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Sentenza 12 ottobre 2025
Sentenza 12 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 12/10/2025, n. 2692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2692 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 2842/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott.ssa Giovanna Ferrero Presidente
Dott.ssa Nicoletta Sommazzi Consigliere rel.
Dott.ssa Natalia Imarisio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa rg. 2842/2024 promossa in grado d'appello,
da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
NU ON, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima sito in Milano, Via
Turati n. 8, in forza di procura alle liti in atti;
APPELLANTE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. COroparte_1 C.F._2
ET BU, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima sito in Milano, Via
Stresa n. 29, in forza di procura alle liti in atti;
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti COroparte_2 P.IVA_1
ON IN, AL RL e BI LE, con domicilio digitale presso l'indirizzo di posta elettronica certificata in forza di procura alle liti in atti;
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APPELLATE
PER LA RIFORMA
della sentenza n. 7751/2024, pronunciata dal Tribunale di Milano, pubblicata in data 23.08.2024.
pagina 1 di 26 OGGETTO: diritti della personalità.
CONCLUSIONI
Le parti, in vista dell'udienza del 30.09.2025, fissata ex artt. 127 ter e 352 cpc, chiedevano rimettersi la causa in decisione sulle seguenti conclusioni:
PARTE APPELLANTE
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, accogliere, per i motivi di cui in atto, il proposto appello e – in riforma della sentenza n. 7751/2024, resa inter-partes dal Tribunale di
Milano, I Sezione Civile, in persona del Giudice Dott.ssa Valentina Boroni, resa nel giudizio RG.
N. 12717/2022, pubblicata il 23 agosto 2024, repertorio n. 6969/2024 e notificata il 3 settembre
2024 – statuire quanto segue
In via principale, nel merito:
- premesso ogni accertamento e declaratoria del caso, accertata e dichiarata la natura diffamatoria ed illecita del servizio “Il furbetto dell'agenzia di modelle. Book e corsi a pagamento, ma i casting dove sono?” mandato in onda dalla trasmissione televisiva “Le Iene Show” così come indicato in narrativa e delle dichiarazioni in esso contenute, per l'effetto
a) inibire alla convenuta la riproduzione, l'uso, la COroparte_3 pubblicazione, la diffusione e la comunicazione, in ogni forma, mezzo e modo, sia on line che off line, del servizio “Il furbetto dell'agenzia di modelle. Book e corsi a pagamento, ma i casting dove sono?”;
b) condannare la convenuta in persona del legale COroparte_3 rappresentante pro tempore, a rimuovere immediatamente ed integralmente dal video della puntata del 30 marzo 2021 la parte in cui riproduce il servizio “Il furbetto dell'agenzia di modelle. Book e corsi a pagamento, ma i casting dove sono?” ed il servizio stesso da tutti i siti / portali ed archivi nella sua disponibilità;
- premesso ogni accertamento e declaratoria del caso, accertata e dichiarata la natura diffamatoria ed illecita delle dichiarazioni rese dalla OR all'interno del servizio “Il COroparte_1 furbetto dell'agenzia di modelle. Book e corsi a pagamento, ma i casting dove sono?” mandato in onda dalla trasmissione televisiva “Le Iene Show” così come indicato in narrativa, nonché della natura diffamatoria ed illecita dell'intero servizio “Il furbetto dell'agenzia di modelle. Book e corsi pagina 2 di 26 a pagamento, ma i casting dove sono?” mandato in onda dalla trasmissione televisiva “Le Iene
Show” così come indicato in narrativa, condannare la OR e COroparte_1 [...]
in solido, al risarcimento dei danni patiti e patiendi dal GN COroparte_3 Parte_1 che si quantificano in € 50.000,00 per danno non patrimoniale, o nella diversa misura, maggiore o minore, che verrà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
- ordinare, a cura e spese dei soccombenti, la pubblicazione dell'emananda sentenza, mediante inserzione per estratto a caratteri doppi del normale, nel corso di una futura trasmissione de “Le
Iene Show” o di altra trasmissione di rete televisiva IA1. COroparte_3
In via istruttoria: CO
- Si chiede che il Giudice, sensi dell'art. 210 c.p.c., ordini a 'esibizione in giudizio delle riprese integrali effettuate nell'anno 2021 ai fini della realizzazione del servizio, parte delle quali sono state inserite nel filmato trasmesso il 30.03.2021;
- si chiede l'ammissione di prova per testi sui seguenti capitoli:
1) Vero che ai potenziali clienti veniva proposta la vendita di book fotografici e corsi di formazione;
2) Vero che i clienti potevano acquistare il solo book fotografico oppure il book fotografico abbinato ad un corso di formazione;
3) Vero che il costo per il book fotografico era fissato in € 1.200,00;
4) Vero che il costo per il book fotografico ed il corso di formazione era fissato in € 2.600,00;
5) Vero che avevo la facoltà di offrire sconti;
6) Vero che Top SS Agency S.r.l.s. segnalava ai clienti occasioni di casting;
7) Vero che ho lavorato presso gli uffici della Top SS Agency S.r.l.s. fino al 31.03.2021;
8) Vero che l'ultimo giorno in cui ho svolto la mia attività lavorativa in favore della Top SS
Agency S.r.l.s. è stato il 31.03.2021;
9) Vero che gli uffici della Top SS Agency S.r.l.s. sono stati definitivamente chiusi il 31.03.2021;
10) Vero che il 31.03.2021 fuori dagli uffici della Top SS Agency S.r.l.s. si sono radunate delle persone;
11) Vero che il 31.03.2021 delle persone hanno cercato di forzare la porta d'ingresso degli uffici della Top SS Agency S.r.l.s;
12) Vero che il 31.03.2021 all'esterno degli uffici della Top SS Agency S.r.l.s le persone presenti hanno gridato insulti e minacce rivolte all'agenzia e al suo titolare;
13) Vero che nei giorni successivi alla trasmissione del servizio il GN era triste;
Parte_1
14) Vero che nei giorni successivi alla trasmissione del servizio il GN era Parte_1 amareggiato;
pagina 3 di 26 15) Vero che nei giorni successivi alla trasmissione del servizio il GN è rimasto Parte_1 presso la propria abitazione;
16) Vero che nei giorni successivi alla trasmissione del servizio avevo paura per la mia incolumità;
17) Vero che il GN mi ha comunicato di essere profondamente amareggiato e Parte_1 spaventato per quanto accaduto il 31 marzo 2021 ed i giorni successivi;
18) Vero che ho contattato il GN telefonicamente subito dopo la trasmissione del Parte_1 servizio per manifestargli il mio sostegno;
19) Vero che ho contattato telefonicamente il GN qualche giorno dopo la Parte_1 trasmissione del servizio de Le Iene avvenuta in data 30 marzo 2021;
20) Vero che nel corso della conversazione telefonica di cui al precedente capitolo ho invitato il
GN a presentarsi immediatamente presso l'istituto di credito presso il quale lavoro;
Parte_1
21) Vero che in occasione dell'incontro che si è tenuto presso la filiale ove lavoro, unitamente alla direttrice della filiale 398 Corvetto del Banco Desio abbiamo chiesto al GN i fornire Parte_1 spiegazioni in merito a quanto riferito nel corso del servizio trasmesso da Le Iene il 30 marzo 2021.
22) Vero che i provini venivano effettuati con la telecamera accesa;
23) Vero che ogni giorno l'agenzia riceveva cento richieste di contatto da parte di potenziali clienti;
24) Vero che le schede di contatto dei potenziali clienti venivano giornalmente distribuite tra i collaboratori di Top SS Agency S.r.l.s.;
25) Vero che ogni giorno mi venivano assegnate venti schede di contatto di potenziali clienti;
26) Vero che, ricevute le schede, dovevo contattare i clienti per fissare un appuntamento presso la sede dell'agenzia;
27) Vero che ogni giorno venivano effettuati colloqui con dieci persone;
28) Vero che ogni mese concludevo, in nome e per conto dell'agenzia, dieci contratti;
Si indicano a teste:
- sui capitoli di prova da 1 a 16 la OR , residente in [...]e la OR Testimone_1 Tes_2
, residente in [...];
[...]
- sui capitoli da 9 a 12, 17 e 18 il GN , residente in [...]; Testimone_3
- sui capitoli 19 – 21 il GN c/o Banco Desio, filiale n. 398 Corvetto, Milano. Testimone_4
- sui capitoli di prova da 22 a 27 la OR , residente in [...]e la OR Testimone_1 Tes_2
, residente in [...]
[...]
In ogni caso:
pagina 4 di 26 - condannare i convenuti al pagamento delle spese e dei compensi di lite, oltre rimborso spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014, CPA ed IVA come per legge, con riferimento al primo ed al secondo grado di giudizio.”.
PARTE APPELLATA – COroparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano contrariis reiectis nel merito
- In via preliminare dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348 bis c.p.c e
l'improcedibilità dell'appello ex art. 348 c.p.c. del Sig. per i motivi indicati sopra;
Parte_1
- In via principale rigettare integralmente l'appello proposto dal Sig. perché Parte_1 del tutto infondato in fatto e in diritto e carente dei presupposti di legge per i motivi esposti in narrativa;
per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 7751/2024 del Tribunale di Milano del 22- 23 settembre agosto 2024;
- sempre in via principale, rigettare l'istanza per la sospensione dell'efficacia della sentenza per la mancanza dei presupposti per l'accoglimento per i motivi indicati;
- In via istruttoria, per i motivi esposti nelle difese si chiede di respingere sia le articolazioni istruttorie degli attori sia l'avversaria produzione.
Condannare l'Appellante al pagamento delle spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio.”.
PARTE APPELLATA – COroparte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, disattesa ogni contraria eccezione, deduzione e domanda:
- rigettare l'appello promosso dal GN nei confronti di Parte_1 COroparte_3 perché inammissibile e/o comunque infondato, confermando integralmente la
[...] sentenza di primo grado;
- condannare il GN alle spese del grado, oltre rimborso forfettario, IVA e Parte_1
CPA come per legge.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
in proprio ed in qualità di amministratore unico della società Top SS Parte_1
Agency S.r.l.s., conveniva in giudizio la sig.ra COroparte_4
CO (“ ), esponendo:
- che Top SS Agency era una società operante nel settore della moda e dello spettacolo, pagina 5 di 26 dedita a produrre, tra gli altri, servizi fotografici (“c.d book fotografici”) e corsi di portamento e di recitazione, rivolti a clienti interessati a intraprendere una carriera in tale settore;
- che in data 30 marzo 2021, nel corso del programma televisivo Le Iene Show, in onda su
IA 1, veniva trasmesso un servizio che attribuiva al sig. ed alla società da lui Parte_1 gestita condotte ingannevoli, volte a promettere ai clienti opportunità di lavoro inesistenti. Il servizio, intitolato “Il furbetto dell'agenzia di modelle. Book e corsi a pagamento, ma i casting dove sono?”, ancora fruibile on line al momento dell'instaurazione del giudizio di primo grado sul sito internet “iene it”, era stato realizzato in modo da suggerire che CP_5
l'attività di Top SS Agency fosse limitata alla vendita di book fotografici e corsi, senza alcuna concreta prospettiva lavorativa, nonostante le promesse fatte ai clienti, presentando dunque l'attore come un truffatore, tanto più che veniva riferito nel servizio che il costo delle prestazioni offerte era variabile a seconda delle disponibilità economiche dei genitori dei ragazzi che si rivolgevano all'agenzia;
- che, al contrario, la società Top SS svolgeva attività analoghe a molte altre agenzie, che si limitano a fornire book fotografici e corsi, lasciando poi ai clienti l'onere di attivarsi per i casting. Infatti i contratti stipulati con Top SS Agency, prodotti in giudizio, prevedevano esclusivamente tali prestazioni, senza alcuna obbligazione di garantire successive opportunità lavorative. Ciononostante, la società, a titolo gratuito, segnalava ai clienti eventuali occasioni di casting che le venivano comunicate;
- che i prezzi dei servizi resi da Top SS Agency erano i seguenti: € 1.200,00, IVA inclusa, per book fotografico cartaceo + formato digitale + 30 composit;
- € 2.600,00, IVA inclusa, per book fotografico cartaceo + formato digitale + 30 composit + corso di portamento;
- €
2.400,00, IVA inclusa, per book fotografico cartaceo + formato digitale + 30 composit + corso di recitazione;
- € 3.500,00, IVA inclusa, per book fotografico cartaceo + formato digitale + 30 composit + corso di portamento + corso di recitazione;
- che il servizio televisivo si fondava sulle dichiarazioni della sig.ra COroparte_1 presentatesi come ex collaboratrice di tuttavia, la stessa non aveva mai lavorato Parte_1 presso Top SS Agency, né con l'attore, sicché le affermazioni da lei rese risultavano destituite di fondamento. Inoltre, la trasmissione utilizzava ampiamente spezzoni di vecchi servizi del 2012 e del 2016, montati con interviste attuali, contenenti dichiarazioni strumentali ed inveritiere ed aventi l'evidente ed unica finalità di confermare quanto - falsamente- riferito dall'intervistata e quindi di gettare discredito su Top SS e sul signor
Parte_1
pagina 6 di 26 - che il servizio andato in onda aveva una chiara portata diffamatoria, rappresentando il e Top SS, in sostanza, come truffatori, con gravissimo danno, economico e di Parte_1 immagine per gli attori;
- che si trattava di dichiarazioni false, come era anche dimostrato dal fatto che nessuno degli oltre trecento clienti della società -calcolati dalla sua costituzione al 30 marzo 2021- aveva mai sporto denuncia o promosso azione civile
contro
Top SS per la restituzione del prezzo pagato per i servizi resi dall'agenzia o per il risarcimento del danno;
- che, a seguito della messa in onda del programma, e Top SS avevano ricevuto Parte_1 pesanti insulti e minacce e si erano verificati atti vandalici presso la sede della società, che avevano costretto quest'ultima a cessare l'attività; alcuni clienti avevano, inoltre, sporto querela per truffa nei confronti del Parte_1
Sulla scorta di tali premesse l'attore chiedeva che le convenute fossero condannate in solido al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, quantificati in € 60.000,00 per Parte_1
d € 550.000,00 per Top SS Agency, tenuto anche conto della notorietà della trasmissione
[...]
CO televisiva e del risalto mediatico goduto dalla stessa. L'attore chiedeva, inoltre, che fossero inibiti a la riproduzione, l'uso, la pubblicazione, la diffusione e la comunicazione del servizio e che la stessa fosse condannata a rimuoverne il contenuto, con ordine di pubblicazione della sentenza di primo grado.
si costituiva in giudizio contestando integralmente le domande attoree. In COroparte_1 particolare, la convenuta – ribadita la veridicità delle dichiarazioni rese nell'intervista rilasciata– evidenziava che il servizio televisivo trasmesso non si basava esclusivamente sulle sue dichiarazioni;
CO queste ultime, infatti, erano state rielaborate da ediante l'utilizzo di filmati e immagini già nella disponibilità della stessa, cosicché era escludersi ogni sua responsabilità rispetto alle domande risarcitorie avanzate da parte attrice in relazione al programma così come andato in onda. In via COr subordinata, chiedeva di essere manlevata da nell'ipotesi di accoglimento delle pretese attoree.
COr Si costituiva in giudizio anche la quale chiedeva il rigetto delle domande ex adverso proposte, eccependo la piena legittimità del proprio operato, in quanto espressione dei diritti di cronaca e di critica, relativamente a fatti di interesse pubblico segnalati alla redazione e successivamente oggetto di verifica.
La convenuta evidenziava che il servizio prendeva le mosse dalla segnalazione della signora che raccontava di aver lavorato in passato con e aveva riferito COroparte_1 Parte_1 delle modalità con cui il medesimo si rapportava agli aspiranti modelli nella sua attività. Quest'ultimo era già stato oggetto di servizi andati in onda nel 2012 e nel 2016, di cui erano mostrati alcuni spezzoni pagina 7 di 26 e da cui emergeva che, in sostanza, ai clienti, nel corso dei colloqui, venivano date garanzie di lavoro, quando in realtà la società si occupava esclusivamente di realizzare book fotografici e corsi di portamento a pagamento. L'intervistata riferiva che le aspiranti modelle che si COroparte_1 rivolgevano all'agenzia del in realtà, non avevano ricevuto alcuna proposta di lavoro, Parte_1 limitandosi, in taluni casi, a essere chiamate come pubblico in qualche trasmissione;
la CP_1 riferiva gli appellativi poco lusinghieri usati dal per indicare i propri clienti e affermava che Parte_1 lo stesso le aveva confidato che quello in atto era l'unico metodo per fare guadagni rapidi e veloci. Ciò trovava conferma in un filmato girato dalle Iene nel 2012 in cui lo stesso così dichiarava alle proprie collaboratrici: “... alla fine sono ragazzi che, parliamoci chiaro, non sfileranno mai, non faranno mai servizi fotografici, non faranno mai niente”. La dichiarava, inoltre, che, in realtà, l'agenzia non operava CP_1 alcuna selezione degli aspiranti modelli, che tutti venivano indistintamente richiamati, perché lo scopo era solo far loro pagare il book e il corso di portamento. A questo punto del servizio, l'inviata delle Iene,
si domandava se, rispetto ai precedenti servizi andati in onda nel 2012 e nel 2016, Persona_1 qualcosa era cambiato nel modus operandi del e seguivano delle riprese effettuate nel 2021 nella Parte_1 sede di Top SS, rimaste ex adverso incontestate. Dalle stesse emergeva obbiettivamente che, dopo un provino con riprese fatte in corridoio con un cellulare, le collaboratrici dell'agenzia -con un copione identico- rappresentavano all'aspirante modella che, in caso di esito positivo del provino, i risultati -ossia le occasioni di lavoro - sarebbero state certe e con le marche più prestigiose;
“ovviamente” previo book fotografico e un corso (“se sarai un sì, ti devi fare un book fotografico”, “se sarai un sì, devi imparare a camminare”). La differenza rispetto al passato era, invece, il costo del servizio offerto che, in pratica, era strettamente legato alle possibilità economiche dei genitori delle aspiranti modelle. Esso variava infatti dagli Euro 2.600,00 complessivi per il corso di portamento e il book fotografico richiesti in caso di padre imprenditore e mamma broker assicurativo -nonostante un'altezza di un metro e sessanta e una taglia 44, non proprio rientrante nei noti canoni estetici per le sfilate, ma comunque ritenuta adeguata per accedere alla passerella- agli Euro
1.200,00 chiesti in caso di padre disoccupato, ex operaio, e madre casalinga. Era stata poi fatta un'ulteriore prova a riscontro delle dichiarazioni della era stata inviata all'agenzia una vera richiesta di CP_1 casting, mirata alla ricerca di ragazzi per un nuovo programma, ed era emerso come in concreto nessuna delle ragazze presentate dal avesse una qualche esperienza lavorativa. Parte_1
CO Ciò premesso, ottolineava che il servizio andato in onda non si era limitato alle dichiarazioni rese dalla dal momento che quanto riferito dall'intervistata aveva trovato ampio riscontro nei CP_1 filmati dei colloqui effettuati dalle aspiranti modelle presso la sede di Top SS, in cui venivano chieste informazioni sul lavoro dei genitori, venivano garantite future occasioni di lavoro e venivano millantati Con contatti, a tal fine, addirittura con , la il gruppo Per_2 Persona_3 CP_7 CP_5
pagina 8 di 26 CO
Infine ontestava la quantificazione dei danni pretesi da parte attrice, mancando una concreta allegazione e una prova, anche solo presuntiva, del danno non patrimoniale lamentato e non essendo sufficienti a dimostrare alcun danno patrimoniale i due bilanci prodotti, peraltro recanti utili non strabilianti,
e un prospetto di parte, contestato, relativo al primo trimestre 2021.
Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 7751/2024, pubblicata il 23.08.2024, così statuiva:
“1) rigetta le domande attoree;
2) condanna gli attori e TOP CLASS Parte_1
AGENCY S.r.l.s., in solido tra di loro, al pagamento delle spese di lite in favore di ciascuno dei due convenuti, che liquida in complessivi euro 22.426,00 per ciascuno per compensi, oltre spese forfettarie
(15%), IVA e CPA come per legge.”.
In sostanza, il Tribunale escludeva che, nel caso di specie, vi fosse stata lesione del diritto all'onore e alla reputazione di e di Top SS Agency, e, pertanto, rigettava le Parte_1 domande attoree.
Nello specifico, il Giudice osservava che il programma “Le Iene” costituiva espressione del giornalismo di inchiesta, tutelato dall'art. 21 Cost. e dalla legge professionale, come riconosciuto da ampia giurisprudenza;
in particolare, secondo quest'ultima per la liceità di detta forma di giornalismo è sufficiente che il giornalista dimostri l'interesse pubblico alla notizia, il rispetto della verità - quantomeno putativa, in quanto frutto di un serio lavoro di ricerca delle fonti da cui proviene- e della continenza e pertinenza.
CO Secondo il Tribunale, aveva assolto tale onere producendo la chiavetta contenente il servizio, rendendo pertanto superflua l'istruttoria orale.
Il servizio del 30 marzo 2021 – originato da una segnalazione di e integrato COroparte_1 da riprese effettuate nel 2021 presso Top SS Agency, nonché da filmati del 2012 e del 2016– mostrava il modus operandi dell'attore, consistente in promesse di occasioni lavorative nel mondo dello spettacolo, subordinate all'acquisto di book e corsi, senza reali sbocchi professionali, e con tariffe differenziate in base alla condizione economica dei genitori degli aspiranti modelli.
Quanto alle dichiarazioni della il Tribunale ricordava che, in linea generale, il CP_1 giornalista è tenuto a verificare la veridicità e la correttezza della forma espositiva delle affermazioni del soggetto intervistato, salvo che l'intervista concerna fatti di interesse pubblico, nel quale caso può essere trasmessa senza la necessità di alcuna censura. Nella vicenda in esame, i fatti trattati presentavano indubbio rilievo per l'opinione pubblica, concernendo, tra l'altro, diritti costituzionalmente garantiti, come quello al lavoro di cui all'art. 4 Cost., sicché la trasmissione dell'intervista costituiva legittimo esercizio del diritto di cronaca. pagina 9 di 26 Ciò premesso, il Giudice rilevava come il requisito della verità delle notizie riportate fosse stato rispettato, in quanto il servizio rappresentava fedelmente le modalità operative della società, non contestate nella sostanza dalla difesa attorea, ed era corroborato dalle testimonianze e dalle segnalazioni di numerosi clienti. Anche i limiti della continenza formale e sostanziale risultavano osservati, posto che il linguaggio utilizzato non conteneva espressioni gratuitamente offensive, né si registrava un attacco personale;
infine sicuramente sussistente doveva ritenersi anche l'interesse pubblico alla notizia.
Con riguardo specifico alla posizione della il Tribunale rilevava poi che il servizio CP_1 non era interamente fondato sulla sua intervista, dal momentato che quest'ultima era stata montata insieme ad altri materiali d'archivio. Pertanto, la non poteva, in ogni caso, essere ritenuta CP_1 responsabile dei pretesi danni derivati della diffusione del servizio. Inoltre, le sue dichiarazioni risultavano veritiere e riscontrate da elementi oggettivi, inclusa la circostanza del suo precedente rapporto di lavoro con presso altra agenzia. Parte_1
Da ultimo, il Giudice osservava che gli attori non avevano fornito prova né del danno patrimoniale né di quello non patrimoniale, che non potevano ritenersi “in re ipsa”.
Avverso tale sentenza proponeva appello per i motivi ivi formulati. Parte_1
Si costituiva contestando l'appello e chiedendo la conferma integrale della COroparte_1 sentenza impugnata.
Parimenti si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello. CP_3
All'esito della prima udienza del 18.02.2025, il consigliere istruttore, visti gli artt. 127 ter e
352 c.p.c,. fissava, davanti a sé, l'udienza del 30.09.2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando termini perentori alle parti -calcolati a ritroso rispetto alla detta udienza- di giorni 60 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, di giorni 30 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 15 per il deposito delle note di replica;
infine assegnava altresì termine sino alla data dell'udienza per il deposito di note scritte sostitutive della stessa, salvo quanto disposto dall'art. 127 ter, quarto comma, c.p.c., ricorrendone i presupposti.
Depositati gli iscritti conclusivi e le note sostitutive della udienza, la causa era rimessa in decisione innanzi al Collegio dell'udienza del 30.09.2025 e decisa nella camera di consiglio dell'
8.10.2025
pagina 10 di 26 Con l'unico motivo di gravame l'appellante impugna la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto che il servizio televisivo trasmesso il 30 marzo 2021 costituisce espressione del
“giornalismo di inchiesta” e sarebbe scriminato dall'esercizio dei diritti di cronaca e di critica. COesta, infatti, la sussistenza dei presupposti delle predette scriminanti, vale a dire la verità, la continenza e la pertinenza.
In particolare, l'appellante:
al punto A2.1, per quanto concerne la correttezza professionale e la veridicità delle notizie CO riportate nel servizio, lamenta che on avrebbe svolto alcun serio lavoro di ricerca e di riscontro, essendosi basata esclusivamente sulla segnalazione e la successiva intervista della sig.ra CP_1 senza verificarne adeguatamente l'attendibilità e ottenere i dovuti riscontri documentali. Tale carenza sarebbe incompatibile con il requisito della “verità putativa”, richiesto per la legittimità del giornalismo d'inchiesta.
Evidenzia che le riprese della prova di casting inserita nel servizio risalivano al 2016 e non al 2021 e quindi erano riferite a società diversa da Top SS, che era stata costituita solo nel 2018.
Inoltre, il servizio non aveva chiarito che la non aveva mai lavorato per Top SS, per cui al CP_1 limite poteva riferire di condotte risalenti al 2015 o 2016, quando aveva operato nella diversa società
NI MO come receptionist. All'epoca, peraltro, la non aveva alcun ufficio, essendo in CP_1 contatto col pubblico in uno spazio aperto, per cui era inverosimile l'affermazione resa dalla medesima nell'intervista secondo cui “facevano i book anche nel suo ufficio”.
Il servizio trasmesso si basava, dunque, sulle dichiarazioni – false - della montate ad arte con CP_1 spezzoni di vecchi servizi, mentre non era stata effettuata alcuna seria attività di verifica sull'attività attuale di Top SS, non potendo certamente essere considerata tale la prova di casting realizzata cinque anni prima per verificare l'operato di una società diversa.
L'appellante contesta, inoltre, il rigetto da parte del Tribunale dell'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. delle riprese integrali eseguite dalle Iene nel 2021, istanza definita dal primo giudice meramente esplorativa, mentre tali filmati avrebbero potuto far emergere elementi probatori rilevanti.
Nel corso del giudizio di primo grado, poi, parte attrice aveva dato ampia prova documentale della CO segnalazione di opportunità di casting ai clienti, confermate anche dalle segnalazioni inviate a opo la messa in onda del servizio. Le prove testimoniali -non ammesse dal Tribunale- avrebbero ulteriormente confermato tali circostanze.
Al punto A2.2, l'appellante, evidenziata l'insussistenza dei requisiti della verità della notizia, pagina 11 di 26 della continenza della forma espositiva e dell'interesse pubblico dell'informazione, ha sottolineato che, CO stante la lacunosità delle informazioni ottenute da e dai suoi giornalisti, non poteva ritenersi sussistente alcun oggettivo interesse a rendere consapevole l'opinione pubblica di fatti ed avvenimenti rivelatesi irrimediabilmente non accertati, non confermati e non rispondenti al vero.
Al punto A2.3 la difesa del ritorna sul requisito della verità dei fatti e lamenta che, Parte_1 nella parte introduttiva del servizio, lo stesso viene presentato con la frase “È proprio vero il detto: il lupo perde il pelo ma non il vizio”, confermata dalla sig.ra che riferiva di essere a conoscenza CP_1 che, in effetti, nulla sarebbe cambiato negli anni nella condotta dell'appellante. Il servizio proseguiva mostrando riprese risalenti al 2012, nei quali prometteva lavoro e guadagni. In tal modo, Parte_1 sovrapponendo le dichiarazioni della che poteva riferire al più di fatti del 2015-2016, a CP_1 spezzoni di riprese del 2012, il programma dava l'idea ai telespettatori del 2021 che si stesse parlando di fatti attuali e che dunque il stesse ancora giocando sui sogni dei ragazzi, truffandoli, ma Parte_1 così non era.
La inoltre, del tutto falsamente attribuiva al appellativi poco lusinghieri riferiti CP_1 Parte_1 agli aspiranti modelli –“le bestie”, “gli animali”- mai proferiti dallo stesso, nonché l'intenzione di guadagnare importi elevati in modo facile.
L'appellante lamenta, inoltre, che il servizio ha sostenuto l'esistenza di prezzi differenziati secondo le possibilità economiche dei genitori, collegando tali informazioni alle affermazioni della CP_1 mentre, al contrario, nessuna delle collaboratrici di Top SS aveva mai fatto dichiarazioni in tal senso.
Erroneamente il Tribunale aveva ritenuto sufficiente il solo deposito del servizio su chiavetta USB per assolvere l'onere probatorio circa la verità putativa dei fatti, senza considerare la mancanza di riscontri alle affermazioni della Il primo giudice non aveva rilevato che i filmati mandati in onda CP_1 erano privi di collocazione temporale e che il servizio non specificava che la aveva lavorato CP_1 in una società diversa da Top SS e comunque solo nel 2015-2016. Inoltre non aveva neppure valutato le prove documentali prodotte da parte attrice, ossia i contratti, che non contenevano alcuna promessa di successive occasioni lavorative nel campo della moda e dello spettacolo, e le oltre duecento mail di segnalazione di casting inviate su richiesta dell'agenzia Pt_2
Pertanto, l'appellante, che dichiara di aver contestato da subito il filmato mandato in onda, lamenta che CO on avrebbe effettuato alcun controllo sui fatti riferiti dalla affidandosi acriticamente ad CP_1 una sola fonte di informazione ed omettendo qualsiasi controllo.
Secondo la difesa di il servizio andato in onda si è caratterizzato, fin dall'inizio, per Parte_1
pagina 12 di 26 l'attribuzione al GN di comportamenti opachi (“il lupo perde il pelo ma non il vizio”), se Parte_1 non truffaldini, e anche nel suo prosieguo è stato montato ad arte, combinando l'intervista rilasciata dalla signora con spezzoni di vecchi filmati, in modo da confermare il contenuto della CP_1 segnalazione di quest'ultima e attribuire al signor alla data di messa in onda del servizio di Parte_1 cui è causa, comportamenti mai posti in essere da quest'ultimo ed affatto verificati dalla trasmissione.
Il risultato che ne è scaturito è stato il discredito, in ambito nazionale, del GN definito Parte_1
“ladro” e “truffatore” (doc. 6 att. fasc. primo grado).
Al punto A2.4, contesta l'affermazione resa dal Giudice di prime cure secondo cui le dichiarazioni della sig.ra avrebbero trovato pieno riscontro nei fatti e in particolare nelle CP_1 videoregistrazioni confluite nel servizio televisivo, che avrebbero ritratto in modo chiaro le condotte del e dei suoi collaboratori. Parte_1
Al contrario, secondo l'appellante, il servizio, tramite un montaggio artefatto dell'intervista e di filmati preesistenti, avrebbe veicolato allo spettatore un messaggio fuorviante, volto esclusivamente a screditare la sua persona, riferendo come attuali e riferite a Top SS condotte invero risalenti a diversi anni prima e imputabili a diverse società.
Evidenzia inoltre che la sig.ra pur non avendo mai lavorato per Top SS, ha attribuito a CP_1 quest'ultima fatti non corrispondenti al vero, riferiti al 2012 e al 2016, commessi da soggetti non parte del giudizio, come la NI MO e un'altra società operante nel 2012 non citata. Tali attività non sarebbero state verificate. In realtà Top SS, come ammesso nel servizio per pochi secondi alla fine, vendeva solo book fotografici e corsi di portamento e, pur non essendo previsto contrattualmente, talvolta segnalava ai clienti le opportunità di casting ricevute, ciò anche nel difficile periodo pandemico.
Inoltre, come già detto, la verifica di casting e sull'effettivo svolgimento dei lavori da parte dei clienti inserita nel servizio era stata effettuata nel 2016 e non nel 2021.
Al punto A2.5 censura la sentenza per non avere preso in considerazione l'attività concretamente svolta da Top SS né i contratti stipulati dalla stessa con i clienti, nonostante essi fossero stati prodotti in giudizio. Tali contratti prevedevano esclusivamente la realizzazione di un book fotografico e, su richiesta, la partecipazione a corsi di portamento o recitazione, senza alcuna ulteriore obbligazione rispetto alla ricerca di casting o altre opportunità di lavoro;
ciononostante la società aveva provveduto a segnalare gratuitamente ai propri clienti eventuali opportunità di casting, anche nel difficile periodo pandemico.
A supporto, l'appellante cita i casting segnalati per The Best S.r.l. del 27 febbraio 2021, inoltrato a 206
pagina 13 di 26 destinatari, e quello per Sauber del 5 aprile 2021, inviato a 367 destinatari. In particolare, la corrispondenza prodotta in primo grado con The Best S.r.l. avrebbe dimostrato come tale società fosse partner della Top SS, circostanza confermata anche dal sito internet della società stessa. In particolare, con e-mail del 2 luglio 2020, prodotta sub doc. 27 fasc. primo grado, è la stessa OR CP_8 presentando l'azienda The Best S.r.l, della quale è titolare ed amministratore unico, ad indicare che la COr sua società è fornitore ufficiale e di altre reti televisive e case di produzione importanti quali e AN IA e ciò emergeva anche dal sito internet di The Best srl. Vi era pertanto CP_7 documentale conferma che Top SS e il GN collaborassero con società in contatto con Parte_1 reti televisive italiane e case di produzioni importanti, sia in ambito televisivo, sia nel settore della moda CO e della pubblicità. Persino i soggetti che avevano contattato dopo la trasmissione del servizio CO avevano confermato di avere ricevuto delle segnalazioni di casting, come emergeva dal doc. 6 asc. primo grado, in particolare dalla e-mail di del 30 maggio 2021. Persona_4
L'appellante ribadisce che mai furono promesse certezze di lavoro, che i prezzi dei servizi offerti non CO variavano in base alla professione dei genitori dei clienti e che le stesse e-mail depositate da in primo grado sub doc. 6 avrebbero smentito tali allegazioni. Inoltre, le segnalazioni pervenute successivamente alla messa in onda del servizio, oltre a contenere accuse generiche e prive di riscontro, avevano come unico scopo quello di ottenere la restituzione di quanto versato, senza che in precedenza fossero mai state mosse contestazioni sui servizi erogati da Top SS.
Al punto A2.6, contesta la sentenza nella parte in cui ha ritenuto sussistente il criterio del pubblico interesse, affermando che il servizio televisivo oggetto di causa sarebbe stato connotato da un'evidente rilevanza per la collettività, in quanto riferito a diritti costituzionalmente garantiti, quali il diritto al lavoro di cui all'art. 4 Cost., nonchè a problematiche particolarmente avvertite dal mondo giovanile.
Secondo l'appellante, l'interesse dell'opinione pubblica ad essere informata su fatti ed avvenimenti di rilevanza generale deve comportare che la notizia possa davvero fornire una visione globale della società
e non può ridursi ad un attacco personale, come avvenuto nel caso di specie. Inoltre, sottolinea come la giurisprudenza citata dal giudice di primo grado, a sostegno della legittimità della pubblicazione dell'intervista, tutela sì il diritto ad essere informati, anche a costo di sacrificare l'onore e il decoro del terzo, ma ciò solo entro un limite invalicabile dato dalla posizione di grande rilevo nella vita politica, economica, sociale o culturale che occupa il personaggio intervistato.
Nella vicenda in esame, rileva l'appellante, né l'intervistata né il soggetto oggetto delle dichiarazioni erano personaggi pubblici o di notorietà tale da giustificare un simile trattamento. pagina 14 di 26 Al punto A2.7 la difesa del censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto rispettato Parte_1 il criterio della continenza espositiva.
Ripercorre le espressioni ritenute diffamatorie e, in tal senso, richiama, a titolo esemplificativo, le frasi poste in apertura del servizio (“il lupo perde il pelo ma non il vizio”, “andiamo a vedere se ha messo la testa a posto”) e le dichiarazioni rese dalla sig.ra in cui veniva accusato di CP_1 Parte_1 arricchirsi a spese dei ragazzi, definiti “bestie” o “scemi”, e presentato come soggetto che incassava ingenti somme “in nero”.
Secondo l'appellante, tali affermazioni – mai pronunciate dal né riscontrabili nell'attività di Parte_1
Top SS – risulterebbero infondate e meramente diffamatorie. Il servizio, condotto con tale tono scandalistico e allusivo, avrebbe indotto lo spettatore a collegare e la sua società a condotte Parte_1 illecite e truffaldine, costruendo un'immagine lesiva della sua dignità e priva di riscontri nella realtà. Le CO dichiarazioni della sig.ra sarebbero poi state amplificate da mediante le scelte di CP_1 montaggio e la tecnica narrativa del servizio televisivo.
Al punto A2.8, infine, l'appellante censura la sentenza del Tribunale nella parte in cui ha escluso la sussistenza del danno non patrimoniale, stante l'impossibilità di individuare un effettivo pregiudizio causalmente riconducibile alla condotta diffamatoria contestata.
L'appellante ribadisce, invece, che il danno e il relativo nesso causale risultano provati nei seguenti termini:
- quanto alla diffusione, il servizio è tuttora disponibile in rete ed è stato rilanciato da siti e social, circostanza che la giurisprudenza riconosce idonea ad aggravarne la portata diffamatoria;
- quanto alla rilevanza dell'offesa, a seguito delle dichiarazioni trasmesse il sig. ha Parte_1 ricevuto numerosi insulti e minacce ed era anche stato convocato dal direttore della banca con cui la società intratteneva rapporti per chiarimenti;
inoltre la società Top SS ha cessato l'attività ed è stata costretta alla chiusura;
- quanto alla posizione sociale, l'esposizione mediatica subita ha ingiustificatamente compromesso i rapporti lavorativi e relazionali del Parte_1
Pertanto, chiede che il danno all'immagine sia liquidato in una somma compresa tra euro 31.000,00 ed euro 50.000,00, trattandosi di diffamazione di elevata gravità.
Ritiene la Corte che l'appello proposto sia privo di fondamento.
pagina 15 di 26 Preliminarmente deve rilevarsi che, a seguito della cancellazione dal Registro delle Imprese di
Top SS Agency srls, l'impugnazione è stata proposta unicamente da , per cui le Parte_1 valutazioni concernenti i danni lamentati da detta società sono superate.
Ciò premesso, come è noto, il giudizio di bilanciamento tra i principi costituzionali della libera manifestazione del pensiero ex art. 21 Cost., da una parte, ed il diritto all'identità personale, all'onore alla reputazione dall'altra ex art. 2 Cost., dall'altra, può risolversi in favore del primo purché sussistano i requisiti della verità dei fatti narrati, della continenza nell'esposizione dei medesimi e dell'interesse pubblico agli stessi;
solo in presenza di tali presupposti possono ritenersi operanti le esimenti del diritto di cronaca e di critica.
La categoria del c.d. giornalismo di inchiesta è nota alla giurisprudenza ed è da intendersi
“quale species più rilevante della attività di informazione, connotata -come riconosciuto anche dalla
Corte di Strasburgo- dalla ricerca ed acquisizione autonoma, diretta ed attiva, della notizia da parte del professionista” (Cass., 9 luglio 2010, n. 16236).
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte “In tema di diffamazione a mezzo stampa, nel cd. giornalismo d'inchiesta –che ricorre allorquando il giornalista non si limiti alla divulgazione della notizia ma provveda egli stesso alla raccolta della notizia dalle fonti, attraverso un'opera personale di elaborazione, collegamento e valutazione critica, al fine di informare i cittadini su tematiche di interesse pubblico – il requisito della verità (anche putativa) va inteso in un'accezione meno rigorosa, implicando una valutazione non tanto dell'attendibilità e della veridicità della notizia, quanto piuttosto il rispetto dei doveri deontologici di lealtà e buona fede gravanti sul giornalista” (Cass. ord. n.
30522/2023).
Sempre in tal senso si è affermato che “In tema di diffamazione a mezzo stampa, nel cd.
"giornalismo d'inchiesta" a rilevare è l'esigenza della valutazione, non tanto dell'attendibilità e veridicità della notizia, quanto piuttosto del rispetto dei doveri deontologici di lealtà e buona fede, oltre che della maggiore accuratezza possibile nella ricerca delle fonti e della loro attendibilità, dal che consegue che è scriminato il giornalista che eserciti la propria attività mediante la denuncia di sospetti di illeciti, allorché i medesimi, secondo un apprezzamento caso per caso riservato al giudice di merito, risultino espressi in modo motivato e argomentato sulla base di elementi obiettivi e rilevanti e mediante il ricorso, attraverso una ricerca attiva, a fonti di notizia attendibili”(Cass. ord. n. 19611/2023).
Con riferimento, poi, al caso specifico dell'intervista, la Suprema Corte ha affermato che “il giornalista, anche nel caso in cui pubblichi il testo di una intervista, non può limitare il suo intervento
a riprodurre esattamente e diligentemente quanto riferito dall'intervistato, soltanto perché le eventuali pagina 16 di 26 dichiarazioni possono interessare la pubblica opinione, essendo in ogni caso tenuto a controllare la veridicità delle circostanze e la continenza delle espressioni riferite;
ne consegue che, quando non ricorrano detti presupposti, egli diviene "dissimulato coautore" delle eventuali dichiarazioni diffamatorie contenute nel testo pubblicato” (Cass. n. 19376 del 7.7.2023).
Ritiene il Collegio che i requisiti sopra illustrati sono certamente presenti nel caso in esame per le ragioni di seguito indicate.
Sussiste, in primo luogo, la verità, quantomeno putativa, di quanto rappresentato nel servizio andato in onda il 30.3.2021, risultando i fatti ivi esposti effettivamente frutto di un lavoro attento di ricerca e di riscontro da parte della redazione del programma.
COrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, infatti, il servizio non si è fondato esclusivamente sulle dichiarazioni della signora , senza alcuna attività di verifica di COroparte_1 quanto dalla medesima affermato.
In primo luogo, il sig. era già noto al programma, perché oggetto di due Parte_1 precedenti trasmissioni del 2012 e del 2016, da cui era emerso il modus operandi del medesimo e, in particolare, il fatto che gli aspiranti modelli non erano oggetto di una reale selezione, nonostante fosse loro fatto credere il contrario;
a tutti veniva detto che erano stati scelti tra i tanti e a tutti indistintamente veniva proposto, a pagamento, il book fotografico ed eventualmente il corso di portamento, a fronte di promesse di sicure occasioni lavorative, che avrebbero ripagato rapidamente l'investimento.
L'assenza di una reale selezione dei ragazzi e la promessa di occasioni di lavoro sicuro, che, in realtà, non avevano alcun seguito ed erano solo strumentali all'ottenimento del pagamento di book e corsi, emerge chiaramente dagli inequivoci spezzoni delle riprese effettuate nel 2012 e nel 2016, tanto che lo stesso ell'intervista del 2021 ammette di aver commesso errori nel passato e punta le Parte_1 sue difese in giudizio sul fatto che simili condotte non sarebbero state invece riscontrate nell'operato di
Top SS.
CO A fronte di tale accertata situazione pregressa, ha documentato che dal dicembre 2018 all'inizio del 2021 erano pervenute in redazione diverse nuove segnalazioni da parte di aspiranti modelli, che denunciavano come anche con la nuova agenzia Top SS Agency, Parte_1 espressamente menzionata nelle mail, continuava a procedere negli stessi termini già denunciati dalle CO Iene nelle precedenti trasmissioni del 2012 e del 2016 (doc. 6 .
In tale contesto, in data 9.2.2021 perveniva anche la segnalazione di , dalla COroparte_1 quale emergeva che il con la nuova agenzia Top SS Agency, stava continuando a truffare Parte_1
pagina 17 di 26 i ragazzi, cui venivano promessi “mari e monti”, una volta superato un finto provino, svolto con telecamera rigorosamente spenta, al solo fine di ottenere delle somme consistenti per dei book, il cui prezzo variava a seconda del lavoro svolto dai genitori degli aspiranti modelli.
affermava nella predetta denuncia di aver lavorato nell'agenzia NI MO COroparte_1 nel 2015-2016, inizialmente come receptionist, e poi, dopo circa un anno, di essere stata, per così dire, promossa dal che l'aveva fatta assistere ai colloqui con i ragazzi e aveva così scoperto “cosa Parte_1
c'era dietro”.
La circostanza che la abbia lavorato con NI MO è pacifica in causa, essendo CP_1 ammessa anche dall'appellante, che tuttavia lamenta che le condotte riferite non riguardano il 2021, ossia l'anno in cui è andato in onda il servizio, e sarebbero riferite a società diverse da Top SS.
In ogni caso, la circostanza che la abbia effettivamente lavorato con e CP_1 Parte_1 riferisca di condotte parzialmente ammesse dallo stesso appellante, sia pure collocate nel 2015-2016 e non nel 2021, deve ritenersi che costituisca un elemento obbiettivo a favore dell'attendibilità di quanto dalla medesima riferito.
In ogni caso, l'attività di riscontro da parte delle Iene rispetto a quanto dichiarato dalla CP_1
-per conoscenza diretta o per quanto appreso da confidenze del è andata oltre a tale aspetto. Parte_1
Vi sono delle evidenti corrispondenze sia tra l'esito delle indagini sfociate nei precedenti servizi del 2012 e del 2016 e quanto riferito dalla sia tra le dichiarazioni di quest'ultima e il tenore CP_1 delle denunce sull'operato del e di Top SS pervenute alla redazione tra il 2018 e il 2021. Parte_1
Inoltre, al fine di verificare l'attualità della condotta contestata, sono state inviate nel 2021 presso gli uffici di Top SS due attrici, entrambe alte 1,60 e con taglia 44, ossia aventi caratteristiche fisiche scarsamente compatibili con la partecipazione a sfilate di moda.
Dalle riprese dei colloqui di selezione di queste due ragazze sono emerse significative anomalie, che riscontrano ampiamente le dichiarazioni di e convincono che il noto modus COroparte_1 operandi del sia proseguito anche negli anni successivi, sino al 2021. Parte_1
In primo luogo, infatti, il provino viene effettuato in corridoio, mediante riprese fatte col cellulare, ossia con modalità che non denotano certo una condotta particolarmente professionale, tenuto conto del luogo e del mezzo usati: non uno studio fotografico appositamente attrezzato e una strumentazione ad hoc per le riprese, ma appunto un corridoio e un cellulare. Tali aspetti danno supporto alla tesi che, in realtà, nessuna vera selezione è in atto.
Inoltre, in attesa dell'esito del provino, l'operatrice dichiara alla prima ragazza: “Se per noi è un pagina 18 di 26 sì, i risultati li porti”. E poi aggiunge: “Ai casting e ai provini ti ci mandiamo solo se sarai preparata e competitiva”, “Se sarai un sì, ti devi fare un book fotografico”, “Se sarai un sì, devi imparare a camminare”. Poco dopo aggiunge: “Per noi quando è un sì, vuol dire che i risultati arrivano…se ti faccio entrare è perché poi ti voglio far fare delle cose…”.
Già da tali battute emerge che, non solo vengono proposti book fotografico e corso di portamento, ma vengono spese rassicurazioni anche sui lavori futuri e viene anche veicolata l'idea che tali occasioni dipendono dall'iniziativa di Top SS: “…se ti faccio entrare è perché poi ti voglio far fare delle cose…”.
Altro elemento altamente significativo che emerge dal colloquio di selezione di entrambe le aspiranti modelle inviate dalle Iene è la richiesta di compilare un modulo nel quale deve essere indicato il lavoro dei genitori;
il punto viene ritenuto tanto importante dalle operatrici di Top SS che le stesse non si accontentano di quanto inserito dalle ragazze nel modulo, ma chiedono anche ulteriori delucidazioni in proposito nel corso del colloquio.
La prima aspirante modella inviata dalle Iene riferisce che il padre si occupa della produzione di dispositivi medici, per cui, con la pandemia, nonostante la congiuntura generale negativa, gli affari gli stanno andando bene, mentre la madre è un broker assicurativo. A questo punto l'operatrice vuole addirittura sapere se la ragazza è figlia unica.
Si tratta, all'evidenza, di domande che nulla c'entrano con la selezione di una aspirante modella e che, in realtà, appaiono effettivamente volte a verificare le disponibilità economiche della famiglia.
Ciò evidentemente riscontra le dichiarazioni rese sul punto da . COroparte_1
A seguito delle informazioni fornite dalla prima ragazza, dopo qualche minuto l'operatrice comunica l'esito positivo del provino e aggiunge: “Allora, c'è da lavorare… servizi fotografici, sfilate con apertura sugli sport pubblicitari e anche spot fashion”. Il prezzo per book e per il corso di portamento proposti alla ragazza è di 2.600 euro.
A quel punto l'aspirante modella domanda: “Quindi c'è anche la possibilità di sfilate?” e l'operatrice di Top SS risponde con enfasi: “Assolutamente sì, , questi Per_2 Parte_3 saranno i brand sui quali ci relazioneremo…”. Quando la ragazza esprime qualche perplessità per le sue prospettive lavorative in relazione alla sua altezza di 1 metro e sessanta cm, la selezionatrice di Top
SS replica prontamente e con forza: “E' una altezza giusta”. Dopodiché, per rafforzare l'idea dell'ardua selezione superata, la donna afferma che, per lei, per una che entra, dieci rimangono fuori, per cui l'occasione che si presenta è veramente unica: “now or never”.
pagina 19 di 26 Anche da questi passaggi del colloquio si traggono elementi di conferma dell'intervista di
. L'affermazione che il fisico di una ragazza alta 1,60 mt con taglia 44 sarebbe quello COroparte_1 giusto per le sfilate appare del tutto incongrua e palesemente ingannevole, così come quella secondo cui l'aspirante modella con tali caratteristiche fisiche sarebbe stata prescelta a fronte di almeno altre dieci scartate.
La riprova del carattere fraudolento di quanto dichiarato dalla collaboratrice di Top SS si ha subito dopo, in occasione del colloquio di selezione della seconda attrice inviata dalle Iene, pure alta1,60 mt, che però dichiara all'operatrice che il padre è un operario disoccupato e la madre una casalinga. In questo caso, infatti, la collaboratrice del dichiara senza mezzi termini: “Tu non hai l'altezza Parte_1 per sfilare, lo sai vero? Ti mancano 10 cm, a meno che non ti tirino le gambe. E non stiamo parlando di alta moda, stiamo parlando di moda normale”. Inoltre, appresa la notizia della mancanza di reddito familiare, viene offerto “tutto il percorso completo” al prezzo di 1.200 euro.
Dalle riprese del 2021 dei due colloqui di selezione delle finte aspiranti modelle inviate dal programma emerge, pertanto, chiaramente che nessuna reale selezione delle ragazze viene effettuata da
Top SS in base alle loro caratteristiche e che l'elemento di discrimine appare, invece, essere unicamente il reddito dei genitori, sia nella determinazione dei prezzi dei servizi, sia nello stabilire l'attitudine o meno di un'aspirante modella alle sfilate. Solo in tale chiave, infatti, si comprende come la collaboratrice di Top SS abbia potuto dire ad una ragazza che l'altezza di un metro e sessanta andava benissimo per sfilare, mentre per la figlia dell'operaio disoccupato mancavano dieci centimetri e non solo per l'alta moda, anche per quella normale.
Gli elementi emersi depongono, pertanto, nel senso che la selezione operata è solo fittizia e prescinde dalle caratteristiche fisiche e dalle attitudini delle ragazze. Ciò nonostante, a queste ultime viene fatto credere che il provino è reale e che per una che viene presa, dieci rimangono fuori e vengono anche millantate collaborazioni con importanti brand: che risultino Persona_3 Persona_5 reali occasioni lavorative offerte ai ragazzi selezionati.
L'appellante riferisce che, da contratto, Top SS non era tenuta a procurare alcuna occasione di lavoro, dovendosi limitare a fornire prestazioni consistenti in book fotografici e corsi di portamento.
Così stando le cose, a ben vedere, a maggior ragione le prospettive di lavoro ventilate alle ragazze dalle operatrici di Top SS, come frutto dell'attività di quest'ultima (“…se ti faccio entrare è perché poi ti voglio far fare delle cose…”), appaiono incongrue e menzognere.
D'altra parte la segnalazione di casting da parte dell'appellante deve essere stata veramente solo occasionale, se Top SS, pur costituita nel 2018, per circa tre anni di attività, pur tenuto conto della pagina 20 di 26 pandemia, è riuscita a produrre solo due segnalazioni di casting fatte ai propri clienti: l'una per sabato
27.2.2021 (oggetto mail: “casting importante”) e l'altro del 25.3.2021 (oggetto mail: “casting per te”) per il lancio di un nuovo packaging di calze della Sauber con selezione entro il 5/4/21 (cfr doc. 3 attori primo grado).
Inoltre, circa il fatto che dal tenore dei contratti conclusi con i clienti emerge che le obbligazioni assunte da Top SS erano limitate a servizi fotografici e ai corsi di portamento, può osservarsi che l'obbiettivo della trasmissione televisiva non era quello di denunciare un eventuale inadempimento contrattuale della società del quanto piuttosto far emergere la condotta ingannevole tenuta Parte_1 dalla stessa in occasione delle finte selezioni degli aspiranti modelli, accompagnate da illusorie promesse sulle future occasioni lavorative, il tutto al fine di mettere in guardia i ragazzi dal buttare denaro inutilmente.
La questione non è, dunque, tanto la corrispondenza della condotta di Top SS alle clausole contrattuale, quanto il carattere fraudolento dell'operato di quest'ultima, che imbastiva delle selezioni fasulle, faceva credere a ciascun ragazzo di essere uno dei pochi -uno contro dieci- che aveva superato il provino -svolto peraltro, come si è visto, con modalità che denotavano una forte carenza di professionalità al riguardo- e prospettava sicure occasioni lavorative con marchi e brand di primissimo piano, quando invece qualsiasi ragazzo veniva preso, purché fosse in grado di pagare book e corso, il cui prezzo, come si è visto, variava a seconda del reddito dei genitori.
Sempre con riferimento al contenuto dei contratti con Top SS appare significativo che vi si legga all'art 7: “Inefficacia delle promesse estranee alla presente scrittura. Le parti attribuiscono efficacia esclusivamente alle reciproche obbligazioni risultati dal presente atto scritto ad esclusione di ogni altra pattuizione o promessa”. Detta clausola desta, infatti, sospetto e sembra proprio inserita per cautelarsi dalle conseguenze derivanti da eventuali rimostranze delle famiglie che avessero invocato quanto falsamente dichiarato e promesso dalle collaboratrici del nel corso dei fantomatici Parte_1 colloqui valutativi.
E' chiaro che, se nessuna reale selezione veniva operata, se il provino era fatto in corridoio col cellulare e se ad una ragazza alta 1,60 mt e con taglia 44 veniva detto che era senz'altra adatta alle sfilate, l'assenza di reali sbocchi lavorativi non era che la logica conseguenza dell'operato subdolo della società.
A poco, dunque, rileva che lo spezzone del servizio relativo alla prova di casting, da cui era emerso che nessuno dei ragazzi di Top SS aveva mai concretamente lavorato, risaliva al 2016 e non al 2021, perché è il carattere fittizio della selezione a monte che conduce a tale esito e sotto tale profilo pagina 21 di 26 l'accostamento a quanto avveniva negli anni precedenti nelle agenzie in cui lavorava il non Parte_1 appare fuori luogo.
CO Del resto, a prodotto anche le segnalazioni pervenute in redazione dopo la messa in onda del servizio, tutte riferite a Top SS;
molte risultano precise e circostanziate e danno ulteriore conferma di quanto sopra emerso, anche con riferimento alla mancanza di segnalazioni di casting dopo il pagamento del book. Se ne riportano alcuni stralci:
- AL MA 25.11.2021: “…purtroppo anche io sono caduta nella loro trappola e li ho pagati 1000 euro per la realizzazione di un book fotografico, mi avevano assicurato chiamate per casting che non sono mai arrivate… il fotografo sicuramente non era un professionista… la ragazza che mi ha fatto il provino non mi ha più risposto ai messaggi…”.
- 9.5.2021: “…all'incirca un mese e mezzo fa ho acquistato un book a Persona_6
1300 euro […] sempre con la scusa che con due casting avevo già recuperato i soldi”;
- : “Ho fatto un book fotografico da della Top SS Testimone_5 Pt_1
Agency non mi ha mai chiamato, né mai fatto un provino mi ha fatto pagare il book 1400 euro…”;
- 30.3.2021: “…dentro l'agenzia c'era una brasiliana che mi ha promesso Persona_7 fama e fortuna …mi hanno fatto un book fotografico… le foto sono state veramente fatte male…”.
Concludendo sul punto, le riprese effettuate dalle Iene nel 2021 relative alla finta selezione come modelle delle due attrici inviate dal programma riscontrano largamente le dichiarazioni della CP_1
e, unitamente alle altre denunce in atti, anteriori e posteriori alla messa in onda del servizio, dimostrano che, effettivamente, la condotta ingannevole del già denunciata nel 2012 e poi ancora nel Parte_1
2016, persisteva anche nel 2021 tramite la sua nuova società Top SS.
CO Gli elementi fattuali così ricostruiti e verificati da onsentono di ritenere, dunque, la verità, quantomeno putativa, di quanto risultante dal servizio andato in onda il 30.3.2021, essendo emersa una pluralità di circostanze attuali di riscontro delle dichiarazioni rese dalla CP_1
Acclarata la verità, almeno putativa, della notizia riportata, non vi possono essere dubbi circa l'interesse pubblico alla stessa, posto che lo stesso riferisce di aver avuto dal 2018 al 2021 Parte_1 oltre trecento clienti, il che dimostra che un numero considerevole di giovani era stato esposto alle condotte insidiose di Top SS e molti altri rischiavano di esserlo in futuro. Si tratta, evidentemente, di un'offerta al pubblico di servizi con modalità fraudolente, che è interesse della collettività smascherare, dovendosi evitare che le famiglie degli aspiranti modelli siano indotte a credere che i propri ragazzi pagina 22 di 26 siano tra i pochissimi selezionati per il debutto nel mondo della moda e dello spettacolo, senza che risulti nulla di reale in tal senso, così investendo denaro su presupposti falsamente rappresentati.
Per quanto concerne poi il requisito della continenza, occorre considerare che il servizio oggetto di causa è espressione sia del diritto di cronaca, che di quello di diritto di critica e, come noto, nell'ambito di quest'ultimo è consentito il ricorso a toni aspri e taglienti. In proposito la Suprema Corte, infatti, ha statuito che “Il diritto di critica si concretizza in un giudizio valutativo che postula l'esistenza del fatto assunto ad oggetto o spunto del discorso critico ed esclude la punibilità di coloriture ed iperboli, toni aspri o polemici, linguaggio figurato o gergale, purché tali modalità espressive siano proporzionate e funzionali all'opinione o alla protesta, in considerazione degli interessi e dei valori che si ritengono compromessi” (Cass. pen. 13 giugno 2014, n. 36045; Cass. pen.,11 febbraio 2021, n.
9803); non è consentito trasmodare nell'invettiva gratuita, salvo che la offesa sia necessaria e funzionale alla costruzione del giudizio critico (cfr. Cass. pen. 24 giugno 2016, n. 37397).
Il diritto di critica si differenzia da quello di cronaca essenzialmente in quanto il primo non si concretizza nella sola narrazione di fatti, comprendendo anche l'espressione di un giudizio o, più genericamente, di un'opinione che, come tale, non può pretendersi rigorosamente obiettiva, posto che la critica, per sua natura, non può che essere fondata su un'interpretazione, necessariamente soggettiva, di fatti e di comportamenti. Ciò comporta che in tema di diritto di critica, laddove alla narrazione di determinati fatti si unisca un'esposizione di carattere valutativo, rappresentativa di opinioni dell'autore,
i parametri di norma utilizzati in tema di diritto di cronaca richiedono una valutazione diversa e più elastica, nonché più attenta al bilanciamento dell'interesse individuale alla reputazione con quello alla libera manifestazione del pensiero.
La critica deve concretizzarsi infatti, da un lato, in un dissenso motivato e, dall'altro, in valutazioni corrette e misurate e non lesive dell'altrui dignità morale e professionale. Il limite per l'esercizio di tale diritto deve considerarsi travalicato quando l'agente trascenda in attacchi personali diretti a colpire, su di un piano esclusivamente personale, senza alcuna finalità di pubblico interesse, la figura morale del soggetto criticato.
E ciò in quanto il diritto di critica ha margini molto più ampi rispetto a quello di cronaca;
ad avviso della giurisprudenza infatti “Mentre il diritto di cronaca, in quanto rivolto a trasmettere informazioni concernenti fatti di pubblico interesse, è ancorato alla più rigorosa obiettività, il diritto di critica, quale manifestazione della propria opinione, non può essere totalmente obiettivo e può manifestarsi anche con l'uso di un linguaggio colorito e pungente” (Cass. civ., 27 gennaio 2015, n.
1434). pagina 23 di 26 Ed ancora si è affermato che “In tema di azione di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo della stampa, il canone della verità si atteggia diversamente in ipotesi di esercizio del diritto di cronaca, per il quale è richiesta la continenza dei fatti narrati tanto in senso formale quanto in senso sostanziale, e di esercizio del diritto di critica, il quale non si concreta nella mera narrazione dei fatti, ma nell'espressione di un giudizio (necessariamente soggettivo) rispetto ai fatti stessi;
perciò, non può pretendersi che l'opinione sia assolutamente obiettiva, potendo essere la stessa esternata anche con
l'uso di un linguaggio colorito e pungente, purché non leda l'integrità morale del soggetto” (Cass. ord.
n. 4955/2024).
Ciò premesso, ritiene il Collegio che le espressioni usate dalla giornalista che ha condotto il servizio e dalla stessa intervistata non esorbitano dal limite della continenza richiesta per l'esercizio del diritto di critica, nell'ambito del quale è consentito il ricorso a toni di disapprovazione più pungenti e incisivi rispetto a quelli comunemente utilizzati nei rapporti tra privati.
Infatti, i toni e il linguaggio usati nel servizio non paiono porsi al di fuori dell'esercizio del diritto di critica all'attività esercitata dall'appellante, che viene documentata nel servizio.
In particolare, l'appellante richiama l'attenzione sui seguenti passaggi: “sin dall'esordio del servizio una voce narrante afferma “E' proprio vero il detto: il lupo perde il pelo ma non il vizio” “..
Andiamo a vedere se ha messo la testa a posto”, oppure … nel servizio è stata inquadrata la OR che dichiara “io non voglio più che persone, che magari non riescono ad arrivare a fine mese, CP_1 si indebitino per arricchire una persona come lui che gioca sui sogni dei ragazzi”, “… per lui erano delle bestie...”, “... tutti scemi...”. E ancora riferito alle dichiarazioni della (“e una volta mi CP_1 ha raccontato “no guarda, noi, queste bestie, dobbiamo sfruttarle, questi sono degli animali, non capiscono un c….” c'è un bip” - “per lui erano le bestie o gli animali, a seconda di come gli girava” –
“sì, certo che ci ho anche provato, però lui ha detto questo è l'unico modo in questo mondo per fare soldi veloci, ho detto “però non sono soldi puliti” e lui “chi se ne frega, l'importante è fare i sodi”
(soldi peraltro che la stessa quantifica in oltre € 40.000,00 al mese, in nero) – “guarda sì, ma anche vantandosi, lui si vantava dicendo che questi son tutti scemi, guarda cosa riesco a fargli fare”).
La Corte ritiene che le espressioni censurate dall'appellante non esorbitano dai limiti della continenza espositiva, posto che non sono stati usati epiteti offensivi od espressioni denigratorie nei confronti del che mai ad esempio è definito un truffatore, né vengono definite truffaldine o Parte_1 fraudolente le condotte poste in essere dal medesimo. Il servizio si è limitato, infatti, a descrivere le modalità operative utilizzate all'interno dell'agenzia, senza ricorrere ad epiteti o appellativi offensivi.
In conclusione, dunque, come correttamente evidenziato dal giudice di primo grado, deve pagina 24 di 26 ritenersi rispettato anche il limite della continenza.
Ricorrono, pertanto, tutti i requisiti per ritenere che il servizio televisivo oggetto di causa costituisca espressione dell'esercizio legittimo dei diritti di cronaca e critica e tale valutazione assorbe ogni profilo concernente la quantificazione dei danni lamentati dall'appellante. L'appello, dunque, non merita accoglimento e deve essere rigettato.
SPESE DI LITE
Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al rimborso delle spese di lite sostenute dalle controparti, in applicazione del principio di soccombenza ex art. 91 cpc.
Le spese di lite sopportate da ciascuna appellata, per il presente grado di giudizio, tenuto conto del dm 55/14, come aggiornato dal dm 147/2022, del valore della domanda attorea, dell'attività difensiva svolta e della media complessità delle questioni trattate, si liquidano in complessivi euro 6.946,00, di cui euro 2.058,00 per la fase di studio, euro 1.418,00 per la fase introduttiva, euro 3.470,00 per la fase decisionale, oltre il 15% di rimborso spese forfettario, iva e cpa come per legge, esclusa la fase istruttoria non presente.
Visto il rigetto dell'appello, la Corte dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, di cui all'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 24.12.2012 n.
228.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 7751/2024 del Tribunale di Milano, pubblicata in data 23.08.2024-ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa- così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna a pagare a , a titolo di rimborso delle spese Parte_1 COroparte_1 di lite del grado di appello, la somma di euro 6.946,00, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
3. condanna a pagare a a titolo di Parte_1 COroparte_2 rimborso delle spese di lite del grado di appello, la somma di euro 6.946,00, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
pagina 25 di 26 4. dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, del
D.P.R. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 24.12.2012 n. 228.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio dell' 8.10.2025.
Il Consigliere estensore
Nicoletta Sommazzi Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Ferrero
pagina 26 di 26
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott.ssa Giovanna Ferrero Presidente
Dott.ssa Nicoletta Sommazzi Consigliere rel.
Dott.ssa Natalia Imarisio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa rg. 2842/2024 promossa in grado d'appello,
da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
NU ON, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima sito in Milano, Via
Turati n. 8, in forza di procura alle liti in atti;
APPELLANTE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. COroparte_1 C.F._2
ET BU, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima sito in Milano, Via
Stresa n. 29, in forza di procura alle liti in atti;
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti COroparte_2 P.IVA_1
ON IN, AL RL e BI LE, con domicilio digitale presso l'indirizzo di posta elettronica certificata in forza di procura alle liti in atti;
Email_1
APPELLATE
PER LA RIFORMA
della sentenza n. 7751/2024, pronunciata dal Tribunale di Milano, pubblicata in data 23.08.2024.
pagina 1 di 26 OGGETTO: diritti della personalità.
CONCLUSIONI
Le parti, in vista dell'udienza del 30.09.2025, fissata ex artt. 127 ter e 352 cpc, chiedevano rimettersi la causa in decisione sulle seguenti conclusioni:
PARTE APPELLANTE
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, accogliere, per i motivi di cui in atto, il proposto appello e – in riforma della sentenza n. 7751/2024, resa inter-partes dal Tribunale di
Milano, I Sezione Civile, in persona del Giudice Dott.ssa Valentina Boroni, resa nel giudizio RG.
N. 12717/2022, pubblicata il 23 agosto 2024, repertorio n. 6969/2024 e notificata il 3 settembre
2024 – statuire quanto segue
In via principale, nel merito:
- premesso ogni accertamento e declaratoria del caso, accertata e dichiarata la natura diffamatoria ed illecita del servizio “Il furbetto dell'agenzia di modelle. Book e corsi a pagamento, ma i casting dove sono?” mandato in onda dalla trasmissione televisiva “Le Iene Show” così come indicato in narrativa e delle dichiarazioni in esso contenute, per l'effetto
a) inibire alla convenuta la riproduzione, l'uso, la COroparte_3 pubblicazione, la diffusione e la comunicazione, in ogni forma, mezzo e modo, sia on line che off line, del servizio “Il furbetto dell'agenzia di modelle. Book e corsi a pagamento, ma i casting dove sono?”;
b) condannare la convenuta in persona del legale COroparte_3 rappresentante pro tempore, a rimuovere immediatamente ed integralmente dal video della puntata del 30 marzo 2021 la parte in cui riproduce il servizio “Il furbetto dell'agenzia di modelle. Book e corsi a pagamento, ma i casting dove sono?” ed il servizio stesso da tutti i siti / portali ed archivi nella sua disponibilità;
- premesso ogni accertamento e declaratoria del caso, accertata e dichiarata la natura diffamatoria ed illecita delle dichiarazioni rese dalla OR all'interno del servizio “Il COroparte_1 furbetto dell'agenzia di modelle. Book e corsi a pagamento, ma i casting dove sono?” mandato in onda dalla trasmissione televisiva “Le Iene Show” così come indicato in narrativa, nonché della natura diffamatoria ed illecita dell'intero servizio “Il furbetto dell'agenzia di modelle. Book e corsi pagina 2 di 26 a pagamento, ma i casting dove sono?” mandato in onda dalla trasmissione televisiva “Le Iene
Show” così come indicato in narrativa, condannare la OR e COroparte_1 [...]
in solido, al risarcimento dei danni patiti e patiendi dal GN COroparte_3 Parte_1 che si quantificano in € 50.000,00 per danno non patrimoniale, o nella diversa misura, maggiore o minore, che verrà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
- ordinare, a cura e spese dei soccombenti, la pubblicazione dell'emananda sentenza, mediante inserzione per estratto a caratteri doppi del normale, nel corso di una futura trasmissione de “Le
Iene Show” o di altra trasmissione di rete televisiva IA1. COroparte_3
In via istruttoria: CO
- Si chiede che il Giudice, sensi dell'art. 210 c.p.c., ordini a 'esibizione in giudizio delle riprese integrali effettuate nell'anno 2021 ai fini della realizzazione del servizio, parte delle quali sono state inserite nel filmato trasmesso il 30.03.2021;
- si chiede l'ammissione di prova per testi sui seguenti capitoli:
1) Vero che ai potenziali clienti veniva proposta la vendita di book fotografici e corsi di formazione;
2) Vero che i clienti potevano acquistare il solo book fotografico oppure il book fotografico abbinato ad un corso di formazione;
3) Vero che il costo per il book fotografico era fissato in € 1.200,00;
4) Vero che il costo per il book fotografico ed il corso di formazione era fissato in € 2.600,00;
5) Vero che avevo la facoltà di offrire sconti;
6) Vero che Top SS Agency S.r.l.s. segnalava ai clienti occasioni di casting;
7) Vero che ho lavorato presso gli uffici della Top SS Agency S.r.l.s. fino al 31.03.2021;
8) Vero che l'ultimo giorno in cui ho svolto la mia attività lavorativa in favore della Top SS
Agency S.r.l.s. è stato il 31.03.2021;
9) Vero che gli uffici della Top SS Agency S.r.l.s. sono stati definitivamente chiusi il 31.03.2021;
10) Vero che il 31.03.2021 fuori dagli uffici della Top SS Agency S.r.l.s. si sono radunate delle persone;
11) Vero che il 31.03.2021 delle persone hanno cercato di forzare la porta d'ingresso degli uffici della Top SS Agency S.r.l.s;
12) Vero che il 31.03.2021 all'esterno degli uffici della Top SS Agency S.r.l.s le persone presenti hanno gridato insulti e minacce rivolte all'agenzia e al suo titolare;
13) Vero che nei giorni successivi alla trasmissione del servizio il GN era triste;
Parte_1
14) Vero che nei giorni successivi alla trasmissione del servizio il GN era Parte_1 amareggiato;
pagina 3 di 26 15) Vero che nei giorni successivi alla trasmissione del servizio il GN è rimasto Parte_1 presso la propria abitazione;
16) Vero che nei giorni successivi alla trasmissione del servizio avevo paura per la mia incolumità;
17) Vero che il GN mi ha comunicato di essere profondamente amareggiato e Parte_1 spaventato per quanto accaduto il 31 marzo 2021 ed i giorni successivi;
18) Vero che ho contattato il GN telefonicamente subito dopo la trasmissione del Parte_1 servizio per manifestargli il mio sostegno;
19) Vero che ho contattato telefonicamente il GN qualche giorno dopo la Parte_1 trasmissione del servizio de Le Iene avvenuta in data 30 marzo 2021;
20) Vero che nel corso della conversazione telefonica di cui al precedente capitolo ho invitato il
GN a presentarsi immediatamente presso l'istituto di credito presso il quale lavoro;
Parte_1
21) Vero che in occasione dell'incontro che si è tenuto presso la filiale ove lavoro, unitamente alla direttrice della filiale 398 Corvetto del Banco Desio abbiamo chiesto al GN i fornire Parte_1 spiegazioni in merito a quanto riferito nel corso del servizio trasmesso da Le Iene il 30 marzo 2021.
22) Vero che i provini venivano effettuati con la telecamera accesa;
23) Vero che ogni giorno l'agenzia riceveva cento richieste di contatto da parte di potenziali clienti;
24) Vero che le schede di contatto dei potenziali clienti venivano giornalmente distribuite tra i collaboratori di Top SS Agency S.r.l.s.;
25) Vero che ogni giorno mi venivano assegnate venti schede di contatto di potenziali clienti;
26) Vero che, ricevute le schede, dovevo contattare i clienti per fissare un appuntamento presso la sede dell'agenzia;
27) Vero che ogni giorno venivano effettuati colloqui con dieci persone;
28) Vero che ogni mese concludevo, in nome e per conto dell'agenzia, dieci contratti;
Si indicano a teste:
- sui capitoli di prova da 1 a 16 la OR , residente in [...]e la OR Testimone_1 Tes_2
, residente in [...];
[...]
- sui capitoli da 9 a 12, 17 e 18 il GN , residente in [...]; Testimone_3
- sui capitoli 19 – 21 il GN c/o Banco Desio, filiale n. 398 Corvetto, Milano. Testimone_4
- sui capitoli di prova da 22 a 27 la OR , residente in [...]e la OR Testimone_1 Tes_2
, residente in [...]
[...]
In ogni caso:
pagina 4 di 26 - condannare i convenuti al pagamento delle spese e dei compensi di lite, oltre rimborso spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014, CPA ed IVA come per legge, con riferimento al primo ed al secondo grado di giudizio.”.
PARTE APPELLATA – COroparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano contrariis reiectis nel merito
- In via preliminare dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348 bis c.p.c e
l'improcedibilità dell'appello ex art. 348 c.p.c. del Sig. per i motivi indicati sopra;
Parte_1
- In via principale rigettare integralmente l'appello proposto dal Sig. perché Parte_1 del tutto infondato in fatto e in diritto e carente dei presupposti di legge per i motivi esposti in narrativa;
per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 7751/2024 del Tribunale di Milano del 22- 23 settembre agosto 2024;
- sempre in via principale, rigettare l'istanza per la sospensione dell'efficacia della sentenza per la mancanza dei presupposti per l'accoglimento per i motivi indicati;
- In via istruttoria, per i motivi esposti nelle difese si chiede di respingere sia le articolazioni istruttorie degli attori sia l'avversaria produzione.
Condannare l'Appellante al pagamento delle spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio.”.
PARTE APPELLATA – COroparte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, disattesa ogni contraria eccezione, deduzione e domanda:
- rigettare l'appello promosso dal GN nei confronti di Parte_1 COroparte_3 perché inammissibile e/o comunque infondato, confermando integralmente la
[...] sentenza di primo grado;
- condannare il GN alle spese del grado, oltre rimborso forfettario, IVA e Parte_1
CPA come per legge.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
in proprio ed in qualità di amministratore unico della società Top SS Parte_1
Agency S.r.l.s., conveniva in giudizio la sig.ra COroparte_4
CO (“ ), esponendo:
- che Top SS Agency era una società operante nel settore della moda e dello spettacolo, pagina 5 di 26 dedita a produrre, tra gli altri, servizi fotografici (“c.d book fotografici”) e corsi di portamento e di recitazione, rivolti a clienti interessati a intraprendere una carriera in tale settore;
- che in data 30 marzo 2021, nel corso del programma televisivo Le Iene Show, in onda su
IA 1, veniva trasmesso un servizio che attribuiva al sig. ed alla società da lui Parte_1 gestita condotte ingannevoli, volte a promettere ai clienti opportunità di lavoro inesistenti. Il servizio, intitolato “Il furbetto dell'agenzia di modelle. Book e corsi a pagamento, ma i casting dove sono?”, ancora fruibile on line al momento dell'instaurazione del giudizio di primo grado sul sito internet “iene it”, era stato realizzato in modo da suggerire che CP_5
l'attività di Top SS Agency fosse limitata alla vendita di book fotografici e corsi, senza alcuna concreta prospettiva lavorativa, nonostante le promesse fatte ai clienti, presentando dunque l'attore come un truffatore, tanto più che veniva riferito nel servizio che il costo delle prestazioni offerte era variabile a seconda delle disponibilità economiche dei genitori dei ragazzi che si rivolgevano all'agenzia;
- che, al contrario, la società Top SS svolgeva attività analoghe a molte altre agenzie, che si limitano a fornire book fotografici e corsi, lasciando poi ai clienti l'onere di attivarsi per i casting. Infatti i contratti stipulati con Top SS Agency, prodotti in giudizio, prevedevano esclusivamente tali prestazioni, senza alcuna obbligazione di garantire successive opportunità lavorative. Ciononostante, la società, a titolo gratuito, segnalava ai clienti eventuali occasioni di casting che le venivano comunicate;
- che i prezzi dei servizi resi da Top SS Agency erano i seguenti: € 1.200,00, IVA inclusa, per book fotografico cartaceo + formato digitale + 30 composit;
- € 2.600,00, IVA inclusa, per book fotografico cartaceo + formato digitale + 30 composit + corso di portamento;
- €
2.400,00, IVA inclusa, per book fotografico cartaceo + formato digitale + 30 composit + corso di recitazione;
- € 3.500,00, IVA inclusa, per book fotografico cartaceo + formato digitale + 30 composit + corso di portamento + corso di recitazione;
- che il servizio televisivo si fondava sulle dichiarazioni della sig.ra COroparte_1 presentatesi come ex collaboratrice di tuttavia, la stessa non aveva mai lavorato Parte_1 presso Top SS Agency, né con l'attore, sicché le affermazioni da lei rese risultavano destituite di fondamento. Inoltre, la trasmissione utilizzava ampiamente spezzoni di vecchi servizi del 2012 e del 2016, montati con interviste attuali, contenenti dichiarazioni strumentali ed inveritiere ed aventi l'evidente ed unica finalità di confermare quanto - falsamente- riferito dall'intervistata e quindi di gettare discredito su Top SS e sul signor
Parte_1
pagina 6 di 26 - che il servizio andato in onda aveva una chiara portata diffamatoria, rappresentando il e Top SS, in sostanza, come truffatori, con gravissimo danno, economico e di Parte_1 immagine per gli attori;
- che si trattava di dichiarazioni false, come era anche dimostrato dal fatto che nessuno degli oltre trecento clienti della società -calcolati dalla sua costituzione al 30 marzo 2021- aveva mai sporto denuncia o promosso azione civile
contro
Top SS per la restituzione del prezzo pagato per i servizi resi dall'agenzia o per il risarcimento del danno;
- che, a seguito della messa in onda del programma, e Top SS avevano ricevuto Parte_1 pesanti insulti e minacce e si erano verificati atti vandalici presso la sede della società, che avevano costretto quest'ultima a cessare l'attività; alcuni clienti avevano, inoltre, sporto querela per truffa nei confronti del Parte_1
Sulla scorta di tali premesse l'attore chiedeva che le convenute fossero condannate in solido al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, quantificati in € 60.000,00 per Parte_1
d € 550.000,00 per Top SS Agency, tenuto anche conto della notorietà della trasmissione
[...]
CO televisiva e del risalto mediatico goduto dalla stessa. L'attore chiedeva, inoltre, che fossero inibiti a la riproduzione, l'uso, la pubblicazione, la diffusione e la comunicazione del servizio e che la stessa fosse condannata a rimuoverne il contenuto, con ordine di pubblicazione della sentenza di primo grado.
si costituiva in giudizio contestando integralmente le domande attoree. In COroparte_1 particolare, la convenuta – ribadita la veridicità delle dichiarazioni rese nell'intervista rilasciata– evidenziava che il servizio televisivo trasmesso non si basava esclusivamente sulle sue dichiarazioni;
CO queste ultime, infatti, erano state rielaborate da ediante l'utilizzo di filmati e immagini già nella disponibilità della stessa, cosicché era escludersi ogni sua responsabilità rispetto alle domande risarcitorie avanzate da parte attrice in relazione al programma così come andato in onda. In via COr subordinata, chiedeva di essere manlevata da nell'ipotesi di accoglimento delle pretese attoree.
COr Si costituiva in giudizio anche la quale chiedeva il rigetto delle domande ex adverso proposte, eccependo la piena legittimità del proprio operato, in quanto espressione dei diritti di cronaca e di critica, relativamente a fatti di interesse pubblico segnalati alla redazione e successivamente oggetto di verifica.
La convenuta evidenziava che il servizio prendeva le mosse dalla segnalazione della signora che raccontava di aver lavorato in passato con e aveva riferito COroparte_1 Parte_1 delle modalità con cui il medesimo si rapportava agli aspiranti modelli nella sua attività. Quest'ultimo era già stato oggetto di servizi andati in onda nel 2012 e nel 2016, di cui erano mostrati alcuni spezzoni pagina 7 di 26 e da cui emergeva che, in sostanza, ai clienti, nel corso dei colloqui, venivano date garanzie di lavoro, quando in realtà la società si occupava esclusivamente di realizzare book fotografici e corsi di portamento a pagamento. L'intervistata riferiva che le aspiranti modelle che si COroparte_1 rivolgevano all'agenzia del in realtà, non avevano ricevuto alcuna proposta di lavoro, Parte_1 limitandosi, in taluni casi, a essere chiamate come pubblico in qualche trasmissione;
la CP_1 riferiva gli appellativi poco lusinghieri usati dal per indicare i propri clienti e affermava che Parte_1 lo stesso le aveva confidato che quello in atto era l'unico metodo per fare guadagni rapidi e veloci. Ciò trovava conferma in un filmato girato dalle Iene nel 2012 in cui lo stesso così dichiarava alle proprie collaboratrici: “... alla fine sono ragazzi che, parliamoci chiaro, non sfileranno mai, non faranno mai servizi fotografici, non faranno mai niente”. La dichiarava, inoltre, che, in realtà, l'agenzia non operava CP_1 alcuna selezione degli aspiranti modelli, che tutti venivano indistintamente richiamati, perché lo scopo era solo far loro pagare il book e il corso di portamento. A questo punto del servizio, l'inviata delle Iene,
si domandava se, rispetto ai precedenti servizi andati in onda nel 2012 e nel 2016, Persona_1 qualcosa era cambiato nel modus operandi del e seguivano delle riprese effettuate nel 2021 nella Parte_1 sede di Top SS, rimaste ex adverso incontestate. Dalle stesse emergeva obbiettivamente che, dopo un provino con riprese fatte in corridoio con un cellulare, le collaboratrici dell'agenzia -con un copione identico- rappresentavano all'aspirante modella che, in caso di esito positivo del provino, i risultati -ossia le occasioni di lavoro - sarebbero state certe e con le marche più prestigiose;
“ovviamente” previo book fotografico e un corso (“se sarai un sì, ti devi fare un book fotografico”, “se sarai un sì, devi imparare a camminare”). La differenza rispetto al passato era, invece, il costo del servizio offerto che, in pratica, era strettamente legato alle possibilità economiche dei genitori delle aspiranti modelle. Esso variava infatti dagli Euro 2.600,00 complessivi per il corso di portamento e il book fotografico richiesti in caso di padre imprenditore e mamma broker assicurativo -nonostante un'altezza di un metro e sessanta e una taglia 44, non proprio rientrante nei noti canoni estetici per le sfilate, ma comunque ritenuta adeguata per accedere alla passerella- agli Euro
1.200,00 chiesti in caso di padre disoccupato, ex operaio, e madre casalinga. Era stata poi fatta un'ulteriore prova a riscontro delle dichiarazioni della era stata inviata all'agenzia una vera richiesta di CP_1 casting, mirata alla ricerca di ragazzi per un nuovo programma, ed era emerso come in concreto nessuna delle ragazze presentate dal avesse una qualche esperienza lavorativa. Parte_1
CO Ciò premesso, ottolineava che il servizio andato in onda non si era limitato alle dichiarazioni rese dalla dal momento che quanto riferito dall'intervistata aveva trovato ampio riscontro nei CP_1 filmati dei colloqui effettuati dalle aspiranti modelle presso la sede di Top SS, in cui venivano chieste informazioni sul lavoro dei genitori, venivano garantite future occasioni di lavoro e venivano millantati Con contatti, a tal fine, addirittura con , la il gruppo Per_2 Persona_3 CP_7 CP_5
pagina 8 di 26 CO
Infine ontestava la quantificazione dei danni pretesi da parte attrice, mancando una concreta allegazione e una prova, anche solo presuntiva, del danno non patrimoniale lamentato e non essendo sufficienti a dimostrare alcun danno patrimoniale i due bilanci prodotti, peraltro recanti utili non strabilianti,
e un prospetto di parte, contestato, relativo al primo trimestre 2021.
Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 7751/2024, pubblicata il 23.08.2024, così statuiva:
“1) rigetta le domande attoree;
2) condanna gli attori e TOP CLASS Parte_1
AGENCY S.r.l.s., in solido tra di loro, al pagamento delle spese di lite in favore di ciascuno dei due convenuti, che liquida in complessivi euro 22.426,00 per ciascuno per compensi, oltre spese forfettarie
(15%), IVA e CPA come per legge.”.
In sostanza, il Tribunale escludeva che, nel caso di specie, vi fosse stata lesione del diritto all'onore e alla reputazione di e di Top SS Agency, e, pertanto, rigettava le Parte_1 domande attoree.
Nello specifico, il Giudice osservava che il programma “Le Iene” costituiva espressione del giornalismo di inchiesta, tutelato dall'art. 21 Cost. e dalla legge professionale, come riconosciuto da ampia giurisprudenza;
in particolare, secondo quest'ultima per la liceità di detta forma di giornalismo è sufficiente che il giornalista dimostri l'interesse pubblico alla notizia, il rispetto della verità - quantomeno putativa, in quanto frutto di un serio lavoro di ricerca delle fonti da cui proviene- e della continenza e pertinenza.
CO Secondo il Tribunale, aveva assolto tale onere producendo la chiavetta contenente il servizio, rendendo pertanto superflua l'istruttoria orale.
Il servizio del 30 marzo 2021 – originato da una segnalazione di e integrato COroparte_1 da riprese effettuate nel 2021 presso Top SS Agency, nonché da filmati del 2012 e del 2016– mostrava il modus operandi dell'attore, consistente in promesse di occasioni lavorative nel mondo dello spettacolo, subordinate all'acquisto di book e corsi, senza reali sbocchi professionali, e con tariffe differenziate in base alla condizione economica dei genitori degli aspiranti modelli.
Quanto alle dichiarazioni della il Tribunale ricordava che, in linea generale, il CP_1 giornalista è tenuto a verificare la veridicità e la correttezza della forma espositiva delle affermazioni del soggetto intervistato, salvo che l'intervista concerna fatti di interesse pubblico, nel quale caso può essere trasmessa senza la necessità di alcuna censura. Nella vicenda in esame, i fatti trattati presentavano indubbio rilievo per l'opinione pubblica, concernendo, tra l'altro, diritti costituzionalmente garantiti, come quello al lavoro di cui all'art. 4 Cost., sicché la trasmissione dell'intervista costituiva legittimo esercizio del diritto di cronaca. pagina 9 di 26 Ciò premesso, il Giudice rilevava come il requisito della verità delle notizie riportate fosse stato rispettato, in quanto il servizio rappresentava fedelmente le modalità operative della società, non contestate nella sostanza dalla difesa attorea, ed era corroborato dalle testimonianze e dalle segnalazioni di numerosi clienti. Anche i limiti della continenza formale e sostanziale risultavano osservati, posto che il linguaggio utilizzato non conteneva espressioni gratuitamente offensive, né si registrava un attacco personale;
infine sicuramente sussistente doveva ritenersi anche l'interesse pubblico alla notizia.
Con riguardo specifico alla posizione della il Tribunale rilevava poi che il servizio CP_1 non era interamente fondato sulla sua intervista, dal momentato che quest'ultima era stata montata insieme ad altri materiali d'archivio. Pertanto, la non poteva, in ogni caso, essere ritenuta CP_1 responsabile dei pretesi danni derivati della diffusione del servizio. Inoltre, le sue dichiarazioni risultavano veritiere e riscontrate da elementi oggettivi, inclusa la circostanza del suo precedente rapporto di lavoro con presso altra agenzia. Parte_1
Da ultimo, il Giudice osservava che gli attori non avevano fornito prova né del danno patrimoniale né di quello non patrimoniale, che non potevano ritenersi “in re ipsa”.
Avverso tale sentenza proponeva appello per i motivi ivi formulati. Parte_1
Si costituiva contestando l'appello e chiedendo la conferma integrale della COroparte_1 sentenza impugnata.
Parimenti si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello. CP_3
All'esito della prima udienza del 18.02.2025, il consigliere istruttore, visti gli artt. 127 ter e
352 c.p.c,. fissava, davanti a sé, l'udienza del 30.09.2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando termini perentori alle parti -calcolati a ritroso rispetto alla detta udienza- di giorni 60 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, di giorni 30 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 15 per il deposito delle note di replica;
infine assegnava altresì termine sino alla data dell'udienza per il deposito di note scritte sostitutive della stessa, salvo quanto disposto dall'art. 127 ter, quarto comma, c.p.c., ricorrendone i presupposti.
Depositati gli iscritti conclusivi e le note sostitutive della udienza, la causa era rimessa in decisione innanzi al Collegio dell'udienza del 30.09.2025 e decisa nella camera di consiglio dell'
8.10.2025
pagina 10 di 26 Con l'unico motivo di gravame l'appellante impugna la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto che il servizio televisivo trasmesso il 30 marzo 2021 costituisce espressione del
“giornalismo di inchiesta” e sarebbe scriminato dall'esercizio dei diritti di cronaca e di critica. COesta, infatti, la sussistenza dei presupposti delle predette scriminanti, vale a dire la verità, la continenza e la pertinenza.
In particolare, l'appellante:
al punto A2.1, per quanto concerne la correttezza professionale e la veridicità delle notizie CO riportate nel servizio, lamenta che on avrebbe svolto alcun serio lavoro di ricerca e di riscontro, essendosi basata esclusivamente sulla segnalazione e la successiva intervista della sig.ra CP_1 senza verificarne adeguatamente l'attendibilità e ottenere i dovuti riscontri documentali. Tale carenza sarebbe incompatibile con il requisito della “verità putativa”, richiesto per la legittimità del giornalismo d'inchiesta.
Evidenzia che le riprese della prova di casting inserita nel servizio risalivano al 2016 e non al 2021 e quindi erano riferite a società diversa da Top SS, che era stata costituita solo nel 2018.
Inoltre, il servizio non aveva chiarito che la non aveva mai lavorato per Top SS, per cui al CP_1 limite poteva riferire di condotte risalenti al 2015 o 2016, quando aveva operato nella diversa società
NI MO come receptionist. All'epoca, peraltro, la non aveva alcun ufficio, essendo in CP_1 contatto col pubblico in uno spazio aperto, per cui era inverosimile l'affermazione resa dalla medesima nell'intervista secondo cui “facevano i book anche nel suo ufficio”.
Il servizio trasmesso si basava, dunque, sulle dichiarazioni – false - della montate ad arte con CP_1 spezzoni di vecchi servizi, mentre non era stata effettuata alcuna seria attività di verifica sull'attività attuale di Top SS, non potendo certamente essere considerata tale la prova di casting realizzata cinque anni prima per verificare l'operato di una società diversa.
L'appellante contesta, inoltre, il rigetto da parte del Tribunale dell'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. delle riprese integrali eseguite dalle Iene nel 2021, istanza definita dal primo giudice meramente esplorativa, mentre tali filmati avrebbero potuto far emergere elementi probatori rilevanti.
Nel corso del giudizio di primo grado, poi, parte attrice aveva dato ampia prova documentale della CO segnalazione di opportunità di casting ai clienti, confermate anche dalle segnalazioni inviate a opo la messa in onda del servizio. Le prove testimoniali -non ammesse dal Tribunale- avrebbero ulteriormente confermato tali circostanze.
Al punto A2.2, l'appellante, evidenziata l'insussistenza dei requisiti della verità della notizia, pagina 11 di 26 della continenza della forma espositiva e dell'interesse pubblico dell'informazione, ha sottolineato che, CO stante la lacunosità delle informazioni ottenute da e dai suoi giornalisti, non poteva ritenersi sussistente alcun oggettivo interesse a rendere consapevole l'opinione pubblica di fatti ed avvenimenti rivelatesi irrimediabilmente non accertati, non confermati e non rispondenti al vero.
Al punto A2.3 la difesa del ritorna sul requisito della verità dei fatti e lamenta che, Parte_1 nella parte introduttiva del servizio, lo stesso viene presentato con la frase “È proprio vero il detto: il lupo perde il pelo ma non il vizio”, confermata dalla sig.ra che riferiva di essere a conoscenza CP_1 che, in effetti, nulla sarebbe cambiato negli anni nella condotta dell'appellante. Il servizio proseguiva mostrando riprese risalenti al 2012, nei quali prometteva lavoro e guadagni. In tal modo, Parte_1 sovrapponendo le dichiarazioni della che poteva riferire al più di fatti del 2015-2016, a CP_1 spezzoni di riprese del 2012, il programma dava l'idea ai telespettatori del 2021 che si stesse parlando di fatti attuali e che dunque il stesse ancora giocando sui sogni dei ragazzi, truffandoli, ma Parte_1 così non era.
La inoltre, del tutto falsamente attribuiva al appellativi poco lusinghieri riferiti CP_1 Parte_1 agli aspiranti modelli –“le bestie”, “gli animali”- mai proferiti dallo stesso, nonché l'intenzione di guadagnare importi elevati in modo facile.
L'appellante lamenta, inoltre, che il servizio ha sostenuto l'esistenza di prezzi differenziati secondo le possibilità economiche dei genitori, collegando tali informazioni alle affermazioni della CP_1 mentre, al contrario, nessuna delle collaboratrici di Top SS aveva mai fatto dichiarazioni in tal senso.
Erroneamente il Tribunale aveva ritenuto sufficiente il solo deposito del servizio su chiavetta USB per assolvere l'onere probatorio circa la verità putativa dei fatti, senza considerare la mancanza di riscontri alle affermazioni della Il primo giudice non aveva rilevato che i filmati mandati in onda CP_1 erano privi di collocazione temporale e che il servizio non specificava che la aveva lavorato CP_1 in una società diversa da Top SS e comunque solo nel 2015-2016. Inoltre non aveva neppure valutato le prove documentali prodotte da parte attrice, ossia i contratti, che non contenevano alcuna promessa di successive occasioni lavorative nel campo della moda e dello spettacolo, e le oltre duecento mail di segnalazione di casting inviate su richiesta dell'agenzia Pt_2
Pertanto, l'appellante, che dichiara di aver contestato da subito il filmato mandato in onda, lamenta che CO on avrebbe effettuato alcun controllo sui fatti riferiti dalla affidandosi acriticamente ad CP_1 una sola fonte di informazione ed omettendo qualsiasi controllo.
Secondo la difesa di il servizio andato in onda si è caratterizzato, fin dall'inizio, per Parte_1
pagina 12 di 26 l'attribuzione al GN di comportamenti opachi (“il lupo perde il pelo ma non il vizio”), se Parte_1 non truffaldini, e anche nel suo prosieguo è stato montato ad arte, combinando l'intervista rilasciata dalla signora con spezzoni di vecchi filmati, in modo da confermare il contenuto della CP_1 segnalazione di quest'ultima e attribuire al signor alla data di messa in onda del servizio di Parte_1 cui è causa, comportamenti mai posti in essere da quest'ultimo ed affatto verificati dalla trasmissione.
Il risultato che ne è scaturito è stato il discredito, in ambito nazionale, del GN definito Parte_1
“ladro” e “truffatore” (doc. 6 att. fasc. primo grado).
Al punto A2.4, contesta l'affermazione resa dal Giudice di prime cure secondo cui le dichiarazioni della sig.ra avrebbero trovato pieno riscontro nei fatti e in particolare nelle CP_1 videoregistrazioni confluite nel servizio televisivo, che avrebbero ritratto in modo chiaro le condotte del e dei suoi collaboratori. Parte_1
Al contrario, secondo l'appellante, il servizio, tramite un montaggio artefatto dell'intervista e di filmati preesistenti, avrebbe veicolato allo spettatore un messaggio fuorviante, volto esclusivamente a screditare la sua persona, riferendo come attuali e riferite a Top SS condotte invero risalenti a diversi anni prima e imputabili a diverse società.
Evidenzia inoltre che la sig.ra pur non avendo mai lavorato per Top SS, ha attribuito a CP_1 quest'ultima fatti non corrispondenti al vero, riferiti al 2012 e al 2016, commessi da soggetti non parte del giudizio, come la NI MO e un'altra società operante nel 2012 non citata. Tali attività non sarebbero state verificate. In realtà Top SS, come ammesso nel servizio per pochi secondi alla fine, vendeva solo book fotografici e corsi di portamento e, pur non essendo previsto contrattualmente, talvolta segnalava ai clienti le opportunità di casting ricevute, ciò anche nel difficile periodo pandemico.
Inoltre, come già detto, la verifica di casting e sull'effettivo svolgimento dei lavori da parte dei clienti inserita nel servizio era stata effettuata nel 2016 e non nel 2021.
Al punto A2.5 censura la sentenza per non avere preso in considerazione l'attività concretamente svolta da Top SS né i contratti stipulati dalla stessa con i clienti, nonostante essi fossero stati prodotti in giudizio. Tali contratti prevedevano esclusivamente la realizzazione di un book fotografico e, su richiesta, la partecipazione a corsi di portamento o recitazione, senza alcuna ulteriore obbligazione rispetto alla ricerca di casting o altre opportunità di lavoro;
ciononostante la società aveva provveduto a segnalare gratuitamente ai propri clienti eventuali opportunità di casting, anche nel difficile periodo pandemico.
A supporto, l'appellante cita i casting segnalati per The Best S.r.l. del 27 febbraio 2021, inoltrato a 206
pagina 13 di 26 destinatari, e quello per Sauber del 5 aprile 2021, inviato a 367 destinatari. In particolare, la corrispondenza prodotta in primo grado con The Best S.r.l. avrebbe dimostrato come tale società fosse partner della Top SS, circostanza confermata anche dal sito internet della società stessa. In particolare, con e-mail del 2 luglio 2020, prodotta sub doc. 27 fasc. primo grado, è la stessa OR CP_8 presentando l'azienda The Best S.r.l, della quale è titolare ed amministratore unico, ad indicare che la COr sua società è fornitore ufficiale e di altre reti televisive e case di produzione importanti quali e AN IA e ciò emergeva anche dal sito internet di The Best srl. Vi era pertanto CP_7 documentale conferma che Top SS e il GN collaborassero con società in contatto con Parte_1 reti televisive italiane e case di produzioni importanti, sia in ambito televisivo, sia nel settore della moda CO e della pubblicità. Persino i soggetti che avevano contattato dopo la trasmissione del servizio CO avevano confermato di avere ricevuto delle segnalazioni di casting, come emergeva dal doc. 6 asc. primo grado, in particolare dalla e-mail di del 30 maggio 2021. Persona_4
L'appellante ribadisce che mai furono promesse certezze di lavoro, che i prezzi dei servizi offerti non CO variavano in base alla professione dei genitori dei clienti e che le stesse e-mail depositate da in primo grado sub doc. 6 avrebbero smentito tali allegazioni. Inoltre, le segnalazioni pervenute successivamente alla messa in onda del servizio, oltre a contenere accuse generiche e prive di riscontro, avevano come unico scopo quello di ottenere la restituzione di quanto versato, senza che in precedenza fossero mai state mosse contestazioni sui servizi erogati da Top SS.
Al punto A2.6, contesta la sentenza nella parte in cui ha ritenuto sussistente il criterio del pubblico interesse, affermando che il servizio televisivo oggetto di causa sarebbe stato connotato da un'evidente rilevanza per la collettività, in quanto riferito a diritti costituzionalmente garantiti, quali il diritto al lavoro di cui all'art. 4 Cost., nonchè a problematiche particolarmente avvertite dal mondo giovanile.
Secondo l'appellante, l'interesse dell'opinione pubblica ad essere informata su fatti ed avvenimenti di rilevanza generale deve comportare che la notizia possa davvero fornire una visione globale della società
e non può ridursi ad un attacco personale, come avvenuto nel caso di specie. Inoltre, sottolinea come la giurisprudenza citata dal giudice di primo grado, a sostegno della legittimità della pubblicazione dell'intervista, tutela sì il diritto ad essere informati, anche a costo di sacrificare l'onore e il decoro del terzo, ma ciò solo entro un limite invalicabile dato dalla posizione di grande rilevo nella vita politica, economica, sociale o culturale che occupa il personaggio intervistato.
Nella vicenda in esame, rileva l'appellante, né l'intervistata né il soggetto oggetto delle dichiarazioni erano personaggi pubblici o di notorietà tale da giustificare un simile trattamento. pagina 14 di 26 Al punto A2.7 la difesa del censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto rispettato Parte_1 il criterio della continenza espositiva.
Ripercorre le espressioni ritenute diffamatorie e, in tal senso, richiama, a titolo esemplificativo, le frasi poste in apertura del servizio (“il lupo perde il pelo ma non il vizio”, “andiamo a vedere se ha messo la testa a posto”) e le dichiarazioni rese dalla sig.ra in cui veniva accusato di CP_1 Parte_1 arricchirsi a spese dei ragazzi, definiti “bestie” o “scemi”, e presentato come soggetto che incassava ingenti somme “in nero”.
Secondo l'appellante, tali affermazioni – mai pronunciate dal né riscontrabili nell'attività di Parte_1
Top SS – risulterebbero infondate e meramente diffamatorie. Il servizio, condotto con tale tono scandalistico e allusivo, avrebbe indotto lo spettatore a collegare e la sua società a condotte Parte_1 illecite e truffaldine, costruendo un'immagine lesiva della sua dignità e priva di riscontri nella realtà. Le CO dichiarazioni della sig.ra sarebbero poi state amplificate da mediante le scelte di CP_1 montaggio e la tecnica narrativa del servizio televisivo.
Al punto A2.8, infine, l'appellante censura la sentenza del Tribunale nella parte in cui ha escluso la sussistenza del danno non patrimoniale, stante l'impossibilità di individuare un effettivo pregiudizio causalmente riconducibile alla condotta diffamatoria contestata.
L'appellante ribadisce, invece, che il danno e il relativo nesso causale risultano provati nei seguenti termini:
- quanto alla diffusione, il servizio è tuttora disponibile in rete ed è stato rilanciato da siti e social, circostanza che la giurisprudenza riconosce idonea ad aggravarne la portata diffamatoria;
- quanto alla rilevanza dell'offesa, a seguito delle dichiarazioni trasmesse il sig. ha Parte_1 ricevuto numerosi insulti e minacce ed era anche stato convocato dal direttore della banca con cui la società intratteneva rapporti per chiarimenti;
inoltre la società Top SS ha cessato l'attività ed è stata costretta alla chiusura;
- quanto alla posizione sociale, l'esposizione mediatica subita ha ingiustificatamente compromesso i rapporti lavorativi e relazionali del Parte_1
Pertanto, chiede che il danno all'immagine sia liquidato in una somma compresa tra euro 31.000,00 ed euro 50.000,00, trattandosi di diffamazione di elevata gravità.
Ritiene la Corte che l'appello proposto sia privo di fondamento.
pagina 15 di 26 Preliminarmente deve rilevarsi che, a seguito della cancellazione dal Registro delle Imprese di
Top SS Agency srls, l'impugnazione è stata proposta unicamente da , per cui le Parte_1 valutazioni concernenti i danni lamentati da detta società sono superate.
Ciò premesso, come è noto, il giudizio di bilanciamento tra i principi costituzionali della libera manifestazione del pensiero ex art. 21 Cost., da una parte, ed il diritto all'identità personale, all'onore alla reputazione dall'altra ex art. 2 Cost., dall'altra, può risolversi in favore del primo purché sussistano i requisiti della verità dei fatti narrati, della continenza nell'esposizione dei medesimi e dell'interesse pubblico agli stessi;
solo in presenza di tali presupposti possono ritenersi operanti le esimenti del diritto di cronaca e di critica.
La categoria del c.d. giornalismo di inchiesta è nota alla giurisprudenza ed è da intendersi
“quale species più rilevante della attività di informazione, connotata -come riconosciuto anche dalla
Corte di Strasburgo- dalla ricerca ed acquisizione autonoma, diretta ed attiva, della notizia da parte del professionista” (Cass., 9 luglio 2010, n. 16236).
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte “In tema di diffamazione a mezzo stampa, nel cd. giornalismo d'inchiesta –che ricorre allorquando il giornalista non si limiti alla divulgazione della notizia ma provveda egli stesso alla raccolta della notizia dalle fonti, attraverso un'opera personale di elaborazione, collegamento e valutazione critica, al fine di informare i cittadini su tematiche di interesse pubblico – il requisito della verità (anche putativa) va inteso in un'accezione meno rigorosa, implicando una valutazione non tanto dell'attendibilità e della veridicità della notizia, quanto piuttosto il rispetto dei doveri deontologici di lealtà e buona fede gravanti sul giornalista” (Cass. ord. n.
30522/2023).
Sempre in tal senso si è affermato che “In tema di diffamazione a mezzo stampa, nel cd.
"giornalismo d'inchiesta" a rilevare è l'esigenza della valutazione, non tanto dell'attendibilità e veridicità della notizia, quanto piuttosto del rispetto dei doveri deontologici di lealtà e buona fede, oltre che della maggiore accuratezza possibile nella ricerca delle fonti e della loro attendibilità, dal che consegue che è scriminato il giornalista che eserciti la propria attività mediante la denuncia di sospetti di illeciti, allorché i medesimi, secondo un apprezzamento caso per caso riservato al giudice di merito, risultino espressi in modo motivato e argomentato sulla base di elementi obiettivi e rilevanti e mediante il ricorso, attraverso una ricerca attiva, a fonti di notizia attendibili”(Cass. ord. n. 19611/2023).
Con riferimento, poi, al caso specifico dell'intervista, la Suprema Corte ha affermato che “il giornalista, anche nel caso in cui pubblichi il testo di una intervista, non può limitare il suo intervento
a riprodurre esattamente e diligentemente quanto riferito dall'intervistato, soltanto perché le eventuali pagina 16 di 26 dichiarazioni possono interessare la pubblica opinione, essendo in ogni caso tenuto a controllare la veridicità delle circostanze e la continenza delle espressioni riferite;
ne consegue che, quando non ricorrano detti presupposti, egli diviene "dissimulato coautore" delle eventuali dichiarazioni diffamatorie contenute nel testo pubblicato” (Cass. n. 19376 del 7.7.2023).
Ritiene il Collegio che i requisiti sopra illustrati sono certamente presenti nel caso in esame per le ragioni di seguito indicate.
Sussiste, in primo luogo, la verità, quantomeno putativa, di quanto rappresentato nel servizio andato in onda il 30.3.2021, risultando i fatti ivi esposti effettivamente frutto di un lavoro attento di ricerca e di riscontro da parte della redazione del programma.
COrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, infatti, il servizio non si è fondato esclusivamente sulle dichiarazioni della signora , senza alcuna attività di verifica di COroparte_1 quanto dalla medesima affermato.
In primo luogo, il sig. era già noto al programma, perché oggetto di due Parte_1 precedenti trasmissioni del 2012 e del 2016, da cui era emerso il modus operandi del medesimo e, in particolare, il fatto che gli aspiranti modelli non erano oggetto di una reale selezione, nonostante fosse loro fatto credere il contrario;
a tutti veniva detto che erano stati scelti tra i tanti e a tutti indistintamente veniva proposto, a pagamento, il book fotografico ed eventualmente il corso di portamento, a fronte di promesse di sicure occasioni lavorative, che avrebbero ripagato rapidamente l'investimento.
L'assenza di una reale selezione dei ragazzi e la promessa di occasioni di lavoro sicuro, che, in realtà, non avevano alcun seguito ed erano solo strumentali all'ottenimento del pagamento di book e corsi, emerge chiaramente dagli inequivoci spezzoni delle riprese effettuate nel 2012 e nel 2016, tanto che lo stesso ell'intervista del 2021 ammette di aver commesso errori nel passato e punta le Parte_1 sue difese in giudizio sul fatto che simili condotte non sarebbero state invece riscontrate nell'operato di
Top SS.
CO A fronte di tale accertata situazione pregressa, ha documentato che dal dicembre 2018 all'inizio del 2021 erano pervenute in redazione diverse nuove segnalazioni da parte di aspiranti modelli, che denunciavano come anche con la nuova agenzia Top SS Agency, Parte_1 espressamente menzionata nelle mail, continuava a procedere negli stessi termini già denunciati dalle CO Iene nelle precedenti trasmissioni del 2012 e del 2016 (doc. 6 .
In tale contesto, in data 9.2.2021 perveniva anche la segnalazione di , dalla COroparte_1 quale emergeva che il con la nuova agenzia Top SS Agency, stava continuando a truffare Parte_1
pagina 17 di 26 i ragazzi, cui venivano promessi “mari e monti”, una volta superato un finto provino, svolto con telecamera rigorosamente spenta, al solo fine di ottenere delle somme consistenti per dei book, il cui prezzo variava a seconda del lavoro svolto dai genitori degli aspiranti modelli.
affermava nella predetta denuncia di aver lavorato nell'agenzia NI MO COroparte_1 nel 2015-2016, inizialmente come receptionist, e poi, dopo circa un anno, di essere stata, per così dire, promossa dal che l'aveva fatta assistere ai colloqui con i ragazzi e aveva così scoperto “cosa Parte_1
c'era dietro”.
La circostanza che la abbia lavorato con NI MO è pacifica in causa, essendo CP_1 ammessa anche dall'appellante, che tuttavia lamenta che le condotte riferite non riguardano il 2021, ossia l'anno in cui è andato in onda il servizio, e sarebbero riferite a società diverse da Top SS.
In ogni caso, la circostanza che la abbia effettivamente lavorato con e CP_1 Parte_1 riferisca di condotte parzialmente ammesse dallo stesso appellante, sia pure collocate nel 2015-2016 e non nel 2021, deve ritenersi che costituisca un elemento obbiettivo a favore dell'attendibilità di quanto dalla medesima riferito.
In ogni caso, l'attività di riscontro da parte delle Iene rispetto a quanto dichiarato dalla CP_1
-per conoscenza diretta o per quanto appreso da confidenze del è andata oltre a tale aspetto. Parte_1
Vi sono delle evidenti corrispondenze sia tra l'esito delle indagini sfociate nei precedenti servizi del 2012 e del 2016 e quanto riferito dalla sia tra le dichiarazioni di quest'ultima e il tenore CP_1 delle denunce sull'operato del e di Top SS pervenute alla redazione tra il 2018 e il 2021. Parte_1
Inoltre, al fine di verificare l'attualità della condotta contestata, sono state inviate nel 2021 presso gli uffici di Top SS due attrici, entrambe alte 1,60 e con taglia 44, ossia aventi caratteristiche fisiche scarsamente compatibili con la partecipazione a sfilate di moda.
Dalle riprese dei colloqui di selezione di queste due ragazze sono emerse significative anomalie, che riscontrano ampiamente le dichiarazioni di e convincono che il noto modus COroparte_1 operandi del sia proseguito anche negli anni successivi, sino al 2021. Parte_1
In primo luogo, infatti, il provino viene effettuato in corridoio, mediante riprese fatte col cellulare, ossia con modalità che non denotano certo una condotta particolarmente professionale, tenuto conto del luogo e del mezzo usati: non uno studio fotografico appositamente attrezzato e una strumentazione ad hoc per le riprese, ma appunto un corridoio e un cellulare. Tali aspetti danno supporto alla tesi che, in realtà, nessuna vera selezione è in atto.
Inoltre, in attesa dell'esito del provino, l'operatrice dichiara alla prima ragazza: “Se per noi è un pagina 18 di 26 sì, i risultati li porti”. E poi aggiunge: “Ai casting e ai provini ti ci mandiamo solo se sarai preparata e competitiva”, “Se sarai un sì, ti devi fare un book fotografico”, “Se sarai un sì, devi imparare a camminare”. Poco dopo aggiunge: “Per noi quando è un sì, vuol dire che i risultati arrivano…se ti faccio entrare è perché poi ti voglio far fare delle cose…”.
Già da tali battute emerge che, non solo vengono proposti book fotografico e corso di portamento, ma vengono spese rassicurazioni anche sui lavori futuri e viene anche veicolata l'idea che tali occasioni dipendono dall'iniziativa di Top SS: “…se ti faccio entrare è perché poi ti voglio far fare delle cose…”.
Altro elemento altamente significativo che emerge dal colloquio di selezione di entrambe le aspiranti modelle inviate dalle Iene è la richiesta di compilare un modulo nel quale deve essere indicato il lavoro dei genitori;
il punto viene ritenuto tanto importante dalle operatrici di Top SS che le stesse non si accontentano di quanto inserito dalle ragazze nel modulo, ma chiedono anche ulteriori delucidazioni in proposito nel corso del colloquio.
La prima aspirante modella inviata dalle Iene riferisce che il padre si occupa della produzione di dispositivi medici, per cui, con la pandemia, nonostante la congiuntura generale negativa, gli affari gli stanno andando bene, mentre la madre è un broker assicurativo. A questo punto l'operatrice vuole addirittura sapere se la ragazza è figlia unica.
Si tratta, all'evidenza, di domande che nulla c'entrano con la selezione di una aspirante modella e che, in realtà, appaiono effettivamente volte a verificare le disponibilità economiche della famiglia.
Ciò evidentemente riscontra le dichiarazioni rese sul punto da . COroparte_1
A seguito delle informazioni fornite dalla prima ragazza, dopo qualche minuto l'operatrice comunica l'esito positivo del provino e aggiunge: “Allora, c'è da lavorare… servizi fotografici, sfilate con apertura sugli sport pubblicitari e anche spot fashion”. Il prezzo per book e per il corso di portamento proposti alla ragazza è di 2.600 euro.
A quel punto l'aspirante modella domanda: “Quindi c'è anche la possibilità di sfilate?” e l'operatrice di Top SS risponde con enfasi: “Assolutamente sì, , questi Per_2 Parte_3 saranno i brand sui quali ci relazioneremo…”. Quando la ragazza esprime qualche perplessità per le sue prospettive lavorative in relazione alla sua altezza di 1 metro e sessanta cm, la selezionatrice di Top
SS replica prontamente e con forza: “E' una altezza giusta”. Dopodiché, per rafforzare l'idea dell'ardua selezione superata, la donna afferma che, per lei, per una che entra, dieci rimangono fuori, per cui l'occasione che si presenta è veramente unica: “now or never”.
pagina 19 di 26 Anche da questi passaggi del colloquio si traggono elementi di conferma dell'intervista di
. L'affermazione che il fisico di una ragazza alta 1,60 mt con taglia 44 sarebbe quello COroparte_1 giusto per le sfilate appare del tutto incongrua e palesemente ingannevole, così come quella secondo cui l'aspirante modella con tali caratteristiche fisiche sarebbe stata prescelta a fronte di almeno altre dieci scartate.
La riprova del carattere fraudolento di quanto dichiarato dalla collaboratrice di Top SS si ha subito dopo, in occasione del colloquio di selezione della seconda attrice inviata dalle Iene, pure alta1,60 mt, che però dichiara all'operatrice che il padre è un operario disoccupato e la madre una casalinga. In questo caso, infatti, la collaboratrice del dichiara senza mezzi termini: “Tu non hai l'altezza Parte_1 per sfilare, lo sai vero? Ti mancano 10 cm, a meno che non ti tirino le gambe. E non stiamo parlando di alta moda, stiamo parlando di moda normale”. Inoltre, appresa la notizia della mancanza di reddito familiare, viene offerto “tutto il percorso completo” al prezzo di 1.200 euro.
Dalle riprese del 2021 dei due colloqui di selezione delle finte aspiranti modelle inviate dal programma emerge, pertanto, chiaramente che nessuna reale selezione delle ragazze viene effettuata da
Top SS in base alle loro caratteristiche e che l'elemento di discrimine appare, invece, essere unicamente il reddito dei genitori, sia nella determinazione dei prezzi dei servizi, sia nello stabilire l'attitudine o meno di un'aspirante modella alle sfilate. Solo in tale chiave, infatti, si comprende come la collaboratrice di Top SS abbia potuto dire ad una ragazza che l'altezza di un metro e sessanta andava benissimo per sfilare, mentre per la figlia dell'operaio disoccupato mancavano dieci centimetri e non solo per l'alta moda, anche per quella normale.
Gli elementi emersi depongono, pertanto, nel senso che la selezione operata è solo fittizia e prescinde dalle caratteristiche fisiche e dalle attitudini delle ragazze. Ciò nonostante, a queste ultime viene fatto credere che il provino è reale e che per una che viene presa, dieci rimangono fuori e vengono anche millantate collaborazioni con importanti brand: che risultino Persona_3 Persona_5 reali occasioni lavorative offerte ai ragazzi selezionati.
L'appellante riferisce che, da contratto, Top SS non era tenuta a procurare alcuna occasione di lavoro, dovendosi limitare a fornire prestazioni consistenti in book fotografici e corsi di portamento.
Così stando le cose, a ben vedere, a maggior ragione le prospettive di lavoro ventilate alle ragazze dalle operatrici di Top SS, come frutto dell'attività di quest'ultima (“…se ti faccio entrare è perché poi ti voglio far fare delle cose…”), appaiono incongrue e menzognere.
D'altra parte la segnalazione di casting da parte dell'appellante deve essere stata veramente solo occasionale, se Top SS, pur costituita nel 2018, per circa tre anni di attività, pur tenuto conto della pagina 20 di 26 pandemia, è riuscita a produrre solo due segnalazioni di casting fatte ai propri clienti: l'una per sabato
27.2.2021 (oggetto mail: “casting importante”) e l'altro del 25.3.2021 (oggetto mail: “casting per te”) per il lancio di un nuovo packaging di calze della Sauber con selezione entro il 5/4/21 (cfr doc. 3 attori primo grado).
Inoltre, circa il fatto che dal tenore dei contratti conclusi con i clienti emerge che le obbligazioni assunte da Top SS erano limitate a servizi fotografici e ai corsi di portamento, può osservarsi che l'obbiettivo della trasmissione televisiva non era quello di denunciare un eventuale inadempimento contrattuale della società del quanto piuttosto far emergere la condotta ingannevole tenuta Parte_1 dalla stessa in occasione delle finte selezioni degli aspiranti modelli, accompagnate da illusorie promesse sulle future occasioni lavorative, il tutto al fine di mettere in guardia i ragazzi dal buttare denaro inutilmente.
La questione non è, dunque, tanto la corrispondenza della condotta di Top SS alle clausole contrattuale, quanto il carattere fraudolento dell'operato di quest'ultima, che imbastiva delle selezioni fasulle, faceva credere a ciascun ragazzo di essere uno dei pochi -uno contro dieci- che aveva superato il provino -svolto peraltro, come si è visto, con modalità che denotavano una forte carenza di professionalità al riguardo- e prospettava sicure occasioni lavorative con marchi e brand di primissimo piano, quando invece qualsiasi ragazzo veniva preso, purché fosse in grado di pagare book e corso, il cui prezzo, come si è visto, variava a seconda del reddito dei genitori.
Sempre con riferimento al contenuto dei contratti con Top SS appare significativo che vi si legga all'art 7: “Inefficacia delle promesse estranee alla presente scrittura. Le parti attribuiscono efficacia esclusivamente alle reciproche obbligazioni risultati dal presente atto scritto ad esclusione di ogni altra pattuizione o promessa”. Detta clausola desta, infatti, sospetto e sembra proprio inserita per cautelarsi dalle conseguenze derivanti da eventuali rimostranze delle famiglie che avessero invocato quanto falsamente dichiarato e promesso dalle collaboratrici del nel corso dei fantomatici Parte_1 colloqui valutativi.
E' chiaro che, se nessuna reale selezione veniva operata, se il provino era fatto in corridoio col cellulare e se ad una ragazza alta 1,60 mt e con taglia 44 veniva detto che era senz'altra adatta alle sfilate, l'assenza di reali sbocchi lavorativi non era che la logica conseguenza dell'operato subdolo della società.
A poco, dunque, rileva che lo spezzone del servizio relativo alla prova di casting, da cui era emerso che nessuno dei ragazzi di Top SS aveva mai concretamente lavorato, risaliva al 2016 e non al 2021, perché è il carattere fittizio della selezione a monte che conduce a tale esito e sotto tale profilo pagina 21 di 26 l'accostamento a quanto avveniva negli anni precedenti nelle agenzie in cui lavorava il non Parte_1 appare fuori luogo.
CO Del resto, a prodotto anche le segnalazioni pervenute in redazione dopo la messa in onda del servizio, tutte riferite a Top SS;
molte risultano precise e circostanziate e danno ulteriore conferma di quanto sopra emerso, anche con riferimento alla mancanza di segnalazioni di casting dopo il pagamento del book. Se ne riportano alcuni stralci:
- AL MA 25.11.2021: “…purtroppo anche io sono caduta nella loro trappola e li ho pagati 1000 euro per la realizzazione di un book fotografico, mi avevano assicurato chiamate per casting che non sono mai arrivate… il fotografo sicuramente non era un professionista… la ragazza che mi ha fatto il provino non mi ha più risposto ai messaggi…”.
- 9.5.2021: “…all'incirca un mese e mezzo fa ho acquistato un book a Persona_6
1300 euro […] sempre con la scusa che con due casting avevo già recuperato i soldi”;
- : “Ho fatto un book fotografico da della Top SS Testimone_5 Pt_1
Agency non mi ha mai chiamato, né mai fatto un provino mi ha fatto pagare il book 1400 euro…”;
- 30.3.2021: “…dentro l'agenzia c'era una brasiliana che mi ha promesso Persona_7 fama e fortuna …mi hanno fatto un book fotografico… le foto sono state veramente fatte male…”.
Concludendo sul punto, le riprese effettuate dalle Iene nel 2021 relative alla finta selezione come modelle delle due attrici inviate dal programma riscontrano largamente le dichiarazioni della CP_1
e, unitamente alle altre denunce in atti, anteriori e posteriori alla messa in onda del servizio, dimostrano che, effettivamente, la condotta ingannevole del già denunciata nel 2012 e poi ancora nel Parte_1
2016, persisteva anche nel 2021 tramite la sua nuova società Top SS.
CO Gli elementi fattuali così ricostruiti e verificati da onsentono di ritenere, dunque, la verità, quantomeno putativa, di quanto risultante dal servizio andato in onda il 30.3.2021, essendo emersa una pluralità di circostanze attuali di riscontro delle dichiarazioni rese dalla CP_1
Acclarata la verità, almeno putativa, della notizia riportata, non vi possono essere dubbi circa l'interesse pubblico alla stessa, posto che lo stesso riferisce di aver avuto dal 2018 al 2021 Parte_1 oltre trecento clienti, il che dimostra che un numero considerevole di giovani era stato esposto alle condotte insidiose di Top SS e molti altri rischiavano di esserlo in futuro. Si tratta, evidentemente, di un'offerta al pubblico di servizi con modalità fraudolente, che è interesse della collettività smascherare, dovendosi evitare che le famiglie degli aspiranti modelli siano indotte a credere che i propri ragazzi pagina 22 di 26 siano tra i pochissimi selezionati per il debutto nel mondo della moda e dello spettacolo, senza che risulti nulla di reale in tal senso, così investendo denaro su presupposti falsamente rappresentati.
Per quanto concerne poi il requisito della continenza, occorre considerare che il servizio oggetto di causa è espressione sia del diritto di cronaca, che di quello di diritto di critica e, come noto, nell'ambito di quest'ultimo è consentito il ricorso a toni aspri e taglienti. In proposito la Suprema Corte, infatti, ha statuito che “Il diritto di critica si concretizza in un giudizio valutativo che postula l'esistenza del fatto assunto ad oggetto o spunto del discorso critico ed esclude la punibilità di coloriture ed iperboli, toni aspri o polemici, linguaggio figurato o gergale, purché tali modalità espressive siano proporzionate e funzionali all'opinione o alla protesta, in considerazione degli interessi e dei valori che si ritengono compromessi” (Cass. pen. 13 giugno 2014, n. 36045; Cass. pen.,11 febbraio 2021, n.
9803); non è consentito trasmodare nell'invettiva gratuita, salvo che la offesa sia necessaria e funzionale alla costruzione del giudizio critico (cfr. Cass. pen. 24 giugno 2016, n. 37397).
Il diritto di critica si differenzia da quello di cronaca essenzialmente in quanto il primo non si concretizza nella sola narrazione di fatti, comprendendo anche l'espressione di un giudizio o, più genericamente, di un'opinione che, come tale, non può pretendersi rigorosamente obiettiva, posto che la critica, per sua natura, non può che essere fondata su un'interpretazione, necessariamente soggettiva, di fatti e di comportamenti. Ciò comporta che in tema di diritto di critica, laddove alla narrazione di determinati fatti si unisca un'esposizione di carattere valutativo, rappresentativa di opinioni dell'autore,
i parametri di norma utilizzati in tema di diritto di cronaca richiedono una valutazione diversa e più elastica, nonché più attenta al bilanciamento dell'interesse individuale alla reputazione con quello alla libera manifestazione del pensiero.
La critica deve concretizzarsi infatti, da un lato, in un dissenso motivato e, dall'altro, in valutazioni corrette e misurate e non lesive dell'altrui dignità morale e professionale. Il limite per l'esercizio di tale diritto deve considerarsi travalicato quando l'agente trascenda in attacchi personali diretti a colpire, su di un piano esclusivamente personale, senza alcuna finalità di pubblico interesse, la figura morale del soggetto criticato.
E ciò in quanto il diritto di critica ha margini molto più ampi rispetto a quello di cronaca;
ad avviso della giurisprudenza infatti “Mentre il diritto di cronaca, in quanto rivolto a trasmettere informazioni concernenti fatti di pubblico interesse, è ancorato alla più rigorosa obiettività, il diritto di critica, quale manifestazione della propria opinione, non può essere totalmente obiettivo e può manifestarsi anche con l'uso di un linguaggio colorito e pungente” (Cass. civ., 27 gennaio 2015, n.
1434). pagina 23 di 26 Ed ancora si è affermato che “In tema di azione di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo della stampa, il canone della verità si atteggia diversamente in ipotesi di esercizio del diritto di cronaca, per il quale è richiesta la continenza dei fatti narrati tanto in senso formale quanto in senso sostanziale, e di esercizio del diritto di critica, il quale non si concreta nella mera narrazione dei fatti, ma nell'espressione di un giudizio (necessariamente soggettivo) rispetto ai fatti stessi;
perciò, non può pretendersi che l'opinione sia assolutamente obiettiva, potendo essere la stessa esternata anche con
l'uso di un linguaggio colorito e pungente, purché non leda l'integrità morale del soggetto” (Cass. ord.
n. 4955/2024).
Ciò premesso, ritiene il Collegio che le espressioni usate dalla giornalista che ha condotto il servizio e dalla stessa intervistata non esorbitano dal limite della continenza richiesta per l'esercizio del diritto di critica, nell'ambito del quale è consentito il ricorso a toni di disapprovazione più pungenti e incisivi rispetto a quelli comunemente utilizzati nei rapporti tra privati.
Infatti, i toni e il linguaggio usati nel servizio non paiono porsi al di fuori dell'esercizio del diritto di critica all'attività esercitata dall'appellante, che viene documentata nel servizio.
In particolare, l'appellante richiama l'attenzione sui seguenti passaggi: “sin dall'esordio del servizio una voce narrante afferma “E' proprio vero il detto: il lupo perde il pelo ma non il vizio” “..
Andiamo a vedere se ha messo la testa a posto”, oppure … nel servizio è stata inquadrata la OR che dichiara “io non voglio più che persone, che magari non riescono ad arrivare a fine mese, CP_1 si indebitino per arricchire una persona come lui che gioca sui sogni dei ragazzi”, “… per lui erano delle bestie...”, “... tutti scemi...”. E ancora riferito alle dichiarazioni della (“e una volta mi CP_1 ha raccontato “no guarda, noi, queste bestie, dobbiamo sfruttarle, questi sono degli animali, non capiscono un c….” c'è un bip” - “per lui erano le bestie o gli animali, a seconda di come gli girava” –
“sì, certo che ci ho anche provato, però lui ha detto questo è l'unico modo in questo mondo per fare soldi veloci, ho detto “però non sono soldi puliti” e lui “chi se ne frega, l'importante è fare i sodi”
(soldi peraltro che la stessa quantifica in oltre € 40.000,00 al mese, in nero) – “guarda sì, ma anche vantandosi, lui si vantava dicendo che questi son tutti scemi, guarda cosa riesco a fargli fare”).
La Corte ritiene che le espressioni censurate dall'appellante non esorbitano dai limiti della continenza espositiva, posto che non sono stati usati epiteti offensivi od espressioni denigratorie nei confronti del che mai ad esempio è definito un truffatore, né vengono definite truffaldine o Parte_1 fraudolente le condotte poste in essere dal medesimo. Il servizio si è limitato, infatti, a descrivere le modalità operative utilizzate all'interno dell'agenzia, senza ricorrere ad epiteti o appellativi offensivi.
In conclusione, dunque, come correttamente evidenziato dal giudice di primo grado, deve pagina 24 di 26 ritenersi rispettato anche il limite della continenza.
Ricorrono, pertanto, tutti i requisiti per ritenere che il servizio televisivo oggetto di causa costituisca espressione dell'esercizio legittimo dei diritti di cronaca e critica e tale valutazione assorbe ogni profilo concernente la quantificazione dei danni lamentati dall'appellante. L'appello, dunque, non merita accoglimento e deve essere rigettato.
SPESE DI LITE
Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al rimborso delle spese di lite sostenute dalle controparti, in applicazione del principio di soccombenza ex art. 91 cpc.
Le spese di lite sopportate da ciascuna appellata, per il presente grado di giudizio, tenuto conto del dm 55/14, come aggiornato dal dm 147/2022, del valore della domanda attorea, dell'attività difensiva svolta e della media complessità delle questioni trattate, si liquidano in complessivi euro 6.946,00, di cui euro 2.058,00 per la fase di studio, euro 1.418,00 per la fase introduttiva, euro 3.470,00 per la fase decisionale, oltre il 15% di rimborso spese forfettario, iva e cpa come per legge, esclusa la fase istruttoria non presente.
Visto il rigetto dell'appello, la Corte dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, di cui all'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 24.12.2012 n.
228.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 7751/2024 del Tribunale di Milano, pubblicata in data 23.08.2024-ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa- così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna a pagare a , a titolo di rimborso delle spese Parte_1 COroparte_1 di lite del grado di appello, la somma di euro 6.946,00, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
3. condanna a pagare a a titolo di Parte_1 COroparte_2 rimborso delle spese di lite del grado di appello, la somma di euro 6.946,00, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
pagina 25 di 26 4. dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, del
D.P.R. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 24.12.2012 n. 228.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio dell' 8.10.2025.
Il Consigliere estensore
Nicoletta Sommazzi Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Ferrero
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