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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. V, sentenza 14/01/2026, n. 582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 582 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 582/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 5, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
DI MARCO ANTONIO, Giudice monocratico in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8452/2025 depositato il 02/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - NE - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240136841924000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente
Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente depositava l'odierno ricorso in modalità cartacea .
La Corte invitava il contribuente a regolarizzare il ricorso mediante deposito telematico dello stesso.
All'odierna udienza la causa era decisa mediante lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto depositato nella cancelleria della Corte in modalità cartacea ed il contribunete non ha ottemperato all'invito a regolarizare tale comportamento.
Attesa la mancata costituzione di arte convenuta le spese rimangono a carico del ricorrente che le ha anticipate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso , nulla per le spese.
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 5, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
DI MARCO ANTONIO, Giudice monocratico in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8452/2025 depositato il 02/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - NE - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240136841924000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente
Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente depositava l'odierno ricorso in modalità cartacea .
La Corte invitava il contribuente a regolarizzare il ricorso mediante deposito telematico dello stesso.
All'odierna udienza la causa era decisa mediante lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto depositato nella cancelleria della Corte in modalità cartacea ed il contribunete non ha ottemperato all'invito a regolarizare tale comportamento.
Attesa la mancata costituzione di arte convenuta le spese rimangono a carico del ricorrente che le ha anticipate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso , nulla per le spese.