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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. I, sentenza 10/02/2026, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 144/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 1, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
GIUSTA MAURIZIA, Presidente
AL DAVIDE, AT
SISTO GIOVANNI, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 604/2024 depositato il 18/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 987/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TORINO sez. 2
e pubblicata il 28/12/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E011701945 2020 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: le parti si riportano agli atti ed alle rispettive conclusioni riforma della sentenza n. 987/2023 alla luce del motivo articolato;
CHIEDE
a codesta onorevole Corte di Giustizia Tributaria:
- il rigetto dell'appello e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con avviso di accertamento n. T7E011701945/2020 l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di
Torino contestava l'indeducibilità di costi per euro 186.180,90 nei confronti dell'impresa individuale “
Società_1” riferibile al contribuente;
la pretesa trae origine da un p.v.c. della Guardia di Finanza del 23.03.2017 che evidenziava come alcune fatture di medici specialisti non riportavano una descrizione idonea a consentire l'identificazione dell'oggetto della prestazione e la verifica dell'inerenza.
La notifica dell'avviso veniva tentata il 30.09.2021 presso l'ultima residenza del contribuente in NE,
Indirizzo_1, risultando il destinatario irreperibile;
è quindi stata eseguita, ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. e), DPR 600/73, mediante deposito presso la Casa comunale di NE e affissione dell'avviso di deposito all'albo on line, con perfezionamento l'11.11.2021.
Il contribuente impugnava l'intimazione di pagamento relativa all'iscrizione a ruolo dell'avviso, deducendo difetto assoluto di notificazione dell'avviso stesso;
l'Ufficio depositava prova della cennata notifica, eseguita ex art. 60, lett. e), DPR 600/73. In replica, con memoria del 31.10.2023,deduceva che l'accertamento, riferito allo “Società_1”, avrebbe dovuto essere notificato alla società cessionaria “Società_1 S.r.l.” (conferimento del 24.04.2020), subentrata – per continuità – nei rapporti attivi e passivi.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Torino (Sez. 2), con sentenza n. 987/2023 pronunciata il
20.11.2023 e depositata il 28.12.2023, rigettava il ricorso del contribuente avverso l'avviso e l'intimazione, con condanna alle spese, ritenendo inammissibile (per tardività) il motivo articolato con memoria 31.10.2023 ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 546/92, ritualmente perfezionata la notifica dell'avviso all'ultimo indirizzo di residenza alla data 11.11.2021 ed irrilevante, ai fini del domicilio fiscale per la notifica di atti relativi a impresa individuale, la sede dell'attività economica, poiché l'impresa individuale si identifica col titolare.
Con un unico motivo l'appellante deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 24 D.lgs. 546/92 non trattandosi di motivi nuovi.
Secondo l'appellante nel ricorso introduttivo di primo grado era già stato dedotto il motivo “INESISTENZA
DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO PER DIFETTO ASSOLUTO DI NOTIFICAZIONE” (testuale), e la memoria del 31.10.2023 avrebbe solo specificato tale doglianza nella sua articolazione, senza introdurre una nuova censura;
nel merito, ribadisce l'assunto per cui, essendo intervenuto il conferimento dello Società_1 in “Società_1 S.r.l.” (atto 24.04.2020), alla data della notifica (11.11.2021) il soggetto passivo dell'obbligazione sarebbe stato solo la società cessionaria, sicché la notifica all'odierno appellante sarebbe tamquam non esset.
L'Ufficio chiede la conferma della sentenza di primo grado e controdeduce, in sintesi, la tardività dell'eccezione proposta con la memoria del 31.10.2023, rispetto al termine perentorio di 60 giorni ex art. 24 D.Lgs. 546/92, decorrente dal 22.03.2023 (data del deposito delle controdeduzioni di primo grado e ribadisce la regolarità della notifica dell'avviso, effettuata secondo la procedura di cui all'art. 60, lett. e), DPR 600/73 (tentativo
30.09.2021; deposito e affissione con perfezionamento 11.11.2021), presso il domicilio fiscale del titolare, coincidente con la sua residenza anagrafica;
si richiama, in diritto, la giurisprudenza di legittimità sulla identificazione dell'impresa individuale col suo titolare e si evidenzia che lo stesso indirizzo di Indirizzo_1
– NE risulta indicato dal contribuente nella dichiarazione 2020 presentata il 25.11.2021; il nuovo indirizzo (Indirizzo_2) decorrerebbe solo dal 03.08.2022. Infine il resistente deduce l'irrilevanza, ai fini della notifica dell'atto impositivo, del conferimento dell'azienda nella società: il cedente (titolare della ditta individuale) resterebbe il destinatario dell'avviso per i tributi del 2015; il cessionario potrebbe rispondere in solido ai sensi dell'art. 14 DPR 472/97, ma non sussiste obbligo di notifica anche a quest'ultimo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante sostiene che la memoria depositata il 31 ottobre 2023 non avrebbe introdotto “motivi nuovi”, ma avrebbe semplicemente specificato l'originaria censura di inesistenza della notifica dell'avviso. Tale ricostruzione non può essere condivisa. L'art. 24, comma 2, D.Lgs. 546/92 stabilisce che i motivi aggiunti devono essere proposti entro sessanta giorni dal deposito degli atti o documenti che li rendono necessari.
Nel caso di specie, le controdeduzioni dell'Ufficio – con la documentazione relativa alla notifica – sono state depositate il 22 marzo 2023; la memoria difensiva contenente la nuova deduzione circa la necessità di notificare l'avviso alla Società_1 S.r.l. è stata invece depositata oltre sette mesi dopo. Il termine è dunque ampiamente superato e non ricorrono i presupposti per un'integrazione dei motivi ai sensi della norma citata.
Inoltre, la censura relativa all'obbligo di notificare l'atto alla società cessionaria dell'azienda non dipendeva dalla conoscenza di documenti nuovi, essendo fondata su un atto (conferimento del 24 aprile 2020) noto al contribuente sin dall'inizio. È pertanto corretta la qualificazione operata dal primo giudice circa la natura di motivo nuovo.
Dagli atti risulta poi che l'Ufficio ha proceduto a un primo tentativo di notifica il 30 settembre 2021 presso l'ultima residenza anagrafica del contribuente (NE, Indirizzo_1), risultata inutilmente tentata per irreperibilità; quindi, ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. e), DPR 600/73, aveva provveduto al deposito dell'atto presso la Casa Comunale di NE e affissione dell'avviso di deposito nell'albo online;
il procedimento si
è infine regolarmente perfezionato l'11 novembre 2021.
La Corte di primo grado ha pertanto correttamente ritenuto che tale iter rispetti la disciplina prevista per la irreperibilità assoluta del destinatario. Non sono state fornite dall'appellante deduzioni idonee a contestare la regolarità della sequenza notificatoria o la riferibilità dell'indirizzo all'epoca della notifica.
Per queste ragioni l'appello merita rigetto. Spese secondo soccombenza.
P.Q.M.
rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del grado che liquida in
€ 4500,00.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 1, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
GIUSTA MAURIZIA, Presidente
AL DAVIDE, AT
SISTO GIOVANNI, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 604/2024 depositato il 18/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 987/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TORINO sez. 2
e pubblicata il 28/12/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E011701945 2020 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: le parti si riportano agli atti ed alle rispettive conclusioni riforma della sentenza n. 987/2023 alla luce del motivo articolato;
CHIEDE
a codesta onorevole Corte di Giustizia Tributaria:
- il rigetto dell'appello e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con avviso di accertamento n. T7E011701945/2020 l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di
Torino contestava l'indeducibilità di costi per euro 186.180,90 nei confronti dell'impresa individuale “
Società_1” riferibile al contribuente;
la pretesa trae origine da un p.v.c. della Guardia di Finanza del 23.03.2017 che evidenziava come alcune fatture di medici specialisti non riportavano una descrizione idonea a consentire l'identificazione dell'oggetto della prestazione e la verifica dell'inerenza.
La notifica dell'avviso veniva tentata il 30.09.2021 presso l'ultima residenza del contribuente in NE,
Indirizzo_1, risultando il destinatario irreperibile;
è quindi stata eseguita, ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. e), DPR 600/73, mediante deposito presso la Casa comunale di NE e affissione dell'avviso di deposito all'albo on line, con perfezionamento l'11.11.2021.
Il contribuente impugnava l'intimazione di pagamento relativa all'iscrizione a ruolo dell'avviso, deducendo difetto assoluto di notificazione dell'avviso stesso;
l'Ufficio depositava prova della cennata notifica, eseguita ex art. 60, lett. e), DPR 600/73. In replica, con memoria del 31.10.2023,deduceva che l'accertamento, riferito allo “Società_1”, avrebbe dovuto essere notificato alla società cessionaria “Società_1 S.r.l.” (conferimento del 24.04.2020), subentrata – per continuità – nei rapporti attivi e passivi.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Torino (Sez. 2), con sentenza n. 987/2023 pronunciata il
20.11.2023 e depositata il 28.12.2023, rigettava il ricorso del contribuente avverso l'avviso e l'intimazione, con condanna alle spese, ritenendo inammissibile (per tardività) il motivo articolato con memoria 31.10.2023 ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 546/92, ritualmente perfezionata la notifica dell'avviso all'ultimo indirizzo di residenza alla data 11.11.2021 ed irrilevante, ai fini del domicilio fiscale per la notifica di atti relativi a impresa individuale, la sede dell'attività economica, poiché l'impresa individuale si identifica col titolare.
Con un unico motivo l'appellante deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 24 D.lgs. 546/92 non trattandosi di motivi nuovi.
Secondo l'appellante nel ricorso introduttivo di primo grado era già stato dedotto il motivo “INESISTENZA
DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO PER DIFETTO ASSOLUTO DI NOTIFICAZIONE” (testuale), e la memoria del 31.10.2023 avrebbe solo specificato tale doglianza nella sua articolazione, senza introdurre una nuova censura;
nel merito, ribadisce l'assunto per cui, essendo intervenuto il conferimento dello Società_1 in “Società_1 S.r.l.” (atto 24.04.2020), alla data della notifica (11.11.2021) il soggetto passivo dell'obbligazione sarebbe stato solo la società cessionaria, sicché la notifica all'odierno appellante sarebbe tamquam non esset.
L'Ufficio chiede la conferma della sentenza di primo grado e controdeduce, in sintesi, la tardività dell'eccezione proposta con la memoria del 31.10.2023, rispetto al termine perentorio di 60 giorni ex art. 24 D.Lgs. 546/92, decorrente dal 22.03.2023 (data del deposito delle controdeduzioni di primo grado e ribadisce la regolarità della notifica dell'avviso, effettuata secondo la procedura di cui all'art. 60, lett. e), DPR 600/73 (tentativo
30.09.2021; deposito e affissione con perfezionamento 11.11.2021), presso il domicilio fiscale del titolare, coincidente con la sua residenza anagrafica;
si richiama, in diritto, la giurisprudenza di legittimità sulla identificazione dell'impresa individuale col suo titolare e si evidenzia che lo stesso indirizzo di Indirizzo_1
– NE risulta indicato dal contribuente nella dichiarazione 2020 presentata il 25.11.2021; il nuovo indirizzo (Indirizzo_2) decorrerebbe solo dal 03.08.2022. Infine il resistente deduce l'irrilevanza, ai fini della notifica dell'atto impositivo, del conferimento dell'azienda nella società: il cedente (titolare della ditta individuale) resterebbe il destinatario dell'avviso per i tributi del 2015; il cessionario potrebbe rispondere in solido ai sensi dell'art. 14 DPR 472/97, ma non sussiste obbligo di notifica anche a quest'ultimo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante sostiene che la memoria depositata il 31 ottobre 2023 non avrebbe introdotto “motivi nuovi”, ma avrebbe semplicemente specificato l'originaria censura di inesistenza della notifica dell'avviso. Tale ricostruzione non può essere condivisa. L'art. 24, comma 2, D.Lgs. 546/92 stabilisce che i motivi aggiunti devono essere proposti entro sessanta giorni dal deposito degli atti o documenti che li rendono necessari.
Nel caso di specie, le controdeduzioni dell'Ufficio – con la documentazione relativa alla notifica – sono state depositate il 22 marzo 2023; la memoria difensiva contenente la nuova deduzione circa la necessità di notificare l'avviso alla Società_1 S.r.l. è stata invece depositata oltre sette mesi dopo. Il termine è dunque ampiamente superato e non ricorrono i presupposti per un'integrazione dei motivi ai sensi della norma citata.
Inoltre, la censura relativa all'obbligo di notificare l'atto alla società cessionaria dell'azienda non dipendeva dalla conoscenza di documenti nuovi, essendo fondata su un atto (conferimento del 24 aprile 2020) noto al contribuente sin dall'inizio. È pertanto corretta la qualificazione operata dal primo giudice circa la natura di motivo nuovo.
Dagli atti risulta poi che l'Ufficio ha proceduto a un primo tentativo di notifica il 30 settembre 2021 presso l'ultima residenza anagrafica del contribuente (NE, Indirizzo_1), risultata inutilmente tentata per irreperibilità; quindi, ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. e), DPR 600/73, aveva provveduto al deposito dell'atto presso la Casa Comunale di NE e affissione dell'avviso di deposito nell'albo online;
il procedimento si
è infine regolarmente perfezionato l'11 novembre 2021.
La Corte di primo grado ha pertanto correttamente ritenuto che tale iter rispetti la disciplina prevista per la irreperibilità assoluta del destinatario. Non sono state fornite dall'appellante deduzioni idonee a contestare la regolarità della sequenza notificatoria o la riferibilità dell'indirizzo all'epoca della notifica.
Per queste ragioni l'appello merita rigetto. Spese secondo soccombenza.
P.Q.M.
rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del grado che liquida in
€ 4500,00.