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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 05/03/2025, n. 687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 687 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B LI C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa previdenziale tra:
, rappresentata e difesa dall'avvocato Giulio Insalata, ricorrente;
Parte_1
e in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso CP_1 dall'avvocato Fabio Fanigliuolo, resistente;
oggetto: altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
fatto e diritto Con atto depositato il 29.9.2023, la ricorrente di cui in epigrafe, premettendo tra l'altro che “nel dicembre 2020, tuttavia, allorché veniva liquidata la pensione di vecchiaia cat. VO n. 130069789 per trasformazione dell'assegno ordinario in godimento, veniva revocata la quota di integrazione al minimo dalla pensione ai superstiti e concessa sulla pensione diretta, tuttora integrata al trattamento minimo, come si evince dai due TE08 in atti”; facendo leva sull'enunciato di Corte Cost. n. 4952023 secondo cui il trattamento di reversibilità “va calcolato in una percentuale della intera pensione diretta spettante al de cuius, una volta che il dante causa aveva diritto ad una determinata pensione unitariamente considerata nelle sue componenti (base contributiva più l'integrazione al minimo a lui dovuta”; ha chiesto al giudice del lavoro adito di “- Accertare e dichiarare il diritto dell'istante al ricalcolo della pensione di reversibilità in godimento per la corretta applicazione della sentenza 495/93 Corte Costituzionale e, per l'effetto, a percepire il 60% del trattamento minimo spettante al dante alla decorrenza, da perequare con i coefficienti di legge;
- Conseguentemente condannare il convenuto alla riliquidazione della pensione ed al pagamento dei ratei differenziali dovuti, con decorrenza di legge, oltre interessi o rivalutazione, fatte salve le differenze successive”, con vittoria di spese. L' costituitosi, ha contestato nel merito la fondatezza delle deduzioni CP_1 avversarie, concludendo per il rigetto della domanda. Istruita per il tramite della documentazione prodotta e previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Norma di riferimento è l'art. 6, comma 3, del D.L. n. 463/83, alla cui stregua:
“fermi restando i limiti di reddito di cui ai precedenti commi, nel caso di concorso di due
o più pensioni l'integrazione di cui ai commi stessi spetta una sola volta ed è liquidata sulla pensione a carico della gestione che eroga il trattamento minimo di importo più elevato o, a parità di importo, della gestione che ha liquidato la pensione avente decorrenza più remota. Nel caso di titolarità di pensioni dirette ed ai superstiti a carico della stessa gestione inferiori al trattamento minimo, l'integrazione al trattamento minimo è garantita sulla sola pensione diretta, sempreché non risultino superati i predetti limiti di reddito;
nel caso in cui una delle pensioni risulti costituita per effetto di un numero di settimane di contribuzione obbligatoria, effettiva e figurativa con esclusione della contribuzione volontaria e di quella afferente a periodi successivi alla data di decorrenza della pensione, non inferiore a 781, l'integrazione al trattamento minimo spetta su quest'ultima pensione”. Risultando pacificamente che la integrazione al minimo di cui al precitato art. 6, D.L. n 463/83 sia stata erogata in favore della sulla pensione di vecchiaia in Parte_1 godimento (liquidata come da modello TE08 in atti), è giocoforza da escludere che la stessa possa ugualmente beneficiare dell'integrazione in parola sulla reversibilità della pensione del marito defunto. Correlativamente, l'istanza della ricorrente volta a conseguire il 60% della pensione di reversibilità, calcolata al lordo del trattamento minimo non può essere accolta, ostandovi, in termini preclusivi, la previsione legislativa dappresso virgolettata, secondo cui, appunto, nel caso di titolarità di pensioni dirette ed ai superstiti a carico della stessa gestione inferiori al trattamento minimo, l'integrazione al trattamento minimo è garantita sulla sola pensione diretta (vds. Cassazione civile, sez. lav., 17.11.2003, n. 17403, secondo cui “ai sensi dell'art. 6, comma 3, del d.l. n. 463 del 1983, convertito in legge n. 683 del 1983, in caso di concorso di due o più pensioni, tutte integrabili al minimo per effetto del mancato superamento dei limiti di reddito previsti dalla legge stessa, l'integrazione al trattamento minimo spetta una sola volta, sicché, qualora l'interessato divenga titolare di due pensioni, una diretta e una ai superstiti, a carico della stessa gestione, in data successiva al 30 settembre 1983, ha diritto a mantenere l'integrazione al trattamento minimo sulla sola pensione diretta, sussistendo il diritto di integrazione della seconda pensione senza il temperamento costituito dalla cristallizzazione dell'importo già erogato”). Né ad una diversa conclusione può pervenirsi in relazione alla sentenza Corte Cost. n. 495/93 su cui fa leva la parte ricorrente, laddove la specifica questione scrutinata (segnatamente, relativa alla legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, nella parte in cui non prevede, in conformità ed in corrispondenza di quanto invece disposto dall'art. 2, secondo comma, lettera a), della legge 12 agosto 1962, n. 1338 - quale risultante a seguito della sentenza n. 34 del 1981 della Corte costituzionale -, che la pensione di riversibilità sia calcolata in proporzione alla pensione diretta integrata al minimo già liquidata al pensionato o che l'assicurato avrebbe avuto comunque diritto di percepire) rileva (e opera) su un piano che non interseca (e non vale ad elidere) il divieto di cumulo di cui al precitato art. 6, D.L. 463/83. Sulla scorta delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono, la domanda è, pertanto, da disattendere. La sostanziale novità della questione in esame giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sul ricorso proposto, con atto depositato in data 27.9.2023, da nei confronti dell' così provvede: rigetta la Parte_1 CP_1 domanda attorea;
compensa le spese di lite. Lecce, 5 marzo 2025. il giudice dott. Giovanni De Palma
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa previdenziale tra:
, rappresentata e difesa dall'avvocato Giulio Insalata, ricorrente;
Parte_1
e in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso CP_1 dall'avvocato Fabio Fanigliuolo, resistente;
oggetto: altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
fatto e diritto Con atto depositato il 29.9.2023, la ricorrente di cui in epigrafe, premettendo tra l'altro che “nel dicembre 2020, tuttavia, allorché veniva liquidata la pensione di vecchiaia cat. VO n. 130069789 per trasformazione dell'assegno ordinario in godimento, veniva revocata la quota di integrazione al minimo dalla pensione ai superstiti e concessa sulla pensione diretta, tuttora integrata al trattamento minimo, come si evince dai due TE08 in atti”; facendo leva sull'enunciato di Corte Cost. n. 4952023 secondo cui il trattamento di reversibilità “va calcolato in una percentuale della intera pensione diretta spettante al de cuius, una volta che il dante causa aveva diritto ad una determinata pensione unitariamente considerata nelle sue componenti (base contributiva più l'integrazione al minimo a lui dovuta”; ha chiesto al giudice del lavoro adito di “- Accertare e dichiarare il diritto dell'istante al ricalcolo della pensione di reversibilità in godimento per la corretta applicazione della sentenza 495/93 Corte Costituzionale e, per l'effetto, a percepire il 60% del trattamento minimo spettante al dante alla decorrenza, da perequare con i coefficienti di legge;
- Conseguentemente condannare il convenuto alla riliquidazione della pensione ed al pagamento dei ratei differenziali dovuti, con decorrenza di legge, oltre interessi o rivalutazione, fatte salve le differenze successive”, con vittoria di spese. L' costituitosi, ha contestato nel merito la fondatezza delle deduzioni CP_1 avversarie, concludendo per il rigetto della domanda. Istruita per il tramite della documentazione prodotta e previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Norma di riferimento è l'art. 6, comma 3, del D.L. n. 463/83, alla cui stregua:
“fermi restando i limiti di reddito di cui ai precedenti commi, nel caso di concorso di due
o più pensioni l'integrazione di cui ai commi stessi spetta una sola volta ed è liquidata sulla pensione a carico della gestione che eroga il trattamento minimo di importo più elevato o, a parità di importo, della gestione che ha liquidato la pensione avente decorrenza più remota. Nel caso di titolarità di pensioni dirette ed ai superstiti a carico della stessa gestione inferiori al trattamento minimo, l'integrazione al trattamento minimo è garantita sulla sola pensione diretta, sempreché non risultino superati i predetti limiti di reddito;
nel caso in cui una delle pensioni risulti costituita per effetto di un numero di settimane di contribuzione obbligatoria, effettiva e figurativa con esclusione della contribuzione volontaria e di quella afferente a periodi successivi alla data di decorrenza della pensione, non inferiore a 781, l'integrazione al trattamento minimo spetta su quest'ultima pensione”. Risultando pacificamente che la integrazione al minimo di cui al precitato art. 6, D.L. n 463/83 sia stata erogata in favore della sulla pensione di vecchiaia in Parte_1 godimento (liquidata come da modello TE08 in atti), è giocoforza da escludere che la stessa possa ugualmente beneficiare dell'integrazione in parola sulla reversibilità della pensione del marito defunto. Correlativamente, l'istanza della ricorrente volta a conseguire il 60% della pensione di reversibilità, calcolata al lordo del trattamento minimo non può essere accolta, ostandovi, in termini preclusivi, la previsione legislativa dappresso virgolettata, secondo cui, appunto, nel caso di titolarità di pensioni dirette ed ai superstiti a carico della stessa gestione inferiori al trattamento minimo, l'integrazione al trattamento minimo è garantita sulla sola pensione diretta (vds. Cassazione civile, sez. lav., 17.11.2003, n. 17403, secondo cui “ai sensi dell'art. 6, comma 3, del d.l. n. 463 del 1983, convertito in legge n. 683 del 1983, in caso di concorso di due o più pensioni, tutte integrabili al minimo per effetto del mancato superamento dei limiti di reddito previsti dalla legge stessa, l'integrazione al trattamento minimo spetta una sola volta, sicché, qualora l'interessato divenga titolare di due pensioni, una diretta e una ai superstiti, a carico della stessa gestione, in data successiva al 30 settembre 1983, ha diritto a mantenere l'integrazione al trattamento minimo sulla sola pensione diretta, sussistendo il diritto di integrazione della seconda pensione senza il temperamento costituito dalla cristallizzazione dell'importo già erogato”). Né ad una diversa conclusione può pervenirsi in relazione alla sentenza Corte Cost. n. 495/93 su cui fa leva la parte ricorrente, laddove la specifica questione scrutinata (segnatamente, relativa alla legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, nella parte in cui non prevede, in conformità ed in corrispondenza di quanto invece disposto dall'art. 2, secondo comma, lettera a), della legge 12 agosto 1962, n. 1338 - quale risultante a seguito della sentenza n. 34 del 1981 della Corte costituzionale -, che la pensione di riversibilità sia calcolata in proporzione alla pensione diretta integrata al minimo già liquidata al pensionato o che l'assicurato avrebbe avuto comunque diritto di percepire) rileva (e opera) su un piano che non interseca (e non vale ad elidere) il divieto di cumulo di cui al precitato art. 6, D.L. 463/83. Sulla scorta delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono, la domanda è, pertanto, da disattendere. La sostanziale novità della questione in esame giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sul ricorso proposto, con atto depositato in data 27.9.2023, da nei confronti dell' così provvede: rigetta la Parte_1 CP_1 domanda attorea;
compensa le spese di lite. Lecce, 5 marzo 2025. il giudice dott. Giovanni De Palma