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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 06/10/2025, n. 1221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1221 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 711/2023 Ruolo Generale Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dott.ssa OT NS, all'udienza del 6 ottobre 2025, nella causa di primo grado iscritta al n. 711 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, pendente TRA
difeso e rappresentato, giusto mandato conferito su supporto cartaceo allegato al Parte_1 ricorso, dagli avv.ti GianLuca Braschi ed Emanuela Manini, ed elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio presso e nel loro studio in Firenze, al Viale Don G. Minzoni n. 54; RICORRENTE E in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Firenze, al Viale Belfiore n. 28/A, dagli avv.ti Paola Forgione e Patrizia Colella che lo rappresentano e difendono - anche disgiuntamente - in forza di procura generale alle liti Rep. n. 37590, Racc. 7131 del 23.01.2023 per atto del Notar in Roma;
Persona_1 RESISTENTE ha pronunciato la seguente SENTENZA MOTIVI IN FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso depositato il 6.3.2023 e ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio, Parte_1 innanzi al Tribunale di Firenze, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, l per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni di merito: CP_1
“dichiarare che ha diritto a fruire dell'esonero parziale dal pagamento dei contributi Parte_1 CP_ previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali anno 2021 disposto dall'art. 1 commi 20 – 22 bis L. 178 del 30/12/2020 e conseguentemente annullare l'avviso di addebito n. 341 2022 00052495 48 000 di importo pari a euro 3.175,44, esecutivo ex lege, notificato al ricorrente dall'ente previdenziale convenuto in data 24/1/2023, con ogni consequenziale pronuncia di legge;
con vittoria di spese diritti ed onorari di causa.”.
2. L' si è ritualmente costituita in giudizio, chiedendo al Tribunale adito, di “respingere il ricorso CP_1 avversario e le relative domande perché infondate con conferma del credito di cui è causa e dell'opposto avviso di addebito nella misura ivi esposta o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, con condanna al relativo pagamento. Con vittoria di spese e competenze di causa”.
3. La causa è stata istruita con i documenti prodotti dalle parti e la prova testimoniale sfogata e all'odierna udienza è stata discussa e decisa come da sentenza con motivazione contestuale pubblicamente letta ex art. 429 c.p.c.
4. Date per conosciute le allegazioni in fatto e le argomentazioni in diritto delle parti, da intendersi in questa integralmente richiamate e trascritte, il Tribunale, all'esito dell'istruttoria espletata, valutato il complesso delle risultanze probatorie dei documenti in atti e della testimonianza raccolta, ritiene che il ricorso proposto sia fondato per le ragioni che si vanno concisamente a esporre e che, pertanto, debba trovare accoglimento.
5. Assume, in sintesi, parte ricorrente di avere presentato, ai sensi dell'art. 1, commi da 20 a 22-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, domanda di esonero contributivo, a suo dire illegittimamente rigettata pagina 1 di 3 e chiede, pertanto, previo accertamento della sussistenza del proprio diritto ad accedere ai benefici richiesti, accertarsi nulla dovere. 6. È pacifico tra le parti e, comunque, documentale (doc. 2 fasc. che il ricorrente in data CP_1 20.9.2021 abbia presentato domanda telematica di esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali anno 2021, disposto dall'art. 1, commi 20 – 22-bis l. n. 178/2020, nell'ambito delle misure di CP_1 aiuto di Stato a sostegno dell'economia varate per far fronte all'emergenza Covid-19, e che a tale domanda presentata l abbia attribuito identificativo n. A000089189. CP_1
7. Altrettanto documentale è che sul cassetto previdenziale del ricorrente risulti annotato il mancato accoglimento della domanda di esonero contributivo dallo stesso presentata in quanto "eliminata dall'utente" (doc. 9 fasc. ric. e doc. 2 fasc. . CP_1
8. Assume il ricorrente nel presente giudizio di non aver mai provveduto ad alcuna “eliminazione” della domanda di sgravio contributivo presentata.
9. Ad avviso del giudicante, mentre gravava sul ricorrente l'onere di allegare e provare in giudizio la sussistenza della condizione di proponibilità della domanda giudiziale (ossia, l'avvenuta tempestiva proposizione della domanda amministrativa) e dei fatti costitutivi del diritto all'esonero contributivo, era, invece, onere dell dimostrare in giudizio che il ricorrente (o suo incaricato) avesse CP_1 effettivamente proceduto alla contestata eliminazione della domanda amministrativa (ossia il venir meno per fatto sopravvenuto della domanda amministrativa).
10. In primo luogo, deve, allora, rilevarsi che se, da un lato, la domanda amministrativa e l'estratto cassetto previdenziale recano la dicitura “domanda eliminata dall'utente”, dall'altro, non vi è in atti alcuna documentazione che attesti/comprovi/certifichi/tracci l'esecuzione dell'attività di eliminazione della domanda (ossia il materiale compimento dell'operazione telematica di eliminazione), non risultando, infatti, per esempio, associato a detta eliminazione alcun numero identificativo.
11. A ciò deve aggiungersi che la teste ha dichiarato quanto segue: “… Sono impiegata Testimone_1 presso uno studio commerciale, Ci lavoro dal 2005. Io tengo la Parte_2 contabilità per Arcobaleno Pelletterie s.r.l., il ricorrente è socio della s.r.l. Io personalmente ho presentato telematicamente, sul sito dell attraverso il cassetto previdenziale dei soci persone CP_1 fisiche, tramite l'intermediario domanda per il bonus c.d. anno bianco. Ho inoltrato due Pt_2 separate domande per i due soci nello stesso identico modo;
dopo poco tempo sono entrata nel sistema per verificare l'esito delle due domande e quella relativa a era stata accettata mentre Parte_3 per compariva la dicitura “domanda eliminata dall'utente”. Io, però, affermo di non Parte_1 aver mai eliminato la domanda, non avendone alcun motivo. I requisiti, infatti, sussistevano per entrambi i soci. Io affermo che dopo aver inoltrato le due domande non ho più fatto accessi fino al momento di verificarne l'esito trovando la risposta che ho detto. Escludo che la domanda possa essere stata eliminata dai miei colleghi in quanto ognuno si occupa dei propri clienti e della suddetta azienda mi occupo solo io. Non so spiegarmi come mai la domanda risulti eliminata, attribuisco quanto accaduto a un problema del sito dell Io non ho mai avuto la necessità di CP_1 eliminare la domanda per alcuno dei clienti che seguo e, pertanto, non so descrivere i passaggi a ciò necessari.”.
12. A fronte di ciò, non appare sufficiente a comprovare, quantomeno in modo pieno, che nello specifico e concreto caso de quo l'interessato o un suo intermediario abbiano effettivamente proceduto all'eliminazione della domanda, la mera produzione di un vademecum nel quale si legge: "Le domande in stato “eliminata” sono state “eliminate”, con l'attivazione dell'apposito tasto, autonomamente da parte dell'interessato o del suo intermediario. Non è pertanto possibile ripristinarle ai fini della concessione dell'esonero" (doc. 5 fasc. . E ciò, non solo, perché non può escludersi, in linea CP_1 generale, che un sistema informatico possa incorrere in malfunzionamenti, ma anche perché la sommarietà della spiegazione ivi contenuta non consente neanche di comprendere in che modo, seguendo quale procedura, dopo quali passaggi etc. l'utente può attivare il menzionato tasto, così da poter valutare anche la verosimiglianza di una attivazione del tasto da parte dell'utente anche solo meramente accidentale (considerato che quella consapevole e volontaria nel caso di specie non trova alcuna logica e razionale motivazione).
pagina 2 di 3 13. Ciò detto, si rileva che, a fronte delle analitiche allegazioni e produzioni documentali di parte ricorrente (docc. 5, 6 e 7), l non ha specificamente contestato (artt. 416 e 115 c.p.c.) la CP_1 sussistenza nel caso di specie dei requisiti di legge per accedere all'esonero per cui è causa, i quali, pertanto, devono ritenersi provati.
14. Del resto, analoga domanda amministrativa è stata accolta in favore dell'altra socia ed amministratrice di Arcobaleno Pelletterie s.r.l., (doc. 13 fasc. ric.). Parte_3
15. L'assoluta peculiarità della fattispecie concreta e la controvertibilità delle questioni interpretative dalla stessa coinvolte giustificano la compensazione, nella misura della metà, delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni ulteriore e/o diversa domanda, deduzione ed eccezione,
- accerta e dichiara l'insussistenza in capo al ricorrente del debito contributivo portato dall'avviso di addebito opposto;
- compensa per la metà le spese di lite e condanna l a rifondere al ricorrente la restante CP_1 metà delle spese di lite, metà che, ex D.M. n. 147/22, liquida in complessivi € 700,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A., se dovuti, come per legge.
Firenze, 6 ottobre 2025 Il Giudice del Lavoro
OT NS
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dott.ssa OT NS, all'udienza del 6 ottobre 2025, nella causa di primo grado iscritta al n. 711 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, pendente TRA
difeso e rappresentato, giusto mandato conferito su supporto cartaceo allegato al Parte_1 ricorso, dagli avv.ti GianLuca Braschi ed Emanuela Manini, ed elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio presso e nel loro studio in Firenze, al Viale Don G. Minzoni n. 54; RICORRENTE E in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Firenze, al Viale Belfiore n. 28/A, dagli avv.ti Paola Forgione e Patrizia Colella che lo rappresentano e difendono - anche disgiuntamente - in forza di procura generale alle liti Rep. n. 37590, Racc. 7131 del 23.01.2023 per atto del Notar in Roma;
Persona_1 RESISTENTE ha pronunciato la seguente SENTENZA MOTIVI IN FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso depositato il 6.3.2023 e ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio, Parte_1 innanzi al Tribunale di Firenze, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, l per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni di merito: CP_1
“dichiarare che ha diritto a fruire dell'esonero parziale dal pagamento dei contributi Parte_1 CP_ previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali anno 2021 disposto dall'art. 1 commi 20 – 22 bis L. 178 del 30/12/2020 e conseguentemente annullare l'avviso di addebito n. 341 2022 00052495 48 000 di importo pari a euro 3.175,44, esecutivo ex lege, notificato al ricorrente dall'ente previdenziale convenuto in data 24/1/2023, con ogni consequenziale pronuncia di legge;
con vittoria di spese diritti ed onorari di causa.”.
2. L' si è ritualmente costituita in giudizio, chiedendo al Tribunale adito, di “respingere il ricorso CP_1 avversario e le relative domande perché infondate con conferma del credito di cui è causa e dell'opposto avviso di addebito nella misura ivi esposta o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, con condanna al relativo pagamento. Con vittoria di spese e competenze di causa”.
3. La causa è stata istruita con i documenti prodotti dalle parti e la prova testimoniale sfogata e all'odierna udienza è stata discussa e decisa come da sentenza con motivazione contestuale pubblicamente letta ex art. 429 c.p.c.
4. Date per conosciute le allegazioni in fatto e le argomentazioni in diritto delle parti, da intendersi in questa integralmente richiamate e trascritte, il Tribunale, all'esito dell'istruttoria espletata, valutato il complesso delle risultanze probatorie dei documenti in atti e della testimonianza raccolta, ritiene che il ricorso proposto sia fondato per le ragioni che si vanno concisamente a esporre e che, pertanto, debba trovare accoglimento.
5. Assume, in sintesi, parte ricorrente di avere presentato, ai sensi dell'art. 1, commi da 20 a 22-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, domanda di esonero contributivo, a suo dire illegittimamente rigettata pagina 1 di 3 e chiede, pertanto, previo accertamento della sussistenza del proprio diritto ad accedere ai benefici richiesti, accertarsi nulla dovere. 6. È pacifico tra le parti e, comunque, documentale (doc. 2 fasc. che il ricorrente in data CP_1 20.9.2021 abbia presentato domanda telematica di esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali anno 2021, disposto dall'art. 1, commi 20 – 22-bis l. n. 178/2020, nell'ambito delle misure di CP_1 aiuto di Stato a sostegno dell'economia varate per far fronte all'emergenza Covid-19, e che a tale domanda presentata l abbia attribuito identificativo n. A000089189. CP_1
7. Altrettanto documentale è che sul cassetto previdenziale del ricorrente risulti annotato il mancato accoglimento della domanda di esonero contributivo dallo stesso presentata in quanto "eliminata dall'utente" (doc. 9 fasc. ric. e doc. 2 fasc. . CP_1
8. Assume il ricorrente nel presente giudizio di non aver mai provveduto ad alcuna “eliminazione” della domanda di sgravio contributivo presentata.
9. Ad avviso del giudicante, mentre gravava sul ricorrente l'onere di allegare e provare in giudizio la sussistenza della condizione di proponibilità della domanda giudiziale (ossia, l'avvenuta tempestiva proposizione della domanda amministrativa) e dei fatti costitutivi del diritto all'esonero contributivo, era, invece, onere dell dimostrare in giudizio che il ricorrente (o suo incaricato) avesse CP_1 effettivamente proceduto alla contestata eliminazione della domanda amministrativa (ossia il venir meno per fatto sopravvenuto della domanda amministrativa).
10. In primo luogo, deve, allora, rilevarsi che se, da un lato, la domanda amministrativa e l'estratto cassetto previdenziale recano la dicitura “domanda eliminata dall'utente”, dall'altro, non vi è in atti alcuna documentazione che attesti/comprovi/certifichi/tracci l'esecuzione dell'attività di eliminazione della domanda (ossia il materiale compimento dell'operazione telematica di eliminazione), non risultando, infatti, per esempio, associato a detta eliminazione alcun numero identificativo.
11. A ciò deve aggiungersi che la teste ha dichiarato quanto segue: “… Sono impiegata Testimone_1 presso uno studio commerciale, Ci lavoro dal 2005. Io tengo la Parte_2 contabilità per Arcobaleno Pelletterie s.r.l., il ricorrente è socio della s.r.l. Io personalmente ho presentato telematicamente, sul sito dell attraverso il cassetto previdenziale dei soci persone CP_1 fisiche, tramite l'intermediario domanda per il bonus c.d. anno bianco. Ho inoltrato due Pt_2 separate domande per i due soci nello stesso identico modo;
dopo poco tempo sono entrata nel sistema per verificare l'esito delle due domande e quella relativa a era stata accettata mentre Parte_3 per compariva la dicitura “domanda eliminata dall'utente”. Io, però, affermo di non Parte_1 aver mai eliminato la domanda, non avendone alcun motivo. I requisiti, infatti, sussistevano per entrambi i soci. Io affermo che dopo aver inoltrato le due domande non ho più fatto accessi fino al momento di verificarne l'esito trovando la risposta che ho detto. Escludo che la domanda possa essere stata eliminata dai miei colleghi in quanto ognuno si occupa dei propri clienti e della suddetta azienda mi occupo solo io. Non so spiegarmi come mai la domanda risulti eliminata, attribuisco quanto accaduto a un problema del sito dell Io non ho mai avuto la necessità di CP_1 eliminare la domanda per alcuno dei clienti che seguo e, pertanto, non so descrivere i passaggi a ciò necessari.”.
12. A fronte di ciò, non appare sufficiente a comprovare, quantomeno in modo pieno, che nello specifico e concreto caso de quo l'interessato o un suo intermediario abbiano effettivamente proceduto all'eliminazione della domanda, la mera produzione di un vademecum nel quale si legge: "Le domande in stato “eliminata” sono state “eliminate”, con l'attivazione dell'apposito tasto, autonomamente da parte dell'interessato o del suo intermediario. Non è pertanto possibile ripristinarle ai fini della concessione dell'esonero" (doc. 5 fasc. . E ciò, non solo, perché non può escludersi, in linea CP_1 generale, che un sistema informatico possa incorrere in malfunzionamenti, ma anche perché la sommarietà della spiegazione ivi contenuta non consente neanche di comprendere in che modo, seguendo quale procedura, dopo quali passaggi etc. l'utente può attivare il menzionato tasto, così da poter valutare anche la verosimiglianza di una attivazione del tasto da parte dell'utente anche solo meramente accidentale (considerato che quella consapevole e volontaria nel caso di specie non trova alcuna logica e razionale motivazione).
pagina 2 di 3 13. Ciò detto, si rileva che, a fronte delle analitiche allegazioni e produzioni documentali di parte ricorrente (docc. 5, 6 e 7), l non ha specificamente contestato (artt. 416 e 115 c.p.c.) la CP_1 sussistenza nel caso di specie dei requisiti di legge per accedere all'esonero per cui è causa, i quali, pertanto, devono ritenersi provati.
14. Del resto, analoga domanda amministrativa è stata accolta in favore dell'altra socia ed amministratrice di Arcobaleno Pelletterie s.r.l., (doc. 13 fasc. ric.). Parte_3
15. L'assoluta peculiarità della fattispecie concreta e la controvertibilità delle questioni interpretative dalla stessa coinvolte giustificano la compensazione, nella misura della metà, delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni ulteriore e/o diversa domanda, deduzione ed eccezione,
- accerta e dichiara l'insussistenza in capo al ricorrente del debito contributivo portato dall'avviso di addebito opposto;
- compensa per la metà le spese di lite e condanna l a rifondere al ricorrente la restante CP_1 metà delle spese di lite, metà che, ex D.M. n. 147/22, liquida in complessivi € 700,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A., se dovuti, come per legge.
Firenze, 6 ottobre 2025 Il Giudice del Lavoro
OT NS
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