Art. 5.
La posizione del personale direttivo ed insegnante addetto alle scuole italiane della Libia e dell'Eritrea fino a quando detto personale non sara' assoggettato alle disposizioni contenute nel testo unico approvato con regio decreto 12 febbraio 1940, n. 740 , e successive modificazioni, continua ad essere disciplinata dalle norme di cui al regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1737 , ed alle successive modificazioni, esclusa peraltro la corresponsione della indennita' coloniale prevista dalle norme stesse.
La posizione del personale direttivo ed insegnante addetto alle scuole italiane della Libia e dell'Eritrea fino a quando detto personale non sara' assoggettato alle disposizioni contenute nel testo unico approvato con regio decreto 12 febbraio 1940, n. 740 , e successive modificazioni, continua ad essere disciplinata dalle norme di cui al regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1737 , ed alle successive modificazioni, esclusa peraltro la corresponsione della indennita' coloniale prevista dalle norme stesse.