Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 28/01/2025, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
1006 2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente
dott. Ruggiero Berardi Giudice
dott. Sebastiano Barba Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa N. 1006/2024 avente ad oggetto adozione di maggiorenni, promossa da:
[...]
nata a [...] il [...], ADOTTANTE CP_1
e nata a [...] il [...], ADOTTANDO Controparte_2
Con l'intervento del:
Pubblico Ministero in Sede, nella persona della dott. Onelio Dodero;
CONCLUSIONI
Il ricorrente ha concluso per l'accoglimento del ricorso il P.M. ha concluso per l'accoglimento
FATTO
Con ricorso 16 aprile 2023, il sig. ha esposto: Controparte_1
- Di essere cittadino italiano, convivente sin dal 2002 con la sig.ra nata in Persona_1
Giamaica in data 01/04/1976, nonché di vivere sin da detta data con il di lei figlio , Controparte_2 nato a [...] il [...] dalla precedente relazione tra la sig.ra ed il sig. , _1 Persona_2 attualmente residente negli USA;
- Di aver prima di incontrare la sig.ra il ricorrente già avuto il figlio _1 Persona_3
e di esser poi nata in data [...], dalla relazione tra il ricorrente e la sig.ra la figlia _1
; Persona_4
1
- Di aver già compiuto gli anni 35 e di superare di oltre diciotto quelli dell'adottando;
- Di aver rapporti di familiarità con l'adottando, seco convivente sin da quando aveva 5 CP_2 anni;
- Che il padre naturale dall'adottando, residente negli USA, non ha più avuto contatti con il sig.
Controparte_2
- Che l'adottando non è coniugato e non è stato mai adottato da nessuno;
- Di sussistere così tutte le condizioni previste dalla legge per addivenire all'adozione richiesta.
Il P.M. interveniva, domandando l'accoglimento.
All'udienza del 11 luglio 2024 sono comparse le parti, al fine di verificare il consenso all'adozione.
In tale sede è comparso il ricorrente, i di lui figli, l'adottando e la di lui madre, ciascuno prestando per quanto di propria competenza il consenso e/o l'assenso.
L'avv. Ambrassa evidenziava di aver richiesto, tramite Unep di Cuneo, la notifica al padre dell'adottando, ai sensi degli artt. 33 e 77 del D. lgs 71/2011, presso la sua residenza in Washinton negli Stati Uniti e che l'ambasciata d'Italia aveva comunicato a mezzo mail di non essere stata in grado provvedervi entro il termine del 1/7/24, fissato nel provvedimento. Veniva pertanto disposto un rinvio. Alla successiva udienza del 12/12/24 l'avv. Ambrassa evidenziava come l'Unep di Cuneo avesse provveduto a trasmettere all'ambasciata italiana di Washington il ricorso ed il verbale della scorsa udienza, per la notifica al padre dell'adottando, nonché la comunicazione dell'ambasciata di aver provveduto ad inviare a mezzo posta racc. di notifica al sig in data 14/8/24, senza che CP_2 ad oggi le sia ritornato l'avviso di ricevimento, specificando altresì che ciò sarebbe normale negli
USA. SI tratterebbe in ogni caso di racc. tracciata sul sito delle poste Usa, ove la raccomandata risulta essere stata consegnata in data 15/8/24, il tutto come da documentazione depositata nel fascicolo informatico.
Il P.M. ha concluso per l'accoglimento.
La causa quindi è stata rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sussistono i presupposti per la declaratoria di adozione.
Questo Tribunale ha proceduto ad esaminare il caso concreto, alla luce della finalità che la legge attribuisce all'istituto dell'adozione, invocato dal ricorrente e nella fattispecie sussistono sia ragioni di natura ereditaria, sia esigenze di solidarietà.
Il ricorrente ha affermato di aver conosciuto quando aveva 3 anni e di essersi subito affezionato CP_2 al predetto, nonché di averlo ricevuto due anni dopo nella propria casa, ove è stato cresciuto dal ricorrente e dalla sig.ra Il ricorrente ha quindi precisato di volere un domani destinare una _1
2 pari quota della propria successione ai suoi figli, tra i quali vuole sia incluso essendosi formata CP_2 da oltre venti anni una famiglia di fatto.
I medesimi contenuti sono stati riferiti dall'adottando, che ha espresso il consenso ed ha precisato di non aver mai conosciuto il padre biologico e di essere stato cresciuto come un figlio dal ricorrente.
In sintesi nella fattispecie oggetto del presente giudizio risulta che il legame affettivo si è consolidato nel tempo e che trattasi di conferire valore giuridico un rapporto di familiarità già esistente.
Risultando provata l'effettiva appartenenza dell'adottando al contesto affettivo del ricorrente, ne consegue che risulta provata anche la sussistenza della convenienza per l'adottando, così come richiesto dalla normativa e ciò anche con riferimento alla norma di cui all'art. 297 c.c., quanto alla irreperibilità del sig. . Persona_2
Si ritiene pertanto accertato tra il ricorrente e l'adottando un rapporto interpersonale, dotato di una sufficiente stabilità e meritevole di essere regolarizzato con una pronuncia di adozione.
Alla luce quindi delle considerazioni sopra esposte e visto il parere del P.M. si deve accogliere il ricorso presentato dal sig. Controparte_1
PQM
Visto l'art. 313 c.c.
FA LUOGO
All'adozione di , nato a [...] in data [...] da parte del sig. Controparte_2 CP_1
(C.F. , nato a [...] il [...].
[...] C.F._1
Così deciso in Cuneo, nella camera di Consiglio del Tribunale, il 16 gennaio 2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Sebastiano BARBA Dott.ssa Roberta BONAUDI
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