Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. I, sentenza 10/02/2026, n. 144
CGT2
Sentenza 10 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Inesistenza dell'avviso di accertamento per difetto assoluto di notificazione

    La Corte ha ritenuto che la memoria difensiva contenente l'eccezione relativa alla necessità di notificare l'atto alla società cessionaria fosse tardiva, in quanto proposta oltre i termini previsti per i motivi aggiunti. Ha inoltre affermato che l'obbligo di notifica alla società cessionaria non dipendeva dalla conoscenza di nuovi documenti, essendo basato su un atto noto al contribuente fin dall'inizio. La Corte ha confermato la regolarità della notifica effettuata ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. e), DPR 600/73 presso l'ultima residenza anagrafica del contribuente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. I, sentenza 10/02/2026, n. 144
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte
    Numero : 144
    Data del deposito : 10 febbraio 2026

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