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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 29/04/2025, n. 564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 564 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 382/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro Elena Greco, all'esito dell'udienza di discussione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 382/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Mario Chieffallo, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in San Mango D'Aquino, viale Olimpico n. 4
RICORRENTE contro
– già Controparte_1 Controparte_2
(C.F. ), in persona del ministro pro tempore,
[...] P.IVA_1
, in persona del dirigente pro tempore, Controparte_3
, in persona del dirigente pro tempore, CP_4 rappresentati, difesi e domiciliati ai sensi dell'art. 417bis c.p.c. dalla dott.ssa Giuseppina Falco e dal dott. funzionari in servizio presso l' di , CP_5 Controparte_6 CP_4 con domicilio telematico pec Email_1
CONVENUTO
Oggetto: inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto
Svolgimento del processo
Con il ricorso introduttivo del giudizio, depositato il 11 marzo 2022, ha Parte_1
adito il Tribunale di Monza in funzione di giudice del lavoro per sentir accertare il possesso da parte sua di un idoneo titolo - costituito da almeno 30 giorni di servizio presso le istituzioni scolastiche - per accedere alla seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale a.t.a. - profilo di assistente amministrativo e per veder quindi riconosciuto il suo diritto ad essere inserita nella predetta seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto,
Pagina 1 di 5 nella posizione e secondo il punteggio spettante e maturato come per legge;
con vittoria delle spese di lite.
A sostegno della propria domanda il ricorrente ha dedotto che, con decreto n. 50 del 3.3.2021 il convenuto aveva disposto l'inserimento/conferma/aggiornamento solo della terza CP_1
fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale a.t.a. per il triennio 2021/2024, per cui - pur avendo i requisiti di accesso alla seconda fascia ex art. 5, comma 3, lettera b), punto 2) del D.M. 430/2000, per avere prestato servizio per oltre trenta giorni nelle istituzioni scolastiche - egli aveva dovuto presentare la domanda di aggiornamento della terza fascia del personale a.t.a.
Ritualmente costituitosi in giudizio, il ha eccepito Controparte_1
l'inammissibilità del ricorso per carenza d'interesse ad agire e nel merito, ha negato il fondamento della domanda, in quanto, il D.M. 430/2000 aveva qualificato le graduatorie di seconda fascia relative al personale a.t.a. come “ad esaurimento”, con la conseguente impossibilità di operare nuovi inserimenti o aggiornamenti, sicché non è possibile l'aggiornamento di dette graduatorie.
Istruita la causa allo stato degli atti, all'odierna udienza di discussione le parti hanno insistito ciascuna nelle proprie deduzioni e conclusioni. Il Giudice, terminata la discussione, si è ritirato in camera di consiglio, all'esito della quale - assenti le parti - ha depositato la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e delle contestuali motivazioni.
Motivi della decisione
Il ricorso non è fondato e non può, pertanto, essere accolto.
Parte attorea si duole del mancato aggiornamento della seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale a.t.a, rilevando la propria conseguente impossibilità di richiedere il passaggio in tale fascia (rispetto alla terza ove è collocato), pur possedendo i requisiti per accedervi. Rileva in particolare il ricorrente che, invece,
l'amministrazione scolastica procede all'aggiornamento delle sole graduatorie di prima e di terza fascia (rispettivamente ogni anno e ogni tre anni).
Censura tale mancato aggiornamento e ne deduce l'illegittimità in ragione della previsione di tre fasce delle predette graduatorie e sostiene che nel caso di specie ricorra una violazione dell'art. 5 del D.M. n. 430 del 13.3.2000, che alla lettera b) prevede espressamente che la seconda fascia comprende gli aspiranti, non inseriti nelle corrispondenti graduatorie di cui all'art. 2, che negli ultimi tre anni scolastici abbiano prestato servizio a tempo determinato
Pagina 2 di 5 nelle istituzioni scolastiche, anche con rapporto di lavoro alle dipendenze degli enti locali, per almeno trenta giorni, rimarcando di essere in possesso di tale requisito.
Secondo la prospettazione attorea la previsione contenuta nel D.M. n. 50 del 3.3.2021 si porrebbe in contrasto sia con l'art. 4 della L. n. 124/1999, che impone l'applicazione alle graduatorie di circolo e di istituto per il personale a.t.a. delle disposizioni previste per il personale docente, sia con il D.M. n. 430/2000 che detta i criteri per l'inserimento nelle fasce delle predette graduatorie.
La disamina della disciplina delle graduatorie di circolo e di istituto, però, rende evidente come la seconda fascia riservate al personale a.t.a. sia “ad esaurimento”.
L'art. 4, comma 11, L. 124/1999 non prevede affatto che si applichino alle graduatorie del personale a.t.a. tutte le disposizioni relative al personale docente, ma fa espresso riferimento alle disposizioni “di cui ai precedenti commi” dello stesso art. 4, ove non è mai prevista la necessità di un periodico aggiornamento delle graduatorie di seconda fascia.
Infatti, che l'art. 5 comma 6 del D.M. n. 430/2000 prevede espressamente che: “le graduatorie della prima fascia hanno validità temporale commisurata alle cadenze di integrazione delle corrispondenti graduatorie dei concorsi provinciali per titoli e vengono riformulate a seguito di ciascuna fase di integrazione delle predette graduatorie. Le graduatorie della seconda fascia sono ad esaurimento. Le graduatorie della terza fascia hanno validità triennale”; risulta pertanto per espressa previsione normativa che le graduatorie di seconda fascia sono ad esaurimento, con conseguente legittimità della scelta dell'amministrazione convenuta di non procedere alla riapertura dei bandi relativi alla seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto.
Accertato dunque che le graduatorie di circolo e di istituto del personale a.t.a. di seconda fascia sono ad esaurimento, esse non possono quindi essere aggiornate con l'inserzione di chi abbia maturato i requisiti in un momento successivo rispetto alla scadenza dell'ultimo bando che vi ha consentito l'accesso.
In ragione di quanto esposto e in senso difforme di quanto prospettato dal ricorrente, dunque, non risulta configurabile alcun contrasto tra l'art. 4, comma 11, e l'art. 5, comma 3, del D.M. n. 430/2000.
Parimenti non si rinvengono nell'ordinamento norme primarie con cui il sistema regolamentare menzionato entri in conflitto.
Infatti, il D.M. n. 75/2001 riguarda le graduatorie provinciali ad esauimento (e non direttamente le graduatorie di circolo e di istituto) di seconda fascia. L'art.
1.2 del predetto
D.M. 75/2001 ha consentito di produrre domanda di inserimento per la prima volta o in
Pagina 3 di 5 provincia diversa da quella di precedente inserimento a “coloro che, tra l'1.9.1997 incluso e la data della domanda, abbiano svolto almeno 30 giorni di servizio, anche non continuativo, nel profilo professionale di collaboratore scolastico;
nonché coloro che, già inclusi in una graduatoria ad esaurimento di collaboratore scolastico, abbiano titolo all'inserimento negli elenchi provinciali ad esaurimento per le supplenze di cui al precedente comma 1”, ma all'art.
2.2. ha altresì previsto che “la domanda di inserimento o di aggiornamento deve essere prodotta entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale”
(avvenuta il 4.5.2001).
Dal compendio normativo in disamina, dunque, risulta evidente che i candidati interessati all'accesso alla seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto dovevano aver maturato il requisito dei trenta giorni di servizio nell'ambito del predetto arco temporale
(entro trenta giorni dalla pubblicazione del D.M. 75/2001), circoscritto e predeterminato, oltre il quale - non potendo essere banditi nuovi concorsi - non è più possibile accedervi per la prima volta -come invece è possibile per la terza fascia-, rimanendo invece consentito il mero aggiornamento periodico delle sedi di preferenza e dei nuovi servizi svolti per i soggetti già presenti in graduatoria.
Conferma indiretta della previsione di un termine temporale massimo oltre il quale non è consentita l'implementazione della seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto si rinviene sempre nel predetto D.M. 75/2001, che all'art. 4, commi 1 e 2, disciplina anche l'inserimento nella seconda fascia delle graduatoria di circolo e di istituto espressamente stabilendo che ivi possono confluire solo le posizioni dei collaboratori che abbiano già avuto i requisiti per essere iscritti nelle graduatorie provinciali ad esaurimento: “
4.1 Coloro che hanno titolo a permanere nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico;
coloro che hanno titolo a richiedere l'aggiornamento nell'ambito delle predette graduatorie e coloro che hanno titolo ad essere inseriti nelle predette graduatorie o negli elenchi provinciali ad esaurimento dei restanti profili professionali di cui al presente decreto, hanno titolo a richiedere l'inserimento nella seconda fascia delle corrispondenti graduatorie di circolo o di istituto per il conferimento delle supplenze.
4.2 Nelle graduatorie di collaboratore scolastico, nell'ambito della predetta seconda fascia, precedono coloro che, essendo già precedentemente inseriti nelle graduatorie provinciali ad esaurimento, abbiano anche effettuato 30 giorni di servizio nelle scuole statali”.
In definitiva, in ragione di quanto brevemente esposto, il ricorso non può essere accolto.
Pagina 4 di 5 Le spese del giudizio vengono integralmente compensate ai sensi dell'art. 92, comma
2, c.p.c., stante il contrasto esistente tra la giurisprudenza di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta il ricorso;
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Monza, 29 aprile 2025
Il Giudice
Elena Greco
Pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro Elena Greco, all'esito dell'udienza di discussione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 382/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Mario Chieffallo, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in San Mango D'Aquino, viale Olimpico n. 4
RICORRENTE contro
– già Controparte_1 Controparte_2
(C.F. ), in persona del ministro pro tempore,
[...] P.IVA_1
, in persona del dirigente pro tempore, Controparte_3
, in persona del dirigente pro tempore, CP_4 rappresentati, difesi e domiciliati ai sensi dell'art. 417bis c.p.c. dalla dott.ssa Giuseppina Falco e dal dott. funzionari in servizio presso l' di , CP_5 Controparte_6 CP_4 con domicilio telematico pec Email_1
CONVENUTO
Oggetto: inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto
Svolgimento del processo
Con il ricorso introduttivo del giudizio, depositato il 11 marzo 2022, ha Parte_1
adito il Tribunale di Monza in funzione di giudice del lavoro per sentir accertare il possesso da parte sua di un idoneo titolo - costituito da almeno 30 giorni di servizio presso le istituzioni scolastiche - per accedere alla seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale a.t.a. - profilo di assistente amministrativo e per veder quindi riconosciuto il suo diritto ad essere inserita nella predetta seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto,
Pagina 1 di 5 nella posizione e secondo il punteggio spettante e maturato come per legge;
con vittoria delle spese di lite.
A sostegno della propria domanda il ricorrente ha dedotto che, con decreto n. 50 del 3.3.2021 il convenuto aveva disposto l'inserimento/conferma/aggiornamento solo della terza CP_1
fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale a.t.a. per il triennio 2021/2024, per cui - pur avendo i requisiti di accesso alla seconda fascia ex art. 5, comma 3, lettera b), punto 2) del D.M. 430/2000, per avere prestato servizio per oltre trenta giorni nelle istituzioni scolastiche - egli aveva dovuto presentare la domanda di aggiornamento della terza fascia del personale a.t.a.
Ritualmente costituitosi in giudizio, il ha eccepito Controparte_1
l'inammissibilità del ricorso per carenza d'interesse ad agire e nel merito, ha negato il fondamento della domanda, in quanto, il D.M. 430/2000 aveva qualificato le graduatorie di seconda fascia relative al personale a.t.a. come “ad esaurimento”, con la conseguente impossibilità di operare nuovi inserimenti o aggiornamenti, sicché non è possibile l'aggiornamento di dette graduatorie.
Istruita la causa allo stato degli atti, all'odierna udienza di discussione le parti hanno insistito ciascuna nelle proprie deduzioni e conclusioni. Il Giudice, terminata la discussione, si è ritirato in camera di consiglio, all'esito della quale - assenti le parti - ha depositato la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e delle contestuali motivazioni.
Motivi della decisione
Il ricorso non è fondato e non può, pertanto, essere accolto.
Parte attorea si duole del mancato aggiornamento della seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale a.t.a, rilevando la propria conseguente impossibilità di richiedere il passaggio in tale fascia (rispetto alla terza ove è collocato), pur possedendo i requisiti per accedervi. Rileva in particolare il ricorrente che, invece,
l'amministrazione scolastica procede all'aggiornamento delle sole graduatorie di prima e di terza fascia (rispettivamente ogni anno e ogni tre anni).
Censura tale mancato aggiornamento e ne deduce l'illegittimità in ragione della previsione di tre fasce delle predette graduatorie e sostiene che nel caso di specie ricorra una violazione dell'art. 5 del D.M. n. 430 del 13.3.2000, che alla lettera b) prevede espressamente che la seconda fascia comprende gli aspiranti, non inseriti nelle corrispondenti graduatorie di cui all'art. 2, che negli ultimi tre anni scolastici abbiano prestato servizio a tempo determinato
Pagina 2 di 5 nelle istituzioni scolastiche, anche con rapporto di lavoro alle dipendenze degli enti locali, per almeno trenta giorni, rimarcando di essere in possesso di tale requisito.
Secondo la prospettazione attorea la previsione contenuta nel D.M. n. 50 del 3.3.2021 si porrebbe in contrasto sia con l'art. 4 della L. n. 124/1999, che impone l'applicazione alle graduatorie di circolo e di istituto per il personale a.t.a. delle disposizioni previste per il personale docente, sia con il D.M. n. 430/2000 che detta i criteri per l'inserimento nelle fasce delle predette graduatorie.
La disamina della disciplina delle graduatorie di circolo e di istituto, però, rende evidente come la seconda fascia riservate al personale a.t.a. sia “ad esaurimento”.
L'art. 4, comma 11, L. 124/1999 non prevede affatto che si applichino alle graduatorie del personale a.t.a. tutte le disposizioni relative al personale docente, ma fa espresso riferimento alle disposizioni “di cui ai precedenti commi” dello stesso art. 4, ove non è mai prevista la necessità di un periodico aggiornamento delle graduatorie di seconda fascia.
Infatti, che l'art. 5 comma 6 del D.M. n. 430/2000 prevede espressamente che: “le graduatorie della prima fascia hanno validità temporale commisurata alle cadenze di integrazione delle corrispondenti graduatorie dei concorsi provinciali per titoli e vengono riformulate a seguito di ciascuna fase di integrazione delle predette graduatorie. Le graduatorie della seconda fascia sono ad esaurimento. Le graduatorie della terza fascia hanno validità triennale”; risulta pertanto per espressa previsione normativa che le graduatorie di seconda fascia sono ad esaurimento, con conseguente legittimità della scelta dell'amministrazione convenuta di non procedere alla riapertura dei bandi relativi alla seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto.
Accertato dunque che le graduatorie di circolo e di istituto del personale a.t.a. di seconda fascia sono ad esaurimento, esse non possono quindi essere aggiornate con l'inserzione di chi abbia maturato i requisiti in un momento successivo rispetto alla scadenza dell'ultimo bando che vi ha consentito l'accesso.
In ragione di quanto esposto e in senso difforme di quanto prospettato dal ricorrente, dunque, non risulta configurabile alcun contrasto tra l'art. 4, comma 11, e l'art. 5, comma 3, del D.M. n. 430/2000.
Parimenti non si rinvengono nell'ordinamento norme primarie con cui il sistema regolamentare menzionato entri in conflitto.
Infatti, il D.M. n. 75/2001 riguarda le graduatorie provinciali ad esauimento (e non direttamente le graduatorie di circolo e di istituto) di seconda fascia. L'art.
1.2 del predetto
D.M. 75/2001 ha consentito di produrre domanda di inserimento per la prima volta o in
Pagina 3 di 5 provincia diversa da quella di precedente inserimento a “coloro che, tra l'1.9.1997 incluso e la data della domanda, abbiano svolto almeno 30 giorni di servizio, anche non continuativo, nel profilo professionale di collaboratore scolastico;
nonché coloro che, già inclusi in una graduatoria ad esaurimento di collaboratore scolastico, abbiano titolo all'inserimento negli elenchi provinciali ad esaurimento per le supplenze di cui al precedente comma 1”, ma all'art.
2.2. ha altresì previsto che “la domanda di inserimento o di aggiornamento deve essere prodotta entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale”
(avvenuta il 4.5.2001).
Dal compendio normativo in disamina, dunque, risulta evidente che i candidati interessati all'accesso alla seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto dovevano aver maturato il requisito dei trenta giorni di servizio nell'ambito del predetto arco temporale
(entro trenta giorni dalla pubblicazione del D.M. 75/2001), circoscritto e predeterminato, oltre il quale - non potendo essere banditi nuovi concorsi - non è più possibile accedervi per la prima volta -come invece è possibile per la terza fascia-, rimanendo invece consentito il mero aggiornamento periodico delle sedi di preferenza e dei nuovi servizi svolti per i soggetti già presenti in graduatoria.
Conferma indiretta della previsione di un termine temporale massimo oltre il quale non è consentita l'implementazione della seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto si rinviene sempre nel predetto D.M. 75/2001, che all'art. 4, commi 1 e 2, disciplina anche l'inserimento nella seconda fascia delle graduatoria di circolo e di istituto espressamente stabilendo che ivi possono confluire solo le posizioni dei collaboratori che abbiano già avuto i requisiti per essere iscritti nelle graduatorie provinciali ad esaurimento: “
4.1 Coloro che hanno titolo a permanere nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico;
coloro che hanno titolo a richiedere l'aggiornamento nell'ambito delle predette graduatorie e coloro che hanno titolo ad essere inseriti nelle predette graduatorie o negli elenchi provinciali ad esaurimento dei restanti profili professionali di cui al presente decreto, hanno titolo a richiedere l'inserimento nella seconda fascia delle corrispondenti graduatorie di circolo o di istituto per il conferimento delle supplenze.
4.2 Nelle graduatorie di collaboratore scolastico, nell'ambito della predetta seconda fascia, precedono coloro che, essendo già precedentemente inseriti nelle graduatorie provinciali ad esaurimento, abbiano anche effettuato 30 giorni di servizio nelle scuole statali”.
In definitiva, in ragione di quanto brevemente esposto, il ricorso non può essere accolto.
Pagina 4 di 5 Le spese del giudizio vengono integralmente compensate ai sensi dell'art. 92, comma
2, c.p.c., stante il contrasto esistente tra la giurisprudenza di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta il ricorso;
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Monza, 29 aprile 2025
Il Giudice
Elena Greco
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