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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/04/2025, n. 2189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2189 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Quinta Sezione Civile
Composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Marianna D' Avino Presidente
Dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliera
Dott.ssa Mariarosaria Budetta Consigliera
Riunita in Camera di Consiglio ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G.
7572/2019 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell' anno 2019 trattenuta in decisione in seguito al deposito delle note telematiche in sostituzione dell' udienza del 31/10/2024
TRA C.F.: , rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1
dagli Avv.ti Gloria Di Gregorio (C.F.:
), Alessia Alesii (C.F.: C.F._1
) ed Andrea Mollo (C.F.: C.F._2
) congiuntamente e disgiuntamente, del C.F._3
Foro di giusta procura in atti;
Pt_1
- appellante-
E
, rappresentato e difeso dall' avv. Controparte_1
Simona Sabbatini (Cod. fisc. ) , elett.te C.F._4
dom.to come in atti;
-appellato-
OGGETTO: Appello avverso sentenza resa dal Tribunale di
Roma n. 17453/2019 pubbl. il 16/9/2019 .
CONCLUSIONI: come da note telematiche depositate per l' udienza del 31/10/2024 .
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1.Con atto di citazione, ritualmente notificato alla (ex Parte_1
, in data 18.01.2016, Parte_2 Controparte_1
conveniva in giudizio, davanti al Tribunale Civile di Roma, l' suddetta per sentire accogliere le seguenti conclusioni: CP_2
''Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento della presente domanda, condannare la convenuta, a risarcire tutti i danni subiti dall 'attore a causa ed a seguito dell'errato trattamento chirurgico, di cui in narrativa, eseguito in data 18.11.2014 dal dott.
[...]
presso il reparto dell 'Ospedale San Filippo Per_1 Parte_3
Neri di quale medico dipendente della detta Struttura Pt_1
ospedaliera, nella misura di € 255.140^50, oltre agli interessi c.d. compensativi per il periodo intercorrente tra il giorno dell' intervento e quello attuale della liquidazione sulla somma capitale rivalutata in anno in anno, nonché gli interessi legali fino al soddisfo, o quella maggiore o minore somma che risulterà all'esito dell' istruttoria, con vittoria degli onorari, diritti e spese di giudizio''.
2.A sostegno della domanda il deduceva di essere stato CP_1
sottoposto, in data 18.11.2014, ad errato intervento chirurgico di colecistectomia laparoscopica per l'eliminazione dei calcoli alla colecisti che era stato eseguito dall'equipe del Reparto di Chirurgia
d'urgenza del suddetto nosocomio, primo operatore il Dott.
[...]
. Subito dopo l' intervento e nei giorni successivi tuttavia le Per_1
condizioni di salute dell'attore peggioravano e su richiesta del predetto, in data 25/11/2024, veniva dimesso con la seguente diagnosi principale di “coleciste cronica litisiaca” e diagnosi concomitante complicanza di “fistola biliare”.
3.Dalla CPRE effettuata in regime di ricovero ospedaliero presso il
(dal 3 al 7.12.2014) si evidenziava la “chiusura Controparte_3
totale della via biliare principale in paziente colecistectomizzato con fistola biliare esterna a caduta “lesione tipo d SEC. Bergman”, con indicazione di intervento di “riparazione biliare dopo la chiusura della fistola con progressiva mobilizzazione del drenaggio addominale”.
4.Dopo vari mesi di medicazioni e interventi sul drenaggio biliare in data 17 marzo 2015 il veniva ricoverato per essere CP_1
sottoposto a Colangiografia percutanea con accesso percutaneo trans-epatico eco-fluoro-guidato attraverso un dotto del V segmento con posizionamento di drenaggio biliare nel dotto del II segmento e in data 19.03.15 veniva operato di “
EPATICODIGIUNOSTOMIA ALLA PLACCA ILARE SEC.
HEPPCOINAUD” e dimesso in data 27-03-2015 con drenaggio percutaneo trans epatico aperto.
5.Deduceva che dalla documentazione medica dei ricoveri successivi a quello della “colecistectomia in laparoscopia” presso il del 18/11/2014, emergeva che le gravi Parte_2
complicanze da esso derivate avevano reso necessari gli ulteriori interventi medico-chirurgici e i conseguenti periodi di ricovero ospedaliero sia per il trattamento delle acuzie, sia per cercare, seppure nei limiti oggettivi dettati dalle circostanze, di ripristinare al meglio il deflusso biliare compromesso, confermando inequivocabilmente, il nesso causale tra l'evento e danni ad esso conseguenti
6.Si costituiva in giudizio la l chiedendo, nel merito, il Pt_1
rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto, non provata e manifestatamente eccessiva con riguardo alla quantificazione dei danni lamentati dall'attore.
7.Il giudizio di primo grado si concludeva con sentenza n.
17453/2019 del 16.09.2019, con la quale il Tribunale di Roma condannava la a risarcire tutti ì danni subiti dal Parte_ Pt_1
a causa dell'errato intervento chirurgico subito, nella CP_1
misura di euro 196.285,46 oltre interessi, nonché alla rifusione delle spese di lite liquidate in euro 793,70 per esborsi ed in euro
13.430,00 per onorari e spese CTU.
8.Avverso la predetta sentenza ha proposto rituale appello la
[...]
censurando la eccesiva quantificazione del danno operata Pt_1
dal Tribunale e chiedendo in via principale e nel merito: accogliere il proposto appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 17453/2019 resa dal Tribunale Civile di Roma, in data
16.09.2019, nella causa iscritta al N.R.G. 4407/2016, notificata in data 23.10.2019, … ridurre la quantificazione del danno non patrimoniale …; in via istruttoria: disporre la rinnovazione della
CTU, nominando un collegio peritale, che comprenda un medico - legale e che quantifichi correttamente l'effettivo danno subito dal
Sig. nonché rivaluti il nesso causale. Con vittoria di CP_1
spese e compensi professionali di entrambi Ì gradi di giudizio.
9.Si è costituito l' appellato chiedendo il rigetto del gravame e la condanna dell' attore alle spese di lite anche del presente grado
10.Precisate le conclusioni mediante deposito di note scritte in sostituzione di udienza nelle quali le parti si sono riportate ai rispettivi atti difensivi la Corte ha trattenuto la causa in decisione previa assegnazione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. .
***
L' appello è infondato .
Preliminarmente deve rilevarsi il giudicato formatosi sull' accertamento della responsabilità esclusiva della per Parte_1
l' inescusabile errore procedurale commesso dal dott. nell' Per_1
esecuzione dell' intervento chirurgico in laparoscopia del
18/11/2024 presso il nosocomio e sul nesso Parte_2
causale esistente tra l' intervento anzidetto e la formazione di una fistola biliare che ha comportato la necessità di effettuare un intervento chirurgico ricostruttivo e successivi ricoveri ospedalieri per il contenimento delle sopravvenute complicanze . Il perimetro dell' appello è costituito, quindi, esclusivamente dalla quantificazione del danno ovverossia dal capo della sentenza che, in adesione alle conclusioni della ctu dott.ssa ha Persona_2
valutato il danno biologico in ragione di 70 giorni di inabilità temporanea assoluta, 30 giorni di inabilità temporanea parziale al
75%, 50 giorni di inabilità temporanea parziale al 50%, e 35% di
Invalidità permanente. Valutazione che è fermamente contestata da parte appellante sulla scorta di considerazioni riguardanti l' erroneo inquadramento nella terza classe indicata nella Guida orientativa per la valutazione del danno biologico-SIMLA Milano 2001, tanto del pregiudizio estetico derivante dagli esiti cicatriziali, che dei postumi a carico dell' apparato digerente, comportanti la riduzione apprezzabile e permanente delle proprie capacità di digerire ed assorbire i nutrienti . Nello specifico la deduce che l' Parte_1
anzidetta valutazione appare del tutto sproporzionata rispetto alla reale situazione clinica del periziato, dal momento che quest'ultima viene inquadrata nella III classe (21-35%) delle disfunzioni del tubo gastroenterico che prevede: ''sintomi e segni clinici marcati, continui o subcontinui, stato generale compromesso;
perdita di peso tra il 10 ed il 20% rispetto a quello ideale;
trattamento farmacologico, dietetico e/o chirurgico necessari;
apprezzabile interferenza sulle attività quotidiane''. Nella fattispecie per contro non si è verificata alcuna resezione del tratto gastrointestinale e il quadro menomativo è riconducibile esclusivamente agli esiti della colecistectomia e della sofferenza delle vie biliare e può pertanto essere inquadrato in una I-II classe, dove la 1 classe (fino al 5%) prevede "litiasi silente della colecisti, colecistectomia senza postumi algico - disfunzionali, discinesia lieve delle vie biliari e delTOddi" e la II classe (6-15%) "colecistite e colangite cronica di lieve entità, sindrome post - colecistectomia , ovverossia di un quadro dispeptico - doloroso che può comparire a distanza variabile di tempo dall 'intervento connotato da lievi disturbi funzionali. Ad ulteriore riprova della correttezza dell' assunto deduce che in sede di operazioni peritali il consulente tecnico d' ufficio ha affermato che il appare in buono stato di salute . CP_1
Ad avviso dell' appellante in base ai nuovi parametri tabellari costituiti dalle linee guida per la valutazione medico-legale del danno alla persona in ambito civilistico ( 2016) , i postumi permanenti residuati al Sig. possono essere inquadrati CP_1
nella voce n. 777 ''Fegato sindrome post - colecistectomia
(dispeptico - dolorosa)", che prevede un range valutativo nell'ordine del 6 - 10% e nella voce 10 g. relativo al danno estetico
- cicatriziale "cicatrici senza indebolimento della parete addominale (a seconda della lunghezza, della morfologia, della localizzazione e delle considerazioni estetiche) (Classe I-II di danno estetico, in condizioni ordinarie)", che prevede una valutazione fino al 10%. Relativamente poi alla valutazione dell' inabilità temporanea l' appellante ritiene che la valutazione della
Dott.ssa sia stata assolutamente eccessiva rispetto a Per_2
quanto patito dall'interessato.La stessa riconosce un periodo di
ITA di 70 giorni, a fronte di un periodo di degenza complessivo di
30 giorni, un periodo di ITP al 75% di 30 giorni e di ITP al 50% di altri 50 giorni a fronte degli 87 giorni durante i quali il Sig. ha avuto i drenaggi in situ e pertanto inquadrabili come CP_1
inabilità temporanea parziale al 50%., confermando che i problemi prescindono dall' intervento essendo propri della patologia dalla quale è affetto il .Rileva altresì che per il risarcimento CP_1
del danno da pregiudizio estetico la misura del danno estetico lamentata dal paziente vada necessariamente commisurata all'età anagrafica del medesimo che all'epoca dei fatti aveva 56 anni - in termini di minore incidenza anche sul piano psico — fisico.
Sotto altri profili la difesa della contesta la valutazione del Parte
danno rilevando la erroneità delle conclusioni alle quali è pervenuto la ctu , derivate dalla mancanza di adeguate cognizioni medico- legali essendo la dott.ssa professore associato in Per_2
Chirurgia Generale (in particolare in Chirurgia del sistema endocrino) , e non anche medico legale. Tanto in violazione delle prescrizioni dettate per l' espletamento della ctu medico legale dalla Legge Gelli-Bianco n. 24/2017, che all'art. 15, prevede che, nei procedimenti aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria,
l'autorità giudiziaria debba affidare l'espletamento della consulenza tecnica ad uno specialista in medicina legale ed a uno o più specialisti nella disciplina.
Tanto premesso deve preliminarmente respingersi la censura relativa alla inosservanza dell' art. 15 della L. n. 24/2017 , essendo la denunzia del sinistro risalente ad epoca antecedente l' entrata in vigore della suddetta legge ovverossia alla richiesta avanzata al nosocomio in data 6/2/2015 .La mancata nomina del ctu medico- legale non è quindi viziata da alcuna violazione di legge né sono ravvisabili profili di inadeguatezza nella valutazione dei danni .
La Suprema Corte di Cassazione , in fattispecie del tutto analoga, ha escluso la retroattività della norma ai fatti verificatisi anteriormente alla sua entrata in vigore, escludendo inoltre la sua immediata applicazione ai procedimenti in corso al momento della entrata in vigore disponendo la stessa solo per il futuro (v.
Cass.ordinanza n. 1306/2024 e Cass.ordinanza n. 12593 del
2021).
Passando poi al merito delle censure inerenti la eccessiva quantificazione del danno , sia da invalidità permanente che da inabilità temporanea, si osserva quanto segue .
Si legge nella perizia redatta dalla dott.ssa “Nel Persona_2
merito occorre dire che l'intervento di colecistectomia laparoscopica, in condizioni standard, comporta un residuo cicatriziale minimo, limitato alle sedi di accesso dei trocar (vedi
l'immagine a fianco). Nel caso in esame è evidente che la successione fisiopatologica innescata dalla sezione iatrogena della via biliare principale prodotta, nel corso del primo intervento, dall'imperita manovra del Dott. , ha dato luogo ad esiti ben Per_1
più gravi. La necessità di reintervenire, in più occasioni a livello addominale per gestire le complicanze acute e cercare di migliorare la prognosi si è tradotta in un esito cicatriziale da cui deriva un pregiudizio estetico complessivo inquadrabile, sulla base della estensione e delle caratteristiche morfologiche e cromatiche, in una classe (sec. Guida Orientativa per la Valutazione del Danno
Biologico- S.I.M.L.A.; Milano 2001) Per quanto riguarda la funzione digestiva si evidenzia che, nonostante la soddisfacente riuscita tecnica dell'intervento derivativo eseguito nel marzo 2015 il Dott. ha riportato una riduzione apprezzabile e CP_1
permanente delle proprie capacità di digerire ed assorbire i nutrienti. Tale aspetto è dimostrato dall'importate calo ponderale patito rispetto allo stato quo ante, dalle croniche alterazioni dell'alvo e dalla assoluta impossibilità di ripristinare le precedenti abitudini alimentari e voluttuarie dovendo, invece attenersi ad uno schema dietetico obbligato, caratterizzato da pasti frazionati e, quindi, limitativo anche sul piano della socialità. Sulla base dell'esame della documentazione sanitaria prodotta e delle evidenze acquisite nel corso della visita medico-legale si ritiene di poter inquadrare i postumi a carico dell'apparato digerente nell'ambito di una classe III (sec. Guida Orientativa per la
Valutazione del Danno Biologico- S.I.ML.A.; Milano 2001).
La perizia contiene inoltre una minuziosa ed esaustiva descrizione degli esiti cicatriziali derivati dagli interventi che trovano conferma nella copiosa e pertinente documentazione fotografica richiamata ,
e la cui valutazione è ricompresa nella valutazione del danno biologico da IP ( v. perizia) .
Tali conclusioni sono state ribadite dall' ausiliaria del Tribunale in seguito alle osservazioni tecniche svolte dal ct dell'appellante, dott.
sulla incongruità della valutazione derivante dall' Per_3
erroneo inquadramento nella terza classe in luogo che nella più appropriata seconda classe, in relazione alla mancata resezione intestinale e al più lieve quadro menomativo di colecisti e alle vie biliari. A riguardo la ctu ha evidenziato che trattatisi di menomazione ben più complesse rispetto ai normali esiti di interventi chirurgici derivativi ed endoscopici con lievi disturbi funzionali per i quali il ct di parte appellante richiama una tariffazione massima del 15%, essendosi verificata una fistola biliare, che ha richiesto un drenaggio esterno oltre che un intervento ricostruttivo complesso a causa di una condizione clinica di emergenza chirurgica (addome acuto da coleperitoneo). In ragione di tale complessità ha confermato la correttezza dell' inquadramento nella III classe disfunzionale della Guida Simla che per le menomazioni complesse, suggerisce di ricorrere ad indicazioni percentuali maggiori rispetto ai “quadri di patologia minore” cui corrispondono le due classi inferiori . Per quanto riguarda l'inabilità temporanea, la dott.ssa ha Per_2
evidenziato che il periodo indicato come inquadrabile in una condizione di inabilità assoluta o parziale al 75% decorre fra successivi ricoveri (uno dei quali per addome acuto) ed è caratterizzato dalla presenza di una fistola biliare con derivazione esterna (fino all'intervento ricostruttivo) , nettamente superiore ai tempi ( 10-15 giorni ) attesi per un normale recupero dopo un intervento di colecistectomia (eseguito in elezione ed in assenza di difficoltà tecniche intraoperatorie). Rileva che il ha CP_1
subito i seguenti ricoveri ospedalieri:1) dal 3 al 7 dicembre 2014
(rivalutazione fistola); dal 13 al 24 dicembre 2014 (urgente trattamento di coleperitoneo); dal 17 al 26 marzo 2015
(confezionamento di epatico-digiunostomia), e che anche negli intervalli tra i vari ricoveri il predetto e sino al marzo 2016 , il
è stato sottoposto a drenaggio biliare con evidente CP_1
compromissione delle condizioni cliniche che giustifica la quantificazione della temporanea indicata in perizia. Per le osservazioni relative al danno estetico , la dott.ssa ha Per_2
osservato che la tabella richiamata dal ct di parte convenuta è relativa in realtà a pregiudizi estetici lievi o al più moderati ( con esisti cicatriziali aventi lunghezza massima di 15 cm ai quali può applicarsi la percentuale massima del 15% ) , laddove nel caso in questione le evidenze oggettive riportate nella bozza attestano la presenza di cicatrici ben più estese ( con lunghezza di oltre 27 cm
27) , oltre ai numerosi esiti riferibili al posizionamento dei drenaggi.
Sulla base delle condivisibili osservazioni mosse alla ctu dal consulente di parte e delle evidenze documentali comprovanti la complessità delle menomazioni riportate dal in seguito CP_1
all' errore medico nonché la necessità della continuità assistenziale comprovata anche dai numerosi ricoveri ospedalieri resi necessari per porre rimedio alle complicanze insorte, si ritiene corretta la percentuale indicata anche nella relazione definitiva di IP e di temporanea totale e parziale .
In conclusione l'appello deve respingersi e confermarsi integralmente l' impugnata sentenza.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano in favore della parte appellata nella misura indicata nella parte dispositiva, in base ai parametri per la determinazione dei compensi per le controversie ricomprese nel medesimo scaglione di valore (fascia
52.000,00/260.000,00) ), a valori medi, con esclusione delle voci di trattazione /istruttoria, in quanto la prima consistita in meri rinvii e la seconda non espletata affatto.
PQM
La Corte d'Appello di Roma, V sezione civile, definitivamente pronunziando sull' appello proposto da nei confronti Parte_1
di avverso la sentenza n.17453/2019 emessa Controparte_1
dal Tribunale di Roma il 16/9/2019 nella causa n. rg. 4407/2016, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattese, così provvede:
-rigetta l' appello;
-condanna la a rifondere a le spese Parte_1 Controparte_1
di lite del presente grado che liquida in euro 9.991,00 oltre 15% rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
-dichiara che l'appellante è tenuta al pagamento del doppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, dpr n. 115/2002.
Così deciso nella Camera di consiglio del 20/3/2025 .
La Consigliera estensore
Dott.ssa Francesca Falla Trella
La Presidente
Dott.ssa Marianna D' Avino