole alla sua educazione non giustifica di per sé che egli venga sottratto alle cure dei suoi genitori biologici, se ciò non sia assolutamente «necessario», perché va parimenti tutelato il diritto dei genitori, sulla base dell'articolo
8 della Convenzione, di godere di una vita familiare con il loro figlio. Occorre, pertanto, adoperarsi in maniera adeguata e sufficiente per fare rispettare il diritto di vivere con i figli, prima di sopprimere definitivamente ogni possibilità di recupero del rapporto genitori –figli e/o di recupero del rapporto dei minori quantomeno con la famiglia di origine.
lAnche la corte di legittimità ha ribadito di recente che “ Ai fini della verifica della sussistenza dello stato di abbandono, compete al giudice di merito accertare, all'attualità, la sussistenza di reiterati comportamenti gravissimi e pregiudizievoli per i minori, indicativi di una incapacità genitoriale in concreto non recuperabile, stante
l'infruttuosa adozione di tutte le misure assistenziali e di sostegno disponibili e della mancanza di parenti in grado di prendersi cura dei minori;
ne consegue che l'adottabilità può essere dichiarata anche quando lo stato di abbandono sia determinato da una situazione psicologica e/o fisica grave e non transitoria, che renda il genitore, ancorché ispirato da sentimenti di amore sincero e profondo, inidoneo ad assumere ed a conservare piena consapevolezza delle proprie responsabilità verso i figli, nonché ad agire in modo coerente per curarne nel modo migliore lo sviluppo fisico, psichico e affettivo, sempre che il disturbo o le "carenze personologiche" del genitore siano tali da coinvolgere il minore, producendo danni irreversibili al suo sviluppo ed al suo equilibrio psichico, non emendabili da interventi di sostegno” . Il focus di ogni decisione resta sempre
5 in ogni caso la tutela del benessere psico-fisico del minore ed “ il ricorso alla dichiarazione di adottabilità di un figlio minore è consentito solo in presenza di fatti gravi, indicativi, in modo certo, dello stato di abbandono, morale e materiale, che devono essere specificamente dimostrati in concreto, senza possibilità di dare ingresso a giudizi sommari di incapacità genitoriale, seppure espressi da esperti della materia, non basati su precisi elementi fattuali idonei a dimostrare un reale pregiudizio per il figlio e di cui il giudice di merito deve dare conto” ( v. da ultimo anche Cassazione civile sez. I, 30/10/2024, n.27999).
6.2. Facendo applicazione dei suddetti principi nazionali e sovranazionali al caso in scrutinio, rileva il
Collegio che con riferimento alla impugnazione della sentenza da parte dei nonni paterni, oggi limitata alla sola impugnazione della nonna, per il decesso intervenuto in corso di causa di Parte_2
la possibilità di un affido endo-familiare in loro favore sia stata attentamente valutata Parte_1 dal Giudice di prime cure, e correttamente esclusa, sulla base delle complessive risultanze processuali, tenendo conto delle vicende di vita del minore, delle relazioni dei servizi sociali;
tanto è confermato anche dalla C.T.U. collegiale, appositamente espletata nel giudizio innanzi a questa Corte, con specifico riferimento alla situazione dei nonni.
Ed infatti, già nella sentenza impugnata si è correttamente considerato che l'affidamento ai nonni non sarebbe stata una via praticabile, giustificando il collocamento di DR presso una coppia affidataria. Non soltanto militano a favore di tale soluzione le indicazioni che provengono dei servizi sociali, ma soprattutto gli esiti della C.T.U. collegiale disposta dalla Corte in questa sede;
tale indagine era finalizzata proprio ad una più rigorosa verifica degli eventuali cambiamenti, intervenuti nelle dinamiche familiari, per vagliare l'attuale situazione esistenziale e familiare, e nonché la capacità accuditiva ed educativa soprattutto della nonna paterna e l'attuale eventuale Parte_2 sussistenza di un rapporto significativo di questa con il minore. La consulenza collegiale disposta dalla
Corte ha, tuttavia, confermato la perdurante esistenza di una situazione di pregiudizio, essendo rimasta pressoché immutata rispetto al passato ogni criticità nel rapporto con la nonna, tale da non consentire scelte differenti da quelle adottate dal giudice di prime cure. Pur dimostrando la un “forte Parte_2 coinvolgimento affettivo” ribadendo al volontà di accogliere il minore con sé, tuttavia non ha dimostrato
“ una reale conoscenza della caratteristiche di funzionamento di DR, né del deficit di cui egli è portatore” Né è emersa una consapevolezza delle criticità inevitabili connesse al precorso di crescita del minore, che dal conto suo non ha manifestato alcun riferimento alle figure dei nonni paterni.
L'appello proposto dalla nonna paterna pertanto, va rigettato. Parte_2
6.3. Appare fondato invece il gravame proposto nel giudizio riunito dalla madre, Controparte_1
La storia di genitorialità della è caratterizzata da una crisi coniugale, da diverse relazioni CP1 sentimentali interrotte, e da figli- nati da dette relazioni- affidati ad altri. Tuttavia, nonostante tale vissuto,
6 la , come sia la c.t.u. che la successiva integrazione alla stessa, disposte dalla Corte, hanno CP1 confermato, avrebbe effettivamente raggiunto, con il nuovo compagno, una stabilità, Controparte_7 abitativa, sentimentale ed esistenziale, instaurando un clima equilibrato e positivo di convivenza che ha di sicuro giovato al miglioramento delle sue competenze genitoriali..
Nella c.t.u. del 19 novembre 2024 i cc.tt.uu. riferiscono come la coppia ha Parte_4 dimostrato significativi cambiamenti con la “definizione di una strutturazione giornaliera scandita da impegni lavorativi che ha reso al coppia affiatata e coesa “ conquistando entrambi un equilibrio psico- fisico che “garantisce maggiore capacità di riflettere su propri e sugli altri processi mentali e di valutare il proprio agire” I cc tt uu evidenziano quindi come “il rapporto con la figura materna biologica” di DR. Sia “affettivamente significativo e vada alimentato e rinforzato: DR << ha in mente>> la madre chiede di essa e aspetta di incontrarla”.
Appare quindi possibile prevedere un recupero delle capacità genitoriali della madre entro tempi compatibili con la necessità del minore di crescere in uno stabile contesto familiare.
A tali esiti, sufficientemente confortanti, si è sovrapposto il dato, successivamente emerso, relativo alla volontà della coppia affidataria di non voler più perseguire detta esperienza. Ed infatti, nella integrazione alla c.t.u. del 25.3.2025, i consulenti hanno registrato e confermato “l'assoluta volontà della coppia … di disinvestire in detto progetto e di accompagnare il minore ad un eventuale riavvicinamento con le figure familiari di origine”, vuoi per paura di ritorsioni, da parte dei genitori biologici, con cui DR ha mantenuto i rapporti, vuoi anche per la preoccupazione di non saper più contenere DR e le sue necessità. In ogni caso, al di là delle ragioni di tale scelta, la volontà degli affidatari, accertata anche dai consulenti come autentica e motivata,
e dunque irreversibile, va assunta come dato di valutazione utile per definire la vicenda.
Esclusa quindi la possibilità di proseguire l'affido etero-familiare in atto, è certo che la interruzione del rapporto con la coppia affidataria comporta un rischio evolutivo di DR altamente traumatizzante, ma anche la soluzione alternativa di ricollocamento del minore in istituto ovvero di iniziare un nuovo rapporto di affidamento etero-familiare con altra coppia è ritenuto dai cc.tt.uu. parimenti traumatizzante per il minore, come a rischio evolutivo sarebbe anche il ritorno presso la madre;
tuttavia a parere dei cc.tt.uu., dalle cui valutazioni il Collegio non ritiene di discostarsi perchè convincenti e condivisibili, tale strada sarebbe allo stato l'unica percorribile ed il rischio evolutivo di quest'ultima soluzione si potrebbe ridimensionare, considerato “ il maggiore equilibrio psico fisico che la coppia . Parte_4
Consegue che la scelta più opportuna a tutelare gli interessi del minore è ora quella di un trasferimento di DR nella nuova famiglia della madre, trasferimento che dovrebbe attuarsi in modo graduale e con il sostegno psicologico di tutti gli attori coinvolti, e con l'attivazione di un percorso psico-educativo semi-residenziale, sempre con sotto la supervisione dei SS e del CF di riferimento.
7 Del resto, non solo i consulenti danno atto nella integrazione della persistenza di un significativo legame con la madre naturale, che merita di essere incentivato e preservato, ma anche le relazioni sociali pervenute di recente evidenziato una condotta della assolutamente idonea e rassicurante, CP1 nell'ottica della gestione del minore, il quale già si reca presso la madre dal venerdì alla domenica, pernottando con la stessa, senza problemi. Anzi dall'ultima relazione dei SS in atti emerge che a seguito di una visita domiciliare a sorpresa la casa è stata trovata in ordine, pulita con una stanza per DR arredata secondo i gusti del bambino. La madre in occasione della permanenza del figlio presso la stessa nel fine settimana ha assunto un comportamento equilibrato e rassicurante, a fronte del pianto del piccolo che non voleva rientrare presso la famiglia affidataria, “ verbalizzando contenuti rassicuranti” e mostrandosi serena, tanto da calmarlo.
Alla luce di tanto deve concludersi che la dichiarazione di adottabilità è stata resa esclusivamente sulla base di elementi valutativi non corretti e non aggiornati.
Non può ignorarsi, invero, che allo stato siano emersi anche fatti nuovi che, comunque non possono essere trascurati dalla Corte, nella valutazione dei presupposti dello stato di adottabilità del minore.
In primo luogo, dirimente è il fatto che il percorso di affidamento etero-familare non possa proseguire per volontà degli affidatari ed intraprendere .un nuovo iter di affidamento sarebbe oltremodo negativo per il minore.
In secondo luogo, è soprattutto, significativo che l'esito dell'indagine peritale, disposta dalla Corte proprio al fine di verificare la capacità genitoriale della madre del minore, non sia emerso un deficit significativo ed assoluto della capacità accuditiva ed educativa della , dato già di per sé sintomatico di CP1 una adeguata ancorchè non piena capacità genitoriale della stessa, cui si aggiungono i comportamenti accuditivi assunti nei confronti figlio, in occasione degli incontri in spazio neutro e l'ampia disponibilità
a collaborare con i servizi sociali, di cui si dà atto nelle relazioni agli atti. Resta sempre la necessità di effettuare percorsi di affiancamento e/o di sostegno da parte dei Servizi Sociali, onde consentire il recupero pieno del rapporto genitoriale con il minore. A parere dei consulenti, quindi occorre avviare un percorso di riavvicinamento madre/figlio con una graduale intensificazione degli incontri al fine di un trasferimento definitivo di DR presso la madre, che è in grado di prendersi cura del figlio, rappresentando tale soluzione il male minore.
Alla luce di tali considerazioni non può allo stato condividersi la scelta del tribunale di dichiarare il minore adottabile. Non esiste, infatti, alcuna situazione di abbandono, né una situazione di violenze e abusi ai danni del minore, né i comportamenti tenuti dalla madre appellante e la sua struttura di personalità di questa sono risultati pregiudizievoli per il figlio. Esistono certamente delle difficoltà che ben possono essere superate attuando un percorso di sostegno con l'aiuto dei servizi sociali.
8 Ed invece, le circostanze emerse dalla relazione peritale svolta in questo giudizio di appello, non sono sufficienti per giustificare la soppressione di ogni possibilità, per l'appellante , di riallacciare CP1
i legami con lil figlio, nel contemperamento anche delle esigenze di tutela del minore, senza che ciò costituisca una condizione di grave pregiudizio sul percorso evolutivo della stessa. In conclusione, non sussistono allo stato i presupposti per la dichiarazione dello stato di abbandono, sicché la sentenza va, in accoglimento, riformata, con la revoca della dichiarazione di adottabilità.
->>
7. Il Collegio è comunque ben consapevole che, venuta meno la dichiarazione di adottabilità, si impone nel concreto di adottare soluzioni temporanee ed urgenti, relative alla collocazione di DR, che non è opportuno rimanga più presso di affidatari in maniera stabile, e che non è però ancora pronto per un trasferimento tuot court presso la madre.
Il curatore infatti ha chiesto in take ottica alla Corte l'adozione di provvedimento urgente, nel senso di un rientro immediato del bambino in casa della madre;
tuttavia le indicazioni dei cc.tt.uu., ddrr. CP8 ed se da un lato postulano un rientro di DR nella casa della madre, parimenti evidenziano CP9 la necessità di una attività graduale e preparatoria, per la adeguata gestione del passaggio del minore dalla famiglia affidataria a quella biologica, con modalità non traumatiche, e con l'avvio di percorsi di sostegno psicologico di tutti gli attori coinvolti nella vicenda;
tale passaggio graduale, necessita, però di un'ulteriore attività istruttoria, non consentita alla Corte in sede di appello ex art. 17 L. 184/1983, non potendo farsi rientrare negli “opportuni approfondimenti” indicati nella norma anche l'attività di monitoraggio di cui si è detto, e che va quindi demandata al Tribunale, che avvierà tutti i percorsi necessari a supportare le parti nella trasferimento di DR e nella ricostruzione di una quotidianità nella famiglia della madre, con riferimento a tutti i soggetti coinvolti, inclusi gli – ormai ex- affidatari.
I tempi dell'intervento demandato al Tribunale, per l'avvio di percorsi di sostegno piscologico per il minore, la madre e glia tri soggetti coinvolti, tuttavia sono incompatibili con le ragioni di urgenza sottese alla vicenda, e che impongono, invece, una soluzione immediata, se pure provvisoria, in relazione al collocamento di DR.
In tale ottica, e fatto salva la rimessione al Tribunale per i minorenni del fascicolo per la adeguata gestione di tutte le attività necessaria ad un proficuo trasferimento del minore presso la madre, il Collegio reputa opportuno, nell'interesse del minore e considerato che lo stesso già pernotta presso la madre per 3 gg a settimana ( da ultimo dal 6.6 al 9.6 u.s.), che DR sia immediatamente trasferito a casa della madre, lasciando definitivamente la casa dei genitori affidatari, con contestale Controparte_1 inserimento di DR in un centro diurno, che sarà individuato dai SS competenti, per l'attivazione immediata di un percorso psico-educativo, in regime semi-residenziale, tale che il minore possa
9 trascorrere nel centro la mattinata ed il primo pomeriggio, per rientrare poi in casa della madre ove si tratterà fino al giorno successivo e così via;
tutto dovrà avvenire sotto la supervisione dei SS e del CF competenti, i quali favoriranno anche, durante l'orario di permanenza nel centro, incontri del minore con i genitori affidatari per almeno due volte a settimana. Il minore potrà anche continuare ad effettuare le video chiamate con il padre con le medesime modalità già in atto. Non appare Controparte_3 opportuno, invece, che almeno in questa fase, siano avviati incontri anche con la nonna Parte_2
perché allo stato non sembra utile per il minore, non rappresentando la nonna paterna al
[...] momento – e fatti salvi eventuali sviluppi in futuro all'esito del precorso psicologico da avviare - un adulto di riferimento di DR.
I SS ed il CF monitoreranno constantemente la situazione, riferendo al T.M. con relazioni prima quindicinali e poi, dopo il primo mese mensili, sull'andamento di tale trasferimento.
P.Q.M.
La Corte, pronunziando sull'appello proposto con ricorso, depositato in data 21.6.2023 da Parte_2 avverso la sentenza emessa dal Tribunale per i Minorenni di Lecce n. 25/2025 in data 17.5.2023,
[...] nonché pronunciando sull'appello riunito, proposto da avverso la medesima Controparte_1 sentenza del Tribunale per i Minorenni di Lecce, così provvede :
a) Accoglie l'appello di e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, revoca Controparte_1 la dichiarazione dello stato di adottabilità del minore;
Persona_1
b) Rigetta la impugnazione di Parte_2
c) Dispone, in via temporanea ed urgente, che il minore sia immediatamente trasferito dalla abitazione degli affidatari, ove si trova, alla abitazione della madre, e che vi permanga, in maniera stabile, previo inserimento in un centro diurno in regime semi-residenziale, da individuare dai SS e sotto la supervisione dei SS e del CF di riferimento e con le modalità indicate in parte motiva;
d) Autorizza le videochiamate con il padre con le medesime modalità già in atto;
e) Onera i SS ed il CF di relazionale al T.M. con cadenza quindicinale e/o mensile;
f) Rimette gli atti al TM per quanto di competenza.
Così deciso in Lecce nella C.C. del 10 giugno 2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
(dott. Consiglia Invitto) (dott. Roberto. M. Carrelli Palombi)
10 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
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La Corte di Appello di Lecce – Sezione per i Minorenni – composta dai Signori:
Dott. Roberto M. CARRELLI PALOMBI - Presidente
Dott. Consiglia INVITTO - Consigliere est.
Dott. Alessandra FERRARO - Consigliere
Dott. DR STIFANELLI - Comp. Onorario esperto
Dott. Elisa ALEMANNO - Comp. Onorario esperto ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al N. 284 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023 cui
è riunita la causa civile in grado di appello iscritta al N. 288 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023 decisa all'udienza collegiale del 10 giugno 2025.
T R A
e , rappresentati e difesi dall'avv. D'Agata e dall'avv. Parte_1 Parte_2
Isceri , giusta mandato margine del ricorso ex art. 17 L. 184/83, elettivamente domiciliati presso il loro studio;
- appellanti –
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Sabrina Bracciale, giusta mandato in Controparte_1 data 26.9.2024, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio
- appellante nel giudizio riunito- nonché
del minore – AVV. Agnese CAPRIOLI- Controparte_2 Persona_1 elettivamente domiciliato in Lecce presso il suo studio alla Via Milizia n. 64;
1 - appellato –
Ed ancora
- Controparte_3
- Controparte_4
- Controparte_5
- Parte_1
- P. G. PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
- P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI MINORENNI DI Lecce
-altri appellati -
CONCLUSIONI: le parti concludevano come in atti.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 21.6.2023 e proponevano appello Parte_2 Parte_1 avverso la sentenza emessa dal Tribunale per i Minorenni di Lecce n. 25/2025 in data 17.5.2023, con cui era stato dichiarato lo stato di adottabilità del minore , nipote degli appellanti. Persona_1
e deducevano l'insussistenza dei presupposti per la dichiarazione dello Parte_2 Parte_1 stato di abbandono del minore. In particolare, negli articolati motivi di impugnazione, gli appellanti sostenevano un'errata valutazione da parte del Tribunale per i minorenni delle loro capacità genitoriali, in quanto essi, nonostante le difficoltà incontrate, si erano già presi cura del piccolo DR per circa
6 mesi. Evidenziavano quindi che in considerazione della loro diponibilità e idoneità a prendersi cura del nipote, non poteva essere dichiarato lo stato di adottabilità di DR, perché una tale decisione rappresentava solo una estrema ratio della quale nella specie però difettavano i presupposti.
Concludevano chiedendo la riforma della sentenza e l'affidamento del minore a loro quali nonni paterni.
2. In data 23.62023 avverso la medesima sentenza era proposta impugnazione anche da parte della madre del minore, per dedurre come effettivamente non sussistessero le condizioni Controparte_1 di abbandono, che potevano giustificare la decisione adottata dal T. M. Evidenziava, invero, come ella non si fosse mai sottratta ai doveri ed alle responsabilità genitoriali, dimostrando – contrariamente a quanto ritenuto nella gravata sentenza – di essere, invece, in grado di occuparsi del figlio, dopo aver avviato un percorso di sostegno alla genitorialità, con risultati apprezzabili, che però il tribunale non
2 aveva però preso in esame. Lamentava quindi che il percorso motivazionale della sentenza impugnata sarebbe stato inidoneo, e che insufficiente era la valutazione delle capacità genitoriali della madre, avendo il giudicante valorizzato solo le circostanze negative, evidenziate dalla relazioni dei SS, e relative al vissuto pregresso della , senza una valutazione puntuale e concreta della effettive capacità CP1 genitoriali della deducente, la cui situazione aveva subito significativi mutamenti nel senso di una maggiore stabilità e serenità affettiva, avendo avviato una nuova relazione più appagante, che le avrebbe consentito di prendersi cura del piccolo DR, tale che il provvedimento impugnato, così grave e definitivo, appariva non adeguato agli interessi del minore.
Concludeva, quindi, chiedendo la revoca della sentenza impugnata.
3. Il curatore speciale del minore, Avv. Agnese Caprioli costituitosi in giudizio con memoria depositata in data 28.9.20023, concludeva per il rigetto dell'appello, perché la scelta del TM era sicuramente conforme agli interessi del minore.
Il P.G. , a sua volta, esprimeva, in data 5.9.2023, parere contrario all'accoglimento di ciascuno degli appelli.
4. I due procedimenti, alla udienza del 10.10.202, siccome connessi, perché relativi ad impugnazioni proposte averso la medesima sentenza, erano riuniti .
All'udienza del 15.4.2024 la Corte riteneva necessario disporre una c.t.u. al fine di verificare non solo l'attuale capacità genitoriale dei ricorrenti, genitori e/o nonni del minore, ma anche, in caso fosse stato riscontrato un deficit significativo della capacità accuditiva ed educativa dei genitori, la possibilità per gli stessi di effettuare – congiuntamente e/o separatamente - percorsi di affiancamento e/o di sostegno da parte dei Servizi Sociali ovvero da parte di altra struttura specializzata, onde consentire il recupero del rapporto genitoriale con il minore, se corrispondente all'interesse di quest'ultimo.
Nelle more del giudizio decedeva nonno paterno del minore. Parte_1
5.Dopo il deposito della relazione peritale, era disposta ed espletata ulteriore attività istruttoria, con l'ascolto della famiglia affidataria e con l'acquisizione della relazioni aggiornate dei SS e del CF competenti;
quindi era disposta anche una integrazione della consulenza, focalizzata sulle competenze genitoriali della nonna paterna, sulla attuale condizione esistenziale del minore DR, e sulla situazione degli affidatari;
tale integrazione era depositata il 25.3.2025, sicché all'udienza del 10.6.2025, le parti concludevano come da verbale e la Corte riservava di provvedere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 6. Gli appelli proposti sono solo in parte fondati e vanno, pertanto, accolti per quanto di ragione.
6.1.Preliminarmente si rileva che l'art. 1 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (nel testo novellato dalla legge
28 marzo 2001, n. 149) attribuisce al diritto del minore di crescere nell'ambito della propria famiglia un carattere prioritario, di talché nelle situazioni di difficoltà e di emarginazione della famiglia di origine, il recupero di questa, considerata come ambiente naturale, costituisce il mezzo preferenziale per garantire la crescita del bambino, ed impone ai Servizi sociali di non limitarsi a registrare passivamente le insufficienze della situazione in atto, ma di costruire, con gli opportuni strumenti di aiuto e di sostegno, nella famiglia del sangue, relazioni umane significative ed idonee al benessere del bambino. La richiamata valorizzazione del legame naturale - e, insieme, la logica di gradualità e di sussidiarietà degli interventi che ispira la legge novellata, in una prospettiva che assegna all'istituto dell'adozione il carattere di estremo rimedio – rende, dunque, necessario un particolare rigore nella valutazione della situazione di abbandono, quale presupposto per la dichiarazione dello stato di adottabilità, che non può discendere da un mero apprezzamento circa l'inidoneità dei genitori del minore cui non si accompagni l'ulteriore, positivo accertamento che tale inidoneità abbia provocato, o possa provocare, danni gravi ed irreversibili alla equilibrata crescita dell'interessato (si veda, fra le tante, Cass. n. 15011/2006, e da ultimo, Cass. n.
1837/2011 e Cass. n. 7115/2011).
Ebbene, considerato che le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile (Cass. n. 6694/2009; Cass. n.
3636/2007; Cass. n. 3066/2002), si rileva che correttamente il primo Giudice ha ritenuto la sussistenza della situazione di abbandono dei minori sulla base delle risultanze processuali. L'adottata decisione, tuttavia, non appare, invero, conforme ai principi che presidiano la materia e che trovano la fonte normativa nell'art. 8 della Convenzione EDU, che sancendo il diritto al rispetto alla vita familiare., impone allo Stato di adottare le misure idonee a preservare, per quanto possibile, il legame madre-figlio (v. anche c. Italia, § 59). Per_2
In proposito la Corte richiama la sentenza CEDU del 13.10.2015 ( n. ricorso 52557/14- caso S.H. contro CP
) che, con riferimento ad una vicenda simile a quella in esame ha precisato come , se pure < non viene messo in discussione che la dichiarazione di adottabilità dei minori costituisca un'ingerenza nell'esercizio del diritto della ricorrente al rispetto della sua vita famigliare…tuttavia …. una tale ingerenza è compatibile con l'articolo 8 solo se soddisfa le condizioni cumulative di essere prevista dalla legge, di perseguire uno scopo legittimo e di essere necessaria in una società democratica. La nozione di necessità implica che l'ingerenza si basi su un bisogno sociale imperioso e che sia in particolare proporzionata al legittimo scopo perseguito (si vedano HO c. Francia, n. 40031/98, § 50, CEDU 2000
4 IX, UI UG c. Francia, n. 64796/01, § 237, 1° luglio 2004 e TE c. Portogallo, n. 19554/09, § 74, 10 aprile 2012)>>.
Infatti,
In tal modo, laddove è accertata l'esistenza di un legame famigliare, lo Stato deve in linea di principio agire in modo tale da permettere a tale legame di svilupparsi (si veda LS c. Svezia (n. 2), 27 novembre 1992, § 90, serie A n. 250; EU
e RU c. Svizzera [GC], n. 41615/07, § 140, CEDU 2010; TE c. Portogallo, sopra citata, § 75)…. SI
… tenendo conto tuttavia che l'interesse superiore del minore deve costituire la considerazione determinante che, a seconda della sua natura e gravità, può prevalere su quello del genitore (SA c. Germania [GC], n. 30943/96, § 66, CEDU CP 2003-VIII; KE c. Francia, n. 35991/04, § 79, 10 gennaio 2008; c. , sopra citata, § 60) Parte_3
L'insegnamento della CEDU è, quindi, quello di ravvisare una violazione del diritto al rispetto della vita familiare, sancito dall'articolo 8 della Convenzione, in tutte le ipotesi in cui sia previsto, per situazioni di difficoltà nell'esercizio della capacità e responsabilità genitoriale, come unica soluzione, la rottura del legame familiare, mediante il ricorso all'adozione, senza verificare prima se siano praticabili anche altre soluzioni, idonee, invece, al fine di salvaguardare sia l'interesse dei minori che il legame familiare.
La diversa impostazione data al problema dalla CEDU porta a rivisitare in tale nuova ottica tutta la materia dell'adozione, tenendo conto che non assume più un ruolo centrale l'interesse del minore tuot court in quanto il fatto che un minore possa essere accolto in un contesto più favorevole alla sua educazione non giustifica di per sé che egli venga sottratto alle cure dei suoi genitori biologici, se ciò non sia assolutamente «necessario», perché va parimenti tutelato il diritto dei genitori, sulla base dell'articolo
8 della Convenzione, di godere di una vita familiare con il loro figlio. Occorre, pertanto, adoperarsi in maniera adeguata e sufficiente per fare rispettare il diritto di vivere con i figli, prima di sopprimere definitivamente ogni possibilità di recupero del rapporto genitori –figli e/o di recupero del rapporto dei minori quantomeno con la famiglia di origine.
lAnche la corte di legittimità ha ribadito di recente che “ Ai fini della verifica della sussistenza dello stato di abbandono, compete al giudice di merito accertare, all'attualità, la sussistenza di reiterati comportamenti gravissimi e pregiudizievoli per i minori, indicativi di una incapacità genitoriale in concreto non recuperabile, stante
l'infruttuosa adozione di tutte le misure assistenziali e di sostegno disponibili e della mancanza di parenti in grado di prendersi cura dei minori;
ne consegue che l'adottabilità può essere dichiarata anche quando lo stato di abbandono sia determinato da una situazione psicologica e/o fisica grave e non transitoria, che renda il genitore, ancorché ispirato da sentimenti di amore sincero e profondo, inidoneo ad assumere ed a conservare piena consapevolezza delle proprie responsabilità verso i figli, nonché ad agire in modo coerente per curarne nel modo migliore lo sviluppo fisico, psichico e affettivo, sempre che il disturbo o le "carenze personologiche" del genitore siano tali da coinvolgere il minore, producendo danni irreversibili al suo sviluppo ed al suo equilibrio psichico, non emendabili da interventi di sostegno” . Il focus di ogni decisione resta sempre
5 in ogni caso la tutela del benessere psico-fisico del minore ed “ il ricorso alla dichiarazione di adottabilità di un figlio minore è consentito solo in presenza di fatti gravi, indicativi, in modo certo, dello stato di abbandono, morale e materiale, che devono essere specificamente dimostrati in concreto, senza possibilità di dare ingresso a giudizi sommari di incapacità genitoriale, seppure espressi da esperti della materia, non basati su precisi elementi fattuali idonei a dimostrare un reale pregiudizio per il figlio e di cui il giudice di merito deve dare conto” ( v. da ultimo anche Cassazione civile sez. I, 30/10/2024, n.27999).
6.2. Facendo applicazione dei suddetti principi nazionali e sovranazionali al caso in scrutinio, rileva il
Collegio che con riferimento alla impugnazione della sentenza da parte dei nonni paterni, oggi limitata alla sola impugnazione della nonna, per il decesso intervenuto in corso di causa di Parte_2
la possibilità di un affido endo-familiare in loro favore sia stata attentamente valutata Parte_1 dal Giudice di prime cure, e correttamente esclusa, sulla base delle complessive risultanze processuali, tenendo conto delle vicende di vita del minore, delle relazioni dei servizi sociali;
tanto è confermato anche dalla C.T.U. collegiale, appositamente espletata nel giudizio innanzi a questa Corte, con specifico riferimento alla situazione dei nonni.
Ed infatti, già nella sentenza impugnata si è correttamente considerato che l'affidamento ai nonni non sarebbe stata una via praticabile, giustificando il collocamento di DR presso una coppia affidataria. Non soltanto militano a favore di tale soluzione le indicazioni che provengono dei servizi sociali, ma soprattutto gli esiti della C.T.U. collegiale disposta dalla Corte in questa sede;
tale indagine era finalizzata proprio ad una più rigorosa verifica degli eventuali cambiamenti, intervenuti nelle dinamiche familiari, per vagliare l'attuale situazione esistenziale e familiare, e nonché la capacità accuditiva ed educativa soprattutto della nonna paterna e l'attuale eventuale Parte_2 sussistenza di un rapporto significativo di questa con il minore. La consulenza collegiale disposta dalla
Corte ha, tuttavia, confermato la perdurante esistenza di una situazione di pregiudizio, essendo rimasta pressoché immutata rispetto al passato ogni criticità nel rapporto con la nonna, tale da non consentire scelte differenti da quelle adottate dal giudice di prime cure. Pur dimostrando la un “forte Parte_2 coinvolgimento affettivo” ribadendo al volontà di accogliere il minore con sé, tuttavia non ha dimostrato
“ una reale conoscenza della caratteristiche di funzionamento di DR, né del deficit di cui egli è portatore” Né è emersa una consapevolezza delle criticità inevitabili connesse al precorso di crescita del minore, che dal conto suo non ha manifestato alcun riferimento alle figure dei nonni paterni.
L'appello proposto dalla nonna paterna pertanto, va rigettato. Parte_2
6.3. Appare fondato invece il gravame proposto nel giudizio riunito dalla madre, Controparte_1
La storia di genitorialità della è caratterizzata da una crisi coniugale, da diverse relazioni CP1 sentimentali interrotte, e da figli- nati da dette relazioni- affidati ad altri. Tuttavia, nonostante tale vissuto,
6 la , come sia la c.t.u. che la successiva integrazione alla stessa, disposte dalla Corte, hanno CP1 confermato, avrebbe effettivamente raggiunto, con il nuovo compagno, una stabilità, Controparte_7 abitativa, sentimentale ed esistenziale, instaurando un clima equilibrato e positivo di convivenza che ha di sicuro giovato al miglioramento delle sue competenze genitoriali..
Nella c.t.u. del 19 novembre 2024 i cc.tt.uu. riferiscono come la coppia ha Parte_4 dimostrato significativi cambiamenti con la “definizione di una strutturazione giornaliera scandita da impegni lavorativi che ha reso al coppia affiatata e coesa “ conquistando entrambi un equilibrio psico- fisico che “garantisce maggiore capacità di riflettere su propri e sugli altri processi mentali e di valutare il proprio agire” I cc tt uu evidenziano quindi come “il rapporto con la figura materna biologica” di DR. Sia “affettivamente significativo e vada alimentato e rinforzato: DR << ha in mente>> la madre chiede di essa e aspetta di incontrarla”.
Appare quindi possibile prevedere un recupero delle capacità genitoriali della madre entro tempi compatibili con la necessità del minore di crescere in uno stabile contesto familiare.
A tali esiti, sufficientemente confortanti, si è sovrapposto il dato, successivamente emerso, relativo alla volontà della coppia affidataria di non voler più perseguire detta esperienza. Ed infatti, nella integrazione alla c.t.u. del 25.3.2025, i consulenti hanno registrato e confermato “l'assoluta volontà della coppia … di disinvestire in detto progetto e di accompagnare il minore ad un eventuale riavvicinamento con le figure familiari di origine”, vuoi per paura di ritorsioni, da parte dei genitori biologici, con cui DR ha mantenuto i rapporti, vuoi anche per la preoccupazione di non saper più contenere DR e le sue necessità. In ogni caso, al di là delle ragioni di tale scelta, la volontà degli affidatari, accertata anche dai consulenti come autentica e motivata,
e dunque irreversibile, va assunta come dato di valutazione utile per definire la vicenda.
Esclusa quindi la possibilità di proseguire l'affido etero-familiare in atto, è certo che la interruzione del rapporto con la coppia affidataria comporta un rischio evolutivo di DR altamente traumatizzante, ma anche la soluzione alternativa di ricollocamento del minore in istituto ovvero di iniziare un nuovo rapporto di affidamento etero-familiare con altra coppia è ritenuto dai cc.tt.uu. parimenti traumatizzante per il minore, come a rischio evolutivo sarebbe anche il ritorno presso la madre;
tuttavia a parere dei cc.tt.uu., dalle cui valutazioni il Collegio non ritiene di discostarsi perchè convincenti e condivisibili, tale strada sarebbe allo stato l'unica percorribile ed il rischio evolutivo di quest'ultima soluzione si potrebbe ridimensionare, considerato “ il maggiore equilibrio psico fisico che la coppia . Parte_4
Consegue che la scelta più opportuna a tutelare gli interessi del minore è ora quella di un trasferimento di DR nella nuova famiglia della madre, trasferimento che dovrebbe attuarsi in modo graduale e con il sostegno psicologico di tutti gli attori coinvolti, e con l'attivazione di un percorso psico-educativo semi-residenziale, sempre con sotto la supervisione dei SS e del CF di riferimento.
7 Del resto, non solo i consulenti danno atto nella integrazione della persistenza di un significativo legame con la madre naturale, che merita di essere incentivato e preservato, ma anche le relazioni sociali pervenute di recente evidenziato una condotta della assolutamente idonea e rassicurante, CP1 nell'ottica della gestione del minore, il quale già si reca presso la madre dal venerdì alla domenica, pernottando con la stessa, senza problemi. Anzi dall'ultima relazione dei SS in atti emerge che a seguito di una visita domiciliare a sorpresa la casa è stata trovata in ordine, pulita con una stanza per DR arredata secondo i gusti del bambino. La madre in occasione della permanenza del figlio presso la stessa nel fine settimana ha assunto un comportamento equilibrato e rassicurante, a fronte del pianto del piccolo che non voleva rientrare presso la famiglia affidataria, “ verbalizzando contenuti rassicuranti” e mostrandosi serena, tanto da calmarlo.
Alla luce di tanto deve concludersi che la dichiarazione di adottabilità è stata resa esclusivamente sulla base di elementi valutativi non corretti e non aggiornati.
Non può ignorarsi, invero, che allo stato siano emersi anche fatti nuovi che, comunque non possono essere trascurati dalla Corte, nella valutazione dei presupposti dello stato di adottabilità del minore.
In primo luogo, dirimente è il fatto che il percorso di affidamento etero-familare non possa proseguire per volontà degli affidatari ed intraprendere .un nuovo iter di affidamento sarebbe oltremodo negativo per il minore.
In secondo luogo, è soprattutto, significativo che l'esito dell'indagine peritale, disposta dalla Corte proprio al fine di verificare la capacità genitoriale della madre del minore, non sia emerso un deficit significativo ed assoluto della capacità accuditiva ed educativa della , dato già di per sé sintomatico di CP1 una adeguata ancorchè non piena capacità genitoriale della stessa, cui si aggiungono i comportamenti accuditivi assunti nei confronti figlio, in occasione degli incontri in spazio neutro e l'ampia disponibilità
a collaborare con i servizi sociali, di cui si dà atto nelle relazioni agli atti. Resta sempre la necessità di effettuare percorsi di affiancamento e/o di sostegno da parte dei Servizi Sociali, onde consentire il recupero pieno del rapporto genitoriale con il minore. A parere dei consulenti, quindi occorre avviare un percorso di riavvicinamento madre/figlio con una graduale intensificazione degli incontri al fine di un trasferimento definitivo di DR presso la madre, che è in grado di prendersi cura del figlio, rappresentando tale soluzione il male minore.
Alla luce di tali considerazioni non può allo stato condividersi la scelta del tribunale di dichiarare il minore adottabile. Non esiste, infatti, alcuna situazione di abbandono, né una situazione di violenze e abusi ai danni del minore, né i comportamenti tenuti dalla madre appellante e la sua struttura di personalità di questa sono risultati pregiudizievoli per il figlio. Esistono certamente delle difficoltà che ben possono essere superate attuando un percorso di sostegno con l'aiuto dei servizi sociali.
8 Ed invece, le circostanze emerse dalla relazione peritale svolta in questo giudizio di appello, non sono sufficienti per giustificare la soppressione di ogni possibilità, per l'appellante , di riallacciare CP1
i legami con lil figlio, nel contemperamento anche delle esigenze di tutela del minore, senza che ciò costituisca una condizione di grave pregiudizio sul percorso evolutivo della stessa. In conclusione, non sussistono allo stato i presupposti per la dichiarazione dello stato di abbandono, sicché la sentenza va, in accoglimento, riformata, con la revoca della dichiarazione di adottabilità.
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7. Il Collegio è comunque ben consapevole che, venuta meno la dichiarazione di adottabilità, si impone nel concreto di adottare soluzioni temporanee ed urgenti, relative alla collocazione di DR, che non è opportuno rimanga più presso di affidatari in maniera stabile, e che non è però ancora pronto per un trasferimento tuot court presso la madre.
Il curatore infatti ha chiesto in take ottica alla Corte l'adozione di provvedimento urgente, nel senso di un rientro immediato del bambino in casa della madre;
tuttavia le indicazioni dei cc.tt.uu., ddrr. CP8 ed se da un lato postulano un rientro di DR nella casa della madre, parimenti evidenziano CP9 la necessità di una attività graduale e preparatoria, per la adeguata gestione del passaggio del minore dalla famiglia affidataria a quella biologica, con modalità non traumatiche, e con l'avvio di percorsi di sostegno psicologico di tutti gli attori coinvolti nella vicenda;
tale passaggio graduale, necessita, però di un'ulteriore attività istruttoria, non consentita alla Corte in sede di appello ex art. 17 L. 184/1983, non potendo farsi rientrare negli “opportuni approfondimenti” indicati nella norma anche l'attività di monitoraggio di cui si è detto, e che va quindi demandata al Tribunale, che avvierà tutti i percorsi necessari a supportare le parti nella trasferimento di DR e nella ricostruzione di una quotidianità nella famiglia della madre, con riferimento a tutti i soggetti coinvolti, inclusi gli – ormai ex- affidatari.
I tempi dell'intervento demandato al Tribunale, per l'avvio di percorsi di sostegno piscologico per il minore, la madre e glia tri soggetti coinvolti, tuttavia sono incompatibili con le ragioni di urgenza sottese alla vicenda, e che impongono, invece, una soluzione immediata, se pure provvisoria, in relazione al collocamento di DR.
In tale ottica, e fatto salva la rimessione al Tribunale per i minorenni del fascicolo per la adeguata gestione di tutte le attività necessaria ad un proficuo trasferimento del minore presso la madre, il Collegio reputa opportuno, nell'interesse del minore e considerato che lo stesso già pernotta presso la madre per 3 gg a settimana ( da ultimo dal 6.6 al 9.6 u.s.), che DR sia immediatamente trasferito a casa della madre, lasciando definitivamente la casa dei genitori affidatari, con contestale Controparte_1 inserimento di DR in un centro diurno, che sarà individuato dai SS competenti, per l'attivazione immediata di un percorso psico-educativo, in regime semi-residenziale, tale che il minore possa
9 trascorrere nel centro la mattinata ed il primo pomeriggio, per rientrare poi in casa della madre ove si tratterà fino al giorno successivo e così via;
tutto dovrà avvenire sotto la supervisione dei SS e del CF competenti, i quali favoriranno anche, durante l'orario di permanenza nel centro, incontri del minore con i genitori affidatari per almeno due volte a settimana. Il minore potrà anche continuare ad effettuare le video chiamate con il padre con le medesime modalità già in atto. Non appare Controparte_3 opportuno, invece, che almeno in questa fase, siano avviati incontri anche con la nonna Parte_2
perché allo stato non sembra utile per il minore, non rappresentando la nonna paterna al
[...] momento – e fatti salvi eventuali sviluppi in futuro all'esito del precorso psicologico da avviare - un adulto di riferimento di DR.
I SS ed il CF monitoreranno constantemente la situazione, riferendo al T.M. con relazioni prima quindicinali e poi, dopo il primo mese mensili, sull'andamento di tale trasferimento.
P.Q.M.
La Corte, pronunziando sull'appello proposto con ricorso, depositato in data 21.6.2023 da Parte_2 avverso la sentenza emessa dal Tribunale per i Minorenni di Lecce n. 25/2025 in data 17.5.2023,
[...] nonché pronunciando sull'appello riunito, proposto da avverso la medesima Controparte_1 sentenza del Tribunale per i Minorenni di Lecce, così provvede :
a) Accoglie l'appello di e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, revoca Controparte_1 la dichiarazione dello stato di adottabilità del minore;
Persona_1
b) Rigetta la impugnazione di Parte_2
c) Dispone, in via temporanea ed urgente, che il minore sia immediatamente trasferito dalla abitazione degli affidatari, ove si trova, alla abitazione della madre, e che vi permanga, in maniera stabile, previo inserimento in un centro diurno in regime semi-residenziale, da individuare dai SS e sotto la supervisione dei SS e del CF di riferimento e con le modalità indicate in parte motiva;
d) Autorizza le videochiamate con il padre con le medesime modalità già in atto;
e) Onera i SS ed il CF di relazionale al T.M. con cadenza quindicinale e/o mensile;
f) Rimette gli atti al TM per quanto di competenza.
Così deciso in Lecce nella C.C. del 10 giugno 2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
(dott. Consiglia Invitto) (dott. Roberto. M. Carrelli Palombi)
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