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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 01/12/2025, n. 274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 274 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 973/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il giudice del lavoro, Barbara PREVIATI, all'esito dell'udienza del 25/11/2025, svolta con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento avente per oggetto “retribuzione” promossa
DA
difesa dall'avv. Giuseppe REALE Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
in persona del Presidente del Consiglio di Controparte_1
Amministrazione, quale legale rappresentante pro tempore, dott. , difesa Controparte_2 dall'avv. Fabio VERILE
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente, dipendente della dal 1.07.2004 con qualifica Controparte_3 di infermiera, inquadrata nella categoria D del CCNL Sanità, in data 4.08.2023 depositava il ricorso introduttivo del presente giudizio nei confronti della deducendo: Controparte_3
- di essere stata adibita dall'anno 2014 all'anno 2021 al reparto di , per Pt_2
l'espletamento delle seguenti mansioni: evasione della corrispondenza e-mail del reparto, inoltro e gestione degli ordini dei farmaci ai diversi fornitori, solleciti per la consegna dei prodotti, richieste di preventivi, controllo e supervisione delle giacenze di deposito, gestione dei farmaci oncologici “areas”, cura dei protocolli, richieste di approvvigionamento alla farmacia esterna al presidio ospedaliero;
pagina 1 di 19 - di aver sempre svolto le sopraelencate attività avvalendosi dell'utilizzo di strumentazione informatica e, in particolare, attraverso computer aziendale fornito di appositi programmi;
- di essere stata destinataria da parte della Società datrice di lavoro di provvedimenti di sospensione dal servizio e dalla retribuzione, per tre volte nell'arco temporale dal settembre 2021 al luglio 2022, motivati dall'omessa sottoposizione alla vaccinazione contro il Covid-19 e, nello specifico:
dal 9/9/2021 al 3/12/2021;
dal 16/12/2021 al 14/2/2022;
dal 2/7/2022 al 20/7/2022;
- che tali sospensioni risultavano illegittime, in considerazione della sussistenza di valide ragioni mediche per omettere la vaccinazione, debitamente certificate ed individuate in uno stato patologico di “fobia specifica post-traumatica” legata ai drammatici eventi occorsi al proprio figlio a seguito della somministrazione del vaccino trivalente, come da certificazione medica a firma del dott. specialista in Psichiatria, trasmessa alla Per_1
Società resistente in data 16.09.2021; nonché nella certificazione di esenzione rilasciatale dall'HUB vaccinale della il 3.12.2021, con validità fino al 28.02.2022 CP_4
- che le disposte sospensioni risultavano, altresì, illegittime in ragione della possibile adibizione di essa ricorrente a mansioni equivalenti presenti nell'organigramma aziendale che avrebbero consentito di escludere il rischio di contagio ovvero mediante minime modifiche organizzative individuate nella possibilità di lavorare da remoto.
Pertanto, la ricorrente chiedeva all'adito Tribunale di dichiarare illegittime le disposte sospensioni dall'attività lavorativa e dalla retribuzione disposte nei propri confronti dalla
(già relativamente ai periodi dal Controparte_3 Controparte_5
9/9/2021 al 3/12/2021, dal 16/12/2021 al 14/2/2022 e dal 2/7/2022 al 20/7/2022 e, per l'effetto, di condannare la Società resistente a corrisponderle la retribuzione, pari ad euro
9.523,08 al lordo delle ritenute contributive e fiscali, oltre rivalutazione e interessi, contribuzione previdenziale e assicurativa, o altra ritenuta di giustizia, e a computare i suddetti periodi ai fini della corresponsione dei trattamenti retributivi differiti e indiretti e dell'anzianità di servizio.
Costituendosi in giudizio, la Società resistente contestava le avverse deduzioni e richieste, evidenziando che la sospensione della dal lavoro e dalla retribuzione si era Parte_1 resa necessaria, visto il fatto che con il D..L. 44/2021 era stato previsto l'obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie, come gli infermieri, al fine di prevenire il rischio da pagina 2 di 19 contagio vista la pandemia in atto, in quanto l'attività espletata dall'infermiera
-che si occupava del controllo quali/quantitativo delle richieste quotidiane Parte_1 dei farmaci, dispositivi medici e materiale, del controllo e allestimento dei farmaci antibiotici, del controllo e della dispensazione di emoderivati, della compilazione di richieste di acquisto farmaci e della preparazione di carrelli contenenti farmaci, dispositivi medici e materiale sanitario destinati ai reparti- non poteva essere svolta da remoto, né era possibile una sua assegnazione a mansioni diverse nell'ambito dell'organizzazione aziendale.
Sottolineava l'inidoneità della certificazione medica a firma dello psichiatra di fiducia della ricorrente, presentata in data a 16.09.2021 per esentarla dall'obbligo vaccinale, richiamando all'uopo il disposto dell'art. 4, co. 2, d.l. n. 44/2021, che sanciva l'insussistenza dell'obbligo vaccinale condizioni cliniche documentate, attestate dal proprio medico curante di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2…>>.
Precisava che la ricorrente aveva prodotto certificazione di esenzione rispondente ai canoni dettati dall'art. 4, co. 2 d.l. n. 44/2021 solo in data 3.12.2021 e con validità sino al 31.12.2021
e, pertanto, in data 13.12.2021 dall'elevato numero di dipendenti sospesi per malattia e infortunio nel periodo invernale>>; deduceva che essa ricorrente era stata riammessa in servizio il 13.12.2021 e che, tuttavia, dopo valutazione del medico competente di concerto con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, veniva di nuovo sospesa con atto del 15.12.2021, notificatole il
16.12.2021.
Deduceva che, a seguito della comunicazione del certificato di avvenuta guarigione dal covid19 - atteso che detto evento, in termini di effetti sulla prevenzione del rischio contagio nei luoghi di lavoro, era risultato essere equivalente alla sottoposizione alla profilassi vaccinale - aveva provveduto a riammettere in servizio la ricorrente dal 14.2.2022 per 120 giorni decorrenti dall'avvenuta guarigione, e cioè dal 9.2.2022, specificando di aver limitato il periodo di riammissione sino alla prima data utile per la sottoposizione alla profilassi vaccinale di richiamo, secondo quanto disposto dalla Circolare del n. 59207 del Controparte_6
24.12.2021, procedendo, pertanto, nuovamente alla sua sospensione con nota del
22.06.2022.
pagina 3 di 19 Rilevava di aver disposto riammissione in servizio della a far data dal Parte_1
18.07.2021 a seguito della produzione di ulteriore certificato di guarigione dall'infezione da
Covid-19 del 16.07.2022.
Per le indicate ragioni, la Società resistente ribadiva, dunque, la legittimità del proprio operato insistendo per il rigetto dell'avverso ricorso.
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione dei documenti depositati dalle parti e l'espletamento di prova per testi.
____________
1. La domanda della ricorrente può essere solo parzialmente accolta.
2. Va ripercorsa la normativa di rilievo ai fini della decisione della presente controversia, che è stata efficacemente ricostruita nella parte motiva della sentenza della S.C. n. 15697 del
5.06.2024, di cui saranno di seguito riportati ampi stralci:
“È preliminare ad ogni altra considerazione l'esame della normativa con la quale il legislatore, a fronte dell'emergenza sanitaria di rilevanza internazionale data dalla diffusione e gravità Contro dell'epidemia da SARS - Cov 2 (che già l'11 marzo 2020 l aveva definito "pandemia"), ha adottato misure finalizzate a tutelare la salute pubblica e, fra queste, ha incluso la vaccinazione, che le più autorevoli voci scientifiche a livello mondiale indicavano come strumento idoneo a contrastare la diffusione del virus”;
5.1. Con l'art. 4 del D.L. n. 44 del 1° aprile 2021, convertito con modificazioni nella legge n. 76 del 28 maggio 2021, è stato previsto l'obbligo vaccinale per
"gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, della Legge 1° febbraio 2006, n. 43, che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, nelle parafarmacie e negli studi professionali" e si è individuato nella vaccinazione, da somministrare nel rispetto del piano disciplinato dalla Legge n. 178 del 2020, art. 1, comma 457, nonché delle indicazioni fornite dalle regioni, un "requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati".
Dall'obbligo vaccinale il legislatore ha esentato, fra gli appartenenti alle categorie sopra indicate, solo coloro che si trovavano in una condizione di "accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale".
Come osservato dalla S.C., “Nell'iniziale formulazione la norma, oltre a stabilire una rigida scansione di adempimenti a carico degli ordini professionali, delle regioni e province autonome, nonché delle aziende sanitarie locali, prevedeva, al comma 6, che l'accertamento da parte pagina 4 di 19 dell'azienda sanitaria locale di mancato adempimento dell'obbligo vaccinale "determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS - Cov 2".
Aggiungeva il comma 8 che il datore di lavoro, ricevuta comunicazione dell'accertamento, era tenuto ad adibire "il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori, diverse da quelle indicate al comma 6, con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate, e che, comunque, non implicano rischi di diffusione del contagio".
La disposizione si concludeva con la previsione, in caso di impossibilità di una diversa utilizzazione del prestatore, della sospensione dal servizio, accompagnata dalla privazione della retribuzione e di ogni altro emolumento, ed efficace sino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale
o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale e comunque non oltre il 31 dicembre
2021 (cfr. comma 8: Quando l'assegnazione a mansioni diverse non è possibile, per il periodo di sospensione di cui al comma 9 non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato;
comma 9: La sospensione di cui al comma 6 mantiene efficacia fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il31 dicembre 2021.)
In questa prima fase, dunque, il bilanciamento fra il diritto del singolo tutelato dall'art. 32 Cost., comprensivo anche della libertà negativa di non essere assoggettato a trattamenti sanitari non richiesti o non accettati, e l'interesse della collettività alla tutela della salute pubblica, è stato realizzato dal legislatore prevedendo un modello che, come efficacemente evidenziato dalla
Corte Costituzionale, "pur individuando in determinate categorie i destinatari dell'obbligo vaccinale, ne delimitava il perimetro in modo tale da rapportarlo al concreto svolgimento dell'attività lavorativa e ammettendo anche la possibilità di utilizzare diversamente, nel contesto lavorativo, coloro che non si sottoponessero alla vaccinazione" (Corte Cost. 9 ottobre 2023 n.
186).
Tuttavia, la scelta inizialmente operata è stata successivamente ripensata dal legislatore che, a seguito dell'aggravarsi della situazione sanitaria, ha reso più stringenti i vincoli posti alle categorie che qui vengono in rilievo e con il D.L. 26 novembre 2021 n. 172, convertito dalla Legge 21 gennaio 2022 n. 3, ha modificato il testo del richiamato art. 4 del D.L. n. 44 del
2021 ed in particolare:
a) al comma 1 ha soppresso l'inciso "che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, nelle parafarmacie e negli studi professionali", di modo che all'esito della riformulazione i destinatari dell'obbligo pagina 5 di 19 vaccinale sono stati individuati sulla base della sola categoria professionale di appartenenza, senza alcuna considerazione dei servizi e dei luoghi di espletamento dell'attività lavorativa;
b) è stato parimenti soppresso il potere/dovere del datore di lavoro, previsto dal comma 8 del testo originario, di adibire il lavoratore non vaccinato a mansioni non comportanti rischio di diffusione del contagio, potere/dovere che è rimasto circoscritto alla sola ipotesi di vaccinazione non effettuata a causa di accertato e documentato pericolo per la salute;
c) all'accertamento del rifiuto della vaccinazione è stata correlata la sospensione dall'esercizio della professione sanitaria nella sua interezza e non delle sole prestazioni implicanti contatti interpersonali;
d) è stato inserito il comma 10 dell'art. 4 secondo cui "per la verifica dell'adempimento dell'obbligo vaccinale da parte degli operatori di interesse sanitario di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4-ter, commi 2, 3 e 6.
L'art.
4-ter, richiamato dal citato comma 10 del riformulato art. 4 ed inserito nel testo dell'originario D.L. n. 44 del 2021 sempre dal D.L. n. 172 del 2021 ha dettato una specifica disciplina degli adempimenti posti a carico dei dirigenti preposti alle strutture alle quali l'obbligo vaccinale è stato esteso, al fine di assicurare il pronto accertamento dell'avvenuto rispetto dell'obbligo medesimo. Ha poi previsto, ricalcando l'analoga disposizione contenuta nell'art. 4, comma 6, che "L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati."
Nella sentenza n. 15697/2024, la S.C. ha quindi continuato ad argomentare come
“È poi significativo osservare che il legislatore, rendendo evidente la doverosità della vaccinazione e l'assenza di qualsivoglia discrezionalità da parte dei datori di lavoro, abbia assoggettato a sanzione anche questi ultimi, in caso di omissione degli adempimenti necessari al fine di assicurare il rispetto dell'obbligo vaccinale. Infatti, il comma 6, nel prevedere che "La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 3,
5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35" deve essere riferito all'inciso "I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui al comma 1, lettera a), i responsabili delle strutture in cui presta servizio il personale di cui al comma 1, lettere b), c) e d), assicurano il rispetto dell'obbligo di cui al comma
1.", atteso che lo svolgimento di attività lavorativa in assenza dell'assolvimento dell'obbligo, e,
pagina 6 di 19 quindi, del requisito richiesto dalla prima parte del comma 2, è già autonomamente considerato e sanzionato nel comma 5 della disposizione.
Anche nella sentenza della Corte Costituzionale n. 15/2023, nel ritenere non fondate le plurime questioni di legittimità prospettate dai giudici rimettenti, ricostruita l'evoluzione del quadro normativo, è stato sottolineato che, con la modifica introdotta dal D.L. n. 172/2021, il legislatore ha scelto di non esigere più dal datore di lavoro uno sforzo di cooperazione volto all'utilizzazione del personale inadempiente in altre mansioni ed ha ritenuto non irragionevole detta scelta, in considerazione delle finalità di tutela della salute del lavoratore stesso, degli altri lavoratori e dei terzi, portatori di interessi costituzionali prevalenti sull'interesse del dipendente, la cui tutela, nella situazione di emergenza venutasi a delineare, si intendeva perseguire.
D'altra parte, ha sostenuto la S.C., “è razionale che, evolvendosi l'obbligo vaccinale nel senso di coinvolgere la "categoria" in sé degli operatori sanitari, a prescindere dei servizi e dei luoghi di espletamento dell'attività lavorativa, venisse correlativamente meno l'obbligo di repechage, non avendo più fondamento, a quel punto, un tentativo di ricollocazione di personale che, a parte il caso di chi fosse esentato per altre ragioni dalla vaccinazione, nella propria generalità non era più ammesso al lavoro se non previa copertura vaccinale”.
Sempre la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 15 cit. ha, poi, evidenziato che, una volta venuto meno, in relazione alle categorie sottoposte all'obbligo vaccinale, il dovere datoriale di repechage, il rifiuto della prestazione offerta dal lavoratore non vaccinato non integra mora credendi, perché fondato sulla carenza di un requisito essenziale di carattere sanitario per lo svolgimento della prestazione stessa e ciò giustifica anche la sospensione dell'obbligo retributivo e la mancata previsione dell'assegno alimentare perché, se il riconoscimento di quest'ultimo "si giustifica alla luce della necessità di assicurare al lavoratore un sostegno allorquando la temporanea impossibilità della prestazione sia determinata da una rinuncia unilaterale del datore di lavoro ad avvalersene e da atti o comportamenti che richiedono di essere accertati in vista della prosecuzione del rapporto, ben diverso è il caso in cui, per il fatto di non aver adempiuto all'obbligo vaccinale, è il lavoratore che decide di sottrarsi unilateralmente alle condizioni di sicurezza che rendono la sua prestazione lavorativa, nei termini anzidetti, legittimamente esercitabile".
Dunque, nel caso di mancato adempimento all'obbligo vaccinale, è il lavoratore che decide di sottrarsi unilateralmente alle condizioni di sicurezza che rendono la sua prestazione lavorativa legittimamente esercitabile (cfr. Corte cost. n. 15 del 2023).
pagina 7 di 19 La pronuncia costituzionale sopra citata ha pure evidenziato che, una volta elevata dalla legge la vaccinazione a requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati, il datore di lavoro, messo a conoscenza della accertata inosservanza dell'obbligo vaccinale da parte del lavoratore, è tenuto ad adottare i provvedimenti di sospensione dal servizio e dalla retribuzione;
ciò in sintonia con l'obbligo di sicurezza imposto al datore di lavoro dall'art. 2087 c.c. e dall'art. 18 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, con valenza integrativa del contenuto sinallagmatico del contratto individuale di lavoro, in quanto la vaccinazione anti SARS-CoV-2 ha ampliato il novero degli obblighi di cura della salute e di sicurezza prescritti dall'art. 20 del D.Lgs. n. 81 del 2008, nonché degli obblighi di prevenzione e controllo stabiliti dal successivo art. 279 per i lavoratori addetti a particolari attività. Posto che la prestazione offerta dal lavoratore che non si è sottoposto all'obbligo vaccinale non è conforme al contratto, come integrato dalla legge, è certamente giustificato - secondo la Corte costituzionale - il rifiuto della stessa da parte del datore di lavoro e lo stato di quiescenza in cui entra l'intero rapporto è semplicemente un mezzo per la conservazione dell'equilibrio giuridico-economico del contratto.
In ultima analisi, secondo la richiamata giurisprudenza, la legittimità delle sospensioni disposte dal datore di lavoro in conseguenza del mancato adempimento di detto obbligo vaccinale deve essere verificata sulla base della disciplina vigente ratione temporis e, pertanto, nella prima fase, che va dall'entrata in vigore del D.L. n. 44/2021 (1° aprile 2021) sino all'entrata in vigore del D.L. n. 172/2021 (26 novembre 2021), il datore di lavoro aveva un obbligo di repechage generalizzato, mentre nella seconda fase, iniziata con il D.L. 172/2021, la sospensione doveva essere disposta, in caso di rifiuto della vaccinazione e senza alcuna discrezionalità da parte del datore di lavoro (cfr. Cass., S.U., 5 aprile 2023, n. 9403), per tutti gli appartenenti alle categorie indicate nell'art. 4, comma 1, in ragione della sola qualifica posseduta ed a prescindere da qualunque valutazione sulle mansioni espletate e fatti salvo soltanto gli esentati per ragioni di salute di cui al comma 2.
Tutto ciò ha comportato che gli operatori sanitari che, nella prima fase, potevano fare affidamento sull'obbligo del repechage imposto al datore di lavoro, nella seconda fase, persistendo il rifiuto, erano divenuti, per espressa volontà del legislatore, inidonei allo svolgimento dell'attività lavorativa - il tutto sempre fatta eccezione per gli esentati per ragioni di salute, sempre soggetti incondizionatamente al repechage - con le conseguenze di cui sopra si pagina 8 di 19 è già dato conto quanto alla necessità della sospensione ed alla sanzionabilità della condotta tenuta in violazione del divieto posto dalla normativa sopravvenuta.
Detta evoluzione va apprezzata, secondo la S.C., anche nei casi in cui si discute della legittimità di provvedimenti di sospensione adottati nella vigenza dell'originario art. 4 del D.L. n.
44/2021 perché, sebbene la valutazione sulla legittimità del provvedimento debba essere espressa in relazione alla normativa vigente ratione temporis, nondimeno dello ius superveniens, occorre tener conto per determinare le conseguenze che derivano dall'eventuale illegittimità della sospensione medesima, se disposta nella prima fase in violazione della normativa di Legge.
Pertanto, il dipendente che, in ipotesi illegittimamente sospeso nella vigenza del testo originario del D.L. n. 44 del 2021, senza verifica di una sua diversa collocazione lavorativa, risultasse ancora non vaccinato pur dopo il sopravvenire del regime di cui al D.L. n. 172, non ha più diritto alle retribuzioni per il periodo successivo al mutamento normativo.
La S.C. ha pure definito quale sia la data dirimente, nel passaggio tra l'una e l'altra delle fasi la cui scansione come sopra ricostruite, osservando che, nonostante il D.L. n. 172 del 2021 sia entrato in vigore fin dal 27.11.2021, il discrimine temporale tra le due diverse discipline succedutesi nel tempo sia da fissare al 15.12.2021, dato che il rinvio dell'art. 4 co. 10, alle disposizioni dei neo-introdotti commi 2, 3 e 6 dell'art.
4-ter, nonché il richiamo del co. 5 della stessa norma ai casi dell'art. 4, fa ritenere che sia unitario anche l'evolversi temporale delle discipline sostanziali, cui va aggiunta l'osservazione per cui la medesima data è considerata dall'art. 4, co. 1, con riferimento all'eventuale integrazione dei vaccini con la dose di richiamo, profilo anch'esso che fa propendere per un'unificazione in quel medesimo contesto temporale dello svilupparsi nei sensi sopra esposti del regime normativo.
3. Tanto premesso, nel caso in esame la legittimità delle sospensioni dal lavoro e dalla retribuzione disposte dal datore di lavoro nei confronti della ricorrente deve essere verificata in relazione ai seguenti periodi: dal 9.09.2021 al 3.12.2021; dal 16.12.2021 al 14.02.2022; dal 2.07.2022 al 20.07.2022.
3.1 Con riferimento al primo periodo in cui ha operato la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, dal 9.09.2021 al 3.12.2021, va segnalato innanzitutto che esso ricadeva pagina 9 di 19 nell'ambito di applicazione della normativa di cui all'art. 4 del D.L. n. 44/2021 nella formulazione applicabile prima della modifica operata con il D.L. 26 novembre 2021 n. 172, convertito dalla Legge 21 gennaio 2022 n. 3, anche sulla scorta di quanto indicato dalla S.C. nella sentenza n. 15697/2024 (ove, come visto, è stato precisato che il discrimine temporale tra le due diverse discipline succedutesi nel tempo è da fissare al 15.12.2021).
Ciò posto, risulta dagli atti che la Società datrice di lavoro, con comunicazione del 5.08.2021, chiedeva alla ricorrente di produrre il certificato di avvenuta vaccinazione anti covid-19 o comprovante l'esenzione dalla medesima entro e non oltre la data del 5.09.2021 (doc. 2 – fascicolo di parte resistente); allo spirare del suddetto termine, in assenza della produzione qualsivoglia documentazione da parte della , Parte_1 ritenendo che non potesse essere ricollocata in altre mansioni, la società resistente -in data
9.09.2021- sospendeva la lavoratrice dal servizio e dalla retribuzione (doc. 3 fascicolo di parte resistente).
E' quindi pacifico che la , alla data del 9.09.2021, termine iniziale della Parte_1 sospensione, non si era sottoposta alla vaccinazione anti covid-19 e, comunque, è altrettanto pacifico che neppure successivamente si sia sottoposta alla vaccinazione.
In data 16 settembre 2021, ella trasmetteva alla resistente certificazione medica, rilasciata da un medico-psichiatra dell'Azienda Sanitaria Regionale del Molise, in cui si attestava quanto segue: “La somministrazione di un qualsiasi vaccino produrrebbe nella signora una Parte_1 reazione psicopatologica per cui è fortemente sconsigliato che si sottoponga alla somministrazione di qualsiasi vaccino”.
Deve essere quindi osservato che tale documentazione non rispondeva alle prescrizioni di legge precedentemente richiamate, in base alle quali l'esenzione dall'obbligo vaccinale è riconosciuta unicamente a coloro che si trovavano in una condizione di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale e che, quindi, non fosse integrata una delle ipotesi normative che consentivano l'omissione o il differimento dell'obbligo vaccinale.
Sulla scorta del quadro normativo di cui si è dato conto, deve essere dunque verificato, visto il lasso temporale ricompreso nella cd. “prima” sospensione, se la per la resistente vi CP_3 fosse la possibilità di adibire il lavoratore a diverse mansioni che non implicassero rischi di diffusione del contagio, in virtù dello “sforzo di cooperazione” richiesto alla parte datoriale, sottolineato anche dalla Consulta nella citata sentenza n. 15/2023.
pagina 10 di 19 Tale verifica deve necessariamente partire dalla considerazione del profilo professionale della ricorrente e dalle mansioni da costei effettivamente espletate.
Dal contratto di lavoro emerge che la era stata assunta con inquadramento D, Parte_1 nel profilo di Collaboratore Professionale Sanitario, Infermiere;
è pacifico tra le parti che la ricorrente fosse stata adibita alla UOC di Farmacia;
secondo le prospettazioni contenute nel ricorso introduttivo, le mansioni espletate consistevano nell' evasione della corrispondenza e- mail del reparto, inoltro e gestione degli ordini dei farmaci ai diversi fornitori, solleciti per la consegna dei prodotti, richieste di preventivi, controllo e supervisione delle giacenze di deposito, gestione dei farmaci oncologici “areas”, cura dei protocolli, richieste di approvvigionamento alla farmacia esterna al presidio ospedaliero con la precisazione che le stesse erano state evase dalla ricorrente attraverso l'utilizzo di strumentazione informatica e, in particolare, attraverso un computer aziendale fornito di appositi programmi, come ad esempio il software “gamma entreprise”, il quale permette alla lavoratrice di reperire, correlare e rielaborare rapidamente le informazioni necessarie allo svolgimento della prestazione di lavoro.
La Società datrice di lavoro ha puntualizzato che le mansioni della ricorrente consistevano nel controllo quali/quantitativo delle richieste quotidiane dei farmaci, dispositivi medici e materiale, nel controllo e allestimento dei farmaci antibiotici, nel controllo e nella dispensazione di emoderivati, nella compilazione di richieste di acquisto farmaci e nella preparazione di carrelli contenenti farmaci, dispositivi medici e materiale sanitario destinati ai reparti e, pertanto, non potevano essere svolte da remoto ed implicavano ripetuti contatti interpersonali ad elevato rischio contagio con colleghi e fruitori della struttura ospedaliera.
Come visto, la ricorrente, a sostegno della dedotta illegittimità della sospensione, ha prospettato che le sue mansioni potevano essere svolte da remoto;
la società convenuta ha rilevato che, invece, le mansioni di infermiera addetta alla Farmacia esigevano la presenza della ricorrente in reparto ed il conseguente -necessario ed inevitabile- contatto con colleghi, personale medico sanitario ed utenza.
Sul punto, si osserva che i testi indicati da parte ricorrente, si sono Tes_1 Tes_2 limitati a riferire scarne informazioni apprese de relato dalla stessa ricorrente circa le mansioni espletate, la prima precisando che dal 2021 la ricorrente sarebbe stata collocata in sterilizzazione, la seconda riferendo di aver saputo dalla ricorrente che ella lavorava nel reparto di farmacia e che non aveva contatti con l'utenza.
Il teste di parte resistente, dott.ssa , la quale all'epoca dei fatti ricopriva l'incarico di Tes_3
Direttore Sanitario della struttura, nel corso della sua deposizione confermava che le attività pagina 11 di 19 svolte dalla , adibita al reparto di , erano quelle indicate dalla Parte_1 Pt_2 CP_3 resistente (controllo quali/quantitativo delle richieste quotidiane dei farmaci, dispositivi medici e materiale, nel controllo e allestimento dei farmaci antibiotici, nel controllo e nella dispensazione di emoderivati, nella compilazione di richieste di acquisto farmaci e nella preparazione di carrelli contenenti farmaci, dispositivi medici e materiale sanitario destinati ai reparti), precisando di essere a conoscenza della circostanza in virtù dei sopralluoghi personalmente effettuati nel reparto di , rilevando che, anche nel periodo temporale in esame, le attività Pt_2 infermieristiche dei vari reparti non potevano essere svolte da remoto, dato che implicavano ripetuti contatti interpersonali ad elevato rischio contagio con colleghi e fruitori della struttura ospedaliera;
ha riferito che pure nel reparto di sterilizzazione vi erano necessari e ripetuti contatti del personale con altri colleghi, utenti e strumentazione.
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Dal complessivo esame del materiale documentale e probatorio in atti, reputa il Tribunale che le mansioni a cui era adibita la ricorrente, anche ove fossero state coincidenti -in buona parte- con quelle descritte in ricorso, non potessero che essere svolte, almeno in via preponderante, “in presenza”, ossia all'interno della struttura sanitaria, con conseguenti, necessari, inevitabili e ripetuti contatti con il resto del personale e con l'utenza della struttura sanitaria, evenienza che, di per sé, comportava un rischio di contagio.
Ad esempio, i vari approvvigionamenti di farmaci presupponevano una verifica in concreto delle carenze di medicinali o di materiali, un controllo delle giacenze in deposito, un conseguente accesso ai reparti e/o ai locali dell'ospedale; la preparazione dei carrelli implicava la presenza in reparto e il contatto con l'utenza o con altro personale, per cui il fatto che -poi- l'ordine o l'approvvigionamento del farmaco alla farmacia esterna fosse effettuato tramite computer o via e-mail non muta i termini della questione, né è evenienza che fa ritenere il lavoro della ricorrente come svolgibile con modalità da remoto.
Dunque, le mansioni espletate dalla erano quelle di infermiera addetta Parte_1 all' che, contrariamente a quanto allegato da parte ricorrente, non erano Parte_3 assimilabili a quelle di addetto ad attività amministrative, eventualmente suscettibili di essere svolte da remoto.
Peraltro, a ben vedere, la stessa ricorrente incentra le proprie argomentazioni solo sull'aspetto
/sulla possibilità di svolgere “da remoto” le proprie mansioni (possibilità che, in ogni caso, sarebbe stata suscettibile di valutazione discrezionale da parte del datore di lavoro, dato che non sussisteva alcun diritto soggettivo della dipendente all'espletamento delle proprie mansioni, pagina 12 di 19 per di più integralmente, da remoto), senza adeguatamente -o comunque convincentemente- contestare le asserzioni della resistente, laddove quest'ultima rileva che le mansioni CP_3 infermieristiche, nei vari reparti (non solo nel reparto di ), implicavano contatti con Pt_2
l'utenza, con il personale socio sanitario, con materiale o strumentazione tecnica potenzialmente veicolo di infezione ecc.
A riprova di tale dato di fatto sovviene la circostanza che anche la successiva collocazione della dipendente presso il reparto di sterilizzazione, effettuata nel dicembre 2021, era stata valutata dal medico competente come a rischio di diffusione del contagio.
Quella svolta dalla ricorrente è dunque una professionalità specifica, notoriamente e di regola non spendibile se non mediante contatto diretto con pazienti, personale sanitario, transito in locali e corsie ospedaliere, ecc.
Tale evenienza -ossia il fatto che non fosse stata possibile, all'interno della struttura sanitaria, una diversa collocazione della ricorrente che non implicasse il rischio di contagi- è risultata, nel caso in esame, sufficientemente confermata e comprovata: dall'escussione della teste della resistente;
dalla considerazione che anche presso reparti diversi dalla Farmacia non era possibile ricollocare la ricorrente per svolgere le proprie mansioni o mansioni inferiori senza il rischio di contagi;
dalla valutazione della tipologia di mansioni in concreto esercitate dalla ricorrente.
Pertanto, la sospensione dal servizio dal 9.09.2021 fino al 2.12.2021 (risulta infatti che la veniva riammessa in servizio sin dal 3.12.2021 compreso, avendo depositato Parte_1 la certificazione di cui all'allegato 15) risulta disposta legittimamente, nella ricorrenza dei presupposti di legge.
3.2 Per ciò che concerne il “secondo periodo di sospensione”, che si estende cronologicamente dal 16.12.2021 al 14.02.2022, va in primo luogo evidenziato che lo stesso ricade nel periodo di vigenza del d.l. n. 172/2021, con ogni conseguenza in ordine al venir meno dei doveri di collaborazione della parte datoriale, con particolare riferimento all'obbligo di repechage.
Tale periodo comprende quello successivo alla riammissione in servizio disposta in ragione della produzione da parte della ricorrente di certificazione di esonero temporaneo dall'obbligo vaccinale rilasciata dall in data 3.12.2021, con validità sino al 31.12.2021 (doc. 15 del CP_4 fascicolo della ricorrente).
Ebbene, a seguito della trasmissione di detta certificazione, la veniva Parte_1 riammessa in servizio sin dal 3.12.2021 (compreso) e restava a disposizione della Società fino pagina 13 di 19 al 13.12.2021, (doc. 16 – fascicolo di parte ricorrente), quando veniva assegnata al reparto di sterilizzazione per essere, poi, nuovamente sospesa in data 16.12.2021 (doc. 18 – fascicolo di parte ricorrente).
Pertanto, per il periodo dal 3.12.2021 al 31.12.2021, la ricorrente aveva prodotto alla resistente certificazione medica (cfr. doc. 15) in cui si attestava la sua esenzione temporanea dall'obbligo vaccinale fino al 31.12.2021.
Tale certificazione non risulta contestata dalla resistente per eventuali vizi contenutistici, di competenza o di altra ragione;
attesa la validità della certificazione per il periodo dal 3.12.2021 sino al 31.12.2021, deve quindi affermarsi che, limitatamente al periodo 16.12.2021-
31.12.2021, oggetto del presente esame, la sospensione dal servizio e dalla retribuzione operata dalla resistente non sia stata legittima, con conseguente diritto della ricorrente alla corresponsione del relativo trattamento retributivo.
Invece, il successivo periodo di sospensione, anche dal trattamento retributivo, operato dal
1.01.2022 al 14.02.2022, è da ritenersi legittimo, in considerazione non solo del parere reso dal
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (doc. 17 – fascicolo di parte ricorrente) in ordine al fatto che nella centrale di sterilizzazione il rischio di contrarre il covid non risulta essere nullo ma, soprattutto, in considerazione della pacifica insussistenza dell'obbligo di repechage da parte dell'azienda, data l'intervenuta modifica legislativa di cui sopra già si è dato conto;
pertanto, persistendo il dato storico della mancata sottoposizione a vaccinazione, non sussistendo documentazione che giustificasse esonero o differimento dell'obbligo vaccinale, la disposta sospensione si prospetta legittima.
3.3 Venendo al “terzo periodo” di sospensione, disposto dalla Società resistente nei confronti della dal 2.07.2022 al 20.07.2022, si ricorda che la ricorrente, a seguito di Parte_1 trasmissione di certificato di guarigione dall'infezione da Covid 19, veniva riammessa in servizio, presso il reparto sterilizzazione, a partire dal 14.02.2022 (doc. 20 – fascicolo di parte ricorrente), per poi essere nuovamente sospesa dalla Società resistente in data 2.07.2022 e fino al 20.07.2022.
Tale sospensione veniva disposta poiché risultavano certificato di avvenuta guarigione da Covid-19 e ad oggi non risulta pervenuto da parte Sua alcun certificato vaccinale anti SarscOv – 2/COVID 19>> (doc. 21 fascicolo di parte ricorrente).
Sulla questione del termine di differimento dell'obbligo vaccinale dei soggetti non vaccinati, contagiati e guariti dall'infezione, come la , si osserva che l'art. 4 ter comma 3 Parte_1
DL 44/2021 demandava ai responsabili delle strutture ove il personale prestava servizio pagina 14 di 19 (soggetti di cui al comma 2) la verifica dell'adempimento dell'obbligo vaccinale e disponeva che
“In caso di intervenuta guarigione si applica la disposizione dell'articolo 4, comma 5”.
L'art. 4 comma 5 prevedeva inoltre che “La sospensione di cui al comma 4 è efficace fino alla comunicazione da parte - 14 - dell'interessato all'Ordine professionale territorialmente competente e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro, del completamento del ciclo vaccinale primario e, per i professionisti che hanno completato il ciclo vaccinale primario, della somministrazione della dose di richiamo…” e ha previsto che “In caso di intervenuta guarigione l'Ordine professionale territorialmente competente, su istanza dell'interessato, dispone la cessazione temporanea della sospensione, sino alla scadenza del termine in cui la vaccinazione è differita in base alle indicazioni contenute nelle circolari del Ministero della salute”.
Per i lavoratori guariti dalla infezione che non siano vaccinati, pur essendone obbligati, dunque, il termine di differimento della vaccinazione, cui è correlato il termine di ripresa della sospensione o di decorrenza della sospensione dal servizio per inottemperanza dell'obbligo vaccinale, deve essere individuato secondo le indicazioni fornite dalle Circolari del
Ministero della Salute, cui la legge fa espresso rinvio (cfr. art. 4 comma 5 D.L. n. 44/2021).
Tanto premesso, la Circolare n. 8284 del 3 marzo 2021, avente ad oggetto la “vaccinazione dei soggetti che hanno avuto un'infezione da SARS-CoV-2”, prevedeva testualmente che “Visto il parere espresso dal Gruppo permanente sull'infezione da SARS-Cov-2 del Consiglio Superiore di Sanità, trasmesso alla Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della
Salute con nota protocollo n° 477-03/03/2021-DGOCTS, conforme a quello espresso da AIFA in data 23/02/2021, si rappresenta che è possibile considerare la somministrazione di un'unica dose di vaccino anti-SARSCoV-2/COVID-19 nei soggetti con pregressa infezione da SARS-
CoV-2 (decorsa in maniera sintomatica o asintomatica), purché la vaccinazione venga eseguita ad almeno 3 mesi di distanza dalla documentata infezione e preferibilmente entro i 6 mesi dalla stessa”.
La successiva circolare n. 32884 del 21 luglio 2021, avente ad oggetto l'“Aggiornamento indicazioni sulla Vaccinazione dei soggetti che hanno avuto un'infezione da SARS-Cov-2” prevedeva che “Facendo seguito alla circolare prot n. 08284-03/03/2021-DGPRE, visto il parere del Comitato tecnico scientifico di cui all'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione
Civile n. 751 del 2021, acquisito con prot. n°32719-21/07/2021-DGPRE, si rappresenta che è possibile considerare la somministrazione di un'unica dose di vaccino anti-SARSCoV-2/COVID-
19 nei soggetti con pregressa infezione da SARS-CoV-2 (decorsa in maniera sintomatica o pagina 15 di 19 asintomatica), purché la vaccinazione venga eseguita preferibilmente entro i 6 mesi dalla stessa
e comunque non oltre 12 mesi dalla guarigione”.
Entrambe le Circolari, invero, affermando la possibilità di somministrare un'unica dose di vaccino nei soggetti, mai vaccinati in precedenza, con pregressa infezione da SARS-CoV-2, erano volte a orientare dal punto di vista medico l'operato del personale impegnato nella campagna di contrasto all'emergenza epidemiologica, delimitando una finestra temporale per la sottoposizione della vaccinazione nei confronti di detti soggetti i quali, essendo pacificamente già portatori di una carica di anticorpi derivanti dalla guarigione dall'infezione, non necessitavano immediatamente della vaccinazione e potevano differirla fino a quando, verosimilmente e secondo i dati tecnico-scientifici dell'epoca, si riteneva che la carica anticorpale da guarigione cessasse.
La valenza tecnica e indicativa delle suddette Circolari è stata chiarita dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 171/2023 (che ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 5, del d.l. n. 44 del 2021 sollevata, in riferimento all'art. 32
Cost., dal Tribunale di Padova), là dove ha affermato che “non è costituzionalmente impedito l'intervento dell'amministrazione neppure in ambiti coperti da riserva di legge assoluta, sempre che detto intervento integri la fonte primaria, cui devono ascriversi gli elementi essenziali della fattispecie, sulla base di «una valutazione strettamente tecnica» (sentenza n. 333 del 1991), che concorre a precisare il contenuto della norma incriminatrice sulla scorta dei «suggerimenti che la scienza specialistica può dare in un determinato momento storico» (sentenza n. 475 del
1988)”; è stato chiarito dalla Corte Cost. che “la norma, nell'ambito del contemperamento tra diritti costituzionali in conflitto, ha previsto che, nel caso in cui
l'operatore sanitario non vaccinato contraesse il COVID-19, fosse disposta la «cessazione temporanea della sospensione» in caso di intervenuta guarigione e ciò sul presupposto che, in tali circostanze, i soggetti destinatari dell'obbligo vaccinale fossero in possesso di una carica anticorpale che non rendeva più necessaria, almeno temporaneamente, la somministrazione del vaccino al fine di ridurre la circolazione del virus”. Era dunque “nella legge, e precisamente nella norma censurata, che era previsto - ed è quanto qui più rileva il differimento della vaccinazione per gli operatori sanitari che fossero stati contagiati dal virus, per i quali, tuttavia, restava l'obbligo, solo temporaneamente sospeso, di sottoporsi al trattamento sanitario imposto per legge. In questo quadro normativo dettato interamente dalla fonte primaria, il legislatore si è limitato a demandare a «circolari del » l'individuazione del termine di Controparte_6 differimento della vaccinazione per gli operatori sanitari contagiati e guariti, ovverosia dell'arco pagina 16 di 19 di tempo nell'ambito del quale la carica anticorpale derivante dall'avvenuto contagio rendeva non necessaria la vaccinazione…Individuazione che, evidentemente, deve essere compiuta sulla base di dati tecnico- scientifici, che, già di per sé mutevoli nel tempo, lo sono stati tanto più durante l'emergenza sanitaria da COVID-19, generata da un virus respiratorio, sino ad allora sconosciuto, «altamente contagioso, diffuso in modo ubiquo nel mondo, e che può venire contratto da chiunque» (sul valore delle circolari richiamate dall'art. 4 comma 5 D.L.
44/2021 v. anche recente sent. Cons. di Stato n. 2923 del 28 marzo 2024).
Ciò precisato, applicando i principi esposti al caso in esame, deve ritenersi che la sospensione della ricorrente operata per il periodo 2.07.2022 al 20.07.2022 non sia stata legittima.
Entrambe le Circolari, come detto, si sono occupate del periodo di tempo entro il quale, secondo i dati tecnico-scientifici in quel momento acquisiti, vi era la possibilità di somministrare un'unica dose di vaccino nei soggetti, mai vaccinati in precedenza, guariti dalla infezione da
SARS-CoV-2; ne consegue che deve tenersi conto ai fini che qui rilevano della Circolare di luglio 2021, che è stata emessa successivamente dal sulla base Controparte_6 dell'evoluzione dei dati pandemici e delle conoscenze tecnico-scientifiche del momento.
Pertanto, il corretto termine di differimento della vaccinazione per il personale che, non vaccinato, aveva contratto il virus in epoca posteriore all'emanazione della
Circolare di luglio 2021 deve essere individuato in sei mesi e non più nei tre mesi previsti dalla precedente Circolare di marzo, superata dalla successiva.
Oltretutto, il termine di differimento di sei mesi previsto dalla più recente Circolare era in linea con le disposizioni di legge in tema di cd. green pass, richiesto al personale sanitario e delle strutture socio-assistenziali e residenziali quale condizione indispensabile per lo svolgimento dell'attività lavorativa, avente validità di sei mesi.
A tale riguardo, vale la pena richiamare l'art. 9 DL n. 52 del 22.04.2021 sulle Certificazioni verdi Covid-19 che al comma 2 dispone: “Le certificazioni verdi Covid-19 attestano una delle seguenti condizioni: a) avvenuta vaccinazione anti Sars.CoV-2 al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione o a seguito della somministrazione della relativa dose di richiamo;
b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;
c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare , quest'ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del
Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2; c-bis) avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo pagina 17 di 19 vaccinale primario o della somministrazione o a seguito della somministrazione della relativa dose di richiamo.”.
L'art. 9 comma 4, in particolare, prevede che “La certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla base della condizione prevista dal comma 2, lettera b), ha una validità di sei mesi a far data dall'avvenuta guarigione di cui al comma 2, lettera b)”.
L'art. 4 ter D.L. 44/2021, già richiamato, (inserito come detto dall'art. 2, comma 1, D.L. 26 novembre 2021, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 gennaio 2022, n. 3), che ha esteso l'obbligo vaccinale già dettato per il personale sanitario a ulteriori categorie, ha previsto che l'obbligo è "da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52”.
Dalle disposizioni sopra richiamate si desume che il legislatore, recependo le indicazioni tecnico-scientifiche via via fornite dal della Salute, ha equiparato la situazione di CP_6 coloro che senza essere stati vaccinati guarivano dall'infezione a quella dei soggetti che si erano sottoposti alla prima dose di vaccino (a due dosi); in entrambi i casi, la carica anticorpale, sulla base dei dati scientifici recepiti dal legislatore, era destinata a scemare oltre i sei mesi, che per l'appunto coincide con il termine di validità attribuito dal legislatore al green pass da guarigione, scaduto il quale si ripresentava la necessità di sottoporsi al vaccino (per i soggetti non vaccinati guariti dall'infezione) o alla seconda dose della schedula vaccinale a due dosi (per coloro che avevano già ricevuto la prima dose e poi si erano ammalati).
Non risulta quindi pertinente il richiamo, operato da parte resistente, alla Circolare del Ministero della Salute n. 59207 del 24.12.2021, recante “Aggiornamento delle indicazioni sull' intervallo temporale relativo alla somministrazione della dose “booster” (di richiamo) nell'ambito della campagna di vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19”, che appunto disciplinava l'intervallo temporale decorso il quale era raccomandato eseguire il richiamo del vaccino.
Sulla base delle indicazioni della Circolare del luglio 2021 e della normativa di legge applicabile si ritiene, quindi, che l'obbligo vaccinale, momentaneamente sospeso per l'operatore sanitario guarito da Covid-19, divenisse di nuovo operante alla scadenza dei sei mesi, in coincidenza con la fine di validità del green pass da guarigione.
Tornando al caso specifico, la ricorrente risultava infetta alla data del 28.01.2022 e guarita in data 8.02.2022 (cfr. doc. 19) e, quindi, l'inadempienza dell'obbligo vaccinale poteva verificarsi
(solo) a distanza di sei mesi successivi, con la scadenza del cd. green pass (27.07.2022).
pagina 18 di 19 Pertanto, l'intervenuta sospensione dal lavoro e dalla retribuzione disposta dalla Società resistente nei confronti della dal 2.07.2022 al 20.07.2022, operata in epoca Parte_1 antecedente alla scadenza dei sei mesi, non può reputarsi legittima.
4. Le spese processuali, viste le complessive ragioni della decisione e, in particolare, valutata la reciproca soccombenza (invero, solo per il periodo dal 16.12.2021 al 31.12.2021 e dal
2.07.2022 al 20.07.2022 la sospensione può essere valutata illegittima) vanno compensate in misura di ½, mentre per la parte residua vanno poste a carico della Società resistente e di liquidano in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Campobasso, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così statuisce:
1) In parziale accoglimento del ricorso, dichiara illegittima la sospensione dal servizio e dalla retribuzione operata dalla nei confronti della Controparte_8 ricorrente per i periodi dal 16.12.2021 al 31.12.2021 e dal Parte_1
2.07.2022 al 20.07.2022, confermando, per i periodi residui, la legittimità della operata sospensione dal servizio e dalla retribuzione;
2) Condanna la Società resistente alla corresponsione nei confronti della Parte_1 della retribuzione tabellare non versata relativamente ai periodi di cui al capo 1) della sentenza;
3) Compensa le spese processuali nella misura di 1/2 e condanna la Società resistente al pagamento nei confronti della ricorrente delle spese residue, che liquida in detta proporzione in complessivi euro 2.500,00 per compensi, oltre IVA, CPA come per legge e rimborso forfettario del 15%.
Campobasso, 1.12.2025. Il Giudice del Lavoro
Barbara PREVIATI
pagina 19 di 19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il giudice del lavoro, Barbara PREVIATI, all'esito dell'udienza del 25/11/2025, svolta con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento avente per oggetto “retribuzione” promossa
DA
difesa dall'avv. Giuseppe REALE Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
in persona del Presidente del Consiglio di Controparte_1
Amministrazione, quale legale rappresentante pro tempore, dott. , difesa Controparte_2 dall'avv. Fabio VERILE
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente, dipendente della dal 1.07.2004 con qualifica Controparte_3 di infermiera, inquadrata nella categoria D del CCNL Sanità, in data 4.08.2023 depositava il ricorso introduttivo del presente giudizio nei confronti della deducendo: Controparte_3
- di essere stata adibita dall'anno 2014 all'anno 2021 al reparto di , per Pt_2
l'espletamento delle seguenti mansioni: evasione della corrispondenza e-mail del reparto, inoltro e gestione degli ordini dei farmaci ai diversi fornitori, solleciti per la consegna dei prodotti, richieste di preventivi, controllo e supervisione delle giacenze di deposito, gestione dei farmaci oncologici “areas”, cura dei protocolli, richieste di approvvigionamento alla farmacia esterna al presidio ospedaliero;
pagina 1 di 19 - di aver sempre svolto le sopraelencate attività avvalendosi dell'utilizzo di strumentazione informatica e, in particolare, attraverso computer aziendale fornito di appositi programmi;
- di essere stata destinataria da parte della Società datrice di lavoro di provvedimenti di sospensione dal servizio e dalla retribuzione, per tre volte nell'arco temporale dal settembre 2021 al luglio 2022, motivati dall'omessa sottoposizione alla vaccinazione contro il Covid-19 e, nello specifico:
dal 9/9/2021 al 3/12/2021;
dal 16/12/2021 al 14/2/2022;
dal 2/7/2022 al 20/7/2022;
- che tali sospensioni risultavano illegittime, in considerazione della sussistenza di valide ragioni mediche per omettere la vaccinazione, debitamente certificate ed individuate in uno stato patologico di “fobia specifica post-traumatica” legata ai drammatici eventi occorsi al proprio figlio a seguito della somministrazione del vaccino trivalente, come da certificazione medica a firma del dott. specialista in Psichiatria, trasmessa alla Per_1
Società resistente in data 16.09.2021; nonché nella certificazione di esenzione rilasciatale dall'HUB vaccinale della il 3.12.2021, con validità fino al 28.02.2022 CP_4
- che le disposte sospensioni risultavano, altresì, illegittime in ragione della possibile adibizione di essa ricorrente a mansioni equivalenti presenti nell'organigramma aziendale che avrebbero consentito di escludere il rischio di contagio ovvero mediante minime modifiche organizzative individuate nella possibilità di lavorare da remoto.
Pertanto, la ricorrente chiedeva all'adito Tribunale di dichiarare illegittime le disposte sospensioni dall'attività lavorativa e dalla retribuzione disposte nei propri confronti dalla
(già relativamente ai periodi dal Controparte_3 Controparte_5
9/9/2021 al 3/12/2021, dal 16/12/2021 al 14/2/2022 e dal 2/7/2022 al 20/7/2022 e, per l'effetto, di condannare la Società resistente a corrisponderle la retribuzione, pari ad euro
9.523,08 al lordo delle ritenute contributive e fiscali, oltre rivalutazione e interessi, contribuzione previdenziale e assicurativa, o altra ritenuta di giustizia, e a computare i suddetti periodi ai fini della corresponsione dei trattamenti retributivi differiti e indiretti e dell'anzianità di servizio.
Costituendosi in giudizio, la Società resistente contestava le avverse deduzioni e richieste, evidenziando che la sospensione della dal lavoro e dalla retribuzione si era Parte_1 resa necessaria, visto il fatto che con il D..L. 44/2021 era stato previsto l'obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie, come gli infermieri, al fine di prevenire il rischio da pagina 2 di 19 contagio vista la pandemia in atto, in quanto l'attività espletata dall'infermiera
-che si occupava del controllo quali/quantitativo delle richieste quotidiane Parte_1 dei farmaci, dispositivi medici e materiale, del controllo e allestimento dei farmaci antibiotici, del controllo e della dispensazione di emoderivati, della compilazione di richieste di acquisto farmaci e della preparazione di carrelli contenenti farmaci, dispositivi medici e materiale sanitario destinati ai reparti- non poteva essere svolta da remoto, né era possibile una sua assegnazione a mansioni diverse nell'ambito dell'organizzazione aziendale.
Sottolineava l'inidoneità della certificazione medica a firma dello psichiatra di fiducia della ricorrente, presentata in data a 16.09.2021 per esentarla dall'obbligo vaccinale, richiamando all'uopo il disposto dell'art. 4, co. 2, d.l. n. 44/2021, che sanciva l'insussistenza dell'obbligo vaccinale condizioni cliniche documentate, attestate dal proprio medico curante di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2…>>.
Precisava che la ricorrente aveva prodotto certificazione di esenzione rispondente ai canoni dettati dall'art. 4, co. 2 d.l. n. 44/2021 solo in data 3.12.2021 e con validità sino al 31.12.2021
e, pertanto, in data 13.12.2021 dall'elevato numero di dipendenti sospesi per malattia e infortunio nel periodo invernale>>; deduceva che essa ricorrente era stata riammessa in servizio il 13.12.2021 e che, tuttavia, dopo valutazione del medico competente di concerto con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, veniva di nuovo sospesa con atto del 15.12.2021, notificatole il
16.12.2021.
Deduceva che, a seguito della comunicazione del certificato di avvenuta guarigione dal covid19 - atteso che detto evento, in termini di effetti sulla prevenzione del rischio contagio nei luoghi di lavoro, era risultato essere equivalente alla sottoposizione alla profilassi vaccinale - aveva provveduto a riammettere in servizio la ricorrente dal 14.2.2022 per 120 giorni decorrenti dall'avvenuta guarigione, e cioè dal 9.2.2022, specificando di aver limitato il periodo di riammissione sino alla prima data utile per la sottoposizione alla profilassi vaccinale di richiamo, secondo quanto disposto dalla Circolare del n. 59207 del Controparte_6
24.12.2021, procedendo, pertanto, nuovamente alla sua sospensione con nota del
22.06.2022.
pagina 3 di 19 Rilevava di aver disposto riammissione in servizio della a far data dal Parte_1
18.07.2021 a seguito della produzione di ulteriore certificato di guarigione dall'infezione da
Covid-19 del 16.07.2022.
Per le indicate ragioni, la Società resistente ribadiva, dunque, la legittimità del proprio operato insistendo per il rigetto dell'avverso ricorso.
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione dei documenti depositati dalle parti e l'espletamento di prova per testi.
____________
1. La domanda della ricorrente può essere solo parzialmente accolta.
2. Va ripercorsa la normativa di rilievo ai fini della decisione della presente controversia, che è stata efficacemente ricostruita nella parte motiva della sentenza della S.C. n. 15697 del
5.06.2024, di cui saranno di seguito riportati ampi stralci:
“È preliminare ad ogni altra considerazione l'esame della normativa con la quale il legislatore, a fronte dell'emergenza sanitaria di rilevanza internazionale data dalla diffusione e gravità Contro dell'epidemia da SARS - Cov 2 (che già l'11 marzo 2020 l aveva definito "pandemia"), ha adottato misure finalizzate a tutelare la salute pubblica e, fra queste, ha incluso la vaccinazione, che le più autorevoli voci scientifiche a livello mondiale indicavano come strumento idoneo a contrastare la diffusione del virus”;
5.1. Con l'art. 4 del D.L. n. 44 del 1° aprile 2021, convertito con modificazioni nella legge n. 76 del 28 maggio 2021, è stato previsto l'obbligo vaccinale per
"gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, della Legge 1° febbraio 2006, n. 43, che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, nelle parafarmacie e negli studi professionali" e si è individuato nella vaccinazione, da somministrare nel rispetto del piano disciplinato dalla Legge n. 178 del 2020, art. 1, comma 457, nonché delle indicazioni fornite dalle regioni, un "requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati".
Dall'obbligo vaccinale il legislatore ha esentato, fra gli appartenenti alle categorie sopra indicate, solo coloro che si trovavano in una condizione di "accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale".
Come osservato dalla S.C., “Nell'iniziale formulazione la norma, oltre a stabilire una rigida scansione di adempimenti a carico degli ordini professionali, delle regioni e province autonome, nonché delle aziende sanitarie locali, prevedeva, al comma 6, che l'accertamento da parte pagina 4 di 19 dell'azienda sanitaria locale di mancato adempimento dell'obbligo vaccinale "determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS - Cov 2".
Aggiungeva il comma 8 che il datore di lavoro, ricevuta comunicazione dell'accertamento, era tenuto ad adibire "il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori, diverse da quelle indicate al comma 6, con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate, e che, comunque, non implicano rischi di diffusione del contagio".
La disposizione si concludeva con la previsione, in caso di impossibilità di una diversa utilizzazione del prestatore, della sospensione dal servizio, accompagnata dalla privazione della retribuzione e di ogni altro emolumento, ed efficace sino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale
o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale e comunque non oltre il 31 dicembre
2021 (cfr. comma 8: Quando l'assegnazione a mansioni diverse non è possibile, per il periodo di sospensione di cui al comma 9 non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato;
comma 9: La sospensione di cui al comma 6 mantiene efficacia fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il31 dicembre 2021.)
In questa prima fase, dunque, il bilanciamento fra il diritto del singolo tutelato dall'art. 32 Cost., comprensivo anche della libertà negativa di non essere assoggettato a trattamenti sanitari non richiesti o non accettati, e l'interesse della collettività alla tutela della salute pubblica, è stato realizzato dal legislatore prevedendo un modello che, come efficacemente evidenziato dalla
Corte Costituzionale, "pur individuando in determinate categorie i destinatari dell'obbligo vaccinale, ne delimitava il perimetro in modo tale da rapportarlo al concreto svolgimento dell'attività lavorativa e ammettendo anche la possibilità di utilizzare diversamente, nel contesto lavorativo, coloro che non si sottoponessero alla vaccinazione" (Corte Cost. 9 ottobre 2023 n.
186).
Tuttavia, la scelta inizialmente operata è stata successivamente ripensata dal legislatore che, a seguito dell'aggravarsi della situazione sanitaria, ha reso più stringenti i vincoli posti alle categorie che qui vengono in rilievo e con il D.L. 26 novembre 2021 n. 172, convertito dalla Legge 21 gennaio 2022 n. 3, ha modificato il testo del richiamato art. 4 del D.L. n. 44 del
2021 ed in particolare:
a) al comma 1 ha soppresso l'inciso "che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, nelle parafarmacie e negli studi professionali", di modo che all'esito della riformulazione i destinatari dell'obbligo pagina 5 di 19 vaccinale sono stati individuati sulla base della sola categoria professionale di appartenenza, senza alcuna considerazione dei servizi e dei luoghi di espletamento dell'attività lavorativa;
b) è stato parimenti soppresso il potere/dovere del datore di lavoro, previsto dal comma 8 del testo originario, di adibire il lavoratore non vaccinato a mansioni non comportanti rischio di diffusione del contagio, potere/dovere che è rimasto circoscritto alla sola ipotesi di vaccinazione non effettuata a causa di accertato e documentato pericolo per la salute;
c) all'accertamento del rifiuto della vaccinazione è stata correlata la sospensione dall'esercizio della professione sanitaria nella sua interezza e non delle sole prestazioni implicanti contatti interpersonali;
d) è stato inserito il comma 10 dell'art. 4 secondo cui "per la verifica dell'adempimento dell'obbligo vaccinale da parte degli operatori di interesse sanitario di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4-ter, commi 2, 3 e 6.
L'art.
4-ter, richiamato dal citato comma 10 del riformulato art. 4 ed inserito nel testo dell'originario D.L. n. 44 del 2021 sempre dal D.L. n. 172 del 2021 ha dettato una specifica disciplina degli adempimenti posti a carico dei dirigenti preposti alle strutture alle quali l'obbligo vaccinale è stato esteso, al fine di assicurare il pronto accertamento dell'avvenuto rispetto dell'obbligo medesimo. Ha poi previsto, ricalcando l'analoga disposizione contenuta nell'art. 4, comma 6, che "L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati."
Nella sentenza n. 15697/2024, la S.C. ha quindi continuato ad argomentare come
“È poi significativo osservare che il legislatore, rendendo evidente la doverosità della vaccinazione e l'assenza di qualsivoglia discrezionalità da parte dei datori di lavoro, abbia assoggettato a sanzione anche questi ultimi, in caso di omissione degli adempimenti necessari al fine di assicurare il rispetto dell'obbligo vaccinale. Infatti, il comma 6, nel prevedere che "La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 3,
5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35" deve essere riferito all'inciso "I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui al comma 1, lettera a), i responsabili delle strutture in cui presta servizio il personale di cui al comma 1, lettere b), c) e d), assicurano il rispetto dell'obbligo di cui al comma
1.", atteso che lo svolgimento di attività lavorativa in assenza dell'assolvimento dell'obbligo, e,
pagina 6 di 19 quindi, del requisito richiesto dalla prima parte del comma 2, è già autonomamente considerato e sanzionato nel comma 5 della disposizione.
Anche nella sentenza della Corte Costituzionale n. 15/2023, nel ritenere non fondate le plurime questioni di legittimità prospettate dai giudici rimettenti, ricostruita l'evoluzione del quadro normativo, è stato sottolineato che, con la modifica introdotta dal D.L. n. 172/2021, il legislatore ha scelto di non esigere più dal datore di lavoro uno sforzo di cooperazione volto all'utilizzazione del personale inadempiente in altre mansioni ed ha ritenuto non irragionevole detta scelta, in considerazione delle finalità di tutela della salute del lavoratore stesso, degli altri lavoratori e dei terzi, portatori di interessi costituzionali prevalenti sull'interesse del dipendente, la cui tutela, nella situazione di emergenza venutasi a delineare, si intendeva perseguire.
D'altra parte, ha sostenuto la S.C., “è razionale che, evolvendosi l'obbligo vaccinale nel senso di coinvolgere la "categoria" in sé degli operatori sanitari, a prescindere dei servizi e dei luoghi di espletamento dell'attività lavorativa, venisse correlativamente meno l'obbligo di repechage, non avendo più fondamento, a quel punto, un tentativo di ricollocazione di personale che, a parte il caso di chi fosse esentato per altre ragioni dalla vaccinazione, nella propria generalità non era più ammesso al lavoro se non previa copertura vaccinale”.
Sempre la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 15 cit. ha, poi, evidenziato che, una volta venuto meno, in relazione alle categorie sottoposte all'obbligo vaccinale, il dovere datoriale di repechage, il rifiuto della prestazione offerta dal lavoratore non vaccinato non integra mora credendi, perché fondato sulla carenza di un requisito essenziale di carattere sanitario per lo svolgimento della prestazione stessa e ciò giustifica anche la sospensione dell'obbligo retributivo e la mancata previsione dell'assegno alimentare perché, se il riconoscimento di quest'ultimo "si giustifica alla luce della necessità di assicurare al lavoratore un sostegno allorquando la temporanea impossibilità della prestazione sia determinata da una rinuncia unilaterale del datore di lavoro ad avvalersene e da atti o comportamenti che richiedono di essere accertati in vista della prosecuzione del rapporto, ben diverso è il caso in cui, per il fatto di non aver adempiuto all'obbligo vaccinale, è il lavoratore che decide di sottrarsi unilateralmente alle condizioni di sicurezza che rendono la sua prestazione lavorativa, nei termini anzidetti, legittimamente esercitabile".
Dunque, nel caso di mancato adempimento all'obbligo vaccinale, è il lavoratore che decide di sottrarsi unilateralmente alle condizioni di sicurezza che rendono la sua prestazione lavorativa legittimamente esercitabile (cfr. Corte cost. n. 15 del 2023).
pagina 7 di 19 La pronuncia costituzionale sopra citata ha pure evidenziato che, una volta elevata dalla legge la vaccinazione a requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati, il datore di lavoro, messo a conoscenza della accertata inosservanza dell'obbligo vaccinale da parte del lavoratore, è tenuto ad adottare i provvedimenti di sospensione dal servizio e dalla retribuzione;
ciò in sintonia con l'obbligo di sicurezza imposto al datore di lavoro dall'art. 2087 c.c. e dall'art. 18 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, con valenza integrativa del contenuto sinallagmatico del contratto individuale di lavoro, in quanto la vaccinazione anti SARS-CoV-2 ha ampliato il novero degli obblighi di cura della salute e di sicurezza prescritti dall'art. 20 del D.Lgs. n. 81 del 2008, nonché degli obblighi di prevenzione e controllo stabiliti dal successivo art. 279 per i lavoratori addetti a particolari attività. Posto che la prestazione offerta dal lavoratore che non si è sottoposto all'obbligo vaccinale non è conforme al contratto, come integrato dalla legge, è certamente giustificato - secondo la Corte costituzionale - il rifiuto della stessa da parte del datore di lavoro e lo stato di quiescenza in cui entra l'intero rapporto è semplicemente un mezzo per la conservazione dell'equilibrio giuridico-economico del contratto.
In ultima analisi, secondo la richiamata giurisprudenza, la legittimità delle sospensioni disposte dal datore di lavoro in conseguenza del mancato adempimento di detto obbligo vaccinale deve essere verificata sulla base della disciplina vigente ratione temporis e, pertanto, nella prima fase, che va dall'entrata in vigore del D.L. n. 44/2021 (1° aprile 2021) sino all'entrata in vigore del D.L. n. 172/2021 (26 novembre 2021), il datore di lavoro aveva un obbligo di repechage generalizzato, mentre nella seconda fase, iniziata con il D.L. 172/2021, la sospensione doveva essere disposta, in caso di rifiuto della vaccinazione e senza alcuna discrezionalità da parte del datore di lavoro (cfr. Cass., S.U., 5 aprile 2023, n. 9403), per tutti gli appartenenti alle categorie indicate nell'art. 4, comma 1, in ragione della sola qualifica posseduta ed a prescindere da qualunque valutazione sulle mansioni espletate e fatti salvo soltanto gli esentati per ragioni di salute di cui al comma 2.
Tutto ciò ha comportato che gli operatori sanitari che, nella prima fase, potevano fare affidamento sull'obbligo del repechage imposto al datore di lavoro, nella seconda fase, persistendo il rifiuto, erano divenuti, per espressa volontà del legislatore, inidonei allo svolgimento dell'attività lavorativa - il tutto sempre fatta eccezione per gli esentati per ragioni di salute, sempre soggetti incondizionatamente al repechage - con le conseguenze di cui sopra si pagina 8 di 19 è già dato conto quanto alla necessità della sospensione ed alla sanzionabilità della condotta tenuta in violazione del divieto posto dalla normativa sopravvenuta.
Detta evoluzione va apprezzata, secondo la S.C., anche nei casi in cui si discute della legittimità di provvedimenti di sospensione adottati nella vigenza dell'originario art. 4 del D.L. n.
44/2021 perché, sebbene la valutazione sulla legittimità del provvedimento debba essere espressa in relazione alla normativa vigente ratione temporis, nondimeno dello ius superveniens, occorre tener conto per determinare le conseguenze che derivano dall'eventuale illegittimità della sospensione medesima, se disposta nella prima fase in violazione della normativa di Legge.
Pertanto, il dipendente che, in ipotesi illegittimamente sospeso nella vigenza del testo originario del D.L. n. 44 del 2021, senza verifica di una sua diversa collocazione lavorativa, risultasse ancora non vaccinato pur dopo il sopravvenire del regime di cui al D.L. n. 172, non ha più diritto alle retribuzioni per il periodo successivo al mutamento normativo.
La S.C. ha pure definito quale sia la data dirimente, nel passaggio tra l'una e l'altra delle fasi la cui scansione come sopra ricostruite, osservando che, nonostante il D.L. n. 172 del 2021 sia entrato in vigore fin dal 27.11.2021, il discrimine temporale tra le due diverse discipline succedutesi nel tempo sia da fissare al 15.12.2021, dato che il rinvio dell'art. 4 co. 10, alle disposizioni dei neo-introdotti commi 2, 3 e 6 dell'art.
4-ter, nonché il richiamo del co. 5 della stessa norma ai casi dell'art. 4, fa ritenere che sia unitario anche l'evolversi temporale delle discipline sostanziali, cui va aggiunta l'osservazione per cui la medesima data è considerata dall'art. 4, co. 1, con riferimento all'eventuale integrazione dei vaccini con la dose di richiamo, profilo anch'esso che fa propendere per un'unificazione in quel medesimo contesto temporale dello svilupparsi nei sensi sopra esposti del regime normativo.
3. Tanto premesso, nel caso in esame la legittimità delle sospensioni dal lavoro e dalla retribuzione disposte dal datore di lavoro nei confronti della ricorrente deve essere verificata in relazione ai seguenti periodi: dal 9.09.2021 al 3.12.2021; dal 16.12.2021 al 14.02.2022; dal 2.07.2022 al 20.07.2022.
3.1 Con riferimento al primo periodo in cui ha operato la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, dal 9.09.2021 al 3.12.2021, va segnalato innanzitutto che esso ricadeva pagina 9 di 19 nell'ambito di applicazione della normativa di cui all'art. 4 del D.L. n. 44/2021 nella formulazione applicabile prima della modifica operata con il D.L. 26 novembre 2021 n. 172, convertito dalla Legge 21 gennaio 2022 n. 3, anche sulla scorta di quanto indicato dalla S.C. nella sentenza n. 15697/2024 (ove, come visto, è stato precisato che il discrimine temporale tra le due diverse discipline succedutesi nel tempo è da fissare al 15.12.2021).
Ciò posto, risulta dagli atti che la Società datrice di lavoro, con comunicazione del 5.08.2021, chiedeva alla ricorrente di produrre il certificato di avvenuta vaccinazione anti covid-19 o comprovante l'esenzione dalla medesima entro e non oltre la data del 5.09.2021 (doc. 2 – fascicolo di parte resistente); allo spirare del suddetto termine, in assenza della produzione qualsivoglia documentazione da parte della , Parte_1 ritenendo che non potesse essere ricollocata in altre mansioni, la società resistente -in data
9.09.2021- sospendeva la lavoratrice dal servizio e dalla retribuzione (doc. 3 fascicolo di parte resistente).
E' quindi pacifico che la , alla data del 9.09.2021, termine iniziale della Parte_1 sospensione, non si era sottoposta alla vaccinazione anti covid-19 e, comunque, è altrettanto pacifico che neppure successivamente si sia sottoposta alla vaccinazione.
In data 16 settembre 2021, ella trasmetteva alla resistente certificazione medica, rilasciata da un medico-psichiatra dell'Azienda Sanitaria Regionale del Molise, in cui si attestava quanto segue: “La somministrazione di un qualsiasi vaccino produrrebbe nella signora una Parte_1 reazione psicopatologica per cui è fortemente sconsigliato che si sottoponga alla somministrazione di qualsiasi vaccino”.
Deve essere quindi osservato che tale documentazione non rispondeva alle prescrizioni di legge precedentemente richiamate, in base alle quali l'esenzione dall'obbligo vaccinale è riconosciuta unicamente a coloro che si trovavano in una condizione di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale e che, quindi, non fosse integrata una delle ipotesi normative che consentivano l'omissione o il differimento dell'obbligo vaccinale.
Sulla scorta del quadro normativo di cui si è dato conto, deve essere dunque verificato, visto il lasso temporale ricompreso nella cd. “prima” sospensione, se la per la resistente vi CP_3 fosse la possibilità di adibire il lavoratore a diverse mansioni che non implicassero rischi di diffusione del contagio, in virtù dello “sforzo di cooperazione” richiesto alla parte datoriale, sottolineato anche dalla Consulta nella citata sentenza n. 15/2023.
pagina 10 di 19 Tale verifica deve necessariamente partire dalla considerazione del profilo professionale della ricorrente e dalle mansioni da costei effettivamente espletate.
Dal contratto di lavoro emerge che la era stata assunta con inquadramento D, Parte_1 nel profilo di Collaboratore Professionale Sanitario, Infermiere;
è pacifico tra le parti che la ricorrente fosse stata adibita alla UOC di Farmacia;
secondo le prospettazioni contenute nel ricorso introduttivo, le mansioni espletate consistevano nell' evasione della corrispondenza e- mail del reparto, inoltro e gestione degli ordini dei farmaci ai diversi fornitori, solleciti per la consegna dei prodotti, richieste di preventivi, controllo e supervisione delle giacenze di deposito, gestione dei farmaci oncologici “areas”, cura dei protocolli, richieste di approvvigionamento alla farmacia esterna al presidio ospedaliero con la precisazione che le stesse erano state evase dalla ricorrente attraverso l'utilizzo di strumentazione informatica e, in particolare, attraverso un computer aziendale fornito di appositi programmi, come ad esempio il software “gamma entreprise”, il quale permette alla lavoratrice di reperire, correlare e rielaborare rapidamente le informazioni necessarie allo svolgimento della prestazione di lavoro.
La Società datrice di lavoro ha puntualizzato che le mansioni della ricorrente consistevano nel controllo quali/quantitativo delle richieste quotidiane dei farmaci, dispositivi medici e materiale, nel controllo e allestimento dei farmaci antibiotici, nel controllo e nella dispensazione di emoderivati, nella compilazione di richieste di acquisto farmaci e nella preparazione di carrelli contenenti farmaci, dispositivi medici e materiale sanitario destinati ai reparti e, pertanto, non potevano essere svolte da remoto ed implicavano ripetuti contatti interpersonali ad elevato rischio contagio con colleghi e fruitori della struttura ospedaliera.
Come visto, la ricorrente, a sostegno della dedotta illegittimità della sospensione, ha prospettato che le sue mansioni potevano essere svolte da remoto;
la società convenuta ha rilevato che, invece, le mansioni di infermiera addetta alla Farmacia esigevano la presenza della ricorrente in reparto ed il conseguente -necessario ed inevitabile- contatto con colleghi, personale medico sanitario ed utenza.
Sul punto, si osserva che i testi indicati da parte ricorrente, si sono Tes_1 Tes_2 limitati a riferire scarne informazioni apprese de relato dalla stessa ricorrente circa le mansioni espletate, la prima precisando che dal 2021 la ricorrente sarebbe stata collocata in sterilizzazione, la seconda riferendo di aver saputo dalla ricorrente che ella lavorava nel reparto di farmacia e che non aveva contatti con l'utenza.
Il teste di parte resistente, dott.ssa , la quale all'epoca dei fatti ricopriva l'incarico di Tes_3
Direttore Sanitario della struttura, nel corso della sua deposizione confermava che le attività pagina 11 di 19 svolte dalla , adibita al reparto di , erano quelle indicate dalla Parte_1 Pt_2 CP_3 resistente (controllo quali/quantitativo delle richieste quotidiane dei farmaci, dispositivi medici e materiale, nel controllo e allestimento dei farmaci antibiotici, nel controllo e nella dispensazione di emoderivati, nella compilazione di richieste di acquisto farmaci e nella preparazione di carrelli contenenti farmaci, dispositivi medici e materiale sanitario destinati ai reparti), precisando di essere a conoscenza della circostanza in virtù dei sopralluoghi personalmente effettuati nel reparto di , rilevando che, anche nel periodo temporale in esame, le attività Pt_2 infermieristiche dei vari reparti non potevano essere svolte da remoto, dato che implicavano ripetuti contatti interpersonali ad elevato rischio contagio con colleghi e fruitori della struttura ospedaliera;
ha riferito che pure nel reparto di sterilizzazione vi erano necessari e ripetuti contatti del personale con altri colleghi, utenti e strumentazione.
____
Dal complessivo esame del materiale documentale e probatorio in atti, reputa il Tribunale che le mansioni a cui era adibita la ricorrente, anche ove fossero state coincidenti -in buona parte- con quelle descritte in ricorso, non potessero che essere svolte, almeno in via preponderante, “in presenza”, ossia all'interno della struttura sanitaria, con conseguenti, necessari, inevitabili e ripetuti contatti con il resto del personale e con l'utenza della struttura sanitaria, evenienza che, di per sé, comportava un rischio di contagio.
Ad esempio, i vari approvvigionamenti di farmaci presupponevano una verifica in concreto delle carenze di medicinali o di materiali, un controllo delle giacenze in deposito, un conseguente accesso ai reparti e/o ai locali dell'ospedale; la preparazione dei carrelli implicava la presenza in reparto e il contatto con l'utenza o con altro personale, per cui il fatto che -poi- l'ordine o l'approvvigionamento del farmaco alla farmacia esterna fosse effettuato tramite computer o via e-mail non muta i termini della questione, né è evenienza che fa ritenere il lavoro della ricorrente come svolgibile con modalità da remoto.
Dunque, le mansioni espletate dalla erano quelle di infermiera addetta Parte_1 all' che, contrariamente a quanto allegato da parte ricorrente, non erano Parte_3 assimilabili a quelle di addetto ad attività amministrative, eventualmente suscettibili di essere svolte da remoto.
Peraltro, a ben vedere, la stessa ricorrente incentra le proprie argomentazioni solo sull'aspetto
/sulla possibilità di svolgere “da remoto” le proprie mansioni (possibilità che, in ogni caso, sarebbe stata suscettibile di valutazione discrezionale da parte del datore di lavoro, dato che non sussisteva alcun diritto soggettivo della dipendente all'espletamento delle proprie mansioni, pagina 12 di 19 per di più integralmente, da remoto), senza adeguatamente -o comunque convincentemente- contestare le asserzioni della resistente, laddove quest'ultima rileva che le mansioni CP_3 infermieristiche, nei vari reparti (non solo nel reparto di ), implicavano contatti con Pt_2
l'utenza, con il personale socio sanitario, con materiale o strumentazione tecnica potenzialmente veicolo di infezione ecc.
A riprova di tale dato di fatto sovviene la circostanza che anche la successiva collocazione della dipendente presso il reparto di sterilizzazione, effettuata nel dicembre 2021, era stata valutata dal medico competente come a rischio di diffusione del contagio.
Quella svolta dalla ricorrente è dunque una professionalità specifica, notoriamente e di regola non spendibile se non mediante contatto diretto con pazienti, personale sanitario, transito in locali e corsie ospedaliere, ecc.
Tale evenienza -ossia il fatto che non fosse stata possibile, all'interno della struttura sanitaria, una diversa collocazione della ricorrente che non implicasse il rischio di contagi- è risultata, nel caso in esame, sufficientemente confermata e comprovata: dall'escussione della teste della resistente;
dalla considerazione che anche presso reparti diversi dalla Farmacia non era possibile ricollocare la ricorrente per svolgere le proprie mansioni o mansioni inferiori senza il rischio di contagi;
dalla valutazione della tipologia di mansioni in concreto esercitate dalla ricorrente.
Pertanto, la sospensione dal servizio dal 9.09.2021 fino al 2.12.2021 (risulta infatti che la veniva riammessa in servizio sin dal 3.12.2021 compreso, avendo depositato Parte_1 la certificazione di cui all'allegato 15) risulta disposta legittimamente, nella ricorrenza dei presupposti di legge.
3.2 Per ciò che concerne il “secondo periodo di sospensione”, che si estende cronologicamente dal 16.12.2021 al 14.02.2022, va in primo luogo evidenziato che lo stesso ricade nel periodo di vigenza del d.l. n. 172/2021, con ogni conseguenza in ordine al venir meno dei doveri di collaborazione della parte datoriale, con particolare riferimento all'obbligo di repechage.
Tale periodo comprende quello successivo alla riammissione in servizio disposta in ragione della produzione da parte della ricorrente di certificazione di esonero temporaneo dall'obbligo vaccinale rilasciata dall in data 3.12.2021, con validità sino al 31.12.2021 (doc. 15 del CP_4 fascicolo della ricorrente).
Ebbene, a seguito della trasmissione di detta certificazione, la veniva Parte_1 riammessa in servizio sin dal 3.12.2021 (compreso) e restava a disposizione della Società fino pagina 13 di 19 al 13.12.2021, (doc. 16 – fascicolo di parte ricorrente), quando veniva assegnata al reparto di sterilizzazione per essere, poi, nuovamente sospesa in data 16.12.2021 (doc. 18 – fascicolo di parte ricorrente).
Pertanto, per il periodo dal 3.12.2021 al 31.12.2021, la ricorrente aveva prodotto alla resistente certificazione medica (cfr. doc. 15) in cui si attestava la sua esenzione temporanea dall'obbligo vaccinale fino al 31.12.2021.
Tale certificazione non risulta contestata dalla resistente per eventuali vizi contenutistici, di competenza o di altra ragione;
attesa la validità della certificazione per il periodo dal 3.12.2021 sino al 31.12.2021, deve quindi affermarsi che, limitatamente al periodo 16.12.2021-
31.12.2021, oggetto del presente esame, la sospensione dal servizio e dalla retribuzione operata dalla resistente non sia stata legittima, con conseguente diritto della ricorrente alla corresponsione del relativo trattamento retributivo.
Invece, il successivo periodo di sospensione, anche dal trattamento retributivo, operato dal
1.01.2022 al 14.02.2022, è da ritenersi legittimo, in considerazione non solo del parere reso dal
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (doc. 17 – fascicolo di parte ricorrente) in ordine al fatto che nella centrale di sterilizzazione il rischio di contrarre il covid non risulta essere nullo ma, soprattutto, in considerazione della pacifica insussistenza dell'obbligo di repechage da parte dell'azienda, data l'intervenuta modifica legislativa di cui sopra già si è dato conto;
pertanto, persistendo il dato storico della mancata sottoposizione a vaccinazione, non sussistendo documentazione che giustificasse esonero o differimento dell'obbligo vaccinale, la disposta sospensione si prospetta legittima.
3.3 Venendo al “terzo periodo” di sospensione, disposto dalla Società resistente nei confronti della dal 2.07.2022 al 20.07.2022, si ricorda che la ricorrente, a seguito di Parte_1 trasmissione di certificato di guarigione dall'infezione da Covid 19, veniva riammessa in servizio, presso il reparto sterilizzazione, a partire dal 14.02.2022 (doc. 20 – fascicolo di parte ricorrente), per poi essere nuovamente sospesa dalla Società resistente in data 2.07.2022 e fino al 20.07.2022.
Tale sospensione veniva disposta poiché risultavano certificato di avvenuta guarigione da Covid-19 e ad oggi non risulta pervenuto da parte Sua alcun certificato vaccinale anti SarscOv – 2/COVID 19>> (doc. 21 fascicolo di parte ricorrente).
Sulla questione del termine di differimento dell'obbligo vaccinale dei soggetti non vaccinati, contagiati e guariti dall'infezione, come la , si osserva che l'art. 4 ter comma 3 Parte_1
DL 44/2021 demandava ai responsabili delle strutture ove il personale prestava servizio pagina 14 di 19 (soggetti di cui al comma 2) la verifica dell'adempimento dell'obbligo vaccinale e disponeva che
“In caso di intervenuta guarigione si applica la disposizione dell'articolo 4, comma 5”.
L'art. 4 comma 5 prevedeva inoltre che “La sospensione di cui al comma 4 è efficace fino alla comunicazione da parte - 14 - dell'interessato all'Ordine professionale territorialmente competente e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro, del completamento del ciclo vaccinale primario e, per i professionisti che hanno completato il ciclo vaccinale primario, della somministrazione della dose di richiamo…” e ha previsto che “In caso di intervenuta guarigione l'Ordine professionale territorialmente competente, su istanza dell'interessato, dispone la cessazione temporanea della sospensione, sino alla scadenza del termine in cui la vaccinazione è differita in base alle indicazioni contenute nelle circolari del Ministero della salute”.
Per i lavoratori guariti dalla infezione che non siano vaccinati, pur essendone obbligati, dunque, il termine di differimento della vaccinazione, cui è correlato il termine di ripresa della sospensione o di decorrenza della sospensione dal servizio per inottemperanza dell'obbligo vaccinale, deve essere individuato secondo le indicazioni fornite dalle Circolari del
Ministero della Salute, cui la legge fa espresso rinvio (cfr. art. 4 comma 5 D.L. n. 44/2021).
Tanto premesso, la Circolare n. 8284 del 3 marzo 2021, avente ad oggetto la “vaccinazione dei soggetti che hanno avuto un'infezione da SARS-CoV-2”, prevedeva testualmente che “Visto il parere espresso dal Gruppo permanente sull'infezione da SARS-Cov-2 del Consiglio Superiore di Sanità, trasmesso alla Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della
Salute con nota protocollo n° 477-03/03/2021-DGOCTS, conforme a quello espresso da AIFA in data 23/02/2021, si rappresenta che è possibile considerare la somministrazione di un'unica dose di vaccino anti-SARSCoV-2/COVID-19 nei soggetti con pregressa infezione da SARS-
CoV-2 (decorsa in maniera sintomatica o asintomatica), purché la vaccinazione venga eseguita ad almeno 3 mesi di distanza dalla documentata infezione e preferibilmente entro i 6 mesi dalla stessa”.
La successiva circolare n. 32884 del 21 luglio 2021, avente ad oggetto l'“Aggiornamento indicazioni sulla Vaccinazione dei soggetti che hanno avuto un'infezione da SARS-Cov-2” prevedeva che “Facendo seguito alla circolare prot n. 08284-03/03/2021-DGPRE, visto il parere del Comitato tecnico scientifico di cui all'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione
Civile n. 751 del 2021, acquisito con prot. n°32719-21/07/2021-DGPRE, si rappresenta che è possibile considerare la somministrazione di un'unica dose di vaccino anti-SARSCoV-2/COVID-
19 nei soggetti con pregressa infezione da SARS-CoV-2 (decorsa in maniera sintomatica o pagina 15 di 19 asintomatica), purché la vaccinazione venga eseguita preferibilmente entro i 6 mesi dalla stessa
e comunque non oltre 12 mesi dalla guarigione”.
Entrambe le Circolari, invero, affermando la possibilità di somministrare un'unica dose di vaccino nei soggetti, mai vaccinati in precedenza, con pregressa infezione da SARS-CoV-2, erano volte a orientare dal punto di vista medico l'operato del personale impegnato nella campagna di contrasto all'emergenza epidemiologica, delimitando una finestra temporale per la sottoposizione della vaccinazione nei confronti di detti soggetti i quali, essendo pacificamente già portatori di una carica di anticorpi derivanti dalla guarigione dall'infezione, non necessitavano immediatamente della vaccinazione e potevano differirla fino a quando, verosimilmente e secondo i dati tecnico-scientifici dell'epoca, si riteneva che la carica anticorpale da guarigione cessasse.
La valenza tecnica e indicativa delle suddette Circolari è stata chiarita dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 171/2023 (che ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 5, del d.l. n. 44 del 2021 sollevata, in riferimento all'art. 32
Cost., dal Tribunale di Padova), là dove ha affermato che “non è costituzionalmente impedito l'intervento dell'amministrazione neppure in ambiti coperti da riserva di legge assoluta, sempre che detto intervento integri la fonte primaria, cui devono ascriversi gli elementi essenziali della fattispecie, sulla base di «una valutazione strettamente tecnica» (sentenza n. 333 del 1991), che concorre a precisare il contenuto della norma incriminatrice sulla scorta dei «suggerimenti che la scienza specialistica può dare in un determinato momento storico» (sentenza n. 475 del
1988)”; è stato chiarito dalla Corte Cost. che “la norma, nell'ambito del contemperamento tra diritti costituzionali in conflitto, ha previsto che, nel caso in cui
l'operatore sanitario non vaccinato contraesse il COVID-19, fosse disposta la «cessazione temporanea della sospensione» in caso di intervenuta guarigione e ciò sul presupposto che, in tali circostanze, i soggetti destinatari dell'obbligo vaccinale fossero in possesso di una carica anticorpale che non rendeva più necessaria, almeno temporaneamente, la somministrazione del vaccino al fine di ridurre la circolazione del virus”. Era dunque “nella legge, e precisamente nella norma censurata, che era previsto - ed è quanto qui più rileva il differimento della vaccinazione per gli operatori sanitari che fossero stati contagiati dal virus, per i quali, tuttavia, restava l'obbligo, solo temporaneamente sospeso, di sottoporsi al trattamento sanitario imposto per legge. In questo quadro normativo dettato interamente dalla fonte primaria, il legislatore si è limitato a demandare a «circolari del » l'individuazione del termine di Controparte_6 differimento della vaccinazione per gli operatori sanitari contagiati e guariti, ovverosia dell'arco pagina 16 di 19 di tempo nell'ambito del quale la carica anticorpale derivante dall'avvenuto contagio rendeva non necessaria la vaccinazione…Individuazione che, evidentemente, deve essere compiuta sulla base di dati tecnico- scientifici, che, già di per sé mutevoli nel tempo, lo sono stati tanto più durante l'emergenza sanitaria da COVID-19, generata da un virus respiratorio, sino ad allora sconosciuto, «altamente contagioso, diffuso in modo ubiquo nel mondo, e che può venire contratto da chiunque» (sul valore delle circolari richiamate dall'art. 4 comma 5 D.L.
44/2021 v. anche recente sent. Cons. di Stato n. 2923 del 28 marzo 2024).
Ciò precisato, applicando i principi esposti al caso in esame, deve ritenersi che la sospensione della ricorrente operata per il periodo 2.07.2022 al 20.07.2022 non sia stata legittima.
Entrambe le Circolari, come detto, si sono occupate del periodo di tempo entro il quale, secondo i dati tecnico-scientifici in quel momento acquisiti, vi era la possibilità di somministrare un'unica dose di vaccino nei soggetti, mai vaccinati in precedenza, guariti dalla infezione da
SARS-CoV-2; ne consegue che deve tenersi conto ai fini che qui rilevano della Circolare di luglio 2021, che è stata emessa successivamente dal sulla base Controparte_6 dell'evoluzione dei dati pandemici e delle conoscenze tecnico-scientifiche del momento.
Pertanto, il corretto termine di differimento della vaccinazione per il personale che, non vaccinato, aveva contratto il virus in epoca posteriore all'emanazione della
Circolare di luglio 2021 deve essere individuato in sei mesi e non più nei tre mesi previsti dalla precedente Circolare di marzo, superata dalla successiva.
Oltretutto, il termine di differimento di sei mesi previsto dalla più recente Circolare era in linea con le disposizioni di legge in tema di cd. green pass, richiesto al personale sanitario e delle strutture socio-assistenziali e residenziali quale condizione indispensabile per lo svolgimento dell'attività lavorativa, avente validità di sei mesi.
A tale riguardo, vale la pena richiamare l'art. 9 DL n. 52 del 22.04.2021 sulle Certificazioni verdi Covid-19 che al comma 2 dispone: “Le certificazioni verdi Covid-19 attestano una delle seguenti condizioni: a) avvenuta vaccinazione anti Sars.CoV-2 al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione o a seguito della somministrazione della relativa dose di richiamo;
b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;
c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare , quest'ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del
Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2; c-bis) avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo pagina 17 di 19 vaccinale primario o della somministrazione o a seguito della somministrazione della relativa dose di richiamo.”.
L'art. 9 comma 4, in particolare, prevede che “La certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla base della condizione prevista dal comma 2, lettera b), ha una validità di sei mesi a far data dall'avvenuta guarigione di cui al comma 2, lettera b)”.
L'art. 4 ter D.L. 44/2021, già richiamato, (inserito come detto dall'art. 2, comma 1, D.L. 26 novembre 2021, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 gennaio 2022, n. 3), che ha esteso l'obbligo vaccinale già dettato per il personale sanitario a ulteriori categorie, ha previsto che l'obbligo è "da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52”.
Dalle disposizioni sopra richiamate si desume che il legislatore, recependo le indicazioni tecnico-scientifiche via via fornite dal della Salute, ha equiparato la situazione di CP_6 coloro che senza essere stati vaccinati guarivano dall'infezione a quella dei soggetti che si erano sottoposti alla prima dose di vaccino (a due dosi); in entrambi i casi, la carica anticorpale, sulla base dei dati scientifici recepiti dal legislatore, era destinata a scemare oltre i sei mesi, che per l'appunto coincide con il termine di validità attribuito dal legislatore al green pass da guarigione, scaduto il quale si ripresentava la necessità di sottoporsi al vaccino (per i soggetti non vaccinati guariti dall'infezione) o alla seconda dose della schedula vaccinale a due dosi (per coloro che avevano già ricevuto la prima dose e poi si erano ammalati).
Non risulta quindi pertinente il richiamo, operato da parte resistente, alla Circolare del Ministero della Salute n. 59207 del 24.12.2021, recante “Aggiornamento delle indicazioni sull' intervallo temporale relativo alla somministrazione della dose “booster” (di richiamo) nell'ambito della campagna di vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19”, che appunto disciplinava l'intervallo temporale decorso il quale era raccomandato eseguire il richiamo del vaccino.
Sulla base delle indicazioni della Circolare del luglio 2021 e della normativa di legge applicabile si ritiene, quindi, che l'obbligo vaccinale, momentaneamente sospeso per l'operatore sanitario guarito da Covid-19, divenisse di nuovo operante alla scadenza dei sei mesi, in coincidenza con la fine di validità del green pass da guarigione.
Tornando al caso specifico, la ricorrente risultava infetta alla data del 28.01.2022 e guarita in data 8.02.2022 (cfr. doc. 19) e, quindi, l'inadempienza dell'obbligo vaccinale poteva verificarsi
(solo) a distanza di sei mesi successivi, con la scadenza del cd. green pass (27.07.2022).
pagina 18 di 19 Pertanto, l'intervenuta sospensione dal lavoro e dalla retribuzione disposta dalla Società resistente nei confronti della dal 2.07.2022 al 20.07.2022, operata in epoca Parte_1 antecedente alla scadenza dei sei mesi, non può reputarsi legittima.
4. Le spese processuali, viste le complessive ragioni della decisione e, in particolare, valutata la reciproca soccombenza (invero, solo per il periodo dal 16.12.2021 al 31.12.2021 e dal
2.07.2022 al 20.07.2022 la sospensione può essere valutata illegittima) vanno compensate in misura di ½, mentre per la parte residua vanno poste a carico della Società resistente e di liquidano in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Campobasso, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così statuisce:
1) In parziale accoglimento del ricorso, dichiara illegittima la sospensione dal servizio e dalla retribuzione operata dalla nei confronti della Controparte_8 ricorrente per i periodi dal 16.12.2021 al 31.12.2021 e dal Parte_1
2.07.2022 al 20.07.2022, confermando, per i periodi residui, la legittimità della operata sospensione dal servizio e dalla retribuzione;
2) Condanna la Società resistente alla corresponsione nei confronti della Parte_1 della retribuzione tabellare non versata relativamente ai periodi di cui al capo 1) della sentenza;
3) Compensa le spese processuali nella misura di 1/2 e condanna la Società resistente al pagamento nei confronti della ricorrente delle spese residue, che liquida in detta proporzione in complessivi euro 2.500,00 per compensi, oltre IVA, CPA come per legge e rimborso forfettario del 15%.
Campobasso, 1.12.2025. Il Giudice del Lavoro
Barbara PREVIATI
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