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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 24/03/2025, n. 494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 494 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1157 /2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1157 2024 R.G. avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio posta in decisione con decreto messo il 14.3.2025 ex art. 127 ter c.p.c.; promossa da:
(C.F. , nato ad [...] il [...] ed Parte_1 C.F._1
ivi residente in [...]s.n.c., elettivamente domiciliato in NOTO, RONCO SPARTACO
N. 1, presso lo studio dell'avv. BONFANTI VIVIANA, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente contro
(C.F. ), nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliata in AVOLA, VIA RATTAZZI N. 51, presso lo studio dell'avv. LUMINOSO
ADRIANA, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero (visto del 18.7.2024);
***
All'udienza del 13.3.2025, celebrata secondo le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata rimessa dinanzi al Collegio per la decisione, senza termini di legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.) pagina 1 di 3 Con ricorso depositato in data 27/03/2024 chiedeva a questo Tribunale la Parte_1
pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio con celebrato il CP_1
giorno 13.8.1984, dalla cui unione sono nate le figli il 14.12.1992 e il 30.8.1994, Per_1 Per_2
entrambe maggiorenni ed economicamente indipendenti, senza la previsione di alcuna condizione economica.
Esponeva, altresì, il ricorrente di essersi separato consensualmente dalla moglie con verbale in data
12.11.2012, omologato con decreto n. 8002/2012 emesso da questo Tribunale in data 27.11.2012, depositato in data 6.12.2012.
Radicatosi il contraddittorio si costituiva in giudizio 26.7.2024 si costituiva in giudizio aderendo alla domanda di divorzio svolta dal ricorrente, senza la previsione di CP_2 statuizioni economiche,
All'udienza di comparizione ex art. 473 bis. 21 c.p.c. tenutasi in data 13.3.2025, celebrata secondo le modalità di cui all'art 127 ter c.p.c., le parti davano atto di aver raggiunto un accordo inteso ad ottenere la pronuncia della separazione, alle seguenti condizioni:
– dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato dai coniugi in
Siracusa il 13.08.1984, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Siracusa anno 1984 al
N.413 Parte II Serie A;
– nulla disporre in ordine all'assegno di mantenimento in favore delle figlie maggiorenni
[...]
e , né in ordine all'assegno divorzile in favore della resistente;
Per_3 Per_2
- compensare interamente tra le parti le spese del presente giudizio.
Alla medesima udienza, preso atto dell'accordo e ritenuto di non dover assumere provvedimenti temporanei ed urgenti, il giudice poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda di divorzio (visto del 18.7.2024).
Ciò premesso, passando al merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) della L.
1 Dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del summenzionato decreto, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
La domanda congiunta dei coniugi, pertanto, può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole, ormai maggiorenne ed economicamente pagina 2 di 3 indipendente, nonché ai rapporti economici e personali tra le parti.
Le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti, in ragione dell'esito concordato del giudizio e della mancanza di soccombenza
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti il giorno 13.8.1984, iscritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di Siracusa dell'anno 1984
(Anno 1984 – n. 413 – Parte II, Serie A); prende atto delle ulteriori pattuizioni concordate dalle parti;
ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di SIRACUSA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il
13.03.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Maria Lupo dott.ssa Veronica Milone
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1157 2024 R.G. avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio posta in decisione con decreto messo il 14.3.2025 ex art. 127 ter c.p.c.; promossa da:
(C.F. , nato ad [...] il [...] ed Parte_1 C.F._1
ivi residente in [...]s.n.c., elettivamente domiciliato in NOTO, RONCO SPARTACO
N. 1, presso lo studio dell'avv. BONFANTI VIVIANA, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente contro
(C.F. ), nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliata in AVOLA, VIA RATTAZZI N. 51, presso lo studio dell'avv. LUMINOSO
ADRIANA, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero (visto del 18.7.2024);
***
All'udienza del 13.3.2025, celebrata secondo le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata rimessa dinanzi al Collegio per la decisione, senza termini di legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.) pagina 1 di 3 Con ricorso depositato in data 27/03/2024 chiedeva a questo Tribunale la Parte_1
pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio con celebrato il CP_1
giorno 13.8.1984, dalla cui unione sono nate le figli il 14.12.1992 e il 30.8.1994, Per_1 Per_2
entrambe maggiorenni ed economicamente indipendenti, senza la previsione di alcuna condizione economica.
Esponeva, altresì, il ricorrente di essersi separato consensualmente dalla moglie con verbale in data
12.11.2012, omologato con decreto n. 8002/2012 emesso da questo Tribunale in data 27.11.2012, depositato in data 6.12.2012.
Radicatosi il contraddittorio si costituiva in giudizio 26.7.2024 si costituiva in giudizio aderendo alla domanda di divorzio svolta dal ricorrente, senza la previsione di CP_2 statuizioni economiche,
All'udienza di comparizione ex art. 473 bis. 21 c.p.c. tenutasi in data 13.3.2025, celebrata secondo le modalità di cui all'art 127 ter c.p.c., le parti davano atto di aver raggiunto un accordo inteso ad ottenere la pronuncia della separazione, alle seguenti condizioni:
– dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato dai coniugi in
Siracusa il 13.08.1984, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Siracusa anno 1984 al
N.413 Parte II Serie A;
– nulla disporre in ordine all'assegno di mantenimento in favore delle figlie maggiorenni
[...]
e , né in ordine all'assegno divorzile in favore della resistente;
Per_3 Per_2
- compensare interamente tra le parti le spese del presente giudizio.
Alla medesima udienza, preso atto dell'accordo e ritenuto di non dover assumere provvedimenti temporanei ed urgenti, il giudice poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda di divorzio (visto del 18.7.2024).
Ciò premesso, passando al merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) della L.
1 Dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del summenzionato decreto, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
La domanda congiunta dei coniugi, pertanto, può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole, ormai maggiorenne ed economicamente pagina 2 di 3 indipendente, nonché ai rapporti economici e personali tra le parti.
Le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti, in ragione dell'esito concordato del giudizio e della mancanza di soccombenza
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti il giorno 13.8.1984, iscritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di Siracusa dell'anno 1984
(Anno 1984 – n. 413 – Parte II, Serie A); prende atto delle ulteriori pattuizioni concordate dalle parti;
ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di SIRACUSA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il
13.03.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Maria Lupo dott.ssa Veronica Milone
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