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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 26/09/2025, n. 5385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5385 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
8° SEZIONE CIVILE – 2° COLLEGIO
R.G. 1418/2021
La Corte, nelle persone dei Magistrati:
dott.ssa GISELLA DEDATO Presidente dott. GIUSEPPE STAGLIANO' Consigliere dott.ssa BIANCAMARIA D'AGOSTINO Giudice Ausiliario relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1418 R.G.C. dell'anno 2021, rimessa in decisione all'udienza collegiale del 19 settembre 2024, vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1 elettivamente domiciliata in Roma, Via Carlo Poma n.4, presso lo Studio Legale dell'Avv. Paolo Gelli, che la rappresenta e difende come da procura in atti
Appellante
E
elett.te domiciliato in Roma, Via E. Faà di Bruno n. 4, TR presso lo Studio Legale dell'Avv. Daniela Bardoni, che lo rappresenta e difende come da procura in atti
Appellato
E , in persona Controparte_2 dell'amministratore p.t.
Appellato contumace
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 2536/2021
CONCLUSIONI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
proponeva appello avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Roma n. 2536/2021 che - a definizione del giudizio R.G.
n.601/2017, proposto dal Roma Controparte_2 nei confronti di e con la chiamata in causa e garanzia della TR medesima compagnia assicurativa, avente ad oggetto la domanda di restituzione importi e risarcimento danni per mala gestio dell'amministratore del condominio - così statuiva: “definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede: - rigetta la domanda sub A dell'atto di citazione del in Roma Controparte_2
(C.F. ); - accoglie parzialmente la domanda sub B dell'atto di P.IVA_1 citazione attoreo e per l'effetto condanna il sig. (C.F. TR
) a pagare, a titolo risarcitorio, al C.F._1 [...]
(C.F. ), in persona del suo Controparte_2 P.IVA_1 amministratore e legale rappresentante pro tempore, la complessiva somma di € 6.000,00; - condanna la (C.F. ) a Parte_1 P.IVA_2 tenere indenne il dal pagamento di cui sopra, in virtù della polizza CP_1
pag. 2/8 n. 0193400528 stipulata dal detto convenuto, entro il minor importo di €
5.400,00 (così determinato in applicazione della franchigia del 10%); - compensa per ¾ le spese di lite tra l'attore ed il convenuto (in esse comprese anche quelle della consulenza tecnica d'ufficio) e condanna il sig.
[...]
a rifondere al attore il restante ¼ che liquida, nel CP_1 CP_2 residuo dovuto, in complessivi € 1.745,00 (di cui € 545,00 per borsuali ed €
1.200,00 per compensi professionali), oltre al rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% sui detti compensi, IVA e CPA come per legge;
- condanna la al pagamento in favore del sig. Parte_1 [...] delle spese di lite da egli sostenute per la domanda di garanzia, che CP_1 liquida in complessivi € 2.545,00 (di cui € 545,00 per borsuali ed € 2.000,00 per compensi professionali), oltre al rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% sui detti compensi, IVA e CPA come per legge”.
L'appellante censurava la sentenza impugnata nei motivi di gravame chiedendone la riforma e concludeva affinchè la Corte, contrariis reiectis, volesse così provvedere: “- accertare e dichiarare, ai sensi dell'art.
2.3. delle
C.G.A., l'inoperatività della garanzia prestata dalla odierna concludente con la polizza “Professione Amministratore di Condominio - Assicurazione di
Responsabilità Civile Professionale” contraddistinta dal n. 0193400528 e, per
l'effetto, rigettare le domande di manleva e garanzia dispiegate da tabarrini stefano avverso la hdi assicurazioni s.p.a. perché infondate in fatto ed in diritto, condannando gli appellati e TR [...]
, ciascuno per quanto di ragione, al rimborso Controparte_2 in suo favore delle somme nelle more incassate dal condominio di
[...]
in Roma in esecuzione spontanea della sentenza di Controparte_2 primo grado impugnata, ammontanti ad euro 8.339,00, oltre interessi a decorrere dalla data del 18/2/2021. Col favore di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi del giudizio, oltre IVA e CPA.”.
Si costituiva l'appellato così concludendo: “rigettare perché destituito CP_1 di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dalla Controparte_3
pag. 3/8 avverso la sentenza n. 2536/2021 del Tribunale di Roma. In subordine, si chiede che l'eventuale condanna al risarcimento del danno venga contenuta al minimo. In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario
15%, iva e cpa”.
Rimaneva contumace l'appellato . CP_2
All'udienza collegiale del 19 settembre 2024 la causa veniva trattenuta in decisione con termini per memorie conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La vicenda trae origine dalla domanda avanzata dal
[...]
Roma nei confronti di avente ad Controparte_2 TR oggetto l'accertamento della violazione degli obblighi del mandato di amministratore di condominio e la condanna alla restituzione degli importi accertati quali ammanchi di cassa per €34.769,65 nonché al risarcimento del danno pari ad €15.173,24. Il convenuto contestava in toto la fondatezza della Parte_ domanda attorea e chiamava in causa e garanzia la compagnia assicurativa affinchè lo tenesse indenne dalla domanda in virtù di stipulata polizza .
Il Tribunale di Roma, in parziale accoglimento della domanda, condannava il a pagare, a titolo risarcitorio, al la complessiva somma di CP_1 CP_2
Parte_
€ 6.000,00; condannava altresì la a tenere indenne il Parte_1 dal pagamento di cui sopra, in virtù della polizza n. 0193400528 CP_1 stipulata dal detto convenuto, entro il minor importo di € 5.400,00 (così determinato in applicazione della franchigia del 10%).
Avverso detta sentenza propone gravame la , lamentando CP_3
l'erroneità della stessa laddove il giudicante di prime “stravolgendo senza precedenti l'ormai consolidato orientamento della Suprema Corte di pag. 4/8 Cassazione in materia di validità ed efficacia della clausola c.d. claims made, ha ritenuto che fosse pienamente operativa, in favore del la polizza CP_1 assicurativa a suo tempo prestata dalla ” ed avrebbe Parte_1 erroneamente respinto l'eccezione di inoperatività nella specie della polizza Parte_ stipulata dal con la in conseguenza dell'applicazione della CP_1 clausola claims made basandosi su un unico falso presupposto, “che, quando
l'assicurazione professionale è obbligatoria per legge, tale clausola costituisce un patto non meritevole di tutela, giacché realizza un ingiusto e sproporzionato vantaggio dell'assicuratore ponendo in una condizione di indeterminata ed incontrollabile soggezione l'assicurato …”, dichiarando conseguentemente “…la nullità della clausola per difetto di causa in concreto”.
La doglianza è fondata e va accolta.
La clausola claim made – secondo la quale l'operatività della garanzia assicurativa viene subordinata alla condizione pregiudiziale che la richiesta di risarcimento del danno venga presentata all' nel periodo di vigenza Parte_2 del contratto, quindi in costanza di operatività e validità della polizza assicurativa - è stata oggetto di overruling giurisprudenziale di legittimità in corso di giudizio di primo grado, con intervento delle Sezioni Unite, secondo cui
“Il modello dell'assicurazione della responsabilità civile con clausole "on claimsmade basis", che è volto ad indennizzare il rischio dell'impoverimento del patrimonio dell'assicurato pur sempre a seguito di un sinistro, inteso come accadimento materiale, è partecipe del tipo dell'assicurazione contro i danni, quale deroga consentita al primo comma dell'art. 1917 c.c., non incidendo sulla funzione assicurativa il meccanismo di operatività della polizza legato alla richiesta risarcitoria del terzo danneggiato comunicata all'assicuratore. Ne consegue che, rispetto al singolo contratto di assicurazione, non si impone un test di meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti, ai sensi dell'art.
1322, secondo comma, c.c., ma la tutela invocabile dal contraente assicurato può investire, in termini di effettività, diversi piani, dalla fase che precede la conclusione del contratto sino a quella dell'attuazione del rapporto, con
pag. 5/8 attivazione dei rimedi pertinenti ai profili implicati, ossia (esemplificando): responsabilità risarcitoria precontrattuale anche nel caso di contratto concluso a condizioni svantaggiose;
nullità, anche parziale, del contratto per difetto di causa in concreto, con conformazione secondo le congruenti indicazioni di legge o, comunque, secondo il principio dell'adeguatezza del contratto assicurativo allo scopo pratico perseguito dai contraenti;
conformazione del rapporto in caso di clausola abusiva” (Cassazione civile sez. un., 24/09/2018, n.22437).
Detta pronuncia a sezioni unite – secondo la quale il giudicante deve valutare caso per caso la sussistenza o meno dello squilibrio contrattuale eventualmente generato dalla clausola claim made - segue un precedente orientamento della giurisprudenza di legittimità che determinava un aprioristico giudizio di immeritevolezza della clausola in esame(“Nell'assicurazione della responsabilità civile deve ritenersi sempre e comunque immeritevole di tutela, ai sensi dell'art. 1322 c.c., la clausola la quale stabilisca che la spettanza, la misura ed i limiti dell'indennizzo siano determinati non già in base alle condizioni contrattuali vigenti al momento in cui l'assicurato ha causato il danno, ma in base alle condizioni contrattuali vigenti al momento in cui il terzo danneggiato ha chiesto all'assicurato di essere risarcito” (Cassazione civile sez. III, 19/01/2018, n.1465).
La Corte rileva innanzitutto che, diversamente da quanto statuito dal giudicante di prime cure, non esiste alcuna statuizione di legge che imponga all'amministratore del di stipulare una polizza diresponsablità CP_2 civile personale, la quale però potrà essere imposta dal solo al CP_2 conferimento del mandato.
Nella specie il aveva stipulato nel gennaio 2014 con la CP_1 CP_3 la polizza annuale a copertura della responsabilità civile, con scadenza gennaio
2015 e con rinnovo tacito annuale;
come risulta pacificamente in atti, l'odierno appellato non corrispondeva il premio per la copertura assicurativa dell'anno successivo gennaio 2015/ gennaio 2016: la denuncia di risarcimento danni pag. 6/8 avveniva il 6 dicembre 2016, allorquando – a seguito del mancato pagamento del premio - la polizza assicurativa non era più operativa poiché sospesa ai sensi e per gli effetti dell'art. 1901 c.c.
La sospensione della polizza operava automaticamente senza necessità di comunicazione alcuna da parte della compagnia assicurativa, in quanto stabilita dalla suddetta norma codicistica.
Nel caso in esame, si rileva in maniera chiara e incontrovertibile che la volontaria omissione del pagamento del premio da parte dell'assicurato, a fronte dell'iniziale vantaggio economico che questi aveva ricevuto pagando un premio inferiore proprio a causa della sussistenza della clausola claim made, fa sì che non si possa invocare alcuno squilibrio contrattuale tale da generare l'inoperatività della clausola medesima.
La Corte, per i suesposti motivi, in accoglimento del gravame ed in parziale riforma della sentenza gravata, accertata e dichiarata l'inoperatività della garanzia prestata dalla con la polizza “Professione Amministratore di
Condominio - Assicurazione di Responsabilità Civile Professionale” contraddistinta dal n. 0193400528 , rigetta le domande di manleva e garanzia dispiegate da avverso la TR Parte_1
Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza, con conseguente condanna dell' appellato al pagamento delle TR stesse per il primo grado in favore del Controparte_2
e della e per il secondo grado nei soli confronti
[...] CP_3 della , attesa la contumacia dell'appellato così CP_3 CP_2 come liquidate in dispositivo, secondo le tariffe professionali vigenti
(aggiornate sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022) con gli importi medi delle voci dello scaglione di riferimento (fino ad 26.000,00), e nulla per le spese di lite nei confronti del convenuto CP_2
p.q.m.
pag. 7/8 La Corte, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Accoglie l'appello proposto da nei confronti di CP_3
e del TR Controparte_2 in Roma avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 2536/2021;
2. In riforma parziale della gravata sentenza, accerta e dichiara l'inoperatività della garanzia prestata dalla con la polizza
“Professione Amministratore di Condominio - Assicurazione di
Responsabilità Civile Professionale” contraddistinta dal n.
0193400528 e rigetta le domande di manleva e garanzia dispiegate da avverso la TR Parte_1
3. condanna l' appellato al pagamento delle spese di TR lite del primo grado di giudizio in favore del
[...]
in Roma e della , riliquidate Controparte_2 CP_3 in complessivi € 2.500,00, mentre per il secondo grado condanna l' appellato al pagamento delle spese di lite nei soli TR confronti della , liquidate in complessivi €3.966,00, CP_3 oltre accessori di legge;
4. nulla per le spese di lite del gravame per il
[...]
in Roma contumace. Controparte_2
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 settembre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Biancamaria D'Agostino dott.ssa Gisella Dedato
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
8° SEZIONE CIVILE – 2° COLLEGIO
R.G. 1418/2021
La Corte, nelle persone dei Magistrati:
dott.ssa GISELLA DEDATO Presidente dott. GIUSEPPE STAGLIANO' Consigliere dott.ssa BIANCAMARIA D'AGOSTINO Giudice Ausiliario relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1418 R.G.C. dell'anno 2021, rimessa in decisione all'udienza collegiale del 19 settembre 2024, vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1 elettivamente domiciliata in Roma, Via Carlo Poma n.4, presso lo Studio Legale dell'Avv. Paolo Gelli, che la rappresenta e difende come da procura in atti
Appellante
E
elett.te domiciliato in Roma, Via E. Faà di Bruno n. 4, TR presso lo Studio Legale dell'Avv. Daniela Bardoni, che lo rappresenta e difende come da procura in atti
Appellato
E , in persona Controparte_2 dell'amministratore p.t.
Appellato contumace
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 2536/2021
CONCLUSIONI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
proponeva appello avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Roma n. 2536/2021 che - a definizione del giudizio R.G.
n.601/2017, proposto dal Roma Controparte_2 nei confronti di e con la chiamata in causa e garanzia della TR medesima compagnia assicurativa, avente ad oggetto la domanda di restituzione importi e risarcimento danni per mala gestio dell'amministratore del condominio - così statuiva: “definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede: - rigetta la domanda sub A dell'atto di citazione del in Roma Controparte_2
(C.F. ); - accoglie parzialmente la domanda sub B dell'atto di P.IVA_1 citazione attoreo e per l'effetto condanna il sig. (C.F. TR
) a pagare, a titolo risarcitorio, al C.F._1 [...]
(C.F. ), in persona del suo Controparte_2 P.IVA_1 amministratore e legale rappresentante pro tempore, la complessiva somma di € 6.000,00; - condanna la (C.F. ) a Parte_1 P.IVA_2 tenere indenne il dal pagamento di cui sopra, in virtù della polizza CP_1
pag. 2/8 n. 0193400528 stipulata dal detto convenuto, entro il minor importo di €
5.400,00 (così determinato in applicazione della franchigia del 10%); - compensa per ¾ le spese di lite tra l'attore ed il convenuto (in esse comprese anche quelle della consulenza tecnica d'ufficio) e condanna il sig.
[...]
a rifondere al attore il restante ¼ che liquida, nel CP_1 CP_2 residuo dovuto, in complessivi € 1.745,00 (di cui € 545,00 per borsuali ed €
1.200,00 per compensi professionali), oltre al rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% sui detti compensi, IVA e CPA come per legge;
- condanna la al pagamento in favore del sig. Parte_1 [...] delle spese di lite da egli sostenute per la domanda di garanzia, che CP_1 liquida in complessivi € 2.545,00 (di cui € 545,00 per borsuali ed € 2.000,00 per compensi professionali), oltre al rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% sui detti compensi, IVA e CPA come per legge”.
L'appellante censurava la sentenza impugnata nei motivi di gravame chiedendone la riforma e concludeva affinchè la Corte, contrariis reiectis, volesse così provvedere: “- accertare e dichiarare, ai sensi dell'art.
2.3. delle
C.G.A., l'inoperatività della garanzia prestata dalla odierna concludente con la polizza “Professione Amministratore di Condominio - Assicurazione di
Responsabilità Civile Professionale” contraddistinta dal n. 0193400528 e, per
l'effetto, rigettare le domande di manleva e garanzia dispiegate da tabarrini stefano avverso la hdi assicurazioni s.p.a. perché infondate in fatto ed in diritto, condannando gli appellati e TR [...]
, ciascuno per quanto di ragione, al rimborso Controparte_2 in suo favore delle somme nelle more incassate dal condominio di
[...]
in Roma in esecuzione spontanea della sentenza di Controparte_2 primo grado impugnata, ammontanti ad euro 8.339,00, oltre interessi a decorrere dalla data del 18/2/2021. Col favore di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi del giudizio, oltre IVA e CPA.”.
Si costituiva l'appellato così concludendo: “rigettare perché destituito CP_1 di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dalla Controparte_3
pag. 3/8 avverso la sentenza n. 2536/2021 del Tribunale di Roma. In subordine, si chiede che l'eventuale condanna al risarcimento del danno venga contenuta al minimo. In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario
15%, iva e cpa”.
Rimaneva contumace l'appellato . CP_2
All'udienza collegiale del 19 settembre 2024 la causa veniva trattenuta in decisione con termini per memorie conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La vicenda trae origine dalla domanda avanzata dal
[...]
Roma nei confronti di avente ad Controparte_2 TR oggetto l'accertamento della violazione degli obblighi del mandato di amministratore di condominio e la condanna alla restituzione degli importi accertati quali ammanchi di cassa per €34.769,65 nonché al risarcimento del danno pari ad €15.173,24. Il convenuto contestava in toto la fondatezza della Parte_ domanda attorea e chiamava in causa e garanzia la compagnia assicurativa affinchè lo tenesse indenne dalla domanda in virtù di stipulata polizza .
Il Tribunale di Roma, in parziale accoglimento della domanda, condannava il a pagare, a titolo risarcitorio, al la complessiva somma di CP_1 CP_2
Parte_
€ 6.000,00; condannava altresì la a tenere indenne il Parte_1 dal pagamento di cui sopra, in virtù della polizza n. 0193400528 CP_1 stipulata dal detto convenuto, entro il minor importo di € 5.400,00 (così determinato in applicazione della franchigia del 10%).
Avverso detta sentenza propone gravame la , lamentando CP_3
l'erroneità della stessa laddove il giudicante di prime “stravolgendo senza precedenti l'ormai consolidato orientamento della Suprema Corte di pag. 4/8 Cassazione in materia di validità ed efficacia della clausola c.d. claims made, ha ritenuto che fosse pienamente operativa, in favore del la polizza CP_1 assicurativa a suo tempo prestata dalla ” ed avrebbe Parte_1 erroneamente respinto l'eccezione di inoperatività nella specie della polizza Parte_ stipulata dal con la in conseguenza dell'applicazione della CP_1 clausola claims made basandosi su un unico falso presupposto, “che, quando
l'assicurazione professionale è obbligatoria per legge, tale clausola costituisce un patto non meritevole di tutela, giacché realizza un ingiusto e sproporzionato vantaggio dell'assicuratore ponendo in una condizione di indeterminata ed incontrollabile soggezione l'assicurato …”, dichiarando conseguentemente “…la nullità della clausola per difetto di causa in concreto”.
La doglianza è fondata e va accolta.
La clausola claim made – secondo la quale l'operatività della garanzia assicurativa viene subordinata alla condizione pregiudiziale che la richiesta di risarcimento del danno venga presentata all' nel periodo di vigenza Parte_2 del contratto, quindi in costanza di operatività e validità della polizza assicurativa - è stata oggetto di overruling giurisprudenziale di legittimità in corso di giudizio di primo grado, con intervento delle Sezioni Unite, secondo cui
“Il modello dell'assicurazione della responsabilità civile con clausole "on claimsmade basis", che è volto ad indennizzare il rischio dell'impoverimento del patrimonio dell'assicurato pur sempre a seguito di un sinistro, inteso come accadimento materiale, è partecipe del tipo dell'assicurazione contro i danni, quale deroga consentita al primo comma dell'art. 1917 c.c., non incidendo sulla funzione assicurativa il meccanismo di operatività della polizza legato alla richiesta risarcitoria del terzo danneggiato comunicata all'assicuratore. Ne consegue che, rispetto al singolo contratto di assicurazione, non si impone un test di meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti, ai sensi dell'art.
1322, secondo comma, c.c., ma la tutela invocabile dal contraente assicurato può investire, in termini di effettività, diversi piani, dalla fase che precede la conclusione del contratto sino a quella dell'attuazione del rapporto, con
pag. 5/8 attivazione dei rimedi pertinenti ai profili implicati, ossia (esemplificando): responsabilità risarcitoria precontrattuale anche nel caso di contratto concluso a condizioni svantaggiose;
nullità, anche parziale, del contratto per difetto di causa in concreto, con conformazione secondo le congruenti indicazioni di legge o, comunque, secondo il principio dell'adeguatezza del contratto assicurativo allo scopo pratico perseguito dai contraenti;
conformazione del rapporto in caso di clausola abusiva” (Cassazione civile sez. un., 24/09/2018, n.22437).
Detta pronuncia a sezioni unite – secondo la quale il giudicante deve valutare caso per caso la sussistenza o meno dello squilibrio contrattuale eventualmente generato dalla clausola claim made - segue un precedente orientamento della giurisprudenza di legittimità che determinava un aprioristico giudizio di immeritevolezza della clausola in esame(“Nell'assicurazione della responsabilità civile deve ritenersi sempre e comunque immeritevole di tutela, ai sensi dell'art. 1322 c.c., la clausola la quale stabilisca che la spettanza, la misura ed i limiti dell'indennizzo siano determinati non già in base alle condizioni contrattuali vigenti al momento in cui l'assicurato ha causato il danno, ma in base alle condizioni contrattuali vigenti al momento in cui il terzo danneggiato ha chiesto all'assicurato di essere risarcito” (Cassazione civile sez. III, 19/01/2018, n.1465).
La Corte rileva innanzitutto che, diversamente da quanto statuito dal giudicante di prime cure, non esiste alcuna statuizione di legge che imponga all'amministratore del di stipulare una polizza diresponsablità CP_2 civile personale, la quale però potrà essere imposta dal solo al CP_2 conferimento del mandato.
Nella specie il aveva stipulato nel gennaio 2014 con la CP_1 CP_3 la polizza annuale a copertura della responsabilità civile, con scadenza gennaio
2015 e con rinnovo tacito annuale;
come risulta pacificamente in atti, l'odierno appellato non corrispondeva il premio per la copertura assicurativa dell'anno successivo gennaio 2015/ gennaio 2016: la denuncia di risarcimento danni pag. 6/8 avveniva il 6 dicembre 2016, allorquando – a seguito del mancato pagamento del premio - la polizza assicurativa non era più operativa poiché sospesa ai sensi e per gli effetti dell'art. 1901 c.c.
La sospensione della polizza operava automaticamente senza necessità di comunicazione alcuna da parte della compagnia assicurativa, in quanto stabilita dalla suddetta norma codicistica.
Nel caso in esame, si rileva in maniera chiara e incontrovertibile che la volontaria omissione del pagamento del premio da parte dell'assicurato, a fronte dell'iniziale vantaggio economico che questi aveva ricevuto pagando un premio inferiore proprio a causa della sussistenza della clausola claim made, fa sì che non si possa invocare alcuno squilibrio contrattuale tale da generare l'inoperatività della clausola medesima.
La Corte, per i suesposti motivi, in accoglimento del gravame ed in parziale riforma della sentenza gravata, accertata e dichiarata l'inoperatività della garanzia prestata dalla con la polizza “Professione Amministratore di
Condominio - Assicurazione di Responsabilità Civile Professionale” contraddistinta dal n. 0193400528 , rigetta le domande di manleva e garanzia dispiegate da avverso la TR Parte_1
Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza, con conseguente condanna dell' appellato al pagamento delle TR stesse per il primo grado in favore del Controparte_2
e della e per il secondo grado nei soli confronti
[...] CP_3 della , attesa la contumacia dell'appellato così CP_3 CP_2 come liquidate in dispositivo, secondo le tariffe professionali vigenti
(aggiornate sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022) con gli importi medi delle voci dello scaglione di riferimento (fino ad 26.000,00), e nulla per le spese di lite nei confronti del convenuto CP_2
p.q.m.
pag. 7/8 La Corte, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Accoglie l'appello proposto da nei confronti di CP_3
e del TR Controparte_2 in Roma avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 2536/2021;
2. In riforma parziale della gravata sentenza, accerta e dichiara l'inoperatività della garanzia prestata dalla con la polizza
“Professione Amministratore di Condominio - Assicurazione di
Responsabilità Civile Professionale” contraddistinta dal n.
0193400528 e rigetta le domande di manleva e garanzia dispiegate da avverso la TR Parte_1
3. condanna l' appellato al pagamento delle spese di TR lite del primo grado di giudizio in favore del
[...]
in Roma e della , riliquidate Controparte_2 CP_3 in complessivi € 2.500,00, mentre per il secondo grado condanna l' appellato al pagamento delle spese di lite nei soli TR confronti della , liquidate in complessivi €3.966,00, CP_3 oltre accessori di legge;
4. nulla per le spese di lite del gravame per il
[...]
in Roma contumace. Controparte_2
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 settembre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Biancamaria D'Agostino dott.ssa Gisella Dedato
pag. 8/8