Articolo 7 della Legge 23 agosto 1993, n. 352
Articolo 6Articolo 8
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28 settembre 1993
Art. 7. 1. Le regioni possono, per motivi di salvaguardia dell'ecosistema, disporre limitazioni temporali alla raccolta dei funghi epigei solo per periodi definiti e consecutivi.
2. Le regioni possono inoltre vietare, per periodi limitati, la raccolta di una o piu' specie di funghi epigei in pericolo di estinzione, sentito il parere o su richiesta delle province, dei comuni o delle comunita' montane competenti per territorio.
Entrata in vigore il 28 settembre 1993