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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Benevento, sez. II, sentenza 28/01/2026, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Benevento |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 76/2026
N. 766/2025 R.G.R. Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 2, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
AN AN RL, Presidente GALASSO LUIGI, Relatore ed estensore CAPITANIO MARIA AMALIA, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 766/2025 depositato il 17/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_1 S.r.l. -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Paolisi
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 S.p.a. - 05863840962
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
1 N. 766/2025 R.G.R.
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 44 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 40/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti e verbali Resistente/Appellato: come da atti e verbali
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Resistente_1., concessionaria del servizio di gestione ordinaria, accertamento e riscossione coattiva delle entrate per il Comune di
Paolisi, emetteva, nei confronti della Ricorrente_1 SOCIETÀ
SEMPLICE, già Ricorrente_1 S.R.L., l'avviso di accertamento esecutivo IMU, anno 2020 n. 44, Prot. n. 4137 del 23.6.2025, notificato tramite p.e.c. in data 25.6.2025, avente ad oggetto IMU per l'anno 2020, per una complessiva pretesa pari ad euro 67.664,00, comprensiva di sanzioni ed interessi.
2. La Ricorrente_1 SOCIETÀ SEMPLICE, già Ricorrente_1
S.R.L. impugnava l'atto.
La Ricorrente_1 S.R.L. è stata trasformata in Ricorrente_1
SOCIETÀ SEMPLICE, come da visura camerale che si deposita in atti, con sede legale in Paolisi (BN) alla Indirizzo_1, P.IVA: P.IVA_1.
In via preliminare, l'IMU per l'anno 2020 non è dovuta dalla ricorrente per il combinato disposto degli artt. 177 del D.L. n. 34/2020, 78 del D.L. n. 104/2020 e 9 del
D.L. n. 137/2020 (totale esenzione IMU per l'anno 2020 in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19).
Ed inoltre, l'immobile soggetto a tassazione è agibile per soli 800 mq, mentre la restante metratura è del tutto inagibile, a differenza di come indicato nell'atto oggi opposto, col quale si chiede il pagamento dell'imposta calcolata su 2500 mq, neanche indicati nell'avviso oggi impugnato.
La ricorrente, sin da ora, rileva ed eccepisce nel merito che l'avviso oggi impugnato veniva notificato, con riferimento all'anno 2020, con un importo sproporzionato, in quanto non venivano applicate le riduzioni e le esenzioni posto che
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il fabbricato in questione, oltre a risultare inagibile, così come accertato dal medesimo
Ente con relazione di sopralluogo prot. n. 37/2010 del 2.4.2010 a firma dell'Agente di nominativo_2 Nominativo_1Polizia Municipale e del Comandante , era stato anche oggetto di variazione catastale, con conseguente applicazione di una maggiore rendita catastale mai comunicata e/o notificata dall'Ente competente, ed in ogni caso diversa rispetto a quella effettivamente riportata in origine dall'Ufficio del Territorio per la Provincia di Benevento, e non come rappresentato nell'accertamento oggi opposto «...Omissis...L'imposta indicata nel presente atto di accertamento è stata calcolata, sulla base delle dichiarazioni presentate dal contribuente, tenendo conto dei fabbricati e dei terreni, validi per l'anno oggetto dei controlli, che vengono elencati qui di seguito.».
Tale affermazione non corrisponde al vero.
Tanto è vero che la questione è stata già oggetto di controversia innanzi alla stessa Corte, nella causa iscritta al R.G. n. 533/2019, definita con sentenza n.
352/2020, passata in giudicato, che ad ogni buon conto si allega in copia alla presente.
Tale sentenza rileva, rifacendosi agli insegnamenti della Suprema Corte, che la omessa notifica dell'attribuzione o rettifica della rendita catastale ne preclude l'utilizzabilità ai fini del calcolo dell'ICI, oggi IMU.
Si precisa sin da ora, che l'accertamento IMU 2013, oggetto della predetta sentenza era stato calcolato sulla medesima rendita catastale dell'atto oggi impugnato, precisamente €. 39.948,00, relativamente al quale la riclassificazione catastale non è mai stata notificata dall'Ufficio competente (AdE D.P. Uff. Territorio di Benevento all'ora Catasto) e a tutt'oggi non è stata ancora comunicata, come anche i successivi accertamenti IMU emessi dal Comune.
Ma vi è di più. società_3Con sopralluogo effettuato presso la struttura denominata
Società_2”, ed impropriamente individuata come proprietaria la SR (la quale è solo conduttrice, mentre la proprietà spetta all'odierna ricorrente) su impulso
Nominativo_2della resistente CNF, l'Arch. , responsabile dell'Ufficio Tecnico del
Comune di Paolisi (BN) descriveva in maniera precisa lo stato dei luoghi oggi in essere, concludendo a parere della scrivente, erroneamente, che l'intera struttura può considerarsi “agibile” da un punto di vista strutturale, nel mentre “abitabile” per i soli
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locali siti al piano seminterrato e al piano rialzato, “inabitabili” i piani primo, secondo e terzo.
La norma come di seguito si dirà, non fa alcuna distinzione tra inabitabile ed inagibile.
Pertanto risulta del tutto inutile asserire che la struttura è agibile se poi viene precisato che il primo, secondo e terzo piano sono “inabitabili”, oltre che contraddittorio.
Il predetto documento veniva protocollato presso il Comune di Paolisi (BN) al n. 0005011 in data 4.8.2025.
A questo punto è d'uopo precisare che il termine “inabitabili” ha lo stesso significato di “inagibili” ai fini che ci interessano.
Se i locali posti al primo, secondo e terzo piano sono inabitabili, di conseguenza sono inagibili e sul punto si richiama l'art. 1, comma 747, lettera b), della
L. 160/2019 che, nello stabilire la riduzione della base imponibile dell'IMU del 50%, così recita: «b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
».
Pertanto l'accertamento oggi opposto, anche alla luce del predetto sopralluogo richiesto dalla stessa Concessionaria, oggi parte resistente, in ogni caso, andrà ridotto del 50% sulle superfici inabitabili/inagibili, sulla rendita catastale originaria e non su quella oggi applicata in quanto mai notificata.
Alla luce di quanto innanzi dedotto dall'atto oggi opposto, nulla di ciò viene riportato in atti. Pertanto, anche in questa sede si eccepisce l'omessa notifica della comunicazione della variazione catastale dell'immobile in questione e, quindi, l'intero
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iter procedimentale amministrativo e di conseguenza anche la metodologia di calcolo applicata nel caso di specie risultano del tutto illegittimi e, pertanto, l'atto oggi opposto andrà annullato con ogni conseguenza di legge.
La ricorrente, poi, articolava i seguenti motivi:
Ricorrente_1Carenza di legittimazione passiva della Società Semplice
– Nullità dell'avviso di accertamento per vizio di notifica ad ente inesistente/trasformato privo di effetti giuridici. Violazione e falsa applicazione dell'art. 7-sexies L. 212/2000, degli artt. 2498 e ss. c.c. e dell'art. 60 D.P.R. 600/73.
In via del tutto preliminare e assorbente, si eccepisce la carenza di legittimazione passiva della Ricorrente_1 Società Semplice nonché la nullità radicale, se non l'inesistenza giuridica, della notifica dell'avviso di accertamento n. 44
– IMU 2020 impugnato.
Come si evince dall'atto, lo stesso è stato notificato in data 25.6.2025 alla
"Ricorrente_1 S.R.L. Indirizzo_2 esp. p. int. s.
Indirizzo_3 BENEVENTO BN”.
Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 177 del D.L. n. 34/2020, dell'art. 78 del D.L. n. 104/2020 e dell'art. 9 del D.L. n. 137/2020. Totale esenzione dall'IMU per l'anno 2020 in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
L'immobile in questione, censito in categoria catastale D/2 (Alberghi e pensioni), così come per tabulas indicato anche nell'avviso di accertamento oggi impugnato, è una struttura recettizia destinata ad attività alberghiera e di ristorazione
("Samnium Resort & Suite").
Tali attività rientrano a pieno titolo nel settore turistico-ricettivo, uno dei più duramente colpiti dalle restrizioni imposte durante la pandemia.
Violazione e falsa applicazione dell'art. 74, comma 1, L. n. 342/2000 e dell'art. 6, comma I, Legge n. 212/2000.
Con il presente motivo, in via preliminare ed assorbente, questa difesa eccepisce la violazione dell'art. 6, comma 1, della normativa in epigrafe richiamata, che stabilisce: «L'amministrazione finanziaria deve assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati. A tal fine essa provvede comunque a comunicarli nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale desumibile dalle informazioni in possesso della stessa amministrazione o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, ovvero nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico procedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare. Gli atti sono in ogni caso comunicati
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con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario. Restano ferme le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari».
Da quanto appena dedotto, risulta palese come l'Ente competente non abbia mai notificato la variazione catastale e di conseguenza il Comune di Paolisi (BN), quale Ente impositore, e per esso la Concessionaria, non avrebbe potuto procedere all'accertamento oggi opposto.
Infatti, la variazione della rendita catastale attribuita alla luce del nuovo classamento, avvenuta arbitrariamente e senza alcun contraddittorio, andava notificata al contribuente, preventivamente alla notifica dell'atto oggi impugnato.
Violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 161, della Legge n.
296/2006 – Eccezione di decadenza dal potere di accertamento.
L'avviso oggi impugnato risulta essere stato notificato in data 25.6.2025, ad una società trasformata in società semplice, per una imposta relativa all'anno 2020. Il tutto, quindi, oltre il termine di decadenza stabilito dalla citata norma.
Omessa motivazione dell'applicazione della variazione sia del classamento che della rendita catastale. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 7 L. n. 212/2000.
VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 13 DEL D.L. n.
201/2011 e dell'art. 1, comma 747, lett. b), L. n. 160/2019 (riduzione al 50% per inagibilità od inabitabilità).
Nullità dell'avviso di accertamento IMU 2020, per difetto assoluto di sottoscrizione in quanto non risulta allegata la determina dirigenziale della
COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE con cui si delega il
Dirigente p.t. all'emanazione dello stesso - VIOLAZIONE E/O FALSA
APPLICAZIONE DELL'ART. 1, comma 87, della L. n. 549 del 1995 e degli artt. 252
e 255 D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) - Carenza di legittimazione passiva della C.N.F.
S.p.a.
Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 252 e 255 T.U.I.R. - Carenza di legittimazione passiva della C.N.F.
L'odierna ricorrente rileva altresì che l'avviso di accertamento IMU 2020 risulta essere stato firmato dal legale rapp.te p.t. della Concessionaria privo di delega e, inoltre, evidenzia che, ai sensi del comma 8 dell'art. 255 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i
«L'organo straordinario di liquidazione provvede a riscuotere i ruoli pregressi emessi
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dall'Ente e non ancora riscossi, totalmente o parzialmente, nonché all'accertamento delle entrate tributarie per le quali l'ente ha omesso la predisposizione dei ruoli o del titolo di entrata previsto per legge», e pertanto l'atto de quo non poteva essere sottoscritto dallo stesso ma dal Presidente dell'OSL oppure dalla Commissione
Straordinaria di Liquidazione.
Società_1Pertanto, si eccepisce anche la carenza di legittimazione attiva della Resistente_1 Spa.
Illegittimità dell'avviso di accertamento per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7 comma 1 e 17 L. 212/2000 per omessa indicazione del metodo di calcolo degli oneri di riscossione e dell'aliquota posta a base del calcolo degli interessi, nonché delle tariffe applicate per la determinazione dell'IMU 2020 non esattamente specificati nell'atto oggi opposto.
Eccezione di prescrizione del credito posto a base dell'avviso di accertamento.
L'odierna ricorrente eccepisce l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito posto a base dell'atto oggi opposto.
Infatti, si evince che trattasi di presunto credito tributario relativo all'anno
2020.
I crediti tributari, infatti, si prescrivono nel termine di cinque anni dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell'ultimo atto interruttivo tempestivamente notificato al contribuente (articolo 2948 n. 4 del Codice civile).
Violazione del principio di proporzionalità della sanzione amministrativa.
Resistente_13. Resisteva la sola S.P.A., con i seguenti motivi:
INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO CHE LAMENTA LA MANCATA
NOTIFICA DEL PRESUPPOSTO CLASSAMENTO DELL'AGENZIA DELLE
ENTRATE TERRITORIO SENZA EVOCARE IN GIUDIZIO QUEST'ULTIMO
SUBORDINATA RICHIESTA DI INTEGRAZIONE DEL
CONTRADDITTORIO -NECESSITÀ DI CHIAMATA IN CAUSA DELL'AGENZIA
DELLE ENTRATE DI BENEVENTO
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SULLA PAVENTATA MANCATA NOTIFICA DELLA RENDITA
CATASTALE DEL 2013/MANCATA NOTIFICA DEL
CLASSAMENTO-INFONDATEZZA DEL MOTIVO 3) DI RICORSO
Fermo quanto sopra eccepito, nel merito si deduce che il motivo è inammissibile ovvero infondato.
La doglianza è rivolta verso il classamento emesso dall'Agenzia delle Entrate,
Ufficio Territorio, che avrebbe omesso di comunicare la rendita catastale, ma ciò non avviene con ricorso recuperatorio avverso l'avviso di accertamento catastale del 2013 desunto dalla visura catastale. Peraltro l'impugnativa è comunque tardiva poiché nel medesimo ricorso la parte contribuente ammette di conoscere tale classamento da ben oltre 60 giorni ossia da anni.
INFONDATEZZA DEL MOTIVO 1) DI RICORSO- LEGITTIMITÀ DELLA
NOTIFICA DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO ED EFFETTO SANANTE
DELLA PROPOSIZIONE DEL RICORSO
INFONDATEZZA ED Nominativo_3 DEL MOTIVO 2) -OMESSA
COMUNICAZIONE ED INESISTENZA DELLE CARATTERISTICHE
NECESSARIE PER LE INVOCATE AGEVOLAZIONI IMU
Anche la seconda doglianza è manifestamente inammissibile ed infondata poiché la ricorrente non è una società alberghiera o di ristorazione.
L'eccezione è comunque prioritariamente inammissibile perché la contribuente non ha presentato la relativa dichiarazione IMU 2020.
Invero i contribuenti che potevano beneficiare delle predette agevolazioni erano obbligati alla presentazione della dichiarazione Imu, come chiarito anche dal
Ministero dell'economia e delle finanze nelle Faq pubblicate a giugno 2021.
Il Ministero, infatti ha precisato che, in base all'articolo 1, comma 769, della legge 160/2019, i soggetti passivi nel caso di specie erano obbligati alla presentazione della dichiarazione Imu 2020 entro il 30/6/2021, come previsto dal comma 679 sopra citato, e la relativa dichiarazione andava presentata secondo il modello e le istruzioni approvate con Dm 30/10/2012.
In ogni modo la doglianza è comunque infondata poiché l'attività della ricorrente non rientra tra quelle che poteva giovare dell'invocata esenzione.
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La contribuente si occupa di compravendita di immobili ossia il codice ateco della stessa non rientra tra le categorie cui è stato dato ingresso all'agevolazione in oggetto.
A nulla rileva l'attività esercitata dal conduttore della struttura (peraltro tale locazione stona con i restanti motivi di ricorso che agitano l'inagibilità dell'immobile) poiché per poter giovare dell'agevolazione IMU il proprietario dell'immobile (e non un soggetto terzo) deve svolgere una delle attività previste nel cespite da esentare. Nel caso di specie, valga che in riferimento alle agevolazioni ex art. 177 D.L.
n. 34/2020 e ex art. 78 D.L. n. 104/2020, le norme agevolative invocate dal ricorrente concedono l'esenzione a favore del comparto turistico ricettivo «a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate».
INFONDATEZZA Nominativo_3 DEL MOTIVO 4)
-INSUSSISTENZA DELLA PAVENTATA DECADENZA - ERRORE DI CALCOLO
DELLA PARTE RICORRENTE
La doglianza è infondata poiché l'avviso accertamento IMU 2020 è stato notificato entro i termini di legge ossia il 25 Giugno 2025.
Tuttavia la parte ricorrente, compiendo un evidente errore di calcolo matematico, sostiene erroneamente la violazione dei termini di all'art. 1, comma 161, della Legge n. 296/2006.
In pratica, e paradossalmente, la medesima ricorrente sostiene che l'accertamento non era stato notificato entro il 31 Dicembre 2025 ossia entro una data futura rispetto a quella dell'effettiva notifica ovvero il «31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.».
Peraltro la sostenuta “trasformazione” della società non incide nel calcolo temporale e sulla legittimità della notifica.
Nominativo_3 E INFONDATEZZA DEL MOTIVO 5) SUL VIZIO DI
MOTIVAZIONE IMPUTATO ALLA RENDITA CATASTALE DELL'AGENZIA
DELLE ENTRATE
La doglianza è inammissibile ed infondata.
La parte ricorrente non ha contestualmente impugnato l'avviso di rettifica catastale dell'Agenzia delle Entrate del 2013 ed in questa sede non può dolersi di non comprendere la rendita catastale.
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Peraltro senza evocare in giudizio l'Agenzia delle Entrate.
L'atto impugnato è un avviso di accertamento in materia di IMU 2020 fondato sulle risultanze catastali presenti fin dal 2013, quindi è ben motivato e fino a prova contraria legittimo nel suo quantum.
Nel resto la controparte discetta di argomenti diversi dalla reale motivazione dell'accertamento che resta nella sua semplicità e chiara evidenza: l'omesso pagamento IMU. Così come in senso unanime, la Giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, ritiene che il contradditorio preventivo introdotto dalla legge 212/2000 debba essere applicato solo con riferimento ai tributi c.d. armonizzati e cioè solo con riguardo a quei tributi sottoposti al diritto europeo (quali per esempio l'iva) tra cui non vi rientrano ovviamente i tributi locali.
L'art. 6-bis, comma 2, della legge 212/2000, con riferimento all'ambito di operatività del contraddittorio preventivo obbligatorio, dispone che «non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.».
Quindi non sarà necessario attivare il contraddittorio nei casi in cui le violazioni siano rilevate dall'incrocio di elementi contenuti in banche dati nella disponibilità del Comune (atti automatizzati o sostanzialmente automatizzati) oppure emergano a seguito di controlli effettuati sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti e, comunque, dai dati in possesso dello stesso Comune come appunto per l'IMU.
Nominativo_3 DEL MOTIVO 6) DI RICORSO PER MANCATA
PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE I.M.U. ED INFONDATEZZA DEL
RICORSO RISPETTO ALLE RISULTANZE PUBBLICHE
INFONDATEZZA NEL MERITO DEL MOTIVO 6) DI RICORSO
-IMMOBILI LOCATI E PIENAMENTE AGIBILI E FRUITI DAL CONDUTTORE
La parte ricorrente offre una rappresentazione decettiva dello stato dei luoghi.
Addirittura sconfessando altre parti del ricorso che attestano la piena fruibilità dei cespiti pacificamente locati ed adibiti a struttura per lo svolgimento di cerimonie.
10 N. 766/2025 R.G.R.
società_3Sui cespiti incisi insiste, ben prima del 2020, l'attività del ( link_1cfr. sito al seguente link .
Peraltro come unica prova del sostenuto stato di inagibilità offre un documento risalente a 10 anni prima dell'anno tassato.
Insomma la ricorrente lamenta di non dover pagare l'IMU 2020 poiché vi è una relazione del 2010 della Polizia Municipale che attesterebbe che l'immobile inciso
«risulta da tempo inutilizzabile» con spettanza di una riduzione almeno il 50% dell'imposta integralmente evasa dalla contribuente.
Peraltro in piena incoerenza che gli altri motivi di ricorso ossia con la contestuale richiesta di esenzione dovuta all'attività di ristorazione alberghiera che avrebbe esercitato il soggetto che da anni occupa l'immobile indicato ora quale insalubre e non agibile.
La parte contribuente non solo non ha assolto al proprio onere probatorio, ma confuta la presente doglianza con i medesimi argomenti contenuti nel ricorso.
In ogni modo, e senza che ciò incida come inversione dell'onere probatorio in capo al ricorrente, si segnala che l'Ente ha provveduto ad un sopralluogo del 2025 ove i cespiti sono stati rilevati quali pienamente agibili.
È comunque il caso di evidenziare che ai fini IMU l'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado materiale sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile) o di una obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.
Tuttavia la parte contribuente non dimostra né la totale inagibilità del cespite né la sua inabitabilità nel 2020.
INFONDATEZZA DEL MOTIVO 7) DI RICORSO – LEGITTIMITÀ
DELLA SOTTOSCRIZIONE E PIENA LEGITTIMITÀ DELLA CONVENZIONE
TRA IL COMUNE ED IL CONCESSIONARIO
INFONDATEZZA DEL MOTIVO 8) DI RICORSO – ERRORE
PERCETTIVO DEL RICORRENTE- COMPLETEZZA DELL'ATTO IMPUGNATO
Erroneamente la parte ricorrente lamenta che l'avviso di accertamento non contenga i conteggi del caso.
La semplice lettura dell'avviso di accertamento fa emergere come lo stesso contenga tutti i conteggi e le aliquote del caso (cfr. tra l'altro il dettaglio di cui a pag. 3
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di 9), nonché nel dettaglio sono indicate le modalità di calcolo del valore delle aree eseguite dall'Ufficio tecnico in base al PRG del Comune.
Controparte è stata messa in condizioni di conoscere il contenuto della pretesa tributaria e, al riguardo, ha svolto ogni difesa, sia sotto il profilo formale che sostanziale.
INFONDATEZZA DEL MOTIVO 9) DI RICORSO – ERRORE DI
CALCOLO DEL RICORRENTE- INSUSSISTENZA DELLA PAVENTATA PRESCRIZIONE
Erroneamente la parte ricorrente lamenta che l'avviso di accertamento per l'anno 2020 notificato nel 2025 sia prescritto.
Ora da un elementare calcolo matematico si desuma che non è trascorso il quinquennio tra l'esigibilità dell'IMU 2020 (termine ultimo 16 Dicembre 2020) e la notifica dell'accertamento avvenuta nel Giugno 2025.
INFONDATEZZA DEL MOTIVO 10) DI RICORSO – SANZIONI
COMMISURATE SECONDO IL MINIMO EDITTALE
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il contraddittorio non doveva essere instaurato, né dev'essere integrato, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate: si tratta di due cause diverse (quella avverso la variazione catastale, ovviamente, ove mai introdotta), legate da rapporto di pregiudizialità (se mai contestualmente esistenti): e neppure è possibile, trattandosi di giudizi di natura impugnatoria, un accertamento incidentale, nella sede del processo sull'atto inerente al tributo che presuppone la variazione (cfr. come, sotto diversi aspetti, le questioni attinenti a tale casistica siano trattate da Cass. civ., Sez. V, sent.
22.2.2022, n. 5861; Cass. civ., Sez. V, sent. 10.2.2021, n. 3226; Cass. civ., Sez. V, sent. 27.3.2019, n. 8534).
La variazione catastale, insomma, costituisce un presupposto dell'atto successivo, ma esterno alla sequenza procedimentale di quest'ultimo, ossia essa non assume la natura di atto presupposto (prodromico) nello specifico significato, preteso dall'art. 14, co. 6 bis, d. lgs. 546/1992: sicché non è possibile ritenere che la mancata notificazione di quella si riverberi sulla validità dell'atto successivo: e, dunque, non agisce la norma sul litisconsorzio necessario, di cui all'appena menzionato art. 14, co.
6 bis, d. lgs. 546/1992.
12 N. 766/2025 R.G.R.
L'impugnazione avverso la variazione catastale, poi, ben poteva essere proposta, una volta perfettamente nota, da anni, la medesima variazione (quantunque non oggetto di specifica autonoma notificazione), attraverso la notificazione di un accertamento IMU posteriore ad essa e tale da presupporla (come dimostra la
Ricorrente_1precedente causa, promossa dalla S.R.L. contro accertamento relativo all'IMU del 2013, nella quale pure veniva sollevata la questione della variazione catastale: cfr., amplius, il successivo § 3; in giurisprudenza, cfr. Cass. civ., Sez. V, sent. 22.2.2022, n. 5861, circa la conoscenza della variazione catastale, conseguita mediante la notificazione dell'accertamento successivo): la notificazione, del resto, costituisce mera condizione di efficacia, e non elemento costitutivo, della variazione.
2. La legittimazione ed i poteri della concessionaria sono documentati dagli atti, adottati dal Comune di Paolisi, successivamente all'apertura della procedura di dissesto: come dimostra la nomina, sul presupposto esplicito, appunto, dell'esistenza e della disciplina della procedura liquidatoria, a funzionario responsabile dei tributi comunali, e dietro apposita procedura negoziale, del rappresentante legale della
Resistente_1. (cfr., per la documentazione delle menzionate vicende, la produzione della parte resistente).
3. Non occorreva instaurare il contraddittorio preventivo, ex art. 6 bis, l. 212/2000, trattandosi di atto di pronta liquidazione, se non automatizzato o semiautomatizzato
(comma 2 di quella norma ed art. 3 D.M. MEF 24.4.2024).
4. Assume la ricorrente che la questione sia stata già oggetto di controversia innanzi alla stessa Corte, nella causa iscritta al R.G. n. 533/2019, definita con sentenza n. 352/2020, passata in giudicato: tale sentenza, effettivamente favorevole alla odierna
Ricorrente_1ricorrente, veniva pronunziata, tuttavia, nel rapporto tra l'
Società_1S.R.L. ed il Comune di Paolisi, e non anche nei confronti della
Società_1& S.P.A.: quest'ultima, poi, non costituisce neppure un successore a titolo universale, od a titolo particolare, dell'ente locale, cosicché il giudicato non le può essere opposto (art. 2909 c.c.).
Ricorrente_15. La S.R.L., deduce la medesima parte ricorrente, è
Ricorrente_1stata trasformata in SOCIETÀ SEMPLICE: giacché la
Banca_1trasformazione societaria mantiene la soggettività, che si perpetua nella nuova
13 N. 766/2025 R.G.R.
veste societaria, nessuna rilevanza tale fenomeno, nella specie, assume, nel senso dedotto dalla contribuente.
6. A detta della ricorrente, l'IMU per l'anno 2020 non è dovuta, in virtù del combinato disposto degli artt. 177, d.l. 34/2020, 78, d.l. 104/2020, e 9, d.l. 137/2020: una totale esenzione dall'IMU, per l'anno 2020, in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Fermo che, trattandosi di immobile nella categoria catastale D2, astrattamente sarebbe possibile invocare l'esenzione, è, in realtà, pacifico che l'Ricorrente_1
S.R.L. non svolgeva l'attività alberghiera e di ristorazione, trattandosi della proprietaria dell'immobile, e non dell'esercente: l'art. 177, co. 1, lett. 'b', d.l.
34/2020 (conv., con modif., dalla l. 77/2020), prevede la «condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate»: e, dunque, la ricorrente già soggettivamente non può avvalersi del beneficio, a prescindere dalla questione se dovesse essere o meno dichiarata la condizione, dalla quale si voleva trarre il vantaggio.
7. Nella relazione redatta all'esito del sopralluogo, fatto condurre dal Comune di
Paolisi nel 2025, si legge, per quanto qui rilevi:
Nel 2010, invece, veniva accertato quanto segue:
14 N. 766/2025 R.G.R.
Non è nota esattamente la situazione nell'anno 2020, ma la stessa parte ricorrente invoca tali due atti, al fine di sostenere le proprie ragioni.
In ambo i casi, si tratta di problematiche cui è possibile ovviare mediante interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, sicché non è ammesso di ottenere nessun'esenzione, neppure parziale, dall'IMU: «In tema di IMU, ai fini dell'applicazione della riduzione prevista dall'art. 13, comma 3, lett. b, del d.l. n. 201 del 2011 (conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011), devono considerarsi inagibili o inabitabili, e di fatto non utilizzati, i fabbricati per i quali vengano a mancare i requisiti di cui all'articolo 24, comma 1, del d.P.R.
n. 380 del 2001 e quindi, nello specifico, gli immobili che presentino un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) o un'obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica, non superabile con interventi di manutenzione, ordinaria o straordinaria.» (Cass. civ., Sez. V, od. 24.2.2023, n. 5804).
La definizione di tali generi di intervento si trae dal testo della medesima ordinanza della S.C., testè richiamata, che, a propria volta, naturalmente, si rifà ai testi normativi della materia, e quei concetti comprendono le opere, delle quali abbisogna l'immobile della ricorrente:
2.4. ai sensi dell'art. 3, lettere a), b), c) e d), del d.P.R. n. 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) per interventi di manutenzione ordinaria si intendono, dunque, gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, mentre per interventi di manutenzione straordinaria si intendono le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d'uso implicanti incremento del carico urbanistico, ed infine per interventi di restauro e di risanamento conservativo, si intendono gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili;
8. La sanzione, gli interessi, le tariffe ed aliquote costituiscono elementi espressamente considerati nella premessa e nella motivazione dell'atto impugnato: il quale enunzia gli atti, dai quali trarre tariffe ed aliquote, ed illustra, mediante specifici e puntuali richiami normativi, i criteri di determinazione di interessi e sanzione: quest'ultima, poi, non appare sproporzionata, e, anzi, corrisponde esattamente alla
15 N. 766/2025 R.G.R.
misura ratione temporis prevista dall'art. 13, co. 1, d. lgs. 471/1997, applicabile all'IMU ex art. 1, co. 774, l. 160/2019.
Gli oneri di riscossione coincidono con quelli previsti dall'art. 1, co. 803, l.
160/2019: essi sono indicati mediante apposito prospetto, e nella premessa è presente un richiamo normativo.
9. Considerando l'anno di riferimento del tributo e la data di notificazione dell'avviso impugnato, non sono maturate né la prescrizione, né la decadenza.
10. La notevole complessità della causa consente la compensazione delle spese di lite tra le parti costituite (spese irripetibili nei confronti del Comune di Paolisi, in quanto non costituito).
P.Q.M.
1) Rigetta la domanda;
2) Compensa le spese di lite tra le parti costituite, dichiarandole irripetibili rispetto al Comune di Paolisi.
Benevento, 20.1.2026
L'ESTENSORE
DOTT. LUIGI GALASSO
IL PRESIDENTE
DOTT.SSA AN RL AN
16
N. 766/2025 R.G.R. Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 2, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
AN AN RL, Presidente GALASSO LUIGI, Relatore ed estensore CAPITANIO MARIA AMALIA, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 766/2025 depositato il 17/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_1 S.r.l. -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Paolisi
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 S.p.a. - 05863840962
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
1 N. 766/2025 R.G.R.
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 44 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 40/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti e verbali Resistente/Appellato: come da atti e verbali
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Resistente_1., concessionaria del servizio di gestione ordinaria, accertamento e riscossione coattiva delle entrate per il Comune di
Paolisi, emetteva, nei confronti della Ricorrente_1 SOCIETÀ
SEMPLICE, già Ricorrente_1 S.R.L., l'avviso di accertamento esecutivo IMU, anno 2020 n. 44, Prot. n. 4137 del 23.6.2025, notificato tramite p.e.c. in data 25.6.2025, avente ad oggetto IMU per l'anno 2020, per una complessiva pretesa pari ad euro 67.664,00, comprensiva di sanzioni ed interessi.
2. La Ricorrente_1 SOCIETÀ SEMPLICE, già Ricorrente_1
S.R.L. impugnava l'atto.
La Ricorrente_1 S.R.L. è stata trasformata in Ricorrente_1
SOCIETÀ SEMPLICE, come da visura camerale che si deposita in atti, con sede legale in Paolisi (BN) alla Indirizzo_1, P.IVA: P.IVA_1.
In via preliminare, l'IMU per l'anno 2020 non è dovuta dalla ricorrente per il combinato disposto degli artt. 177 del D.L. n. 34/2020, 78 del D.L. n. 104/2020 e 9 del
D.L. n. 137/2020 (totale esenzione IMU per l'anno 2020 in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19).
Ed inoltre, l'immobile soggetto a tassazione è agibile per soli 800 mq, mentre la restante metratura è del tutto inagibile, a differenza di come indicato nell'atto oggi opposto, col quale si chiede il pagamento dell'imposta calcolata su 2500 mq, neanche indicati nell'avviso oggi impugnato.
La ricorrente, sin da ora, rileva ed eccepisce nel merito che l'avviso oggi impugnato veniva notificato, con riferimento all'anno 2020, con un importo sproporzionato, in quanto non venivano applicate le riduzioni e le esenzioni posto che
2 N. 766/2025 R.G.R.
il fabbricato in questione, oltre a risultare inagibile, così come accertato dal medesimo
Ente con relazione di sopralluogo prot. n. 37/2010 del 2.4.2010 a firma dell'Agente di nominativo_2 Nominativo_1Polizia Municipale e del Comandante , era stato anche oggetto di variazione catastale, con conseguente applicazione di una maggiore rendita catastale mai comunicata e/o notificata dall'Ente competente, ed in ogni caso diversa rispetto a quella effettivamente riportata in origine dall'Ufficio del Territorio per la Provincia di Benevento, e non come rappresentato nell'accertamento oggi opposto «...Omissis...L'imposta indicata nel presente atto di accertamento è stata calcolata, sulla base delle dichiarazioni presentate dal contribuente, tenendo conto dei fabbricati e dei terreni, validi per l'anno oggetto dei controlli, che vengono elencati qui di seguito.».
Tale affermazione non corrisponde al vero.
Tanto è vero che la questione è stata già oggetto di controversia innanzi alla stessa Corte, nella causa iscritta al R.G. n. 533/2019, definita con sentenza n.
352/2020, passata in giudicato, che ad ogni buon conto si allega in copia alla presente.
Tale sentenza rileva, rifacendosi agli insegnamenti della Suprema Corte, che la omessa notifica dell'attribuzione o rettifica della rendita catastale ne preclude l'utilizzabilità ai fini del calcolo dell'ICI, oggi IMU.
Si precisa sin da ora, che l'accertamento IMU 2013, oggetto della predetta sentenza era stato calcolato sulla medesima rendita catastale dell'atto oggi impugnato, precisamente €. 39.948,00, relativamente al quale la riclassificazione catastale non è mai stata notificata dall'Ufficio competente (AdE D.P. Uff. Territorio di Benevento all'ora Catasto) e a tutt'oggi non è stata ancora comunicata, come anche i successivi accertamenti IMU emessi dal Comune.
Ma vi è di più. società_3Con sopralluogo effettuato presso la struttura denominata
Società_2”, ed impropriamente individuata come proprietaria la SR (la quale è solo conduttrice, mentre la proprietà spetta all'odierna ricorrente) su impulso
Nominativo_2della resistente CNF, l'Arch. , responsabile dell'Ufficio Tecnico del
Comune di Paolisi (BN) descriveva in maniera precisa lo stato dei luoghi oggi in essere, concludendo a parere della scrivente, erroneamente, che l'intera struttura può considerarsi “agibile” da un punto di vista strutturale, nel mentre “abitabile” per i soli
3 N. 766/2025 R.G.R.
locali siti al piano seminterrato e al piano rialzato, “inabitabili” i piani primo, secondo e terzo.
La norma come di seguito si dirà, non fa alcuna distinzione tra inabitabile ed inagibile.
Pertanto risulta del tutto inutile asserire che la struttura è agibile se poi viene precisato che il primo, secondo e terzo piano sono “inabitabili”, oltre che contraddittorio.
Il predetto documento veniva protocollato presso il Comune di Paolisi (BN) al n. 0005011 in data 4.8.2025.
A questo punto è d'uopo precisare che il termine “inabitabili” ha lo stesso significato di “inagibili” ai fini che ci interessano.
Se i locali posti al primo, secondo e terzo piano sono inabitabili, di conseguenza sono inagibili e sul punto si richiama l'art. 1, comma 747, lettera b), della
L. 160/2019 che, nello stabilire la riduzione della base imponibile dell'IMU del 50%, così recita: «b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
».
Pertanto l'accertamento oggi opposto, anche alla luce del predetto sopralluogo richiesto dalla stessa Concessionaria, oggi parte resistente, in ogni caso, andrà ridotto del 50% sulle superfici inabitabili/inagibili, sulla rendita catastale originaria e non su quella oggi applicata in quanto mai notificata.
Alla luce di quanto innanzi dedotto dall'atto oggi opposto, nulla di ciò viene riportato in atti. Pertanto, anche in questa sede si eccepisce l'omessa notifica della comunicazione della variazione catastale dell'immobile in questione e, quindi, l'intero
4 N. 766/2025 R.G.R.
iter procedimentale amministrativo e di conseguenza anche la metodologia di calcolo applicata nel caso di specie risultano del tutto illegittimi e, pertanto, l'atto oggi opposto andrà annullato con ogni conseguenza di legge.
La ricorrente, poi, articolava i seguenti motivi:
Ricorrente_1Carenza di legittimazione passiva della Società Semplice
– Nullità dell'avviso di accertamento per vizio di notifica ad ente inesistente/trasformato privo di effetti giuridici. Violazione e falsa applicazione dell'art. 7-sexies L. 212/2000, degli artt. 2498 e ss. c.c. e dell'art. 60 D.P.R. 600/73.
In via del tutto preliminare e assorbente, si eccepisce la carenza di legittimazione passiva della Ricorrente_1 Società Semplice nonché la nullità radicale, se non l'inesistenza giuridica, della notifica dell'avviso di accertamento n. 44
– IMU 2020 impugnato.
Come si evince dall'atto, lo stesso è stato notificato in data 25.6.2025 alla
"Ricorrente_1 S.R.L. Indirizzo_2 esp. p. int. s.
Indirizzo_3 BENEVENTO BN”.
Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 177 del D.L. n. 34/2020, dell'art. 78 del D.L. n. 104/2020 e dell'art. 9 del D.L. n. 137/2020. Totale esenzione dall'IMU per l'anno 2020 in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
L'immobile in questione, censito in categoria catastale D/2 (Alberghi e pensioni), così come per tabulas indicato anche nell'avviso di accertamento oggi impugnato, è una struttura recettizia destinata ad attività alberghiera e di ristorazione
("Samnium Resort & Suite").
Tali attività rientrano a pieno titolo nel settore turistico-ricettivo, uno dei più duramente colpiti dalle restrizioni imposte durante la pandemia.
Violazione e falsa applicazione dell'art. 74, comma 1, L. n. 342/2000 e dell'art. 6, comma I, Legge n. 212/2000.
Con il presente motivo, in via preliminare ed assorbente, questa difesa eccepisce la violazione dell'art. 6, comma 1, della normativa in epigrafe richiamata, che stabilisce: «L'amministrazione finanziaria deve assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati. A tal fine essa provvede comunque a comunicarli nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale desumibile dalle informazioni in possesso della stessa amministrazione o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, ovvero nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico procedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare. Gli atti sono in ogni caso comunicati
5 N. 766/2025 R.G.R.
con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario. Restano ferme le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari».
Da quanto appena dedotto, risulta palese come l'Ente competente non abbia mai notificato la variazione catastale e di conseguenza il Comune di Paolisi (BN), quale Ente impositore, e per esso la Concessionaria, non avrebbe potuto procedere all'accertamento oggi opposto.
Infatti, la variazione della rendita catastale attribuita alla luce del nuovo classamento, avvenuta arbitrariamente e senza alcun contraddittorio, andava notificata al contribuente, preventivamente alla notifica dell'atto oggi impugnato.
Violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 161, della Legge n.
296/2006 – Eccezione di decadenza dal potere di accertamento.
L'avviso oggi impugnato risulta essere stato notificato in data 25.6.2025, ad una società trasformata in società semplice, per una imposta relativa all'anno 2020. Il tutto, quindi, oltre il termine di decadenza stabilito dalla citata norma.
Omessa motivazione dell'applicazione della variazione sia del classamento che della rendita catastale. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 7 L. n. 212/2000.
VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 13 DEL D.L. n.
201/2011 e dell'art. 1, comma 747, lett. b), L. n. 160/2019 (riduzione al 50% per inagibilità od inabitabilità).
Nullità dell'avviso di accertamento IMU 2020, per difetto assoluto di sottoscrizione in quanto non risulta allegata la determina dirigenziale della
COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE con cui si delega il
Dirigente p.t. all'emanazione dello stesso - VIOLAZIONE E/O FALSA
APPLICAZIONE DELL'ART. 1, comma 87, della L. n. 549 del 1995 e degli artt. 252
e 255 D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) - Carenza di legittimazione passiva della C.N.F.
S.p.a.
Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 252 e 255 T.U.I.R. - Carenza di legittimazione passiva della C.N.F.
L'odierna ricorrente rileva altresì che l'avviso di accertamento IMU 2020 risulta essere stato firmato dal legale rapp.te p.t. della Concessionaria privo di delega e, inoltre, evidenzia che, ai sensi del comma 8 dell'art. 255 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i
«L'organo straordinario di liquidazione provvede a riscuotere i ruoli pregressi emessi
6 N. 766/2025 R.G.R.
dall'Ente e non ancora riscossi, totalmente o parzialmente, nonché all'accertamento delle entrate tributarie per le quali l'ente ha omesso la predisposizione dei ruoli o del titolo di entrata previsto per legge», e pertanto l'atto de quo non poteva essere sottoscritto dallo stesso ma dal Presidente dell'OSL oppure dalla Commissione
Straordinaria di Liquidazione.
Società_1Pertanto, si eccepisce anche la carenza di legittimazione attiva della Resistente_1 Spa.
Illegittimità dell'avviso di accertamento per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7 comma 1 e 17 L. 212/2000 per omessa indicazione del metodo di calcolo degli oneri di riscossione e dell'aliquota posta a base del calcolo degli interessi, nonché delle tariffe applicate per la determinazione dell'IMU 2020 non esattamente specificati nell'atto oggi opposto.
Eccezione di prescrizione del credito posto a base dell'avviso di accertamento.
L'odierna ricorrente eccepisce l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito posto a base dell'atto oggi opposto.
Infatti, si evince che trattasi di presunto credito tributario relativo all'anno
2020.
I crediti tributari, infatti, si prescrivono nel termine di cinque anni dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell'ultimo atto interruttivo tempestivamente notificato al contribuente (articolo 2948 n. 4 del Codice civile).
Violazione del principio di proporzionalità della sanzione amministrativa.
Resistente_13. Resisteva la sola S.P.A., con i seguenti motivi:
INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO CHE LAMENTA LA MANCATA
NOTIFICA DEL PRESUPPOSTO CLASSAMENTO DELL'AGENZIA DELLE
ENTRATE TERRITORIO SENZA EVOCARE IN GIUDIZIO QUEST'ULTIMO
SUBORDINATA RICHIESTA DI INTEGRAZIONE DEL
CONTRADDITTORIO -NECESSITÀ DI CHIAMATA IN CAUSA DELL'AGENZIA
DELLE ENTRATE DI BENEVENTO
7 N. 766/2025 R.G.R.
SULLA PAVENTATA MANCATA NOTIFICA DELLA RENDITA
CATASTALE DEL 2013/MANCATA NOTIFICA DEL
CLASSAMENTO-INFONDATEZZA DEL MOTIVO 3) DI RICORSO
Fermo quanto sopra eccepito, nel merito si deduce che il motivo è inammissibile ovvero infondato.
La doglianza è rivolta verso il classamento emesso dall'Agenzia delle Entrate,
Ufficio Territorio, che avrebbe omesso di comunicare la rendita catastale, ma ciò non avviene con ricorso recuperatorio avverso l'avviso di accertamento catastale del 2013 desunto dalla visura catastale. Peraltro l'impugnativa è comunque tardiva poiché nel medesimo ricorso la parte contribuente ammette di conoscere tale classamento da ben oltre 60 giorni ossia da anni.
INFONDATEZZA DEL MOTIVO 1) DI RICORSO- LEGITTIMITÀ DELLA
NOTIFICA DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO ED EFFETTO SANANTE
DELLA PROPOSIZIONE DEL RICORSO
INFONDATEZZA ED Nominativo_3 DEL MOTIVO 2) -OMESSA
COMUNICAZIONE ED INESISTENZA DELLE CARATTERISTICHE
NECESSARIE PER LE INVOCATE AGEVOLAZIONI IMU
Anche la seconda doglianza è manifestamente inammissibile ed infondata poiché la ricorrente non è una società alberghiera o di ristorazione.
L'eccezione è comunque prioritariamente inammissibile perché la contribuente non ha presentato la relativa dichiarazione IMU 2020.
Invero i contribuenti che potevano beneficiare delle predette agevolazioni erano obbligati alla presentazione della dichiarazione Imu, come chiarito anche dal
Ministero dell'economia e delle finanze nelle Faq pubblicate a giugno 2021.
Il Ministero, infatti ha precisato che, in base all'articolo 1, comma 769, della legge 160/2019, i soggetti passivi nel caso di specie erano obbligati alla presentazione della dichiarazione Imu 2020 entro il 30/6/2021, come previsto dal comma 679 sopra citato, e la relativa dichiarazione andava presentata secondo il modello e le istruzioni approvate con Dm 30/10/2012.
In ogni modo la doglianza è comunque infondata poiché l'attività della ricorrente non rientra tra quelle che poteva giovare dell'invocata esenzione.
8 N. 766/2025 R.G.R.
La contribuente si occupa di compravendita di immobili ossia il codice ateco della stessa non rientra tra le categorie cui è stato dato ingresso all'agevolazione in oggetto.
A nulla rileva l'attività esercitata dal conduttore della struttura (peraltro tale locazione stona con i restanti motivi di ricorso che agitano l'inagibilità dell'immobile) poiché per poter giovare dell'agevolazione IMU il proprietario dell'immobile (e non un soggetto terzo) deve svolgere una delle attività previste nel cespite da esentare. Nel caso di specie, valga che in riferimento alle agevolazioni ex art. 177 D.L.
n. 34/2020 e ex art. 78 D.L. n. 104/2020, le norme agevolative invocate dal ricorrente concedono l'esenzione a favore del comparto turistico ricettivo «a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate».
INFONDATEZZA Nominativo_3 DEL MOTIVO 4)
-INSUSSISTENZA DELLA PAVENTATA DECADENZA - ERRORE DI CALCOLO
DELLA PARTE RICORRENTE
La doglianza è infondata poiché l'avviso accertamento IMU 2020 è stato notificato entro i termini di legge ossia il 25 Giugno 2025.
Tuttavia la parte ricorrente, compiendo un evidente errore di calcolo matematico, sostiene erroneamente la violazione dei termini di all'art. 1, comma 161, della Legge n. 296/2006.
In pratica, e paradossalmente, la medesima ricorrente sostiene che l'accertamento non era stato notificato entro il 31 Dicembre 2025 ossia entro una data futura rispetto a quella dell'effettiva notifica ovvero il «31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.».
Peraltro la sostenuta “trasformazione” della società non incide nel calcolo temporale e sulla legittimità della notifica.
Nominativo_3 E INFONDATEZZA DEL MOTIVO 5) SUL VIZIO DI
MOTIVAZIONE IMPUTATO ALLA RENDITA CATASTALE DELL'AGENZIA
DELLE ENTRATE
La doglianza è inammissibile ed infondata.
La parte ricorrente non ha contestualmente impugnato l'avviso di rettifica catastale dell'Agenzia delle Entrate del 2013 ed in questa sede non può dolersi di non comprendere la rendita catastale.
9 N. 766/2025 R.G.R.
Peraltro senza evocare in giudizio l'Agenzia delle Entrate.
L'atto impugnato è un avviso di accertamento in materia di IMU 2020 fondato sulle risultanze catastali presenti fin dal 2013, quindi è ben motivato e fino a prova contraria legittimo nel suo quantum.
Nel resto la controparte discetta di argomenti diversi dalla reale motivazione dell'accertamento che resta nella sua semplicità e chiara evidenza: l'omesso pagamento IMU. Così come in senso unanime, la Giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, ritiene che il contradditorio preventivo introdotto dalla legge 212/2000 debba essere applicato solo con riferimento ai tributi c.d. armonizzati e cioè solo con riguardo a quei tributi sottoposti al diritto europeo (quali per esempio l'iva) tra cui non vi rientrano ovviamente i tributi locali.
L'art. 6-bis, comma 2, della legge 212/2000, con riferimento all'ambito di operatività del contraddittorio preventivo obbligatorio, dispone che «non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.».
Quindi non sarà necessario attivare il contraddittorio nei casi in cui le violazioni siano rilevate dall'incrocio di elementi contenuti in banche dati nella disponibilità del Comune (atti automatizzati o sostanzialmente automatizzati) oppure emergano a seguito di controlli effettuati sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti e, comunque, dai dati in possesso dello stesso Comune come appunto per l'IMU.
Nominativo_3 DEL MOTIVO 6) DI RICORSO PER MANCATA
PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE I.M.U. ED INFONDATEZZA DEL
RICORSO RISPETTO ALLE RISULTANZE PUBBLICHE
INFONDATEZZA NEL MERITO DEL MOTIVO 6) DI RICORSO
-IMMOBILI LOCATI E PIENAMENTE AGIBILI E FRUITI DAL CONDUTTORE
La parte ricorrente offre una rappresentazione decettiva dello stato dei luoghi.
Addirittura sconfessando altre parti del ricorso che attestano la piena fruibilità dei cespiti pacificamente locati ed adibiti a struttura per lo svolgimento di cerimonie.
10 N. 766/2025 R.G.R.
società_3Sui cespiti incisi insiste, ben prima del 2020, l'attività del ( link_1cfr. sito al seguente link .
Peraltro come unica prova del sostenuto stato di inagibilità offre un documento risalente a 10 anni prima dell'anno tassato.
Insomma la ricorrente lamenta di non dover pagare l'IMU 2020 poiché vi è una relazione del 2010 della Polizia Municipale che attesterebbe che l'immobile inciso
«risulta da tempo inutilizzabile» con spettanza di una riduzione almeno il 50% dell'imposta integralmente evasa dalla contribuente.
Peraltro in piena incoerenza che gli altri motivi di ricorso ossia con la contestuale richiesta di esenzione dovuta all'attività di ristorazione alberghiera che avrebbe esercitato il soggetto che da anni occupa l'immobile indicato ora quale insalubre e non agibile.
La parte contribuente non solo non ha assolto al proprio onere probatorio, ma confuta la presente doglianza con i medesimi argomenti contenuti nel ricorso.
In ogni modo, e senza che ciò incida come inversione dell'onere probatorio in capo al ricorrente, si segnala che l'Ente ha provveduto ad un sopralluogo del 2025 ove i cespiti sono stati rilevati quali pienamente agibili.
È comunque il caso di evidenziare che ai fini IMU l'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado materiale sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile) o di una obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.
Tuttavia la parte contribuente non dimostra né la totale inagibilità del cespite né la sua inabitabilità nel 2020.
INFONDATEZZA DEL MOTIVO 7) DI RICORSO – LEGITTIMITÀ
DELLA SOTTOSCRIZIONE E PIENA LEGITTIMITÀ DELLA CONVENZIONE
TRA IL COMUNE ED IL CONCESSIONARIO
INFONDATEZZA DEL MOTIVO 8) DI RICORSO – ERRORE
PERCETTIVO DEL RICORRENTE- COMPLETEZZA DELL'ATTO IMPUGNATO
Erroneamente la parte ricorrente lamenta che l'avviso di accertamento non contenga i conteggi del caso.
La semplice lettura dell'avviso di accertamento fa emergere come lo stesso contenga tutti i conteggi e le aliquote del caso (cfr. tra l'altro il dettaglio di cui a pag. 3
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di 9), nonché nel dettaglio sono indicate le modalità di calcolo del valore delle aree eseguite dall'Ufficio tecnico in base al PRG del Comune.
Controparte è stata messa in condizioni di conoscere il contenuto della pretesa tributaria e, al riguardo, ha svolto ogni difesa, sia sotto il profilo formale che sostanziale.
INFONDATEZZA DEL MOTIVO 9) DI RICORSO – ERRORE DI
CALCOLO DEL RICORRENTE- INSUSSISTENZA DELLA PAVENTATA PRESCRIZIONE
Erroneamente la parte ricorrente lamenta che l'avviso di accertamento per l'anno 2020 notificato nel 2025 sia prescritto.
Ora da un elementare calcolo matematico si desuma che non è trascorso il quinquennio tra l'esigibilità dell'IMU 2020 (termine ultimo 16 Dicembre 2020) e la notifica dell'accertamento avvenuta nel Giugno 2025.
INFONDATEZZA DEL MOTIVO 10) DI RICORSO – SANZIONI
COMMISURATE SECONDO IL MINIMO EDITTALE
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il contraddittorio non doveva essere instaurato, né dev'essere integrato, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate: si tratta di due cause diverse (quella avverso la variazione catastale, ovviamente, ove mai introdotta), legate da rapporto di pregiudizialità (se mai contestualmente esistenti): e neppure è possibile, trattandosi di giudizi di natura impugnatoria, un accertamento incidentale, nella sede del processo sull'atto inerente al tributo che presuppone la variazione (cfr. come, sotto diversi aspetti, le questioni attinenti a tale casistica siano trattate da Cass. civ., Sez. V, sent.
22.2.2022, n. 5861; Cass. civ., Sez. V, sent. 10.2.2021, n. 3226; Cass. civ., Sez. V, sent. 27.3.2019, n. 8534).
La variazione catastale, insomma, costituisce un presupposto dell'atto successivo, ma esterno alla sequenza procedimentale di quest'ultimo, ossia essa non assume la natura di atto presupposto (prodromico) nello specifico significato, preteso dall'art. 14, co. 6 bis, d. lgs. 546/1992: sicché non è possibile ritenere che la mancata notificazione di quella si riverberi sulla validità dell'atto successivo: e, dunque, non agisce la norma sul litisconsorzio necessario, di cui all'appena menzionato art. 14, co.
6 bis, d. lgs. 546/1992.
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L'impugnazione avverso la variazione catastale, poi, ben poteva essere proposta, una volta perfettamente nota, da anni, la medesima variazione (quantunque non oggetto di specifica autonoma notificazione), attraverso la notificazione di un accertamento IMU posteriore ad essa e tale da presupporla (come dimostra la
Ricorrente_1precedente causa, promossa dalla S.R.L. contro accertamento relativo all'IMU del 2013, nella quale pure veniva sollevata la questione della variazione catastale: cfr., amplius, il successivo § 3; in giurisprudenza, cfr. Cass. civ., Sez. V, sent. 22.2.2022, n. 5861, circa la conoscenza della variazione catastale, conseguita mediante la notificazione dell'accertamento successivo): la notificazione, del resto, costituisce mera condizione di efficacia, e non elemento costitutivo, della variazione.
2. La legittimazione ed i poteri della concessionaria sono documentati dagli atti, adottati dal Comune di Paolisi, successivamente all'apertura della procedura di dissesto: come dimostra la nomina, sul presupposto esplicito, appunto, dell'esistenza e della disciplina della procedura liquidatoria, a funzionario responsabile dei tributi comunali, e dietro apposita procedura negoziale, del rappresentante legale della
Resistente_1. (cfr., per la documentazione delle menzionate vicende, la produzione della parte resistente).
3. Non occorreva instaurare il contraddittorio preventivo, ex art. 6 bis, l. 212/2000, trattandosi di atto di pronta liquidazione, se non automatizzato o semiautomatizzato
(comma 2 di quella norma ed art. 3 D.M. MEF 24.4.2024).
4. Assume la ricorrente che la questione sia stata già oggetto di controversia innanzi alla stessa Corte, nella causa iscritta al R.G. n. 533/2019, definita con sentenza n. 352/2020, passata in giudicato: tale sentenza, effettivamente favorevole alla odierna
Ricorrente_1ricorrente, veniva pronunziata, tuttavia, nel rapporto tra l'
Società_1S.R.L. ed il Comune di Paolisi, e non anche nei confronti della
Società_1& S.P.A.: quest'ultima, poi, non costituisce neppure un successore a titolo universale, od a titolo particolare, dell'ente locale, cosicché il giudicato non le può essere opposto (art. 2909 c.c.).
Ricorrente_15. La S.R.L., deduce la medesima parte ricorrente, è
Ricorrente_1stata trasformata in SOCIETÀ SEMPLICE: giacché la
Banca_1trasformazione societaria mantiene la soggettività, che si perpetua nella nuova
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veste societaria, nessuna rilevanza tale fenomeno, nella specie, assume, nel senso dedotto dalla contribuente.
6. A detta della ricorrente, l'IMU per l'anno 2020 non è dovuta, in virtù del combinato disposto degli artt. 177, d.l. 34/2020, 78, d.l. 104/2020, e 9, d.l. 137/2020: una totale esenzione dall'IMU, per l'anno 2020, in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Fermo che, trattandosi di immobile nella categoria catastale D2, astrattamente sarebbe possibile invocare l'esenzione, è, in realtà, pacifico che l'Ricorrente_1
S.R.L. non svolgeva l'attività alberghiera e di ristorazione, trattandosi della proprietaria dell'immobile, e non dell'esercente: l'art. 177, co. 1, lett. 'b', d.l.
34/2020 (conv., con modif., dalla l. 77/2020), prevede la «condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate»: e, dunque, la ricorrente già soggettivamente non può avvalersi del beneficio, a prescindere dalla questione se dovesse essere o meno dichiarata la condizione, dalla quale si voleva trarre il vantaggio.
7. Nella relazione redatta all'esito del sopralluogo, fatto condurre dal Comune di
Paolisi nel 2025, si legge, per quanto qui rilevi:
Nel 2010, invece, veniva accertato quanto segue:
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Non è nota esattamente la situazione nell'anno 2020, ma la stessa parte ricorrente invoca tali due atti, al fine di sostenere le proprie ragioni.
In ambo i casi, si tratta di problematiche cui è possibile ovviare mediante interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, sicché non è ammesso di ottenere nessun'esenzione, neppure parziale, dall'IMU: «In tema di IMU, ai fini dell'applicazione della riduzione prevista dall'art. 13, comma 3, lett. b, del d.l. n. 201 del 2011 (conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011), devono considerarsi inagibili o inabitabili, e di fatto non utilizzati, i fabbricati per i quali vengano a mancare i requisiti di cui all'articolo 24, comma 1, del d.P.R.
n. 380 del 2001 e quindi, nello specifico, gli immobili che presentino un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) o un'obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica, non superabile con interventi di manutenzione, ordinaria o straordinaria.» (Cass. civ., Sez. V, od. 24.2.2023, n. 5804).
La definizione di tali generi di intervento si trae dal testo della medesima ordinanza della S.C., testè richiamata, che, a propria volta, naturalmente, si rifà ai testi normativi della materia, e quei concetti comprendono le opere, delle quali abbisogna l'immobile della ricorrente:
2.4. ai sensi dell'art. 3, lettere a), b), c) e d), del d.P.R. n. 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) per interventi di manutenzione ordinaria si intendono, dunque, gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, mentre per interventi di manutenzione straordinaria si intendono le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d'uso implicanti incremento del carico urbanistico, ed infine per interventi di restauro e di risanamento conservativo, si intendono gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili;
8. La sanzione, gli interessi, le tariffe ed aliquote costituiscono elementi espressamente considerati nella premessa e nella motivazione dell'atto impugnato: il quale enunzia gli atti, dai quali trarre tariffe ed aliquote, ed illustra, mediante specifici e puntuali richiami normativi, i criteri di determinazione di interessi e sanzione: quest'ultima, poi, non appare sproporzionata, e, anzi, corrisponde esattamente alla
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misura ratione temporis prevista dall'art. 13, co. 1, d. lgs. 471/1997, applicabile all'IMU ex art. 1, co. 774, l. 160/2019.
Gli oneri di riscossione coincidono con quelli previsti dall'art. 1, co. 803, l.
160/2019: essi sono indicati mediante apposito prospetto, e nella premessa è presente un richiamo normativo.
9. Considerando l'anno di riferimento del tributo e la data di notificazione dell'avviso impugnato, non sono maturate né la prescrizione, né la decadenza.
10. La notevole complessità della causa consente la compensazione delle spese di lite tra le parti costituite (spese irripetibili nei confronti del Comune di Paolisi, in quanto non costituito).
P.Q.M.
1) Rigetta la domanda;
2) Compensa le spese di lite tra le parti costituite, dichiarandole irripetibili rispetto al Comune di Paolisi.
Benevento, 20.1.2026
L'ESTENSORE
DOTT. LUIGI GALASSO
IL PRESIDENTE
DOTT.SSA AN RL AN
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