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Decreto 21 marzo 2025
Decreto 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, decreto 21/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
LA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
Il Consigliere delegato dott. Maria Sechi
Ha pronunciato il seguente
DECRETO
Nel procedimento iscritto al numero 16 del ruolo generale V.G. per l'anno 2025.
Con ricorso pervenuto telematicamente in data 23.1.2025 la la CP_1 Controparte_2
la la e la hanno chiesto la
[...] Controparte_3 CP_4 Parte_1
condanna del al pagamento di una somma equa e giusta, a titolo di risarcimento Controparte_5
per il danno non patrimoniale, per l'eccessiva durata della procedura fallimentare aperta nei confronti della società (in ricorso si indica il ma appare essere mero Parte_2 Parte_3
errore materiale, posto che l'intera documentazione attiene al Fallimento Migliavacca S.r.l.) con sentenza depositata in data 8.7.2005; procedura dichiarata chiusa con decreto del 8.6.2024.
Le ricorrenti hanno lamentato che il procedimento presupposto, considerato il periodo intercorso tra la data delle rispettive domande di ammissione del credito allo stato passivo e quello di deposito del decreto di chiusura della procedura, ha avuto per tutti una complessiva durata di 18 anni e oltre sei mesi, ad eccezione della che aveva presentato domanda di ammissione in data Parte_1
7.6.2006, e pertanto, non considerando le frazioni di anno inferiore ai sei mesi, la durata complessiva è
stata di 18 anni.
Nella specie, pertanto, per la ricorrente deve ritenersi una durata eccedente il Parte_1
termine ragionevole del procedimento presupposto di 12 anni e per le altre ricorrenti di 13 anni.
Ai fini della determinazione della misura dell'equo indennizzo si deve tenere conto ex art. 2 bis L. n.
89/2011, della complessità del caso, dell'oggetto del procedimento, del comportamento delle parti e del giudice durante il procedimento, nonché quello di ogni altro soggetto chiamato a concorrervi o a contribuire alla sua definizione.
La misura dell'equo indennizzo deve essere individuata nella forbice prevista dall'art. 2 bis L. 89/2001 in € 500,00 per ogni anno di ritardo, importo giudicato congruo dalla ormai prevalente e più recente pagina 1 di 3 giurisprudenza della Suprema Corte in relazione alle procedure fallimentari (16311/2014).
L'indennizzo liquidabile, pertanto, è pari a € 6.500,00 con riferimento alla durata irragionevole di 13 anni, e di € 6.000,00 per la Parte_1
Tuttavia alle ricorrenti e come, peraltro, dalle medesime Controparte_2 CP_4
riconosciuto, non può essere attribuito a titolo di equa riparazione l'importo nella specie astrattamente riconoscibile, stante il disposto dell'art. 2 bis L. n. 89/2001, che prevede che “la misura dell'indennizzo,
anche in deroga al comma 1, non può in ogni caso essere superiore al valore della causa o, se
inferiore, a quello del diritto accertato dal giudice”, sicché l'indennizzo in concreto spettante è pari ad
€ 5.537,65 per la e di € 4.655,72 per la ossia agli corrispondenti Controparte_2 CP_4
all'ammontare del credito delle predette istanti ammesso al passivo. Invero, come chiarito dalla Corte
di Cassazione: “In tema di equa riparazione da eccessiva durata processuale, è manifestamente
infondata la questione di legittimità costituzionale per irragionevolezza dell'art. 2 bis, comma 3, della
l. n. 89 del 2001, in quanto tale norma, garantendo una più stretta relazione tra il significato
economico della domanda giudiziale e il patema d'animo che la parte subisce in attesa della
definizione, persegue la "ratio" di evitare sovracompensazioni.” (Cass., n. 14047/2016).
Le spese della presente procedura sono liquidate ex D.M. 147/22, in relazione alla somma liquidata,
secondo la tabella n. 8 delle tariffe forensi rubricata procedimenti monitori (Cass. Civ., n°16512/2020),
con aumento per la difesa di più parti e la maggiorazione richiesta per la redazione del ricorso con la tecnica informatica dei riferimenti ipertestuali.
Deve infine disporsi la distrazione delle spese in favore dei difensori come da istanza.
P.Q.M.
Ingiunge al di pagare senza dilazione la somma di € 6.500,00, liquidata a Controparte_6
titolo di equa riparazione, per ciascuna in favore della e della CP_1 Controparte_3
la somma di € 6.000,00 in favore della la somma di € 5.537,65 in
[...] Parte_1
favore della e di € 4.655,72 in favore della con gli interessi legali Controparte_2 CP_4
dalla data della domanda al saldo, autorizzando in difetto la provvisoria esecuzione, nonché le spese della presente procedura, liquidate in € 1.417,50 per compensi professionali, € 27,00 per spese vive,
pagina 2 di 3 oltre spese generali ed accessori di legge, da distrarsi in favore degli avv.ti Andrea V.A. Speciale e
Alessandro Pantanetti.
Cagliari 20 marzo 2025
Il Consigliere delegato
Dott. Maria Sechi
pagina 3 di 3
SEZIONE CIVILE
Il Consigliere delegato dott. Maria Sechi
Ha pronunciato il seguente
DECRETO
Nel procedimento iscritto al numero 16 del ruolo generale V.G. per l'anno 2025.
Con ricorso pervenuto telematicamente in data 23.1.2025 la la CP_1 Controparte_2
la la e la hanno chiesto la
[...] Controparte_3 CP_4 Parte_1
condanna del al pagamento di una somma equa e giusta, a titolo di risarcimento Controparte_5
per il danno non patrimoniale, per l'eccessiva durata della procedura fallimentare aperta nei confronti della società (in ricorso si indica il ma appare essere mero Parte_2 Parte_3
errore materiale, posto che l'intera documentazione attiene al Fallimento Migliavacca S.r.l.) con sentenza depositata in data 8.7.2005; procedura dichiarata chiusa con decreto del 8.6.2024.
Le ricorrenti hanno lamentato che il procedimento presupposto, considerato il periodo intercorso tra la data delle rispettive domande di ammissione del credito allo stato passivo e quello di deposito del decreto di chiusura della procedura, ha avuto per tutti una complessiva durata di 18 anni e oltre sei mesi, ad eccezione della che aveva presentato domanda di ammissione in data Parte_1
7.6.2006, e pertanto, non considerando le frazioni di anno inferiore ai sei mesi, la durata complessiva è
stata di 18 anni.
Nella specie, pertanto, per la ricorrente deve ritenersi una durata eccedente il Parte_1
termine ragionevole del procedimento presupposto di 12 anni e per le altre ricorrenti di 13 anni.
Ai fini della determinazione della misura dell'equo indennizzo si deve tenere conto ex art. 2 bis L. n.
89/2011, della complessità del caso, dell'oggetto del procedimento, del comportamento delle parti e del giudice durante il procedimento, nonché quello di ogni altro soggetto chiamato a concorrervi o a contribuire alla sua definizione.
La misura dell'equo indennizzo deve essere individuata nella forbice prevista dall'art. 2 bis L. 89/2001 in € 500,00 per ogni anno di ritardo, importo giudicato congruo dalla ormai prevalente e più recente pagina 1 di 3 giurisprudenza della Suprema Corte in relazione alle procedure fallimentari (16311/2014).
L'indennizzo liquidabile, pertanto, è pari a € 6.500,00 con riferimento alla durata irragionevole di 13 anni, e di € 6.000,00 per la Parte_1
Tuttavia alle ricorrenti e come, peraltro, dalle medesime Controparte_2 CP_4
riconosciuto, non può essere attribuito a titolo di equa riparazione l'importo nella specie astrattamente riconoscibile, stante il disposto dell'art. 2 bis L. n. 89/2001, che prevede che “la misura dell'indennizzo,
anche in deroga al comma 1, non può in ogni caso essere superiore al valore della causa o, se
inferiore, a quello del diritto accertato dal giudice”, sicché l'indennizzo in concreto spettante è pari ad
€ 5.537,65 per la e di € 4.655,72 per la ossia agli corrispondenti Controparte_2 CP_4
all'ammontare del credito delle predette istanti ammesso al passivo. Invero, come chiarito dalla Corte
di Cassazione: “In tema di equa riparazione da eccessiva durata processuale, è manifestamente
infondata la questione di legittimità costituzionale per irragionevolezza dell'art. 2 bis, comma 3, della
l. n. 89 del 2001, in quanto tale norma, garantendo una più stretta relazione tra il significato
economico della domanda giudiziale e il patema d'animo che la parte subisce in attesa della
definizione, persegue la "ratio" di evitare sovracompensazioni.” (Cass., n. 14047/2016).
Le spese della presente procedura sono liquidate ex D.M. 147/22, in relazione alla somma liquidata,
secondo la tabella n. 8 delle tariffe forensi rubricata procedimenti monitori (Cass. Civ., n°16512/2020),
con aumento per la difesa di più parti e la maggiorazione richiesta per la redazione del ricorso con la tecnica informatica dei riferimenti ipertestuali.
Deve infine disporsi la distrazione delle spese in favore dei difensori come da istanza.
P.Q.M.
Ingiunge al di pagare senza dilazione la somma di € 6.500,00, liquidata a Controparte_6
titolo di equa riparazione, per ciascuna in favore della e della CP_1 Controparte_3
la somma di € 6.000,00 in favore della la somma di € 5.537,65 in
[...] Parte_1
favore della e di € 4.655,72 in favore della con gli interessi legali Controparte_2 CP_4
dalla data della domanda al saldo, autorizzando in difetto la provvisoria esecuzione, nonché le spese della presente procedura, liquidate in € 1.417,50 per compensi professionali, € 27,00 per spese vive,
pagina 2 di 3 oltre spese generali ed accessori di legge, da distrarsi in favore degli avv.ti Andrea V.A. Speciale e
Alessandro Pantanetti.
Cagliari 20 marzo 2025
Il Consigliere delegato
Dott. Maria Sechi
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