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Sentenza 20 luglio 2025
Sentenza 20 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 20/07/2025, n. 2365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2365 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO Dl NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE
nella persona del Giudice Monocratico, dr. Stefano Riccio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 5135/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Nocera Inferiore
n. 1057/2020;
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Laudato ed Emilia Giordano, in virtù Parte_1
di procura in atti, ed elettivamente domiciliata come in atti;
PARTE APPELLANTE
L' rappresentata e Controparte_1 difesa dall'avv. Anna Petrosino, in virtù di procura in atti, elettivamente domiciliato come in atti;
PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da memorie difensive, scritti conclusionali e verbali di causa o in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla l. n. 69/2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. in primo grado, agiva in giudizio deducendo di aver stipulato in data 26.02.2009, con Parte_1 la Congrega dell'Arciconfraternita di Materdomini, il contratto preliminare di concessione dell'ossario funerario n. 190, poi sostituito con quello n. 152, e di aver provveduto al corretto Per_1
ed integrale adempimento della propria obbligazione di pagamento senza ricevere, tuttavia, la controprestazione;
pertanto, agiva al fine di dichiarare la responsabilità contrattuale ex art.1453 c.c. della controparte, per non aver adempiuto la propria prestazione, con condanna alla restituzione dell'importo di € 3.300,00 versato e con risarcimento del danno morale.
In primo grado il Giudice di Pace rigettava la domanda e parte appellante lamentava l'erronea valutazione del quadro probatorio in atti;
concludeva al fine di dichiarare risolto il contratto intercorso tra le parti e, per l'effetto, condannare la convenuta Controparte_2
alla restituzione dell'importo di € 3.300,00 versato, oltre interessi moratori;
con condanna al risarcimento del danno patrimoniale quantificato in € 2.748,12, di cui € 124,12 quale costo sostenuto dalla per la tumulazione dei resti del marito e per i successivi trasferimenti ed € 2.354,00 Pt_1
quale costo sostenuto per la stipula di altro contratto di concessione loculo intercorso con il Comune di Baronissi, e con risarcimento del morale patito dall'istante, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Si costituiva parte appellata, evidenziando che la mancata apposizione della firma digitale, anche di uno solo dei due procuratori, comporterebbe l'inesistenza giuridica/nullità assoluta dell'appello proposto;
l'inammissibilità dell'appello; l'inammissibilità della domanda nuova circa il danno patrimoniale (“€ 2.748,12 di cui 124,12 quale costo sostenuto dalla per la tumulazione dei Pt_1 resti del marito e per i successivi trasferimenti ed € 2.354,00 quale costo sostenuto per la stipula di altro contratto di concessione loculo intercorso con il Comune di Baronissi”) e l'inammissibilità dei documenti prodotti con l'appello; osservava che “la clausola in questione impedisce l'utilizzo dei loculi ai concessionari, prima del pagamento dell'intero prezzo pattuito e non invece, che i concessionari avrebbero avuto la disponibilità materiale dell'ossario nel momento in cui avessero completato tutti i pagamenti, come invece sostiene la controparte;
“il contratto oggetto del giudizio non prevede esplicitamente alcun termine di adempimento per l' , e la circostanza Controparte_1
che la parte avesse versato tutte le quote dovute, nei termini previsti ed avesse anche proceduto e versare il saldo non può essere considerato un termine rilavante per la legge”; “non è configurabile in capo all' un inadempimento definitivo, ma esclusivamente un ritardo Controparte_1 nell'adempimento. Ciò significa che la prestazione è ancora possibile, tant'è che l' Controparte_1 si sta adoperando per adempiere, così come già stava facendo nel corso del giudizio di primo grado”;
“si ribadisce ancora in questa sede, non è imputabile alla colpa della parte appellata, ma alla ditta appaltatrice dei lavori” (pag. 17, comparsa di costituzione in appello); l'insussistenza del danno morale;
concludeva per il rigetto dell'appello, con vittoria delle spese.
Prima di esaminare il merito, risulta opportuno precisare che nel giudizio di appello, il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, come il principio del "tantum devolutum quantum appellatum", non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, ovvero in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi ed all'applicazione di una norma giuridica diversa quelle invocate dall'istante; né incorre nella violazione di tale principio il giudice d'appello che, rimanendo nell'ambito del "petitum"
e della "causa petendi", confermi o muti la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti ma non considerati o non espressamente menzionati dal primo giudice (Cass., ord. n. 513 del 2019).
In via di premessa, gli artt. 342 e 434 c.p.c. vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze (si veda Cass. Sez. Un., sent. N.
12587/2019; Cass., Sez. Un. Sent. N. 27199/2017).
Nel caso di specie, l'atto di appello indica chiaramente sia la parte della pronuncia in relazione alla quale si propone il presente mezzo di impugnazione, sia il contenuto della diversa decisione che sarebbe dovuta essere stata adottata;
né risulta fondata l'eccezione di nullità dell'appello per il caso di mancata apposizione della firma digitale, anche di uno solo dei due procuratori.
Nel merito, l'appello deve essere accolto.
Per quanto attiene alla domanda di risoluzione del contratto, va rilevato che “La domanda di risoluzione del contratto per inosservanza del termine essenziale richiede la verifica dell'esistenza, nel contratto, di tale termine e del suo mancato rispetto, mentre quella di risoluzione per inadempimento consistente nell'inosservanza di un termine non essenziale implica un apprezzamento complessivo del sinallagma contrattuale, al fine di verificare quale fosse l'intenzione delle parti e quale di esse, con la sua condotta, si sia resa responsabile del mancato raggiungimento dello scopo negoziale che era stato originariamente prefisso, così incorrendo in un inadempimento di non scarsa importanza (art. 1455 c.c.) Cass. n. 10682 del 20/04/2023, Rv. 667793 - 01) e ha quindi chiarito che
“L'inosservanza di un termine non essenziale previsto dalle parti per la esecuzione di un'obbligazione, pur impedendo, in mancanza di una diffida ad adempiere, la risoluzione di diritto ai sensi dell'art. 1457 c.c., non esclude la risolubilità del contratto, a norma dell'art. 1453 c.c., se si traduce in un inadempimento di non scarsa importanza, ossia se il ritardo superi ogni ragionevole limite di tolleranza;
il relativo accertamento costituisce apprezzamento discrezionale del giudice di merito, che deve essere condotto in relazione all'oggetto ed alla natura del contratto, al comportamento complessivo delle parti, anche posteriore alla conclusione del contratto, ed al persistente interesse dell'altro contraente alla prestazione dopo un certo tempo. (Cass. n. 4314 del
04/03/2016, Rv. 639412 - 01)” (Trib. Vicenza, n. 745 del 2024).
Nel caso di specie, dal contratto in atti risulta che “La Congrega dell'Arciconfraternita del
[...]
concede per la durata di novantanove anni, decorrenti dalla sottoscrizione Controparte_2 della presente scrittura, l'uso dell'ossario funerario” (art. 1 contratto in atti), con rinuncia in data
27.11.2012 all'ossario n. 190 e mantenendo l'ossario n.152.
Ebbene, il notevole lasso temporale tra la conclusione del contratto (anno 2009, e nuova pattuizione nel 2012) e la – mancata –prestazione evidenzia un inadempimento di parte appellata, posto che giammai la funzione del negozio può dirsi osservata a fronte di un notevole numero di anni in cui l'ossario non veniva messo a disposizione, nonostante fosse pattuita la decorrenza “dalla sottoscrizione della presente scrittura”, con chiara frustrazione del sinallagma contrattuale ed evidente inadempimento di non scarsa importanza.
Si aggiunga che non emerge prova della chiara imputabilità di tale inadempimento al terzo, ovvero all'impresa appaltatrice dei lavori.
In via di premessa, “Infatti, in materia di responsabilità contrattuale, l'art. 1218 cod. civ. è strutturato in modo da porre a carico del debitore, per il solo fatto dell'inadempimento, una presunzione di colpa superabile mediante la prova dello specifico impedimento che abbia reso impossibile la prestazione
o, almeno, la dimostrazione che, qualunque sia stata la causa dell'impossibilità, la medesima non possa essere imputabile al debitore. Peraltro, perché l'impossibilità della prestazione costituisca causa di esonero del debitore da responsabilità, non basta eccepire che la prestazione non possa eseguirsi per fatto del terzo, ma occorre dimostrare la propria assenza di colpa con l'uso della diligenza spiegata per rimuovere l'ostacolo frapposto da altri all'esatto adempimento (Cass., Sez. 3,
5/8/2002, n. 11717). Deriva, perciò, da tali principi, che la risoluzione del contratto a carico del debitore possa pronunciarsi soltanto quando sussista la responsabilità del debitore nei termini sopra precisati, ma non anche quando quest'ultimo superi la presunzione di colpevolezza, deducendo e provando che, nonostante l'uso della normale diligenza, non è stato in grado di eseguire tempestivamente le prestazioni dovute per cause a lui non imputabili, e, per il tramite di risultanze positivamente apprezzabili, sia chiara l'incolpevolezza dell'inadempimento (Cass., Sez. 2, 29/3/2019,
n. 8924; Cass., Sez. 3, 17/1/2013, n. 6551, cit.; Cass., Sez. 3, 11/2/2005, n. 2853; Cass., Sez. 2,
19/11/2002, n. 16291; Cass., Sez. 3, 5/8/2002, n. 11717)” (Cass., n. 27702 del 2024).
In primo luogo, parte appellata, al momento della conclusione del contratto, era ben consapevole della necessità di eseguire i lavori di manutenzione straordinaria, né risulta ragionevole supporre che la conclusione del contratto, nell'anno 2009 e poi nell'anno 2012, presupponesse una sospensione della prestazione dell – a causa dei suddetti lavori – per un numero indeterminato, né Controparte_1
preventivabile, di anni.
In secondo luogo, ed a fronte di ciò, parte appellata non ha fornito chiara e rassicurante prova circa la piena, incontrovertibile ed esclusiva imputabilità dei tempi dei suddetti lavori all'impresa: non è chiaro quali sarebbero stati i tempi – astrattamente – preventivati per l'esecuzione dei lavori e non osservati dall'impresa; non vi è chiara prova, nel presente giudizio e limitatamente all'oggetto del medesimo, dell'imputabilità esclusiva dei tanti anni trascorsi esclusivamente all'impresa appaltatrice
(ed anzi, dalla transazione in atti – allegata alla produzione di primo grado di parte appellata - emerge che l , in virtù di lodo arbitrale, subiva precetto dall'impresa per il pagamento delle Controparte_1
somme dovute).
Ne deriva che il rapporto contrattuale deve ritenersi risolto per l'inadempimento della prestazione a cui si era pattiziamente vincolata parte appellata, con conseguente restituzione del corrispettivo versato da parte appellante, pari ad euro 3.300,00 (non possono essere riconosciuti gli interessi, non oggetto di puntuale domanda nella citazione nel primo grado di giudizio).
In relazione alla domanda di condanna al pagamento di euro 124,12 quale costo sostenuto dalla per la tumulazione dei resti del marito e per i successivi trasferimenti (all.ti produzione di Pt_1
primo grado parte appellante), è possibile riconoscere esclusivamente la somma pari ad euro 31,20, corrisposta in data 09.09.2019, quale danno sopravvenuto (Cass., n. 12680 del 2025); viceversa, le altre somme non possono essere riconosciute, in quanto risalenti all'anno 2013, rappresentando dunque voci di danno patrimoniale già esistenti - e non oggetto di puntuale domanda - al momento della citazione in primo grado (che reca la data del 10/11/2018), e che pertanto non possono essere richieste, per la prima volta, nel successivo grado di appello.
In relazione alla somma pari ad € 2.354,00 quale costo sostenuto per la stipula di altro contratto di concessione loculo intercorso con il Comune di Baronissi, non si tratta di un danno conseguenza della condotta perpetrata da parte convenuta, trattandosi di una somma che parte appellante avrebbe dovuto comunque corrispondere;
con l'ulteriore precisazione che, a fronte della restituzione della somma corrisposta in virtù del contratto concluso con parte appellata, riconoscere anche la somma spesa per la concessione del loculo con il Comune di Baronissi comporterebbe un arricchimento, consistente nell'ottenere una controprestazione senza versare alcun corrispettivo.
In relazione al danno morale, la domanda va accolta.
Premesso che il danno morale è suscettibile di autonomo accertamento e liquidazione (Trib. Torre
Annunziata, n. 715 del 2025, che richiama Cass., n. 11039 del 2006) e che “il giudice può sempre ricorrere alla prova presuntiva da cui trarre le conseguenze sulle sofferenze subite dai danneggiati” (Corte d'Appello Bologna, n.365 del 2024), dalle allegazioni di parte appellante emerge che la stessa aveva acquistato l'ossario proprio in vista dell'estumulazione del marito deceduto nel 2003, i cui resti, nel 2013, è stata costretta a conservare nel loculo appartenente alla sorella del marito, ; Persona_2
nel corso del giudizio di prime cure vi è stato un ulteriore trasferimento dei resti del marito presso i loculi di proprietà del genero, Sig. finchè “onde provvederne alla tumulazione Persona_3
definitiva e porre fine agli strazianti spostamenti, ha stipulato una nuova concessione con il Comune di Baronissi, ove saranno trasferiti in via definitiva i resti del defunto marito”.
L'inadempimento perpetrato dalla parte appellata ha, dunque, comportato taluni trasferimenti dei resti del marito della danneggiata, per di più nel corso di un notevole periodo temporale, così cagionando una chiara sofferenza derivante dal non poter consentirne una definitiva e serena custodia, ancorchè programmata e remunerata;
la mancata esecuzione della prestazione di parte appellata ha creato, dunque, una situazione di fatto anomala ed intollerabile, soprattutto tenendo conto del naturale coinvolgimento della sfera più intima e personale nel rapporto con il defunto, a fronte del già inevitabilmente gravoso evento della morte (a conferma del danno patito, il teste ha Tes_1 dichiarato: “mio padre è deceduto nel 2003 e che nell'anno 2013 abbiamo provveduto alla estumulazione della salma”; “proprio in vista dell'estumulazione della salma di mio padre, mai madre aveva stipulato il contratto di concessione dell'ossario”; “mia madre ancora oggi sta molto male per questa situazione piange in continuazione e non riesce a rassegnarsi per non aver dato una degna conservazione dei resti del marito”; “mia madre è stata costretta a conservare i resti di mio padre nel loculo appartenente ai miei parenti, precisamente mia zia ...”;“….tale Persona_2
situazione ha creato gravi sofferenze e disagi a mia madre che avrebbe voluto provvedere personalmente”; il teste precisava che la Sig,ra “ha dovuto conservare Testimone_2 Parte_1
i resti della salma del marito nel loculo appartenete alla cognata ed ultimamente ha dovuto spostare
i resti della salma del marito, ancora una volta, in un altro loculo, perchè è deceduto il marito della cognata che le aveva consentito di utilizzare il proprio loculo” e anche il teste conferma Tes_2
“posso dire che la Sig,ra ha sofferto per tale situazione in quanto avrebbe voluto dare una Pt_1 degna sepoltura al marito e, a tutt'oggi, si rammarica quando ne parla”; “quando la NO si confida di tale situazione si rammarica e piange pensando di non aver onorato suo marito nel dargli una degna sepoltura in un proprio loculo e/o ossario”; udienze del 20.06.2019 e del 16.09.2019).
Il danno morale è conseguenza, dunque, della ingiustificata privazione della possibilità di sepoltura del proprio congiunto, e dunque perdura per tutti gli anni in cui tale privazione si è protratta;
con l'ulteriore precisazione che ben può essere liquidato il danno aggravatosi nel corso del giudizio, trattandosi di danno incrementale (in proposito, si veda Cass., n. 12680 del 2025). Ebbene, dal contratto in atti, sottoscritto dalle parti, risulta che “La Congrega dell'
[...]
concede per la durata di novantanove anni, decorrenti dalla Controparte_2 sottoscrizione della presente scrittura, l'uso dell'ossario funerario” (art. 1 contratto in atti), con rinuncia in data 27.11.2012 all'ossario n. 190 e mantenendo l'ossario n.152; sicchè quantomeno da tale data risulta del tutto ingiustificata la privazione dell'ossario il cui corrispettivo risultava già versato, con conseguente violazione degli artt. 2, 13 e 19 della Costituzione (in proposito, si veda
Cass., n. 370 del 2023).
In relazione alla quantificazione, premesso che è necessario il riferimento a criteri equitativi, che tengano conto della situazione concreta, della gravità del fatto, delle condizioni soggettive della persona, dell'entità della sofferenza e del turbamento intrinsecamente patiti (Trib. Torre Annunziata,
n. 715 del 2025, che richiama Cass., 21087 del 2015), risulta equo riconoscere euro 100,00 per ogni anno di ritardo nell'esecuzione della prestazione di parte appellata, quantomeno dall'anno 2012 (anno della nuova pattuizione contrattuale) sino alla avvenuta sepoltura presso il nuovo loculo acquistato
(anno 2020); nel caso di specie trattasi di 8 anni, sicchè a titolo di danno morale deve essere riconosciuta la somma di euro 800,00.
Trattandosi di un danno cagionato da illecito aquiliano, a fronte del ritardo nell'adempimento deve inoltre tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal danneggiato in ragione della mancata tempestiva disponibilità della somma di danaro dovuta a titolo di risarcimento (si veda
Cass., sent. n. 2796 del 2000).
Tale danno ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi compensativi, con condanna di parte appellata al pagamento, in favore dell'attrice, degli interessi al tasso legale dalla data del sinistro, sulla somma complessiva innanzi liquidata all'attualità ma devalutata, in base agli indici ISTAT, al momento del fatto illecito – 27.11.2012 - e, quindi, anno per anno, ed a partire dal momento del sinistro e fino al momento del deposito della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata, con divieto di anatocismo.
Dal momento della pubblicazione della presente sentenza, e fino all'effettivo soddisfo, infine, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282 c.c., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta.
In conclusione, la domanda formulata da parte attrice può trovare accoglimento nei limiti di quanto indicato.
Stante la riforma della sentenza di primo grado, “in materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (Cass. 30/12/2013, n. 28718; Cass.
22/12/2009, n. 26985; Cass 04.06.2007, n. 12963)” (si veda Cass., ord. n. 1775 del 2017).
Nel caso di specie, l'accoglimento dell'appello implica la riforma della sentenza impugnata, e l'esito complessivo della lite evidenzia la totale soccombenza di parte appellata in relazione ad entrambi i gradi di giudizio.
Le spese di lite, dunque, seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei valori medi e tenuto conto del valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, seconda sezione civile, nella persona del giudice monocratico dr.
Stefano Riccio, definitivamente pronunciando sull' appello proposto avverso la sentenza n 1057/2020 pronunciata dal Giudice di Pace di Nocera Inferiore, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, dichiara la risoluzione del contratto stipulato tra le parti per inadempimento di parte appellata e, per l'effetto, condanna parta appellata alla restituzione – in favore di parte appellante - del corrispettivo versato, pari ad euro 3.300,00;
2. condanna parte appellata al pagamento, in favore di parte appellante, della somma pari ad euro
31,20 per le causali di cui in motivazione ed euro 800,00 a titolo di danno morale, oltre interessi come in motivazione;
3. rigetta le altre domande;
4. in riforma della sentenza di primo grado, condanna parte appellata al pagamento della spese sostenute da parte appellante nel giudizio di primo grado, che liquida in euro 1.265,00 per compenso, oltre euro 130,00 per spese, rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore dei difensori;
1. condanna parte appellata al pagamento della spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 2.552,00 per compenso, oltre € 174,00 per spese, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione in favore dei difensori.
Così deciso in Nocera Inferiore, 20 luglio 2025. Depositato telematicamente in data 20 luglio 2025.
Il Giudice dott. Stefano Riccio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO Dl NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE
nella persona del Giudice Monocratico, dr. Stefano Riccio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 5135/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Nocera Inferiore
n. 1057/2020;
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Laudato ed Emilia Giordano, in virtù Parte_1
di procura in atti, ed elettivamente domiciliata come in atti;
PARTE APPELLANTE
L' rappresentata e Controparte_1 difesa dall'avv. Anna Petrosino, in virtù di procura in atti, elettivamente domiciliato come in atti;
PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da memorie difensive, scritti conclusionali e verbali di causa o in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla l. n. 69/2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. in primo grado, agiva in giudizio deducendo di aver stipulato in data 26.02.2009, con Parte_1 la Congrega dell'Arciconfraternita di Materdomini, il contratto preliminare di concessione dell'ossario funerario n. 190, poi sostituito con quello n. 152, e di aver provveduto al corretto Per_1
ed integrale adempimento della propria obbligazione di pagamento senza ricevere, tuttavia, la controprestazione;
pertanto, agiva al fine di dichiarare la responsabilità contrattuale ex art.1453 c.c. della controparte, per non aver adempiuto la propria prestazione, con condanna alla restituzione dell'importo di € 3.300,00 versato e con risarcimento del danno morale.
In primo grado il Giudice di Pace rigettava la domanda e parte appellante lamentava l'erronea valutazione del quadro probatorio in atti;
concludeva al fine di dichiarare risolto il contratto intercorso tra le parti e, per l'effetto, condannare la convenuta Controparte_2
alla restituzione dell'importo di € 3.300,00 versato, oltre interessi moratori;
con condanna al risarcimento del danno patrimoniale quantificato in € 2.748,12, di cui € 124,12 quale costo sostenuto dalla per la tumulazione dei resti del marito e per i successivi trasferimenti ed € 2.354,00 Pt_1
quale costo sostenuto per la stipula di altro contratto di concessione loculo intercorso con il Comune di Baronissi, e con risarcimento del morale patito dall'istante, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Si costituiva parte appellata, evidenziando che la mancata apposizione della firma digitale, anche di uno solo dei due procuratori, comporterebbe l'inesistenza giuridica/nullità assoluta dell'appello proposto;
l'inammissibilità dell'appello; l'inammissibilità della domanda nuova circa il danno patrimoniale (“€ 2.748,12 di cui 124,12 quale costo sostenuto dalla per la tumulazione dei Pt_1 resti del marito e per i successivi trasferimenti ed € 2.354,00 quale costo sostenuto per la stipula di altro contratto di concessione loculo intercorso con il Comune di Baronissi”) e l'inammissibilità dei documenti prodotti con l'appello; osservava che “la clausola in questione impedisce l'utilizzo dei loculi ai concessionari, prima del pagamento dell'intero prezzo pattuito e non invece, che i concessionari avrebbero avuto la disponibilità materiale dell'ossario nel momento in cui avessero completato tutti i pagamenti, come invece sostiene la controparte;
“il contratto oggetto del giudizio non prevede esplicitamente alcun termine di adempimento per l' , e la circostanza Controparte_1
che la parte avesse versato tutte le quote dovute, nei termini previsti ed avesse anche proceduto e versare il saldo non può essere considerato un termine rilavante per la legge”; “non è configurabile in capo all' un inadempimento definitivo, ma esclusivamente un ritardo Controparte_1 nell'adempimento. Ciò significa che la prestazione è ancora possibile, tant'è che l' Controparte_1 si sta adoperando per adempiere, così come già stava facendo nel corso del giudizio di primo grado”;
“si ribadisce ancora in questa sede, non è imputabile alla colpa della parte appellata, ma alla ditta appaltatrice dei lavori” (pag. 17, comparsa di costituzione in appello); l'insussistenza del danno morale;
concludeva per il rigetto dell'appello, con vittoria delle spese.
Prima di esaminare il merito, risulta opportuno precisare che nel giudizio di appello, il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, come il principio del "tantum devolutum quantum appellatum", non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, ovvero in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi ed all'applicazione di una norma giuridica diversa quelle invocate dall'istante; né incorre nella violazione di tale principio il giudice d'appello che, rimanendo nell'ambito del "petitum"
e della "causa petendi", confermi o muti la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti ma non considerati o non espressamente menzionati dal primo giudice (Cass., ord. n. 513 del 2019).
In via di premessa, gli artt. 342 e 434 c.p.c. vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze (si veda Cass. Sez. Un., sent. N.
12587/2019; Cass., Sez. Un. Sent. N. 27199/2017).
Nel caso di specie, l'atto di appello indica chiaramente sia la parte della pronuncia in relazione alla quale si propone il presente mezzo di impugnazione, sia il contenuto della diversa decisione che sarebbe dovuta essere stata adottata;
né risulta fondata l'eccezione di nullità dell'appello per il caso di mancata apposizione della firma digitale, anche di uno solo dei due procuratori.
Nel merito, l'appello deve essere accolto.
Per quanto attiene alla domanda di risoluzione del contratto, va rilevato che “La domanda di risoluzione del contratto per inosservanza del termine essenziale richiede la verifica dell'esistenza, nel contratto, di tale termine e del suo mancato rispetto, mentre quella di risoluzione per inadempimento consistente nell'inosservanza di un termine non essenziale implica un apprezzamento complessivo del sinallagma contrattuale, al fine di verificare quale fosse l'intenzione delle parti e quale di esse, con la sua condotta, si sia resa responsabile del mancato raggiungimento dello scopo negoziale che era stato originariamente prefisso, così incorrendo in un inadempimento di non scarsa importanza (art. 1455 c.c.) Cass. n. 10682 del 20/04/2023, Rv. 667793 - 01) e ha quindi chiarito che
“L'inosservanza di un termine non essenziale previsto dalle parti per la esecuzione di un'obbligazione, pur impedendo, in mancanza di una diffida ad adempiere, la risoluzione di diritto ai sensi dell'art. 1457 c.c., non esclude la risolubilità del contratto, a norma dell'art. 1453 c.c., se si traduce in un inadempimento di non scarsa importanza, ossia se il ritardo superi ogni ragionevole limite di tolleranza;
il relativo accertamento costituisce apprezzamento discrezionale del giudice di merito, che deve essere condotto in relazione all'oggetto ed alla natura del contratto, al comportamento complessivo delle parti, anche posteriore alla conclusione del contratto, ed al persistente interesse dell'altro contraente alla prestazione dopo un certo tempo. (Cass. n. 4314 del
04/03/2016, Rv. 639412 - 01)” (Trib. Vicenza, n. 745 del 2024).
Nel caso di specie, dal contratto in atti risulta che “La Congrega dell'Arciconfraternita del
[...]
concede per la durata di novantanove anni, decorrenti dalla sottoscrizione Controparte_2 della presente scrittura, l'uso dell'ossario funerario” (art. 1 contratto in atti), con rinuncia in data
27.11.2012 all'ossario n. 190 e mantenendo l'ossario n.152.
Ebbene, il notevole lasso temporale tra la conclusione del contratto (anno 2009, e nuova pattuizione nel 2012) e la – mancata –prestazione evidenzia un inadempimento di parte appellata, posto che giammai la funzione del negozio può dirsi osservata a fronte di un notevole numero di anni in cui l'ossario non veniva messo a disposizione, nonostante fosse pattuita la decorrenza “dalla sottoscrizione della presente scrittura”, con chiara frustrazione del sinallagma contrattuale ed evidente inadempimento di non scarsa importanza.
Si aggiunga che non emerge prova della chiara imputabilità di tale inadempimento al terzo, ovvero all'impresa appaltatrice dei lavori.
In via di premessa, “Infatti, in materia di responsabilità contrattuale, l'art. 1218 cod. civ. è strutturato in modo da porre a carico del debitore, per il solo fatto dell'inadempimento, una presunzione di colpa superabile mediante la prova dello specifico impedimento che abbia reso impossibile la prestazione
o, almeno, la dimostrazione che, qualunque sia stata la causa dell'impossibilità, la medesima non possa essere imputabile al debitore. Peraltro, perché l'impossibilità della prestazione costituisca causa di esonero del debitore da responsabilità, non basta eccepire che la prestazione non possa eseguirsi per fatto del terzo, ma occorre dimostrare la propria assenza di colpa con l'uso della diligenza spiegata per rimuovere l'ostacolo frapposto da altri all'esatto adempimento (Cass., Sez. 3,
5/8/2002, n. 11717). Deriva, perciò, da tali principi, che la risoluzione del contratto a carico del debitore possa pronunciarsi soltanto quando sussista la responsabilità del debitore nei termini sopra precisati, ma non anche quando quest'ultimo superi la presunzione di colpevolezza, deducendo e provando che, nonostante l'uso della normale diligenza, non è stato in grado di eseguire tempestivamente le prestazioni dovute per cause a lui non imputabili, e, per il tramite di risultanze positivamente apprezzabili, sia chiara l'incolpevolezza dell'inadempimento (Cass., Sez. 2, 29/3/2019,
n. 8924; Cass., Sez. 3, 17/1/2013, n. 6551, cit.; Cass., Sez. 3, 11/2/2005, n. 2853; Cass., Sez. 2,
19/11/2002, n. 16291; Cass., Sez. 3, 5/8/2002, n. 11717)” (Cass., n. 27702 del 2024).
In primo luogo, parte appellata, al momento della conclusione del contratto, era ben consapevole della necessità di eseguire i lavori di manutenzione straordinaria, né risulta ragionevole supporre che la conclusione del contratto, nell'anno 2009 e poi nell'anno 2012, presupponesse una sospensione della prestazione dell – a causa dei suddetti lavori – per un numero indeterminato, né Controparte_1
preventivabile, di anni.
In secondo luogo, ed a fronte di ciò, parte appellata non ha fornito chiara e rassicurante prova circa la piena, incontrovertibile ed esclusiva imputabilità dei tempi dei suddetti lavori all'impresa: non è chiaro quali sarebbero stati i tempi – astrattamente – preventivati per l'esecuzione dei lavori e non osservati dall'impresa; non vi è chiara prova, nel presente giudizio e limitatamente all'oggetto del medesimo, dell'imputabilità esclusiva dei tanti anni trascorsi esclusivamente all'impresa appaltatrice
(ed anzi, dalla transazione in atti – allegata alla produzione di primo grado di parte appellata - emerge che l , in virtù di lodo arbitrale, subiva precetto dall'impresa per il pagamento delle Controparte_1
somme dovute).
Ne deriva che il rapporto contrattuale deve ritenersi risolto per l'inadempimento della prestazione a cui si era pattiziamente vincolata parte appellata, con conseguente restituzione del corrispettivo versato da parte appellante, pari ad euro 3.300,00 (non possono essere riconosciuti gli interessi, non oggetto di puntuale domanda nella citazione nel primo grado di giudizio).
In relazione alla domanda di condanna al pagamento di euro 124,12 quale costo sostenuto dalla per la tumulazione dei resti del marito e per i successivi trasferimenti (all.ti produzione di Pt_1
primo grado parte appellante), è possibile riconoscere esclusivamente la somma pari ad euro 31,20, corrisposta in data 09.09.2019, quale danno sopravvenuto (Cass., n. 12680 del 2025); viceversa, le altre somme non possono essere riconosciute, in quanto risalenti all'anno 2013, rappresentando dunque voci di danno patrimoniale già esistenti - e non oggetto di puntuale domanda - al momento della citazione in primo grado (che reca la data del 10/11/2018), e che pertanto non possono essere richieste, per la prima volta, nel successivo grado di appello.
In relazione alla somma pari ad € 2.354,00 quale costo sostenuto per la stipula di altro contratto di concessione loculo intercorso con il Comune di Baronissi, non si tratta di un danno conseguenza della condotta perpetrata da parte convenuta, trattandosi di una somma che parte appellante avrebbe dovuto comunque corrispondere;
con l'ulteriore precisazione che, a fronte della restituzione della somma corrisposta in virtù del contratto concluso con parte appellata, riconoscere anche la somma spesa per la concessione del loculo con il Comune di Baronissi comporterebbe un arricchimento, consistente nell'ottenere una controprestazione senza versare alcun corrispettivo.
In relazione al danno morale, la domanda va accolta.
Premesso che il danno morale è suscettibile di autonomo accertamento e liquidazione (Trib. Torre
Annunziata, n. 715 del 2025, che richiama Cass., n. 11039 del 2006) e che “il giudice può sempre ricorrere alla prova presuntiva da cui trarre le conseguenze sulle sofferenze subite dai danneggiati” (Corte d'Appello Bologna, n.365 del 2024), dalle allegazioni di parte appellante emerge che la stessa aveva acquistato l'ossario proprio in vista dell'estumulazione del marito deceduto nel 2003, i cui resti, nel 2013, è stata costretta a conservare nel loculo appartenente alla sorella del marito, ; Persona_2
nel corso del giudizio di prime cure vi è stato un ulteriore trasferimento dei resti del marito presso i loculi di proprietà del genero, Sig. finchè “onde provvederne alla tumulazione Persona_3
definitiva e porre fine agli strazianti spostamenti, ha stipulato una nuova concessione con il Comune di Baronissi, ove saranno trasferiti in via definitiva i resti del defunto marito”.
L'inadempimento perpetrato dalla parte appellata ha, dunque, comportato taluni trasferimenti dei resti del marito della danneggiata, per di più nel corso di un notevole periodo temporale, così cagionando una chiara sofferenza derivante dal non poter consentirne una definitiva e serena custodia, ancorchè programmata e remunerata;
la mancata esecuzione della prestazione di parte appellata ha creato, dunque, una situazione di fatto anomala ed intollerabile, soprattutto tenendo conto del naturale coinvolgimento della sfera più intima e personale nel rapporto con il defunto, a fronte del già inevitabilmente gravoso evento della morte (a conferma del danno patito, il teste ha Tes_1 dichiarato: “mio padre è deceduto nel 2003 e che nell'anno 2013 abbiamo provveduto alla estumulazione della salma”; “proprio in vista dell'estumulazione della salma di mio padre, mai madre aveva stipulato il contratto di concessione dell'ossario”; “mia madre ancora oggi sta molto male per questa situazione piange in continuazione e non riesce a rassegnarsi per non aver dato una degna conservazione dei resti del marito”; “mia madre è stata costretta a conservare i resti di mio padre nel loculo appartenente ai miei parenti, precisamente mia zia ...”;“….tale Persona_2
situazione ha creato gravi sofferenze e disagi a mia madre che avrebbe voluto provvedere personalmente”; il teste precisava che la Sig,ra “ha dovuto conservare Testimone_2 Parte_1
i resti della salma del marito nel loculo appartenete alla cognata ed ultimamente ha dovuto spostare
i resti della salma del marito, ancora una volta, in un altro loculo, perchè è deceduto il marito della cognata che le aveva consentito di utilizzare il proprio loculo” e anche il teste conferma Tes_2
“posso dire che la Sig,ra ha sofferto per tale situazione in quanto avrebbe voluto dare una Pt_1 degna sepoltura al marito e, a tutt'oggi, si rammarica quando ne parla”; “quando la NO si confida di tale situazione si rammarica e piange pensando di non aver onorato suo marito nel dargli una degna sepoltura in un proprio loculo e/o ossario”; udienze del 20.06.2019 e del 16.09.2019).
Il danno morale è conseguenza, dunque, della ingiustificata privazione della possibilità di sepoltura del proprio congiunto, e dunque perdura per tutti gli anni in cui tale privazione si è protratta;
con l'ulteriore precisazione che ben può essere liquidato il danno aggravatosi nel corso del giudizio, trattandosi di danno incrementale (in proposito, si veda Cass., n. 12680 del 2025). Ebbene, dal contratto in atti, sottoscritto dalle parti, risulta che “La Congrega dell'
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concede per la durata di novantanove anni, decorrenti dalla Controparte_2 sottoscrizione della presente scrittura, l'uso dell'ossario funerario” (art. 1 contratto in atti), con rinuncia in data 27.11.2012 all'ossario n. 190 e mantenendo l'ossario n.152; sicchè quantomeno da tale data risulta del tutto ingiustificata la privazione dell'ossario il cui corrispettivo risultava già versato, con conseguente violazione degli artt. 2, 13 e 19 della Costituzione (in proposito, si veda
Cass., n. 370 del 2023).
In relazione alla quantificazione, premesso che è necessario il riferimento a criteri equitativi, che tengano conto della situazione concreta, della gravità del fatto, delle condizioni soggettive della persona, dell'entità della sofferenza e del turbamento intrinsecamente patiti (Trib. Torre Annunziata,
n. 715 del 2025, che richiama Cass., 21087 del 2015), risulta equo riconoscere euro 100,00 per ogni anno di ritardo nell'esecuzione della prestazione di parte appellata, quantomeno dall'anno 2012 (anno della nuova pattuizione contrattuale) sino alla avvenuta sepoltura presso il nuovo loculo acquistato
(anno 2020); nel caso di specie trattasi di 8 anni, sicchè a titolo di danno morale deve essere riconosciuta la somma di euro 800,00.
Trattandosi di un danno cagionato da illecito aquiliano, a fronte del ritardo nell'adempimento deve inoltre tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal danneggiato in ragione della mancata tempestiva disponibilità della somma di danaro dovuta a titolo di risarcimento (si veda
Cass., sent. n. 2796 del 2000).
Tale danno ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi compensativi, con condanna di parte appellata al pagamento, in favore dell'attrice, degli interessi al tasso legale dalla data del sinistro, sulla somma complessiva innanzi liquidata all'attualità ma devalutata, in base agli indici ISTAT, al momento del fatto illecito – 27.11.2012 - e, quindi, anno per anno, ed a partire dal momento del sinistro e fino al momento del deposito della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata, con divieto di anatocismo.
Dal momento della pubblicazione della presente sentenza, e fino all'effettivo soddisfo, infine, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282 c.c., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta.
In conclusione, la domanda formulata da parte attrice può trovare accoglimento nei limiti di quanto indicato.
Stante la riforma della sentenza di primo grado, “in materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (Cass. 30/12/2013, n. 28718; Cass.
22/12/2009, n. 26985; Cass 04.06.2007, n. 12963)” (si veda Cass., ord. n. 1775 del 2017).
Nel caso di specie, l'accoglimento dell'appello implica la riforma della sentenza impugnata, e l'esito complessivo della lite evidenzia la totale soccombenza di parte appellata in relazione ad entrambi i gradi di giudizio.
Le spese di lite, dunque, seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei valori medi e tenuto conto del valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, seconda sezione civile, nella persona del giudice monocratico dr.
Stefano Riccio, definitivamente pronunciando sull' appello proposto avverso la sentenza n 1057/2020 pronunciata dal Giudice di Pace di Nocera Inferiore, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, dichiara la risoluzione del contratto stipulato tra le parti per inadempimento di parte appellata e, per l'effetto, condanna parta appellata alla restituzione – in favore di parte appellante - del corrispettivo versato, pari ad euro 3.300,00;
2. condanna parte appellata al pagamento, in favore di parte appellante, della somma pari ad euro
31,20 per le causali di cui in motivazione ed euro 800,00 a titolo di danno morale, oltre interessi come in motivazione;
3. rigetta le altre domande;
4. in riforma della sentenza di primo grado, condanna parte appellata al pagamento della spese sostenute da parte appellante nel giudizio di primo grado, che liquida in euro 1.265,00 per compenso, oltre euro 130,00 per spese, rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore dei difensori;
1. condanna parte appellata al pagamento della spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 2.552,00 per compenso, oltre € 174,00 per spese, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione in favore dei difensori.
Così deciso in Nocera Inferiore, 20 luglio 2025. Depositato telematicamente in data 20 luglio 2025.
Il Giudice dott. Stefano Riccio