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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 24/02/2025, n. 432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 432 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lara Ghermandi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1223/2024 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
con il patrocinio dell'avv. ELENA MOSCHETTA, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Verona, Piazzale Aristide Stefani n. 8.
ATTORE
contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
(C.F. ), Controparte_2 C.F._3
(C.F. ), CP_3 C.F._4
(C.F. ) Controparte_4 C.F._5
CONVENUTI CONTUMACI
pagina 1 di 8 CONCLUSIONI
Il Procuratore di parte attrice chiede e conclude:
Voglia l'On.le Tribunale adito, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
1. Dato atto che i convenuti hanno legittimazione passiva nella presente controversia in rappresentazione dell'ascendente Controparte_5
2. Accertato l'errore notarile presente nell'atto di accettazione di eredità e contestuale compravendita a repertorio notaio di Verona del 9.04.1976 n. 24076 registrato a Verona il Per_1
29.04.1976 n. 2780 e trascritto a Verona il 28.02.1980 nn. 4842-3658 rg-rp e conseguente omissione di indicazione del mappale per cui è causa nei successivi atti traslativi,
IN VIA PRINCIPALE: provvedere alla correzione degli atti indicati in premessa (atto di accettazione d'eredità e contestuale compravendita a n. 24076 rep. Notaio del CP_5 Persona_2 Per_1
9.04.1976, atto di compravendita del 7.03.1980 n. 1788 rep. Notaio di Persona_3 Per_4
Verona, atto di successione mortis causa (denuncia di successione n. 835 vol 9990 Parte_1
del 26.03.2014 trascritta a Verona il 4.06.2014 nn. 17290/12160 rg-rp e n. 663 vol. 9990 del
24.05.2018 trascritta a Verona il 14.06.2018 ai nn. 23802/16385 rg.-rp-) ordinando al competente
Ufficio della Conservatoria di Verona l'intestazione del mappale 146 foglio 207 a favore
[...]
. Parte_1
IN VIA SUBORDINATA O ALTERNATIVA: accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1158 c.c. l'avvenuto acquisto, per intervenuta usucapione, della proprietà del terreno sito a Verona, in via Pigafetta n. 7-9, meglio identificato al foglio 207, mappale 146 a favore dell'attore, per aver quest'ultimo mantenuto il possesso di detto terreno in modo continuato, pacifico e non ininterrotto da oltre 20 anni.
Conseguentemente ordinare al competente Ufficio della Conservatoria dei Pubblici Registri
Immobiliari, di provvedere alla trascrizione a favore degli eredi in rappresentazione come CP_5
citati, del diritto di proprietà sul bene mappale 146 foglio 207 Catasto Terreni del Comune di Verona e per l'effetto trasferire e trascrivere il diritto di proprietà per usucapione acclarata sul medesimo mappale a favore del signor per quanto esposto e provato. Parte_1
Spese (anche forfettarie 12,5 %), diritti, onorari, oltre accessori di legge interamente rifusi.
pagina 2 di 8 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha agito in giudizio nei confronti delle parti convenute al fine di ottenere la Parte_1 correzione dell'atto di accettazione di eredità di e contestuale compravendita rep. Controparte_5
24076 del 1976 (a repertorio del Notaio di Verona, registrato a Verona il 29.04.1976 al n. Per_1
2780 e trascritto in Verona il 28.02.1980 nn. 4842-3658 rg-rp) per essere stata allegatamente omessa, per errore, l'indicazione del bene immobile distinto al Catasto Terreni del Comune di Verona, al foglio
207, m. n. 146, già 235/a; in via subordinata e alternativa, ha chiesto il la declaratoria in proprio Pt_1 favore dell'intervenuta usucapione del pieno ed esclusivo diritto di proprietà del detto mappale.
Ha esposto l'attore, a sostegno delle domande formulate, che il cespite di che trattasi costituisce di fatto l'unica strada di accesso al fabbricato (identificato nel Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Comune di
Verona, Sez. V, foglio 3, m. nn. 90/sub 1, 697/sub 1, 90/sub 2, 90/sub 3 e 697/sub 2) del quale egli è divenuto unico ed esclusivo proprietario nell'anno 2018, in forza di successione in morte dei propri genitori e – ai quali la proprietà era stata ceduta dal sig. Controparte_6 Persona_5 Parte_2
con atto di compravendita in data 7/03/1980.
[...]
L'attore ha inoltre allegato che il sig. aveva a sua volta acquistato l'immobile in data Per_2
9/04/1976 quando, con atto notarile, la sig.ra aveva accettato in eredità il detto Controparte_5
fabbricato dalla sig.ra e, contestualmente, ne aveva disposto la vendita. Proprio in Persona_6 quest'atto di accettazione d'eredità e di compravendita era stata appunto omesso l'inserimento del m.n.
146, già 235/a.
Ha soggiunto l'attore che tale particella, costituendo vialetto d'accesso nonché pertinenza dell'immobile adibito ad abitazione, è stata utilizzata in via esclusiva uti dominus prima dal Per_2
quindi dai coniugi e , ed infine da lui stesso che – in virtù di successione Controparte_6 Persona_5
universale – aveva continuato ad esercitare su detto terreno un possesso pacifico, pubblico e mai interrotto.
Invocando il disposto di cui all'art. 1146 c.c., il sosteneva quindi che ricorressero i presupposti Pt_1
per la domandata pronuncia, riferendo che il cespite era stato posseduto in maniera continua, esclusiva e ininterrotta a far data quantomeno dal 1980 e, dunque, per un arco temporale ben superiore al ventennio richiesto dalla legge.
Nessuno si è costituito in giudizio per le parti convenute, eredi della sig.ra alle quali Controparte_5
l'atto introduttivo risulta essere stato ritualmente notificato e che sono state dichiarate contumaci,
pagina 3 di 8 quanto a e , con decreto ex art. 171 bis c.p.c. in Controparte_1 Controparte_2 CP_3
data 29/04/2024 e, quanto alla sig.ra all'udienza del 19/09/2024. Controparte_4
La causa è stata istruita mediante assunzione di prove orali ed espletamento di consulenza tecnica d'ufficio.
All'esito, viene ora in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe.
L'attore, rassegnando le proprie conclusioni, ha chiesto alternativamente la correzione dell'atto notarile di cui in narrativa e/o la declaratoria dell'intervenuta usucapione in suo favore del cespite per cui è causa.
La domanda attorea deve essere accolta sotto quest'ultimo profilo, che assorbe ogni altra questione.
Si rileva innanzitutto che parte attrice ha depositato in atti una relazione a firma del Notaio Persona_7 dalla quale emerge, quanto alla storia catastale dell'immobile e del terreno di cui si discute, che nella denuncia di successione della sig.ra e altresì nell'atto di vendita (sottoscritti in data Persona_6
9/04/1976) è stata omessa la porzione di terreno attualmente identificata con la particella 146, già
235/a, costituente di fatto unica strada di accesso al fabbricato ricompreso nell'eredità della medesima sig.ra , nonché oggetto di vendita (v: doc. 3 att). Persona_6
Circostanza quest'ultima che, come si dirà di seguito, è stata accertata anche in sede di consulenza tecnica d'ufficio.
Risulta infatti dall'elaborato peritale a firma del CTU geom. F. R. che il cespite oggetto di Per_8 domanda di usucapione è dato da un'area scoperta che costituisce accesso ad un'area edificata ove sorge il fabbricato in proprietà del sig. , il quale è censito al Catasto Fabbricati del Parte_1
Comune di Verona al foglio 207 con gli attuali mappali 157 sub. 1, 2, 3, 4, 5 (derivanti dalla variazione dei precedenti mappali 90 sub. 1, 697 sub. 1, 90 sub. 2, 90 sub. 3, 697 sub. 2 e come tali riportati nell'atto di accettazione di eredità del 9/04/1976 del Notaio e nel successivo atto di Persona_9 compravendita del 7/03/1980 rep. n. 1788 del Notaio – intervenuto tra il sig. Persona_10 Parte_2
ed i sig.ri e – v: doc. 1 e doc. 4 att).
[...] Controparte_6 Persona_5
Ha altresì accertato il CTU, tramite una comparazione delle mappe catastali, che la suddetta area scoperta censita al Catasto Terreni del Comune di Verona al foglio 207, m. n. 146 deriva dall'originario mappale 235, il quale è stato frazionato nei mappali 235/a di mq 224 e 235/b di mq 71 (frazionamento del 27/05/1959 n. 22458/92), con la precisazione che il mappale derivato cui venne assegnato il sotto- identificativo /a, ha mantenuto la numerazione originaria (ovvero m.n. 235) fino a quando, per effetto pagina 4 di 8 della riorganizzazione del servizio tecnico, ha assunto l'attuale nuova numerazione, ossia, per l'appunto, m.n. 146.
La descrizione del cespite immobiliare in esame come effettuata dal consulente d'ufficio è la seguente: dalla Via Pigafetta si accede ad uno spazio ristretto della lunghezza di 14,85 m., largo 3,70 m., al termine del quale vi è un cancello che identifica il civico n. 7; il mappale n. 146 copre nel complesso una superficie catastale di 210 mq.
Ha evidenziato il CTU che tale particella costituisce di fatto l'unica strada di accesso al fabbricato in proprietà di parte attrice e che risulta, ad oggi, ancora intestato alla sig.ra Persona_6
Così descritto il terreno di che trattasi, va rilevato come le risultanze di causa consentano senz'altro l'accoglimento della domanda attorea.
Conforta innanzitutto le allegazioni attoree il contratto di compravendita Rep. n. 1788, Racc. n. 164, del 7/03/1980 (registrato a Verona il 14/03/1980 n. 2603 e trascritto a Verona il 18/03/1980 n. 6534
r.g./n. 4903 r.p. – v: doc. 4 att) depositato in atti, dal quale emerge l'acquisto in favore dei coniugi del fabbricato - al quale si accede esclusivamente attraverso il mappale in oggetto – poi Pt_1
divenuto di proprietà dell'attore per successione in morte dei di lui genitori.
Supporta inoltre le allegazioni attoree la licenza di passo carraio depositata in atti, dalla quale emerge che già nel 1992 dispose del cespite oggetto di domanda (v: doc. 17 att.; sul punto si Parte_1
rileva che pur non essendo il documento in alcune parti chiaramente leggibile, può comunque ritenersi probante, essendo stato accertato in sede di consulenza tecnica d'ufficio che il m. n. 146 costituisce l'unica via di accesso alla proprietà dell'attore).
Il possesso esercitato sul mappale di cui si discute dai sig.ri e prima, e Controparte_6 Persona_5
dal di loro figlio , in seguito, ha poi trovato ulteriore conferma nelle prove Parte_1
testimoniali assunte in giudizio.
La teste , figlia dell'attore, ha infatti confermato che il proprio padre - e prima di lui Testimone_1
il nonno - hanno posseduto il cespite oggetto di causa, godendone pubblicamente e disponendone come se ne fossero proprietari. Ha in particolare dichiarato la teste che il nonno dopo l'acquisto, CP_6
aveva realizzato subito un orto su porzione del mappale n. 146, coltivandolo personalmente e quotidianamente e che in seguito aveva ristrutturato gli appartamenti (ai quali appunto si accede dal mappale oggetto di domanda), trasferendosi a vivere in loco. Ha quindi riferito la teste che anche i suoi genitori vivono nel fabbricato (ove la famiglia si è trasferita quando lei aveva 5/6 anni) e che non vi sono altri ingressi alla proprietà, interamente recintata già al tempo dell'acquisto del nonno.
pagina 5 di 8 Ha infine soggiunto la teste che dopo la morte del nonno si è sempre occupato della manutenzione il proprio padre - ossia appunto l'attore – disponendone parimenti come se ne fosse Parte_1
proprietario, senza alcuna contestazione da parte di terzi.
Ulteriore riscontro del possesso esercitato dall'attore sul bene immobile di cui si discute si rinviene nella deposizione resa dal teste il quale ha dichiarato di essere dal 1980 conduttore Testimone_2
di un immobile posto nel fabbricato per accedere al quale è necessario transitare sull'odierno mappale
146 (con contratto di locazione stipulato con il padre dell'odierno attore e poi proseguito con quest'ultimo), ha precisato che l'intera proprietà, comprensiva di un fabbricato e del cespite oggetto di causa, è interamente recintata ed ha riferito di aver sempre visto il mappale come corpo unico con il fabbricato e che lui stesso, per accedere all'immobile concesso in locazione, transita regolarmente sul terreno di cui al mappale n. 146. Ha quindi soggiunto il teste che sin dal momento Tes_2 dell'acquisto dell'immobile i coniugi , prima, ed il loro figlio , poi, si sono Pt_1 Parte_1
curati della manutenzione del cespite, che anche vi transita quotidianamente, Parte_1 abitando anch'egli nell'immobile al quale si accede esclusivamente transitando sul m.n. 146, e che, per quanto a sua conoscenza, non c'è mai stata contestazione da parte di alcuno.
Da ultimo ha confermato il possesso ultraventennale in capo all'attore anche il teste Testimone_3
cugino di e socio del il quale ha confermato che l'area in proprietà Parte_1 Tes_2 dell'attore è recintata, che lo stato dei luoghi, dal 1980, è sempre rimasto immutato, che il cespite per cui è causa deve considerarsi un corpo unico con la corte antistante il fabbricato (ove al primo piano abitavano i genitori dell'attore ed al secondo abita lo stesso ), che non vi è altra possibilità di Pt_1
accedere al fabbricato se non transitando sul mappale n. 146, che detto mappale viene quotidianamente utilizzato sia dall'attore sia dai conduttori per il passaggio pedonale e per quello carraio e che l'attore, e prima di lui i suoi genitori, hanno sempre curato la manutenzione e la pulizia del vialetto.
Avuto dunque riguardo alle dette risultanze istruttorie, considerato che l'attore Parte_1
risulta aver continuato ad esercitare sul terreno oggetto di domanda il possesso già precedentemente esercitato dai genitori - sicché si configura successione nel possesso ex art. 1146 co 1 c.c. - e rilevato, altresì, che detto possesso risulta essere stato esercitato complessivamente per oltre un ventennio in modo pubblico, pacifico ed indisturbato, ricorrono le condizioni di cui all'art. 1158 c.c. per l'accoglimento della domanda attorea.
Merita peraltro mettere in luce che ha depositato in atti le dichiarazioni rese Parte_1
stragiudizialmente dalle convenute contumaci e nonché la Controparte_1 Testimone_4
pagina 6 di 8 dichiarazione resa da quale procuratore generale della convenuta contumace Testimone_5
con la quale le parti dichiaranti hanno affermato di non aver nulla a pretendere Controparte_4
relativamente alle domande attoree, di non aver interesse alcuno sul citato mappale, riconoscendo inoltre la bontà e la fondatezza del diritto di proprietà dell'attore (v: doc. 14 e doc. 15 att).
Va quindi dichiarata l'intervenuta usucapione, in favore dell'attore , nato a [...] il Parte_1
02/05/1953, (C.F. ), della piena proprietà del cespite distinto al Catasto Terreni C.F._1
del Comune di Verona, Foglio 207, mappale 146, superficie catastale di 224 mq, con la precisazione che il CTU ha accertato un'incongruenza riguardante la superficie del mappale n. 146 posto che, nella visura storica catastale aggiornata al 17/10/2024 viene riportata una superficie di 210 mq, mentre nel frazionamento del 27/05/1959 n. 22458/1992 viene riportato per il mappale n. 235/a (ora n. 146) una superficie di 224 mq;
superficie catastale, quella di 224 mq, ritenuta corretta dal perito.
Quanto alle spese di lite, tenuto conto della natura della causa e considerato che le parti convenute, rimanendo contumaci, nulla hanno opposto alla domanda attorea (e tre di esse hanno anche reso le dichiarazioni stragiudiziali di cui si è detto), si ravvisano i presupposti per disporne l'integrale compensazione.
Vanno infine poste definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU come liquidate in giudizio.
La presente sentenza, ai sensi dell'art. 2651 c.c., deve essere trascritta presso i registri della competente
Agenzia del Territorio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
ACCERTA E DICHIARA
l'intervenuta usucapione in favore dell'attore , nato a [...] il [...], (C.F. Parte_1
), della piena proprietà del cespite distinto al Catasto Terreni del Comune di C.F._1
Verona, Foglio 207, mappale 146 (ex 235/a) della superficie catastale corretta di 224 mq come da frazionamento del 27/05/1959 n. 22458/1992 (in luogo di quella di 210 mq. risultante dalla visura storica catastale aggiornata al 17/10/2024).
COMPENSA
integralmente le spese di lite fra le parti.
PONE pagina 7 di 8 definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU come liquidate in giudizio.
ORDINA
la trascrizione della presente sentenza presso i Registri Immobiliari della competente Agenzia del
Territorio a cura del Conservatore, nonché la volturazione catastale di quanto in essa contenuto.
Verona, 24/02/2025
Il Giudice
dott.ssa Lara Ghermandi
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lara Ghermandi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1223/2024 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
con il patrocinio dell'avv. ELENA MOSCHETTA, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Verona, Piazzale Aristide Stefani n. 8.
ATTORE
contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
(C.F. ), Controparte_2 C.F._3
(C.F. ), CP_3 C.F._4
(C.F. ) Controparte_4 C.F._5
CONVENUTI CONTUMACI
pagina 1 di 8 CONCLUSIONI
Il Procuratore di parte attrice chiede e conclude:
Voglia l'On.le Tribunale adito, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
1. Dato atto che i convenuti hanno legittimazione passiva nella presente controversia in rappresentazione dell'ascendente Controparte_5
2. Accertato l'errore notarile presente nell'atto di accettazione di eredità e contestuale compravendita a repertorio notaio di Verona del 9.04.1976 n. 24076 registrato a Verona il Per_1
29.04.1976 n. 2780 e trascritto a Verona il 28.02.1980 nn. 4842-3658 rg-rp e conseguente omissione di indicazione del mappale per cui è causa nei successivi atti traslativi,
IN VIA PRINCIPALE: provvedere alla correzione degli atti indicati in premessa (atto di accettazione d'eredità e contestuale compravendita a n. 24076 rep. Notaio del CP_5 Persona_2 Per_1
9.04.1976, atto di compravendita del 7.03.1980 n. 1788 rep. Notaio di Persona_3 Per_4
Verona, atto di successione mortis causa (denuncia di successione n. 835 vol 9990 Parte_1
del 26.03.2014 trascritta a Verona il 4.06.2014 nn. 17290/12160 rg-rp e n. 663 vol. 9990 del
24.05.2018 trascritta a Verona il 14.06.2018 ai nn. 23802/16385 rg.-rp-) ordinando al competente
Ufficio della Conservatoria di Verona l'intestazione del mappale 146 foglio 207 a favore
[...]
. Parte_1
IN VIA SUBORDINATA O ALTERNATIVA: accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1158 c.c. l'avvenuto acquisto, per intervenuta usucapione, della proprietà del terreno sito a Verona, in via Pigafetta n. 7-9, meglio identificato al foglio 207, mappale 146 a favore dell'attore, per aver quest'ultimo mantenuto il possesso di detto terreno in modo continuato, pacifico e non ininterrotto da oltre 20 anni.
Conseguentemente ordinare al competente Ufficio della Conservatoria dei Pubblici Registri
Immobiliari, di provvedere alla trascrizione a favore degli eredi in rappresentazione come CP_5
citati, del diritto di proprietà sul bene mappale 146 foglio 207 Catasto Terreni del Comune di Verona e per l'effetto trasferire e trascrivere il diritto di proprietà per usucapione acclarata sul medesimo mappale a favore del signor per quanto esposto e provato. Parte_1
Spese (anche forfettarie 12,5 %), diritti, onorari, oltre accessori di legge interamente rifusi.
pagina 2 di 8 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha agito in giudizio nei confronti delle parti convenute al fine di ottenere la Parte_1 correzione dell'atto di accettazione di eredità di e contestuale compravendita rep. Controparte_5
24076 del 1976 (a repertorio del Notaio di Verona, registrato a Verona il 29.04.1976 al n. Per_1
2780 e trascritto in Verona il 28.02.1980 nn. 4842-3658 rg-rp) per essere stata allegatamente omessa, per errore, l'indicazione del bene immobile distinto al Catasto Terreni del Comune di Verona, al foglio
207, m. n. 146, già 235/a; in via subordinata e alternativa, ha chiesto il la declaratoria in proprio Pt_1 favore dell'intervenuta usucapione del pieno ed esclusivo diritto di proprietà del detto mappale.
Ha esposto l'attore, a sostegno delle domande formulate, che il cespite di che trattasi costituisce di fatto l'unica strada di accesso al fabbricato (identificato nel Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Comune di
Verona, Sez. V, foglio 3, m. nn. 90/sub 1, 697/sub 1, 90/sub 2, 90/sub 3 e 697/sub 2) del quale egli è divenuto unico ed esclusivo proprietario nell'anno 2018, in forza di successione in morte dei propri genitori e – ai quali la proprietà era stata ceduta dal sig. Controparte_6 Persona_5 Parte_2
con atto di compravendita in data 7/03/1980.
[...]
L'attore ha inoltre allegato che il sig. aveva a sua volta acquistato l'immobile in data Per_2
9/04/1976 quando, con atto notarile, la sig.ra aveva accettato in eredità il detto Controparte_5
fabbricato dalla sig.ra e, contestualmente, ne aveva disposto la vendita. Proprio in Persona_6 quest'atto di accettazione d'eredità e di compravendita era stata appunto omesso l'inserimento del m.n.
146, già 235/a.
Ha soggiunto l'attore che tale particella, costituendo vialetto d'accesso nonché pertinenza dell'immobile adibito ad abitazione, è stata utilizzata in via esclusiva uti dominus prima dal Per_2
quindi dai coniugi e , ed infine da lui stesso che – in virtù di successione Controparte_6 Persona_5
universale – aveva continuato ad esercitare su detto terreno un possesso pacifico, pubblico e mai interrotto.
Invocando il disposto di cui all'art. 1146 c.c., il sosteneva quindi che ricorressero i presupposti Pt_1
per la domandata pronuncia, riferendo che il cespite era stato posseduto in maniera continua, esclusiva e ininterrotta a far data quantomeno dal 1980 e, dunque, per un arco temporale ben superiore al ventennio richiesto dalla legge.
Nessuno si è costituito in giudizio per le parti convenute, eredi della sig.ra alle quali Controparte_5
l'atto introduttivo risulta essere stato ritualmente notificato e che sono state dichiarate contumaci,
pagina 3 di 8 quanto a e , con decreto ex art. 171 bis c.p.c. in Controparte_1 Controparte_2 CP_3
data 29/04/2024 e, quanto alla sig.ra all'udienza del 19/09/2024. Controparte_4
La causa è stata istruita mediante assunzione di prove orali ed espletamento di consulenza tecnica d'ufficio.
All'esito, viene ora in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe.
L'attore, rassegnando le proprie conclusioni, ha chiesto alternativamente la correzione dell'atto notarile di cui in narrativa e/o la declaratoria dell'intervenuta usucapione in suo favore del cespite per cui è causa.
La domanda attorea deve essere accolta sotto quest'ultimo profilo, che assorbe ogni altra questione.
Si rileva innanzitutto che parte attrice ha depositato in atti una relazione a firma del Notaio Persona_7 dalla quale emerge, quanto alla storia catastale dell'immobile e del terreno di cui si discute, che nella denuncia di successione della sig.ra e altresì nell'atto di vendita (sottoscritti in data Persona_6
9/04/1976) è stata omessa la porzione di terreno attualmente identificata con la particella 146, già
235/a, costituente di fatto unica strada di accesso al fabbricato ricompreso nell'eredità della medesima sig.ra , nonché oggetto di vendita (v: doc. 3 att). Persona_6
Circostanza quest'ultima che, come si dirà di seguito, è stata accertata anche in sede di consulenza tecnica d'ufficio.
Risulta infatti dall'elaborato peritale a firma del CTU geom. F. R. che il cespite oggetto di Per_8 domanda di usucapione è dato da un'area scoperta che costituisce accesso ad un'area edificata ove sorge il fabbricato in proprietà del sig. , il quale è censito al Catasto Fabbricati del Parte_1
Comune di Verona al foglio 207 con gli attuali mappali 157 sub. 1, 2, 3, 4, 5 (derivanti dalla variazione dei precedenti mappali 90 sub. 1, 697 sub. 1, 90 sub. 2, 90 sub. 3, 697 sub. 2 e come tali riportati nell'atto di accettazione di eredità del 9/04/1976 del Notaio e nel successivo atto di Persona_9 compravendita del 7/03/1980 rep. n. 1788 del Notaio – intervenuto tra il sig. Persona_10 Parte_2
ed i sig.ri e – v: doc. 1 e doc. 4 att).
[...] Controparte_6 Persona_5
Ha altresì accertato il CTU, tramite una comparazione delle mappe catastali, che la suddetta area scoperta censita al Catasto Terreni del Comune di Verona al foglio 207, m. n. 146 deriva dall'originario mappale 235, il quale è stato frazionato nei mappali 235/a di mq 224 e 235/b di mq 71 (frazionamento del 27/05/1959 n. 22458/92), con la precisazione che il mappale derivato cui venne assegnato il sotto- identificativo /a, ha mantenuto la numerazione originaria (ovvero m.n. 235) fino a quando, per effetto pagina 4 di 8 della riorganizzazione del servizio tecnico, ha assunto l'attuale nuova numerazione, ossia, per l'appunto, m.n. 146.
La descrizione del cespite immobiliare in esame come effettuata dal consulente d'ufficio è la seguente: dalla Via Pigafetta si accede ad uno spazio ristretto della lunghezza di 14,85 m., largo 3,70 m., al termine del quale vi è un cancello che identifica il civico n. 7; il mappale n. 146 copre nel complesso una superficie catastale di 210 mq.
Ha evidenziato il CTU che tale particella costituisce di fatto l'unica strada di accesso al fabbricato in proprietà di parte attrice e che risulta, ad oggi, ancora intestato alla sig.ra Persona_6
Così descritto il terreno di che trattasi, va rilevato come le risultanze di causa consentano senz'altro l'accoglimento della domanda attorea.
Conforta innanzitutto le allegazioni attoree il contratto di compravendita Rep. n. 1788, Racc. n. 164, del 7/03/1980 (registrato a Verona il 14/03/1980 n. 2603 e trascritto a Verona il 18/03/1980 n. 6534
r.g./n. 4903 r.p. – v: doc. 4 att) depositato in atti, dal quale emerge l'acquisto in favore dei coniugi del fabbricato - al quale si accede esclusivamente attraverso il mappale in oggetto – poi Pt_1
divenuto di proprietà dell'attore per successione in morte dei di lui genitori.
Supporta inoltre le allegazioni attoree la licenza di passo carraio depositata in atti, dalla quale emerge che già nel 1992 dispose del cespite oggetto di domanda (v: doc. 17 att.; sul punto si Parte_1
rileva che pur non essendo il documento in alcune parti chiaramente leggibile, può comunque ritenersi probante, essendo stato accertato in sede di consulenza tecnica d'ufficio che il m. n. 146 costituisce l'unica via di accesso alla proprietà dell'attore).
Il possesso esercitato sul mappale di cui si discute dai sig.ri e prima, e Controparte_6 Persona_5
dal di loro figlio , in seguito, ha poi trovato ulteriore conferma nelle prove Parte_1
testimoniali assunte in giudizio.
La teste , figlia dell'attore, ha infatti confermato che il proprio padre - e prima di lui Testimone_1
il nonno - hanno posseduto il cespite oggetto di causa, godendone pubblicamente e disponendone come se ne fossero proprietari. Ha in particolare dichiarato la teste che il nonno dopo l'acquisto, CP_6
aveva realizzato subito un orto su porzione del mappale n. 146, coltivandolo personalmente e quotidianamente e che in seguito aveva ristrutturato gli appartamenti (ai quali appunto si accede dal mappale oggetto di domanda), trasferendosi a vivere in loco. Ha quindi riferito la teste che anche i suoi genitori vivono nel fabbricato (ove la famiglia si è trasferita quando lei aveva 5/6 anni) e che non vi sono altri ingressi alla proprietà, interamente recintata già al tempo dell'acquisto del nonno.
pagina 5 di 8 Ha infine soggiunto la teste che dopo la morte del nonno si è sempre occupato della manutenzione il proprio padre - ossia appunto l'attore – disponendone parimenti come se ne fosse Parte_1
proprietario, senza alcuna contestazione da parte di terzi.
Ulteriore riscontro del possesso esercitato dall'attore sul bene immobile di cui si discute si rinviene nella deposizione resa dal teste il quale ha dichiarato di essere dal 1980 conduttore Testimone_2
di un immobile posto nel fabbricato per accedere al quale è necessario transitare sull'odierno mappale
146 (con contratto di locazione stipulato con il padre dell'odierno attore e poi proseguito con quest'ultimo), ha precisato che l'intera proprietà, comprensiva di un fabbricato e del cespite oggetto di causa, è interamente recintata ed ha riferito di aver sempre visto il mappale come corpo unico con il fabbricato e che lui stesso, per accedere all'immobile concesso in locazione, transita regolarmente sul terreno di cui al mappale n. 146. Ha quindi soggiunto il teste che sin dal momento Tes_2 dell'acquisto dell'immobile i coniugi , prima, ed il loro figlio , poi, si sono Pt_1 Parte_1
curati della manutenzione del cespite, che anche vi transita quotidianamente, Parte_1 abitando anch'egli nell'immobile al quale si accede esclusivamente transitando sul m.n. 146, e che, per quanto a sua conoscenza, non c'è mai stata contestazione da parte di alcuno.
Da ultimo ha confermato il possesso ultraventennale in capo all'attore anche il teste Testimone_3
cugino di e socio del il quale ha confermato che l'area in proprietà Parte_1 Tes_2 dell'attore è recintata, che lo stato dei luoghi, dal 1980, è sempre rimasto immutato, che il cespite per cui è causa deve considerarsi un corpo unico con la corte antistante il fabbricato (ove al primo piano abitavano i genitori dell'attore ed al secondo abita lo stesso ), che non vi è altra possibilità di Pt_1
accedere al fabbricato se non transitando sul mappale n. 146, che detto mappale viene quotidianamente utilizzato sia dall'attore sia dai conduttori per il passaggio pedonale e per quello carraio e che l'attore, e prima di lui i suoi genitori, hanno sempre curato la manutenzione e la pulizia del vialetto.
Avuto dunque riguardo alle dette risultanze istruttorie, considerato che l'attore Parte_1
risulta aver continuato ad esercitare sul terreno oggetto di domanda il possesso già precedentemente esercitato dai genitori - sicché si configura successione nel possesso ex art. 1146 co 1 c.c. - e rilevato, altresì, che detto possesso risulta essere stato esercitato complessivamente per oltre un ventennio in modo pubblico, pacifico ed indisturbato, ricorrono le condizioni di cui all'art. 1158 c.c. per l'accoglimento della domanda attorea.
Merita peraltro mettere in luce che ha depositato in atti le dichiarazioni rese Parte_1
stragiudizialmente dalle convenute contumaci e nonché la Controparte_1 Testimone_4
pagina 6 di 8 dichiarazione resa da quale procuratore generale della convenuta contumace Testimone_5
con la quale le parti dichiaranti hanno affermato di non aver nulla a pretendere Controparte_4
relativamente alle domande attoree, di non aver interesse alcuno sul citato mappale, riconoscendo inoltre la bontà e la fondatezza del diritto di proprietà dell'attore (v: doc. 14 e doc. 15 att).
Va quindi dichiarata l'intervenuta usucapione, in favore dell'attore , nato a [...] il Parte_1
02/05/1953, (C.F. ), della piena proprietà del cespite distinto al Catasto Terreni C.F._1
del Comune di Verona, Foglio 207, mappale 146, superficie catastale di 224 mq, con la precisazione che il CTU ha accertato un'incongruenza riguardante la superficie del mappale n. 146 posto che, nella visura storica catastale aggiornata al 17/10/2024 viene riportata una superficie di 210 mq, mentre nel frazionamento del 27/05/1959 n. 22458/1992 viene riportato per il mappale n. 235/a (ora n. 146) una superficie di 224 mq;
superficie catastale, quella di 224 mq, ritenuta corretta dal perito.
Quanto alle spese di lite, tenuto conto della natura della causa e considerato che le parti convenute, rimanendo contumaci, nulla hanno opposto alla domanda attorea (e tre di esse hanno anche reso le dichiarazioni stragiudiziali di cui si è detto), si ravvisano i presupposti per disporne l'integrale compensazione.
Vanno infine poste definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU come liquidate in giudizio.
La presente sentenza, ai sensi dell'art. 2651 c.c., deve essere trascritta presso i registri della competente
Agenzia del Territorio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
ACCERTA E DICHIARA
l'intervenuta usucapione in favore dell'attore , nato a [...] il [...], (C.F. Parte_1
), della piena proprietà del cespite distinto al Catasto Terreni del Comune di C.F._1
Verona, Foglio 207, mappale 146 (ex 235/a) della superficie catastale corretta di 224 mq come da frazionamento del 27/05/1959 n. 22458/1992 (in luogo di quella di 210 mq. risultante dalla visura storica catastale aggiornata al 17/10/2024).
COMPENSA
integralmente le spese di lite fra le parti.
PONE pagina 7 di 8 definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU come liquidate in giudizio.
ORDINA
la trascrizione della presente sentenza presso i Registri Immobiliari della competente Agenzia del
Territorio a cura del Conservatore, nonché la volturazione catastale di quanto in essa contenuto.
Verona, 24/02/2025
Il Giudice
dott.ssa Lara Ghermandi
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