Art. 1.
Le disposizioni contenute nel decreto legislativo 12 ottobre 1947, n. 1487 , concernente l'utilizzazione dei materiali di artiglieria, automobilistici, navali ed aeronautici appartenenti alle Amministrazioni militari, e successive modificazioni, sono richiamate in vigore per il periodo di un anno a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Le disposizioni contenute nel decreto legislativo 12 ottobre 1947, n. 1487 , concernente l'utilizzazione dei materiali di artiglieria, automobilistici, navali ed aeronautici appartenenti alle Amministrazioni militari, e successive modificazioni, sono richiamate in vigore per il periodo di un anno a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.