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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 11/02/2025, n. 260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 260 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Pietro Paolo Arena, all'udienza del 11/02/2025, ha pronunciato, ex art. 127 ter e 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 3480 /2023 R.G., promossa da:
nato a [...] il [...] e residente in [...]
Svezia n.21 C.F. e , nato a [...] il [...] C.F._1 Parte_2
ed ivi residente in [...], c.f. , n.q. di eredi di C.F._2 Per_1
nata a [...] il [...] e deceduta in Patti il 3.02.2024
[...]
(c.fisc. ), rappresentati e difesi dall'avv. DI SANTO LUCIA , giusta procura C.F._3
in atti,
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv./ dott. MONORITI ANTONELLO;
- resistente -
OGGETTO: post atp per indennità di accompagnamento e handicap grave.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10/11/2023, esponeva: Persona_1
- Che aveva presentato istanza di ATP, di cui al n. R.G. 4039/2022, per l'accertamento e il riconoscimento del diritto all' indennità d' accompagnamento e i benefici di cui all'art.3 comma 3 L.104/92;
- che, effettuata la CTU medico legale era stato accertato un grado di invalidità in misura del
100%, senza diritto all'indennità di accompagnamento e senza i benefici di cui all'art. comma
3 L.104/92 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa;
- che era stata depositata dichiarazione di dissenso;
- che l'insieme delle patologie da cui era affetta erano tali da comportare la riduzione dell'autonomia personale con connotazione di gravità e la necessità dell'accompagnatore sin dalla data della domanda amministrativa;
- che il c.t.u. non aveva ritenuto richiedere ulteriori approfondimenti diagnostici e aveva dato una motivazione non adeguata delle sue conclusioni.
Chiedeva pertanto, previo rinnovo della c.t.u., dichiararsi che versava in uno stato di minorazione tale da renderla totalmente invalida e bisognosa dell'accompagnatore sin dalla data della CP_ domanda amministrativa, e condannarsi l' al riconoscimento del relativo requisito sanitario sin da quella data, con vittoria di spese e compensi.
CP_ L' si costituiva eccependo l'inammissibilità del ricorso per carenza di specificità dei motivi posti a base dello stesso e l'infondatezza comunque nel merito per assenza del requisito sanitario nella data indicata dalla ricorrente.
Chiedeva, dunque il rigetto del ricorso con vittoria di spese e compensi.
Nelle more del giudizio la ricorrente decedeva e si costituivano in giudizio gli eredi.
All'udienza odierna, depositate note di trattazione scritta la causa, istruita documentatamente e previo rinnovo/supplemento di CTU, veniva decisa con la presente sentenza emessa ex art. 429
c.p.c.
Oggetto della domanda in esame è costituito dal riconoscimento del diritto al beneficio assistenziale dell'indennità di accompagnamento, che, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) della legge n.508/88, spetta “ai cittadini nei cui confronti sia stata accertata una inabilità totale per affezioni fisiche o psichiche e che si trovino nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua”, nonché dei benefici di cui all'art. 3 comma 3 L.104/92.
Nel merito, il c.t.u. nominato ha chiaramente illustrato al giudicante la condizione clinica di
, descrivendo dettagliatamente nell'elaborato, cui integralmente si rinvia, le Persona_1
patologie da cui la stessa risulta affetta, evidenziando la sua condizione di persona portatrice di hndicap con connotazione di gravità e invalida al 100% con diritto all'indennità di accompagnamento, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita autonomamente, a decorrere da ottobre
2023 e sino al decesso avvenuto in data 03.02.2024 (cfr. CTU, in atti).
Tali conclusioni, rimaste prive di specifiche censure, meritano di essere pienamente condivise, in quanto espresse in esito ad un accurato esame e ad un'attenta valutazione della documentazione sanitaria, di cui è dato atto nelle esaustive e appropriate considerazioni medico-legali svolte nella relazione.
Le conclusioni del c.t.u. possono essere condivise anche in merito alla decorrenza del beneficio, avendo l'esperto valutato la documentazione in atti e considerato il carattere evolutivo delle patologie accertate e non sussistendo in atti elementi che consentono con certezza di datare diversamente la decorrenza indicata dal Consulente. In definitiva, va dichiarato che è persona portatrice di handicap ai sensi Persona_1 dell'art.3 comma 3 L.104/92 e invalida nella misura del 100% con diritto all'indennità di accompagnamento a decorrere da ottobre 2023 e sino al decesso avvenuto in data 03.02.2024.
Non si fa luogo a condanna dell' ad erogare la prestazione invocata, attesa la natura del CP_1 presente giudizio di post atp come deputata esclusivamente all'accertamento della ricorrenza delle condizioni sanitarie legittimanti l'accesso al beneficio, restando appannaggio dell' CP_1
l'accertamento di tutte le ulteriori condizioni di erogabilità della prestazione.
In ragione della decorrenza del beneficio richiesto, invero successiva all'epoca della domanda amministrativa, a quella del deposito del ricorso per ATP ma precedente a quella del deposito dell'odierno ricorso, sussistono obiettive e fondate ragioni per compensare le spese del giudizio, ivi comprese quelle dell'ATP in ragione di due terzi.
Costituisce, infatti, consolidato principio giurisprudenziale quello per cui “In materia di regolazione delle spese giudiziali, la domanda di riconoscimento della prestazione previdenziale, o assistenziale, ha come contenuto non il solo diritto, bensì la relativa decorrenza, con la conseguenza che, qualora la parte, in applicazione dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ., ottenga il riconoscimento del diritto con una decorrenza posteriore a quella richiesta, essa non è integralmente vittoriosa e pertanto il giudice - al quale ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ. è precluso unicamente di porre le spese sulla parte totalmente vittoriosa - può disporre la compensazione, anche integrale, delle spese per giusti motivi” (Cass. Sez. L, n. 17938/2014).
Il restante terzo delle dette spese va posto a carico dell' , maggiormente soccombente, e CP_1
si liquida come in dispositivo ex D.M. n. 147/2022, in ragione del valore della controversia e dell'entità delle questioni trattate.
Restano a carico dell' le spese di CTU liquidate separatamente. CP_1
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, lette le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e n.q. di eredi di , contro Parte_1 Parte_2 Persona_1
l' in persona del legale rappresentante p.t., con ricorso depositato il 10/11/2023, disattesa CP_1
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Dichiara che era persona portatrice di handicap ai sensi dell'art.3 Persona_1 comma 3 L.104/92 e invalida nella misura del 100% con diritto all'indennità di accompagnamento a decorrere da ottobre 2023 e sino al decesso avvenuto in data 03.02.2024.
- Rigetta ogni altra domanda;
- Compensa per due terzi le spese del giudizio, ivi comprese quelle relative alla fase di atp, e condanna l' al pagamento, in favore delle parti ricorrenti, del restante terzo delle dette CP_1 spese, che liquida in euro 900,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
- Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, liquidate separatamente. CP_1
Così deciso in Patti, 11/02/2025.
Il Giudice
Pietro Paolo Arena