CGT1
Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. XI, sentenza 17/02/2026, n. 814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 814 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 814/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 11, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SENATORE VINCENZO, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3187/2025 depositato il 18/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Serre - Via V.emanuele 84028 Serre SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Pubblialifana Srl - 91004750617
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 483 TARI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 483 TARI 2017
contro
Pubblialifana Srl - 91004750617
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 267 TARI 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 267 TARI 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 285 TARI 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 619/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Dichiararsi cessata la materia del contendere con attribuzione delle spese
Resistente/Appellato: Dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente impugna l'intimazione di pagamento n.483 del 22/04/2025, notificata in data 16/05/2025, relativa ai tributi TARI-ING. Anno 2014-2015 e TARI-ACC. Anno 2017.
Con il primo motivo di ricorso la difesa eccepisce il difetto di legittimazione passiva in capo alla ricorrente, evidenziando che non risulta provata la sua qualità di erede del soggetto originariamente tenuto.
Osserva la ricorrente, in particolare, che l'eredità non è stata accettata e che, in ragione del tempo trascorso dalla morte del de cuius, avvenuta l'11.7.2012, il termine di prescrizione decennale per l'accettazione risulta ormai compiuto.
Rileva la difesa che ricade sulla controparte l'onere di provare la qualità di erede in capo alla ricorrente e che esso non risulta essere stato adempiuto da parte del Comune di Serre e nemmeno dalla concessionaria.
Con il secondo motivo si rileva il difetto di notifica degli atti presupposti, con conseguente prescrizione della pretesa tributaria per decorso del termine quinquennale.
Il Comune di Serre, cui il ricorso risulta regolarmente notificato non si è costituito. La Pubblialifana ha eseguito un accesso temporaneo.
Di seguito, in data 24.12.2025, la Pubblialifana si è costituita in giudizio rappresentando e documentando la sopravvenuta cessazione della materia del contendere per effetto dell'annullamento della impugnata intimazione, con provvedimento del 22.12.2025, adottato a riscontro di una istanza della ricorrente in pari data, sul presupposto della accertata insussistenza in capo a quest'ultima della qualità di erede del soggetto tenuto al pagamento.
La concessionaria ha allegato all'atto di costituzione l'atto di annullamento 3612/2025 del 22.12.2025, dal quale si è evince che il provvedimento è stato adottata ad istanza della contribuente recante la stessa data del 22.12.2025.
Con memoria depositata in data 5.2.2026 la ricorrente lamenta la tardività del provvedimento di annullamento adottato dalla Pubblialifana, segnalando e documentando che l'eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva era stata sollevata in autotutela sin dall'8.4.2026, ricevendo riscontro negativo ed anche in seguito;
per questo motivo la difesa chiede affermarsi la responsabilità della parte resistente ai sensi dell'articolo 96 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice prende atto della sopravvenuta cessazione della materia del contendere, per effetto del provvedimento di annullamento della impugnata intimazione, adottato in autotutela ed a riscontro della istanza della contribuente.
Quanto alla istanza di affermazione della responsabilità ex articolo 96 cpc se ne ritiene la infondatezza.
A tal riguardo si osserva che in atti vi è la prova della richiesta di annullamento in autotutela trasmessa dalla parte via mail in data 8.4.2025 e vi è anche la risposta della Pubblialifana dalla quale si legge che la concessionaria, salvo il subordinato riferimento alla normativa civilistica rispetto alla rinunzia alla eredità, evidenziava, quanto segue, “la eventuale cancellazione nelle liste di carico va inoltrata e comprovata al
Comune titolare del credito ed in possesso degli elementi per valutarne la fondatezza.”
In atti non è versata la prova di ulteriori richieste formulate dalla ricorrente direttamente al Comune, né, soprattutto, risulta che l'ente impositore, in conseguenza della istanza del contribuente abbia attivato le proprie verifiche;
questo consente fondatamente di affermare che la concessionaria ha avuto necessità di svolgere in proprio degli accertamenti presso il Comune di Serre prima di pervenire in data 22 dicembre
2025 alla adozione del provvedimento di annullamento in autotutela.
Di contro, pur in presenza del disposto autoannullamento, le spese del giudizio devono essere poste a carico di parte resistente, essendo palese, sulla base della documentazione versata in atti, la fondatezza delle ragioni della ricorrente emergente sin da epoca antecedente la notifica del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere
Condanna il Comune di Serre e la Pubblialifana in solido al pagamento delle spese processuali a beneficio della ricorrente liquidandole in euro 200, oltre accessori come per legge
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 11, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SENATORE VINCENZO, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3187/2025 depositato il 18/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Serre - Via V.emanuele 84028 Serre SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Pubblialifana Srl - 91004750617
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 483 TARI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 483 TARI 2017
contro
Pubblialifana Srl - 91004750617
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 267 TARI 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 267 TARI 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 285 TARI 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 619/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Dichiararsi cessata la materia del contendere con attribuzione delle spese
Resistente/Appellato: Dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente impugna l'intimazione di pagamento n.483 del 22/04/2025, notificata in data 16/05/2025, relativa ai tributi TARI-ING. Anno 2014-2015 e TARI-ACC. Anno 2017.
Con il primo motivo di ricorso la difesa eccepisce il difetto di legittimazione passiva in capo alla ricorrente, evidenziando che non risulta provata la sua qualità di erede del soggetto originariamente tenuto.
Osserva la ricorrente, in particolare, che l'eredità non è stata accettata e che, in ragione del tempo trascorso dalla morte del de cuius, avvenuta l'11.7.2012, il termine di prescrizione decennale per l'accettazione risulta ormai compiuto.
Rileva la difesa che ricade sulla controparte l'onere di provare la qualità di erede in capo alla ricorrente e che esso non risulta essere stato adempiuto da parte del Comune di Serre e nemmeno dalla concessionaria.
Con il secondo motivo si rileva il difetto di notifica degli atti presupposti, con conseguente prescrizione della pretesa tributaria per decorso del termine quinquennale.
Il Comune di Serre, cui il ricorso risulta regolarmente notificato non si è costituito. La Pubblialifana ha eseguito un accesso temporaneo.
Di seguito, in data 24.12.2025, la Pubblialifana si è costituita in giudizio rappresentando e documentando la sopravvenuta cessazione della materia del contendere per effetto dell'annullamento della impugnata intimazione, con provvedimento del 22.12.2025, adottato a riscontro di una istanza della ricorrente in pari data, sul presupposto della accertata insussistenza in capo a quest'ultima della qualità di erede del soggetto tenuto al pagamento.
La concessionaria ha allegato all'atto di costituzione l'atto di annullamento 3612/2025 del 22.12.2025, dal quale si è evince che il provvedimento è stato adottata ad istanza della contribuente recante la stessa data del 22.12.2025.
Con memoria depositata in data 5.2.2026 la ricorrente lamenta la tardività del provvedimento di annullamento adottato dalla Pubblialifana, segnalando e documentando che l'eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva era stata sollevata in autotutela sin dall'8.4.2026, ricevendo riscontro negativo ed anche in seguito;
per questo motivo la difesa chiede affermarsi la responsabilità della parte resistente ai sensi dell'articolo 96 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice prende atto della sopravvenuta cessazione della materia del contendere, per effetto del provvedimento di annullamento della impugnata intimazione, adottato in autotutela ed a riscontro della istanza della contribuente.
Quanto alla istanza di affermazione della responsabilità ex articolo 96 cpc se ne ritiene la infondatezza.
A tal riguardo si osserva che in atti vi è la prova della richiesta di annullamento in autotutela trasmessa dalla parte via mail in data 8.4.2025 e vi è anche la risposta della Pubblialifana dalla quale si legge che la concessionaria, salvo il subordinato riferimento alla normativa civilistica rispetto alla rinunzia alla eredità, evidenziava, quanto segue, “la eventuale cancellazione nelle liste di carico va inoltrata e comprovata al
Comune titolare del credito ed in possesso degli elementi per valutarne la fondatezza.”
In atti non è versata la prova di ulteriori richieste formulate dalla ricorrente direttamente al Comune, né, soprattutto, risulta che l'ente impositore, in conseguenza della istanza del contribuente abbia attivato le proprie verifiche;
questo consente fondatamente di affermare che la concessionaria ha avuto necessità di svolgere in proprio degli accertamenti presso il Comune di Serre prima di pervenire in data 22 dicembre
2025 alla adozione del provvedimento di annullamento in autotutela.
Di contro, pur in presenza del disposto autoannullamento, le spese del giudizio devono essere poste a carico di parte resistente, essendo palese, sulla base della documentazione versata in atti, la fondatezza delle ragioni della ricorrente emergente sin da epoca antecedente la notifica del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere
Condanna il Comune di Serre e la Pubblialifana in solido al pagamento delle spese processuali a beneficio della ricorrente liquidandole in euro 200, oltre accessori come per legge