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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. IX, sentenza 19/01/2026, n. 573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 573 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 573/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 9, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente
CARDONA AL AR, Relatore
GRASSO GIOVANNI, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6797/2024 depositato il 21/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 C F de cuius - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Mercato San Severino - Piazza Ettore Imperio 6 84085 Mercato San Severino SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3760/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 5 e pubblicata il 05/09/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 1095067230004915 TARSU/TIA 2000
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 1095067230004915 TARSU/TIA 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 1095067230004915 TARSU/TIA 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 1095067230004915 TARSU/TIA 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 1095067230004915 TARSU/TIA 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 1095067230004915 TARSU/TIA 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 1095067230004915 TARSU/TIA 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 1095067230004915 TARSU/TIA 2011 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'odierna appellante si duole della decisione di prime cure che non ha motivato sull'assenza della liquidazione delle spese di lite a fronte dell'accoglimento della domanda della Ricorrente_1.
Va premesso che la ricorrente impugnava l'intimazione di pagamento nella quale venivano riportati prodromici atti presuntivamente emessi per il recupero coattivo della Tarsu anni 2000 – 2004, a carico del de cuius Nominativo_1.
La Difensore_1 eccepiva in primo grado l'omessa notifica degli atti prodromici e formativi dell'atto di intimazione posto a recupero coattivo e/o di riscossione. La ricorrente rappresentava inoltre che la pretesa dell'ente comunale fosse inesigibile per l'intervenuta prescrizione dei tributi.
I giudici di prime cure verificavano l'assenza del presupposto della notifica degli atti prodromici a quello oggetto di impugnazione e annullavano il provvedimento impugnato senza statuire sulle spese.
Di conseguenza l'appellante conclude per l'accoglimento dell'appello con condanna della controparte al pagamento delle spese del doppio grado con attribuzione al difensore antistatario.
In data 29 dicembre 2025 l'appellante depositava memorie ribadendo le pretese affermate nell'atto di appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto.
A fronte dell'accoglimento integrale della domanda proposta il giudice di prime cure non si pronunciava sulle spese di lite.
Di qui l'esigenza di regolare la controversia nel rispetto dell'applicazione del principio della soccombenza.
Per tali ragioni, considerato il valore della controversia e l'andamento complessivo della lite in uno alle attività difensive svolte con riguardo alla singola udienza di discussione fissata, deve ritenersi che il
Comune di Mercato San Severino debba essere condannato al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro 1.200,00 per il doppio grado con distrazione a favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Accoglie l'appello
Condanna il Comune di Mercato San Severino al pagamento delle spese di lite in favore dell'appellante che liquida in euro 1.200,00 da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 9, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente
CARDONA AL AR, Relatore
GRASSO GIOVANNI, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6797/2024 depositato il 21/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 C F de cuius - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Mercato San Severino - Piazza Ettore Imperio 6 84085 Mercato San Severino SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3760/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 5 e pubblicata il 05/09/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 1095067230004915 TARSU/TIA 2000
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 1095067230004915 TARSU/TIA 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 1095067230004915 TARSU/TIA 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 1095067230004915 TARSU/TIA 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 1095067230004915 TARSU/TIA 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 1095067230004915 TARSU/TIA 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 1095067230004915 TARSU/TIA 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 1095067230004915 TARSU/TIA 2011 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'odierna appellante si duole della decisione di prime cure che non ha motivato sull'assenza della liquidazione delle spese di lite a fronte dell'accoglimento della domanda della Ricorrente_1.
Va premesso che la ricorrente impugnava l'intimazione di pagamento nella quale venivano riportati prodromici atti presuntivamente emessi per il recupero coattivo della Tarsu anni 2000 – 2004, a carico del de cuius Nominativo_1.
La Difensore_1 eccepiva in primo grado l'omessa notifica degli atti prodromici e formativi dell'atto di intimazione posto a recupero coattivo e/o di riscossione. La ricorrente rappresentava inoltre che la pretesa dell'ente comunale fosse inesigibile per l'intervenuta prescrizione dei tributi.
I giudici di prime cure verificavano l'assenza del presupposto della notifica degli atti prodromici a quello oggetto di impugnazione e annullavano il provvedimento impugnato senza statuire sulle spese.
Di conseguenza l'appellante conclude per l'accoglimento dell'appello con condanna della controparte al pagamento delle spese del doppio grado con attribuzione al difensore antistatario.
In data 29 dicembre 2025 l'appellante depositava memorie ribadendo le pretese affermate nell'atto di appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto.
A fronte dell'accoglimento integrale della domanda proposta il giudice di prime cure non si pronunciava sulle spese di lite.
Di qui l'esigenza di regolare la controversia nel rispetto dell'applicazione del principio della soccombenza.
Per tali ragioni, considerato il valore della controversia e l'andamento complessivo della lite in uno alle attività difensive svolte con riguardo alla singola udienza di discussione fissata, deve ritenersi che il
Comune di Mercato San Severino debba essere condannato al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro 1.200,00 per il doppio grado con distrazione a favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Accoglie l'appello
Condanna il Comune di Mercato San Severino al pagamento delle spese di lite in favore dell'appellante che liquida in euro 1.200,00 da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.