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Sentenza 9 febbraio 2025
Sentenza 9 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/02/2025, n. 1317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1317 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Carla Hubler - Presidente rel. -
Dott. Ivana Sassi - Giudice -
Dott. Giuseppe Orso - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 22552 del Ruolo Generale dell'Anno 2023, avente per oggetto:
Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
[...]
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. ARINO Parte_1
VINCENZO presso il quale elettivamente domicilia
E
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. CASILLO CP_1
SALVATORE presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso: esprime parere favorevole alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 30/10/2023 e , Parte_1 CP_1
premettendo di aver contratto matrimonio in Giugliano in Campania (NA) il 29/07/2017 e che dall'unione non erano nati figli, chiedevano pronunziarsi la separazione personale nonché, decorso il termine di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Tra le parti, in seguito a comparizione in modalità cartolare innanzi al Giudice relatore designato in data 8.2.24, è intervenuta separazione in forza di sentenza n. 3978 pubblicata il 12.4.2024 resa nel procedimento RG. n. 22552/23, irrevocabile come da attestazione di cancelleria.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc.
1 Per l'udienza del 12.12.24 pervenivano note di trattazione scritta sottoscritte dalle parti, le quali dichiaravano congiuntamente di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, confermando di voler divorziare alle condizioni di cui alla sentenza di separazione consensuale. Le parti depositavano l'attestazione di passaggio in giudicato della sentenza separativa. Il Tribunale raccolte le conclusioni del PM si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L
55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore delegato ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni, come da note per l'udienza cartolare del 12.12.24:
In sede di separazione consensuale, le parti avevano definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“a) Le parti dichiarano che la casa coniugale di proprietà esclusiva della sig.ra CP_1
rimarrà nella piena disponibilità della stessa, unitamente agli arredi in essa contenuti, mentre il sig. già ha trasferito la propria residenza altrove;
Parte_1
b) Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non richiedere l'una all'altra alcuna contribuzione al mantenimento personale.
c) Le parti danno atto che tutte le questioni patrimoniali tra essi, sono state esaurientemente regolate;
pertanto gli stessi rinunciano ad ulteriori ed eventuali reciproche pretese economiche;
d) Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti ai fini della validità per l'espatrio”
2 In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai ricorrenti a Giugliano in Campania (NA) il 29/07/2017 (atto n. 151, parte II, S. A, reg. Atti Matrimonio anno 2017);
• omologa le condizioni necessarie di cui in motivazione;
• prende atto delle ulteriori condizioni pattuite dai coniugi;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Giugliano in Campania (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett.
f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.1.12.1970
n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 13/12/2024.
Il Presidente estensore
Dott. Carla Hubler
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