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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/02/2025, n. 432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 432 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro 2 Sezione, in persona della dott.ssa Maria
Rosaria Palumbo, in funzione di Giudice del Lavoro, a seguito della lettura del dispositivo del 21.1.2025, ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 13154/2022 del ruolo generale vertente tra
, rapp.ta e difesa dall' avv. SCHIANO LOMORIELLO ROSARIO, Parte_1 con cui è domiciliata telematicamente ricorrente
e rappr. e difesa dall' avv. BALESTRIERI BONAVENTURA, Controparte_1 con cui elett.te domiciliata come in atti resistente
e
, rapp. e difeso dall'avv. ANGELONE DANIELA, con cui è Controparte_2 domiciliato telematicamente resistente
Con ricorso depositato il 17.7.2022, l'istante di cui in epigrafe, premesso che prestava la propria attività lavorativa alle dipendenze dei convenuti in data
04.10.2019, allorquando veniva assunta in qualità di collaboratrice domestica e badante di , presso il domicilio di questa, sito in Napoli al viale Controparte_3
Colli Aminei 50 e mansioni corrispondenti al livello AS di cui al CCNL applicabile ai collaboratori domestici;
che la prestazione lavorativa consisteva nel fare le pulizie all'interno dell'appartamento domicilio di e della figlia Controparte_3
; che effettuava anche compiti di badante di;
Controparte_1 Controparte_3 che le mansioni svolte corrispondevano al livello AS previsto dal CCNL
Collaboratori domestici;
che, inserita stabilmente nell'organizzazione domestica dei datori di lavoro, svolgeva attività di lavoro subordinato alle dirette dipendenze e sotto il controllo dei convenuti e figli di Controparte_1 Controparte_2
, i quali provvedevano al pagamento della retribuzione ed allo Controparte_3 esercizio dei poteri di vigilanza, controllo e direzione della sua prestazione lavorativa, stante le condizioni di salute della genitrice;
che osservava un orario di lavoro rigidamente preordinato e a giustificare eventuali assenze;
che, in data
13.10.2021, il rapporto di lavoro si interrompeva;
che la sua prestazione lavorativa quotidianamente si svolgeva con orario di inizio alle 09.00, allorquando era tenuta a presentarsi sul luogo di lavoro, alle 17.00; che usufruiva del riposo settimanale la domenica;
che veniva retribuita mensilmente con la somma di €
700,00; che non riceveva la retribuzione maturata nel mese di ottobre del 2021 per € 242,31 e parte di quella del mese di agosto del 2020 per € 450,00; che non riceveva i ratei di 13^ma mensilità maturati nel corso dell'anno 2021; che non percepiva la retribuzione dovuta per i ratei ferie maturati e non retribuiti lungo tutto l'arco del periodo lavorativo;
che, alla cessazione del rapporto di lavoro, non percepiva il Trattamento di Fine Rapporto;
che lavorava senza un contratto regolare di lavoro;
che decedeva ed i convenuti ne sono figli ed Controparte_3 eredi legittimi e vana è stata la costituzione in mora tesa ad un bonario componimento.
Tanto premesso, adiva il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “accertato e dichiarato il rapporto di lavoro subordinato tra le parti di cui in ricorso, condannare i convenuti in proprio e nella qualità di eredi della sig.ra al pagamento della Controparte_3 complessiva somma di € 3.276,93 a titolo di spettanze fine rapporto e trattamento di fine rapporto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi. Con vittoria di spese…”.
Ritualmente notificato il ricorso, si costituiva in giudizio Controparte_4 chiedendo: “dichiarare la carenza di legittimazione passiva e comunque la sua estraneità al rapporto dedotto in giudizio, nonché inammissibile, improponibile, improcedibile e comunque rigettare per assoluta infondatezza, in fatto ed in diritto, ogni domanda della ricorrente sig.ra , con ogni pronuncia Parte_1 conseguenziale;
con vittoria di spese”.
Si costituiva in giudizio chiedendo: “ dichiarare la carenza di Controparte_2 legittimazione passiva e comunque la sua estraneità al rapporto dedotto in giudizio, nonché inammissibile, improponibile, improcedibile e comunque rigettare per assoluta infondatezza, in fatto ed in diritto, ogni domanda della ricorrente sig.ra
, con ogni pronuncia conseguenziale;
con vittoria di spese…”. Parte_1
La domanda è infondata e, come tale, non può essere accolta.
Ed invero, l'azione presuppone l'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti in causa fra l'ottobre 2019 ed l'ottobre 2021.
Ebbene, in base al principio in forza del quale “ onus probandi incubit ei qui dicit” spettava alla ricorrente provare l'esistenza del suddetto rapporto, cosa che non è avvenuta, posto che l'istruzione probatoria non ha fornito elementi di riscontro in ordine all'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, alla quantità, alla qualità del lavoro prestato dalla stessa e alle mansioni eventualmente espletate.
Ed invero, poiché il merito della vicenda investe la nota questione degli elementi caratterizzanti un rapporto di lavoro subordinato, è opportuno richiamare alcuni ormai consolidati orientamenti giurisprudenziali rilevanti ai fini della soluzione della controversia sottoposta all'attenzione del giudicante.
Secondo l'art. 2094 del c.c. “è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”.
La lettera della legge emblematicamente illustra la verticalità di un rapporto nel quale il lavoro è reso “alle dipendenze e sotto la direzione” dell'imprenditore.
Le regole successivamente imposte agli artt. 2099 e ss., 2104, 2104, 2106, c.c., riempiono di contenuti detta verticalità per la quale il subordinato, nell'ambito di una diligenza qualificata, deve osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dal datore di lavoro e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende;
tale dipendenza è resa più intensa da un obbligo di fedeltà e da una soggezione al potere disciplinare del datore di lavoro.
Sulla base delle disposizioni normative citate, ricorrenti massime della Suprema
Corte ribadiscono che elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato da quello di lavoro autonomo è rappresentato dalla subordinazione del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro;
subordinazione da intendersi come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore ad un potere datoriale che si manifesta in direttive inerenti, di volta in volta, alle modalità di svolgimento delle mansioni e che si traduce in una limitazione della libertà del lavoratore .
Alla stregua delle suesposte argomentazioni può essere esaminato il materiale probatorio acquisito agli atti, sulla premessa che la prova rigorosa dell'esistenza degli elementi costitutivi della fattispecie grava interamente su parte attrice.
Ed invero, il teste di parte ricorrente , dichiarava quanto segue: Testimone_1
“sono il marito della ricorrente dal 2016, anche se prima, dal 2010, ho convissuto”. Adr:”Ricordo che mia moglie, in qualità di badante di una sig., di cui non ricordo il nome, che abitava ai Camaldoli, vicino al Tribunale per i minorenni.
Ciò dall'ottobre del 2019”. Adr:”Preciso che fu la figlia a contattare mia moglie e a parlare con lei, ciò so in quanto andai anche io a questo incontro, in quanto lei non parla benissimo l'italiano”. Adr:”Io e mia moglie parlammo solo con la figlia della signora cui doveva badare la mia compagna”. Adr:”La madre, a cui mia moglie doveva badare, non era allettata ma aveva il morbo di parkinson, per cui mia moglie avrebbe dovuto darle da mangiare e vestirla fino a quando la figlia non tornava dal lavoro o anche il figlio”. Adr:” Quindi, l'orario di lavoro era dalle 9.00 alle 17.30” dal lunedì al venerdì, mentre il sabato lavorava solo in maniera alternata, per due sabato al mese, dalle 9.00 alle 13.00”. Adr:”La domenica lavorava per due ore solo nel mese di luglio perché la figlia della signora che badava, andava a Gaeta”. Adr:”Mia moglie percepiva 700,00 euro mensili, che le venivano dati dalla figlia della signora che badava”. Adr:”Mia moglie ha ricevuto la 13esima solo il primo anno”. Adr:”Il rapporto è cessato nell'ottobre 2022 o del
2021, non ricordo con precisione ma ricordo che ha lavorato per due anni”.
Adr:”Ora ricordo il nome della figlia della signora che si chiamava Parte_2 Adr:”Alla cessazione del rapporto ha ricevuto solo una parte del tfr che le Testi spettava”. ”Preciso che, ricordo l'orario di lavoro, per il motivo, oltre al fatto che vivevamo insieme, anche per il fatto che io l'accompagnavo al mattino prima di andare a lavorare e la sera, quando tornavo dal lavoro, l'andavo a riprendere”.
Adr:”Preciso che io lavoravo presso una fabbrica metalmeccanica sita ad Agnano”.
Adr:”Io non sono mai entrata in casa dei convenuti”.
Orbene, l'unico teste escusso, peraltro suo marito, non ha confermato gli elementi di fatto posti a sostegno della domanda.
Invero, , marito della ricorrente, di per sé solo inattendibile, stante Testimone_1 lo stretto rapporto personale con la ricorrente, nulla ha riferito in merito all'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, non essendo la sua deposizione, peraltro, confortata da ulteriori elementi di prova orale e/o documentale.
Ciò posto, l'unica prova testimoniale risulta assolutamente insufficiente a fondare l'assunto attoreo, sia per la sua estrema genericità e imprecisione, sia per la sua non completa attendibilità.
Per cui, la prestazione di collaborazione in forma continuativa, l'osservanza di modalità temporali della prestazione, non possono avere rilievo decisivo ai fini dell'individuazione di un rapporto di lavoro subordinato, poichè pure il lavoro autonomo può comportare una continuità di prestazioni che, data la loro natura e la loro destinazione, possono richiedere di essere svolte nel rispetto di definite modalità temporali, nell'ambito di una non propria organizzazione di mezzi e di rischi.
Ciò che invece assolutamente non emerge dalla deposizione testimoniale è
l'assoggettamento della prestatrice in questione al potere direttivo e disciplinare dell' asserito datore di lavoro, soprattutto nel caso in esame, in cui quest' ultimi contestavano l' esistenza di un rapporto di lavoro subordinato.
Pur non volendo pretendere la dimostrazione della presenza di ordini continui, dettagliati e strettamente vincolanti, nè che risulti una stringente vigilanza sull'attività svolta dalla lavoratrice, nulla è emerso in ordine alla presenza quanto meno di direttive programmatiche, nulla su controlli delle modalità esecutive delle prestazioni, nulla su manifestazioni dirette o indirette di potere gerarchico, nulla su soggezioni a vincoli disciplinari per l'adempimento dell'opera, per il rispetto degli obblighi di collaborazione, per i doveri di giustificazione delle assenze. Nulla, in definitiva, è stato accertato sull'essenziale elemento della subordinazione, non avendo il teste riferito nulla al riguardo, né essendo in atti alcun altro elemento da cui poter desumere l' esistenza del rapporto di lavoro.
Giusti motivi ravvisabili anche nel tenore della causa, nella considerazione della qualità delle parti impongono la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona della dott.ssa Maria Rosaria Palumbo, sulla causa di cui in epigrafe, così provvede:
1) Rigetta la domanda;
2) Compensa le spese di giudizio;
3) Riserva il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione
Si comunichi.
Napoli, 21.1.2025
Il giudice del lavoro dr.ssa Maria Rosaria Palumbo