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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/07/2025, n. 3821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3821 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Caterina Molfino Presidente
Dott.ssa Caterina di Martino Consigliere
Dott. Giovanni Galasso Consigliere relatore ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA
nel processo d'appello avverso la sentenza del Tribunale di RE Annunziata n.
2245/2018, pubblicata il 18 ottobre 2018, iscritto al n. 2041/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi e pendente
TRA
Parte_1
(c.f. ), costituitasi in persona della dottoressa ,
[...] P.IVA_1 Parte_1 dichiaratasi socia accomandataria e legale rappresentante, con sede legale in IA
D'RC (NA), alla Piazza Sant'Agnese n. 4, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Riccardo
Saladino (c.f.: e Raffaella Morra (c.f.: ) C.F._1 C.F._2
APPELLANTE
E
(c.f. ), con Controparte_1 P.IVA_2
sede legale in RE del RE (NA), alla via Guglielmo Marconi 66, in persona del
_______________________________________________________________________ n. 2041/2019 r.g.a.c.c. 1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
Eduardo Martucci (c.f. ); C.F._3
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per decreto ingiuntivo, depositato presso il Tribunale di RE
Annunziata, il (di seguito, per Parte_1 maggior comodità, anche solo “ ”) - in qualità di struttura accreditata per lo Pt_1 svolgimento di prestazioni di specialistica ambulatoriale afferenti la branca di Cardiologia nell'ambito territoriale dell' , con cui aveva sottoscritto specifici contratti Controparte_2 ai sensi dell'art. 8 quinquies ex d.lgs. 502/92 in data 25.9.2013, 10.11.2014 e 4.5.2016, volti a regolare il rapporto tra le parti rispettivamente per gli anni 2013, 2014 e 2015 - Cont chiedeva di ingiungere alla detta il pagamento della somma complessiva di €
111.780,76, quale saldo residuo delle fatture relative al mese di ottobre 2013, n. 1836 e n.1837, delle fatture, relative al mese di settembre 2014, numeri 1947 e 1948 ed infine delle fatture relative al mese di luglio 2015, numeri 7 PA e 8 PA emesse elettronicamente ed inviate all' in data 06.8.2015 oltre agli interessi legali dalle scadenze Controparte_2 delle fatture al soddisfo.
Con decreto ingiuntivo n. 1350/2016 il Tribunale accoglieva il ricorso.
Proponeva opposizione avverso il predetto decreto l' , con atto di Controparte_2 citazione notificato il 25.10.2016, chiedendone la revoca per i seguenti motivi:
- la pretesa creditoria era infondata: le fatture depositate da controparte non costituivano un idoneo mezzo di prova del credito vantato;
- la somma richiesta non era dovuta perché riferita a prestazioni rese oltre il tetto di spesa previsto per la macroarea di riferimento.
Concludeva chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo n. 1350/2016.
Si costituiva, con comparsa depositata il 16.1.2017, il
[...]
che resisteva all'avversa opposizione, deducendo, per Parte_1 quanto qui di interesse, che:
- le fatture e distinte contabili riepilogative relative ai mesi di Ottobre 2013, Cont Settembre 2014 e Luglio 2015, protocollate dall' le risultanze dei registri Iva vendite
_______________________________________________________________________ n. 2041/2019 r.g.a.c.c. 2 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) degli anni 2013, 2014 e 2015 costituivano idonea prova dello svolgimento delle prestazioni;
Cont
- l' non aveva richiesto l'emissione di note di credito
- le prestazioni sanitarie rese nei mesi di Ottobre 2013, Settembre 2014 e Luglio
2015 dovevano essere rimborsate, non essendo mai stato superato il tetto di spesa relativo alla branca della Cardiologia nel suddetto periodo;
- l' aveva comunicato ai centri accreditati per la branca Controparte_2 cardiologica solo dei monitoraggi presuntivi, quindi privi del carattere di definitività e, per giunta, tardivamente rispetto a quanto previsto contrattualmente;
non aveva mai comunicato il superamento del tetto di spesa a consuntivo;
- il compenso per le prestazioni erogate nei mesi di Ottobre 2013, Settembre 2014
e Luglio 2015 era dovuto quanto meno a titolo risarcitorio, a causa della violazione degli obblighi contrattuali, nonché della violazione degli obblighi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto ex artt. 1375 c.c. e ss..
Rassegnava le seguenti conclusioni: “1) In via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo n.1350/2016 emesso dal
Tribunale di RE Annunziata in data 23.09.2016, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione;
2) nel merito, respingersi l'opposizione, siccome inammissibile e/o infondata per
i motivi su esposti e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
3) in subordine, in via riconvenzionale, qualora l'On. le Giudicante ritenesse di non confermare il Decreto Ingiuntivo opposto, condannare l' opponente al risarcimento del danno patito dal da Parte_1 quantificare in € 111.960,76 (pari al valore delle prestazioni erogate in convenzione e non pagate dall' relative ai periodi di Ottobre 2013, Settembre 2014 e Controparte_2
Luglio 2015), od in quella diversa somma risultante a seguito di CTU contabile di cui, sin d'ora, si richiede l'esperimento, a causa della violazione degli obblighi contrattuali di cui in narrativa nonché dei doveri di correttezza e buona fede nell' esecuzione del contratto, il tutto per i plurali motivi sue sposti, oltre interessi legali e moratori e rivalutazione monetaria come per legge;
4) Vittoria di spese e competenze tutte dei giudizi, con attribuzione.
_______________________________________________________________________ n. 2041/2019 r.g.a.c.c. 3 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) Nel corso del giudizio veniva disposta la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 1350/2016.
Con sentenza n. 2245/2018, il Tribunale di RE Annunziata accoglieva parzialmente l'opposizione e riconosceva solo il credito di € 35.001,90 (pari ai compensi per le prestazioni del mese di Luglio 2015) così disponendo:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 1350/2016 e condanna al Parte_2 pagamento in favore del centro opposto dell'importo di € 35.001,90, oltre interessi convenzionali dalle singole scadenze previste in contratto al soddisfo;
2) condanna al pagamento in favore della parte opposta del 50% Parte_2 delle spese di lite che liquida in € 30,00 per esborsi ed € 1.738,00 per compensi, oltre rimborso generale delle spese al 15% ed oltre accessori previdenziali e tributari, se documentati a mezzo fattura e non detraibili, con attribuzione in favore dei difensori dell'opposta dichiaratisi antistatari;
3) compensa la restante aliquota del 50% delle spese di lite.
Osservava, in particolare, che l'onere di provare il superamento dei tetti di spesa non era stato “interamente assolto dall' Ed invero, è risultato dalla Parte_2 documentazione prodotta dalle parti che, con riferimento alla domanda di rimborso relativa alla mensilità di ottobre 2013 per prestazioni inerenti la branca di cardiologia,
l'opponente ha comunicato dapprima con pec del 21.10.2013 la data di esaurimento del limite di spesa fissato per la branca in questione del 21.10.2013 e successivamente, con pec del 4.11.2013, ha indicato la data del 22.10.2013 (cfr. doc. 9 e 10 nella produzione di parte opposta).
Ebbene, deve allora affermarsi che, in conseguenza della pec del 21.10.2013, la parte opposta non avrebbe dovuto continuare ad erogare prestazioni sanitarie. Ne consegue che, non avendo la parte opposta indicato le prestazioni effettuate sino alla data del 21.10.2013 ed il relativo importo, alcuna somma può essere riconosciuta in favore della predetta con riferimento alla intera mensilità in oggetto.
Del pari, con riferimento alla mensilità di settembre 2014, ha Parte_2 comunicato al centro opposto con pec del 16.9.2014 la data di esaurimento dei tetti di spesa per il giorno 25.7.2014 (cfr. doc. 12 e 13 della produzione di parte opposta). Ne consegue che, anche in tal caso, in conseguenza della pec del 16.9.2014, il centro opposto non avrebbe dovuto continuare ad erogare prestazioni sanitarie, sicché, non avendo il
_______________________________________________________________________ n. 2041/2019 r.g.a.c.c. 4 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) centro opposto indicato le prestazioni effettuate sino alla predetta data ed il relativo importo, alcuna somma può essere riconosciuta in favore della opposta con riferimento alla intera mensilità in oggetto.
Diverso discorso è a farsi con riferimento alle mensilità di luglio 2015. Ed invero, al riguardo, si rileva che l'opponente ha comunicato dapprima, con pec del 31.7.2015, la data di esaurimento del limite di spesa fissato per la branca in questione del 13.7.2015
e successivamente, con pec del 5.11.2015, ha indicato la data del 20.7.2015 (cfr. doc. 14
e 15 nella produzione di parte opposta).
Ebbene, in tal caso, si rileva che la nota in parola è stata comunicata all'opposta allorquando quest'ultima aveva già interamente erogato le prestazioni sanitarie con riferimento alla mensilità di luglio 2015. Ne consegue che va condannata CP_3 al pagamento in favore del centro opposto della mensilità in oggetto dell'importo di €
35.001,90, oltre interessi convenzionali dalle singole scadenze previste in contratto al soddisfo”.
Avverso tale sentenza ha proposto appello il Centro, con atto notificato il
17.4.2019, osservando che: Cont
- contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, l' non aveva fornito la prova dell'effettiva data di sforamento del tetto di spesa di branca che non era mai stata determinata con le modalità previste in contratto e cioè attraverso la convocazione del tavolo tecnico;
quelle comunicate erano solo date presuntive di sforamento del tetto di spesa;
- le comunicazioni contenenti la data di sforamento determinata in via presunta, erano tardive con conseguente violazione degli obblighi contrattualmente assunti, nonché dei doveri di correttezza e buona fede previsti dagli artt. 1375 e ss c.c., nell'esecuzione del contratto;
- il giudice di prime cure non aveva preso in considerazione la domanda riconvenzionale formulata in primo grado con la quale il aveva chiesto, in Pt_1 subordine, di vedersi riconosciuto il diritto alla corresponsione della remunerazione per le prestazioni non pagate a titolo risarcitorio per le violazioni degli obblighi contrattuali nonché degli obblighi di correttezza e buona fede.
Pertanto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “previa acquisizione del fascicolo
d'ufficio completo di primo grado, rigettata ogni contraria istanza, accogliere l'appello,
_______________________________________________________________________ n. 2041/2019 r.g.a.c.c. 5 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) riformare l'impugnata sentenza, rigettare la domanda proposta dalla in Controparte_2 primo grado di revoca dell'opposto decreto ingiuntivo n. 1350/2016, emesso in data
23.09.2016 e, per l'effetto, confermare il predetto decreto ingiuntivo, condannando
l'appellata a pagare a favore dell'appellante a somma ingiunta pari Controparte_2 ad € 111.780,76, oltre interessi di cui all' art. 1284 c.c. dalle scadenze convenzionali al saldo, nonché le spese della procedura monitoria pari ad € 406,50 per esborsi ed €
2135,00 per compensi, oltre accessori di legge ed oltre rimborso generale delle spese al
15% al procuratore antistatario;
- IN VIA SUBORDINATA, IN RICONVENZIONALE, condannare l' CP_2
al risarcimento del danno patito dal
[...] Parte_1
da quantificare in € 111.960,76 (pari al valore delle prestazioni erogate
[...] in convenzione e non pagate dall' relative ai periodi di Ottobre 2013, Controparte_2
Settembre 2014 e Luglio 2015) od in quella diversa somma risultante a seguito di CTU contabile di cui si richiede l'esperimento, a causa della violazione degli obblighi contrattuali di cui in narrativa nonché dei doveri di correttezza e buona fede nell' esecuzione del contratto, il tutto per i plurali motivi suesposti, oltre interessi legali e moratori ex D. Lgs 231/2002 e rivalutazione monetaria come per legge;
4) Con vittoria di spese e competenze di tutti i gradi di giudizio, compresi accessori di legge, con attribuzione ai procuratori costituiti dichiaratisi antistatari”.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 5.9.2019, si è costituita l'
[...]
che ha resistito all'appello, rassegnando le seguenti conclusioni: “1. CP_2
Rigettato integralmente l'atto di appello proposto dalla Parte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore – confermare la
[...] sentenza di decisione del primo grado di giudizio, con declaratoria di infondatezza nel merito della domanda avanzata dalla stessa odierna appellante con ricorso per decreto ingiuntivo, per la parte rigettata dal Giudice in sede di motivazione di sentenza;
2. Confermare, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo oggetto del giudizio di opposizione in primo grado;
3. Per l'effetto, condannare la parte appellante al pagamento di spese ed onorari del presente giudizio di appello, oltre che del 50% delle spese ed onorari del processo di primo grado.
_______________________________________________________________________ n. 2041/2019 r.g.a.c.c. 6 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) All'udienza del 29.4.2025, le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti e la Corte ha introitato il processo in decisione, concedendo termini ridotti ex art. 190 comma 2° c.p.c. di venti giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi venti giorni per le memorie di replica. Cont Unitamente alla comparsa conclusionale l' a depositato le delibere con cui è stata definita la RTU per gli anni 2013, 2014, 2015 (in particolare: delibera n.586 del
20.6.2019, n.286 del 25.3.2029, n.585 del 20.6.2029 e n. 645 del 9.7.2019).
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è fondato e deve essere accolto.
Occorre innanzi tutto rilevare che l'appellante ha documentato di aver emesso e Cont Cont trasmesso all' le fatture per le prestazioni rese e che l' non ha espressamente contestato l'effettiva esecuzione delle prestazioni sanitarie, bensì la loro non remunerabilità per effetto del superamento dei tetti di spesa.
Va poi osservato che il terzo comma dell'art. 5 dei contratti stipulati per gli anni Cont 2013 e 2014 stabiliva che l' secondo il calendario previsto nel medesimo articolo, doveva comunicare a ciascun centro privato, con lettera raccomandata A.R. (o a mezzo Cont PEC – Posta Elettronica Certificata, secondo accordi da definire tra la e gli operatori stessi), “la percentuale consuntiva di consumo dei limiti di spesa” e “la data prevedibile di raggiungimento del 100% di consumo del limite di spesa”. In considerazione del momento in cui veniva effettivamente sforato il limite di spesa erano previste due soluzioni per il pagamento delle prestazioni rese: “a) qualora l'esaurimento del limite di spesa si verifichi a consuntivo prima della data prevista nell'ultima comunicazione della Cont
a tutte le prestazioni di quella erogate dall'inizio dell'anno fino alla Parte_4 suddetta data prevista di esaurimento del limite di spesa, si applicherà la regressione tariffaria di cui all'allegato C) alla DGRC n. 1268/08, in modo da far rientrare la spesa nei limiti prefissati;
mentre nulla spetterà agli erogatori, né a titolo di compenso, né a titolo di indennizzo o di risarcimento, per le prestazioni sanitarie rese oltre la data prevista di esaurimento del limite di spesa;
b) qualora l'esaurimento del limite di spesa si sia verificato a consuntivo in una data successiva rispetto all'ultima data di previsione di esaurimento del limite di spesa Cont comunicata dall' nulla spetterà agli erogatori, né a titolo di compenso, né a titolo di
_______________________________________________________________________ n. 2041/2019 r.g.a.c.c. 7 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) indennizzo o di risarcimento, per le prestazioni sanitarie rese oltre la data consuntiva di esaurimento del limite di spesa». Cont Rispetto all'anno 2013, l' a comunicato con pec del 21.10.2013 che il tetto di spesa si sarebbe esaurito, presuntivamente, il 9.10.2013; successivamente, con pec del
4.11.2013, ha indicato quale data di esaurimento presunta del tetto di spesa il 22.10.2013. Cont Rispetto alla mensilità di settembre 2014, l' con pec del 16.9.2014 ha comunicato, tardivamente, al centro la data presuntiva di superamento del tetto di spesa per il giorno 25.7.2014 successivamente modificata, con pec del 27.11.2014, in quella del
3 settembre 2014.
Orbene, in entrambi i casi si tratta della comunicazione della data presunta di esaurimento del tetto di spesa. Come espressamente previsto dall'art. 5 del contratto sarebbe quindi necessario accertare quando si è verificato l'esaurimento del tetto di spesa a consuntivo. Se questo, a consuntivo, risulta avvenuto prima della data presunta (e comunicata) si applica la regressione tariffaria a tutte le prestazioni rese dall'inizio dell'anno fino alla data presunta di esaurimento. Qualora, viceversa, l'esaurimento accertato a consuntivo sia successivo alla data prevista o presunta, vengono pagate le prestazioni compiute fino a tale data di effettivo esaurimento del tetto di spesa.
È evidente, quindi, che per determinare le somme dovute al centro è indispensabile l'accertamento della data di esaurimento del tetto di spesa a consuntivo e che il relativo Cont onere probatorio grava sull' (cfr., ex multis, Cass. 17437/2016; Cass. 3403/2018;
Cass, 5095/2018). Cont L' non vi ha provveduto, sicché in mancanza della prova (ed anche della deduzione) della data di superamento del tetto di spesa a consuntivo, gli importi richiesti dal centro devono essere riconosciuti integralmente. È appena il caso di aggiungere che la documentazione prodotta nel giudizio di primo grado non contiene le delibere con le quali sono state fissate le date di esaurimento del tetto di spesa a consuntivo e la regressione tariffaria da applicare. Tali provvedimenti sono stati prodotti solo nel giudizio di appello, unitamente alla comparsa conclusionale. Anche a voler ritenere che si tratti di documentazione sopravvenuta rispetto alla sentenza di primo grado - in quanto le delibere sono intervenute tra il mese di marzo e quello di luglio del 2019 – e che dunque poteva essere prodotta nel giudizio di appello ai sensi dell'art. 345 c.p.c., la stessa avrebbe dovuto Cont essere depositata dall' all'atto della costituzione in appello avvenuta il 5/9/2019 e,
_______________________________________________________________________ n. 2041/2019 r.g.a.c.c. 8 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) comunque, certamente non unitamente alla comparsa conclusionale. Tali documenti, tardivamente prodotti, non possono quindi essere presi in considerazione.
Per tutto quanto esposto, l'appello deve essere rigettato, con conseguente riforma della sentenza di primo grado e rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta Cont dall' Cont
2. Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l' va condannata al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio in favore dell'appellante; i compensi vanno liquidati in base ai parametri contenuti nelle tabelle 2 e 12 allegate al decreto del Ministro della Giustizia
10 aprile 2014, n. 55 (come modificato dal d.m. 147/2022), per le controversie di valore compreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00 nei seguenti importi: giudizio di primo grado fase di studio: € 1.300
fase introduttiva: € 850
fase istruttoria: € 2.850
fase decisoria: € 2.150 giudizio di appello fase di studio: € 1.500
fase introduttiva: € 1.000
fase istruttoria: € 2.200
fase decisoria: 2.600
Deve osservarsi, infine, che i difensori dell'appellante hanno chiesto la distrazione delle spese in loro favore. Il Centro cardiologico, tuttavia, nel giudizio di primo grado era difeso dal solo Avv. Raffaella Morra, così che le spese relative a tale grado di giudizio vanno attribuite solo a quest'ultima; nel giudizio di appello, invece, l'appellante era difeso anche dall'Avv. Riccardo Saladino e dunque le spese del secondo grado vanno attribuite ad entrambi i difensori per la quota del 50% ciascuno.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 2245/2018 del Tribunale di RE Annunziata, del
18.10.2018:
_______________________________________________________________________ n. 2041/2019 r.g.a.c.c. 9 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) 1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, rigetta l'opposizione proposta dall' avverso il decreto ingiuntivo n. Controparte_2
1350/2016 del Tribunale di RE Annunziata;
2. condanna l' al pagamento, in favore del Controparte_2 [...]
, delle spese di entrambi i gradi di giudizio che Parte_1 liquida:
- per il giudizio di primo grado, in € 7.150 per compenso ed € 1.072,50 per spese generali, con attribuzione al difensore, Avv. Raffaella Morra
- per il giudizio di appello, in € 1.165,50 per spese vive, € 7.300,00 per compenso professionale ed € 1.095,00 per spese generali di rappresentanza e difesa, con attribuzione in favore degli Avv.ti Raffaella Morra e Riccardo Saladino (per la quota del 50% ciascuno).
Così deciso in Napoli, il 15 luglio 2025.
Il Cons. estensore La Presidente
Dr. Giovanni Galasso Dr.ssa Caterina Molfino
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