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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VIII, sentenza 16/02/2026, n. 987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 987 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 987/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 8, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
PICONE LUCIA, Presidente
CHIAPPINIELLO AGOSTINO, OR
AQUINO VINCENZO, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5592/2024 depositato il 29/11/2024
proposto da
Comune di Roma - Via Ostiense, 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4719/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 14
e pubblicata il 08/04/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. QB2022531766 ALTRO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. QB2022531803 ALTRO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. QB2022531802 ALTRO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. QB2022531794 ALTRO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. QB2022531774 ALTRO a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 744/2026 depositato il
12/02/2026
Richieste delle parti:
Parte appellante chiede la riforma della sentenza di primo grado.
Parte appellata chiede la conferma della sentenza impugnata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 23 novembre 2022, il Dipartimento Risorse Economiche Servizio Normativa Tributaria del Comune di Roma Capitale ha notificato alla società Resistente_1 S.p.A. cinque avvisi di accertamento TARI per le annualità 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021.
In data 19 gennaio 2023 la Resistente_1 S.p.A., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Difensore_2 e
Difensore_1, ha impugnato i suddetti avvisi di accertamento TARI notificando a mezzo pec l'apposito ricorso.
La ricorrente ha eccepito:
- "nullità dei provvedimenti per violazione di giudicato — violazione e falsa applicazione dell'art. 21 — septies
L. 241/1990 e degli art. 7, 10 e 12 L.212/2000, anche in relazione agli art. 24 e 113 Cost. — Violazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale e del legittimo affidamento";
- "nullità degli accertamenti TARI 2020 e 2021 per violazione del giudicato sotto diverso profilo —
Violazione e falsa applicazione dell'art. 21 — septies L. 241/1990 e degli art. 7, 10 e 12 L. 12/2000, anche in relazione agli art. 24 e 113 Cost. — Invalidità derivata dall'annullamento del provvedimento presupposto"
;- "nullità dei provvedimenti per violazione di giudicato sotto diverso profilo — Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 L. 147/2013 — Invalidità derivata dall'accertamento dell'illegittimità del Regolamento TARI";
In proposito "la Società Resistente_1 denuncia la nullità dei provvedimenti impugnati per violazione del giudicato formatosi sulle Sentenze CTP Roma n. 929/2022 (specificamente relativa alla TARI applicata al punto vendita di Indirizzo_1) e n. 2196/2022 che regolano in modo ormai incontrovertibile il rapporto tributario fra Resistente_1 e il Comune di Roma richiedendo la detassazione delle superfici di vendita e dei magazzini dell'esercizio commerciale".
A tal fine allega copia della Sentenza n. 929/22 della sezione VIII dell'allora Commissione Tributaria
Provinciale di Roma, che ha annullato 35 inviti al pagamento TARI 2020 fra i quali quello n. 112000083811 relativo al punto vendita ubicato in Roma al civico 98 di Indirizzo_2 (il medesimo indicato negli impugnati avvisi di accertamento TARI), e copia della Sentenza n. 2196/2022 della sezione XXI, che, non ravvisando motivi per discostarsi da altri precedenti pronunce, ha annullato altri due inviti al pagamento TARI 2020 relativi ai punti vendita ubicati in Roma, l'uno al civico Numero_1 di Indirizzo_3 e l'altro al civico Numero_2 di Indirizzo_4. Ambedue le Sentenze, munite dell'attestazione dalla quale si evince che sono passate in giudicato perché non impugnate, "hanno riconosciuto l'illegittimità delle norme regolamentari del Comune di Roma e, per l'effetto, hanno sottratto le superfici di questo e di altri punti vendita Resistente_1 da tassazione in applicazione di quanto previsto dall'art. 1, c. 649 Legge 147/2013". Sostiene la ricorrente che "incombeva sull'Amministrazione l'obbligo di conformazione della propria pretesa tributaria alle statuizioni del Giudice.
Per l'effetto, il Comune di Roma non avrebbe potuto e non potrà tassare altra superficie del punto vendita di Indirizzo_2" e, quindi, siccome "i provvedimenti, invece, sono stati emessi dal Comune di Roma e da Aequa Roma in data 2 novembre 2022, successivamente alla formazione del giudicato, reiterando la tassazione delle superfici di vendita e dei magazzini già dichiarata illegittima dal Giudice Tributario" sono da considerarsi "nulli ai sensi dell'art. 21-septies Legge 241/1990".
Inoltre, citando Giurisprudenza di legittimità e di merito, sostiene "l'efficacia ultrattiva vincolante del giudicato tributario formatosi sulle Sentenza n. 929/2022 e n. 2196/2022" e cioè sia con riferimento all'avviso di accertamento n. QB2022531794 relativo all'annualità 2020, annualità già oggetto delle citate Sentenze, sia con riferimento agli avvisi di accertamento n. QB2022531766 relativo all'annualità 2017, n. QB2022531803 relativo all'annualità 2018, n. QB2022531802 relativo all'annualità 2019, n. QB2022531774 relativo all'annualità 2021 "poiché il giudicato investe aspetti permanenti della fattispecie tributaria e la situazione fattuale e normativa esaminata nelle Sentenze citate è sostanzialmente immutata anche rispetto a dette annualità".
Parte ricorrente a supporto delle eccezioni formulate ha depositato diverse Sentenze di questa stessa Corte di Giustizia Tributaria.
- "violazione dell'art. 12 L. 212/2000 — Violazione delle garanzie partecipative, del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio".
In relazione al verbale di accertamento redatto dagli agenti accertatori n. 2897 del 27/04/2022, indicato fra gli elementi istruttori negli avvisi di accertamento impugnati, la ricorrente contesta la validità del procedimento amministrativo atteso che "l'accertamento disposto dal Comune e da Aequa Roma non è stato preceduto da idoneo preavviso, così che Resistente_1 non è stata in grado di attivare le garanzie partecipative assicurate dall'art. 12, comma 2 della Legge 212/2000".
-"Violazione dell'art. 12, comma 5 del D.L.vo 472/1997 — Illegittimità delle sanzioni comminate — Erroneità dei provvedimenti nella parte in cui non applicano il cumulo giuridico delle sanzioni". Con riferimento alle sanzioni irrogate, parte ricorrente contesta la mancata applicazione del cumulo giuridico previsto dall'art. 12, comma 5 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n. 472.
In data 22 gennaio 2024 si è costituito in giudizio il Comune di Roma Capitale depositando le proprie controdeduzioni per rappresentare che "in seguito a successive verifiche e riconoscendo in parte le eccezioni sollevate nel ricorso reclamo-mediazione, in data 12/07/2023 ha ritualmente notificato mediante PEC i provvedimenti di annullamento parziale per le annualità accertate 2017 - 2021 (all. 2, 3, 4, 5, 6, cit.) con l'applicazione dell'istituto del cumulo giuridico alle sanzioni irrogate e confermando le superficie accertate per la cat. 04, che derivano da sopralluogo effettuato dall'Ufficio in data 27/04/2022 con stesura del verbale di constatazione n. 2897 (all. 1, cit.), mentre per la cat. 12 si applica la riduzione per attività di recupero RSU assimilabili, in quanto da controllo effettuato nelle banche dati di AMA S.p.A. risulta la richiesta per tale categoria tariffaria".
I menzionati provvedimenti di sgravio sono stati allegati alle controdeduzioni.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado ha accolto il ricorso.
Precisa il Collegio di primo grado che i primi tre motivi del ricorso, risolutivi ai fini della decisione della controversia, possono essere trattati congiuntamente.
Il passaggio in giudicato della Sentenza pronunciata dalla sezione VIII della Commissione Tributaria
Provinciale di Roma (ora Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado di Roma) n. 929/22 del 24 gennaio
2022, più volte citata dalla ricorrente, concernente la sola annualità 2020, si riferisce al punto vendita ubicato in Roma al civico 98 di Indirizzo_2, ossia allo stesso punto vendita cui si riferiscono gli impugnati avvisi di accertamento TARI.
Rileva ancora, che la Sentenza costituisce vincolo che impone la disapplicazione del 40 comma dell'art. 8 del "Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti" nella parte in cui prevede che "Ai sensi dell'articolo
1, comma 682, lettera a), numero 5), della L. 27 dicembre 2013, n. 147 sono individuate categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali si applicano, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, le seguenti percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta”.
Come argomentato dai Giudici della VIII sezione, il contrasto consiste nella difformità fra quanto prevede il comma 649 dell'art. 1 della Legge 147/2013, e cioè l'esenzione dal tributo per le superfici che producono in modo continuativo e prevalente rifiuti speciali, ed il comma 40 dell'art. 8 del Regolamento TARI del Comune di Roma che invece prevede soltanto percentuali di riduzione del tributo in caso di obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali.
A seguito della disapplicazione del Regolamento comunale, ai sensi del 50 comma dell'art. 7 del Decreto
Legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, con la citata Sentenza n. 929/22 si è stabilito "che devono essere escluse dalla tassazione: le aree destinate alla vendita (classificate dal Comune con categoria 12), i magazzini
(classificate dal Comune con categoria 4)", ovverosia quelle indicate negli avvisi di accertamento impugnati.
Parte ricorrente, peraltro, ha dimostrato, allegando al ricorso ampia documentazione, non solo la produzione pressocché esclusiva di rifiuti speciali non pericolosi (imballaggi) ed il loro trattamento conforme alla normativa vigente, ma anche la sussistenza delle medesime condizioni legittimanti il diritto all'esenzione sia con riferimento all'annualità 2020, sia con riferimento alle annualità 2017, 2018, 2019 e 2021, per alcune delle quali si rileva la palese violazione dell'art. 9 bis della Legge 27 luglio 2000, n. 212 (principio del ne bis in idem) applicabile anche agli enti locali.
Continua il Collegio di primo grado, non vi sono, pertanto, ragioni che possano giustificare una decisione difforme da quella assunta dai Giudici della VIII sezione con la Sentenza n. 929/22 che, giova ripetere, è passata in giudicato e, quindi, il ricorso della Resistente_1 S.p.A. deve essere accolto.
Appella Roma Capitale chiedendo la riforma della sentenza di primo grado, con vittoria delle spese di giudizio.
Nel merito rirpopone gran parte delle doglianze già avanzate nel giudizio di primo grado.
Si è costituita parte ricorrente chiedendo la conferma della sentenza impugnata, con vittoria delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte di giustizia ritiene che l'appello deve essere rigettato.
Come rilevato dal giudice di primo grado, la cui statuizione è condivisa da questa Corte di Giustizia Tributaria, il passaggio in giudicato della Sentenza pronunciata dalla sezione VIII della Corte di Giustizia Tributaria di
Primo grado di Roma n. 929/22 del 24 gennaio 2022, concernente la medesima questione per la sola annualità 2020, si riferisce al punto vendita ubicato in Roma al civico 98 di Indirizzo_2, ossia allo stesso punto vendita cui si riferiscono gli impugnati avvisi di accertamento TARI. Vi è da aggiungere che detta sentenza costituisce vincolo che impone la disapplicazione del comma 40, dell'art. 8 del "Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti" nella parte in cui prevede che "Ai sensi dell'articolo 1, comma 682, lettera a), numero 5), della L. 27 dicembre 2013, n. 147 sono individuate categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali si applicano, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, le seguenti percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta”.
Come argomentato dai Giudici della VIII sezione e confermato dalla CTP di Roma, il contrasto consiste nella difformità fra quanto prevede il comma 649 dell'art. 1 della Legge 147/2013, e cioè l'esenzione dal tributo per le superfici che producono in modo continuativo e prevalente rifiuti speciali, ed il comma 40 dell'art. 8 del Regolamento TARI del Comune di Roma che invece prevede soltanto percentuali di riduzione del tributo in caso di obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali.
Dalla sentenza impugnata, si rileva che a seguito della disapplicazione del Regolamento comunale, ai sensi del 50 comma dell'art. 7 del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, con la citata Sentenza n. 929/22 si è stabilito "che devono essere escluse dalla tassazione: le aree destinate alla vendita (classificate dal
Comune con categoria 12), i magazzini (classificate dal Comune con categoria 4)", ovverosia quelle indicate negli avvisi di accertamento impugnati.
Tra l'altro, come rilevato anche dal giudice di primo grado, il ricorrente ha dimostrato, allegando al ricorso ampia documentazione, non solo la produzione pressocché esclusiva di rifiuti speciali non pericolosi
(imballaggi) ed il loro trattamento conforme alla normativa vigente, ma anche la sussistenza delle medesime condizioni legittimanti il diritto all'esenzione sia con riferimento all'annualità 2020, sia con riferimento alle annualità 2017, 2018, 2019 e 2021, per alcune delle quali si rileva la palese violazione dell'art. 9 bis della
Legge 27 luglio 2000, n. 212 (principio del ne bis in idem).
Ciò considerato, come statuito anche dal giudice di primo grado, non vi sono ragioni che possano giustificare una decisione difforme da quella assunta dai Giudici della VIII sezione con la Sentenza n. 929/22 che, come puntualizzato, è passata in giudicato.
P.Q.M.
La CGT di 2^ grado del Lazio, definitivamente pronunziando, rigetta l'appello del Comune Roma lo condanna al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte, che liquida in € 2.000,00, oltre oneri accessori se dovuti. Così deciso in Roma l'11.2.2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 8, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
PICONE LUCIA, Presidente
CHIAPPINIELLO AGOSTINO, OR
AQUINO VINCENZO, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5592/2024 depositato il 29/11/2024
proposto da
Comune di Roma - Via Ostiense, 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4719/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 14
e pubblicata il 08/04/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. QB2022531766 ALTRO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. QB2022531803 ALTRO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. QB2022531802 ALTRO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. QB2022531794 ALTRO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. QB2022531774 ALTRO a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 744/2026 depositato il
12/02/2026
Richieste delle parti:
Parte appellante chiede la riforma della sentenza di primo grado.
Parte appellata chiede la conferma della sentenza impugnata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 23 novembre 2022, il Dipartimento Risorse Economiche Servizio Normativa Tributaria del Comune di Roma Capitale ha notificato alla società Resistente_1 S.p.A. cinque avvisi di accertamento TARI per le annualità 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021.
In data 19 gennaio 2023 la Resistente_1 S.p.A., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Difensore_2 e
Difensore_1, ha impugnato i suddetti avvisi di accertamento TARI notificando a mezzo pec l'apposito ricorso.
La ricorrente ha eccepito:
- "nullità dei provvedimenti per violazione di giudicato — violazione e falsa applicazione dell'art. 21 — septies
L. 241/1990 e degli art. 7, 10 e 12 L.212/2000, anche in relazione agli art. 24 e 113 Cost. — Violazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale e del legittimo affidamento";
- "nullità degli accertamenti TARI 2020 e 2021 per violazione del giudicato sotto diverso profilo —
Violazione e falsa applicazione dell'art. 21 — septies L. 241/1990 e degli art. 7, 10 e 12 L. 12/2000, anche in relazione agli art. 24 e 113 Cost. — Invalidità derivata dall'annullamento del provvedimento presupposto"
;- "nullità dei provvedimenti per violazione di giudicato sotto diverso profilo — Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 L. 147/2013 — Invalidità derivata dall'accertamento dell'illegittimità del Regolamento TARI";
In proposito "la Società Resistente_1 denuncia la nullità dei provvedimenti impugnati per violazione del giudicato formatosi sulle Sentenze CTP Roma n. 929/2022 (specificamente relativa alla TARI applicata al punto vendita di Indirizzo_1) e n. 2196/2022 che regolano in modo ormai incontrovertibile il rapporto tributario fra Resistente_1 e il Comune di Roma richiedendo la detassazione delle superfici di vendita e dei magazzini dell'esercizio commerciale".
A tal fine allega copia della Sentenza n. 929/22 della sezione VIII dell'allora Commissione Tributaria
Provinciale di Roma, che ha annullato 35 inviti al pagamento TARI 2020 fra i quali quello n. 112000083811 relativo al punto vendita ubicato in Roma al civico 98 di Indirizzo_2 (il medesimo indicato negli impugnati avvisi di accertamento TARI), e copia della Sentenza n. 2196/2022 della sezione XXI, che, non ravvisando motivi per discostarsi da altri precedenti pronunce, ha annullato altri due inviti al pagamento TARI 2020 relativi ai punti vendita ubicati in Roma, l'uno al civico Numero_1 di Indirizzo_3 e l'altro al civico Numero_2 di Indirizzo_4. Ambedue le Sentenze, munite dell'attestazione dalla quale si evince che sono passate in giudicato perché non impugnate, "hanno riconosciuto l'illegittimità delle norme regolamentari del Comune di Roma e, per l'effetto, hanno sottratto le superfici di questo e di altri punti vendita Resistente_1 da tassazione in applicazione di quanto previsto dall'art. 1, c. 649 Legge 147/2013". Sostiene la ricorrente che "incombeva sull'Amministrazione l'obbligo di conformazione della propria pretesa tributaria alle statuizioni del Giudice.
Per l'effetto, il Comune di Roma non avrebbe potuto e non potrà tassare altra superficie del punto vendita di Indirizzo_2" e, quindi, siccome "i provvedimenti, invece, sono stati emessi dal Comune di Roma e da Aequa Roma in data 2 novembre 2022, successivamente alla formazione del giudicato, reiterando la tassazione delle superfici di vendita e dei magazzini già dichiarata illegittima dal Giudice Tributario" sono da considerarsi "nulli ai sensi dell'art. 21-septies Legge 241/1990".
Inoltre, citando Giurisprudenza di legittimità e di merito, sostiene "l'efficacia ultrattiva vincolante del giudicato tributario formatosi sulle Sentenza n. 929/2022 e n. 2196/2022" e cioè sia con riferimento all'avviso di accertamento n. QB2022531794 relativo all'annualità 2020, annualità già oggetto delle citate Sentenze, sia con riferimento agli avvisi di accertamento n. QB2022531766 relativo all'annualità 2017, n. QB2022531803 relativo all'annualità 2018, n. QB2022531802 relativo all'annualità 2019, n. QB2022531774 relativo all'annualità 2021 "poiché il giudicato investe aspetti permanenti della fattispecie tributaria e la situazione fattuale e normativa esaminata nelle Sentenze citate è sostanzialmente immutata anche rispetto a dette annualità".
Parte ricorrente a supporto delle eccezioni formulate ha depositato diverse Sentenze di questa stessa Corte di Giustizia Tributaria.
- "violazione dell'art. 12 L. 212/2000 — Violazione delle garanzie partecipative, del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio".
In relazione al verbale di accertamento redatto dagli agenti accertatori n. 2897 del 27/04/2022, indicato fra gli elementi istruttori negli avvisi di accertamento impugnati, la ricorrente contesta la validità del procedimento amministrativo atteso che "l'accertamento disposto dal Comune e da Aequa Roma non è stato preceduto da idoneo preavviso, così che Resistente_1 non è stata in grado di attivare le garanzie partecipative assicurate dall'art. 12, comma 2 della Legge 212/2000".
-"Violazione dell'art. 12, comma 5 del D.L.vo 472/1997 — Illegittimità delle sanzioni comminate — Erroneità dei provvedimenti nella parte in cui non applicano il cumulo giuridico delle sanzioni". Con riferimento alle sanzioni irrogate, parte ricorrente contesta la mancata applicazione del cumulo giuridico previsto dall'art. 12, comma 5 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n. 472.
In data 22 gennaio 2024 si è costituito in giudizio il Comune di Roma Capitale depositando le proprie controdeduzioni per rappresentare che "in seguito a successive verifiche e riconoscendo in parte le eccezioni sollevate nel ricorso reclamo-mediazione, in data 12/07/2023 ha ritualmente notificato mediante PEC i provvedimenti di annullamento parziale per le annualità accertate 2017 - 2021 (all. 2, 3, 4, 5, 6, cit.) con l'applicazione dell'istituto del cumulo giuridico alle sanzioni irrogate e confermando le superficie accertate per la cat. 04, che derivano da sopralluogo effettuato dall'Ufficio in data 27/04/2022 con stesura del verbale di constatazione n. 2897 (all. 1, cit.), mentre per la cat. 12 si applica la riduzione per attività di recupero RSU assimilabili, in quanto da controllo effettuato nelle banche dati di AMA S.p.A. risulta la richiesta per tale categoria tariffaria".
I menzionati provvedimenti di sgravio sono stati allegati alle controdeduzioni.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado ha accolto il ricorso.
Precisa il Collegio di primo grado che i primi tre motivi del ricorso, risolutivi ai fini della decisione della controversia, possono essere trattati congiuntamente.
Il passaggio in giudicato della Sentenza pronunciata dalla sezione VIII della Commissione Tributaria
Provinciale di Roma (ora Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado di Roma) n. 929/22 del 24 gennaio
2022, più volte citata dalla ricorrente, concernente la sola annualità 2020, si riferisce al punto vendita ubicato in Roma al civico 98 di Indirizzo_2, ossia allo stesso punto vendita cui si riferiscono gli impugnati avvisi di accertamento TARI.
Rileva ancora, che la Sentenza costituisce vincolo che impone la disapplicazione del 40 comma dell'art. 8 del "Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti" nella parte in cui prevede che "Ai sensi dell'articolo
1, comma 682, lettera a), numero 5), della L. 27 dicembre 2013, n. 147 sono individuate categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali si applicano, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, le seguenti percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta”.
Come argomentato dai Giudici della VIII sezione, il contrasto consiste nella difformità fra quanto prevede il comma 649 dell'art. 1 della Legge 147/2013, e cioè l'esenzione dal tributo per le superfici che producono in modo continuativo e prevalente rifiuti speciali, ed il comma 40 dell'art. 8 del Regolamento TARI del Comune di Roma che invece prevede soltanto percentuali di riduzione del tributo in caso di obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali.
A seguito della disapplicazione del Regolamento comunale, ai sensi del 50 comma dell'art. 7 del Decreto
Legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, con la citata Sentenza n. 929/22 si è stabilito "che devono essere escluse dalla tassazione: le aree destinate alla vendita (classificate dal Comune con categoria 12), i magazzini
(classificate dal Comune con categoria 4)", ovverosia quelle indicate negli avvisi di accertamento impugnati.
Parte ricorrente, peraltro, ha dimostrato, allegando al ricorso ampia documentazione, non solo la produzione pressocché esclusiva di rifiuti speciali non pericolosi (imballaggi) ed il loro trattamento conforme alla normativa vigente, ma anche la sussistenza delle medesime condizioni legittimanti il diritto all'esenzione sia con riferimento all'annualità 2020, sia con riferimento alle annualità 2017, 2018, 2019 e 2021, per alcune delle quali si rileva la palese violazione dell'art. 9 bis della Legge 27 luglio 2000, n. 212 (principio del ne bis in idem) applicabile anche agli enti locali.
Continua il Collegio di primo grado, non vi sono, pertanto, ragioni che possano giustificare una decisione difforme da quella assunta dai Giudici della VIII sezione con la Sentenza n. 929/22 che, giova ripetere, è passata in giudicato e, quindi, il ricorso della Resistente_1 S.p.A. deve essere accolto.
Appella Roma Capitale chiedendo la riforma della sentenza di primo grado, con vittoria delle spese di giudizio.
Nel merito rirpopone gran parte delle doglianze già avanzate nel giudizio di primo grado.
Si è costituita parte ricorrente chiedendo la conferma della sentenza impugnata, con vittoria delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte di giustizia ritiene che l'appello deve essere rigettato.
Come rilevato dal giudice di primo grado, la cui statuizione è condivisa da questa Corte di Giustizia Tributaria, il passaggio in giudicato della Sentenza pronunciata dalla sezione VIII della Corte di Giustizia Tributaria di
Primo grado di Roma n. 929/22 del 24 gennaio 2022, concernente la medesima questione per la sola annualità 2020, si riferisce al punto vendita ubicato in Roma al civico 98 di Indirizzo_2, ossia allo stesso punto vendita cui si riferiscono gli impugnati avvisi di accertamento TARI. Vi è da aggiungere che detta sentenza costituisce vincolo che impone la disapplicazione del comma 40, dell'art. 8 del "Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti" nella parte in cui prevede che "Ai sensi dell'articolo 1, comma 682, lettera a), numero 5), della L. 27 dicembre 2013, n. 147 sono individuate categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali si applicano, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, le seguenti percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta”.
Come argomentato dai Giudici della VIII sezione e confermato dalla CTP di Roma, il contrasto consiste nella difformità fra quanto prevede il comma 649 dell'art. 1 della Legge 147/2013, e cioè l'esenzione dal tributo per le superfici che producono in modo continuativo e prevalente rifiuti speciali, ed il comma 40 dell'art. 8 del Regolamento TARI del Comune di Roma che invece prevede soltanto percentuali di riduzione del tributo in caso di obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali.
Dalla sentenza impugnata, si rileva che a seguito della disapplicazione del Regolamento comunale, ai sensi del 50 comma dell'art. 7 del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, con la citata Sentenza n. 929/22 si è stabilito "che devono essere escluse dalla tassazione: le aree destinate alla vendita (classificate dal
Comune con categoria 12), i magazzini (classificate dal Comune con categoria 4)", ovverosia quelle indicate negli avvisi di accertamento impugnati.
Tra l'altro, come rilevato anche dal giudice di primo grado, il ricorrente ha dimostrato, allegando al ricorso ampia documentazione, non solo la produzione pressocché esclusiva di rifiuti speciali non pericolosi
(imballaggi) ed il loro trattamento conforme alla normativa vigente, ma anche la sussistenza delle medesime condizioni legittimanti il diritto all'esenzione sia con riferimento all'annualità 2020, sia con riferimento alle annualità 2017, 2018, 2019 e 2021, per alcune delle quali si rileva la palese violazione dell'art. 9 bis della
Legge 27 luglio 2000, n. 212 (principio del ne bis in idem).
Ciò considerato, come statuito anche dal giudice di primo grado, non vi sono ragioni che possano giustificare una decisione difforme da quella assunta dai Giudici della VIII sezione con la Sentenza n. 929/22 che, come puntualizzato, è passata in giudicato.
P.Q.M.
La CGT di 2^ grado del Lazio, definitivamente pronunziando, rigetta l'appello del Comune Roma lo condanna al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte, che liquida in € 2.000,00, oltre oneri accessori se dovuti. Così deciso in Roma l'11.2.2026