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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/05/2025, n. 4248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4248 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 38984/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione QUARTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Cozzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 38984/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Pt_1 Parte_2 C.F._1
SAGGIOMO PASQUALE elettivamente domiciliato in VIA CAMPO GARIBALDI, 1 22100 COMO presso il difensore avv. SAGGIOMO PASQUALE opponente contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. SEVESO MICHELE, elettivamente domiciliato in PIAZZA DE GASPERI, 15 21047 SARONNO presso il difensore avv. SEVESO MICHELE opposta
CONCLUSIONI
Per COSTANTE Parte_2 Voglia l'On.le Tribunale adito adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione e/o domanda, in accoglimento dei motivi di opposizione, così giudicare:
In via preliminare: respingere definitivamente la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n. 13528/2022.
Nel merito: In via principale: dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto per essere stato emesso illegittimamente su un documento non costituente titolo idoneo ai sensi degli art.. 633 e segg. c.p.c. e dal T.U.B. (D. Lgs. 385/93 e, per l'effetto revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e comunque illegittimo il decreto ingiuntivo Ing. n. 13528/2022 - R.G. n. 26324/2022, emesso dal Tribunale di
Milano - nella persona del Giudice D.ssa Beatrice Secchi - in data 29.07.2022, depositato in Cancelleria in data 06.08.2022 e notificato il 11.08.2022. Disporre, per l'effetto, la restituzione immediata dei titoli ivi dedotti;
In via subordinata: dichiarare in ogni caso l'inesistenza del credito vantato dal convenuto opposto per tutto quanto dedotto e provato in corso di causa, nella denegata e non voluta ipotesi in cui il Giudice ritenesse che sia ancor solo parzialmente fondata la domanda del convenuto opposto, rideterminare il minor corrispettivo di giustizia tenuto conto delle spiegate difese anche gradatamente e secondo la documentazione in atti e quanto accertato nel corso del giudizio.
pagina 1 di 12 In ogni caso vista la malafede con cui ha agito l'opposto nella richiesta di somme esorbitanti e non dovute nell'ambito della presente vicenda, condannare il Sig. , al Controparte_1 risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi ex art. 96 comma I c.p.c. in favore dell'attore opponente. In ogni caso: con vittoria di spese e competenze professionali di causa.
Ad istruttoria: si rinnova la richiesta:
A) Ammettersi e deferirsi interrogatorio formale del Sig. , in ordine ai Controparte_1 tutti i capitoli siccome di seguito specificati, nonché sui medesimi capitoli, prova per testi:
1. Vero che si è occupato di reperire e catalogare la documentazione presso l'immobile del de cuius Sig. sita in Milano Viale Monte Santo n. 7; Persona_1
2. Vero che tra la documentazione rinvenuta vi sono gli assegni che si rammostrano (All. 16/22) riferibili all'unico conto corrente intestato al de cuius, risultando precedentemente estinto quello presso come da documento che si rammostra (sub. doc. 24); CP_2
3. Vero che immediatamente dopo aver appreso la notizia del decesso del Sig. si Persona_1 è recato personalmente presso l'abitazione di residenza del de cuius per recuperare effetti personali e, nell'occasione, faceva una ricognizione videografica di tutto l'immobile;
4. Vero che la convivente del Sig. Sig.ra nella data del Persona_1 Parte_3 29.11.2021 si trovava in isolamento covid presso l'abitazione sita in Milano via Palermo n. 11; 5. Vero che lei lavorava a stretto contatto con il Sig. Persona_1
6. Vero che il de cuius la portava a conoscenza dei vari acquisti di opere d'arte e quadri, confidandogli anche il ricavato che otteneva di volta in volta nelle successive vendite;
7. Vero che lei è a conoscenza che il de cuius consegnava assegni bancari a garanzia per visionare e/o opzionare l'eventuale futuro acquisto di opere d'arte e quadri in genere;
8. Vero che il Sig. condivideva preventivamente con lei ogni acquisto di opere Persona_1 d'arte e quadri che decideva di effettuare;
9. Vero che il Sig. in nessuna occasione ha manifestato la volontà di acquistare Persona_1 il quadro che si rammostra (sub doc. 13);
10. Vero che il Sig. in nessuna occasione ha riferito di aver acquistato il quadro Persona_1 che si rammostra (sub doc. 13);
11. Vero che le opere d'arte in genere e quadri acquistati negli anni dal Sig. Persona_1 venivano portate e custodite presso l'abitazione di residenza sita in Milano Viale Monte Santo n. 7;
12. Vero che in entrambe le proprietà sub. capitoli 1 e 4 il quadro che si rammostra (sub doc. 13) mancava o comunque era inesistente;
13. Vero che lei in nessuna occasione ha visto il quadro che si rammostra (sub doc. 13);
14. Vero che lei ha sottoscritto per ricevuta la richiesta di informazioni che si rammostra (All. 12) a cui trascurava qualsiasi dichiarazione a seguito;
15. Vero che lei svolge attività di collaborazione diretta al brokeraggio/reperimento/intermediazione per la compravendita/scambio di opere d'arte per conto e nell'interesse del convenuto opposto;
16. Vero che lei presta attività presso il Banco BPM e negli anni 2020/2021 seguiva gli investimenti dei fondi per conto del Sig. Persona_1
17. Vero che il Sig. alla data del 01.03.2021 aveva disponibilità finanziarie Persona_1 sufficienti per negoziare l'assegno bancario che si rammostra (sub doc. 8);
18. Vero che dai movimenti bancari che si rammostrano (sub. doc. 23) si esclude qualsivoglia entrata compatibile e/o inerente la vendita di un quadro per un valore prossimo a € 100.000,00;
19. Vero che il quadro che si rammostra (sub doc. 13) è escluso/estraneo o comunque escluso dall'elenco delle opere di per le quali la omonima ha rilasciato certificato di CP_3 CP_4 autenticità;
20. Vero che il quadro che si rammostra (sub doc. 13/14) manca del certificato di autenticità;
21. Vero che il valore di un'opera di è determinato anche dal rilascio del relativo certificato CP_3 di autenticità;
pagina 2 di 12 22. Vero che la scrittura che si rammostra (sub doc. 15) è stata sottoscritta in data 19.03.2019 in occasione della consegna dell'assegno n. 0782060480-06 dell'importo di € 280.000,00 che si rammostra (sub doc. 16);
23. Vero che successivamente l'assegno bancario n. 0782060480-06 dell'importo di € 280.000,00 che si rammostra (sub doc. 16) veniva sostituito con gli assegni bancari n. 0575303984-08 dell'importo di €
80.000,00 che si rammostra (sub doc. 17) e n. 0575303985-09 dell'importo di € 200.000,00 che si rammostra (sub. doc. 18); 24. Vero che successivamente l'assegno bancario n. 0575303985-09 dell'importo di € 200.000,00 che si rammostra (sub. doc. 18) veniva sostituito con gli assegni bancari n. 0575303990-01 dell'importo di
€ 100.000,00 che si rammostra (sub doc. 19) e n. 0570916791-06 dell'importo di € 100.000,00 che si rammostra (sub. doc. 20);
25. Vero che successivamente gli assegni bancari n. 0575303990-01 dell'importo di € 100.000,00 che si rammostra (sub doc. 19) e n. 0570916791-06 dell'importo di € 100.000,00 che si rammostra (sub. doc. 20) venivano sostituiti con l'assegno bancario n. 0170916792-07 dell'importo di € 200.000,00 che si rammostra (sub doc. 21);
26. Vero che successivamente l'assegno bancario n. 0170916792-07 dell'importo di € 200.000,00 che si rammostra (sub doc. 21) veniva sostituito con l'assegno bancario n. 0170916793-08 dell'importo di € 200.000,00 che si rammostra (sub doc. 22); 27. Vero che l'assegno bancario n. 0170916793-08 dell'importo di € 200.000,00 che si rammostra (sub doc. 22) risultava in origine mancante della data;
28. Vero che la data del 16.09.2020 apposta sull'assegno bancario n. 0170916793-08 dell'importo di €
200.000,00 che si rammostra (sub doc. 22) è incompatibile con la grafia della restante compilazione del titolo;
B) Rigettare ogni mezzo istruttorio siccome richiedendo da controparte. C) Facultare l'istante, in caso di ammissione di prova ex adverso dedotta, alla prova diretta e/o indiretta e contraria coi propri testi e con gli stessi testi indicati da controparte e con altri nel termine che l'On.le Giudice vorrà concedere. D) Si chiede ordinarsi al convenuto opposto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 210 c.p.c., contratto di Con acquisto/atto di proprietà del quadro hirico “Dioscuro con due cavalli”; E) Si chiede ordinarsi al terzo ai sensi e per gli effetti dell'art. 210 c.p.c., fatture per Testimone_1 l'attività di intermediazione nelle transazioni Santagostino/Cavalleroni; Con i testi già indicati nella memoria ex art 183 n. 2 comma VI c.p.c. da intendersi qui riportati, anche a prova contraria. In ordine alle istanze istruttorie avversarie se ne reitera l'inammissibilità eccependo come tutti i capitoli di prova formulati siano assolutamente inammissibili a causa dell'assoluta genericità con cui, in palese contrasto con il disposto di cui all'art. 244 c.p.c., sono state indicate le circostanze sulle quali ciascuno dei testi indicati dovrebbe essere interrogato, così violando il diritto del Sig. alla prova Persona_1 contraria.
In particolare si precisa che:
- il capitolo 1: risulta inammissibile in quanto inconferente ai fatti per cui è causa ed irrilevante ai fini della decisione;
- il capitolo 2: risulta inammissibile in quanto generico (“ ha acquisito nel proprio CP_1 patrimonio le opere d'arte che erano di proprietà della galleria” quali? “e che da allora fanno parte della propria collezione privata” quale? e sino a quanto?), esplorativo, carente dei presupposti formali, vertente su circostanze formulate in maniera incompleta pertanto non demandabile ai testi ed in ogni caso inconferente ai fatti per cui è causa ed irrilevante ai fini della decisione;
- il capitolo 3: inammissibile in quanto circostanza inconferente ai fatti per cui è causa ed irrilevante ai fini della decisione, posto che quel che importa è la prova della conclusione dell'affare dedotto nel decreto ingiuntivo opposto a prescindere dalla conoscenza diretta tra le parti;
pagina 3 di 12 - il capitolo 4: inammissibile in quanto circostanza documentale ed in ogni caso inconferente ai fatti per cui è causa ed irrilevante ai fini della decisione, non essendovi interesse a conoscere vendite precedenti;
- il capitolo 5: inammissibile in quanto tendenzioso, atto ad influenzare la risposta dei testi, inoltre il riferimento temporale generico non permette di circostanziare il relativo capitolo di prova, peraltro vertente su circostanza da provarsi documentalmente;
- il capitolo 6: inammissibile inconferente ai fatti per cui è causa ed irrilevante ai fini del decidere, contraddittorio e perplesso il doc 3 avversario non si riferisce ai tre assegni dedotti nel capitoli di prova, generico, per quale opera o quali opere venivano consegnati gli assegni? Inammissibile poiché vertente su circostanze formulate in maniera vaga ed incompleta pertanto non demandabile ai testi;
- il capitolo 7: inammissibile in quanto circostanza inconferente ai fatti per cui è causa ed irrilevante ai fini della decisione, tendenzioso, atto ad influenzare la risposta dei testi, inoltre il riferimento temporale generico non permette di circostanziare il relativo capitolo di prova, il doc. 4 avversario infatti risulta privo di data, contraddittorio e contrario alla documentazione in atti poiché l'intero importo dedotto nel doc 4 avversario, € 280.000,00, veniva invece riportato nell'assegno doc. 16 con data del 15.10.2020; per la denegata ipotesi di ammissione del presente capitolo di prova si chiede di ammettere a PROVA CONTRARIA: “Vero che sulla matrice dell'assegno doc 16 che si rammostra la scrittura risulta corrispondente a quella del de cuius” – “Vero che sulla matrice dell'assegno doc. 16 viene riportata quale data di emissione il 19.03.2019” si indica a testimone la Testimone_2
- il capitolo 8: inammissibile in quanto circostanza inconferente ai fatti per cui è causa ed irrilevante ai fini della decisione, tendenzioso, atto ad influenzare la risposta dei testi relativamente alla locuzione “le opere di cui al capitolo precedente venivano consegnate” circostanza da provarsi documentalmente, inammissibile nella seconda parte poiché il riferimento temporale generico non permette di circostanziare il relativo capitolo di prova, il doc. 4 avversario infatti risulta privo di data, contraddittorio e contrario alla documentazione in atti poiché l'intero importo dedotto nel doc 4 avversario, € 280.000,00, veniva invece riportato nell'assegno doc. 16 con data del 15.10.2020; per la denegata ipotesi di ammissione del presente capitolo di prova si chiede di ammettere per l'interpello a PROVA CONTRARIA: “Vero che già in data 19.03.2019 il de cuius emetteva assegno che si rammostra doc 16 per l'acquisto delle seguenti opere A. ET “una parola al vento” e ED
“senza titolo” per un importo complessivo di € 280.000,00” – “Vero che la scrittura privata priva di data doc. 4 avversario è successiva al rilascio dell'assegno doc 16”;
- il capitolo 9: inammissibile in quanto circostanza irrilevante ed inconferente ai fatti per cui è causa, tendenzioso, atto ad influenzare la risposta dei testi relativamente alla locuzione “le parti convenivano tra loro di modificare i termini e condizioni di pagamento” circostanza da provarsi documentalmente, inammissibile nella seconda parte in quanto contrario e contrastante con la documentazione agli atti
(memoria art 186 n. 2 c.p.c. sub. docc. 16/22 compreso), poiché l'intero importo dedotto Persona_1 nel doc 4 avversario, € 280.000,00, veniva invece riportato nell'assegno doc. 16 con data del 15.10.2020 ed emesso in data 19.03.2019; per la denegata ipotesi di ammissione del presente capitolo di prova si chiede di ammettere per l'interpello e testi a PROVA CONTRARIA: “Vero che l'assegno doc 16 di € 280.000,00 veniva sostituito prima del 15.02.2020 con gli assegni doc. 17 di € 80.000,00 con scadenza 15.02.2020 e assegno doc. 18 di € 200.000,00 con scadenza 15.07.2020 che si rammostrano” – “Vero che l'assegno doc 18 di € 200.000,00 veniva sostituito in data prossima al 15.07.2020 con gli assegni doc. 19 di € 100.000,00 scadente il 15.08.2020 e assegno doc. 20 di € 100.000,00 scadente il 05.10.2020 che si rammostrano” – “Vero che gli assegni docc. 19 e 20 sono stati sostituiti in data prossima al 01.09.2020 con l'assegno doc. 21 di € 200.000,00 con scadenza 07.09.2020 che si rammostra” – Vero che l'assegno doc 21 veniva sostituito con l'assegno doc. 22 di € 200.000,00 che si rammostra” – “Vero che l'assegno doc. 22 risultava privo di data” – “Vero che la data riportata sull'assegno doc. 22 che si rammostra è differisce dalla grafia del de cuius”, si indica a teste su quest'ultimo capitolo la teste – – Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4
pagina 4 di 12 - il capitolo 10: inammissibile in quanto circostanza documentale e comunque inconferente ai fatti per cui è causa ed irrilevante ai fini della decisione;
- il capitolo 11: inammissibile in quanto circostanza documentale e comunque inconferente ai fatti per cui è causa ed irrilevante ai fini della decisione;
per la denegata ipotesi di ammissione del presente capitolo di prova si chiede di ammettere per l'interpello e testi a PROVA CONTRARIA:
“Vero che l'assegno doc. 22 che si rammostra veniva consegnato privo di data” – “Vero che la data è stata apposta all'atto dell'incasso” – “Vero che la data apposta sull'assegno doc. 22 che si rammostra è difforme e contraria alla grafia del de cuius” si indica a teste la Testimone_5
- il capitolo 12: risulta inammissibile in quanto generico (“ e dal 2015 al CP_1 Persona_1 2021 concludevano tra loro verbalmente altre compravendite di opere d'arte” quali? “mediante scambio o permuta” di quali opere? e sino a quando? che tipo di transazioni?), esplorativo, carente dei presupposti formali, vertente su circostanze formulate in maniera incompleta e tendenziosa pertanto non demandabile ai testi, circostanza da provarsi documentalmente, ed in ogni caso inconferente ai fatti per cui è causa ed irrilevante ai fini della decisione;
- il capitolo 13: risulta inammissibile in quanto generico (“le transazioni dei capitoli precedenti” quali?
“avevano luogo presso Bar Treves o nell'ufficio di ” per quali opere? e sino a quando? che CP_1 tipo di transazioni?), esplorativo, carente dei presupposti formali, vertente su circostanze formulate in maniera incompleta e tendenziosa pertanto non demandabile ai testi ed in ogni caso inconferente ai fatti per cui è causa ed irrilevante ai fini della decisione, non vi è alcun interesse a conoscere il luogo ove le parti concludevano le loro transazioni;
- il capitolo 14: inammissibile in quanto circostanza inconferente ai fatti per cui è causa ed irrilevante al fine della decisione, tendenzioso, atto ad influenzare la risposta dei testi relativamente alla locuzione
“corrisponde a quello effigiato sub doc 9” circostanza da provarsi documentalmente e comunque contenenti valutazioni non demandabili ai testi medesimi;
- il capitolo 15: inammissibile in quanto circostanza inconferente ai fatti per cui è causa ed irrilevante ai fine della decisione, tendenzioso “di proprietà del GN ” circostanza da provarsi CP_1 documentalmente, ininfluente, non vi è alcun interesse a conoscere il luogo ove il presunto quadro effigiato doc. 9 avversario si trovasse nel periodo dicembre 2020-febbraio 2021;
- il capitolo 16: inammissibile in quanto tendenzioso, atto ad influenzare la risposta dei testi relativamente alla locuzione “vendeva a l'opera” circostanza da provarsi Persona_1 documentalmente, essendo contestato nel presente giudizio il rapporto causale introdotto da controparte tra la detenzione degli assegni postdatati e l'asserita vendita, generico rispetto al tempo, quando è stato venduto? e comunque contenente valutazioni non demandabili ai testi medesimi, non potendo gli stessi conoscere il sottostante negozio giuridico (vendita/permuta/presa visione) contrario e contrastante con la produzione documentale in atti comprovante il modus operandi tra le parti nelle precedenti vendite;
per la denegata ipotesi di ammissione del presente capitolo di prova si chiede di ammettere per l'interpello a PROVA CONTRARIA: “Vero che per la vendita del nel 2015 doc 3 Pt_4 avversario e del e ED nel 2019 doc 4 avversario che si rammostrano il de cuius CP_5 [...] concordava col per iscritto le relative vendite e le modalità di pagamento”; Persona_1 CP_1
- il capitolo 17: inammissibile in quanto tendenzioso, atto ad influenzare la risposta dei testi relativamente alla locuzione “la vendita di cui al capitolo precedente” circostanza da provarsi documentalmente, ininfluente non vi è alcun interesse a conoscere il luogo ove sarebbe avvenuto la presunta vendita, circostanza da provarsi documentalmente, essendo contestato nel presente giudizio il rapporto causale introdotto da controparte tra la detenzione degli assegni postdatati e l'asserita vendita, generico rispetto al tempo, quando è stato venduto? e comunque contenente valutazioni non demandabili ai testi medesimi, non potendo gli stessi conoscere il sottostante negozio giuridico
(vendita/permuta/presa visione) e comunque contrario e contrastante con la produzione documentale in atti comprovante la sottoscrizione di specifici accordi di vendita tra le parti in ogni precedente affare;
pagina 5 di 12 - il capitolo 18: inammissibile in quanto tendenzioso, atto ad influenzare la risposta dei testi relativamente alla locuzione “veniva consegnato direttamente” circostanza da provarsi documentalmente e comunque contenenti valutazioni non demandabili ai testi medesimi, non potendo gli stessi conoscere le ragioni dell'indimostrata consegna (vendita/permuta/presa visione), e comunque contrario e contrastante con la produzione documentale in atti comprovante la sottoscrizione di specifici accordi di vendita tra le parti in ogni precedente affare;
- il capitolo 19: inammissibile in quanto tendenzioso, atto ad influenzare la risposta dei testi relativamente alla locuzione “per il pagamento del prezzo dell'opera”, generico (“consegnava assegno BPM per l'importo di euro 80.000,00 recante la data del 01.03.2021 e l'assegno tratto su BPM di euro 20.000,00 recante la data del 03.12.2021”) quando li consegnava? a che titolo? per quale o quali opere d'arte? esplorativo, carente dei presupposti formali, vertente su circostanze formulate in maniera incompleta, circostanza da provarsi documentalmente e comunque contraria e contrastante con la produzione documentale in atti comprovante la consegna dell'assegno doc. 8 avversario di € 80.000,00 già nel mese di ottobre 2020 nonché in contraddizione con circostanze documentali in merito alla sottoscrizione di specifici accordi di vendita tra le parti in ogni precedente affare;
per la denegata ipotesi di ammissione del presente capitolo di prova si chiede di ammettere per l'interpello e testi a PROVA CONTRARIA: “Vero che l'assegno doc. 8 avversario che si rammostra riportante la data del 01.03.2021 veniva emesso in data prossima al 5.10.2021” – “Vero che l'assegno doc. 9 che si rammostra veniva emesso in data 7.10.2021 e negoziato in data 8.10.2021” – “Vero che l'assegno doc 8 avversario di € 20.000,00 riportante la data postuma alla morte di fa parte di un diverso Persona_1 carnet di assegni rispetto all'assegno doc. 8 avversario di € 80.000,00” si indica a teste Avv.
[...]
Tes_3
- il capitolo 20: inammissibile in quanto tendenzioso, atto ad influenzare la risposta dei testi, generico (“alla consegna del quadro assisteva ” quando avveniva la consegna? a che titolo? Parte_5 acquisto/permuta/presa visione?, per quanto tempo momentaneamente o definitivamente? esplorativo, carente dei presupposti formali, vertente su circostanze formulate in maniera incompleta, circostanza da provarsi documentalmente e comunque contrario e contrastante con la produzione documentale in atti comprovante la sottoscrizione di specifici accordi di vendita tra le parti in ogni precedente affare;
per la denegata ipotesi di ammissione del presente capitolo di prova si chiede di ammettere per l'interpello e testi a PROVA CONTRARIA: “Vero che per la vendita del nel 2015 doc 3 avversario e del Pt_4
e ED nel 2019 doc 4 avversario che si rammostrano il de cuius CP_5 Persona_1 concordava col per iscritto le relative vendite e le modalità di pagamento” – “Vero che CP_1 le intrattiene rapporti commerciali con il Sig. ” si indica a teste;
CP_1 Testimone_6
- il capitolo 21: inammissibile in quanto tendenzioso, atto ad influenzare la risposta dei testi, generico (“alla consegna del quadro assisteva quando avveniva la consegna? a che titolo? Testimone_1 acquisto/permuta/presa visione?, per quanto tempo momentaneamente o definitivamente? esplorativo, carente dei presupposti formali, vertente su circostanze formulate in maniera incompleta, circostanza da provarsi documentalmente e comunque contrario e contrastante con la produzione documentale in atti comprovante la sottoscrizione di specifici accordi di vendita tra le parti in ogni precedente affare;
per la denegata ipotesi di ammissione del presente capitolo di prova si chiede di ammettere per l'interpello a PROVA CONTRARIA: “Vero che per la vendita del nel 2015 doc 3 avversario e del Pt_4 CP_5
e ED nel 2019 doc 4 avversario che si rammostrano il de cuius Persona_1 concordava col per iscritto le relative vendite e le modalità di pagamento”; “Vero che lei CP_1 ha sottoscritto per ricevuta la richiesta di informazioni doc. 12 che si rammostra” – “Vero che tralasciava qualunque riscontro” – “Vero che lei svolge attività di collaborazione diretta al brokeraggio/reperimento/intermediazione per la compravendita/scambio di opere d'arte per conto e nell'interesse del ”, si indica a teste – CP_1 Testimone_1 Testimone_4
- il capitolo 22: inammissibile in quanto tendenzioso, atto ad influenzare la risposta dei testi, generico ( prima della scadenza del 01.03.2021 chiedeva di rinegoziare il termine di pagamento…” Persona_1
pagina 6 di 12 dove veniva formulata la richiesta? quando avveniva la richiesta, per quale ragione?) esplorativo, carente dei presupposti formali, vertente su circostanze formulate in maniera incompleta, circostanza da provarsi documentalmente e comunque contraria e contrastante con la produzione documentale in atti comprovante la capienza delle risorse economiche del Sig. a negoziare il titolo Persona_1 doc. 8 (report analitico bancario), e con le modalità operative intercorse tra le parti in caso di posticipo dei pagamenti (memoria art 186 n. 2 c.p.c. sub. docc. 16/22 compreso); per la denegata Persona_1 ipotesi di ammissione del presente capitolo di prova si chiede di ammettere a PROVA CONTRARIA:
“Vero che il Sig. alla data del 01.03.2021 aveva disponibilità finanziarie Persona_1 sufficienti per negoziare l'assegno bancario di € 80.000,00 doc. 8 avversario che si rammostra” si indica a teste Testimone_7
- il capitolo 23: inammissibile in quanto tendenzioso, atto ad influenzare la risposta dei testi, generico (“convenivano di rinviare al pagamento…” quando/dove e per quale ragione? fino a quando?) esplorativo, carente dei presupposti formali, vertente su circostanze formulate in maniera incompleta, circostanza da provarsi documentalmente e comunque contrario e contrastante con la produzione documentale in atti comprovante la capienza delle risorse economiche del Sig. a Persona_1 negoziare il titolo doc. 8 (report analitico bancario), contraddittorio con le modalità operative intercorse tra le parti in caso di posticipo dei pagamenti (memoria art 186 n. 2 c.p.c. sub. docc. 16/22 Persona_1 compreso);
- il capitolo 24: inammissibile in quanto tendenzioso, atto ad influenzare la risposta dei testi, generico (“in più occasioni …” quando/dove e per quale ragione? fino a quando?) esplorativo, carente dei presupposti formali, vertente su circostanze formulate in maniera incompleta, circostanza da provarsi documentalmente;
- il capitolo 25: inammissibile in quanto tendenzioso, atto ad influenzare la risposta dei testi, generico ( chiedeva più volte…” quando/dove e per quale ragione? fino a quando?) esplorativo, Persona_1 carente dei presupposti formali, vertente su circostanze formulate in maniera incompleta, circostanza da provarsi documentalmente e comunque contraria e contrastante con la produzione documentale in atti comprovante la capienza delle risorse economiche del Sig. a negoziare il titolo Persona_1 doc. 8 (report analitico bancario), contraddittorio con le modalità operative intercorse tra le parti in caso di posticipo dei pagamenti (memoria art 186 n. 2 c.p.c. sub. docc. 16/22 compreso); Persona_1
- il capitolo 26: inammissibile in quanto tendenzioso, atto ad influenzare la risposta dei testi, generico (“pochi giorni prima della morte chiedeva nuovamente di rinviare il pagamento …” Persona_1 quando/dove e per quale ragione? fino a quando?) esplorativo, carente dei presupposti formali, contraddittoria e vertente su circostanze formulate in maniera incompleta, circostanza da provarsi documentalmente, perplesso, perché avrebbe dovuto incassare il secondo assegno e non il primo scaduto nove mesi prima e comunque contrario e contrastante con la produzione documentale in atti comprovante la capienza delle risorse economiche del Sig. a negoziare il titolo Persona_1 doc. 8 (report analitico bancario), contraddittorio con le modalità operative intercorse tra le parti in caso di posticipo dei pagamenti (memoria art 186 n. 2 c.p.c. sub. docc. 16/22 compreso); Persona_1
- il capitolo 27: risulta inammissibile in quanto inconferente ai fatti per cui è causa ed irrilevante ai fini della decisione;
- il capitolo 28: inammissibile in quanto inconferente ai fatti per cui è causa ed irrilevante ai fini della decisione, in quanto tendenzioso, atto ad influenzare la risposta dei testi, generico (“l'utilizzo di assegni post-datati per pagare” per quale ragione? solo per pagare? o per permuta/presa visione, garanzia?
“anche con altri interlocutori” chi sono? per quali opere? per quale importo? fino a quando?) esplorativo, carente dei presupposti formali, ininfluente, contraddittoria e vertente su circostanze formulate in maniera incompleta, circostanza da provarsi documentalmente e comunque contraria e contrastante con la produzione documentale in atti comprovante la capienza delle risorse economiche del Sig. per la denegata ipotesi di ammissione del presente capitolo di prova si Persona_1 chiede di ammettere a : “Vero che presso l'immobile del de cuius sito in Controparte_6
pagina 7 di 12 Milano via Monte Santo 7 sono stati rinvenuti gli assegni docc 16-18-19-20-21 che si rammostrano tutti intestati a ” si indica a teste Avv. – Controparte_1 Testimone_3 [...]
Tes_4
- Si conferma la produzione documentale in atti.
Per Controparte_1 Voglia l'Ill.mo Tribunale adito,
* nel merito:
- in via principale, accertare e pronunciare che il convenuto opposto GN
[...]
era creditore, nei confronti del de cuius GN , per Controparte_1 Persona_1 complessivi Euro 100.000,00=, e ciò per i motivi di cui alla narrativa, in ragione degli assegni prodotti in atti a valere quale riconoscimento del debito ai sensi e per gli effetti dell'art. 1988 c.c. e di quanto verrà eventualmente accertato in corso di causa;
per l'effetto, rigettare l'opposizione in quanto infondata sia in fatto che in diritto, confermare il decreto ingiuntivo opposto e comunque condannare il GN , quale erede di , al pagamento in favore del GN Controparte_7 Persona_1
di complessivi Euro 100.000,00= o la diversa minor somma dovesse Controparte_1 risultare accertata come dovuta all'esito dell'istruttoria, oltre interessi di mora ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.c. con decorrenza dalla domanda giudiziale;
- in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle eccezioni sollevate dall'attore opponente e di eventuale declaratoria della nullità di eventuali patti di garanzia o di altri patti intercorsi tra le parti, accertare e pronunciare la sussistenza e la validità della promessa di pagamento e che il convenuto opposto GN era creditore, nei CP_1 Controparte_1 confronti del de cuius GN , per complessivi Euro 100.000,00=, per i motivi di Persona_1 cui alla narrativa e di quanto verrà eventualmente accertato in corso di causa;
per l'effetto, rigettare l'opposizione in quanto infondata sia in fatto che in diritto, confermare il decreto ingiuntivo opposto e comunque condannare il GN , quale erede di , al Controparte_7 Persona_1 pagamento in favore del GN di complessivi Euro 100.000,00= o la Controparte_1 diversa minor somma dovesse risultare accertata come dovuta all'esito dell'istruttoria, oltre interessi di mora ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.c. con decorrenza dalla domanda giudiziale;
* in ogni caso:
- con vittoria di spese o competenze di lite e degli esborsi sostenuti a titolo di Contributo
Unificato e spese;
* in via istruttoria:
- si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie dedotte nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. e non ammesse.
Motivazione
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo ottenuto da Controparte_7 [...]
(n. 13528/2022 – R.G. 26324/2022) con cui il Tribunale ha ingiunto a Controparte_1 CP_7
, quale erede di , il pagamento di Euro 100.000,00 oltre interessi di mora
[...] Persona_1
e spese del procedimento monitorio, a titolo di corrispettivo per la vendita al de cuius Persona_1
di un'opera d'arte, sulla base di due assegni emessi da e non incassati
[...] Persona_1
dal venditore . Controparte_1
pagina 8 di 12 ha chiesto di revocare, annullare, dichiarare nullo o comunque illegittimo il Controparte_7
decreto ingiuntivo, disporre la restituzione degli assegni e, in subordine, ha chiesto di rideterminare il minor corrispettivo di giustizia.
si è costituito chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del Controparte_1
decreto ingiuntivo opposto.
Alla prima udienza il giudice ordinava alle parti di esperire il tentativo di mediazione, che aveva esito negativo, quindi la causa proseguiva con il deposito delle memorie ex art. 183 VI comma c.p.c..
Con ordinanza del 18.3.2024 non venivano ammesse le istanze istruttorie delle parti e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 26 febbraio 2025 le parti precisavano le conclusioni riportate in epigrafe e la causa veniva trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
E' opportuno premettere che ha agito in giudizio esercitando l'azione causale e Controparte_1 non l'azione cartolare, come espressamente precisato dallo stesso in atti.
In particolare il ha agito per ottenere il pagamento della somma di Euro 100.000,00, quale CP_1 corrispettivo della vendita dell'opera d'arte attribuita a (“Dioscuro con due Persona_2 cavalli”), venduta dallo stesso a CP_1 Persona_1
Il ha allegato di aver venduto l'opera suindicata al nel 2021 e di aver ricevuto CP_1 Persona_1
i due assegni bancari prodotti nel fascicolo monitorio di € 80.000,00 (assegno datato 1.3.2021 n.
0170916795-10) e € 20.000,00 (assegno datato 3.12.2021 n. 0170916800-02), emessi da
[...]
post-datati, e di non averli incassati, il primo per un accordo tra le parti ed il secondo per il Persona_1 sopravvenuto decesso dell'emittente (occorso il 27.11.2021). Persona_1
L'opposto ha quindi invocato i due titoli quali riconoscimento di debito ai sensi dell'art. 1988 c.c., ed in via subordinata, quale promessa di pagamento qualora il patto di garanzia connesso alla post-datazione degli assegni fosse ritenuto nullo ai sensi del R.D. 1736/1933.
Le contestazioni dell'opponente relative all'azione cartolare sono quindi superflue e non verranno esaminate non essendo stata esercitata l'azione predetta.
Occorre invece esaminare la domanda del fondata sul rapporto di compravendita CP_1 dell'opera d'arte attribuita a (“Dioscuro con due cavalli”), per cui sono stati Persona_2
prodotti i due assegni di € 80.000,00 del 1.3.2021 n. 0170916795-10 e di € 20.000,00 del 3.12.2021 n.
0170916800-02.
pagina 9 di 12 Secondo la prospettazione del , la compravendita dell'opera sarebbe avvenuta nel 2021 CP_1
oralmente, l'opera sarebbe stata consegnata a dal che riceva l'assegno di Euro Persona_1 CP_1
80.000,00= n. 0170916795-10 e l'assegno n. 0170916800-02 per l'importo di Euro 20.000,00.
I due titoli sono stati emessi con una funzione diversa dal pagamento, come risulta dalla stessa difesa del che allega di non aver portato all'incasso il primo assegno per un accordo con il CP_1
ed il secondo assegno in quanto postdatato (riporta una data successiva al decesso del Persona_1
. Persona_1
I due titoli sono dunque nulli per violazione di norme imperative (artt. 1 e 2 del r.d. n. 1736 del 1933), ma valgono quali promesse di pagamento ex art. 1988 c.c., come da giurisprudenza che si riporta:
L'emissione di un assegno in bianco o postdatato, cui di regola si fa ricorso per realizzare il fine di garanzia - nel senso che esso è consegnato a garanzia di un debito e deve essere restituito al debitore qualora questi adempia regolarmente alla scadenza della propria obbligazione, rimanendo nel frattempo nelle mani del creditore come titolo esecutivo da far valere in caso di inadempimento -, è contrario alle norme imperative contenute negli artt. 1 e 2 del r.d. n. 1736 del 1933 e dà luogo ad un giudizio negativo sulla meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti, alla luce del criterio della conformità a norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, enunciato dall'art. 1343 c.c., sicché, non viola il principio dell'autonomia contrattuale sancito dall'art. 1322 c.c. il giudice che, in relazione a tale assegno, dichiari nullo il patto di garanzia e sussistente la promessa di pagamento di cui all'art. 1988 c.c. (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10710 del 24/05/2016).
La promessa di pagamento, al pari del riconoscimento di debito, dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale, la cui esistenza si presume fino a prova contraria
(art. 1988 c.c.).
Nella specie, è onere del provare l'inesistenza, invalidità, estinzione del rapporto Persona_1
fondamentale che è stato dedotto dal , ossia la compravendita dell'opera, mentre non è CP_1
richiesta la prova dell'assenza di qualsiasi altra ipotetica ragione di debito ulteriore rispetto a quella di cui abbia dimostrato l'insussistenza (Cass. n 5245 del 2006).
L'inesistenza della compravendita è stata dimostrata in via presuntiva dall'opponente, sulla base di una serie di elementi indiziari, che sono gravi precisi e concordanti.
Innanzitutto, se è vero che la compravendita di beni mobili non richiede la forma scritta, è anche provato che in occasione della compravendita tra le stesse parti di altre due opere avvenuta nel 2020, ossia solo un anno prima di quella per cui è causa, le parti sottoscrivevano una scrittura privata
(prodotta dall'opposta sub doc. n 4); inoltre, anche in occasione dell'acquisto di un'altra opera d'arte nel 2015, il sottoscriveva una dichiarazione scritta (prodotta dall'opposta sub doc. n 3); CP_1
pagina 10 di 12 infine, dalla denuncia querela sporta dal , lo stesso ha dichiarato che tutte le CP_1
compravendite di opere con il erano state intermediate da , al quale nel Persona_1 Testimone_1
2021 aveva consegnato delle opere in visione – diverse da quella per cui è causa – come da scrittura privata del 18.11.2021 allegata alla querela (doc n 5 fasc. opposto).
Ne consegue che la compravendita per cui è causa, che sarebbe stata conclusa oralmente tra il ed il non corrisponde al modus operandi tenuto dalle parti e contrasta con CP_1 Persona_1
quanto dichiarato dal nella denuncia querela, essendo avvenuta senza l'intermediazione CP_1 del secondo la ricostruzione dell'opposto. Tes_1
Anche l'esistenza di uno scritto per la consegna delle opere date in visione al contrasta con la Tes_1 tesi dell'opposto, secondo cui avrebbe consegnato l'opera al senza alcuno scritto, Persona_1
nonostante non fosse stata pagata (avendo ricevuto assegni post datati e mai incassati).
Infine si conferma l'inammissibilità della prova testimoniale dedotta dall'opposta sul capitolo n 16 che
è del tutto generica in ordine all'accordo inter partes.
Altri elementi contrari alla tesi dell'opposta emergono dall'esame degli assegni.
Si rileva innanzitutto che i titoli non hanno una numerazione consecutiva (n. 0170916795-10 e n.
0170916800-02) e presentano segni grafici diversi (il primo assegno non riporta nell'importo a lettere il segno “ = “ apposto all'inizio e alla fine;
riporta un segno differente a chiusura del nominativo del prenditore una riga “ ___ “ anziché il segno “ = “).
Inoltre, l'assegno n 0170916795-10 è successivo all'assegno n. 0170916793 con valuta 30.09.2020 poi incassato il 01.10.2020 dal a saldo di una precedente vendita (doc. n 7 fasc. opponente) e CP_1
è anteriore all'assegno emesso il 07.10.2020 n. 0170916796 in favore di terzi, titolo regolarmente negoziato in data 09.10.2020 (doc. n 9 fasc. opponente).
Ne deriva che l'assegno n 0170916795 è stato emesso nel periodo intercorrente tra il 30.09.2020 e il
07.10.2020 - al pari dell'assegno n 0170916794 anch'esso di euro 80.000 che risulta annullato (doc. n
10) - ossia in un periodo anteriore alla compravendita per cui è causa, che lo stesso CP_1
colloca nel 2021.
Anche il secondo assegno n. 0170916800 di € 20.000,00 non risulta emesso in un tempo compatibile con la ricostruzione della compravendita compiuta dall'opposto, in quanto dalla numerazione seriale degli assegni risulta che gli assegni numeri 0170916797 – 0170916798 – 0170916799 risultano emessi e negoziati in favore di terzi in data 21.05.2021 – 24.08.2021 e 27.09.2021 (doc. n 9 fasc. opponente), pertanto l'assegno n. 0170916800 appare emesso successivamente al settembre 2021.
pagina 11 di 12 Da tutti gli elementi suesposti si desume che i due assegni sono stato emessi in momenti diversi e a distanza di mesi l'uno dall'altro, pertanto smentiscono la ricostruzione della compravendita fornita dal
. CP_1
A ciò si aggiunga che dal verbale d'inventario redatto in data 17.6.2022 (doc. n 11 fasc. opponente) non risulta che l'opera d'arte attribuita a (“Dioscuro con due cavalli”) sia stata rivenuta Persona_2
nel patrimonio del de cuius . Persona_1
Parte opponente ha quindi assolto all'onere di provare l'inesistenza del contratto di compravendita dell'opera d'arte attribuita a (“Dioscuro con due cavalli”), pertanto l'opposizione Persona_2
deve essere accolta ed il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.
Deve inoltre essere accolta la domanda dell'opponente di restituzione dei titoli che sono risultati privi di causa stante l'inesistenza del rapporto causale sottostante.
Deve invece essere respinta la domanda ex art. 96 c.p.c. non essendo ravvisabile l'abuso del processo nella infondatezza della domanda dell'opposto.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. n. 147/2022, seguono l'ordinario criterio della soccombenza dell'opposto, con l'applicazione del compenso medio per le fasi di studio, introduttiva e decisoria e minimo per la fase istruttoria stante l'assenza di istruttoria orale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o domanda disattesa,
1. in accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2. condanna alla restituzione degli assegni n. 0170916795-10 e Controparte_1
n. 0170916800-02 all'opponente;
3. condanna l'opposto alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opponente, che liquida in
Euro 11.268,00 per compenso, oltre 15 % per spese forfetarie, c.p.a. e i.v.a..
Milano, 26 maggio 2025
La Giudice dott.ssa Antonella Cozzi
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione QUARTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Cozzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 38984/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Pt_1 Parte_2 C.F._1
SAGGIOMO PASQUALE elettivamente domiciliato in VIA CAMPO GARIBALDI, 1 22100 COMO presso il difensore avv. SAGGIOMO PASQUALE opponente contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. SEVESO MICHELE, elettivamente domiciliato in PIAZZA DE GASPERI, 15 21047 SARONNO presso il difensore avv. SEVESO MICHELE opposta
CONCLUSIONI
Per COSTANTE Parte_2 Voglia l'On.le Tribunale adito adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione e/o domanda, in accoglimento dei motivi di opposizione, così giudicare:
In via preliminare: respingere definitivamente la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n. 13528/2022.
Nel merito: In via principale: dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto per essere stato emesso illegittimamente su un documento non costituente titolo idoneo ai sensi degli art.. 633 e segg. c.p.c. e dal T.U.B. (D. Lgs. 385/93 e, per l'effetto revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e comunque illegittimo il decreto ingiuntivo Ing. n. 13528/2022 - R.G. n. 26324/2022, emesso dal Tribunale di
Milano - nella persona del Giudice D.ssa Beatrice Secchi - in data 29.07.2022, depositato in Cancelleria in data 06.08.2022 e notificato il 11.08.2022. Disporre, per l'effetto, la restituzione immediata dei titoli ivi dedotti;
In via subordinata: dichiarare in ogni caso l'inesistenza del credito vantato dal convenuto opposto per tutto quanto dedotto e provato in corso di causa, nella denegata e non voluta ipotesi in cui il Giudice ritenesse che sia ancor solo parzialmente fondata la domanda del convenuto opposto, rideterminare il minor corrispettivo di giustizia tenuto conto delle spiegate difese anche gradatamente e secondo la documentazione in atti e quanto accertato nel corso del giudizio.
pagina 1 di 12 In ogni caso vista la malafede con cui ha agito l'opposto nella richiesta di somme esorbitanti e non dovute nell'ambito della presente vicenda, condannare il Sig. , al Controparte_1 risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi ex art. 96 comma I c.p.c. in favore dell'attore opponente. In ogni caso: con vittoria di spese e competenze professionali di causa.
Ad istruttoria: si rinnova la richiesta:
A) Ammettersi e deferirsi interrogatorio formale del Sig. , in ordine ai Controparte_1 tutti i capitoli siccome di seguito specificati, nonché sui medesimi capitoli, prova per testi:
1. Vero che si è occupato di reperire e catalogare la documentazione presso l'immobile del de cuius Sig. sita in Milano Viale Monte Santo n. 7; Persona_1
2. Vero che tra la documentazione rinvenuta vi sono gli assegni che si rammostrano (All. 16/22) riferibili all'unico conto corrente intestato al de cuius, risultando precedentemente estinto quello presso come da documento che si rammostra (sub. doc. 24); CP_2
3. Vero che immediatamente dopo aver appreso la notizia del decesso del Sig. si Persona_1 è recato personalmente presso l'abitazione di residenza del de cuius per recuperare effetti personali e, nell'occasione, faceva una ricognizione videografica di tutto l'immobile;
4. Vero che la convivente del Sig. Sig.ra nella data del Persona_1 Parte_3 29.11.2021 si trovava in isolamento covid presso l'abitazione sita in Milano via Palermo n. 11; 5. Vero che lei lavorava a stretto contatto con il Sig. Persona_1
6. Vero che il de cuius la portava a conoscenza dei vari acquisti di opere d'arte e quadri, confidandogli anche il ricavato che otteneva di volta in volta nelle successive vendite;
7. Vero che lei è a conoscenza che il de cuius consegnava assegni bancari a garanzia per visionare e/o opzionare l'eventuale futuro acquisto di opere d'arte e quadri in genere;
8. Vero che il Sig. condivideva preventivamente con lei ogni acquisto di opere Persona_1 d'arte e quadri che decideva di effettuare;
9. Vero che il Sig. in nessuna occasione ha manifestato la volontà di acquistare Persona_1 il quadro che si rammostra (sub doc. 13);
10. Vero che il Sig. in nessuna occasione ha riferito di aver acquistato il quadro Persona_1 che si rammostra (sub doc. 13);
11. Vero che le opere d'arte in genere e quadri acquistati negli anni dal Sig. Persona_1 venivano portate e custodite presso l'abitazione di residenza sita in Milano Viale Monte Santo n. 7;
12. Vero che in entrambe le proprietà sub. capitoli 1 e 4 il quadro che si rammostra (sub doc. 13) mancava o comunque era inesistente;
13. Vero che lei in nessuna occasione ha visto il quadro che si rammostra (sub doc. 13);
14. Vero che lei ha sottoscritto per ricevuta la richiesta di informazioni che si rammostra (All. 12) a cui trascurava qualsiasi dichiarazione a seguito;
15. Vero che lei svolge attività di collaborazione diretta al brokeraggio/reperimento/intermediazione per la compravendita/scambio di opere d'arte per conto e nell'interesse del convenuto opposto;
16. Vero che lei presta attività presso il Banco BPM e negli anni 2020/2021 seguiva gli investimenti dei fondi per conto del Sig. Persona_1
17. Vero che il Sig. alla data del 01.03.2021 aveva disponibilità finanziarie Persona_1 sufficienti per negoziare l'assegno bancario che si rammostra (sub doc. 8);
18. Vero che dai movimenti bancari che si rammostrano (sub. doc. 23) si esclude qualsivoglia entrata compatibile e/o inerente la vendita di un quadro per un valore prossimo a € 100.000,00;
19. Vero che il quadro che si rammostra (sub doc. 13) è escluso/estraneo o comunque escluso dall'elenco delle opere di per le quali la omonima ha rilasciato certificato di CP_3 CP_4 autenticità;
20. Vero che il quadro che si rammostra (sub doc. 13/14) manca del certificato di autenticità;
21. Vero che il valore di un'opera di è determinato anche dal rilascio del relativo certificato CP_3 di autenticità;
pagina 2 di 12 22. Vero che la scrittura che si rammostra (sub doc. 15) è stata sottoscritta in data 19.03.2019 in occasione della consegna dell'assegno n. 0782060480-06 dell'importo di € 280.000,00 che si rammostra (sub doc. 16);
23. Vero che successivamente l'assegno bancario n. 0782060480-06 dell'importo di € 280.000,00 che si rammostra (sub doc. 16) veniva sostituito con gli assegni bancari n. 0575303984-08 dell'importo di €
80.000,00 che si rammostra (sub doc. 17) e n. 0575303985-09 dell'importo di € 200.000,00 che si rammostra (sub. doc. 18); 24. Vero che successivamente l'assegno bancario n. 0575303985-09 dell'importo di € 200.000,00 che si rammostra (sub. doc. 18) veniva sostituito con gli assegni bancari n. 0575303990-01 dell'importo di
€ 100.000,00 che si rammostra (sub doc. 19) e n. 0570916791-06 dell'importo di € 100.000,00 che si rammostra (sub. doc. 20);
25. Vero che successivamente gli assegni bancari n. 0575303990-01 dell'importo di € 100.000,00 che si rammostra (sub doc. 19) e n. 0570916791-06 dell'importo di € 100.000,00 che si rammostra (sub. doc. 20) venivano sostituiti con l'assegno bancario n. 0170916792-07 dell'importo di € 200.000,00 che si rammostra (sub doc. 21);
26. Vero che successivamente l'assegno bancario n. 0170916792-07 dell'importo di € 200.000,00 che si rammostra (sub doc. 21) veniva sostituito con l'assegno bancario n. 0170916793-08 dell'importo di € 200.000,00 che si rammostra (sub doc. 22); 27. Vero che l'assegno bancario n. 0170916793-08 dell'importo di € 200.000,00 che si rammostra (sub doc. 22) risultava in origine mancante della data;
28. Vero che la data del 16.09.2020 apposta sull'assegno bancario n. 0170916793-08 dell'importo di €
200.000,00 che si rammostra (sub doc. 22) è incompatibile con la grafia della restante compilazione del titolo;
B) Rigettare ogni mezzo istruttorio siccome richiedendo da controparte. C) Facultare l'istante, in caso di ammissione di prova ex adverso dedotta, alla prova diretta e/o indiretta e contraria coi propri testi e con gli stessi testi indicati da controparte e con altri nel termine che l'On.le Giudice vorrà concedere. D) Si chiede ordinarsi al convenuto opposto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 210 c.p.c., contratto di Con acquisto/atto di proprietà del quadro hirico “Dioscuro con due cavalli”; E) Si chiede ordinarsi al terzo ai sensi e per gli effetti dell'art. 210 c.p.c., fatture per Testimone_1 l'attività di intermediazione nelle transazioni Santagostino/Cavalleroni; Con i testi già indicati nella memoria ex art 183 n. 2 comma VI c.p.c. da intendersi qui riportati, anche a prova contraria. In ordine alle istanze istruttorie avversarie se ne reitera l'inammissibilità eccependo come tutti i capitoli di prova formulati siano assolutamente inammissibili a causa dell'assoluta genericità con cui, in palese contrasto con il disposto di cui all'art. 244 c.p.c., sono state indicate le circostanze sulle quali ciascuno dei testi indicati dovrebbe essere interrogato, così violando il diritto del Sig. alla prova Persona_1 contraria.
In particolare si precisa che:
- il capitolo 1: risulta inammissibile in quanto inconferente ai fatti per cui è causa ed irrilevante ai fini della decisione;
- il capitolo 2: risulta inammissibile in quanto generico (“ ha acquisito nel proprio CP_1 patrimonio le opere d'arte che erano di proprietà della galleria” quali? “e che da allora fanno parte della propria collezione privata” quale? e sino a quanto?), esplorativo, carente dei presupposti formali, vertente su circostanze formulate in maniera incompleta pertanto non demandabile ai testi ed in ogni caso inconferente ai fatti per cui è causa ed irrilevante ai fini della decisione;
- il capitolo 3: inammissibile in quanto circostanza inconferente ai fatti per cui è causa ed irrilevante ai fini della decisione, posto che quel che importa è la prova della conclusione dell'affare dedotto nel decreto ingiuntivo opposto a prescindere dalla conoscenza diretta tra le parti;
pagina 3 di 12 - il capitolo 4: inammissibile in quanto circostanza documentale ed in ogni caso inconferente ai fatti per cui è causa ed irrilevante ai fini della decisione, non essendovi interesse a conoscere vendite precedenti;
- il capitolo 5: inammissibile in quanto tendenzioso, atto ad influenzare la risposta dei testi, inoltre il riferimento temporale generico non permette di circostanziare il relativo capitolo di prova, peraltro vertente su circostanza da provarsi documentalmente;
- il capitolo 6: inammissibile inconferente ai fatti per cui è causa ed irrilevante ai fini del decidere, contraddittorio e perplesso il doc 3 avversario non si riferisce ai tre assegni dedotti nel capitoli di prova, generico, per quale opera o quali opere venivano consegnati gli assegni? Inammissibile poiché vertente su circostanze formulate in maniera vaga ed incompleta pertanto non demandabile ai testi;
- il capitolo 7: inammissibile in quanto circostanza inconferente ai fatti per cui è causa ed irrilevante ai fini della decisione, tendenzioso, atto ad influenzare la risposta dei testi, inoltre il riferimento temporale generico non permette di circostanziare il relativo capitolo di prova, il doc. 4 avversario infatti risulta privo di data, contraddittorio e contrario alla documentazione in atti poiché l'intero importo dedotto nel doc 4 avversario, € 280.000,00, veniva invece riportato nell'assegno doc. 16 con data del 15.10.2020; per la denegata ipotesi di ammissione del presente capitolo di prova si chiede di ammettere a PROVA CONTRARIA: “Vero che sulla matrice dell'assegno doc 16 che si rammostra la scrittura risulta corrispondente a quella del de cuius” – “Vero che sulla matrice dell'assegno doc. 16 viene riportata quale data di emissione il 19.03.2019” si indica a testimone la Testimone_2
- il capitolo 8: inammissibile in quanto circostanza inconferente ai fatti per cui è causa ed irrilevante ai fini della decisione, tendenzioso, atto ad influenzare la risposta dei testi relativamente alla locuzione “le opere di cui al capitolo precedente venivano consegnate” circostanza da provarsi documentalmente, inammissibile nella seconda parte poiché il riferimento temporale generico non permette di circostanziare il relativo capitolo di prova, il doc. 4 avversario infatti risulta privo di data, contraddittorio e contrario alla documentazione in atti poiché l'intero importo dedotto nel doc 4 avversario, € 280.000,00, veniva invece riportato nell'assegno doc. 16 con data del 15.10.2020; per la denegata ipotesi di ammissione del presente capitolo di prova si chiede di ammettere per l'interpello a PROVA CONTRARIA: “Vero che già in data 19.03.2019 il de cuius emetteva assegno che si rammostra doc 16 per l'acquisto delle seguenti opere A. ET “una parola al vento” e ED
“senza titolo” per un importo complessivo di € 280.000,00” – “Vero che la scrittura privata priva di data doc. 4 avversario è successiva al rilascio dell'assegno doc 16”;
- il capitolo 9: inammissibile in quanto circostanza irrilevante ed inconferente ai fatti per cui è causa, tendenzioso, atto ad influenzare la risposta dei testi relativamente alla locuzione “le parti convenivano tra loro di modificare i termini e condizioni di pagamento” circostanza da provarsi documentalmente, inammissibile nella seconda parte in quanto contrario e contrastante con la documentazione agli atti
(memoria art 186 n. 2 c.p.c. sub. docc. 16/22 compreso), poiché l'intero importo dedotto Persona_1 nel doc 4 avversario, € 280.000,00, veniva invece riportato nell'assegno doc. 16 con data del 15.10.2020 ed emesso in data 19.03.2019; per la denegata ipotesi di ammissione del presente capitolo di prova si chiede di ammettere per l'interpello e testi a PROVA CONTRARIA: “Vero che l'assegno doc 16 di € 280.000,00 veniva sostituito prima del 15.02.2020 con gli assegni doc. 17 di € 80.000,00 con scadenza 15.02.2020 e assegno doc. 18 di € 200.000,00 con scadenza 15.07.2020 che si rammostrano” – “Vero che l'assegno doc 18 di € 200.000,00 veniva sostituito in data prossima al 15.07.2020 con gli assegni doc. 19 di € 100.000,00 scadente il 15.08.2020 e assegno doc. 20 di € 100.000,00 scadente il 05.10.2020 che si rammostrano” – “Vero che gli assegni docc. 19 e 20 sono stati sostituiti in data prossima al 01.09.2020 con l'assegno doc. 21 di € 200.000,00 con scadenza 07.09.2020 che si rammostra” – Vero che l'assegno doc 21 veniva sostituito con l'assegno doc. 22 di € 200.000,00 che si rammostra” – “Vero che l'assegno doc. 22 risultava privo di data” – “Vero che la data riportata sull'assegno doc. 22 che si rammostra è differisce dalla grafia del de cuius”, si indica a teste su quest'ultimo capitolo la teste – – Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4
pagina 4 di 12 - il capitolo 10: inammissibile in quanto circostanza documentale e comunque inconferente ai fatti per cui è causa ed irrilevante ai fini della decisione;
- il capitolo 11: inammissibile in quanto circostanza documentale e comunque inconferente ai fatti per cui è causa ed irrilevante ai fini della decisione;
per la denegata ipotesi di ammissione del presente capitolo di prova si chiede di ammettere per l'interpello e testi a PROVA CONTRARIA:
“Vero che l'assegno doc. 22 che si rammostra veniva consegnato privo di data” – “Vero che la data è stata apposta all'atto dell'incasso” – “Vero che la data apposta sull'assegno doc. 22 che si rammostra è difforme e contraria alla grafia del de cuius” si indica a teste la Testimone_5
- il capitolo 12: risulta inammissibile in quanto generico (“ e dal 2015 al CP_1 Persona_1 2021 concludevano tra loro verbalmente altre compravendite di opere d'arte” quali? “mediante scambio o permuta” di quali opere? e sino a quando? che tipo di transazioni?), esplorativo, carente dei presupposti formali, vertente su circostanze formulate in maniera incompleta e tendenziosa pertanto non demandabile ai testi, circostanza da provarsi documentalmente, ed in ogni caso inconferente ai fatti per cui è causa ed irrilevante ai fini della decisione;
- il capitolo 13: risulta inammissibile in quanto generico (“le transazioni dei capitoli precedenti” quali?
“avevano luogo presso Bar Treves o nell'ufficio di ” per quali opere? e sino a quando? che CP_1 tipo di transazioni?), esplorativo, carente dei presupposti formali, vertente su circostanze formulate in maniera incompleta e tendenziosa pertanto non demandabile ai testi ed in ogni caso inconferente ai fatti per cui è causa ed irrilevante ai fini della decisione, non vi è alcun interesse a conoscere il luogo ove le parti concludevano le loro transazioni;
- il capitolo 14: inammissibile in quanto circostanza inconferente ai fatti per cui è causa ed irrilevante al fine della decisione, tendenzioso, atto ad influenzare la risposta dei testi relativamente alla locuzione
“corrisponde a quello effigiato sub doc 9” circostanza da provarsi documentalmente e comunque contenenti valutazioni non demandabili ai testi medesimi;
- il capitolo 15: inammissibile in quanto circostanza inconferente ai fatti per cui è causa ed irrilevante ai fine della decisione, tendenzioso “di proprietà del GN ” circostanza da provarsi CP_1 documentalmente, ininfluente, non vi è alcun interesse a conoscere il luogo ove il presunto quadro effigiato doc. 9 avversario si trovasse nel periodo dicembre 2020-febbraio 2021;
- il capitolo 16: inammissibile in quanto tendenzioso, atto ad influenzare la risposta dei testi relativamente alla locuzione “vendeva a l'opera” circostanza da provarsi Persona_1 documentalmente, essendo contestato nel presente giudizio il rapporto causale introdotto da controparte tra la detenzione degli assegni postdatati e l'asserita vendita, generico rispetto al tempo, quando è stato venduto? e comunque contenente valutazioni non demandabili ai testi medesimi, non potendo gli stessi conoscere il sottostante negozio giuridico (vendita/permuta/presa visione) contrario e contrastante con la produzione documentale in atti comprovante il modus operandi tra le parti nelle precedenti vendite;
per la denegata ipotesi di ammissione del presente capitolo di prova si chiede di ammettere per l'interpello a PROVA CONTRARIA: “Vero che per la vendita del nel 2015 doc 3 Pt_4 avversario e del e ED nel 2019 doc 4 avversario che si rammostrano il de cuius CP_5 [...] concordava col per iscritto le relative vendite e le modalità di pagamento”; Persona_1 CP_1
- il capitolo 17: inammissibile in quanto tendenzioso, atto ad influenzare la risposta dei testi relativamente alla locuzione “la vendita di cui al capitolo precedente” circostanza da provarsi documentalmente, ininfluente non vi è alcun interesse a conoscere il luogo ove sarebbe avvenuto la presunta vendita, circostanza da provarsi documentalmente, essendo contestato nel presente giudizio il rapporto causale introdotto da controparte tra la detenzione degli assegni postdatati e l'asserita vendita, generico rispetto al tempo, quando è stato venduto? e comunque contenente valutazioni non demandabili ai testi medesimi, non potendo gli stessi conoscere il sottostante negozio giuridico
(vendita/permuta/presa visione) e comunque contrario e contrastante con la produzione documentale in atti comprovante la sottoscrizione di specifici accordi di vendita tra le parti in ogni precedente affare;
pagina 5 di 12 - il capitolo 18: inammissibile in quanto tendenzioso, atto ad influenzare la risposta dei testi relativamente alla locuzione “veniva consegnato direttamente” circostanza da provarsi documentalmente e comunque contenenti valutazioni non demandabili ai testi medesimi, non potendo gli stessi conoscere le ragioni dell'indimostrata consegna (vendita/permuta/presa visione), e comunque contrario e contrastante con la produzione documentale in atti comprovante la sottoscrizione di specifici accordi di vendita tra le parti in ogni precedente affare;
- il capitolo 19: inammissibile in quanto tendenzioso, atto ad influenzare la risposta dei testi relativamente alla locuzione “per il pagamento del prezzo dell'opera”, generico (“consegnava assegno BPM per l'importo di euro 80.000,00 recante la data del 01.03.2021 e l'assegno tratto su BPM di euro 20.000,00 recante la data del 03.12.2021”) quando li consegnava? a che titolo? per quale o quali opere d'arte? esplorativo, carente dei presupposti formali, vertente su circostanze formulate in maniera incompleta, circostanza da provarsi documentalmente e comunque contraria e contrastante con la produzione documentale in atti comprovante la consegna dell'assegno doc. 8 avversario di € 80.000,00 già nel mese di ottobre 2020 nonché in contraddizione con circostanze documentali in merito alla sottoscrizione di specifici accordi di vendita tra le parti in ogni precedente affare;
per la denegata ipotesi di ammissione del presente capitolo di prova si chiede di ammettere per l'interpello e testi a PROVA CONTRARIA: “Vero che l'assegno doc. 8 avversario che si rammostra riportante la data del 01.03.2021 veniva emesso in data prossima al 5.10.2021” – “Vero che l'assegno doc. 9 che si rammostra veniva emesso in data 7.10.2021 e negoziato in data 8.10.2021” – “Vero che l'assegno doc 8 avversario di € 20.000,00 riportante la data postuma alla morte di fa parte di un diverso Persona_1 carnet di assegni rispetto all'assegno doc. 8 avversario di € 80.000,00” si indica a teste Avv.
[...]
Tes_3
- il capitolo 20: inammissibile in quanto tendenzioso, atto ad influenzare la risposta dei testi, generico (“alla consegna del quadro assisteva ” quando avveniva la consegna? a che titolo? Parte_5 acquisto/permuta/presa visione?, per quanto tempo momentaneamente o definitivamente? esplorativo, carente dei presupposti formali, vertente su circostanze formulate in maniera incompleta, circostanza da provarsi documentalmente e comunque contrario e contrastante con la produzione documentale in atti comprovante la sottoscrizione di specifici accordi di vendita tra le parti in ogni precedente affare;
per la denegata ipotesi di ammissione del presente capitolo di prova si chiede di ammettere per l'interpello e testi a PROVA CONTRARIA: “Vero che per la vendita del nel 2015 doc 3 avversario e del Pt_4
e ED nel 2019 doc 4 avversario che si rammostrano il de cuius CP_5 Persona_1 concordava col per iscritto le relative vendite e le modalità di pagamento” – “Vero che CP_1 le intrattiene rapporti commerciali con il Sig. ” si indica a teste;
CP_1 Testimone_6
- il capitolo 21: inammissibile in quanto tendenzioso, atto ad influenzare la risposta dei testi, generico (“alla consegna del quadro assisteva quando avveniva la consegna? a che titolo? Testimone_1 acquisto/permuta/presa visione?, per quanto tempo momentaneamente o definitivamente? esplorativo, carente dei presupposti formali, vertente su circostanze formulate in maniera incompleta, circostanza da provarsi documentalmente e comunque contrario e contrastante con la produzione documentale in atti comprovante la sottoscrizione di specifici accordi di vendita tra le parti in ogni precedente affare;
per la denegata ipotesi di ammissione del presente capitolo di prova si chiede di ammettere per l'interpello a PROVA CONTRARIA: “Vero che per la vendita del nel 2015 doc 3 avversario e del Pt_4 CP_5
e ED nel 2019 doc 4 avversario che si rammostrano il de cuius Persona_1 concordava col per iscritto le relative vendite e le modalità di pagamento”; “Vero che lei CP_1 ha sottoscritto per ricevuta la richiesta di informazioni doc. 12 che si rammostra” – “Vero che tralasciava qualunque riscontro” – “Vero che lei svolge attività di collaborazione diretta al brokeraggio/reperimento/intermediazione per la compravendita/scambio di opere d'arte per conto e nell'interesse del ”, si indica a teste – CP_1 Testimone_1 Testimone_4
- il capitolo 22: inammissibile in quanto tendenzioso, atto ad influenzare la risposta dei testi, generico ( prima della scadenza del 01.03.2021 chiedeva di rinegoziare il termine di pagamento…” Persona_1
pagina 6 di 12 dove veniva formulata la richiesta? quando avveniva la richiesta, per quale ragione?) esplorativo, carente dei presupposti formali, vertente su circostanze formulate in maniera incompleta, circostanza da provarsi documentalmente e comunque contraria e contrastante con la produzione documentale in atti comprovante la capienza delle risorse economiche del Sig. a negoziare il titolo Persona_1 doc. 8 (report analitico bancario), e con le modalità operative intercorse tra le parti in caso di posticipo dei pagamenti (memoria art 186 n. 2 c.p.c. sub. docc. 16/22 compreso); per la denegata Persona_1 ipotesi di ammissione del presente capitolo di prova si chiede di ammettere a PROVA CONTRARIA:
“Vero che il Sig. alla data del 01.03.2021 aveva disponibilità finanziarie Persona_1 sufficienti per negoziare l'assegno bancario di € 80.000,00 doc. 8 avversario che si rammostra” si indica a teste Testimone_7
- il capitolo 23: inammissibile in quanto tendenzioso, atto ad influenzare la risposta dei testi, generico (“convenivano di rinviare al pagamento…” quando/dove e per quale ragione? fino a quando?) esplorativo, carente dei presupposti formali, vertente su circostanze formulate in maniera incompleta, circostanza da provarsi documentalmente e comunque contrario e contrastante con la produzione documentale in atti comprovante la capienza delle risorse economiche del Sig. a Persona_1 negoziare il titolo doc. 8 (report analitico bancario), contraddittorio con le modalità operative intercorse tra le parti in caso di posticipo dei pagamenti (memoria art 186 n. 2 c.p.c. sub. docc. 16/22 Persona_1 compreso);
- il capitolo 24: inammissibile in quanto tendenzioso, atto ad influenzare la risposta dei testi, generico (“in più occasioni …” quando/dove e per quale ragione? fino a quando?) esplorativo, carente dei presupposti formali, vertente su circostanze formulate in maniera incompleta, circostanza da provarsi documentalmente;
- il capitolo 25: inammissibile in quanto tendenzioso, atto ad influenzare la risposta dei testi, generico ( chiedeva più volte…” quando/dove e per quale ragione? fino a quando?) esplorativo, Persona_1 carente dei presupposti formali, vertente su circostanze formulate in maniera incompleta, circostanza da provarsi documentalmente e comunque contraria e contrastante con la produzione documentale in atti comprovante la capienza delle risorse economiche del Sig. a negoziare il titolo Persona_1 doc. 8 (report analitico bancario), contraddittorio con le modalità operative intercorse tra le parti in caso di posticipo dei pagamenti (memoria art 186 n. 2 c.p.c. sub. docc. 16/22 compreso); Persona_1
- il capitolo 26: inammissibile in quanto tendenzioso, atto ad influenzare la risposta dei testi, generico (“pochi giorni prima della morte chiedeva nuovamente di rinviare il pagamento …” Persona_1 quando/dove e per quale ragione? fino a quando?) esplorativo, carente dei presupposti formali, contraddittoria e vertente su circostanze formulate in maniera incompleta, circostanza da provarsi documentalmente, perplesso, perché avrebbe dovuto incassare il secondo assegno e non il primo scaduto nove mesi prima e comunque contrario e contrastante con la produzione documentale in atti comprovante la capienza delle risorse economiche del Sig. a negoziare il titolo Persona_1 doc. 8 (report analitico bancario), contraddittorio con le modalità operative intercorse tra le parti in caso di posticipo dei pagamenti (memoria art 186 n. 2 c.p.c. sub. docc. 16/22 compreso); Persona_1
- il capitolo 27: risulta inammissibile in quanto inconferente ai fatti per cui è causa ed irrilevante ai fini della decisione;
- il capitolo 28: inammissibile in quanto inconferente ai fatti per cui è causa ed irrilevante ai fini della decisione, in quanto tendenzioso, atto ad influenzare la risposta dei testi, generico (“l'utilizzo di assegni post-datati per pagare” per quale ragione? solo per pagare? o per permuta/presa visione, garanzia?
“anche con altri interlocutori” chi sono? per quali opere? per quale importo? fino a quando?) esplorativo, carente dei presupposti formali, ininfluente, contraddittoria e vertente su circostanze formulate in maniera incompleta, circostanza da provarsi documentalmente e comunque contraria e contrastante con la produzione documentale in atti comprovante la capienza delle risorse economiche del Sig. per la denegata ipotesi di ammissione del presente capitolo di prova si Persona_1 chiede di ammettere a : “Vero che presso l'immobile del de cuius sito in Controparte_6
pagina 7 di 12 Milano via Monte Santo 7 sono stati rinvenuti gli assegni docc 16-18-19-20-21 che si rammostrano tutti intestati a ” si indica a teste Avv. – Controparte_1 Testimone_3 [...]
Tes_4
- Si conferma la produzione documentale in atti.
Per Controparte_1 Voglia l'Ill.mo Tribunale adito,
* nel merito:
- in via principale, accertare e pronunciare che il convenuto opposto GN
[...]
era creditore, nei confronti del de cuius GN , per Controparte_1 Persona_1 complessivi Euro 100.000,00=, e ciò per i motivi di cui alla narrativa, in ragione degli assegni prodotti in atti a valere quale riconoscimento del debito ai sensi e per gli effetti dell'art. 1988 c.c. e di quanto verrà eventualmente accertato in corso di causa;
per l'effetto, rigettare l'opposizione in quanto infondata sia in fatto che in diritto, confermare il decreto ingiuntivo opposto e comunque condannare il GN , quale erede di , al pagamento in favore del GN Controparte_7 Persona_1
di complessivi Euro 100.000,00= o la diversa minor somma dovesse Controparte_1 risultare accertata come dovuta all'esito dell'istruttoria, oltre interessi di mora ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.c. con decorrenza dalla domanda giudiziale;
- in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle eccezioni sollevate dall'attore opponente e di eventuale declaratoria della nullità di eventuali patti di garanzia o di altri patti intercorsi tra le parti, accertare e pronunciare la sussistenza e la validità della promessa di pagamento e che il convenuto opposto GN era creditore, nei CP_1 Controparte_1 confronti del de cuius GN , per complessivi Euro 100.000,00=, per i motivi di Persona_1 cui alla narrativa e di quanto verrà eventualmente accertato in corso di causa;
per l'effetto, rigettare l'opposizione in quanto infondata sia in fatto che in diritto, confermare il decreto ingiuntivo opposto e comunque condannare il GN , quale erede di , al Controparte_7 Persona_1 pagamento in favore del GN di complessivi Euro 100.000,00= o la Controparte_1 diversa minor somma dovesse risultare accertata come dovuta all'esito dell'istruttoria, oltre interessi di mora ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.c. con decorrenza dalla domanda giudiziale;
* in ogni caso:
- con vittoria di spese o competenze di lite e degli esborsi sostenuti a titolo di Contributo
Unificato e spese;
* in via istruttoria:
- si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie dedotte nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. e non ammesse.
Motivazione
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo ottenuto da Controparte_7 [...]
(n. 13528/2022 – R.G. 26324/2022) con cui il Tribunale ha ingiunto a Controparte_1 CP_7
, quale erede di , il pagamento di Euro 100.000,00 oltre interessi di mora
[...] Persona_1
e spese del procedimento monitorio, a titolo di corrispettivo per la vendita al de cuius Persona_1
di un'opera d'arte, sulla base di due assegni emessi da e non incassati
[...] Persona_1
dal venditore . Controparte_1
pagina 8 di 12 ha chiesto di revocare, annullare, dichiarare nullo o comunque illegittimo il Controparte_7
decreto ingiuntivo, disporre la restituzione degli assegni e, in subordine, ha chiesto di rideterminare il minor corrispettivo di giustizia.
si è costituito chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del Controparte_1
decreto ingiuntivo opposto.
Alla prima udienza il giudice ordinava alle parti di esperire il tentativo di mediazione, che aveva esito negativo, quindi la causa proseguiva con il deposito delle memorie ex art. 183 VI comma c.p.c..
Con ordinanza del 18.3.2024 non venivano ammesse le istanze istruttorie delle parti e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 26 febbraio 2025 le parti precisavano le conclusioni riportate in epigrafe e la causa veniva trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
E' opportuno premettere che ha agito in giudizio esercitando l'azione causale e Controparte_1 non l'azione cartolare, come espressamente precisato dallo stesso in atti.
In particolare il ha agito per ottenere il pagamento della somma di Euro 100.000,00, quale CP_1 corrispettivo della vendita dell'opera d'arte attribuita a (“Dioscuro con due Persona_2 cavalli”), venduta dallo stesso a CP_1 Persona_1
Il ha allegato di aver venduto l'opera suindicata al nel 2021 e di aver ricevuto CP_1 Persona_1
i due assegni bancari prodotti nel fascicolo monitorio di € 80.000,00 (assegno datato 1.3.2021 n.
0170916795-10) e € 20.000,00 (assegno datato 3.12.2021 n. 0170916800-02), emessi da
[...]
post-datati, e di non averli incassati, il primo per un accordo tra le parti ed il secondo per il Persona_1 sopravvenuto decesso dell'emittente (occorso il 27.11.2021). Persona_1
L'opposto ha quindi invocato i due titoli quali riconoscimento di debito ai sensi dell'art. 1988 c.c., ed in via subordinata, quale promessa di pagamento qualora il patto di garanzia connesso alla post-datazione degli assegni fosse ritenuto nullo ai sensi del R.D. 1736/1933.
Le contestazioni dell'opponente relative all'azione cartolare sono quindi superflue e non verranno esaminate non essendo stata esercitata l'azione predetta.
Occorre invece esaminare la domanda del fondata sul rapporto di compravendita CP_1 dell'opera d'arte attribuita a (“Dioscuro con due cavalli”), per cui sono stati Persona_2
prodotti i due assegni di € 80.000,00 del 1.3.2021 n. 0170916795-10 e di € 20.000,00 del 3.12.2021 n.
0170916800-02.
pagina 9 di 12 Secondo la prospettazione del , la compravendita dell'opera sarebbe avvenuta nel 2021 CP_1
oralmente, l'opera sarebbe stata consegnata a dal che riceva l'assegno di Euro Persona_1 CP_1
80.000,00= n. 0170916795-10 e l'assegno n. 0170916800-02 per l'importo di Euro 20.000,00.
I due titoli sono stati emessi con una funzione diversa dal pagamento, come risulta dalla stessa difesa del che allega di non aver portato all'incasso il primo assegno per un accordo con il CP_1
ed il secondo assegno in quanto postdatato (riporta una data successiva al decesso del Persona_1
. Persona_1
I due titoli sono dunque nulli per violazione di norme imperative (artt. 1 e 2 del r.d. n. 1736 del 1933), ma valgono quali promesse di pagamento ex art. 1988 c.c., come da giurisprudenza che si riporta:
L'emissione di un assegno in bianco o postdatato, cui di regola si fa ricorso per realizzare il fine di garanzia - nel senso che esso è consegnato a garanzia di un debito e deve essere restituito al debitore qualora questi adempia regolarmente alla scadenza della propria obbligazione, rimanendo nel frattempo nelle mani del creditore come titolo esecutivo da far valere in caso di inadempimento -, è contrario alle norme imperative contenute negli artt. 1 e 2 del r.d. n. 1736 del 1933 e dà luogo ad un giudizio negativo sulla meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti, alla luce del criterio della conformità a norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, enunciato dall'art. 1343 c.c., sicché, non viola il principio dell'autonomia contrattuale sancito dall'art. 1322 c.c. il giudice che, in relazione a tale assegno, dichiari nullo il patto di garanzia e sussistente la promessa di pagamento di cui all'art. 1988 c.c. (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10710 del 24/05/2016).
La promessa di pagamento, al pari del riconoscimento di debito, dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale, la cui esistenza si presume fino a prova contraria
(art. 1988 c.c.).
Nella specie, è onere del provare l'inesistenza, invalidità, estinzione del rapporto Persona_1
fondamentale che è stato dedotto dal , ossia la compravendita dell'opera, mentre non è CP_1
richiesta la prova dell'assenza di qualsiasi altra ipotetica ragione di debito ulteriore rispetto a quella di cui abbia dimostrato l'insussistenza (Cass. n 5245 del 2006).
L'inesistenza della compravendita è stata dimostrata in via presuntiva dall'opponente, sulla base di una serie di elementi indiziari, che sono gravi precisi e concordanti.
Innanzitutto, se è vero che la compravendita di beni mobili non richiede la forma scritta, è anche provato che in occasione della compravendita tra le stesse parti di altre due opere avvenuta nel 2020, ossia solo un anno prima di quella per cui è causa, le parti sottoscrivevano una scrittura privata
(prodotta dall'opposta sub doc. n 4); inoltre, anche in occasione dell'acquisto di un'altra opera d'arte nel 2015, il sottoscriveva una dichiarazione scritta (prodotta dall'opposta sub doc. n 3); CP_1
pagina 10 di 12 infine, dalla denuncia querela sporta dal , lo stesso ha dichiarato che tutte le CP_1
compravendite di opere con il erano state intermediate da , al quale nel Persona_1 Testimone_1
2021 aveva consegnato delle opere in visione – diverse da quella per cui è causa – come da scrittura privata del 18.11.2021 allegata alla querela (doc n 5 fasc. opposto).
Ne consegue che la compravendita per cui è causa, che sarebbe stata conclusa oralmente tra il ed il non corrisponde al modus operandi tenuto dalle parti e contrasta con CP_1 Persona_1
quanto dichiarato dal nella denuncia querela, essendo avvenuta senza l'intermediazione CP_1 del secondo la ricostruzione dell'opposto. Tes_1
Anche l'esistenza di uno scritto per la consegna delle opere date in visione al contrasta con la Tes_1 tesi dell'opposto, secondo cui avrebbe consegnato l'opera al senza alcuno scritto, Persona_1
nonostante non fosse stata pagata (avendo ricevuto assegni post datati e mai incassati).
Infine si conferma l'inammissibilità della prova testimoniale dedotta dall'opposta sul capitolo n 16 che
è del tutto generica in ordine all'accordo inter partes.
Altri elementi contrari alla tesi dell'opposta emergono dall'esame degli assegni.
Si rileva innanzitutto che i titoli non hanno una numerazione consecutiva (n. 0170916795-10 e n.
0170916800-02) e presentano segni grafici diversi (il primo assegno non riporta nell'importo a lettere il segno “ = “ apposto all'inizio e alla fine;
riporta un segno differente a chiusura del nominativo del prenditore una riga “ ___ “ anziché il segno “ = “).
Inoltre, l'assegno n 0170916795-10 è successivo all'assegno n. 0170916793 con valuta 30.09.2020 poi incassato il 01.10.2020 dal a saldo di una precedente vendita (doc. n 7 fasc. opponente) e CP_1
è anteriore all'assegno emesso il 07.10.2020 n. 0170916796 in favore di terzi, titolo regolarmente negoziato in data 09.10.2020 (doc. n 9 fasc. opponente).
Ne deriva che l'assegno n 0170916795 è stato emesso nel periodo intercorrente tra il 30.09.2020 e il
07.10.2020 - al pari dell'assegno n 0170916794 anch'esso di euro 80.000 che risulta annullato (doc. n
10) - ossia in un periodo anteriore alla compravendita per cui è causa, che lo stesso CP_1
colloca nel 2021.
Anche il secondo assegno n. 0170916800 di € 20.000,00 non risulta emesso in un tempo compatibile con la ricostruzione della compravendita compiuta dall'opposto, in quanto dalla numerazione seriale degli assegni risulta che gli assegni numeri 0170916797 – 0170916798 – 0170916799 risultano emessi e negoziati in favore di terzi in data 21.05.2021 – 24.08.2021 e 27.09.2021 (doc. n 9 fasc. opponente), pertanto l'assegno n. 0170916800 appare emesso successivamente al settembre 2021.
pagina 11 di 12 Da tutti gli elementi suesposti si desume che i due assegni sono stato emessi in momenti diversi e a distanza di mesi l'uno dall'altro, pertanto smentiscono la ricostruzione della compravendita fornita dal
. CP_1
A ciò si aggiunga che dal verbale d'inventario redatto in data 17.6.2022 (doc. n 11 fasc. opponente) non risulta che l'opera d'arte attribuita a (“Dioscuro con due cavalli”) sia stata rivenuta Persona_2
nel patrimonio del de cuius . Persona_1
Parte opponente ha quindi assolto all'onere di provare l'inesistenza del contratto di compravendita dell'opera d'arte attribuita a (“Dioscuro con due cavalli”), pertanto l'opposizione Persona_2
deve essere accolta ed il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.
Deve inoltre essere accolta la domanda dell'opponente di restituzione dei titoli che sono risultati privi di causa stante l'inesistenza del rapporto causale sottostante.
Deve invece essere respinta la domanda ex art. 96 c.p.c. non essendo ravvisabile l'abuso del processo nella infondatezza della domanda dell'opposto.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. n. 147/2022, seguono l'ordinario criterio della soccombenza dell'opposto, con l'applicazione del compenso medio per le fasi di studio, introduttiva e decisoria e minimo per la fase istruttoria stante l'assenza di istruttoria orale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o domanda disattesa,
1. in accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2. condanna alla restituzione degli assegni n. 0170916795-10 e Controparte_1
n. 0170916800-02 all'opponente;
3. condanna l'opposto alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opponente, che liquida in
Euro 11.268,00 per compenso, oltre 15 % per spese forfetarie, c.p.a. e i.v.a..
Milano, 26 maggio 2025
La Giudice dott.ssa Antonella Cozzi
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