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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 09/01/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
VERBALE di UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 09 del mese di gennaio dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal dott. Valerio Brecciaroli, in funzione di Giudice monocratico, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 3459/2021 R.G., alla quale è stato riunito il giudizio iscritto al n. 3805/2021 R.G.,
E' comparso, per l'opponente, l'avv. Danny Costantino, per delega dell'avv. Patrizia Fazzi, il quale, in via preliminare, insiste nell'ammissione dei mezzi istruttori articolati in atti e, in particolare, nell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.; precisa le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa.
E' comparso, per parte opposta, l'avv. Adriana Lanzillotti, per delega dell'avv. Vincenzo Di
Cesare e dell'avv. Corrado Miceli, la quale si oppone alle richieste istruttorie avanzate da controparte, precisa le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa, ed in particolare alle note conclusive depositate.
Il Giudice
Dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono oralmente la causa.
Il Giudice esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.
Valerio Brecciaroli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3459/2021 R.G., promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Patrizia Parte_1 C.F._1
Fazzi, opponente contro TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
(p. iva ) e per essa (p. iva Controparte_1 P.IVA_1 Parte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_2
Vincenzo Di Cesare, opposta alla quale è stata riunita la causa iscritta al n. 3805/2021 R.G., promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Patrizia Parte_3 C.F._2
Fazzi, opponente contro
(p. iva ) e per essa (p. iva Controparte_1 P.IVA_1 Parte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_2
Vincenzo Di Cesare, opposta avente ad oggetto: opposizione a precetto;
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato in data 19 luglio 2021, , nella qualità di Parte_1 datrice di ipoteca, ha proposto opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c. avverso l'atto di precetto, notificato in data 29 giugno 2021, con il quale ha intimato il pagamento, in Controparte_1 solido con , della somma di € 235.380,27, a titolo di capitale impagato ed Parte_3
interessi derivanti dal contratto di mutuo fondiario del 28 luglio 2008, a rogito del Notaio n. Per_1
25742 rep. e n. 9859 racc. con il Banco Popolare di Lodi s.p.a.
Al giudizio così instaurato e recante n. 3459/2021 R.G. è stato riunito, con provvedimento del 16 giugno 2022, il procedimento n. 3805/20121 R.G., avente ad oggetto l'opposizione svolta da avverso il medesimo atto di precetto con atto di citazione notificato in data 6 Parte_3
agosto 2021
Le opponenti, a fondamento dell'opposizione svolta, hanno eccepito, preliminarmente, la nullità del precetto per mancata notifica dello stesso alla mutuataria ed il difetto di Parte_3
legittimazione ad agire e di procura della cessionaria per mancanza di prova in Controparte_1
ordine alla cessione del credito. Nel merito, hanno contestato il diritto dell'opposta di procedere ad TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
esecuzione per inesistenza originaria del titolo esecutivo in violazione dell'art. 40 T.U.B. e la nullità del mutuo per superamento del limite di finanziabilità ex art. 38 TUB e per carenza di valutazione del merito creditizio, nonché l'illegittima applicazione di un sistema di capitalizzazione composta degli interessi mediante il ricorso ad un piano di ammortamento cd. “alla francese”. In subordine, hanno altresì contestato la nullità del precetto ai sensi dell'art. 474 c.p.c. per indeterminatezza del credito indicato nel medesimo, chiedendo il ricalcolo del piano di ammortamento.
In entrambi i procedimenti riuniti si è costituita la quale ha contestato la Controparte_1
fondatezza delle opposizioni, chiedendone il rigetto.
Sospesa l'efficacia esecutiva del titolo in sede di reclamo, disposta la riunione dei due giudizi e concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., in assenza di ulteriore attività istruttoria, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza, all'esito della quale il Giudice ha pronunciato la seguente sentenza.
L'opposizione è infondata e deve, pertanto, essere rigettata per i motivi che seguono.
Va, in primo luogo, rigettata l'eccezione (invero non riproposta con la comparsa conclusionale) di nullità della notifica del precetto opposto, emergendo dalla documentazione versata in atti dalla società opposta la regolare notifica in data 28 luglio 2021 dell'atto di precetto opposto anche nei confronti di , avvenuta a mani della figlia , così Parte_3 Parte_4
come chiaramente si evince dalla relativa relata di notifica (v. doc. 3 allegata alla comparsa di costituzione e risposta).
Parimenti infondata è l'eccezione di carenza di legittimazione ad agire e di procura di CP_1
quale cessionaria del credito portato ad esecuzione.
[...]
Deve, infatti, ritenersi raggiunta la prova dell'inclusione dei contratti in questione tra quelli oggetto dell'operazione di cessione pro soluto in favore avendo quest'ultima Controparte_1 prodotto in atti documentazione idonea a provare la propria titolarità del credito oggetto dell'atto di precetto, e precisamente, l'atto di fusione per incorporazione del 20 dicembre 2011 tra l'originaria creditrice, ed il Banco Popolare Soc. Coop., l'atto di fusione del 13 Controparte_2 dicembre 2016 tra il e la e l'estratto della Gazzetta Controparte_3 CP_4
Ufficiale del 5 gennaio 2019, dal quale risulta l'avvenuta cessione in blocco dalla a CP_4 dei crediti “derivanti da finanziamenti ipotecari (…) concessi (…) nel periodo Controparte_1 compreso tra il 1960 e il 2018 e i cui debitori sono stati classificati a sofferenza (…) e segnalati in
Centrale dei Rischi”, tra i quali rientra quello oggetto dell'atto di precetto, così come documentato TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
in atti dalla opposta (cfr. Cass. Civ., sez. I, 26.06.2019, n. 17110, per la quale “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del cit., è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione”).
Né può essere condivisa l'eccezione dell'opponente secondo la quale “il legale firmatario del precetto non ha mandato ad agire nei confronti dell'odierna opponente”, essendo costante l'orientamento giurisprudenziale per il quale l'atto di precetto non deve necessariamente essere sottoscritto da un difensore munito di procura alle liti “perché la rappresentanza tecnica non è richiesta per il precetto, che non è atto del processo” e la mancanza di procura dà luogo a un vizio sanabile “attraverso il conferimento successivo della procura, che la parte istante può dare al suo difensore fino a quando non si costituisce nel giudizio di opposizione che sia proposto dal debitore” (Cassazione civile sez. III, 08/05/2006, n. 10497). La parte opposta ha, pertanto, depositato valida procura alle liti nell'odierno giudizio di opposizione, ossia la procura alle liti firmata da nei confronti dell'avv. Vincenzo Di Cesare, nonché l'atto notarile del 4 Parte_5
agosto 2021, rep. n. 16394 e racc. n. 7984, con il quale ha conferito a Parte_2
il potere di “adottare tutti i provvedimenti e le azioni necessari per la tutela delle Parte_5
ragioni e dei diritti della Società dinanzi a qualsiasi Autorità, giudiziaria e amministrativa, ordinaria e speciale, in qualsiasi stato e grado” nonché di “rappresentare la Società in procedimenti giudiziari di ogni ordine e grado” e di “nominare e revocare avvocati (…) per l'attività di recupero crediti”.
Deve, altresì, essere rigettata l'eccezione (oggetto invero di rinuncia da parte dell'opponente) di nullità del mutuo fondiario per violazione del limite di finanziabilità di cui all'art. 38 T.U.B.
Sul punto, va infatti rilevato che, secondo il più recente orientamento delle Sezioni Unite della
Cassazione (Cass. Civ., Sez. Un., 16.11.2022, n. 33719), non comporta l'invalidità del mutuo fondiario l'eventuale violazione del limite di finanziabilità di cui all'art. 38 T.U.B. Le Sezioni
Unite, infatti, esclusa la possibilità di configurare una ipotesi di nullità testuale del contratto in mancanza di una espressa previsione normativa in tal senso non riscontrabile nell'art. 117, c. 8,
T.U.B., hanno enunciato il principio di diritto secondo il quale “il limite di finanziabilità di cui al
D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 38, comma 2, non è elemento essenziale del contenuto del contratto, TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
non trattandosi di norma determinativa del contenuto del contratto o posta a presidio della validità dello stesso, ma di un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto del contratto;
non integra norma imperativa la disposizione - qual è quella con la quale il legislatore ha demandato all'Autorità di vigilanza sul sistema bancario di fissare il limite di finanziabilità nell'ambito della “vigilanza prudenziale” (cfr. art. 51 ss. e art. 53 t.u.b.) - la cui violazione, se posta a fondamento della nullità (e del travolgimento) del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), potrebbe condurrebbe al risultato di pregiudicare proprio l'interesse che la norma intendeva proteggere, che
è quello alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito”.
Ad analoghe conclusioni occorre pervenire in ordine al motivo di opposizione inerente all'illegittimità del piano di ammortamento alla francese. Anche tale eccezione è stata oggetto di rinuncia da parte dell'opponente e, in ogni caso, la medesima non può ritenersi fondata secondo il più recente orientamento assunto dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, per il quale “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento alla francese di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti” (Cassazione civile sez. un., 29/05/2024, n. 15130).
Anche l'eccezione avanzata da parte opponente in ordine alla nullità del mutuo fondiario per omessa valutazione del merito creditizio non può essere condivisa, avendo la parte solo genericamente dedotto tale violazione, con la conseguenza che non appare rinvenirsi nel caso di specie alcun illegittimo comportamento da parte dell'istituto bancario, né la prova del danno, dovendosi condividere l'orientamento giurisprudenziale per il quale, in assenza di specifica previsione legislativa, l'eventuale violazione del merito creditizio da parte del finanziatore ha effetti solamente risarcitori (da responsabilità precontrattuale) e non anche invalidanti del rapporto contrattuale (cfr. Corte d'appello Venezia, 12.09.2023, n. 1798, per la quale “l'omessa o inadeguata verifica del “merito creditizio” del cliente da parte dell'operatore finanziario non comporta la nullità del contratto di credito, ma esclusivamente la sua risolubilità o annullabilità, e questo, sia ai sensi della disciplina speciale, che di quella codicistica richiamata dalla appellante TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
(artt. 1175, 1374 e 1375 c.c.). Invero, nessuna di tali norme prevede espressamente per tale ragione la sanzione della nullità del contratto, né questa può essere comunque rilevata e statuita (ex art.
1325 c.c.), trattandosi di norme di comportamento, che a determinate condizioni consentono
l'esperimento dell'azione di risoluzione o quella di annullamento (entrambe comunque non proposte), ma che certamente non possono fondare una declaratoria di nullità, nemmeno “di protezione”, perché non prevista dalla legge (v. Cassazione, Sezioni Unite, 19.12.2007, n. 26724)”; conf. Corte d'appello Firenze, 12.09.2023, n. 1833, per la quale “si rileva infine come la norma in parola sia chiaramente una norma determinativa solo della responsabilità del soggetto che la viola
e non può certo condurre alla nullità del vincolo negoziale, non attenendo la violazione di tale norma ad elementi intrinseci del negozio giuridico relativi al suo contenuto”; v. Tribunale Roma,
10/07/2023, n. 10881, per la quale “con riferimento alla deduzione di parte opponente circa la nullità dei contratti dedotti per violazione degli artt. 123, 124 e 124-bis del T.U.B. si rileva che le anzidette asserite violazioni non avrebbero in ogni caso comportato la nullità dei medesimi. In particolare, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, nella sentenza pronunziata il 27/3/2014 nella causa n. C-565/12, fa riferimento ad una norma del codice civile francese che prevede esplicitamente la decadenza dal pagamento di ogni forma di interesse, nel caso di omissione della valutazione di meritevolezza del mutuatario. Una norma di tale portata, tuttavia, non esiste nel nostro ordinamento. Al contrario, il legislatore, sia nel codice civile che nel codice del consumo, ha sempre mostrato di voler tenere distinti la fase pre-negoziale, da quella contrattuale: l'eventuale illecito comportamento tenuto nella fase antecedente alla stipula della convenzione, infatti, non può mai portare all'invalidità totale o parziale del negozio. Invero, la nullità è un istituto che riguarda un vizio genetico del contratto;
vizio, questo, che non sussiste nel caso in esame, dato che
l'eventuale omissione nell'indagine sulla meritevolezza del credito inciderebbe sulla fase delle trattative e non già in quella di costituzione del vincolo contrattuale”; conf. Tribunale Trani,
25.05.2021; Tribunale Cagliari, 08.07.2020).
Va, infine, rigettato l'ulteriore motivo di opposizione in ordine all'indeterminatezza della somma oggetto del precetto.
Va, in primo luogo, richiamato l'orientamento giurisprudenziale per il quale “l'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo - contenuto nel precetto a norma dell'art. 480, comma 1, c.p.c. - non richiede, quale requisito formale a pena di nullità, oltre alla indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo, anche quella del procedimento logico-giuridico TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
e del calcolo matematico seguiti per determinarla” (Cassazione civile sez. III, 19/02/2013, n. 4008; conf. Cassazione civile sez. III, 18/03/2022, n. 8906; v. nella giurisprudenza di merito Tribunale
Milano sez. III, 05/02/2020, n. 1029).
Tanto premesso, l'eccezione della parte opponente in ordine all'indicazione da parte della opposta di somme non dovute non può essere accolta, apparendo generica l'allegazione in ordine ad un errato calcolo da parte dell'istituto di credito delle somme dovute a titolo di capitale e di interesse.
Il contratto di mutuo oggetto del presente giudizio, infatti, indica in maniera specifica i criteri necessari ai fini della determinazione degli interessi da corrispondersi da parte del mutuatario (v. art. 3, laddove è stabilito che è applicato il tasso fisso per tutta la durata del finanziamento nella misura del 6,160% annuo nominale, nonché un interesse di mora in ragione di due punti in più del tasso di interesse), prevedendo il medesimo sia il regime finanziario sia i tempi di riscossione, oltre che i singoli pagamenti rateali dovuti secondo l'allegato piano di ammortamento, sottoscritto e voluto dalle parti. ha, altresì, prodotto l'estratto conto, indicante dettagliatamente le operazioni Controparte_1 di calcolo del credito (doc. 14), evidenziando l'importo richiesto a titolo di capitale rimasto insoluto per rate scadute e non pagate (€ 15.485,79) e per capitale residuo (€ 182.292,20) alla data del 24 ottobre 2017, nonché gli interessi applicati e calcolati solo sulle rate scadute al 24 ottobre 2017 (€
29.733,89) e i successivi interessi calcolati al 20 gennaio 2020 (€ 26.214,17). Tale allegazione della convenuta non è stata specificamente contestata dalla parte opponente, la quale non ha indicato in che termini l'opposta avrebbe errato nel calcolare il proprio credito, non avendo la medesima opponente neanche specificamente contestato le risultanze di cui al piano di ricalcolo allegato dall'opposta. L'opponente non ha, altresì, prodotto documentazione utile ad effettuare tale verifica, limitandosi a richiedere la nomina da parte dell'Ufficio di un consulente tecnico, che deve ritenersi inammissibile. Per costante orientamento giurisprudenziale, infatti, la chiesta consulenza tecnica d'ufficio deve considerarsi inammissibile allorquando tesa a supplire l'onere di allegazione e della prova gravante sull'attore ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati e neanche tempestivamente dedotti (cfr. Cassazione civ., sez. III, 26 febbraio 2003 n. 2887; conforme Tribunale Roma sez. XVII, 9, novembre 2018, n. 21602, per il quale “le gravi lacune difensive fin qui evidenziate sotto il profilo assertivo e probatorio non possono essere colmate con la consulenza tecnica d'ufficio che la parte attrice ha sollecitato. Ed TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
infatti è appena il caso di osservare che la consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo istruttorio in senso stretto, ma rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, cui è rimessa la facoltà di valutarne la necessità o l'opportunità ai fini della decisione, nonché l'ambito di estensione. Essa può essere disposta solo per valutare fatti di cui sia già pacifica la dimostrazione e non può essere funzionale a soddisfare finalità esclusivamente esplorative: essa non può valere ad eludere l'onere di allegazione e di prova incombente sulle parti processuali per la dimostrazione dei fatti posti a base delle pretese azionate, specie in un sistema processuale, come è il nostro, caratterizzato da preclusioni istruttorie”).
Va, a questo punto, dato atto che l'assenza di clausole contrattuali invalide assorbe il motivo di opposizione avanzato dagli opponenti, per il quale l'atto di precetto non sarebbe sorretto da valido titolo esecutivo per non essere i mutuatari decaduti dal beneficio del termine e per non essersi verificate le condizioni risolutorie di cui all'art. 40 T.U.B.
Alla luce di quanto fin qui dedotto, l'opposizione a precetto proposta da e Parte_1
deve, quindi, essere rigettata. Parte_3
Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo secondo i parametri tra i minimi ed i medi di cui al D.M. n. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia e delle attività svolte, seguono la soccombenza con la conseguenza che le opponenti devono essere condannate al pagamento delle medesime in favore della banca opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
3459/2021 R.G., alla quale è stata riunita la causa iscritta al n. 3085/2021 R.G., così provvede:
1. rigetta l'opposizione proposta da e;
Parte_1 Parte_3
2. condanna al pagamento delle spese di giudizio nei confronti di Parte_1 CP_1
che si liquidano in € 10.000,00 per compensi, oltre accessori di legge;
[...]
3. condanna al pagamento delle spese di giudizio nei confronti di Parte_3
che si liquidano in € 10.000,00 per compensi, oltre accessori di legge. Controparte_1
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, 9 gennaio 2025.
Il Giudice
dott. Valerio Brecciaroli
VERBALE di UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 09 del mese di gennaio dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal dott. Valerio Brecciaroli, in funzione di Giudice monocratico, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 3459/2021 R.G., alla quale è stato riunito il giudizio iscritto al n. 3805/2021 R.G.,
E' comparso, per l'opponente, l'avv. Danny Costantino, per delega dell'avv. Patrizia Fazzi, il quale, in via preliminare, insiste nell'ammissione dei mezzi istruttori articolati in atti e, in particolare, nell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.; precisa le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa.
E' comparso, per parte opposta, l'avv. Adriana Lanzillotti, per delega dell'avv. Vincenzo Di
Cesare e dell'avv. Corrado Miceli, la quale si oppone alle richieste istruttorie avanzate da controparte, precisa le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa, ed in particolare alle note conclusive depositate.
Il Giudice
Dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono oralmente la causa.
Il Giudice esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.
Valerio Brecciaroli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3459/2021 R.G., promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Patrizia Parte_1 C.F._1
Fazzi, opponente contro TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
(p. iva ) e per essa (p. iva Controparte_1 P.IVA_1 Parte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_2
Vincenzo Di Cesare, opposta alla quale è stata riunita la causa iscritta al n. 3805/2021 R.G., promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Patrizia Parte_3 C.F._2
Fazzi, opponente contro
(p. iva ) e per essa (p. iva Controparte_1 P.IVA_1 Parte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_2
Vincenzo Di Cesare, opposta avente ad oggetto: opposizione a precetto;
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato in data 19 luglio 2021, , nella qualità di Parte_1 datrice di ipoteca, ha proposto opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c. avverso l'atto di precetto, notificato in data 29 giugno 2021, con il quale ha intimato il pagamento, in Controparte_1 solido con , della somma di € 235.380,27, a titolo di capitale impagato ed Parte_3
interessi derivanti dal contratto di mutuo fondiario del 28 luglio 2008, a rogito del Notaio n. Per_1
25742 rep. e n. 9859 racc. con il Banco Popolare di Lodi s.p.a.
Al giudizio così instaurato e recante n. 3459/2021 R.G. è stato riunito, con provvedimento del 16 giugno 2022, il procedimento n. 3805/20121 R.G., avente ad oggetto l'opposizione svolta da avverso il medesimo atto di precetto con atto di citazione notificato in data 6 Parte_3
agosto 2021
Le opponenti, a fondamento dell'opposizione svolta, hanno eccepito, preliminarmente, la nullità del precetto per mancata notifica dello stesso alla mutuataria ed il difetto di Parte_3
legittimazione ad agire e di procura della cessionaria per mancanza di prova in Controparte_1
ordine alla cessione del credito. Nel merito, hanno contestato il diritto dell'opposta di procedere ad TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
esecuzione per inesistenza originaria del titolo esecutivo in violazione dell'art. 40 T.U.B. e la nullità del mutuo per superamento del limite di finanziabilità ex art. 38 TUB e per carenza di valutazione del merito creditizio, nonché l'illegittima applicazione di un sistema di capitalizzazione composta degli interessi mediante il ricorso ad un piano di ammortamento cd. “alla francese”. In subordine, hanno altresì contestato la nullità del precetto ai sensi dell'art. 474 c.p.c. per indeterminatezza del credito indicato nel medesimo, chiedendo il ricalcolo del piano di ammortamento.
In entrambi i procedimenti riuniti si è costituita la quale ha contestato la Controparte_1
fondatezza delle opposizioni, chiedendone il rigetto.
Sospesa l'efficacia esecutiva del titolo in sede di reclamo, disposta la riunione dei due giudizi e concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., in assenza di ulteriore attività istruttoria, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza, all'esito della quale il Giudice ha pronunciato la seguente sentenza.
L'opposizione è infondata e deve, pertanto, essere rigettata per i motivi che seguono.
Va, in primo luogo, rigettata l'eccezione (invero non riproposta con la comparsa conclusionale) di nullità della notifica del precetto opposto, emergendo dalla documentazione versata in atti dalla società opposta la regolare notifica in data 28 luglio 2021 dell'atto di precetto opposto anche nei confronti di , avvenuta a mani della figlia , così Parte_3 Parte_4
come chiaramente si evince dalla relativa relata di notifica (v. doc. 3 allegata alla comparsa di costituzione e risposta).
Parimenti infondata è l'eccezione di carenza di legittimazione ad agire e di procura di CP_1
quale cessionaria del credito portato ad esecuzione.
[...]
Deve, infatti, ritenersi raggiunta la prova dell'inclusione dei contratti in questione tra quelli oggetto dell'operazione di cessione pro soluto in favore avendo quest'ultima Controparte_1 prodotto in atti documentazione idonea a provare la propria titolarità del credito oggetto dell'atto di precetto, e precisamente, l'atto di fusione per incorporazione del 20 dicembre 2011 tra l'originaria creditrice, ed il Banco Popolare Soc. Coop., l'atto di fusione del 13 Controparte_2 dicembre 2016 tra il e la e l'estratto della Gazzetta Controparte_3 CP_4
Ufficiale del 5 gennaio 2019, dal quale risulta l'avvenuta cessione in blocco dalla a CP_4 dei crediti “derivanti da finanziamenti ipotecari (…) concessi (…) nel periodo Controparte_1 compreso tra il 1960 e il 2018 e i cui debitori sono stati classificati a sofferenza (…) e segnalati in
Centrale dei Rischi”, tra i quali rientra quello oggetto dell'atto di precetto, così come documentato TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
in atti dalla opposta (cfr. Cass. Civ., sez. I, 26.06.2019, n. 17110, per la quale “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del cit., è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione”).
Né può essere condivisa l'eccezione dell'opponente secondo la quale “il legale firmatario del precetto non ha mandato ad agire nei confronti dell'odierna opponente”, essendo costante l'orientamento giurisprudenziale per il quale l'atto di precetto non deve necessariamente essere sottoscritto da un difensore munito di procura alle liti “perché la rappresentanza tecnica non è richiesta per il precetto, che non è atto del processo” e la mancanza di procura dà luogo a un vizio sanabile “attraverso il conferimento successivo della procura, che la parte istante può dare al suo difensore fino a quando non si costituisce nel giudizio di opposizione che sia proposto dal debitore” (Cassazione civile sez. III, 08/05/2006, n. 10497). La parte opposta ha, pertanto, depositato valida procura alle liti nell'odierno giudizio di opposizione, ossia la procura alle liti firmata da nei confronti dell'avv. Vincenzo Di Cesare, nonché l'atto notarile del 4 Parte_5
agosto 2021, rep. n. 16394 e racc. n. 7984, con il quale ha conferito a Parte_2
il potere di “adottare tutti i provvedimenti e le azioni necessari per la tutela delle Parte_5
ragioni e dei diritti della Società dinanzi a qualsiasi Autorità, giudiziaria e amministrativa, ordinaria e speciale, in qualsiasi stato e grado” nonché di “rappresentare la Società in procedimenti giudiziari di ogni ordine e grado” e di “nominare e revocare avvocati (…) per l'attività di recupero crediti”.
Deve, altresì, essere rigettata l'eccezione (oggetto invero di rinuncia da parte dell'opponente) di nullità del mutuo fondiario per violazione del limite di finanziabilità di cui all'art. 38 T.U.B.
Sul punto, va infatti rilevato che, secondo il più recente orientamento delle Sezioni Unite della
Cassazione (Cass. Civ., Sez. Un., 16.11.2022, n. 33719), non comporta l'invalidità del mutuo fondiario l'eventuale violazione del limite di finanziabilità di cui all'art. 38 T.U.B. Le Sezioni
Unite, infatti, esclusa la possibilità di configurare una ipotesi di nullità testuale del contratto in mancanza di una espressa previsione normativa in tal senso non riscontrabile nell'art. 117, c. 8,
T.U.B., hanno enunciato il principio di diritto secondo il quale “il limite di finanziabilità di cui al
D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 38, comma 2, non è elemento essenziale del contenuto del contratto, TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
non trattandosi di norma determinativa del contenuto del contratto o posta a presidio della validità dello stesso, ma di un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto del contratto;
non integra norma imperativa la disposizione - qual è quella con la quale il legislatore ha demandato all'Autorità di vigilanza sul sistema bancario di fissare il limite di finanziabilità nell'ambito della “vigilanza prudenziale” (cfr. art. 51 ss. e art. 53 t.u.b.) - la cui violazione, se posta a fondamento della nullità (e del travolgimento) del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), potrebbe condurrebbe al risultato di pregiudicare proprio l'interesse che la norma intendeva proteggere, che
è quello alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito”.
Ad analoghe conclusioni occorre pervenire in ordine al motivo di opposizione inerente all'illegittimità del piano di ammortamento alla francese. Anche tale eccezione è stata oggetto di rinuncia da parte dell'opponente e, in ogni caso, la medesima non può ritenersi fondata secondo il più recente orientamento assunto dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, per il quale “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento alla francese di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti” (Cassazione civile sez. un., 29/05/2024, n. 15130).
Anche l'eccezione avanzata da parte opponente in ordine alla nullità del mutuo fondiario per omessa valutazione del merito creditizio non può essere condivisa, avendo la parte solo genericamente dedotto tale violazione, con la conseguenza che non appare rinvenirsi nel caso di specie alcun illegittimo comportamento da parte dell'istituto bancario, né la prova del danno, dovendosi condividere l'orientamento giurisprudenziale per il quale, in assenza di specifica previsione legislativa, l'eventuale violazione del merito creditizio da parte del finanziatore ha effetti solamente risarcitori (da responsabilità precontrattuale) e non anche invalidanti del rapporto contrattuale (cfr. Corte d'appello Venezia, 12.09.2023, n. 1798, per la quale “l'omessa o inadeguata verifica del “merito creditizio” del cliente da parte dell'operatore finanziario non comporta la nullità del contratto di credito, ma esclusivamente la sua risolubilità o annullabilità, e questo, sia ai sensi della disciplina speciale, che di quella codicistica richiamata dalla appellante TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
(artt. 1175, 1374 e 1375 c.c.). Invero, nessuna di tali norme prevede espressamente per tale ragione la sanzione della nullità del contratto, né questa può essere comunque rilevata e statuita (ex art.
1325 c.c.), trattandosi di norme di comportamento, che a determinate condizioni consentono
l'esperimento dell'azione di risoluzione o quella di annullamento (entrambe comunque non proposte), ma che certamente non possono fondare una declaratoria di nullità, nemmeno “di protezione”, perché non prevista dalla legge (v. Cassazione, Sezioni Unite, 19.12.2007, n. 26724)”; conf. Corte d'appello Firenze, 12.09.2023, n. 1833, per la quale “si rileva infine come la norma in parola sia chiaramente una norma determinativa solo della responsabilità del soggetto che la viola
e non può certo condurre alla nullità del vincolo negoziale, non attenendo la violazione di tale norma ad elementi intrinseci del negozio giuridico relativi al suo contenuto”; v. Tribunale Roma,
10/07/2023, n. 10881, per la quale “con riferimento alla deduzione di parte opponente circa la nullità dei contratti dedotti per violazione degli artt. 123, 124 e 124-bis del T.U.B. si rileva che le anzidette asserite violazioni non avrebbero in ogni caso comportato la nullità dei medesimi. In particolare, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, nella sentenza pronunziata il 27/3/2014 nella causa n. C-565/12, fa riferimento ad una norma del codice civile francese che prevede esplicitamente la decadenza dal pagamento di ogni forma di interesse, nel caso di omissione della valutazione di meritevolezza del mutuatario. Una norma di tale portata, tuttavia, non esiste nel nostro ordinamento. Al contrario, il legislatore, sia nel codice civile che nel codice del consumo, ha sempre mostrato di voler tenere distinti la fase pre-negoziale, da quella contrattuale: l'eventuale illecito comportamento tenuto nella fase antecedente alla stipula della convenzione, infatti, non può mai portare all'invalidità totale o parziale del negozio. Invero, la nullità è un istituto che riguarda un vizio genetico del contratto;
vizio, questo, che non sussiste nel caso in esame, dato che
l'eventuale omissione nell'indagine sulla meritevolezza del credito inciderebbe sulla fase delle trattative e non già in quella di costituzione del vincolo contrattuale”; conf. Tribunale Trani,
25.05.2021; Tribunale Cagliari, 08.07.2020).
Va, infine, rigettato l'ulteriore motivo di opposizione in ordine all'indeterminatezza della somma oggetto del precetto.
Va, in primo luogo, richiamato l'orientamento giurisprudenziale per il quale “l'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo - contenuto nel precetto a norma dell'art. 480, comma 1, c.p.c. - non richiede, quale requisito formale a pena di nullità, oltre alla indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo, anche quella del procedimento logico-giuridico TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
e del calcolo matematico seguiti per determinarla” (Cassazione civile sez. III, 19/02/2013, n. 4008; conf. Cassazione civile sez. III, 18/03/2022, n. 8906; v. nella giurisprudenza di merito Tribunale
Milano sez. III, 05/02/2020, n. 1029).
Tanto premesso, l'eccezione della parte opponente in ordine all'indicazione da parte della opposta di somme non dovute non può essere accolta, apparendo generica l'allegazione in ordine ad un errato calcolo da parte dell'istituto di credito delle somme dovute a titolo di capitale e di interesse.
Il contratto di mutuo oggetto del presente giudizio, infatti, indica in maniera specifica i criteri necessari ai fini della determinazione degli interessi da corrispondersi da parte del mutuatario (v. art. 3, laddove è stabilito che è applicato il tasso fisso per tutta la durata del finanziamento nella misura del 6,160% annuo nominale, nonché un interesse di mora in ragione di due punti in più del tasso di interesse), prevedendo il medesimo sia il regime finanziario sia i tempi di riscossione, oltre che i singoli pagamenti rateali dovuti secondo l'allegato piano di ammortamento, sottoscritto e voluto dalle parti. ha, altresì, prodotto l'estratto conto, indicante dettagliatamente le operazioni Controparte_1 di calcolo del credito (doc. 14), evidenziando l'importo richiesto a titolo di capitale rimasto insoluto per rate scadute e non pagate (€ 15.485,79) e per capitale residuo (€ 182.292,20) alla data del 24 ottobre 2017, nonché gli interessi applicati e calcolati solo sulle rate scadute al 24 ottobre 2017 (€
29.733,89) e i successivi interessi calcolati al 20 gennaio 2020 (€ 26.214,17). Tale allegazione della convenuta non è stata specificamente contestata dalla parte opponente, la quale non ha indicato in che termini l'opposta avrebbe errato nel calcolare il proprio credito, non avendo la medesima opponente neanche specificamente contestato le risultanze di cui al piano di ricalcolo allegato dall'opposta. L'opponente non ha, altresì, prodotto documentazione utile ad effettuare tale verifica, limitandosi a richiedere la nomina da parte dell'Ufficio di un consulente tecnico, che deve ritenersi inammissibile. Per costante orientamento giurisprudenziale, infatti, la chiesta consulenza tecnica d'ufficio deve considerarsi inammissibile allorquando tesa a supplire l'onere di allegazione e della prova gravante sull'attore ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati e neanche tempestivamente dedotti (cfr. Cassazione civ., sez. III, 26 febbraio 2003 n. 2887; conforme Tribunale Roma sez. XVII, 9, novembre 2018, n. 21602, per il quale “le gravi lacune difensive fin qui evidenziate sotto il profilo assertivo e probatorio non possono essere colmate con la consulenza tecnica d'ufficio che la parte attrice ha sollecitato. Ed TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
infatti è appena il caso di osservare che la consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo istruttorio in senso stretto, ma rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, cui è rimessa la facoltà di valutarne la necessità o l'opportunità ai fini della decisione, nonché l'ambito di estensione. Essa può essere disposta solo per valutare fatti di cui sia già pacifica la dimostrazione e non può essere funzionale a soddisfare finalità esclusivamente esplorative: essa non può valere ad eludere l'onere di allegazione e di prova incombente sulle parti processuali per la dimostrazione dei fatti posti a base delle pretese azionate, specie in un sistema processuale, come è il nostro, caratterizzato da preclusioni istruttorie”).
Va, a questo punto, dato atto che l'assenza di clausole contrattuali invalide assorbe il motivo di opposizione avanzato dagli opponenti, per il quale l'atto di precetto non sarebbe sorretto da valido titolo esecutivo per non essere i mutuatari decaduti dal beneficio del termine e per non essersi verificate le condizioni risolutorie di cui all'art. 40 T.U.B.
Alla luce di quanto fin qui dedotto, l'opposizione a precetto proposta da e Parte_1
deve, quindi, essere rigettata. Parte_3
Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo secondo i parametri tra i minimi ed i medi di cui al D.M. n. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia e delle attività svolte, seguono la soccombenza con la conseguenza che le opponenti devono essere condannate al pagamento delle medesime in favore della banca opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
3459/2021 R.G., alla quale è stata riunita la causa iscritta al n. 3085/2021 R.G., così provvede:
1. rigetta l'opposizione proposta da e;
Parte_1 Parte_3
2. condanna al pagamento delle spese di giudizio nei confronti di Parte_1 CP_1
che si liquidano in € 10.000,00 per compensi, oltre accessori di legge;
[...]
3. condanna al pagamento delle spese di giudizio nei confronti di Parte_3
che si liquidano in € 10.000,00 per compensi, oltre accessori di legge. Controparte_1
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, 9 gennaio 2025.
Il Giudice
dott. Valerio Brecciaroli