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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/02/2025, n. 1964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1964 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
Diciassettesima sezione civile - Sezione Specializzata in materia di Impresa
Il Tribunale di Roma, riunito in Camera di Consiglio e in persona dei signori magistrati:
Dott.ssa Claudia Pedrelli Presidente
Dott. Vittorio Carlomagno Giudice
Dott.ssa Stefania Garrisi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 48682 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 proposta da:
, c. f. , , c. f. , Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
, c. f. , , c. f. , Parte_3 C.F._3 Parte_4 C.F._4
rappresentati e difesi dall'Avv. Alessandro Iucci ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in
Roma, via G. A. Plana n. 4, per procura allegata all'atto di citazione;
PARTE OPPONENTE
E
p. i. in persona del legale rappresentante pro tempore, quale Controparte_1 P.IVA_1
mandataria con rappresentanza della a sua volta mandataria con Controparte_2
rappresentanza della rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca Cicconetti Controparte_3
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via Flaminia n. 441, per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
PARTE OPPOSTA
1 OGGETTO: opposizione al decreto ingiuntivo n. 10522/20 (R.G. 32535/20) emesso dal Tribunale di
Roma il 15.07.2020, nullità fideiussione omnibus.
CONCLUSIONI: come da note depositate per l'udienza del 26.06.24 tenutasi “mediante lo scambio
e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” come previsto dall'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n. 10522/20
[...] Parte_4
(R.G. 32535/20) emesso dal Tribunale di Roma il 15.07.2020, avente ad oggetto il pagamento dell'importo complessivo di euro 63.371,86 in favore di Controparte_1
La somma oggetto di ingiunzione derivava dal saldo debitorio maturato sul conto corrente n.
124500 – aperto con contratto di apertura di credito n. 162311 presso la Filiale di Roma Ag. n. 18 della già e chiuso in data 24.02.2016 (cfr. doc. 1 Controparte_4 Controparte_5
fascicolo monitorio)– dalla società della quale gli odierni Parte_5
opponenti si erano costituiti garanti con contratto di fideiussione n. 22384 del 22.05.2009 (cfr. doc. 10 fascicolo parte attrice).
Parte opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo eccependo la nullità parziale della fideiussione suddetta in ragione della conformità delle clausole in essa contenute al modello ABI con la conseguente estinzione della garanzia per violazione del termine previsto dall'art. 1957 c.c. oltre al disconoscimento della sottoscrizione apposta da sul contratto di conto Parte_2
corrente e l'indeterminatezza delle condizioni contrattuali e dei tassi di interesse.
Si costituiva la che resisteva nel merito alla domanda attrice e ne chiedeva il Controparte_1
rigetto.
Respinte le istanze istruttorie avanzate dalle parti, all'udienza del 26.06.24 tenutasi “mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” come previsto dall'art. 127 ter c.p.c. la causa veniva trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
L'opposizione è fondata e va accolta.
2 Ai fini dell'accoglimento dell'opposizione assume valore dirimente, oltre che assorbente rispetto alle altre doglianze attoree, la questione relativa all'eccepita nullità delle fideiussioni omnibus per violazione dell'art. 2 della legge n. 287/1990 in materia di antitrust.
Sul punto si osserva quanto segue.
La questione in oggetto trae origine dal provvedimento della AN di AL n. 55 del 2/5/2005 emanato nell'esercizio della funzione all'epoca di Autorità garante della concorrenza tra Istituti
Creditizi ai sensi degli artt. 14 e 20 L. n. 287 del 1990 – funzione svolta fino al trasferimento dei poteri all'AGCM, con la L. n. 262 del 2005, a far tempo dal 12 gennaio 2006 – con il quale, a fronte di un esame dello schema contrattuale di fideiussione omnibus predisposto nel 2003 dall'ABI e all'esito di una istruttoria svolta dall'Autorità nel periodo 2002-2005, è stata affermata la contrarietà degli artt. 2, 6 e 8 dello schema in parola all'articolo 2 della L. n. 287 del 1990 (“Legge
Antitrust”), in virtù della quale “
1. Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordati tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari;
2. Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, (…);
3. Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto”.
In particolare, la AN di AL ha ritenuto che il modello di fideiussione omnibus in uso in materia bancaria, ed in particolare le c.d. clausole di sopravvivenza, di reviviscenza e di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c., normalmente contenute negli artt. 2, 6 e 8 dello schema, fosse in contrasto con l'art. 2 comma 2 lett. a) della L. 287/90.
Si ha riguardo nel dettaglio, alle clausole di cui:
- all'art. 2, nella quale si legge “Annullamento, efficacia e revoca dei pagamenti. Il fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”;
- all'art. 6, che recita “Responsabilità del fideiussore. I diritti derivanti alla AN dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957, che si intende derogato”;
3 - all'art. 8, che prevede “Invalidità dell'obbligazione garantita. Nelle ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”.
L'Autorità di vigilanza, in particolare, premettendo che l'art. 2 comma 1 della L. 287/90 considera intese gli accordi e le pratiche concordate tra imprese, nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie e regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari, si è espressa nel senso che le condizioni generali di contratto comunicatele dall' il 7 marzo 2003 relativamente alle fideiussioni a garanzia delle operazioni bancarie, in Pt_6
quanto deliberazioni di un'associazione di imprese, rientrassero nell'ambito di applicazione dell'art. 2 comma 1 della L. 287/90.
Ha poi argomentato, richiamando il disposto dell'art. 2 secondo comma della L. 287/90 - che vieta le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante – affermando che le determinazioni di un'associazione tra imprese, costituendo elemento di valutazione e di riferimento per le scelte delle singole associate, possono contribuire in concreto a coordinare il comportamento di imprese concorrenti.
Ha rilevato che, nel caso di specie, la restrizione della concorrenza derivante dall'intesa potesse Part essere significativa, atteso l'elevato numero di banche associate all'
Ha precisato che la standardizzazione contrattuale non determinasse necessariamente effetti anti- concorrenziali e che risultasse al contrario compatibile con le regole di concorrenza, a condizione che gli schemi uniformi non ostacolassero la diffusione di prodotti diversificati e, fissando condizioni contrattuali incidenti su aspetti significativi del rapporto, non impedissero un equilibrato contemperamento degli interessi delle parti.
In tale prospettiva, mentre ha ritenuto non ingiustificata la presenza nello schema ABI della clausola avente ad oggetto la previsione del pagamento da parte del garante “a prima richiesta”, in quanto strettamente funzionale a garantire l'accesso al credito bancario, si è invece espressa nel senso che, in relazione alle tre clausole sopra menzionate, non fosse stata dimostrata l'esistenza di un legame di funzionalità altrettanto stretto e che esse, invece, avessero lo scopo precipuo di addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca, ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa.
4 Nel provvedimento citato la AN d'AL, fatti precisi riferimenti all'utilità della standardizzazione contrattuale ed agli aspetti benefici sul mercato che può arrecare, agevolando la predisposizione di linee-guida sulle fideiussioni utili alla semplificazione degli schemi contrattuali, critica recisamente proprio l'art. 6 dello schema relativo alla rinuncia generalizzata ai termini di cui all'articolo 1957 c.c.: “l'istruttoria ha confermato che attraverso tale schema e in particolare le clausole di sopravvivenza della fideiussione e di rinuncia dei termini di cui all'articolo 1957 c.c.,
l'ABI detta una disciplina non equilibrata degli interessi delle parti contraenti”, con particolare riferimento a quanto già previsto dalla legge 154/92.
In particolare, il punto n. 36 del Provvedimento citato chiarisce che una adozione cumulativa da parte di tutte le banche di regole uniformi come quelle contenute nello schema contrattuale sottoposto alla sua attenzione, determinerebbe un irrigidimento del mercato in quanto “la scelta della banca di cui avvalersi ben può essere influenzata dalla maggiore o minore severità delle condizioni di fideiussione” e quindi una violazione dell'art. 2 della legge 287/90 che vieta, sotto pena di nullità “le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere
o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza”.
A seguito dell'emissione del provvedimento da parte della AN d'AL si è posta, in giurisprudenza, la questione degli effetti che dovessero conseguire all'eventuale accertamento della presenza delle 3 clausole indicate nei contratti di fideiussione redatti in conformità allo schema A.B.I. sottoposto al vaglio dell'Autorità di vigilanza e, a fronte della formazione di orientamenti interpretativi non univoci, su di essa si è infine pronunciata la Cassazione a Sezioni
Unite con la sentenza Sez. U, del 30 dicembre 2021, n. 41994.
La Corte di legittimità, ripercorse in motivazione le valutazioni compiute dalla AN d'AL in ordine all'illiceità dell'intesa che avrebbe determinato l'inserimento seriale delle tre clausole nei contratti di fideiussione omnibus proposti dagli Istituti di credito sul mercato ed anche le diverse soluzioni interpretative avanzate dalla giurisprudenza di merito e di legittimità in ordine gli effetti che dovessero discendere da tale pronuncia dell'Autorità di vigilanza, si è espressa nel senso che i contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità, in relazione alle clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, dovessero dichiararsi parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducessero quelle dello schema unilaterale
5 costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza - salvo che fosse desumibile dal contratto, o fosse altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.
Sul punto, la Corte ha ampiamente motivato, affermando, in sintesi, che la previsione normativa della nullità delle intese anticoncorrenziali “ad ogni effetto” implicasse l'accertamento dell'invalidità anche dei contratti che realizzassero l'intesa vietata;
che la violazione della normativa nazionale ed eurounitaria antitrust dovesse riscontrarsi in ogni caso in cui tra intesa “a monte” e contratto “a valle” fosse rilevabile un nesso che facesse apparire la connessione tra i due atti “funzionale” a produrre un effetto anticoncorrenziale;
che la funzionalità in parola si riscontrasse con evidenza quando il contratto “a valle” (nella specie la fideiussione) fosse interamente o parzialmente riproduttivo dell' “intesa” a monte dichiarata nulla dall'autorità amministrativa di vigilanza, ossia quando l'atto negoziale fosse di per se stesso un mezzo per violare la normativa antitrust, ovvero quando riproducesse - come nel caso concreto - solo una parte del contenuto dell'atto anticoncorrenziale, in tal modo venendo a costituire lo strumento di attuazione dell'intesa.
Ha quindi precisato che non fosse certo la deroga isolata - nei singoli contratti tra una banca ed un cliente - all'archetipo codicistico della fideiussione, ed in particolare agli artt. 1939, 1941 e 1957 cod. civ., a poter determinare problemi di sorta in termini di effetto anticoncorrenziale e che, invece, fosse il predetto “nesso funzionale” tra l'intesa “a monte” ed il contratto “a valle”, emergente dal contenuto di tale ultimo atto, che - in violazione dell'art. 1322 cod. civ. - riproducesse quello del primo dichiarato nullo dall'autorità di vigilanza, a creare il meccanismo distorsivo della concorrenza vietato dall'ordinamento; che, in siffatta ipotesi, quindi, la nullità dell'atto “a monte” fosse veicolata nell'atto “a valle” per effetto della riproduzione in esso del contenuto del primo atto.
Una volta esclusa l'idoneità della sola tutela risarcitoria disgiunta dalla tutela reale a garantire la realizzazione delle finalità perseguite dalla normativa antitrust, la Corte ha poi affermato che dovesse ritenersi che la forma di tutela più adeguata allo scopo, ma che consentisse di assicurare anche il rispetto degli altri interessi coinvolti nella vicenda - segnatamente quello degli istituti di credito a mantenere in vita la garanzia fideiussoria, espunte le clausole contrattuali illecite - fosse la nullità parziale, limitata - appunto - a tali clausole.
La Corte ha, del resto, sottolineato che la pronuncia della nullità parziale fosse idonea a salvaguardare il principio generale di “conservazione” del negozio, sancito dall'art. 1419 c.c.,
6 secondo il quale la nullità di singole clausole contrattuali, o di parti di esse, si estende all'intero contratto, o a tutta la clausola, solo ove l'interessato dimostri che la porzione colpita da invalidità non abbia un'esistenza autonoma, né persegua un risultato distinto, ma sia in correlazione inscindibile con il resto, nel senso che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità (Cass. sent. 5/02/2016, n. 2314). Ha poi osservato, in via generale, come tale ultima evenienza fosse di ben difficile riscontro nel caso in esame, avuto riguardo alla posizione del garante, avendo la riproduzione nelle fideiussioni delle clausole nn. 2, 6
e 8 dello schema ABI certamente prodotto l'effetto di rendere la disciplina più gravosa per il medesimo, imponendogli maggiori obblighi senza riconoscergli alcun corrispondente diritto, sicché la loro eliminazione non potesse che alleggerirne la posizione.
Ritiene il Collegio di conformarsi all'orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione da ultimo citato e, per l'effetto, accertata la conformità delle clausole individuate nella fideiussione in oggetto agli artt. 2, 6 e 8 – peraltro i medesimi articoli dello schema A.B.I. – dei contratti sottoscritti dagli opponenti con quelle contenute nello schema predisposto dall'A.B.I. oggetto del provvedimento della AN d'AL, di dover dichiarare la nullità delle medesime.
La nullità dell'intesa a monte determina, dunque, la nullità derivata del contratto di fideiussione a valle – salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti (cfr. Cass. civ. sez. un. n. 41994 del 30/12/2021) – ma limitatamente alle clausole che costituiscono pedissequa applicazione degli articoli dello schema ABI, dichiarati nulli dal provvedimento della AN d'AL n. 55/2005 (nn. 2, 6 e 8) che, peraltro, ha espressamente fatto salve le altre clausole.
Come già statuito dalla Suprema Corte, il provvedimento della AN d'AL n. 55 del 02 maggio
2005 costituisce prova privilegiata dell'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale tra istituti di credito, “a prescindere dal fatto che siano state irrogate, o meno, sanzioni pecuniarie agli autori della violazione” con la conseguenza che un contratto di fideiussione omnibus conforme allo schema A.B.I. oggetto del provvedimento della AN d'AL, seppur stipulato a distanza di anni dal citato provvedimento della AN d'AL, è comunque un contratto a valle d'intesa anticoncorrenziale, affetto da nullità (relativa) al pari dell'intesa.
Ne consegue allora che il Giudice, lungi dal dover accertare se successivamente le banche abbiano dato concreta attuazione all'intesa restrittiva della concorrenza attraverso l'uniforme applicazione delle clausole (nn. 2, 6 e 8) dello schema ABI ritenute illecite dal provvedimento della AN
7 d'AL n. 55 del 2005, deve limitarsi a valutare se le disposizioni convenute contrattualmente
(anche a distanza di anni dal citato provvedimento) coincidono o meno con le condizioni oggetto dell'intesa restrittiva della concorrenza.
Dunque, la produzione in giudizio del provvedimento della AN d'AL n. 55 del 02 maggio 2005
è sufficiente a provare l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale tra istituti di credito e la corrispondenza tra la fideiussione omnibus azionata nel caso in analisi e lo schema A.B.I. (oggetto dell'accertamento di cui al citato provvedimento della AN d'AL) è sufficiente a provare che quella fideiussione è un contratto “a valle” di un'intesa vietata, sanzionata – al pari dell'intesa – da nullità (secondo la prospettazione del Tribunale, relativa, cioè limitata alle clausole riproduttive degli artt. 2, 6, e 8 dello schema A.B.I.).
Come già osservato gli opponenti si erano costituiti garanti, con fideiussione del 22.05.2009 sino alla concorrenza di euro 225.000,00 (cfr. doc. 2 fascicolo parte attrice).
La garanzia in esame configura una fideiussione omnibus in quanto il suo oggetto viene esplicitamente estesa anche a qualsiasi altra obbligazione dipendente da operazioni di qualunque natura verso la stessa banca.
Pertanto, alla luce dei principi sopra esposti ed effettuata la comparazione tra la fideiussione oggetto del procedimento e lo schema ABI, osserva il Collegio che parte attrice ha assolto l'onere probatorio su di essa gravante a seguito e per effetto della produzione in giudizio:
- del provvedimento della AN d'AL n. 55 del 02.05.2005 (doc. doc. 5 memoria ex art. 183, comma VI, n. 1, c.p.c);
- dello schema contrattuale predisposto dall'A.B.I. (cfr. doc. 6 memoria ex art. 183, comma VI, n.
1, c.p.c.)
- della fideiussione prestata (doc. 2 cit.) il cui esame concreto evidenzia la conformità alle clausole dello schema A.B.I. del 2003 citato.
Per i motivi esposti e in aderenza al dettato della Suprema Corte, in accoglimento della domanda di parte opponente va dichiarata la nullità (derivata) parziale, per violazione dell'art. 2, comma 1, lett. a), della Legge n. 287 del 1990 degli articoli 2, 6 e 8 del contratto di fideiussione omnibus per cui è causa, lasciando in vita tutte le altre clausole negoziali.
Ne deriva che, per effetto della nullità della clausola di deroga al termine decadenziale di cui all'art. 1957 c.c., deve essere dichiarata l'estinzione della garanzia per non aver parte opposta agito nel termine di sei mesi previsto dall'anzidetta disposizione posto che l'unica richiesta di
8 pagamento pervenuta agli opponenti a seguito dell'estinzione dell'obbligazione individuabile il
29.07.15 (data nella quale la società debitrice principale ha presentato domanda di ammissione al concordato preventivo che determina, ai sensi dell'art. 55 L.F. la scadenza di tutti i debiti concordatari) è stata la notifica del decreto ingiuntivo del 27.07.2020.
Alla luce di ciò l'opposizione va accolta con la conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
La condanna alle spese del procedimento, quantificate come da nota spese depositata e da distrarsi in favore del procuratore di parte opponente dichiaratosi antistatario, segue la soccombenza e viene liquidata come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- accoglie l'opposizione proposta da , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 10522/20 (R.G.
[...] Parte_4
32535/20) emesso dal Tribunale di Roma il 15.07.2020;
- condanna alla rifusione delle spese di giudizio sostenute da Controparte_1 Parte_1
, , e che liquida in complessivi
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
€ 21.258,73 da distrarsi in favore dell'avv. Alessandro Lucci dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 6/2/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott.ssa Stefania Garrisi dott.ssa Claudia Pedrelli
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
Diciassettesima sezione civile - Sezione Specializzata in materia di Impresa
Il Tribunale di Roma, riunito in Camera di Consiglio e in persona dei signori magistrati:
Dott.ssa Claudia Pedrelli Presidente
Dott. Vittorio Carlomagno Giudice
Dott.ssa Stefania Garrisi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 48682 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 proposta da:
, c. f. , , c. f. , Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
, c. f. , , c. f. , Parte_3 C.F._3 Parte_4 C.F._4
rappresentati e difesi dall'Avv. Alessandro Iucci ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in
Roma, via G. A. Plana n. 4, per procura allegata all'atto di citazione;
PARTE OPPONENTE
E
p. i. in persona del legale rappresentante pro tempore, quale Controparte_1 P.IVA_1
mandataria con rappresentanza della a sua volta mandataria con Controparte_2
rappresentanza della rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca Cicconetti Controparte_3
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via Flaminia n. 441, per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
PARTE OPPOSTA
1 OGGETTO: opposizione al decreto ingiuntivo n. 10522/20 (R.G. 32535/20) emesso dal Tribunale di
Roma il 15.07.2020, nullità fideiussione omnibus.
CONCLUSIONI: come da note depositate per l'udienza del 26.06.24 tenutasi “mediante lo scambio
e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” come previsto dall'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n. 10522/20
[...] Parte_4
(R.G. 32535/20) emesso dal Tribunale di Roma il 15.07.2020, avente ad oggetto il pagamento dell'importo complessivo di euro 63.371,86 in favore di Controparte_1
La somma oggetto di ingiunzione derivava dal saldo debitorio maturato sul conto corrente n.
124500 – aperto con contratto di apertura di credito n. 162311 presso la Filiale di Roma Ag. n. 18 della già e chiuso in data 24.02.2016 (cfr. doc. 1 Controparte_4 Controparte_5
fascicolo monitorio)– dalla società della quale gli odierni Parte_5
opponenti si erano costituiti garanti con contratto di fideiussione n. 22384 del 22.05.2009 (cfr. doc. 10 fascicolo parte attrice).
Parte opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo eccependo la nullità parziale della fideiussione suddetta in ragione della conformità delle clausole in essa contenute al modello ABI con la conseguente estinzione della garanzia per violazione del termine previsto dall'art. 1957 c.c. oltre al disconoscimento della sottoscrizione apposta da sul contratto di conto Parte_2
corrente e l'indeterminatezza delle condizioni contrattuali e dei tassi di interesse.
Si costituiva la che resisteva nel merito alla domanda attrice e ne chiedeva il Controparte_1
rigetto.
Respinte le istanze istruttorie avanzate dalle parti, all'udienza del 26.06.24 tenutasi “mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” come previsto dall'art. 127 ter c.p.c. la causa veniva trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
L'opposizione è fondata e va accolta.
2 Ai fini dell'accoglimento dell'opposizione assume valore dirimente, oltre che assorbente rispetto alle altre doglianze attoree, la questione relativa all'eccepita nullità delle fideiussioni omnibus per violazione dell'art. 2 della legge n. 287/1990 in materia di antitrust.
Sul punto si osserva quanto segue.
La questione in oggetto trae origine dal provvedimento della AN di AL n. 55 del 2/5/2005 emanato nell'esercizio della funzione all'epoca di Autorità garante della concorrenza tra Istituti
Creditizi ai sensi degli artt. 14 e 20 L. n. 287 del 1990 – funzione svolta fino al trasferimento dei poteri all'AGCM, con la L. n. 262 del 2005, a far tempo dal 12 gennaio 2006 – con il quale, a fronte di un esame dello schema contrattuale di fideiussione omnibus predisposto nel 2003 dall'ABI e all'esito di una istruttoria svolta dall'Autorità nel periodo 2002-2005, è stata affermata la contrarietà degli artt. 2, 6 e 8 dello schema in parola all'articolo 2 della L. n. 287 del 1990 (“Legge
Antitrust”), in virtù della quale “
1. Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordati tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari;
2. Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, (…);
3. Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto”.
In particolare, la AN di AL ha ritenuto che il modello di fideiussione omnibus in uso in materia bancaria, ed in particolare le c.d. clausole di sopravvivenza, di reviviscenza e di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c., normalmente contenute negli artt. 2, 6 e 8 dello schema, fosse in contrasto con l'art. 2 comma 2 lett. a) della L. 287/90.
Si ha riguardo nel dettaglio, alle clausole di cui:
- all'art. 2, nella quale si legge “Annullamento, efficacia e revoca dei pagamenti. Il fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”;
- all'art. 6, che recita “Responsabilità del fideiussore. I diritti derivanti alla AN dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957, che si intende derogato”;
3 - all'art. 8, che prevede “Invalidità dell'obbligazione garantita. Nelle ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”.
L'Autorità di vigilanza, in particolare, premettendo che l'art. 2 comma 1 della L. 287/90 considera intese gli accordi e le pratiche concordate tra imprese, nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie e regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari, si è espressa nel senso che le condizioni generali di contratto comunicatele dall' il 7 marzo 2003 relativamente alle fideiussioni a garanzia delle operazioni bancarie, in Pt_6
quanto deliberazioni di un'associazione di imprese, rientrassero nell'ambito di applicazione dell'art. 2 comma 1 della L. 287/90.
Ha poi argomentato, richiamando il disposto dell'art. 2 secondo comma della L. 287/90 - che vieta le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante – affermando che le determinazioni di un'associazione tra imprese, costituendo elemento di valutazione e di riferimento per le scelte delle singole associate, possono contribuire in concreto a coordinare il comportamento di imprese concorrenti.
Ha rilevato che, nel caso di specie, la restrizione della concorrenza derivante dall'intesa potesse Part essere significativa, atteso l'elevato numero di banche associate all'
Ha precisato che la standardizzazione contrattuale non determinasse necessariamente effetti anti- concorrenziali e che risultasse al contrario compatibile con le regole di concorrenza, a condizione che gli schemi uniformi non ostacolassero la diffusione di prodotti diversificati e, fissando condizioni contrattuali incidenti su aspetti significativi del rapporto, non impedissero un equilibrato contemperamento degli interessi delle parti.
In tale prospettiva, mentre ha ritenuto non ingiustificata la presenza nello schema ABI della clausola avente ad oggetto la previsione del pagamento da parte del garante “a prima richiesta”, in quanto strettamente funzionale a garantire l'accesso al credito bancario, si è invece espressa nel senso che, in relazione alle tre clausole sopra menzionate, non fosse stata dimostrata l'esistenza di un legame di funzionalità altrettanto stretto e che esse, invece, avessero lo scopo precipuo di addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca, ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa.
4 Nel provvedimento citato la AN d'AL, fatti precisi riferimenti all'utilità della standardizzazione contrattuale ed agli aspetti benefici sul mercato che può arrecare, agevolando la predisposizione di linee-guida sulle fideiussioni utili alla semplificazione degli schemi contrattuali, critica recisamente proprio l'art. 6 dello schema relativo alla rinuncia generalizzata ai termini di cui all'articolo 1957 c.c.: “l'istruttoria ha confermato che attraverso tale schema e in particolare le clausole di sopravvivenza della fideiussione e di rinuncia dei termini di cui all'articolo 1957 c.c.,
l'ABI detta una disciplina non equilibrata degli interessi delle parti contraenti”, con particolare riferimento a quanto già previsto dalla legge 154/92.
In particolare, il punto n. 36 del Provvedimento citato chiarisce che una adozione cumulativa da parte di tutte le banche di regole uniformi come quelle contenute nello schema contrattuale sottoposto alla sua attenzione, determinerebbe un irrigidimento del mercato in quanto “la scelta della banca di cui avvalersi ben può essere influenzata dalla maggiore o minore severità delle condizioni di fideiussione” e quindi una violazione dell'art. 2 della legge 287/90 che vieta, sotto pena di nullità “le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere
o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza”.
A seguito dell'emissione del provvedimento da parte della AN d'AL si è posta, in giurisprudenza, la questione degli effetti che dovessero conseguire all'eventuale accertamento della presenza delle 3 clausole indicate nei contratti di fideiussione redatti in conformità allo schema A.B.I. sottoposto al vaglio dell'Autorità di vigilanza e, a fronte della formazione di orientamenti interpretativi non univoci, su di essa si è infine pronunciata la Cassazione a Sezioni
Unite con la sentenza Sez. U, del 30 dicembre 2021, n. 41994.
La Corte di legittimità, ripercorse in motivazione le valutazioni compiute dalla AN d'AL in ordine all'illiceità dell'intesa che avrebbe determinato l'inserimento seriale delle tre clausole nei contratti di fideiussione omnibus proposti dagli Istituti di credito sul mercato ed anche le diverse soluzioni interpretative avanzate dalla giurisprudenza di merito e di legittimità in ordine gli effetti che dovessero discendere da tale pronuncia dell'Autorità di vigilanza, si è espressa nel senso che i contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità, in relazione alle clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, dovessero dichiararsi parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducessero quelle dello schema unilaterale
5 costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza - salvo che fosse desumibile dal contratto, o fosse altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.
Sul punto, la Corte ha ampiamente motivato, affermando, in sintesi, che la previsione normativa della nullità delle intese anticoncorrenziali “ad ogni effetto” implicasse l'accertamento dell'invalidità anche dei contratti che realizzassero l'intesa vietata;
che la violazione della normativa nazionale ed eurounitaria antitrust dovesse riscontrarsi in ogni caso in cui tra intesa “a monte” e contratto “a valle” fosse rilevabile un nesso che facesse apparire la connessione tra i due atti “funzionale” a produrre un effetto anticoncorrenziale;
che la funzionalità in parola si riscontrasse con evidenza quando il contratto “a valle” (nella specie la fideiussione) fosse interamente o parzialmente riproduttivo dell' “intesa” a monte dichiarata nulla dall'autorità amministrativa di vigilanza, ossia quando l'atto negoziale fosse di per se stesso un mezzo per violare la normativa antitrust, ovvero quando riproducesse - come nel caso concreto - solo una parte del contenuto dell'atto anticoncorrenziale, in tal modo venendo a costituire lo strumento di attuazione dell'intesa.
Ha quindi precisato che non fosse certo la deroga isolata - nei singoli contratti tra una banca ed un cliente - all'archetipo codicistico della fideiussione, ed in particolare agli artt. 1939, 1941 e 1957 cod. civ., a poter determinare problemi di sorta in termini di effetto anticoncorrenziale e che, invece, fosse il predetto “nesso funzionale” tra l'intesa “a monte” ed il contratto “a valle”, emergente dal contenuto di tale ultimo atto, che - in violazione dell'art. 1322 cod. civ. - riproducesse quello del primo dichiarato nullo dall'autorità di vigilanza, a creare il meccanismo distorsivo della concorrenza vietato dall'ordinamento; che, in siffatta ipotesi, quindi, la nullità dell'atto “a monte” fosse veicolata nell'atto “a valle” per effetto della riproduzione in esso del contenuto del primo atto.
Una volta esclusa l'idoneità della sola tutela risarcitoria disgiunta dalla tutela reale a garantire la realizzazione delle finalità perseguite dalla normativa antitrust, la Corte ha poi affermato che dovesse ritenersi che la forma di tutela più adeguata allo scopo, ma che consentisse di assicurare anche il rispetto degli altri interessi coinvolti nella vicenda - segnatamente quello degli istituti di credito a mantenere in vita la garanzia fideiussoria, espunte le clausole contrattuali illecite - fosse la nullità parziale, limitata - appunto - a tali clausole.
La Corte ha, del resto, sottolineato che la pronuncia della nullità parziale fosse idonea a salvaguardare il principio generale di “conservazione” del negozio, sancito dall'art. 1419 c.c.,
6 secondo il quale la nullità di singole clausole contrattuali, o di parti di esse, si estende all'intero contratto, o a tutta la clausola, solo ove l'interessato dimostri che la porzione colpita da invalidità non abbia un'esistenza autonoma, né persegua un risultato distinto, ma sia in correlazione inscindibile con il resto, nel senso che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità (Cass. sent. 5/02/2016, n. 2314). Ha poi osservato, in via generale, come tale ultima evenienza fosse di ben difficile riscontro nel caso in esame, avuto riguardo alla posizione del garante, avendo la riproduzione nelle fideiussioni delle clausole nn. 2, 6
e 8 dello schema ABI certamente prodotto l'effetto di rendere la disciplina più gravosa per il medesimo, imponendogli maggiori obblighi senza riconoscergli alcun corrispondente diritto, sicché la loro eliminazione non potesse che alleggerirne la posizione.
Ritiene il Collegio di conformarsi all'orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione da ultimo citato e, per l'effetto, accertata la conformità delle clausole individuate nella fideiussione in oggetto agli artt. 2, 6 e 8 – peraltro i medesimi articoli dello schema A.B.I. – dei contratti sottoscritti dagli opponenti con quelle contenute nello schema predisposto dall'A.B.I. oggetto del provvedimento della AN d'AL, di dover dichiarare la nullità delle medesime.
La nullità dell'intesa a monte determina, dunque, la nullità derivata del contratto di fideiussione a valle – salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti (cfr. Cass. civ. sez. un. n. 41994 del 30/12/2021) – ma limitatamente alle clausole che costituiscono pedissequa applicazione degli articoli dello schema ABI, dichiarati nulli dal provvedimento della AN d'AL n. 55/2005 (nn. 2, 6 e 8) che, peraltro, ha espressamente fatto salve le altre clausole.
Come già statuito dalla Suprema Corte, il provvedimento della AN d'AL n. 55 del 02 maggio
2005 costituisce prova privilegiata dell'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale tra istituti di credito, “a prescindere dal fatto che siano state irrogate, o meno, sanzioni pecuniarie agli autori della violazione” con la conseguenza che un contratto di fideiussione omnibus conforme allo schema A.B.I. oggetto del provvedimento della AN d'AL, seppur stipulato a distanza di anni dal citato provvedimento della AN d'AL, è comunque un contratto a valle d'intesa anticoncorrenziale, affetto da nullità (relativa) al pari dell'intesa.
Ne consegue allora che il Giudice, lungi dal dover accertare se successivamente le banche abbiano dato concreta attuazione all'intesa restrittiva della concorrenza attraverso l'uniforme applicazione delle clausole (nn. 2, 6 e 8) dello schema ABI ritenute illecite dal provvedimento della AN
7 d'AL n. 55 del 2005, deve limitarsi a valutare se le disposizioni convenute contrattualmente
(anche a distanza di anni dal citato provvedimento) coincidono o meno con le condizioni oggetto dell'intesa restrittiva della concorrenza.
Dunque, la produzione in giudizio del provvedimento della AN d'AL n. 55 del 02 maggio 2005
è sufficiente a provare l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale tra istituti di credito e la corrispondenza tra la fideiussione omnibus azionata nel caso in analisi e lo schema A.B.I. (oggetto dell'accertamento di cui al citato provvedimento della AN d'AL) è sufficiente a provare che quella fideiussione è un contratto “a valle” di un'intesa vietata, sanzionata – al pari dell'intesa – da nullità (secondo la prospettazione del Tribunale, relativa, cioè limitata alle clausole riproduttive degli artt. 2, 6, e 8 dello schema A.B.I.).
Come già osservato gli opponenti si erano costituiti garanti, con fideiussione del 22.05.2009 sino alla concorrenza di euro 225.000,00 (cfr. doc. 2 fascicolo parte attrice).
La garanzia in esame configura una fideiussione omnibus in quanto il suo oggetto viene esplicitamente estesa anche a qualsiasi altra obbligazione dipendente da operazioni di qualunque natura verso la stessa banca.
Pertanto, alla luce dei principi sopra esposti ed effettuata la comparazione tra la fideiussione oggetto del procedimento e lo schema ABI, osserva il Collegio che parte attrice ha assolto l'onere probatorio su di essa gravante a seguito e per effetto della produzione in giudizio:
- del provvedimento della AN d'AL n. 55 del 02.05.2005 (doc. doc. 5 memoria ex art. 183, comma VI, n. 1, c.p.c);
- dello schema contrattuale predisposto dall'A.B.I. (cfr. doc. 6 memoria ex art. 183, comma VI, n.
1, c.p.c.)
- della fideiussione prestata (doc. 2 cit.) il cui esame concreto evidenzia la conformità alle clausole dello schema A.B.I. del 2003 citato.
Per i motivi esposti e in aderenza al dettato della Suprema Corte, in accoglimento della domanda di parte opponente va dichiarata la nullità (derivata) parziale, per violazione dell'art. 2, comma 1, lett. a), della Legge n. 287 del 1990 degli articoli 2, 6 e 8 del contratto di fideiussione omnibus per cui è causa, lasciando in vita tutte le altre clausole negoziali.
Ne deriva che, per effetto della nullità della clausola di deroga al termine decadenziale di cui all'art. 1957 c.c., deve essere dichiarata l'estinzione della garanzia per non aver parte opposta agito nel termine di sei mesi previsto dall'anzidetta disposizione posto che l'unica richiesta di
8 pagamento pervenuta agli opponenti a seguito dell'estinzione dell'obbligazione individuabile il
29.07.15 (data nella quale la società debitrice principale ha presentato domanda di ammissione al concordato preventivo che determina, ai sensi dell'art. 55 L.F. la scadenza di tutti i debiti concordatari) è stata la notifica del decreto ingiuntivo del 27.07.2020.
Alla luce di ciò l'opposizione va accolta con la conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
La condanna alle spese del procedimento, quantificate come da nota spese depositata e da distrarsi in favore del procuratore di parte opponente dichiaratosi antistatario, segue la soccombenza e viene liquidata come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- accoglie l'opposizione proposta da , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 10522/20 (R.G.
[...] Parte_4
32535/20) emesso dal Tribunale di Roma il 15.07.2020;
- condanna alla rifusione delle spese di giudizio sostenute da Controparte_1 Parte_1
, , e che liquida in complessivi
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
€ 21.258,73 da distrarsi in favore dell'avv. Alessandro Lucci dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 6/2/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott.ssa Stefania Garrisi dott.ssa Claudia Pedrelli
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