Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. X, sentenza 30/01/2026, n. 664
CGT1
Sentenza 30 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Mancata notifica atti prodromici

    La Corte ha ritenuto che la notifica dell'intimazione di pagamento sia avvenuta ritualmente, anche in caso di irreperibilità relativa del destinatario, sulla base della documentazione prodotta da ADER, che includeva il deposito presso la casa comunale e l'invio di raccomandata informativa con avviso di ricevimento attestante la compiuta giacenza.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito azionato

    La Corte ha ritenuto che, in base alla giurisprudenza della Suprema Corte, la mancata impugnazione degli atti prodromici (cartelle di pagamento) rende il credito sostanzialmente irretrattabile. Inoltre, la Corte ha ritenuto che, in considerazione della normativa emergenziale e della giurisprudenza citata, non sia inutilmente decorso il termine prescrizionale per i crediti in contestazione (triennale per le tasse automobilistiche, quinquennale per i tributi locali e decennale per i crediti erariali).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. X, sentenza 30/01/2026, n. 664
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 664
    Data del deposito : 30 gennaio 2026

    Testo completo