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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 23/07/2025, n. 765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 765 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
N. 599/2023 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta da:
dott. Giuseppe Serao Presidente
dott. Daniela Fedele Consigliere OGGETTO:
dott. Vittorio Carlo Aliprandi Consigliere Relatore Altre ipotesi di ha pronunciato la seguente responsabilità
S E N T E N Z A extracontrattuale non nella causa civile n. 599/2023 R.G. posta in decisione all'udienza del ricomprese nelle altre
16/04/2025, promossa materie.
DA
(C.F. , in persona del Sindaco pro Parte_1 P.IVA_1
tempore rappresentato e difeso dagli avv. Paolo Bonomi e Paolo Persona_1
Giudici del foro di BE ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in
BE alla via Ghislanzoni n. 41 giusta delega rilasciata in calce alla citazione in appello;
pagina 1 di 24 APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), con sede Controparte_1 P.IVA_2
in Montichiari, in persona del legale rappresentante rappresentata CP_2
e difesa dagli avv. Dario Meini e Alberto Besuzio del foro di Brescia ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Brescia Borgo Pietro
Wuher n. 81 giusta delega in atti;
APPELLATA
NONCHE' CONTRO
(C.F. ), con sede in Verdellino, in persona Controparte_3 P.IVA_3
della legale rappresentante rappresentata e difesa dall'avv. CP_4
Giovanni Valtulini e dall'avv. Davide Martinelli ed elettivamente domiciliata in
Trescore Balneario via Locatelli n. 82, giusta delega rilasciata in calce alla comparsa di primo grado;
APPELLATA
NONCHE' CONTRO
(C.F. ), a scio unico, con Controparte_5 P.IVA_4
sede in Verdellino, in persona del Presidente del C.d.A. CP_6
rappresentata e difesa dall'avv. Matteo Masiello del foro di OV e avv.
Alessandro Stefana del foro di Brescia ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Brescia via Diaz n. 9, giusta delega allegata alla comparsa in grado di appello;
pagina 2 di 24 APPELLATA
NONCHE' CONTRO
(C.F. ), Controparte_7 C.F._1
rappresentato e difeso dagli avv. Laura Elia e Paola Minozio del foro di
BE ed elettivamente domiciliato presso avv. Paola Boghi in Brescia, via
Sant'Orsola n. 21a, giusta delega in atti;
APPELLATO
NONCHE' CONTRO
(C.F. ), Controparte_8 P.IVA_5 [...]
C.F. ), Controparte_9 P.IVA_6
APPELLATI
In punto: Appello alla sentenza N. 968/2023 emessa dal Tribunale di
BE (terza sezione civile) pubblicata in data 9.05.2023
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
Voglia la Corte d'Appello
in totale riforma della sentenza del Tribunale di BE n.986/2023, in data 12
marzo 2023, pubblicata il 9 maggio 2023 e notificata il 17 maggio 2023, nonché
dell'ordinanza 20 dicembre 2020 n. 6297/2020 cron., resa nel giudizio n.7736/2017 R.G.
accertata e dichiarata la sussistenza della contaminazione di cui in narrativa e la pagina 3 di 24 responsabilità dei convenuti in ordine alla stessa, condannare i convenuti, in solido fra loro, o per la quota di rispettiva competenza, al pagamento a favore del dell'importo di € 2.565.000,00, ovvero del diverso Parte_1
importo che dovesse essere determinato nel corso del giudizio, oltre agli interessi al tasso di cui al d.lgs. 231/2002 da ogni singola attribuzione al saldo e oltre alla rivalutazione monetaria;
dichiarare inammissibili e comunque respingere tutte le domande e le eccezioni formulate dagli appellati nei confronti del , in quanto Parte_1
infondate in fatto e in diritto.
Spese, anche del giudizio di primo grado, integralmente rifuse.
In via istruttoria, il chiede, occorrendo, l'ammissione di Parte_1
consulenza tecnica d'ufficio diretta ad accertare la quota di responsabilità di ciascun convenuto, l'adeguatezza delle opere fatte eseguire dal Parte_1
per la messa in sicurezza d'urgenza dei siti per cui è causa e la
[...]
congruità delle spese a tal fine sostenute.
Il Comune di chiede, occorrendo, che il Tribunale Ill.mo voglia Pt_1
disporre ordine di esibizione ex art.210 c.p.c. all'ing. e a Testimone_1 [...]
CP_1 del progetto relativo all'intervento realizzato di messa in sicurezza in urgenza delle acque di falda contaminate.
Il chiede, inoltre, l'ammissione di prova per testimoni sulle Parte_1
seguenti circostanze … omissis …
Per parte appellata : CP_1
pagina 4 di 24 Nel merito:
riproposte ai sensi dell'art. 346 c.p.c. tutte le domande ed eccezioni formulate nei confronti del nel giudizio di primo grado e non Parte_1
esaminate dal Tribunale come indicate nella parte narrativa della comparsa di costituzione e risposta depositata in data 19 ottobre 2023, previo ogni necessario accertamento e declaratoria incidentale:
- dichiarare inammissibile l'appello per violazione del disposto dell'art. 342
c.p.c.;
- in subordine, nel caso di rigetto della superiore eccezione di inammissibilità e,
quindi, di ritenuta ammissibilità anche parziale dell'appello avversario, rigettare detto medesimo appello e tutte le domande ivi svolte dal Parte_1
nei confronti della società in quanto del tutto Parte_2
destituite di fondamento in fatto e in diritto anche in applicazione dell'art. 1227
c.c. Per l'effetto, quindi e comunque, confermare la sentenza n. 986/2023
pubblicata in data 9 maggio 2022 dal Tribunale Ordinario di BE;
- in ulteriore subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande dell'appellante e di accertamento di una responsabilità della scrivente società previ i più opportuni CP_1 Parte_2
accertamenti e declaratorie incidentali, accertare e dichiarare e graduare la concorrente responsabilità dei convenuti in persona del Controparte_3
legale rappresentante pro tempore;
, in persona del Controparte_8
titolare sig. sig. ; CP_8 CP_7 CP_7 Controparte_5
pagina 5 di 24 CP_
in persona del legale rappresentante pro tempore, nella causazione dell'evento lesivo e, per l'effetto, limitare la condanna della medesima alla sola quota di responsabilità ad essa Parte_2
esclusivamente riferibile, anche atteso quanto già realizzato a beneficio del
, eventualmente diminuita o ridotta anche a norma dell'art. Parte_1
1227 c.c., senza riconoscimento di alcuna solidarietà nei confronti delle altre parti convenute.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio.
Per parte appellata : CP_3
Ogni avversa domanda e/o istanza disattesa, così codesta, voglia pronunciarsi:
In via principale: rigettarsi l'appello avversario, con integrale conferma della sentenza di I grado, dichiarando la domanda avversaria inammissibile e/o improcedibile;
In subordine: rigettarsi, in ogni caso, ogni domanda di condanna siccome inondata sia nell'an debeatur sia nel quantum debeatur;
Disattendersi ogni istanza istruttoria siccome inammissibile e/o improponibile e/o genericamente formulata;
In ogni caso: competenze e spese del grado d'appello interamente rifuse, con distrazione ex art. 93 cpc in favore del sottoscritto difensore antistatario.
Per parte appellata Controparte_5
Voglia la Corte d'Appello di Brescia, contrariis reiectis, rigettare le domande di parte attrice perché infondate in fatto ed in diritto e comunque perché prescritto pagina 6 di 24 il diritto azionato e perché decaduta dall'azione per tutti i motivi esposte nella narrativa del presente atto.
Con vittoria di compensi e spese di causa del primo e del secondo grado di giudizio.
Per parte appellata : CP_7
In via principale: rigettare l'appello proposto dal in quanto Parte_1
infondato in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa e confermare l'ordinanza n. 6297/2020 del 20.12.2020 e la sentenza n. 986/2023 del Tribunale
di BE.
Rigettare tutte le domande formulate dal in quanto Parte_1
infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in atti.
In via subordinata: nel denegato caso in cui venga Controparte_7
ritenuto responsabile per la contaminazione oggetto di causa, determinare, tra i soggetti ritenuti responsabili, le rispettive quote di responsabilità e, per l'effetto,
limitare l'eventuale pronuncia di condanna del signor Controparte_7
alla quota di sua spettanza.
In via istruttoria: … omissis ...
Non ammettere la prova per testi richiesta dall'appellante, in quanto le circostanze oggetto di detti capitoli sono da provare documentalmente.
Non ammettere la C.T.U. richiesta dall'appellante in quanto palesemente esplorativa.
Ammettere il convenuto alla prova contraria sui capitoli di prova CP_7
pagina 7 di 24 avversari eventualmente ammessi.
In ogni caso: con condanna dell'appellante alla rifusione integrale delle spese di lite per il presente giudizio (primo e secondo grado), da distrarsi ex art. 93,
comma 1, c.p.c., in favore degli avv. Laura Elia e Paola Minonzio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata in data 2.08.2017, il conveniva in Parte_1
giudizio innanzi al Tribunale di BE Controparte_1
, Controparte_3 Controparte_8 [...]
esponendo: Parte_3
- che il Comune deducente, unitamente a quelli di Verdellino, Castel Pt_4
Rozzone e Treviglio avevano subito una contaminazione delle loro acque sotterranee da cromo esavalente, cromo totale, nichel e cadmio, contaminazioni partite da alcuni insediamenti produttivi siti in Verdellino;
- che un primo focolaio proveniva da un secondo da Nuova CP_1
I.G.B. s.r.l. e un terzo da EC di Catalano e di CP_7 [...]
e in data 29.01.2013 un ulteriore focolaio era riconducibile a CP_8
Rubinetteria Mariani s.r.l.;
- che i convenuti avevano ammesso la propria responsabilità;
- che la Regione Lombardia aveva incaricato il comparente a predisporre ed attuare un piano di intervento per arginare la diffusione della contaminazione e in data 1.10.2009 era stata convocata una conferenza di servizi;
- che, con delibera di Giunta Regionale in data 8.06.2011 n. 1825, era stato pagina 8 di 24 previsto un finanziamento in favore del Comune di di € 2.500.000 per Pt_1
la realizzazione del primo modulo della barriera idraulica, l'attivazione del sistema di sicurezza della falda e il successivo trattamento delle acque per lo scarico in fognatura;
- che la Regione Lombardia aveva stanziato complessivi € 2.565.000 con vari decreti dal 26.07.2010 al 12.08.2013;
- che, avendo l'ente realizzato le operazioni di messa in sicurezza, ai sensi degli artt. 239 e seg. del d.lgs.
3.04.2006 n. 152 e dovendo restituire le somme finanziate alla Regione Lombardia l'ente territoriale era legittimato alle azioni di rivalsa e risarcitorie nei confronti dei responsabili dell'evento di inquinamento.
Si costituiva con comparsa che resisteva. Parte_2
In via preliminare, la società osservava che l'art. 250 del citato decreto legislativo prevede che l'intervento d'ufficio da parte del possa Pt_1
avvenire solo qualora i soggetti responsabili della contaminazione non provvedano direttamente agli adempimenti ovvero non siano individuabili;
che pertanto le condizioni di applicabilità erano regolate dall'art. 244 e dunque l'intervento in autotutela del era possibile solo nel caso di Parte_1
mancata individuazione dei responsabili o allorquando, in ipotesi di loro individuazione, questi ultimi non si fossero attivati, nonostante la ricezione di apposita diffida.
Fatta tale premessa, evidenziava che mai era stata coinvolta nelle CP_1
varie conferenze di servizi, nonostante il fosse stato invitato Parte_1
pagina 9 di 24 a partire dalla conferenza del 14 ottobre 2009; che in tutto il periodo compreso tra il mese di ottobre 2009 e il gennaio 2013, il Comune attoreo non aveva mai affermato la responsabilità di e mai la Provincia di BE ha CP_1
notificato l'ordinanza motivata di cui al comma 2 dell'art. 244 Codice Ambiente.
In fatto, la convenuta spiegava che, nel mese di novembre 2008, aveva rinvenuto nelle acque sotterranee del suo sito industriale concentrazioni di cromo esavalente superiori alla norma e quindi aveva trasmesso ad di BE, Pt_5
Provincia di BE, alla Regione Lombardia e alla Prefettura la comunicazione ai sensi del comma 2 art. 245 nella qualità di soggetto non responsabile dell'inquinamento; che nel 2009 il aveva Controparte_11
indetto una conferenza di servizi volta a valutare le proposte operative e in data
25.11.2010 la conferenza aveva espresso parere favorevole all'esecuzione del progetto predisposto dalla comparente consistente nell'esecuzione di una barriera idraulica di neutralizzazione del focolaio di contaminazione abbattendo le concentrazioni inquinanti nei limiti della tollerabilità. Negava di aver ammesso le proprie responsabilità ed evidenziava che l'inammissibilità
dell'avversa iniziativa processuale in quanto il mirava a Parte_1
sostituirsi alla Provincia di BE nell'accertamento delle responsabilità per la contaminazione delle acque sotterranee senza le adeguate garanzie procedimentali;
in via subordinata, sosteneva che l'opera realizzata dal
[...]
era eccessiva, che dovevano essere valutate e graduate le rispettive Parte_1
responsabilità e chiedeva di essere manlevata da Controparte_12
pagina 10 di 24 Assicurazione in forza di varie polizze RC Inquinamento. Controparte_13
negava di aver mai riconosciuto la sua responsabilità; Controparte_3
eccepiva la genericità della citazione introduttiva e che la Provincia di BE
aveva concluso affermando di non disporre delle informazioni necessarie per perimetrare il plume di contaminazione originanti da CP_1 CP_3
e CDS di per stabilire il grado di responsabilità delle aziende
[...] CP_8
coinvolte; che nuovamente in data 20.10.2015 il aveva Parte_1
chiesto alla provincia di BE di definire e ripartire le diverse respsoanbilità
dei soggetti coinvolti al fine di intraprendere le azioni di rivalsa, ma la Provincia
con nota del giorno 11.05.2016 aveva risposto che restavano da concludere le attività di perimetrazione dei plume di contaminazione che si originavano ai vari siti e che erano necessarie altre indagini.
in primis contestava l'affermazione secondo cui vi Controparte_5
sarebbe stata ammissione di responsabilità; allegava che il suo coinvolgimento era avvenuto in epoca successiva e che inquinanti erano stati rinvenuti anche a monte del suo insediamento produttivo nell'azienda dolciaria Eurodolciaria s.r.l.
e a valle nel sito di Meyer s.r.l.; che la società aveva acquistato l'azienda nel dicembre 2007 da Glass 1898 s.r.l.; che nel corso degli anni erano stati individuati fenomeni di inquinamento in vaste zone della pianura bergamasca e,
in particolare nella zona di Treviglio e che, in ogni caso, le problematiche riscontrate nella locale falda freatica interessante una vasta zona non potevano essere ricondotte, nemmeno in parte, all'attività industriale svolta presosi il sito pagina 11 di 24 della deducente.
titolare dell'impresa individuale CDS avente sede in Verdellino, CP_8
chiariti i rapporti con il PO , titolare dell'impresa Controparte_7
EC, affermava che il PO aveva rilasciato una dichiarazione di assunzione della responsabilità, pur non essendo il proprietario del sito produttivo e delle attrezzature, e che allora il deducente era stato indotto a sottoscrivere il doc. 5 in cui aveva affermato di essere l'effettivo titolare del sito, ma senza l'oggettiva consapevolezza circa la sussistenza della propria responsabilità nella causazione del lamentato inquinamento ambientale. Allegava che era privo dei mezzi per procedere alle opere di bonifica e che in data 11.11.2013 aveva cessato l'attività
e si era trasferito altrove lasciano l'immobile libero onde consentire ad di Pt_5
eseguire le indagini del caso.
, premessi cenni sull'attività in concreto svolta, ossia di Controparte_7
essere artigiano con competenze nel trattamento e nel rivestimento dei metalli e
Contr di aver eseguito lavorazioni per conto di affermava di aver rilasciato la dichiarazione del tutto inconsciamente e incautamente, già predisposta da altri, e dunque successivamente in occasione di un incontro presso la CP_8
sala consiliare di Verdellino, aveva riconosciuto che il problema dell'inquinamento era da attribuire alla propria attività produttiva e si era impegnato ad eseguire interventi di messa in sicurezza, tanto da aver inoltrato la richiesta di voltura di tutti gli atti formali e amministrativi rivolti a EC di
. Nel merito, eccepiva che il non aveva assolto all'onere CP_7 Pt_1
pagina 12 di 24 probatorio ad esso spettante e negava l'esistenza della responsabilità solidale tra i vari convenuti.
chiamata da Controparte_14
aderiva alle difese della sua assicurata, ma Controparte_1
contestava altresì l'operatività della polizza in quanto la richiesta risarcitoria era stata ricevuta dalla chiamante per la prima volta alla data del 25.01.2013 ovvero ben oltre il termine di scadenza contrattuale dell'ultima polizza in vigore con la compagnia, ossia la n. 3228 decorrente dal giorno 1.01.2011 al giorno
1.01.2012.
Assegnati i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., la causa era istruita solo in via documentale e, con la gravata sentenza, il primo giudice rilevava la fondatezza del rilievo preliminare ex art. 244 d.lgs. 152/06, ossia la mancanza dell'ordinanza di diffida motivata emessa dalla Provincia per ovviare all'inquinamento dei siti contaminati con integrale compensazione delle spese di lite.
Il proponeva appello a cui resistevano Parte_1 Controparte_3
e Controparte_5 Controparte_7 [...]
che rinunciava alla domanda di manleva svolta verso Parte_2 [...]
; quest'ultima e non si costituivano in questo grado e CP_12 CP_8
venivano dichiarati contumaci.
La causa era differita all'udienza del 16.04.2025 per la spedizione a sentenza ex art. 352 c.p.c. previa assegnazione dei termini a ritroso per la precisazione delle pagina 13 di 24 conclusioni e per il deposito degli scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte appellante articola le sue doglianze in un corposo atto Parte_1
introduttivo, ma senza preoccuparsi di separare singolarmente i motivi al fine di meglio comprendere le censure alla gravata sentenza.
Le doglianze si possono comunque riassumere nei seguenti termini:
- l'appellante allega che l'ordinanza del 20.12.2020 con cui il primo giudice ha rimesso la causa in istruttoria assumendo l'ammissibilità e la fondatezza dell'eccezione ha natura di sentenza e dunque è formulata apposita riserva di appello;
- l'appellante allega che l'eccezione di mancanza della diffida ex art. 244 d.lgs.
3.04.2006 n. 152 era stata formulata tempestivamente solo da
[...]
mentre le altre parti convenute vi hanno aderito solo nel Controparte_1
corso dell'udienza del 10.07.2018 e dunque tardivamente, mentre CP_5
non ha mai formulato siffatta eccezione;
[...]
- l'appellante deduce che l'emissione dell'ordinanza prevista dall'art. 244 non costituisce il presupposto per l'azione svolta in quanto si tratta di rivalsa al fine di ottenere il rimborso dei costi sopportati dalla regione Lombardia per le opere di messa in sicurezza del sito, senza alcuna finalità sanzionatoria o ripristinatoria, tanto più che i convenuti hanno riconosciuto le rispettive responsabilità;
- l'appellante censura l'affermazione secondo cui la SE (messa in sicurezza pagina 14 di 24 d'emergenza) non può essere utilizzata come una sorta di corsia preferenziale per ottenere nel minor tempo possibile l'intervento di disinquinamento al di fuori delle prescrizioni imposte per legge alla bonifica.
I motivi, esposti in modo piuttosto confuso, non colgono nel segno e non meritano accoglimento.
Sul primo mezzo, la Corte osserva che il Tribunale, con l'ordinanza del
20.12.2020, ha ritenuto che l'eccezione formulata da Controparte_1
circa il mancato rispetto della procedura prevista dall'art. 244 d.lgs. 152/06
[...]
fosse fondata e dunque ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni sull'intero merito. Il modus operandi è corretto: le ordinanze, sebbene possano contenere anticipazioni di giudizio, non pregiudicano il merito della causa e dunque in sede di decisione il Tribunale avrebbe potuto emettere una decisione diversa ma, nel caso concreto, detto convincimento è stato ribadito nella gravata sentenza il cui ragionamento è stato censurato in sede di gravame.
Gli altri motivi, tra di loro connessi, possono essere trattati in via congiunta.
In fatto, dagli atti emerge che di BE comunicava alla Provincia, alla Pt_5
ASL, alla Regione Lombardia ed altri enti che nel mese di maggio era stata fatta una campagna di monitoraggio finalizzata ad identificare focolai e l'estensione della contaminazione di cromo esavalente;
in data 9.12.2008 la Provincia di
BE comunicava a vari enti territoriali, tra cui i Comuni di Verdellino e di
, l'esistenza di un focolaio da contaminazione da parte di Cromoplastica Pt_1
International s.p.a.
pagina 15 di 24 La Giunta comunale di si faceva carico di eseguire la bonifica e ne Pt_1
scaturivano vari tavoli tecnici e l'indizione di una conferenza di servizi che coinvolgeva anche i Comuni di e di Verdellino, Uniacque s.p.a., la Pt_4
Regione Lombardia, la Provincia di BE e . Pt_5
Nell'ambito di questi lavori, si impegnava a realizzare due CP_1
piezometri, ad eseguire lavori di campionatura, a presentare il cronoprogramma dei lavori (denominati Piano di caratterizzazione) a cui facevano seguito varie conferenze di servizi indette anche dal Comune di Verdellino alle quali, tuttavia,
non era invitata. CP_1
Il predisponeva il progetto per la messa in sicurezza della Parte_1
falda mediante la progettazione e l'esecuzione della barriera idraulica;
tale programma veniva approvato con delibera della Giunta della Regione
Lombardia n. 1825 in data 8.06.2011 a cui seguivano vari finanziamenti a decorrere dal primo di € 500.000 concesso con decreto n. 9319 del 12.10.2011
sino al 12.08.2013 per complessivi € 2.565.000 di cui il chiede ora la Pt_1
rivalsa (doc. 1, 20, 21, 22, 23).
Fatta tale sommaria premessa, come sostenuto dalle difese delle parti appellate,
l'art. 244 del d.lgs. 152/2006 prevede che le pubbliche amministrazioni che nell'esercizio delle proprie funzioni individuano siti nei quali si accertano livelli di contaminazione superiori ai valori di concentrazione, ne danno comunicazione alla Regione, alla provincia e ai Comuni competenti.
La provincia, ricevuta la comunicazione, svolge le sue indagini volte ad pagina 16 di 24 identificare il responsabile dell'evento di superamento e sentito il comune,
diffida, con ordinanza motivata, il responsabile della potenziale contaminazione a provvedere;
l'ordinanza va comunicata anche al proprietario del sito agli effetti di cui all'art. 253; se il responsabile non è individuabile o non provvede il proprietario del sito o altro soggetto, gli interventi necessari vengono adottati dall'amministrazione ex art. 250.
I soggetti tenuti alla bonifica agiscono mediante accordi di programma.
L'art. 250 del codice, a sua volta, prevede che, se i soggetti responsabili non provvedono direttamente agli adempimenti ovvero non siano individuabili e non provvede neppure il proprietario del sito o altri interessati, le procedure di cui all'art. 242 sono realizzate d'ufficio dal Comune competente per territorio o, in via subordinata dalla Regione. Ancora, a mente dell'art. 253, le spese sostenute per la bonifica sono assistite da privilegio speciale immobiliare e il privilegio e la ripetizione delle spese possono essere esercitati, nei confronti del proprietario del sito incolpevole dell'inquinamento o di pericolo di inquinamento, a seguito di provvedimento motivato dell'autorità competente che giustifichi l'impossibilità di accertare l'identità del soggetto responsabile ovvero che giustifichi l'impossibilità di esercitare azioni di rivalsa nei confronti del medesimo soggetto ovvero la loro infruttuosità.
Inoltre, il proprietario non responsabile dell'inquinamento è tenuto a rimborsare solo le spese degli interventi e nei limiti di valore del sito determinato a seguito dell'esecuzione della bonifica.
pagina 17 di 24 Tanto premesso, a giudizio della Corte, l'ordinanza emanata dalla Provincia ai sensi dell'art. 244 d.lgs. 152/06, è basta sul principio “chi inquina paga” in quanto non può ammettersi un sistema sanzionatorio aperto a forme di responsabilità oggettiva o per fatto altrui. L'ordinanza de qua non può essere diretta verso il proprietario incolpevole del sito che non può essere chiamato in causa se non quando emergono profili di compartecipazione colposa alla condotta inquinante.
L'ordinanza ex art. 244, non a caso assunta dopo apposite indagini ad opera della Provincia, è lo specifico strumento coercitivo a disposizione dell'amministrazione per imporre la bonifica, qualora non iniziata dai soggetti privati in modo spontaneo.
Detta ordinanza presuppone l'obbligo per l'ente di svolgere le indagini e solo se le indagini abbiano dato esito positivo la provincia emette l'ordinanza motivata con l'ulteriore conseguenza che, nel caso in cui l'ordinanza non venga emessa,
la bonifica deve avvenire in via officiosa.
Nel caso concreto, l'ordinanza de qua non è mai stata emessa e notificata a nessuna delle parti appellate e quindi non è mai partito quel procedimento amministrativo che costituisce di fatto una sorta di condizione per l'applicazione dell'art. 250 in quanto da un lato consente l'individuazione certa del responsabile e attribuisce al responsabile, entro un termine fissato, la decisione se realizzare l'opera necessaria per la bonifica o limitarsi a pagarla (cfr. anche doc. 19 di parte appellante in cui la Provincia di BE, nel maggio 2016, a pagina 18 di 24 distanza di anni, ancora attestava di non essere in grado di ripartire le responsabilità).
Detta ordinanza non può essere sostituita da una generica assunzione di responsabilità da parte del soggetto indicato come potenziale responsabile in quanto occorre che l'interessato partecipi attivamente alla conferenza di servizi anche al fine di individuare quale sia la sua quota di responsabilità e quali opere vadano in concreto realizzate.
Peraltro, dai documenti indicati dall'appellante non si individua neppure con certezza questa assunzione di responsabilità da parte degli appellati: il doc. 2
consiste in una dichiarazione resa da EC di con cui Controparte_7
dichiarava la propria responsabilità per il rinvenimento di cromo esavalente in concentrazione non consentita, ma poi negava di essere autore in quanto le lavorazioni erano state effettuate per conto di CDS di il doc. 4 non CP_8
contiene un'assunzione di responsabilità; nel doc. 5 “annullava” la sua CP_7
assunzione di responsabilità e si impegnava, nella qualità di proprietario CP_8
del sito, ad eseguire le opere di bonifica delle acque sotterranee, salvo poi lasciare il sito attesa l'impossibilità di provvedere mediante il versamento di €
70.000.
Dette dichiarazioni, che peraltro neppure coinvolgono tutte le parti appellate,
non possono sostituire l'ordinanza motivata della Provincia che individui in modo preciso i singoli apporti nell'inquinamento, né si può ragionevolmente ritenere che in via solidale le parti appellate sostengano un esborso complessivo pagina 19 di 24 di oltre € 2.500.000 senza mai aver potuto interloquire non solo in ordine alle loro effettive responsabilità in un contesto in cui operavano ben 16 aziende addette alla cromatura nei Comuni di Verdellino e di , ma anche Pt_1
sull'utilità e sull'adeguatezza delle opere messe in campo.
Infatti, a giudizio di questa Corte, nel sistema relativo alla responsabilità
ambientale connessa all'obbligo di bonifica è principio orami consolidato quello espresso dagli artt. 242 e 244 del d.lgs. 152/2006 secondo cui “l'obbligo di
bonifica è in capo al responsabile dell'inquinamento che le autorità
amministrative hanno l'onere di individuare e ricercare” e tale principio è stato ribadito dal giudice amministrativo (cfr. Cons. Stato Sez. VI, 09/01/2013, n. 56,
che riassume l'iter giurisprudenziale dall'entrata in vigore del d.lgs. 22/1997, il cui articolo 17 è stato l'antesignano del regime giuridico attualmente vigente nella materia).
Anche la giurisprudenza comunitaria ha ritenuto che l'addebito dei costi dello smaltimento dei rifiuti a soggetti che non li hanno prodotti sarebbe incompatibile con il principio “chi inquina paga” (Corte di Giustizia, Grande Sezione, 24
giugno 2008, n. 188).
Come noto, già l'art. 17 del d.lgs. 22/1997 e l'art. 8 del DM 25/10/1999 n. 471
prevedevano che i soggetti e gli organi pubblici che nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali avessero individuato siti nei quali i livelli di inquinamento fossero risultati superiori ai limiti normativamente previsti, ne dovessero dare comunicazione al che doveva diffidare il responsabile Pt_1
pagina 20 di 24 dell'inquinamento a provvedere agli interventi di bonifica, nonché alla Provincia
ed alla Regione.
Ora incombe sulla Provincia l'analogo l'obbligo di procedere ad attivare il procedimento di cui all'art. 244 del d.lgs. 152/2006 nei medesimi casi prima disciplinati dalle predette norme e la normativa impone all'Amministrazione il preciso obbligo giuridico di individuazione del soggetto responsabile dell'inquinamento rilevato e l'emanazione della conseguente ordinanza di diffida.
Tale obbligo non viene a cessare in tutti quei casi in cui un soggetto interessato,
diverso dall'inquinatore, abbia deciso di attivare volontariamente la procedura di bonifica prevista dall'art. 242 e seguenti, come la normativa consente di fare al proprietario incolpevole, o ad altro soggetto interessato, a fronte della necessità
di liberare il sito dagli oneri reali e dalle connesse limitazioni d'uso che gravano sullo stesso a causa della presenza di inquinamento.
L'inerzia dell'amministrazione nell'individuazione del responsabile del sito,
pertanto, vanifica il diritto della stessa ad agire contro tale soggetto e preclude la possibilità di recuperare quanto speso nei confronti del proprietario incolpevole.
Né si può ritenere che solo possa giovarsi dell'eccezione avendo CP_1
le parti aderito in via tardiva in quanto non si tratta di un'eccezione in senso stretto, ma di una mera difesa volta a contestare il presupposto fondante la pretesa del e quindi proponibile anche in grado di appello. Pt_1
Infatti, nel processo civile, le eccezioni in senso lato consistono nell'allegazione pagina 21 di 24 o rilevazione di fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto dedotto in giudizio ai sensi dell'art. 2697 c.c., con cui sono opposti nuovi fatti o temi di indagine non compresi fra quelli indicati dall'attore e non risultanti dagli atti di causa. Esse si differenziano dalle mere difese, che si limitano a negare la sussistenza o la fondatezza della pretesa avversaria, sono rilevabili d'ufficio -
non essendo riservate alla parte per espressa previsione di legge o perché
corrispondenti alla titolarità di un'azione costitutiva - e sono sottratte al divieto stabilito dall'art. 345 comma 2 c.p.c., sempre che riguardino fatti principali o secondari emergenti dagli atti, dai documenti o dalle altre prove ritualmente acquisite al processo e anche se non siano state oggetto di espressa e tempestiva attività assertiva (cfr. tra le molte la recente Cass.
6.05.2025 n. 11925).
Ogni altro rilievo resta assorbito.
La sentenza gravata va pertanto confermata.
Il va condannato a rifondere a ciascuna parte costituita le Parte_1
spese del presente grado che si liquidano come in dispositivo assumendo quale scaglione di riferimento le cause di valore indeterminato di media complessità in quanto la parte appellante ha chiesto la somma di € 2.565.000 “… ovvero del
diverso importo che dovesse essere determinato nel corso del giudizio …”.
Va anche rilevato che e Controparte_3 Controparte_15 CP_7
hanno chiesto anche le spese del primo grado (compensate dal Tribunale), ma non hanno formulato alcun motivo di appello incidentale per contestare l'avvenuta compensazione e dunque la decisione del primo giudice di pagina 22 di 24 compensare le spese del primo grado resta ferma.
Le difese di e di hanno chiesto la distrazione ex art. Controparte_3 CP_7
93 c.p.c.
Ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal avverso la sentenza Parte_1
n. 986/2023 emessa dal Tribunale di BE in data 9.05.2023, così provvede:
- Rigetta l'appello;
- condanna parte appellante a rifondere alle parti appellate le spese del grado che liquida, per ciascuna parte costituita, in complessivi € 8.470 per compenso (di cui € 2.518 per la fase di studio della controversia, € 1.665 per la fase introduttiva del giudizio ed € 4.287 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA, come per legge;
- dispone la distrazione ex art. 93 c.p.c. con riguardo alle difese di CP_3
e di;
[...] Controparte_7
- dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1
quater del DPR 115/2002 a carico del . Parte_1
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 12 giugno 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
dott. Vittorio Carlo Aliprandi
pagina 23 di 24 IL PRESIDENTE
dott. Giuseppe Serao
pagina 24 di 24
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta da:
dott. Giuseppe Serao Presidente
dott. Daniela Fedele Consigliere OGGETTO:
dott. Vittorio Carlo Aliprandi Consigliere Relatore Altre ipotesi di ha pronunciato la seguente responsabilità
S E N T E N Z A extracontrattuale non nella causa civile n. 599/2023 R.G. posta in decisione all'udienza del ricomprese nelle altre
16/04/2025, promossa materie.
DA
(C.F. , in persona del Sindaco pro Parte_1 P.IVA_1
tempore rappresentato e difeso dagli avv. Paolo Bonomi e Paolo Persona_1
Giudici del foro di BE ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in
BE alla via Ghislanzoni n. 41 giusta delega rilasciata in calce alla citazione in appello;
pagina 1 di 24 APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), con sede Controparte_1 P.IVA_2
in Montichiari, in persona del legale rappresentante rappresentata CP_2
e difesa dagli avv. Dario Meini e Alberto Besuzio del foro di Brescia ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Brescia Borgo Pietro
Wuher n. 81 giusta delega in atti;
APPELLATA
NONCHE' CONTRO
(C.F. ), con sede in Verdellino, in persona Controparte_3 P.IVA_3
della legale rappresentante rappresentata e difesa dall'avv. CP_4
Giovanni Valtulini e dall'avv. Davide Martinelli ed elettivamente domiciliata in
Trescore Balneario via Locatelli n. 82, giusta delega rilasciata in calce alla comparsa di primo grado;
APPELLATA
NONCHE' CONTRO
(C.F. ), a scio unico, con Controparte_5 P.IVA_4
sede in Verdellino, in persona del Presidente del C.d.A. CP_6
rappresentata e difesa dall'avv. Matteo Masiello del foro di OV e avv.
Alessandro Stefana del foro di Brescia ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Brescia via Diaz n. 9, giusta delega allegata alla comparsa in grado di appello;
pagina 2 di 24 APPELLATA
NONCHE' CONTRO
(C.F. ), Controparte_7 C.F._1
rappresentato e difeso dagli avv. Laura Elia e Paola Minozio del foro di
BE ed elettivamente domiciliato presso avv. Paola Boghi in Brescia, via
Sant'Orsola n. 21a, giusta delega in atti;
APPELLATO
NONCHE' CONTRO
(C.F. ), Controparte_8 P.IVA_5 [...]
C.F. ), Controparte_9 P.IVA_6
APPELLATI
In punto: Appello alla sentenza N. 968/2023 emessa dal Tribunale di
BE (terza sezione civile) pubblicata in data 9.05.2023
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
Voglia la Corte d'Appello
in totale riforma della sentenza del Tribunale di BE n.986/2023, in data 12
marzo 2023, pubblicata il 9 maggio 2023 e notificata il 17 maggio 2023, nonché
dell'ordinanza 20 dicembre 2020 n. 6297/2020 cron., resa nel giudizio n.7736/2017 R.G.
accertata e dichiarata la sussistenza della contaminazione di cui in narrativa e la pagina 3 di 24 responsabilità dei convenuti in ordine alla stessa, condannare i convenuti, in solido fra loro, o per la quota di rispettiva competenza, al pagamento a favore del dell'importo di € 2.565.000,00, ovvero del diverso Parte_1
importo che dovesse essere determinato nel corso del giudizio, oltre agli interessi al tasso di cui al d.lgs. 231/2002 da ogni singola attribuzione al saldo e oltre alla rivalutazione monetaria;
dichiarare inammissibili e comunque respingere tutte le domande e le eccezioni formulate dagli appellati nei confronti del , in quanto Parte_1
infondate in fatto e in diritto.
Spese, anche del giudizio di primo grado, integralmente rifuse.
In via istruttoria, il chiede, occorrendo, l'ammissione di Parte_1
consulenza tecnica d'ufficio diretta ad accertare la quota di responsabilità di ciascun convenuto, l'adeguatezza delle opere fatte eseguire dal Parte_1
per la messa in sicurezza d'urgenza dei siti per cui è causa e la
[...]
congruità delle spese a tal fine sostenute.
Il Comune di chiede, occorrendo, che il Tribunale Ill.mo voglia Pt_1
disporre ordine di esibizione ex art.210 c.p.c. all'ing. e a Testimone_1 [...]
CP_1 del progetto relativo all'intervento realizzato di messa in sicurezza in urgenza delle acque di falda contaminate.
Il chiede, inoltre, l'ammissione di prova per testimoni sulle Parte_1
seguenti circostanze … omissis …
Per parte appellata : CP_1
pagina 4 di 24 Nel merito:
riproposte ai sensi dell'art. 346 c.p.c. tutte le domande ed eccezioni formulate nei confronti del nel giudizio di primo grado e non Parte_1
esaminate dal Tribunale come indicate nella parte narrativa della comparsa di costituzione e risposta depositata in data 19 ottobre 2023, previo ogni necessario accertamento e declaratoria incidentale:
- dichiarare inammissibile l'appello per violazione del disposto dell'art. 342
c.p.c.;
- in subordine, nel caso di rigetto della superiore eccezione di inammissibilità e,
quindi, di ritenuta ammissibilità anche parziale dell'appello avversario, rigettare detto medesimo appello e tutte le domande ivi svolte dal Parte_1
nei confronti della società in quanto del tutto Parte_2
destituite di fondamento in fatto e in diritto anche in applicazione dell'art. 1227
c.c. Per l'effetto, quindi e comunque, confermare la sentenza n. 986/2023
pubblicata in data 9 maggio 2022 dal Tribunale Ordinario di BE;
- in ulteriore subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande dell'appellante e di accertamento di una responsabilità della scrivente società previ i più opportuni CP_1 Parte_2
accertamenti e declaratorie incidentali, accertare e dichiarare e graduare la concorrente responsabilità dei convenuti in persona del Controparte_3
legale rappresentante pro tempore;
, in persona del Controparte_8
titolare sig. sig. ; CP_8 CP_7 CP_7 Controparte_5
pagina 5 di 24 CP_
in persona del legale rappresentante pro tempore, nella causazione dell'evento lesivo e, per l'effetto, limitare la condanna della medesima alla sola quota di responsabilità ad essa Parte_2
esclusivamente riferibile, anche atteso quanto già realizzato a beneficio del
, eventualmente diminuita o ridotta anche a norma dell'art. Parte_1
1227 c.c., senza riconoscimento di alcuna solidarietà nei confronti delle altre parti convenute.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio.
Per parte appellata : CP_3
Ogni avversa domanda e/o istanza disattesa, così codesta, voglia pronunciarsi:
In via principale: rigettarsi l'appello avversario, con integrale conferma della sentenza di I grado, dichiarando la domanda avversaria inammissibile e/o improcedibile;
In subordine: rigettarsi, in ogni caso, ogni domanda di condanna siccome inondata sia nell'an debeatur sia nel quantum debeatur;
Disattendersi ogni istanza istruttoria siccome inammissibile e/o improponibile e/o genericamente formulata;
In ogni caso: competenze e spese del grado d'appello interamente rifuse, con distrazione ex art. 93 cpc in favore del sottoscritto difensore antistatario.
Per parte appellata Controparte_5
Voglia la Corte d'Appello di Brescia, contrariis reiectis, rigettare le domande di parte attrice perché infondate in fatto ed in diritto e comunque perché prescritto pagina 6 di 24 il diritto azionato e perché decaduta dall'azione per tutti i motivi esposte nella narrativa del presente atto.
Con vittoria di compensi e spese di causa del primo e del secondo grado di giudizio.
Per parte appellata : CP_7
In via principale: rigettare l'appello proposto dal in quanto Parte_1
infondato in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa e confermare l'ordinanza n. 6297/2020 del 20.12.2020 e la sentenza n. 986/2023 del Tribunale
di BE.
Rigettare tutte le domande formulate dal in quanto Parte_1
infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in atti.
In via subordinata: nel denegato caso in cui venga Controparte_7
ritenuto responsabile per la contaminazione oggetto di causa, determinare, tra i soggetti ritenuti responsabili, le rispettive quote di responsabilità e, per l'effetto,
limitare l'eventuale pronuncia di condanna del signor Controparte_7
alla quota di sua spettanza.
In via istruttoria: … omissis ...
Non ammettere la prova per testi richiesta dall'appellante, in quanto le circostanze oggetto di detti capitoli sono da provare documentalmente.
Non ammettere la C.T.U. richiesta dall'appellante in quanto palesemente esplorativa.
Ammettere il convenuto alla prova contraria sui capitoli di prova CP_7
pagina 7 di 24 avversari eventualmente ammessi.
In ogni caso: con condanna dell'appellante alla rifusione integrale delle spese di lite per il presente giudizio (primo e secondo grado), da distrarsi ex art. 93,
comma 1, c.p.c., in favore degli avv. Laura Elia e Paola Minonzio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata in data 2.08.2017, il conveniva in Parte_1
giudizio innanzi al Tribunale di BE Controparte_1
, Controparte_3 Controparte_8 [...]
esponendo: Parte_3
- che il Comune deducente, unitamente a quelli di Verdellino, Castel Pt_4
Rozzone e Treviglio avevano subito una contaminazione delle loro acque sotterranee da cromo esavalente, cromo totale, nichel e cadmio, contaminazioni partite da alcuni insediamenti produttivi siti in Verdellino;
- che un primo focolaio proveniva da un secondo da Nuova CP_1
I.G.B. s.r.l. e un terzo da EC di Catalano e di CP_7 [...]
e in data 29.01.2013 un ulteriore focolaio era riconducibile a CP_8
Rubinetteria Mariani s.r.l.;
- che i convenuti avevano ammesso la propria responsabilità;
- che la Regione Lombardia aveva incaricato il comparente a predisporre ed attuare un piano di intervento per arginare la diffusione della contaminazione e in data 1.10.2009 era stata convocata una conferenza di servizi;
- che, con delibera di Giunta Regionale in data 8.06.2011 n. 1825, era stato pagina 8 di 24 previsto un finanziamento in favore del Comune di di € 2.500.000 per Pt_1
la realizzazione del primo modulo della barriera idraulica, l'attivazione del sistema di sicurezza della falda e il successivo trattamento delle acque per lo scarico in fognatura;
- che la Regione Lombardia aveva stanziato complessivi € 2.565.000 con vari decreti dal 26.07.2010 al 12.08.2013;
- che, avendo l'ente realizzato le operazioni di messa in sicurezza, ai sensi degli artt. 239 e seg. del d.lgs.
3.04.2006 n. 152 e dovendo restituire le somme finanziate alla Regione Lombardia l'ente territoriale era legittimato alle azioni di rivalsa e risarcitorie nei confronti dei responsabili dell'evento di inquinamento.
Si costituiva con comparsa che resisteva. Parte_2
In via preliminare, la società osservava che l'art. 250 del citato decreto legislativo prevede che l'intervento d'ufficio da parte del possa Pt_1
avvenire solo qualora i soggetti responsabili della contaminazione non provvedano direttamente agli adempimenti ovvero non siano individuabili;
che pertanto le condizioni di applicabilità erano regolate dall'art. 244 e dunque l'intervento in autotutela del era possibile solo nel caso di Parte_1
mancata individuazione dei responsabili o allorquando, in ipotesi di loro individuazione, questi ultimi non si fossero attivati, nonostante la ricezione di apposita diffida.
Fatta tale premessa, evidenziava che mai era stata coinvolta nelle CP_1
varie conferenze di servizi, nonostante il fosse stato invitato Parte_1
pagina 9 di 24 a partire dalla conferenza del 14 ottobre 2009; che in tutto il periodo compreso tra il mese di ottobre 2009 e il gennaio 2013, il Comune attoreo non aveva mai affermato la responsabilità di e mai la Provincia di BE ha CP_1
notificato l'ordinanza motivata di cui al comma 2 dell'art. 244 Codice Ambiente.
In fatto, la convenuta spiegava che, nel mese di novembre 2008, aveva rinvenuto nelle acque sotterranee del suo sito industriale concentrazioni di cromo esavalente superiori alla norma e quindi aveva trasmesso ad di BE, Pt_5
Provincia di BE, alla Regione Lombardia e alla Prefettura la comunicazione ai sensi del comma 2 art. 245 nella qualità di soggetto non responsabile dell'inquinamento; che nel 2009 il aveva Controparte_11
indetto una conferenza di servizi volta a valutare le proposte operative e in data
25.11.2010 la conferenza aveva espresso parere favorevole all'esecuzione del progetto predisposto dalla comparente consistente nell'esecuzione di una barriera idraulica di neutralizzazione del focolaio di contaminazione abbattendo le concentrazioni inquinanti nei limiti della tollerabilità. Negava di aver ammesso le proprie responsabilità ed evidenziava che l'inammissibilità
dell'avversa iniziativa processuale in quanto il mirava a Parte_1
sostituirsi alla Provincia di BE nell'accertamento delle responsabilità per la contaminazione delle acque sotterranee senza le adeguate garanzie procedimentali;
in via subordinata, sosteneva che l'opera realizzata dal
[...]
era eccessiva, che dovevano essere valutate e graduate le rispettive Parte_1
responsabilità e chiedeva di essere manlevata da Controparte_12
pagina 10 di 24 Assicurazione in forza di varie polizze RC Inquinamento. Controparte_13
negava di aver mai riconosciuto la sua responsabilità; Controparte_3
eccepiva la genericità della citazione introduttiva e che la Provincia di BE
aveva concluso affermando di non disporre delle informazioni necessarie per perimetrare il plume di contaminazione originanti da CP_1 CP_3
e CDS di per stabilire il grado di responsabilità delle aziende
[...] CP_8
coinvolte; che nuovamente in data 20.10.2015 il aveva Parte_1
chiesto alla provincia di BE di definire e ripartire le diverse respsoanbilità
dei soggetti coinvolti al fine di intraprendere le azioni di rivalsa, ma la Provincia
con nota del giorno 11.05.2016 aveva risposto che restavano da concludere le attività di perimetrazione dei plume di contaminazione che si originavano ai vari siti e che erano necessarie altre indagini.
in primis contestava l'affermazione secondo cui vi Controparte_5
sarebbe stata ammissione di responsabilità; allegava che il suo coinvolgimento era avvenuto in epoca successiva e che inquinanti erano stati rinvenuti anche a monte del suo insediamento produttivo nell'azienda dolciaria Eurodolciaria s.r.l.
e a valle nel sito di Meyer s.r.l.; che la società aveva acquistato l'azienda nel dicembre 2007 da Glass 1898 s.r.l.; che nel corso degli anni erano stati individuati fenomeni di inquinamento in vaste zone della pianura bergamasca e,
in particolare nella zona di Treviglio e che, in ogni caso, le problematiche riscontrate nella locale falda freatica interessante una vasta zona non potevano essere ricondotte, nemmeno in parte, all'attività industriale svolta presosi il sito pagina 11 di 24 della deducente.
titolare dell'impresa individuale CDS avente sede in Verdellino, CP_8
chiariti i rapporti con il PO , titolare dell'impresa Controparte_7
EC, affermava che il PO aveva rilasciato una dichiarazione di assunzione della responsabilità, pur non essendo il proprietario del sito produttivo e delle attrezzature, e che allora il deducente era stato indotto a sottoscrivere il doc. 5 in cui aveva affermato di essere l'effettivo titolare del sito, ma senza l'oggettiva consapevolezza circa la sussistenza della propria responsabilità nella causazione del lamentato inquinamento ambientale. Allegava che era privo dei mezzi per procedere alle opere di bonifica e che in data 11.11.2013 aveva cessato l'attività
e si era trasferito altrove lasciano l'immobile libero onde consentire ad di Pt_5
eseguire le indagini del caso.
, premessi cenni sull'attività in concreto svolta, ossia di Controparte_7
essere artigiano con competenze nel trattamento e nel rivestimento dei metalli e
Contr di aver eseguito lavorazioni per conto di affermava di aver rilasciato la dichiarazione del tutto inconsciamente e incautamente, già predisposta da altri, e dunque successivamente in occasione di un incontro presso la CP_8
sala consiliare di Verdellino, aveva riconosciuto che il problema dell'inquinamento era da attribuire alla propria attività produttiva e si era impegnato ad eseguire interventi di messa in sicurezza, tanto da aver inoltrato la richiesta di voltura di tutti gli atti formali e amministrativi rivolti a EC di
. Nel merito, eccepiva che il non aveva assolto all'onere CP_7 Pt_1
pagina 12 di 24 probatorio ad esso spettante e negava l'esistenza della responsabilità solidale tra i vari convenuti.
chiamata da Controparte_14
aderiva alle difese della sua assicurata, ma Controparte_1
contestava altresì l'operatività della polizza in quanto la richiesta risarcitoria era stata ricevuta dalla chiamante per la prima volta alla data del 25.01.2013 ovvero ben oltre il termine di scadenza contrattuale dell'ultima polizza in vigore con la compagnia, ossia la n. 3228 decorrente dal giorno 1.01.2011 al giorno
1.01.2012.
Assegnati i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., la causa era istruita solo in via documentale e, con la gravata sentenza, il primo giudice rilevava la fondatezza del rilievo preliminare ex art. 244 d.lgs. 152/06, ossia la mancanza dell'ordinanza di diffida motivata emessa dalla Provincia per ovviare all'inquinamento dei siti contaminati con integrale compensazione delle spese di lite.
Il proponeva appello a cui resistevano Parte_1 Controparte_3
e Controparte_5 Controparte_7 [...]
che rinunciava alla domanda di manleva svolta verso Parte_2 [...]
; quest'ultima e non si costituivano in questo grado e CP_12 CP_8
venivano dichiarati contumaci.
La causa era differita all'udienza del 16.04.2025 per la spedizione a sentenza ex art. 352 c.p.c. previa assegnazione dei termini a ritroso per la precisazione delle pagina 13 di 24 conclusioni e per il deposito degli scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte appellante articola le sue doglianze in un corposo atto Parte_1
introduttivo, ma senza preoccuparsi di separare singolarmente i motivi al fine di meglio comprendere le censure alla gravata sentenza.
Le doglianze si possono comunque riassumere nei seguenti termini:
- l'appellante allega che l'ordinanza del 20.12.2020 con cui il primo giudice ha rimesso la causa in istruttoria assumendo l'ammissibilità e la fondatezza dell'eccezione ha natura di sentenza e dunque è formulata apposita riserva di appello;
- l'appellante allega che l'eccezione di mancanza della diffida ex art. 244 d.lgs.
3.04.2006 n. 152 era stata formulata tempestivamente solo da
[...]
mentre le altre parti convenute vi hanno aderito solo nel Controparte_1
corso dell'udienza del 10.07.2018 e dunque tardivamente, mentre CP_5
non ha mai formulato siffatta eccezione;
[...]
- l'appellante deduce che l'emissione dell'ordinanza prevista dall'art. 244 non costituisce il presupposto per l'azione svolta in quanto si tratta di rivalsa al fine di ottenere il rimborso dei costi sopportati dalla regione Lombardia per le opere di messa in sicurezza del sito, senza alcuna finalità sanzionatoria o ripristinatoria, tanto più che i convenuti hanno riconosciuto le rispettive responsabilità;
- l'appellante censura l'affermazione secondo cui la SE (messa in sicurezza pagina 14 di 24 d'emergenza) non può essere utilizzata come una sorta di corsia preferenziale per ottenere nel minor tempo possibile l'intervento di disinquinamento al di fuori delle prescrizioni imposte per legge alla bonifica.
I motivi, esposti in modo piuttosto confuso, non colgono nel segno e non meritano accoglimento.
Sul primo mezzo, la Corte osserva che il Tribunale, con l'ordinanza del
20.12.2020, ha ritenuto che l'eccezione formulata da Controparte_1
circa il mancato rispetto della procedura prevista dall'art. 244 d.lgs. 152/06
[...]
fosse fondata e dunque ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni sull'intero merito. Il modus operandi è corretto: le ordinanze, sebbene possano contenere anticipazioni di giudizio, non pregiudicano il merito della causa e dunque in sede di decisione il Tribunale avrebbe potuto emettere una decisione diversa ma, nel caso concreto, detto convincimento è stato ribadito nella gravata sentenza il cui ragionamento è stato censurato in sede di gravame.
Gli altri motivi, tra di loro connessi, possono essere trattati in via congiunta.
In fatto, dagli atti emerge che di BE comunicava alla Provincia, alla Pt_5
ASL, alla Regione Lombardia ed altri enti che nel mese di maggio era stata fatta una campagna di monitoraggio finalizzata ad identificare focolai e l'estensione della contaminazione di cromo esavalente;
in data 9.12.2008 la Provincia di
BE comunicava a vari enti territoriali, tra cui i Comuni di Verdellino e di
, l'esistenza di un focolaio da contaminazione da parte di Cromoplastica Pt_1
International s.p.a.
pagina 15 di 24 La Giunta comunale di si faceva carico di eseguire la bonifica e ne Pt_1
scaturivano vari tavoli tecnici e l'indizione di una conferenza di servizi che coinvolgeva anche i Comuni di e di Verdellino, Uniacque s.p.a., la Pt_4
Regione Lombardia, la Provincia di BE e . Pt_5
Nell'ambito di questi lavori, si impegnava a realizzare due CP_1
piezometri, ad eseguire lavori di campionatura, a presentare il cronoprogramma dei lavori (denominati Piano di caratterizzazione) a cui facevano seguito varie conferenze di servizi indette anche dal Comune di Verdellino alle quali, tuttavia,
non era invitata. CP_1
Il predisponeva il progetto per la messa in sicurezza della Parte_1
falda mediante la progettazione e l'esecuzione della barriera idraulica;
tale programma veniva approvato con delibera della Giunta della Regione
Lombardia n. 1825 in data 8.06.2011 a cui seguivano vari finanziamenti a decorrere dal primo di € 500.000 concesso con decreto n. 9319 del 12.10.2011
sino al 12.08.2013 per complessivi € 2.565.000 di cui il chiede ora la Pt_1
rivalsa (doc. 1, 20, 21, 22, 23).
Fatta tale sommaria premessa, come sostenuto dalle difese delle parti appellate,
l'art. 244 del d.lgs. 152/2006 prevede che le pubbliche amministrazioni che nell'esercizio delle proprie funzioni individuano siti nei quali si accertano livelli di contaminazione superiori ai valori di concentrazione, ne danno comunicazione alla Regione, alla provincia e ai Comuni competenti.
La provincia, ricevuta la comunicazione, svolge le sue indagini volte ad pagina 16 di 24 identificare il responsabile dell'evento di superamento e sentito il comune,
diffida, con ordinanza motivata, il responsabile della potenziale contaminazione a provvedere;
l'ordinanza va comunicata anche al proprietario del sito agli effetti di cui all'art. 253; se il responsabile non è individuabile o non provvede il proprietario del sito o altro soggetto, gli interventi necessari vengono adottati dall'amministrazione ex art. 250.
I soggetti tenuti alla bonifica agiscono mediante accordi di programma.
L'art. 250 del codice, a sua volta, prevede che, se i soggetti responsabili non provvedono direttamente agli adempimenti ovvero non siano individuabili e non provvede neppure il proprietario del sito o altri interessati, le procedure di cui all'art. 242 sono realizzate d'ufficio dal Comune competente per territorio o, in via subordinata dalla Regione. Ancora, a mente dell'art. 253, le spese sostenute per la bonifica sono assistite da privilegio speciale immobiliare e il privilegio e la ripetizione delle spese possono essere esercitati, nei confronti del proprietario del sito incolpevole dell'inquinamento o di pericolo di inquinamento, a seguito di provvedimento motivato dell'autorità competente che giustifichi l'impossibilità di accertare l'identità del soggetto responsabile ovvero che giustifichi l'impossibilità di esercitare azioni di rivalsa nei confronti del medesimo soggetto ovvero la loro infruttuosità.
Inoltre, il proprietario non responsabile dell'inquinamento è tenuto a rimborsare solo le spese degli interventi e nei limiti di valore del sito determinato a seguito dell'esecuzione della bonifica.
pagina 17 di 24 Tanto premesso, a giudizio della Corte, l'ordinanza emanata dalla Provincia ai sensi dell'art. 244 d.lgs. 152/06, è basta sul principio “chi inquina paga” in quanto non può ammettersi un sistema sanzionatorio aperto a forme di responsabilità oggettiva o per fatto altrui. L'ordinanza de qua non può essere diretta verso il proprietario incolpevole del sito che non può essere chiamato in causa se non quando emergono profili di compartecipazione colposa alla condotta inquinante.
L'ordinanza ex art. 244, non a caso assunta dopo apposite indagini ad opera della Provincia, è lo specifico strumento coercitivo a disposizione dell'amministrazione per imporre la bonifica, qualora non iniziata dai soggetti privati in modo spontaneo.
Detta ordinanza presuppone l'obbligo per l'ente di svolgere le indagini e solo se le indagini abbiano dato esito positivo la provincia emette l'ordinanza motivata con l'ulteriore conseguenza che, nel caso in cui l'ordinanza non venga emessa,
la bonifica deve avvenire in via officiosa.
Nel caso concreto, l'ordinanza de qua non è mai stata emessa e notificata a nessuna delle parti appellate e quindi non è mai partito quel procedimento amministrativo che costituisce di fatto una sorta di condizione per l'applicazione dell'art. 250 in quanto da un lato consente l'individuazione certa del responsabile e attribuisce al responsabile, entro un termine fissato, la decisione se realizzare l'opera necessaria per la bonifica o limitarsi a pagarla (cfr. anche doc. 19 di parte appellante in cui la Provincia di BE, nel maggio 2016, a pagina 18 di 24 distanza di anni, ancora attestava di non essere in grado di ripartire le responsabilità).
Detta ordinanza non può essere sostituita da una generica assunzione di responsabilità da parte del soggetto indicato come potenziale responsabile in quanto occorre che l'interessato partecipi attivamente alla conferenza di servizi anche al fine di individuare quale sia la sua quota di responsabilità e quali opere vadano in concreto realizzate.
Peraltro, dai documenti indicati dall'appellante non si individua neppure con certezza questa assunzione di responsabilità da parte degli appellati: il doc. 2
consiste in una dichiarazione resa da EC di con cui Controparte_7
dichiarava la propria responsabilità per il rinvenimento di cromo esavalente in concentrazione non consentita, ma poi negava di essere autore in quanto le lavorazioni erano state effettuate per conto di CDS di il doc. 4 non CP_8
contiene un'assunzione di responsabilità; nel doc. 5 “annullava” la sua CP_7
assunzione di responsabilità e si impegnava, nella qualità di proprietario CP_8
del sito, ad eseguire le opere di bonifica delle acque sotterranee, salvo poi lasciare il sito attesa l'impossibilità di provvedere mediante il versamento di €
70.000.
Dette dichiarazioni, che peraltro neppure coinvolgono tutte le parti appellate,
non possono sostituire l'ordinanza motivata della Provincia che individui in modo preciso i singoli apporti nell'inquinamento, né si può ragionevolmente ritenere che in via solidale le parti appellate sostengano un esborso complessivo pagina 19 di 24 di oltre € 2.500.000 senza mai aver potuto interloquire non solo in ordine alle loro effettive responsabilità in un contesto in cui operavano ben 16 aziende addette alla cromatura nei Comuni di Verdellino e di , ma anche Pt_1
sull'utilità e sull'adeguatezza delle opere messe in campo.
Infatti, a giudizio di questa Corte, nel sistema relativo alla responsabilità
ambientale connessa all'obbligo di bonifica è principio orami consolidato quello espresso dagli artt. 242 e 244 del d.lgs. 152/2006 secondo cui “l'obbligo di
bonifica è in capo al responsabile dell'inquinamento che le autorità
amministrative hanno l'onere di individuare e ricercare” e tale principio è stato ribadito dal giudice amministrativo (cfr. Cons. Stato Sez. VI, 09/01/2013, n. 56,
che riassume l'iter giurisprudenziale dall'entrata in vigore del d.lgs. 22/1997, il cui articolo 17 è stato l'antesignano del regime giuridico attualmente vigente nella materia).
Anche la giurisprudenza comunitaria ha ritenuto che l'addebito dei costi dello smaltimento dei rifiuti a soggetti che non li hanno prodotti sarebbe incompatibile con il principio “chi inquina paga” (Corte di Giustizia, Grande Sezione, 24
giugno 2008, n. 188).
Come noto, già l'art. 17 del d.lgs. 22/1997 e l'art. 8 del DM 25/10/1999 n. 471
prevedevano che i soggetti e gli organi pubblici che nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali avessero individuato siti nei quali i livelli di inquinamento fossero risultati superiori ai limiti normativamente previsti, ne dovessero dare comunicazione al che doveva diffidare il responsabile Pt_1
pagina 20 di 24 dell'inquinamento a provvedere agli interventi di bonifica, nonché alla Provincia
ed alla Regione.
Ora incombe sulla Provincia l'analogo l'obbligo di procedere ad attivare il procedimento di cui all'art. 244 del d.lgs. 152/2006 nei medesimi casi prima disciplinati dalle predette norme e la normativa impone all'Amministrazione il preciso obbligo giuridico di individuazione del soggetto responsabile dell'inquinamento rilevato e l'emanazione della conseguente ordinanza di diffida.
Tale obbligo non viene a cessare in tutti quei casi in cui un soggetto interessato,
diverso dall'inquinatore, abbia deciso di attivare volontariamente la procedura di bonifica prevista dall'art. 242 e seguenti, come la normativa consente di fare al proprietario incolpevole, o ad altro soggetto interessato, a fronte della necessità
di liberare il sito dagli oneri reali e dalle connesse limitazioni d'uso che gravano sullo stesso a causa della presenza di inquinamento.
L'inerzia dell'amministrazione nell'individuazione del responsabile del sito,
pertanto, vanifica il diritto della stessa ad agire contro tale soggetto e preclude la possibilità di recuperare quanto speso nei confronti del proprietario incolpevole.
Né si può ritenere che solo possa giovarsi dell'eccezione avendo CP_1
le parti aderito in via tardiva in quanto non si tratta di un'eccezione in senso stretto, ma di una mera difesa volta a contestare il presupposto fondante la pretesa del e quindi proponibile anche in grado di appello. Pt_1
Infatti, nel processo civile, le eccezioni in senso lato consistono nell'allegazione pagina 21 di 24 o rilevazione di fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto dedotto in giudizio ai sensi dell'art. 2697 c.c., con cui sono opposti nuovi fatti o temi di indagine non compresi fra quelli indicati dall'attore e non risultanti dagli atti di causa. Esse si differenziano dalle mere difese, che si limitano a negare la sussistenza o la fondatezza della pretesa avversaria, sono rilevabili d'ufficio -
non essendo riservate alla parte per espressa previsione di legge o perché
corrispondenti alla titolarità di un'azione costitutiva - e sono sottratte al divieto stabilito dall'art. 345 comma 2 c.p.c., sempre che riguardino fatti principali o secondari emergenti dagli atti, dai documenti o dalle altre prove ritualmente acquisite al processo e anche se non siano state oggetto di espressa e tempestiva attività assertiva (cfr. tra le molte la recente Cass.
6.05.2025 n. 11925).
Ogni altro rilievo resta assorbito.
La sentenza gravata va pertanto confermata.
Il va condannato a rifondere a ciascuna parte costituita le Parte_1
spese del presente grado che si liquidano come in dispositivo assumendo quale scaglione di riferimento le cause di valore indeterminato di media complessità in quanto la parte appellante ha chiesto la somma di € 2.565.000 “… ovvero del
diverso importo che dovesse essere determinato nel corso del giudizio …”.
Va anche rilevato che e Controparte_3 Controparte_15 CP_7
hanno chiesto anche le spese del primo grado (compensate dal Tribunale), ma non hanno formulato alcun motivo di appello incidentale per contestare l'avvenuta compensazione e dunque la decisione del primo giudice di pagina 22 di 24 compensare le spese del primo grado resta ferma.
Le difese di e di hanno chiesto la distrazione ex art. Controparte_3 CP_7
93 c.p.c.
Ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal avverso la sentenza Parte_1
n. 986/2023 emessa dal Tribunale di BE in data 9.05.2023, così provvede:
- Rigetta l'appello;
- condanna parte appellante a rifondere alle parti appellate le spese del grado che liquida, per ciascuna parte costituita, in complessivi € 8.470 per compenso (di cui € 2.518 per la fase di studio della controversia, € 1.665 per la fase introduttiva del giudizio ed € 4.287 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA, come per legge;
- dispone la distrazione ex art. 93 c.p.c. con riguardo alle difese di CP_3
e di;
[...] Controparte_7
- dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1
quater del DPR 115/2002 a carico del . Parte_1
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 12 giugno 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
dott. Vittorio Carlo Aliprandi
pagina 23 di 24 IL PRESIDENTE
dott. Giuseppe Serao
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