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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 30/09/2025, n. 2978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2978 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
- dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente rel
- dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere
- dott.ssa Sara Foderaro Consigliere
all'udienza del 30.09.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. 1815/2022 vertente
TRA
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex Parte_1 lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici siti in Roma, alla Via dei Portoghesi, n.
12, è domiciliato;
APPELLANTE
E , , , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
, , , , CP_5 CP_6 CP_7 CP_8 CP_9
, , , , ,
[...] CP_10 CP_11 CP_12 CP_13
, , , Controparte_14 CP_15 Controparte_16 CP_17
, , ,
[...] CP_18 CP_19 Controparte_20 CP_21
, , , ,
[...] Controparte_22 Controparte_23 Controparte_24
, , , CP_25 Controparte_26 CP_27 CP_28
, , , tutti rappresentati e difesi dall'Avv.
[...] Controparte_29 CP_30
FEDERICI ROBERTA, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati, in Roma, alla Via Boezio
n. 6;
APPELLATI
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 91/2022 pubblicata in data
10.01.22;
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Come da rispettivi atti introduttivi del giudizio di appello;
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato innanzi al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4 CP_5 [...]
CP_6 CP_7 CP_8 CP_9 CP_10 CP_11
, , , , CP_12 CP_13 Controparte_14 CP_15 Controparte_16 CP_17
, ,
[...] CP_18 CP_19 Controparte_20 Controparte_21 CP_22
CP_2
, ,
[...] Controparte_23 Controparte_24 CP_25 Controparte_26
ed deducevano di essere tutti
[...] Controparte_28 Controparte_29 CP_30 dipendenti del , inquadrati Controparte_31 nella II° Area Funzionale del CCNL Comparto – profilo professionale di Ufficiale Parte_2
Giudiziario in servizio presso l'UNEP della Corte d'appello di Roma;
che la maggior parte di essi erano stati inquadrati nell'area funzionale B, pos. Economica B3 nella figura professionale di
Ufficiale Giudiziario ex art. 25 del CCNL Ministero della Giustizia 5 aprile 2000; che tale figura professionale era stata suddivisa tra l'area B, posizione economica B3 e l'area C nella quale erano confluiti, nella posizione economica C1 gli ex collaboratori UNEP ex D.P.R. 1229/59 e nella posizione C2 gli ex funzionario UNEP ex D.P.R. 1229/59; che il C.C.I. definiva gli ufficiali giudiziari
B3 come “Lavoratori che, secondo le direttive ricevute, esplicano compiti di collaborazione qualificata nell'ambito dell'attività degli uffici unici notificazioni, esecuzioni e protesti (uffici
N.E.P.), eseguendo tutti gli atti attribuiti alla competenza dell'ufficiale giudiziario, in quanto non riservati alle professionalità superiori.”; che tale figura si differenziava dagli ufficiali giudiziari C1 unicamente per le funzioni direttive di unità organica;
che con protocollo all. 2 al CCNL 5/04/2000 il assumeva l'impegno di coprire tutti i posti vacanti nella posizione C3 Parte_1 mediante l'indizione di procedure selettive aperte al personale delle posizioni C1 e C2 a cui sarebbero dovute seguire altre procedure selettive per la copertura dei posti in posizioni C2, poi C1 e, infine, dei posti vacanti nell'area B;
che alcune delle procedure indette dal non venivano concluse Parte_1 perché il Giudice Amministrativo adito da alcuni dipendenti aveva dichiarato illegittimi i criteri delle selezioni e delle disposizioni del CCNL in materia di passaggi;
che, data la scansione delineata dal
CCNL del 05.4.2000, non era possibile procedere con altre selezioni, dato che erano state bloccate le procedure per la copertura dei posti apicali;
che gli accordi del 12.06.2003, del 14.10.23 e del
29.10.2003 tra OO.SS e il venivano annullati dal TAR del Lazio – Roma, sez. I con Parte_1 sentenza n. 12370 depositata in data 04.11.2004; che in conseguenza a questa situazione di stallo veniva leso il loro diritto di concorrere nella procedura per il passaggio dall'Area B – posizione economica B3 – all'Area C – posizione economica C1.
Argomentavano, altresì, che in data 14 settembre 2007, veniva sottoscritto il CCNL del comparto
Ministeri 2006/2009 il quale ripartiva il personale in tre aree ( art.
6 - la “Prima Area” comprendente la ex posizione A1, A1S; la “Seconda Area” comprendente le ex posizioni B1, B2, B3 e B3S; la
“Terza Area” comprendente le ex posizioni C1, C1S, C2, C3 e C3S), introducendo un nuovo sistema di classificazione del personale;
che il CCNI Ministero della Giustizia del 29.07.2010 dava attuazione a tale sistema di classificazione mediante una confluenza iniziale automatica in ogni area delle posizioni economiche previgenti in base al quale gli ufficiali giudiziari provenienti dalla ex area B/B3 venivano inquadrati nella II° Area ed i Funzionari UNEP nella III° Area (ex C1 e C2); che ogni area era suddivisa, al proprio interno, in “fasce retributive” con la previsione di “progressioni tra le aree”
e di “sviluppi economici all'interno delle aree”; che il nuovo ordinamento professionale prevedeva nella II° Area funzionale 9 profili professionali (diversificati per specifiche professionali), fasce economiche di accesso e titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, tra i quali il profilo determinato “ufficiale giudiziario”; che nella III° Area erano, invece, individuati nove profili professionali (diversificati per specifiche professioni, fasce economiche di accesso e titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno) tra i quali il “funzionario UNEP”; che avevano subito una lesione del diritto ad accedere all'Area C-C1 (in virtù del mancato compimento delle procedure selettive), essendo stati inquadrati nella posizione di “ufficiale giudiziario” della “seconda area” e non nella
“Terza Area” dei profili professionali delineati dal CCNI del 29.07.2010 subendo un demansionamento professionale;
che la nuova declaratoria contenuta nel CCNI 2010 assegnava al profilo di Ufficiale Giudiziario le attività di esecuzione in via residuale, riservandole prevalentemente al Funzionario UNEP (III° Area Funzionale); che il nuovo sistema di classificazione generava un nutrito contenzioso, nell'ambito del quale la giurisprudenza di merito dichiarava, in modo pressoché univoco, la nullità del CCNI del 29.07.2010 nella parte in cui prevedeva che i profili di cancelliere, contabile ed esperto informatico ed ufficiale giudiziario erano stati articolati su aree diverse
(“Ufficiale giudiziario – seconda area – e “funzionario UNEP” – terza area); che il legislatore emanava quindi l'art. 21 quater D.L. n. 83/15 convertito in legge n. 132 del 06 agosto 2015 con il quale “al fine di sanare i profili di nullità, per violazione delle disposizioni degli articoli 14 e 15 del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) comparto 1998/2001, delle norme di cui Parte_2 agli articoli 15 e 16 del contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del quadriennio 2006/2009 del 29 luglio 2010, assicurando l'attuazione dei Parte_1 provvedimenti giudiziari in cui il predetto è risultato soccombente, e di definire i Parte_1 contenziosi giudiziari in corso, il è autorizzato, nei limiti delle posizioni Parte_1 disponibili in dotazione organica, a indire una o più procedure interne, nel rispetto del citato CCNL comparto 1998/2001 e successivi contratti integrativi dello stesso, riservate ai dipendenti in Parte_2 possesso dei requisiti di legge già in servizio alla data del 14 novembre 2009, per il passaggio del personale inquadrato nel profilo professionale di cancelliere, di ufficiale giudiziario, di contabile, di assistente informatico e di assistente linguistico dell'area seconda al profilo professionale di funzionario giudiziario, di funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP), di funzionario contabile, di funzionario informatico e di funzionario linguistico dell'area terza, con attribuzione della prima fascia economica di inquadramento, in conformità ai citati articoli 14 e 15 del CCNL comparto 1998/2001. Ogni effetto economico e giuridico conseguente alle Parte_2 procedure di riqualificazione del personale amministrativo di cui al presente articolo decorre dalla completa definizione delle relative procedure selettive”; che con bando n. 7356 del 19.09.16 il avviava la procedura di riqualificazione ex art. 21 quater per Parte_1
l'inquadramento nella III° Area di n. 622 Funzionati UNEP – F1; che anche il personale inquadrato nel profilo di Ufficiale Giudiziario in servizio alla data del 14 novembre 2009 veniva ammesso alla procedura selettiva;
che partecipavano alla procedura, collocandosi all'esito nella graduatoria di merito tra gli idonei. Allegavano, infine, che con provvedimento n.9587 del 3 novembre 2017 il approvava la Parte_1 graduatoria definitiva della procedura di riqualificazione ex art. 21 quater e, con successivo provvedimento del 10 novembre 2017, disponeva l'assunzione dei vincitori;
che con provvedimento dell'8 agosto 2017 il provvedeva allo scorrimento della graduatoria procedendo Parte_1 all'assunzione nel profilo di Funzionario UNEP di altre n.7 unità ossia fino alla posizione n.62; che in data 26 aprile 2017, il Ministero della Giustizia sottoscriveva un accordo sindacale con le OO.SS. nel quale all'art.6, lett. g) si assumeva l'impegno di “definire l'intero processo di attuazione della progressione tra le aree, entro il 30 giugno 2019 dei cancellieri e degli ufficiali giudiziari risultati vincitori ed idonei all'esito delle procedure selettive, avviate con “i pubblici avvisi” del 19 settembre
2016, nel rispetto di quanto previsto dall'art.21 quater del decreto legge 27 giugno 2015, n.83, convertito, con modificazioni , dalla legge 6 agosto 2015, n.132 e del presente accordo”; che tale accordo veniva integralmente recepito dal con decreto ministeriale del 9 Parte_1 novembre 2017; che sollecitavano il a procedere allo scorrimento della graduatoria al fine Parte_1 di sanare le posizioni di tutti gli ufficiali giudiziari che in virtù del CCNI erano stati erroneamente inquadrati nella II° Area;
che, nonostante le numerose diffide, alla data del 30 giugno 2019 ossia alla data entro la quale il avrebbe dovuto fare integrale attuazione al passaggio nella III° Area Parte_1
Funzionale – profilo professionale di Funzionario UNEP F1 del personale risultato idoneo alle procedure selettive indette il 19 settembre 2019, tutti gli idonei di tale procedura selettiva risultavano ancora inquadrati nella II° Area profilo professionale Ufficiale Giudiziario in attesa di un loro corretto inquadramento nella III° Area.
Tutto ciò premesso rassegnavano le seguenti conclusioni:
1.Accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti all'assunzione nella III° Area Funzionale – profilo professionale Funzionario UNEP – F1 o in quello in cui dovesse confluire per effetto di nuovi sistemi di classificazione del personale che si dovessero attuare ai sensi dell'art.12 CCNL Funzioni Centrali
2016-2018
2.Per l'effetto ordinare al in persona del di inquadrare i Parte_1 CP_32 ricorrenti nella III° Area Funzionale – profilo professionale Funzionario UNEP F1 o nel profilo professionale nel quale dovesse confluire per effetto di nuovi sistemi di classificazione del personale che si dovessero attuare ai sensi dell'art.12 CCNL Funzioni Centrali 2016-2018
3. Accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti al risarcimento del danno patrimoniale per l'inadempimento datoriale correlato all'omesso inquadramento nella III° Area Funzionale – profilo professionale Funzionario UNEP a decorrere dal 1° gennaio 2009 e sino all'effettivo inquadramento nella suddetta Area o dalla diversa data che si riterrà di giustizia e condannare il Parte_1 in persona del Ministro p.t. alla pagamento del risarcimento del danno da liquidarsi in via
[...] equitativa, nella maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia, per ciascun ricorrente in:
• €16443,26 (periodo 1.1.2009-1.3.2020) oltre a €1545.93 annue da corrispondere dal 1° marzo 2020 sino all'effettivo inquadramento nella III° Area funzionale o nella maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia per i ricorrenti inquadrati nel profilo professionale di Ufficiale Giudiziario fascia economica F4 (ricorrenti ; , CP_8 CP_16 CP_1 CP_14 CP_2 CP_18
CP_1
, , , , , CP_22 CP_12 CP_6 CP_28 CP_20 CP_33 CP_10 CP_24 CP_23
CP_2 CP_1 CP_2
, , , CP_13 CP_11 CP_7 CP_21 CP_3 CP_5 CP_29
• €30.045,50 (periodo 1.1.2009-1.3.2020) oltre a €2876,06 annue da corrispondere dal 1° marzo 2020 sino all'effettivo inquadramento nella III° Area funzionale o nella maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia per i ricorrenti inquadrati nel profilo professionale di Ufficiale Giudiziario fascia economica F3 (ricorrenti , e Controparte_26 CP_4 CP_17 CP_9
4.Accertare e dichiarare la dequalificazione/demansionamento subito dai ricorrenti per l'illegittimo inquadramento nel profilo professionale di ufficiale giudiziario – Area II dal 1° gennaio 2009 e per l'effetto condannare il in persona del p.t. a corrispondere a ciascun Parte_1 CP_32 ricorrente il risarcimento del danno relativo al periodo 1° gennaio 2009 – 1° marzo 2020 da liquidarsi in via equitativa, nella misura di € 148.173,49 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria (o la minore o maggiore somma che si riterrà di giustizia) nonché il danno all'immagine ed alla dignità professionale che si vorrà liquidare in via equitativa in favore di ciascun ricorrente nella misura di
€74.086,74 ed il danno morale in € 74.086,74 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria (o la minore o maggiore somma che si riterrà di giustizia).
Condannare la convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite con attribuzione a favore dell'avv. Roberta Federici.
Si costituiva in giudizio il , eccependo, in via preliminare, il difetto di Parte_1 giurisdizione del Tribunale adito, posto che l'oggetto della domanda comportava una valutazione sull'esercizio del potere discrezionale della Pubblica Amministrazione, rispetto al quale potevano configurarsi esclusivamente interessi legittimi.
In via preliminare e nel merito, eccepiva l'intervenuta prescrizione del connesso differenziale retributivo per il periodo antecedente al 25.05.215 nonché l'infondatezza delle avverse domande.
A riguardo osservava che la procedura concorsuale in argomento non aveva riguardato la totalità dei posti vacanti ma aveva rispettato il limite del 50% previsto dall'art. 21 quater c.2 del D.L. 27 giugno
2015, n. 83, nonché i principi fissati dall'art. 35 del D.lgs. n. 165/2001, tra cui quello secondo cui le procedure selettive indette per l'accertamento delle professionalità richieste sono tenute a garantire l'accesso dall'esterno in misura adeguata, da intendersi, come ribadito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 164/2022, in una quota non inferiore al 50% dei posti previsti.
Rilevava, altresì, che dall'esame della normativa legale e contrattuale (DPR n. 1229/59, DPR n.
44/90, CCNL 16.2.1999, CCNI 05.4.2000, CCNL 16.9.17 e CCNI 29.7.2010) emergeva chiaramente come la figura dell'ufficiale giudiziario C1 non fosse affatto “identica e completamente sovrapponibile a quella degli Ufficiali giudiziari B3” risultando, al contrario, che le attività di esecuzione fossero da sempre attribuite, in via ordinaria, alla professionalità del Collaboratore UNEP, ridenominato dal CCNI 5.4.2000 Ufficiale Giudiziario Area C – posizione economica C1 e successivamente Funzionario UNEP.
L'ordinamento professionale introdotto con il CCNI del 29.07.2010 si poneva, pertanto, in linea di assoluta continuità con quello previgente con la conseguente esclusione di qualsivoglia ipotesi di demansionamento.
Il contestava, infine, il calcolo relativo al quantum delle domande risarcitorie avanzate, Parte_1 ritenendolo del tutto generico e sproporzionato.
Il Tribunale di Roma, istruita la causa mediante produzione documentale, in parziale accoglimento del ricorso, così statuiva:
1) accerta e dichiara il diritto delle parti ricorrenti all'assunzione nella III Area Funzionale- profilo funzionale Funzionario UNEP-F1 e, per l'effetto, ordina al , in persona del Parte_1 legale rappresentante pro-tempore, di inquadrare le parti ricorrenti nella III Area Funzionale- profilo funzionale Funzionario UNEP-F1;
2) condanna il convenuto al risarcimento del danno patrimoniale per omesso Parte_1 inquadramento delle parti ricorrenti entro il 30.6.2019 nella III Area Funzionale- profilo funzionale
Funzionario UNEP-F1, nella misura annua di € 1.545,93 per i ricorrenti inquadrati nel profilo professionale di Ufficiale Giudiziario fascia economica F4 (ricorrenti , CP_8 CP_16
CP_1
, , , CP_1 CP_14 CP_2 CP_18 CP_22 CP_12 CP_6 CP_28
CP_2 CP_1
, , , CP_20 CP_33 CP_10 CP_24 CP_23 CP_13 CP_11 CP_7 CP_21
CP_2
, , e nella misura annua di € 2.876,06 per i ricorrenti inquadrati nel CP_3 CP_5 CP_29 profilo professionale di Ufficiale Giudiziario fascia economica F3 (ricorrenti , Controparte_26
e CP_4 CP_17 CP_9
3) respinge nel resto il ricorso;
4) compensa tra le parti per metà i compensi di lite e pone l'altra metà a carico del Parte_1 convenuto che liquida in complessivi € 3.000,00 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, iva e cpa da distrarsi.
Avverso detta sentenza proponeva appello il lamentando, con il primo Parte_1 motivo di gravame, la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 21 quater del D.L. n. 83/2015 convertito in L. n. 132 del 6.08.2015, nonché degli artt. 1175 e 1375 c.c. per avere il Tribunale ritenuto, erroneamente, che il mancato scorrimento della graduatoria entro il 30 giugno 2019 - termine indicato nell'accordo del 26.04.17 e recepito nel DM del 09.11.2017 - costituisse una violazione dei canoni di correttezza e buona fede.
A riguardo osservava che l'Amministrazione aveva agito nel pieno rispetto del principio sancito dall'art. 21 quater c. 2 D.L. n. 83/2015 convertito in l. 132 del 06.08.15, secondo cui il rapporto tra posti riservati ai dipendenti e posti riservati agli accessi dall'esterno è fissato nella percentuale, rispettivamente, del 50 per cento e del 50 per cento, computando nella percentuale gli accessi dall'esterno sulla base di procedure disposte o bandite a partire dalla data di entrata in vigore del
CCNL, ivi compresi gli accessi per effetto di scorrimenti di graduatorie concorsuali di altre amministrazioni e le procedure di mobilità esterna comunque denominate, anche ai sensi dell'articolo
1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall'articolo 21 del medesimo decreto.
Una violazione dei principi generali di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. sarebbe stata, pertanto, concepibile solo in un contesto in cui l'amministrazione centrale avesse volontariamente agito in modo da ostacolare, senza altro motivo, la realizzazione delle condizioni necessarie per la riqualificazione. Ciò non poteva, tuttavia, ritenersi verificato nel caso di specie in cui la parte datoriale aveva agito per completare tutte le progressioni legittimamente possibili entro la data indicata nell'accordo collettivo.
Con il secondo motivo di gravame, parte appellante lamentava, altresì, la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2967 c.c. avendo il Tribunale errato nel riconoscere il diritto al risarcimento del danno patrimoniale per il ritardato inquadramento, a decorrere dall'01.07.19.
Non sussistendo alcun diritto all'inquadramento rivendicato, il primo giudice avrebbe dovuto respingere la domanda risarcitoria atteso, inoltre, che quest'ultima non risultava né allegata né provata.
Si costituivano in giudizio , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
CP_5 CP_6 CP_7 CP_8 CP_9 CP_10 , CP_11 CP_12 CP_13 Controparte_14 CP_15 CP_16
,
[...] Controparte_17 CP_18 CP_19 Controparte_20 CP_21
, ,
[...] Controparte_22 Controparte_23 Controparte_24 CP_25 [...]
ed CP_26 CP_27 Controparte_28 Controparte_29 CP_30 contestando le avverse deduzioni e chiedendo la piena conferma dell'impugnata sentenza.
All'odierna udienza del 30 settembre 2025 la causa è stata discussa e decisa mediante lettura della presente sentenza.
Con il primo motivo di appello il lamentava la violazione dell'art 21 quater drl DL 83/2015 Parte_1 nonché degli artt. 1175 e 1375 c.c.
Il tribunale , accogliendo il ricorso degli attuali appellati, ha ritenuto contrario ai principi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto il mancato scorrimento della graduatoria ritenuto violativo dell'accordo del 26.5.17 recepito nel DM 9.11.17
E' opportuno rielaborare i passaggi contrattuali e normativi più significativi
L'art. 21-quater , rubricato “Misure per la riqualificazione del personale dell'amministrazione giudiziaria” statuiva: “1. Al fine di sanare i profili di nullità, per violazione delle disposizioni degli articoli 14 e 15 del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) comparto 1998/2001, Parte_2 delle norme di cui agli articoli 15 e 16 del contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del quadriennio 2006/2009 del 29 luglio 2010, assicurando Parte_1
l'attuazione dei provvedimenti giudiziari in cui il predetto è risultato soccombente, e di Parte_1 definire i contenziosi giudiziari in corso, il è autorizzato, nei limiti delle Parte_1 posizioni disponibili in dotazione organica, a indire una o più procedure interne, nel rispetto del citato CCNL comparto Ministeri 1998/2001 e successivi contratti integrativi dello stesso, riservate ai dipendenti in possesso dei requisiti di legge già in servizio alla data del 14 novembre 2009, per il passaggio del personale inquadrato nel profilo professionale di cancelliere, di ufficiale giudiziario, di contabile, di assistente informatico e di assistente linguistico dell'area seconda al profilo professionale di funzionario giudiziario, di funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti
(UNEP), di funzionario contabile, di funzionario informatico e di funzionario linguistico dell'area terza, con attribuzione della prima fascia economica di inquadramento, in conformità ai citati articoli
14 e 15 del CCNL comparto Ministeri 1998/2001. Ogni effetto economico e giuridico conseguente alle procedure di riqualificazione del personale amministrativo di cui al presente articolo decorre dalla completa definizione delle relative procedure selettive.
2. Ai fini del rispetto delle previsioni del
CCNL comparto Ministeri 1998/2001, di cui al comma 1, il rapporto tra posti riservati ai dipendenti e posti riservati agli accessi dall'esterno è fissato nella percentuale, rispettivamente, del 50 per cento
e del 50 per cento, computando nella percentuale gli accessi dall'esterno sulla base di procedure disposte o bandite a partire dalla data di entrata in vigore del citato CCNL, ivi compresi gli accessi per effetto di scorrimenti di graduatorie concorsuali di altre amministrazioni e le procedure di mobilità esterna comunque denominate, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall'articolo 21 del presente decreto.
3. Il Parte_1
procede alla rideterminazione delle piante organiche conseguente alle procedure di cui ai
[...] commi 1 e 2. 4. Le qualifiche di personale amministrativo di cancelliere e di ufficiale giudiziario restano ad esaurimento in area seconda sino alla completa definizione delle procedure selettive di cui al comma 1 e alla rideterminazione delle piante organiche di cui al comma 3. 5. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa nel limite di euro 25.781.938 ((per gli anni 2016, 2017 e 2018
e nel limite di euro 19.952.226 per l'anno 2019, di euro 19.898.345 per l'anno 2020, di euro
19.610.388 per l'anno 2021, di euro 19.589.491 per l'anno 2022 e di euro 24.993.169 a decorrere dall'anno 2023)), cui si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della giustizia, le variazioni di bilancio necessarie alla ripartizione del citato fondo sui pertinenti capitoli in attuazione del presente articolo. ((5-bis. Il Ministero della giustizia comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dall'assunzione, le unità di personale effettivamente reclutate ai sensi del comma 1 e la relativa spesa a regime)
Come rilevato nelle molte pronunce di merito sull'argomento ( tra le altre Corte appello Firenze sentenza 25/2025) l'art. 21 quater era il punto di arrivo di un lungo e tormentato iter correlato alle procedure di riqualificazione del personale del , bandite fin dall'anno 2001 Parte_1 con contratto nazionale e poi oggetto di contratto integrativo e di successivi avvisi di selezione interna , ripetutamente colpite dalla giurisprudenza ordinaria ae amministrativa che ne aveva impedito l'utile conclusione, ritenendole illegittime sia per la determinazione dei contingenti, in violazione del principio costituzionale dell'accesso all'impiego a seguito di concorso sia per l'individuazione dee criteri di selezione concordati con le OOSS in sede di contrattazione integrativa
La giurisprudenza di legittimità (Cass. 984/2020, 9808/2020, 12358/2020, 25626/2020, 32952/2021) aveva in effetti negato che nell'ambito di quelle procedure potessero essere sorti diritti soggettivi di coloro che vi erano stati ammessi e che rivendicavano di avere diritto di superarle . La Corte di
Cassazione aveva ritenuto che gli interventi “demolitori” della giurisprudenza di merito non facevano insorgere alcuna responsabilità in capo al né legittimavano gli aspiranti a rivendicare Parte_1 qualsivoglia risarcimento del danno per il mancato riconoscimento del diritto all'inquadramento superiore . Analoghe considerazioni valgono tuttavia nella fattispecie in esame, in virtù della condotta dell'amministrazione dopo l'approvazione dell'art. 21 quater di cui si è detto per escludere il diritto ad un preteso risarcimento per violazione degli obblighi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto .
Infatti , con il successivo accordo sindacale del 26 aprile 2017, “Accordo su programmazione rimodulazione profili professionali e azioni di riqualificazione e promozione professionale del personale dell'Amministrazione giudiziaria” , il ministero concordava effettivamente su una
“rimodulazione profili esistenti” (art. 2), specificando in particolare – “in relazione ad alcuni profili e in ordine alla programmazione dei passaggi giuridici del personale dipendente” – che “…d) il personale attualmente in servizio nel profilo di ufficiale giudiziario dichiarato vincitore, nonché quello risultato idoneo all'esito delle procedure selettive di cui ai pubblici avvisi del 19 settembre
2016 mantiene il diritto alla progressione di area secondo quanto previsto negli stessi e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 21- quater del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, il tutto nei tempi previsti dai successivi articoli 5 e
6. Resta altresì fermo quanto stabilito dal comma 4) dall'articolo 21 quater decreto legge 27 giugno
2015, n. 83” Nel medesimo accordo, quanto alla “programmazione degli interventi dell'Amministrazione”, il si è impegnato a “…Definire l'intero Parte_1 processo di attuazione della progressione tra le aree, entro il 30 giugno 2019 dei cancellieri e degli ufficiali giudiziari risultati vincitori ed idonei all'esito delle procedure selettive, avviate con i
“pubblici avvisi” del 19 settembre 2016, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 21-quater del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015. n. 132
e dal presente accordo” (art. 6). Il suddetto accordo è stato pacificamente recepito dal Decreto
Ministeriale del 9 novembre 2017.
Il tribunale ha ravvisato la violazione degli obblighi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto nella condotta dell'amministrazione che, pur impegnandosi a definire l'intero processo di attuazione della progressione tra le aree degli ufficiali giudiziari idonei all'esito delle procedure selettive entro il 30.6.16 , non aveva disposto lo scorrimento della graduatoria .
Contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, non può affermarsi che il Parte_1
abbia assunto l'impegno a provvedere – entro e non oltre il 30 giugno 2019 – a sanare
[...] le posizioni di tutti gli ufficiali giudiziari inquadrando, entro il suddetto termine, nella III Area
Funzionale tutti gli idonei della richiamata procedura. L'impegno assunto dall'Amministrazione nell'Accordo del 26 aprile 2017 era testualmente subordinato al rispetto di quanto previsto dall'art. 21quater D.L. 83/2015 (“…nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 21-quater del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132…”, così artt. 3 e 6), che ha senz'altro previsto procedure “riservate ai dipendenti in possesso dei requisiti di legge già in servizio alla data del 14 novembre 2009, per il passaggio del personale inquadrato nel profilo professionale di cancelliere e di ufficiale giudiziario dell'area seconda al profilo professionale di funzionario giudiziario e di funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP) dell'area terza, con attribuzione della prima fascia economica di inquadramento, in conformità ai citati articoli 14 e 15 del CCNL comparto Ministeri 1998/2001”, ma lo ha espressamente consentito “nei limiti delle posizioni disponibili in dotazione organica” e nel rispetto del “rapporto tra posti riservati ai dipendenti e posti riservati agli accessi dall'esterno […] fissato nella percentuale, rispettivamente, del 50 per cento e del
50 per cento…”. Sicché, è vero che – ex art. 21quater, co. 3, D.L. 83/2015 – “le qualifiche di personale amministrativo di cancelliere e di ufficiale giudiziario restano ad esaurimento in area seconda sino alla completa definizione delle procedure selettive di cui al comma 1 e alla rideterminazione delle piante organiche di cui al comma 3”, con la conseguenza che tutti gli idonei delle suddette procedure andranno a confluire nella III Area Funzionale, tuttavia, è parimenti vero che il termine di cui all'Accordo del 26 aprile 2017 non può essere perentorio, risultando l'esaurimento della II Area
Funzionale vincolato dai limiti sopra individuati.
Gli appellati hanno fatto valere un preteso obbligo dell'amministrazione a concludere la procedura entro il 30 giugno 2019 o comunque a porre in essere lo scorrimento della graduatoria.
Ma, come si è anticipato, la procedura dell'art. 21 quater non prevede alcun diritto generalizzato alla riqualificazione e condiziona, anzi , l'autorizzazione per l'indizione delle procedure al rispetto dei limiti delle posizioni disponibili in dotazione organica e dei limiti di spesa previsti dalla disposizione medesima.
L'Accordo del 26 aprile 2017 non consente di superare le considerazioni espresse sulla fonte primaria.
L'accordo aveva un valore meramente programmatico: l'impegno a garantire il passaggio alla III
Area Funzionale di tutti gli idonei alla procedura selettiva, entro il 30 giugno 2019, indipendentemente dalle posizioni disponibili e dal rispetto della quota del 50% della riserva, non avrebbe mai potuto essere assunto dall'Amministrazione convenuta. In tal senso, d'altronde, depone anche il tenore letterale dello stesso Accordo e delle rubriche delle disposizioni in esso contenute.
Sono dunque ribaditi i vincoli rappresentati dalla disponibilità delle dotazioni organiche e dai limiti di spesa A nulla rileva la circostanza che il piano di fabbisogno triennale del 2019 avrebbe consentito di assorbire tutto il personale risultato idoneo, potendosi al contrario verificare la elevata percentuale di scopertura degli altri profili , pure elencati nella norma . Proprio nel piano triennale di fabbisogno emerge la necessità di colmare prioritariamente le vacanze nelle posizioni dei cancellieri e dei funzionari giudiziari . E' invece è pacifico in causa che, in epoca successiva allo scorrimento della graduatoria dell'8 agosto 2018 , nessun ulteriore provvedimento è stato assunto con riferimento agli
Ufficiali Giudiziari risultati idonei nella medesima procedura. E, d'altronde, gli appellati non hanno offerto prova alcuna – né, invero, dedotto – che altri abbiano occupato posti loro riservati o che l'Amministrazione abbia, comunque, proceduto a nuove assunzioni sui profili di interesse. Ne consegue che al non risulta imputabile nessun inadempimento, Parte_1 nessuna violazione dei doveri di correttezza e buona fede, e nessuna lesione del principio dell'affidamento.
Alla luce di quanto osservato deve concludersi per l'infondatezza della pretesa degli originari ricorrenti di veder accertato il diritto all'assunzione nella III Area Funzionale, profilo professionale
Funzionario UNEP F1.. Per le medesime ragioni, deve essere disattesa anche la pretesa degli odierni appellati di veder condannato il al risarcimento del danno Parte_1 patrimoniale da ritardato inquadramento nella III Area Funzionale. Si è detto che alla collocazione tra gli idonei – non tra i vincitori – della procedura selettiva del 19 settembre 2016, non è conseguito il diritto all'inquadramento nella III Area Funzionale entro uno specifico termine, risultando il passaggio subordinato ai vincoli di cui si è già dato conto.
D'altronde l'art. 21 quater trova la sua legittimazione nell'esigenza urgente di sanare la situazione di illegittimità venuta a determinare in conseguenza delle plurime statuizioni giudiziali sfavorevoli al
, consentendo l'ottemperanza ai provvedimenti giudiziali Allo stesso tempo la disposizione Parte_1 prevede che le qualifiche di personale amministrativo di cancelliere e di ufficiale giudiziario restano ad esaurimento in area seconda sino alla completa definizione delle procedure selettive di cui al comma 1 e alla rideterminazione delle piante organiche di cui al comma 3.
La norma primaria “autorizza” dunque la permanenza nell'area II fino alla definizione delle procedure selettive e non impone affatto lo scorrimento della graduatoria rivendicato dagli appellati quale strumento per il conseguimento dell'obiettivo del passaggio del personale inquadrato con la qualifica di ufficiale giudiziario nell'area terza , né fissa un termine all'amministrazione.
Anche la rideterminazione della pianta organica era imposta limitatamente al fine di consentire il rispetto dei commi 1 e 2 , e cioè l'esecuzione degli ordini giudiziali e il rispetto della quota di riserva al 50% per gli esterni. La norma non introduceva dunque un obbligo generale di immediata rideterminazione della pianta organica al fine di consentire l'accesso nell'area terza di tutti gli idonei interni ( e dello stesso numero di idonei esterni , dovendo garantire il rispetto della riserva del 50%, se del caso anche con nuova procedura concorsuale laddove il contingente individuato dalla norma in riferimento alle procedure pregresse non fosse stato sufficiente)
D'altronde secondo un principio di carattere generale, affatto derogato dalla norma di settore, in assenza di un provvedimento di copertura dei posti vacanti, non sussiste il diritto dell'idoneo all'assunzione, né è configurabile una responsabilità dell'amministrazione.
Esaurito dunque il percorso che il dl 83/15 espressamente legava al rispetto delle decisioni giudiziali in danno dell'amministrazione (con possibilità , in quei casi di attingere anche dalla graduatoria degli idonei per sanare la condizione di illegittimità accertata giudizialmente , e l'obbligo normativamente imposto , di adeguare la pianta organica , sempre nel rispetto delle percentuali di copertura delle posizioni lavorative con concorsi riservati nella misura del 50%)i successivi passaggi di personale all'area terza, se del caso anche con scorrimento della graduatoria, presupponevano necessariamente la decisione dell'amministrazione di coprire il posto , previa valutazione del fabbisogno di personale tenendo conto delle esigenze di organizzazione degli uffici e delle priorità di copertura . Allo stesso tempo le procedure selettive indette per l'accertamento dele professionalità richieste devono garantire l'accesso nella misura del 50% agli esterni .
D'altronde come correttamente rilevato dall'amministrazione appellante, in materia di procedure concorsuali della P.A. preordinate all'assunzione di dipendenti, il diritto del partecipante al concorso all'assunzione mediante "scorrimento della graduatoria" presuppone necessariamente l'esistenza di un obbligo dell'amministrazione di coprire il posto, con attribuzione della qualifica ad un soggetto dichiarato idoneo non vincitore in un precedente concorso;
tale obbligo può derivare dalle indicazioni del bando, ovvero da una apposita determinazione dell'amministrazione di rendere disponibile il posto vacante e di coprirlo senza l'apertura di una nuova procedura concorsuale, dovendosi ritenere, in mancanza, che l'amministrazione non sia tenuta all'assunzione di candidati non vincitori. In particolare, nel pubblico impiego contrattualizzato, anche ai fini della selezione interna per l'accesso a posti superiori vacanti, analogamente a quanto accade per le procedure concorsuali preordinate all'assunzione di dipendenti, la scelta dell'amministrazione di utilizzare le graduatorie degli idonei
"per scorrimento" non costituisce un diritto soggettivo degli stessi, ma postula sempre l'esercizio prioritario di una discrezionalità della P.A. nel coprire il posto o la posizione disponibile, ove un obbligo in tal senso non sia contemplato dalla contrattazione collettiva o dal bando (Cass.
Ordinanza n. 3332 del 12/02/2018. ).Infatti nel pubblico impiego contrattualizzato, le progressioni dei dipendenti tra aree funzionali, con novazione oggettiva del rapporto di lavoro, vanno equiparate alle nuove assunzioni, con la conseguenza che anche per esse è necessaria l'autorizzazione preventiva alla copertura dei posti in applicazione degli artt. 6, 35, comma 4, e 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, non novellati in parte qua dal d.lgs. n. 150 del 2009.(Cass. Ordinanza n. 1674 del 16/01/2024)
In difetto di una norma autorizzatrice rinvenibile in una fonte normativa o nel bando lo scorrimento non è dunque imposto all'amministrazione dalla previsione contenuta nell'accordo sindacale e nel successivo DM del 2017 perché entrambe le previsioni rinviano al rispetto della norma primaria speciale e comunque non possono prescindere dal rispetto delle norme generali in materia di spesa pubblica , discrezionalità dell'amministrazione nella individuazione del fabbisogno del personale, rispetto del limite della riserva nella misura del 50%
Gli appellati lamentano nella memoria di costituzione che il avrebbe violato l'art. 21 quater Parte_1 pubblicando con la procedura concorsuale in cui essi stessi sono stati valutati idonei non vincitori
L'argomentazione non convince perché l'art. 21 quater non ha inteso obbligare l'amministrazione a pubblicare tutti i posti vacanti di ufficiale giudiziario, e nemmeno il 50% dei posti vacanti , ma solo autorizzare il , nei limiti delle posizioni disponibili in dotazione organica, a indire una o più Parte_1 procedure interne, riservate ai dipendenti in possesso dei requisiti di legge già in servizio alla data del
14 novembre 2009, per il passaggio del personale inquadrato nel profilo professionale (tra gli altri) di ufficiale giudiziario nell'area terza
Per il resto compete all'amministrazione valutare le priorità assunzionali , con o senza scorrimento di graduatoria anche nelle diverse figure elencate nell'art. 21 quater, avuto riguardo ai profili professionali di maggiore interesse ed ai vincoli di bilancio che non consentirebbero di adottare per tutte le procedure inerenti i profilo professionali coinvolti, l'assunzione generalizzati degli idonei
L'appello deve essere dunque accolto ma le obbiettive difficoltà di lettura delle fonti normative e l'esistenza di precedenti contrastanti legittimano la compensazione delle spese di lite
PQM
In accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza rigetta l'originario ricorso degli appellati. Compensa le spese del doppio grado.
La Presidente
Maria Antonia Garzia
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
- dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente rel
- dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere
- dott.ssa Sara Foderaro Consigliere
all'udienza del 30.09.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. 1815/2022 vertente
TRA
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex Parte_1 lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici siti in Roma, alla Via dei Portoghesi, n.
12, è domiciliato;
APPELLANTE
E , , , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
, , , , CP_5 CP_6 CP_7 CP_8 CP_9
, , , , ,
[...] CP_10 CP_11 CP_12 CP_13
, , , Controparte_14 CP_15 Controparte_16 CP_17
, , ,
[...] CP_18 CP_19 Controparte_20 CP_21
, , , ,
[...] Controparte_22 Controparte_23 Controparte_24
, , , CP_25 Controparte_26 CP_27 CP_28
, , , tutti rappresentati e difesi dall'Avv.
[...] Controparte_29 CP_30
FEDERICI ROBERTA, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati, in Roma, alla Via Boezio
n. 6;
APPELLATI
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 91/2022 pubblicata in data
10.01.22;
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Come da rispettivi atti introduttivi del giudizio di appello;
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato innanzi al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4 CP_5 [...]
CP_6 CP_7 CP_8 CP_9 CP_10 CP_11
, , , , CP_12 CP_13 Controparte_14 CP_15 Controparte_16 CP_17
, ,
[...] CP_18 CP_19 Controparte_20 Controparte_21 CP_22
CP_2
, ,
[...] Controparte_23 Controparte_24 CP_25 Controparte_26
ed deducevano di essere tutti
[...] Controparte_28 Controparte_29 CP_30 dipendenti del , inquadrati Controparte_31 nella II° Area Funzionale del CCNL Comparto – profilo professionale di Ufficiale Parte_2
Giudiziario in servizio presso l'UNEP della Corte d'appello di Roma;
che la maggior parte di essi erano stati inquadrati nell'area funzionale B, pos. Economica B3 nella figura professionale di
Ufficiale Giudiziario ex art. 25 del CCNL Ministero della Giustizia 5 aprile 2000; che tale figura professionale era stata suddivisa tra l'area B, posizione economica B3 e l'area C nella quale erano confluiti, nella posizione economica C1 gli ex collaboratori UNEP ex D.P.R. 1229/59 e nella posizione C2 gli ex funzionario UNEP ex D.P.R. 1229/59; che il C.C.I. definiva gli ufficiali giudiziari
B3 come “Lavoratori che, secondo le direttive ricevute, esplicano compiti di collaborazione qualificata nell'ambito dell'attività degli uffici unici notificazioni, esecuzioni e protesti (uffici
N.E.P.), eseguendo tutti gli atti attribuiti alla competenza dell'ufficiale giudiziario, in quanto non riservati alle professionalità superiori.”; che tale figura si differenziava dagli ufficiali giudiziari C1 unicamente per le funzioni direttive di unità organica;
che con protocollo all. 2 al CCNL 5/04/2000 il assumeva l'impegno di coprire tutti i posti vacanti nella posizione C3 Parte_1 mediante l'indizione di procedure selettive aperte al personale delle posizioni C1 e C2 a cui sarebbero dovute seguire altre procedure selettive per la copertura dei posti in posizioni C2, poi C1 e, infine, dei posti vacanti nell'area B;
che alcune delle procedure indette dal non venivano concluse Parte_1 perché il Giudice Amministrativo adito da alcuni dipendenti aveva dichiarato illegittimi i criteri delle selezioni e delle disposizioni del CCNL in materia di passaggi;
che, data la scansione delineata dal
CCNL del 05.4.2000, non era possibile procedere con altre selezioni, dato che erano state bloccate le procedure per la copertura dei posti apicali;
che gli accordi del 12.06.2003, del 14.10.23 e del
29.10.2003 tra OO.SS e il venivano annullati dal TAR del Lazio – Roma, sez. I con Parte_1 sentenza n. 12370 depositata in data 04.11.2004; che in conseguenza a questa situazione di stallo veniva leso il loro diritto di concorrere nella procedura per il passaggio dall'Area B – posizione economica B3 – all'Area C – posizione economica C1.
Argomentavano, altresì, che in data 14 settembre 2007, veniva sottoscritto il CCNL del comparto
Ministeri 2006/2009 il quale ripartiva il personale in tre aree ( art.
6 - la “Prima Area” comprendente la ex posizione A1, A1S; la “Seconda Area” comprendente le ex posizioni B1, B2, B3 e B3S; la
“Terza Area” comprendente le ex posizioni C1, C1S, C2, C3 e C3S), introducendo un nuovo sistema di classificazione del personale;
che il CCNI Ministero della Giustizia del 29.07.2010 dava attuazione a tale sistema di classificazione mediante una confluenza iniziale automatica in ogni area delle posizioni economiche previgenti in base al quale gli ufficiali giudiziari provenienti dalla ex area B/B3 venivano inquadrati nella II° Area ed i Funzionari UNEP nella III° Area (ex C1 e C2); che ogni area era suddivisa, al proprio interno, in “fasce retributive” con la previsione di “progressioni tra le aree”
e di “sviluppi economici all'interno delle aree”; che il nuovo ordinamento professionale prevedeva nella II° Area funzionale 9 profili professionali (diversificati per specifiche professionali), fasce economiche di accesso e titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, tra i quali il profilo determinato “ufficiale giudiziario”; che nella III° Area erano, invece, individuati nove profili professionali (diversificati per specifiche professioni, fasce economiche di accesso e titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno) tra i quali il “funzionario UNEP”; che avevano subito una lesione del diritto ad accedere all'Area C-C1 (in virtù del mancato compimento delle procedure selettive), essendo stati inquadrati nella posizione di “ufficiale giudiziario” della “seconda area” e non nella
“Terza Area” dei profili professionali delineati dal CCNI del 29.07.2010 subendo un demansionamento professionale;
che la nuova declaratoria contenuta nel CCNI 2010 assegnava al profilo di Ufficiale Giudiziario le attività di esecuzione in via residuale, riservandole prevalentemente al Funzionario UNEP (III° Area Funzionale); che il nuovo sistema di classificazione generava un nutrito contenzioso, nell'ambito del quale la giurisprudenza di merito dichiarava, in modo pressoché univoco, la nullità del CCNI del 29.07.2010 nella parte in cui prevedeva che i profili di cancelliere, contabile ed esperto informatico ed ufficiale giudiziario erano stati articolati su aree diverse
(“Ufficiale giudiziario – seconda area – e “funzionario UNEP” – terza area); che il legislatore emanava quindi l'art. 21 quater D.L. n. 83/15 convertito in legge n. 132 del 06 agosto 2015 con il quale “al fine di sanare i profili di nullità, per violazione delle disposizioni degli articoli 14 e 15 del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) comparto 1998/2001, delle norme di cui Parte_2 agli articoli 15 e 16 del contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del quadriennio 2006/2009 del 29 luglio 2010, assicurando l'attuazione dei Parte_1 provvedimenti giudiziari in cui il predetto è risultato soccombente, e di definire i Parte_1 contenziosi giudiziari in corso, il è autorizzato, nei limiti delle posizioni Parte_1 disponibili in dotazione organica, a indire una o più procedure interne, nel rispetto del citato CCNL comparto 1998/2001 e successivi contratti integrativi dello stesso, riservate ai dipendenti in Parte_2 possesso dei requisiti di legge già in servizio alla data del 14 novembre 2009, per il passaggio del personale inquadrato nel profilo professionale di cancelliere, di ufficiale giudiziario, di contabile, di assistente informatico e di assistente linguistico dell'area seconda al profilo professionale di funzionario giudiziario, di funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP), di funzionario contabile, di funzionario informatico e di funzionario linguistico dell'area terza, con attribuzione della prima fascia economica di inquadramento, in conformità ai citati articoli 14 e 15 del CCNL comparto 1998/2001. Ogni effetto economico e giuridico conseguente alle Parte_2 procedure di riqualificazione del personale amministrativo di cui al presente articolo decorre dalla completa definizione delle relative procedure selettive”; che con bando n. 7356 del 19.09.16 il avviava la procedura di riqualificazione ex art. 21 quater per Parte_1
l'inquadramento nella III° Area di n. 622 Funzionati UNEP – F1; che anche il personale inquadrato nel profilo di Ufficiale Giudiziario in servizio alla data del 14 novembre 2009 veniva ammesso alla procedura selettiva;
che partecipavano alla procedura, collocandosi all'esito nella graduatoria di merito tra gli idonei. Allegavano, infine, che con provvedimento n.9587 del 3 novembre 2017 il approvava la Parte_1 graduatoria definitiva della procedura di riqualificazione ex art. 21 quater e, con successivo provvedimento del 10 novembre 2017, disponeva l'assunzione dei vincitori;
che con provvedimento dell'8 agosto 2017 il provvedeva allo scorrimento della graduatoria procedendo Parte_1 all'assunzione nel profilo di Funzionario UNEP di altre n.7 unità ossia fino alla posizione n.62; che in data 26 aprile 2017, il Ministero della Giustizia sottoscriveva un accordo sindacale con le OO.SS. nel quale all'art.6, lett. g) si assumeva l'impegno di “definire l'intero processo di attuazione della progressione tra le aree, entro il 30 giugno 2019 dei cancellieri e degli ufficiali giudiziari risultati vincitori ed idonei all'esito delle procedure selettive, avviate con “i pubblici avvisi” del 19 settembre
2016, nel rispetto di quanto previsto dall'art.21 quater del decreto legge 27 giugno 2015, n.83, convertito, con modificazioni , dalla legge 6 agosto 2015, n.132 e del presente accordo”; che tale accordo veniva integralmente recepito dal con decreto ministeriale del 9 Parte_1 novembre 2017; che sollecitavano il a procedere allo scorrimento della graduatoria al fine Parte_1 di sanare le posizioni di tutti gli ufficiali giudiziari che in virtù del CCNI erano stati erroneamente inquadrati nella II° Area;
che, nonostante le numerose diffide, alla data del 30 giugno 2019 ossia alla data entro la quale il avrebbe dovuto fare integrale attuazione al passaggio nella III° Area Parte_1
Funzionale – profilo professionale di Funzionario UNEP F1 del personale risultato idoneo alle procedure selettive indette il 19 settembre 2019, tutti gli idonei di tale procedura selettiva risultavano ancora inquadrati nella II° Area profilo professionale Ufficiale Giudiziario in attesa di un loro corretto inquadramento nella III° Area.
Tutto ciò premesso rassegnavano le seguenti conclusioni:
1.Accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti all'assunzione nella III° Area Funzionale – profilo professionale Funzionario UNEP – F1 o in quello in cui dovesse confluire per effetto di nuovi sistemi di classificazione del personale che si dovessero attuare ai sensi dell'art.12 CCNL Funzioni Centrali
2016-2018
2.Per l'effetto ordinare al in persona del di inquadrare i Parte_1 CP_32 ricorrenti nella III° Area Funzionale – profilo professionale Funzionario UNEP F1 o nel profilo professionale nel quale dovesse confluire per effetto di nuovi sistemi di classificazione del personale che si dovessero attuare ai sensi dell'art.12 CCNL Funzioni Centrali 2016-2018
3. Accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti al risarcimento del danno patrimoniale per l'inadempimento datoriale correlato all'omesso inquadramento nella III° Area Funzionale – profilo professionale Funzionario UNEP a decorrere dal 1° gennaio 2009 e sino all'effettivo inquadramento nella suddetta Area o dalla diversa data che si riterrà di giustizia e condannare il Parte_1 in persona del Ministro p.t. alla pagamento del risarcimento del danno da liquidarsi in via
[...] equitativa, nella maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia, per ciascun ricorrente in:
• €16443,26 (periodo 1.1.2009-1.3.2020) oltre a €1545.93 annue da corrispondere dal 1° marzo 2020 sino all'effettivo inquadramento nella III° Area funzionale o nella maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia per i ricorrenti inquadrati nel profilo professionale di Ufficiale Giudiziario fascia economica F4 (ricorrenti ; , CP_8 CP_16 CP_1 CP_14 CP_2 CP_18
CP_1
, , , , , CP_22 CP_12 CP_6 CP_28 CP_20 CP_33 CP_10 CP_24 CP_23
CP_2 CP_1 CP_2
, , , CP_13 CP_11 CP_7 CP_21 CP_3 CP_5 CP_29
• €30.045,50 (periodo 1.1.2009-1.3.2020) oltre a €2876,06 annue da corrispondere dal 1° marzo 2020 sino all'effettivo inquadramento nella III° Area funzionale o nella maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia per i ricorrenti inquadrati nel profilo professionale di Ufficiale Giudiziario fascia economica F3 (ricorrenti , e Controparte_26 CP_4 CP_17 CP_9
4.Accertare e dichiarare la dequalificazione/demansionamento subito dai ricorrenti per l'illegittimo inquadramento nel profilo professionale di ufficiale giudiziario – Area II dal 1° gennaio 2009 e per l'effetto condannare il in persona del p.t. a corrispondere a ciascun Parte_1 CP_32 ricorrente il risarcimento del danno relativo al periodo 1° gennaio 2009 – 1° marzo 2020 da liquidarsi in via equitativa, nella misura di € 148.173,49 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria (o la minore o maggiore somma che si riterrà di giustizia) nonché il danno all'immagine ed alla dignità professionale che si vorrà liquidare in via equitativa in favore di ciascun ricorrente nella misura di
€74.086,74 ed il danno morale in € 74.086,74 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria (o la minore o maggiore somma che si riterrà di giustizia).
Condannare la convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite con attribuzione a favore dell'avv. Roberta Federici.
Si costituiva in giudizio il , eccependo, in via preliminare, il difetto di Parte_1 giurisdizione del Tribunale adito, posto che l'oggetto della domanda comportava una valutazione sull'esercizio del potere discrezionale della Pubblica Amministrazione, rispetto al quale potevano configurarsi esclusivamente interessi legittimi.
In via preliminare e nel merito, eccepiva l'intervenuta prescrizione del connesso differenziale retributivo per il periodo antecedente al 25.05.215 nonché l'infondatezza delle avverse domande.
A riguardo osservava che la procedura concorsuale in argomento non aveva riguardato la totalità dei posti vacanti ma aveva rispettato il limite del 50% previsto dall'art. 21 quater c.2 del D.L. 27 giugno
2015, n. 83, nonché i principi fissati dall'art. 35 del D.lgs. n. 165/2001, tra cui quello secondo cui le procedure selettive indette per l'accertamento delle professionalità richieste sono tenute a garantire l'accesso dall'esterno in misura adeguata, da intendersi, come ribadito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 164/2022, in una quota non inferiore al 50% dei posti previsti.
Rilevava, altresì, che dall'esame della normativa legale e contrattuale (DPR n. 1229/59, DPR n.
44/90, CCNL 16.2.1999, CCNI 05.4.2000, CCNL 16.9.17 e CCNI 29.7.2010) emergeva chiaramente come la figura dell'ufficiale giudiziario C1 non fosse affatto “identica e completamente sovrapponibile a quella degli Ufficiali giudiziari B3” risultando, al contrario, che le attività di esecuzione fossero da sempre attribuite, in via ordinaria, alla professionalità del Collaboratore UNEP, ridenominato dal CCNI 5.4.2000 Ufficiale Giudiziario Area C – posizione economica C1 e successivamente Funzionario UNEP.
L'ordinamento professionale introdotto con il CCNI del 29.07.2010 si poneva, pertanto, in linea di assoluta continuità con quello previgente con la conseguente esclusione di qualsivoglia ipotesi di demansionamento.
Il contestava, infine, il calcolo relativo al quantum delle domande risarcitorie avanzate, Parte_1 ritenendolo del tutto generico e sproporzionato.
Il Tribunale di Roma, istruita la causa mediante produzione documentale, in parziale accoglimento del ricorso, così statuiva:
1) accerta e dichiara il diritto delle parti ricorrenti all'assunzione nella III Area Funzionale- profilo funzionale Funzionario UNEP-F1 e, per l'effetto, ordina al , in persona del Parte_1 legale rappresentante pro-tempore, di inquadrare le parti ricorrenti nella III Area Funzionale- profilo funzionale Funzionario UNEP-F1;
2) condanna il convenuto al risarcimento del danno patrimoniale per omesso Parte_1 inquadramento delle parti ricorrenti entro il 30.6.2019 nella III Area Funzionale- profilo funzionale
Funzionario UNEP-F1, nella misura annua di € 1.545,93 per i ricorrenti inquadrati nel profilo professionale di Ufficiale Giudiziario fascia economica F4 (ricorrenti , CP_8 CP_16
CP_1
, , , CP_1 CP_14 CP_2 CP_18 CP_22 CP_12 CP_6 CP_28
CP_2 CP_1
, , , CP_20 CP_33 CP_10 CP_24 CP_23 CP_13 CP_11 CP_7 CP_21
CP_2
, , e nella misura annua di € 2.876,06 per i ricorrenti inquadrati nel CP_3 CP_5 CP_29 profilo professionale di Ufficiale Giudiziario fascia economica F3 (ricorrenti , Controparte_26
e CP_4 CP_17 CP_9
3) respinge nel resto il ricorso;
4) compensa tra le parti per metà i compensi di lite e pone l'altra metà a carico del Parte_1 convenuto che liquida in complessivi € 3.000,00 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, iva e cpa da distrarsi.
Avverso detta sentenza proponeva appello il lamentando, con il primo Parte_1 motivo di gravame, la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 21 quater del D.L. n. 83/2015 convertito in L. n. 132 del 6.08.2015, nonché degli artt. 1175 e 1375 c.c. per avere il Tribunale ritenuto, erroneamente, che il mancato scorrimento della graduatoria entro il 30 giugno 2019 - termine indicato nell'accordo del 26.04.17 e recepito nel DM del 09.11.2017 - costituisse una violazione dei canoni di correttezza e buona fede.
A riguardo osservava che l'Amministrazione aveva agito nel pieno rispetto del principio sancito dall'art. 21 quater c. 2 D.L. n. 83/2015 convertito in l. 132 del 06.08.15, secondo cui il rapporto tra posti riservati ai dipendenti e posti riservati agli accessi dall'esterno è fissato nella percentuale, rispettivamente, del 50 per cento e del 50 per cento, computando nella percentuale gli accessi dall'esterno sulla base di procedure disposte o bandite a partire dalla data di entrata in vigore del
CCNL, ivi compresi gli accessi per effetto di scorrimenti di graduatorie concorsuali di altre amministrazioni e le procedure di mobilità esterna comunque denominate, anche ai sensi dell'articolo
1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall'articolo 21 del medesimo decreto.
Una violazione dei principi generali di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. sarebbe stata, pertanto, concepibile solo in un contesto in cui l'amministrazione centrale avesse volontariamente agito in modo da ostacolare, senza altro motivo, la realizzazione delle condizioni necessarie per la riqualificazione. Ciò non poteva, tuttavia, ritenersi verificato nel caso di specie in cui la parte datoriale aveva agito per completare tutte le progressioni legittimamente possibili entro la data indicata nell'accordo collettivo.
Con il secondo motivo di gravame, parte appellante lamentava, altresì, la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2967 c.c. avendo il Tribunale errato nel riconoscere il diritto al risarcimento del danno patrimoniale per il ritardato inquadramento, a decorrere dall'01.07.19.
Non sussistendo alcun diritto all'inquadramento rivendicato, il primo giudice avrebbe dovuto respingere la domanda risarcitoria atteso, inoltre, che quest'ultima non risultava né allegata né provata.
Si costituivano in giudizio , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
CP_5 CP_6 CP_7 CP_8 CP_9 CP_10 , CP_11 CP_12 CP_13 Controparte_14 CP_15 CP_16
,
[...] Controparte_17 CP_18 CP_19 Controparte_20 CP_21
, ,
[...] Controparte_22 Controparte_23 Controparte_24 CP_25 [...]
ed CP_26 CP_27 Controparte_28 Controparte_29 CP_30 contestando le avverse deduzioni e chiedendo la piena conferma dell'impugnata sentenza.
All'odierna udienza del 30 settembre 2025 la causa è stata discussa e decisa mediante lettura della presente sentenza.
Con il primo motivo di appello il lamentava la violazione dell'art 21 quater drl DL 83/2015 Parte_1 nonché degli artt. 1175 e 1375 c.c.
Il tribunale , accogliendo il ricorso degli attuali appellati, ha ritenuto contrario ai principi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto il mancato scorrimento della graduatoria ritenuto violativo dell'accordo del 26.5.17 recepito nel DM 9.11.17
E' opportuno rielaborare i passaggi contrattuali e normativi più significativi
L'art. 21-quater , rubricato “Misure per la riqualificazione del personale dell'amministrazione giudiziaria” statuiva: “1. Al fine di sanare i profili di nullità, per violazione delle disposizioni degli articoli 14 e 15 del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) comparto 1998/2001, Parte_2 delle norme di cui agli articoli 15 e 16 del contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del quadriennio 2006/2009 del 29 luglio 2010, assicurando Parte_1
l'attuazione dei provvedimenti giudiziari in cui il predetto è risultato soccombente, e di Parte_1 definire i contenziosi giudiziari in corso, il è autorizzato, nei limiti delle Parte_1 posizioni disponibili in dotazione organica, a indire una o più procedure interne, nel rispetto del citato CCNL comparto Ministeri 1998/2001 e successivi contratti integrativi dello stesso, riservate ai dipendenti in possesso dei requisiti di legge già in servizio alla data del 14 novembre 2009, per il passaggio del personale inquadrato nel profilo professionale di cancelliere, di ufficiale giudiziario, di contabile, di assistente informatico e di assistente linguistico dell'area seconda al profilo professionale di funzionario giudiziario, di funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti
(UNEP), di funzionario contabile, di funzionario informatico e di funzionario linguistico dell'area terza, con attribuzione della prima fascia economica di inquadramento, in conformità ai citati articoli
14 e 15 del CCNL comparto Ministeri 1998/2001. Ogni effetto economico e giuridico conseguente alle procedure di riqualificazione del personale amministrativo di cui al presente articolo decorre dalla completa definizione delle relative procedure selettive.
2. Ai fini del rispetto delle previsioni del
CCNL comparto Ministeri 1998/2001, di cui al comma 1, il rapporto tra posti riservati ai dipendenti e posti riservati agli accessi dall'esterno è fissato nella percentuale, rispettivamente, del 50 per cento
e del 50 per cento, computando nella percentuale gli accessi dall'esterno sulla base di procedure disposte o bandite a partire dalla data di entrata in vigore del citato CCNL, ivi compresi gli accessi per effetto di scorrimenti di graduatorie concorsuali di altre amministrazioni e le procedure di mobilità esterna comunque denominate, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall'articolo 21 del presente decreto.
3. Il Parte_1
procede alla rideterminazione delle piante organiche conseguente alle procedure di cui ai
[...] commi 1 e 2. 4. Le qualifiche di personale amministrativo di cancelliere e di ufficiale giudiziario restano ad esaurimento in area seconda sino alla completa definizione delle procedure selettive di cui al comma 1 e alla rideterminazione delle piante organiche di cui al comma 3. 5. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa nel limite di euro 25.781.938 ((per gli anni 2016, 2017 e 2018
e nel limite di euro 19.952.226 per l'anno 2019, di euro 19.898.345 per l'anno 2020, di euro
19.610.388 per l'anno 2021, di euro 19.589.491 per l'anno 2022 e di euro 24.993.169 a decorrere dall'anno 2023)), cui si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della giustizia, le variazioni di bilancio necessarie alla ripartizione del citato fondo sui pertinenti capitoli in attuazione del presente articolo. ((5-bis. Il Ministero della giustizia comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dall'assunzione, le unità di personale effettivamente reclutate ai sensi del comma 1 e la relativa spesa a regime)
Come rilevato nelle molte pronunce di merito sull'argomento ( tra le altre Corte appello Firenze sentenza 25/2025) l'art. 21 quater era il punto di arrivo di un lungo e tormentato iter correlato alle procedure di riqualificazione del personale del , bandite fin dall'anno 2001 Parte_1 con contratto nazionale e poi oggetto di contratto integrativo e di successivi avvisi di selezione interna , ripetutamente colpite dalla giurisprudenza ordinaria ae amministrativa che ne aveva impedito l'utile conclusione, ritenendole illegittime sia per la determinazione dei contingenti, in violazione del principio costituzionale dell'accesso all'impiego a seguito di concorso sia per l'individuazione dee criteri di selezione concordati con le OOSS in sede di contrattazione integrativa
La giurisprudenza di legittimità (Cass. 984/2020, 9808/2020, 12358/2020, 25626/2020, 32952/2021) aveva in effetti negato che nell'ambito di quelle procedure potessero essere sorti diritti soggettivi di coloro che vi erano stati ammessi e che rivendicavano di avere diritto di superarle . La Corte di
Cassazione aveva ritenuto che gli interventi “demolitori” della giurisprudenza di merito non facevano insorgere alcuna responsabilità in capo al né legittimavano gli aspiranti a rivendicare Parte_1 qualsivoglia risarcimento del danno per il mancato riconoscimento del diritto all'inquadramento superiore . Analoghe considerazioni valgono tuttavia nella fattispecie in esame, in virtù della condotta dell'amministrazione dopo l'approvazione dell'art. 21 quater di cui si è detto per escludere il diritto ad un preteso risarcimento per violazione degli obblighi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto .
Infatti , con il successivo accordo sindacale del 26 aprile 2017, “Accordo su programmazione rimodulazione profili professionali e azioni di riqualificazione e promozione professionale del personale dell'Amministrazione giudiziaria” , il ministero concordava effettivamente su una
“rimodulazione profili esistenti” (art. 2), specificando in particolare – “in relazione ad alcuni profili e in ordine alla programmazione dei passaggi giuridici del personale dipendente” – che “…d) il personale attualmente in servizio nel profilo di ufficiale giudiziario dichiarato vincitore, nonché quello risultato idoneo all'esito delle procedure selettive di cui ai pubblici avvisi del 19 settembre
2016 mantiene il diritto alla progressione di area secondo quanto previsto negli stessi e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 21- quater del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, il tutto nei tempi previsti dai successivi articoli 5 e
6. Resta altresì fermo quanto stabilito dal comma 4) dall'articolo 21 quater decreto legge 27 giugno
2015, n. 83” Nel medesimo accordo, quanto alla “programmazione degli interventi dell'Amministrazione”, il si è impegnato a “…Definire l'intero Parte_1 processo di attuazione della progressione tra le aree, entro il 30 giugno 2019 dei cancellieri e degli ufficiali giudiziari risultati vincitori ed idonei all'esito delle procedure selettive, avviate con i
“pubblici avvisi” del 19 settembre 2016, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 21-quater del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015. n. 132
e dal presente accordo” (art. 6). Il suddetto accordo è stato pacificamente recepito dal Decreto
Ministeriale del 9 novembre 2017.
Il tribunale ha ravvisato la violazione degli obblighi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto nella condotta dell'amministrazione che, pur impegnandosi a definire l'intero processo di attuazione della progressione tra le aree degli ufficiali giudiziari idonei all'esito delle procedure selettive entro il 30.6.16 , non aveva disposto lo scorrimento della graduatoria .
Contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, non può affermarsi che il Parte_1
abbia assunto l'impegno a provvedere – entro e non oltre il 30 giugno 2019 – a sanare
[...] le posizioni di tutti gli ufficiali giudiziari inquadrando, entro il suddetto termine, nella III Area
Funzionale tutti gli idonei della richiamata procedura. L'impegno assunto dall'Amministrazione nell'Accordo del 26 aprile 2017 era testualmente subordinato al rispetto di quanto previsto dall'art. 21quater D.L. 83/2015 (“…nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 21-quater del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132…”, così artt. 3 e 6), che ha senz'altro previsto procedure “riservate ai dipendenti in possesso dei requisiti di legge già in servizio alla data del 14 novembre 2009, per il passaggio del personale inquadrato nel profilo professionale di cancelliere e di ufficiale giudiziario dell'area seconda al profilo professionale di funzionario giudiziario e di funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP) dell'area terza, con attribuzione della prima fascia economica di inquadramento, in conformità ai citati articoli 14 e 15 del CCNL comparto Ministeri 1998/2001”, ma lo ha espressamente consentito “nei limiti delle posizioni disponibili in dotazione organica” e nel rispetto del “rapporto tra posti riservati ai dipendenti e posti riservati agli accessi dall'esterno […] fissato nella percentuale, rispettivamente, del 50 per cento e del
50 per cento…”. Sicché, è vero che – ex art. 21quater, co. 3, D.L. 83/2015 – “le qualifiche di personale amministrativo di cancelliere e di ufficiale giudiziario restano ad esaurimento in area seconda sino alla completa definizione delle procedure selettive di cui al comma 1 e alla rideterminazione delle piante organiche di cui al comma 3”, con la conseguenza che tutti gli idonei delle suddette procedure andranno a confluire nella III Area Funzionale, tuttavia, è parimenti vero che il termine di cui all'Accordo del 26 aprile 2017 non può essere perentorio, risultando l'esaurimento della II Area
Funzionale vincolato dai limiti sopra individuati.
Gli appellati hanno fatto valere un preteso obbligo dell'amministrazione a concludere la procedura entro il 30 giugno 2019 o comunque a porre in essere lo scorrimento della graduatoria.
Ma, come si è anticipato, la procedura dell'art. 21 quater non prevede alcun diritto generalizzato alla riqualificazione e condiziona, anzi , l'autorizzazione per l'indizione delle procedure al rispetto dei limiti delle posizioni disponibili in dotazione organica e dei limiti di spesa previsti dalla disposizione medesima.
L'Accordo del 26 aprile 2017 non consente di superare le considerazioni espresse sulla fonte primaria.
L'accordo aveva un valore meramente programmatico: l'impegno a garantire il passaggio alla III
Area Funzionale di tutti gli idonei alla procedura selettiva, entro il 30 giugno 2019, indipendentemente dalle posizioni disponibili e dal rispetto della quota del 50% della riserva, non avrebbe mai potuto essere assunto dall'Amministrazione convenuta. In tal senso, d'altronde, depone anche il tenore letterale dello stesso Accordo e delle rubriche delle disposizioni in esso contenute.
Sono dunque ribaditi i vincoli rappresentati dalla disponibilità delle dotazioni organiche e dai limiti di spesa A nulla rileva la circostanza che il piano di fabbisogno triennale del 2019 avrebbe consentito di assorbire tutto il personale risultato idoneo, potendosi al contrario verificare la elevata percentuale di scopertura degli altri profili , pure elencati nella norma . Proprio nel piano triennale di fabbisogno emerge la necessità di colmare prioritariamente le vacanze nelle posizioni dei cancellieri e dei funzionari giudiziari . E' invece è pacifico in causa che, in epoca successiva allo scorrimento della graduatoria dell'8 agosto 2018 , nessun ulteriore provvedimento è stato assunto con riferimento agli
Ufficiali Giudiziari risultati idonei nella medesima procedura. E, d'altronde, gli appellati non hanno offerto prova alcuna – né, invero, dedotto – che altri abbiano occupato posti loro riservati o che l'Amministrazione abbia, comunque, proceduto a nuove assunzioni sui profili di interesse. Ne consegue che al non risulta imputabile nessun inadempimento, Parte_1 nessuna violazione dei doveri di correttezza e buona fede, e nessuna lesione del principio dell'affidamento.
Alla luce di quanto osservato deve concludersi per l'infondatezza della pretesa degli originari ricorrenti di veder accertato il diritto all'assunzione nella III Area Funzionale, profilo professionale
Funzionario UNEP F1.. Per le medesime ragioni, deve essere disattesa anche la pretesa degli odierni appellati di veder condannato il al risarcimento del danno Parte_1 patrimoniale da ritardato inquadramento nella III Area Funzionale. Si è detto che alla collocazione tra gli idonei – non tra i vincitori – della procedura selettiva del 19 settembre 2016, non è conseguito il diritto all'inquadramento nella III Area Funzionale entro uno specifico termine, risultando il passaggio subordinato ai vincoli di cui si è già dato conto.
D'altronde l'art. 21 quater trova la sua legittimazione nell'esigenza urgente di sanare la situazione di illegittimità venuta a determinare in conseguenza delle plurime statuizioni giudiziali sfavorevoli al
, consentendo l'ottemperanza ai provvedimenti giudiziali Allo stesso tempo la disposizione Parte_1 prevede che le qualifiche di personale amministrativo di cancelliere e di ufficiale giudiziario restano ad esaurimento in area seconda sino alla completa definizione delle procedure selettive di cui al comma 1 e alla rideterminazione delle piante organiche di cui al comma 3.
La norma primaria “autorizza” dunque la permanenza nell'area II fino alla definizione delle procedure selettive e non impone affatto lo scorrimento della graduatoria rivendicato dagli appellati quale strumento per il conseguimento dell'obiettivo del passaggio del personale inquadrato con la qualifica di ufficiale giudiziario nell'area terza , né fissa un termine all'amministrazione.
Anche la rideterminazione della pianta organica era imposta limitatamente al fine di consentire il rispetto dei commi 1 e 2 , e cioè l'esecuzione degli ordini giudiziali e il rispetto della quota di riserva al 50% per gli esterni. La norma non introduceva dunque un obbligo generale di immediata rideterminazione della pianta organica al fine di consentire l'accesso nell'area terza di tutti gli idonei interni ( e dello stesso numero di idonei esterni , dovendo garantire il rispetto della riserva del 50%, se del caso anche con nuova procedura concorsuale laddove il contingente individuato dalla norma in riferimento alle procedure pregresse non fosse stato sufficiente)
D'altronde secondo un principio di carattere generale, affatto derogato dalla norma di settore, in assenza di un provvedimento di copertura dei posti vacanti, non sussiste il diritto dell'idoneo all'assunzione, né è configurabile una responsabilità dell'amministrazione.
Esaurito dunque il percorso che il dl 83/15 espressamente legava al rispetto delle decisioni giudiziali in danno dell'amministrazione (con possibilità , in quei casi di attingere anche dalla graduatoria degli idonei per sanare la condizione di illegittimità accertata giudizialmente , e l'obbligo normativamente imposto , di adeguare la pianta organica , sempre nel rispetto delle percentuali di copertura delle posizioni lavorative con concorsi riservati nella misura del 50%)i successivi passaggi di personale all'area terza, se del caso anche con scorrimento della graduatoria, presupponevano necessariamente la decisione dell'amministrazione di coprire il posto , previa valutazione del fabbisogno di personale tenendo conto delle esigenze di organizzazione degli uffici e delle priorità di copertura . Allo stesso tempo le procedure selettive indette per l'accertamento dele professionalità richieste devono garantire l'accesso nella misura del 50% agli esterni .
D'altronde come correttamente rilevato dall'amministrazione appellante, in materia di procedure concorsuali della P.A. preordinate all'assunzione di dipendenti, il diritto del partecipante al concorso all'assunzione mediante "scorrimento della graduatoria" presuppone necessariamente l'esistenza di un obbligo dell'amministrazione di coprire il posto, con attribuzione della qualifica ad un soggetto dichiarato idoneo non vincitore in un precedente concorso;
tale obbligo può derivare dalle indicazioni del bando, ovvero da una apposita determinazione dell'amministrazione di rendere disponibile il posto vacante e di coprirlo senza l'apertura di una nuova procedura concorsuale, dovendosi ritenere, in mancanza, che l'amministrazione non sia tenuta all'assunzione di candidati non vincitori. In particolare, nel pubblico impiego contrattualizzato, anche ai fini della selezione interna per l'accesso a posti superiori vacanti, analogamente a quanto accade per le procedure concorsuali preordinate all'assunzione di dipendenti, la scelta dell'amministrazione di utilizzare le graduatorie degli idonei
"per scorrimento" non costituisce un diritto soggettivo degli stessi, ma postula sempre l'esercizio prioritario di una discrezionalità della P.A. nel coprire il posto o la posizione disponibile, ove un obbligo in tal senso non sia contemplato dalla contrattazione collettiva o dal bando (Cass.
Ordinanza n. 3332 del 12/02/2018. ).Infatti nel pubblico impiego contrattualizzato, le progressioni dei dipendenti tra aree funzionali, con novazione oggettiva del rapporto di lavoro, vanno equiparate alle nuove assunzioni, con la conseguenza che anche per esse è necessaria l'autorizzazione preventiva alla copertura dei posti in applicazione degli artt. 6, 35, comma 4, e 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, non novellati in parte qua dal d.lgs. n. 150 del 2009.(Cass. Ordinanza n. 1674 del 16/01/2024)
In difetto di una norma autorizzatrice rinvenibile in una fonte normativa o nel bando lo scorrimento non è dunque imposto all'amministrazione dalla previsione contenuta nell'accordo sindacale e nel successivo DM del 2017 perché entrambe le previsioni rinviano al rispetto della norma primaria speciale e comunque non possono prescindere dal rispetto delle norme generali in materia di spesa pubblica , discrezionalità dell'amministrazione nella individuazione del fabbisogno del personale, rispetto del limite della riserva nella misura del 50%
Gli appellati lamentano nella memoria di costituzione che il avrebbe violato l'art. 21 quater Parte_1 pubblicando con la procedura concorsuale in cui essi stessi sono stati valutati idonei non vincitori
L'argomentazione non convince perché l'art. 21 quater non ha inteso obbligare l'amministrazione a pubblicare tutti i posti vacanti di ufficiale giudiziario, e nemmeno il 50% dei posti vacanti , ma solo autorizzare il , nei limiti delle posizioni disponibili in dotazione organica, a indire una o più Parte_1 procedure interne, riservate ai dipendenti in possesso dei requisiti di legge già in servizio alla data del
14 novembre 2009, per il passaggio del personale inquadrato nel profilo professionale (tra gli altri) di ufficiale giudiziario nell'area terza
Per il resto compete all'amministrazione valutare le priorità assunzionali , con o senza scorrimento di graduatoria anche nelle diverse figure elencate nell'art. 21 quater, avuto riguardo ai profili professionali di maggiore interesse ed ai vincoli di bilancio che non consentirebbero di adottare per tutte le procedure inerenti i profilo professionali coinvolti, l'assunzione generalizzati degli idonei
L'appello deve essere dunque accolto ma le obbiettive difficoltà di lettura delle fonti normative e l'esistenza di precedenti contrastanti legittimano la compensazione delle spese di lite
PQM
In accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza rigetta l'originario ricorso degli appellati. Compensa le spese del doppio grado.
La Presidente
Maria Antonia Garzia