Articolo 1 della Legge 28 marzo 1968, n. 406
Articolo 2
Versione
2 maggio 1968
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Versione
25 marzo 1993
Art. 1.
Ai ciechi assoluti che hanno titolo alla pensione non reversibile ai sensi della legge 10 febbraio 1962, n. 66 , e' corrisposta dall'Opera nazionale per i ciechi civili, ad integrazione della pensione stessa, un'indennita' di accompagnamento nella misura di lire 10.000 mensili.
L'indennita' di cui al comma precedente e' ridotta del 50 per cento per i ciechi assoluti che fruiscono di trattamento pensionistico, rendita o assegno continuativo a carico dello Stato o degli enti pubblici in misura pari o superiore all'ammontare della pensione a carico del fondo sociale. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale con sentenza del 8-15 marzo 1993, n. 88 (in G.U. 1° s.s. 24/03/1993, n. 13) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 1 della legge 28 marzo 1968, n. 406 "Norme per la concessione di una indennita' di accompagnamento ai ciechi assoluti assistiti dall'Opera nazionale ciechi civili", nella parte in cui non prevede la corresponsione dell'indennita' di accompagnamento predetta, ai ciechi assoluti minori degli anni diciotto".
Entrata in vigore il 25 marzo 1993
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