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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 30/06/2025, n. 810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 810 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima civile
riunita in camera di consiglio e così composta
Dott. Riccardo Baudinelli -Presidente
Dott. Stefano Tarantola -Consigliere
Dott. Francesca Traverso -Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 244/2023 R.G. promossa da:
(COD. FISC: ) Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata presso il difensore in VIA G. D'ANNUNZIO, 2/42 16121
GENOVA - rappresentata e difesa dagli Avv.ti VOLPE GIAN MARIA e SPIGNO
GIANFILIPPO;
appellante nei confronti di:
1 (COD. FISC. ) nata in GENOVA Controparte_1 C.F._1
(GE) il 20/10/1949 elettivamente domiciliata presso il difensore in VIALE MILLO
72/2 CHIAVARI rappresentata e difesa dall'Avv. CAFFERATA CRISTINA
appellata-appellante incidentale
CONCLUSIONI
Per l'appellante : “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, Parte_1
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta:
- previo rigetto dell'appello incidentale proposto dalla signora Controparte_1
- in integrale riforma della sentenza n.ro 61/2023 del Tribunale di Genova pronunciata nel giudizio R.G. n. 1258/2020 in data 11 gennaio 2023, notificata il 3 febbraio 2023 presso il domicilio eletto di dichiarare pienamente validi gli Parte_1
ordini di acquisto impartiti dalla signora a in Controparte_1 Parte_1
data 13 agosto 2007, 3 dicembre 2007, 13 febbraio 2008, e15 febbraio 2008 per cui è causa, nonché accertare il corretto comportamento della appellante con Pt_2
riferimento all'osservanza degli obblighi informativi impartiti alla cliente e per l'effetto ordinare alla signora la restituzione della somma di Euro 37.337,46 Controparte_1
oltre interessi legali dal pagamento di detta somma al saldo, versata dalla Pt_2
all'appellata in osservanza del dispositivo dell'impugnata sentenza, oltre alle spese dei due gradi di giudizio;
- in subordine, disporre la restituzione del valore delle cedole trattenute dalla signora compensando detto importo nella misura di Euro 1.722,92 con la somma di CP_1
Euro 37.337,46 determinando i relativi rapporti di dare e avere, condannandola sig.ra in ogni caso alla restituzione dell'importo di Euro 1.722,92 degli interessi CP_1
determinati dalla sentenza di primo grado con condanna delle spese legali dei due gradi di giudizio;
- in via istruttoria, occorrendo, si insiste per l'ammissione dei seguenti
2 capitoli di prova per interrogatorio formale e testi:
1- Vero che la signora CP_1
è stata cliente di a partire dall'anno 2006 della Filiale di
[...] Parte_1
Chiavari della ridetta Banca sottoscrivendo contratto di conto corrente e di negoziazione titoli;
2- Vero che la signora si presentava abitualmente in banca con una Controparte_1
lista di prodotti finanziari da lei prescelti per essere inseriti nel suo portafoglio;
3- Vero che nel periodo 2006 - 2008 la signora fu cliente “Private banking” CP_1
dello sportello 280 di Chiavari, ben conosciuta dai funzionari della banca che operavano in quel settore dedicato a clienti con elevata disponibilità patrimoniale ed era seguita dal signor Persona_1
4- Vero che, in seguito, la signora venne seguita dal servizio “Family”avendo CP_1
ridotto il patrimonio investito presso ed è stata seguita nelle posizioni Parte_1
e nelle scelte di investimento dal signor (dal 2015) presso la Filiale di P_
Chiavari della Banca convenuta dove lo stesso ricopriva il ruolo di P_
Responsabile dello sportello;
5- Vero che in occasione dei singoli ordini di acquisto in obbligazioni IT Holding la signora chiese di acquistare quei titoli ed ha impartito i relativi ordini ed ha CP_1
apposto le firme sia sui moduli d'ordine che sugli “warning” emessi dal sistema e che erano i dati effettivi di cui la banca disponeva all'epoca degli acquisti (documenti da
N.ro 2 a n.ro 11 da rammostrarsi al teste);
6-Vero che gli “warning” suddetti qualificano i titoli con rischio medio e sono stati consegnati per iscritto e firmati dalla signora fornendo le informazioni del CP_1
titolo anche per iscritto;
7-Vero che la signora aveva un profilo di rischio elevato e che Controparte_1
acquistava e vendeva titoli con una notevole frequenza ed era orientata a titoli e strumenti a rischio elevato, come risulta dai documenti 15 e 16 da rammostrarsi al teste;
8-Vero che la signora aveva acquistato nel corso dell'anno 2006 Controparte_1
3 (esattamente l'11 dicembre di quell'anno) lo stesso prodotto obbligazionario IT
Holding per un controvalore di 30.000,00 euro per poi rivenderlo in data 16 maggio
2007 con una plus valenza di euro 2.055,829 euro come si evince dalla documentazione relativa al riepilogo delle posizioni allegata sub n.ro 6 da rammostrarsi al teste.
A testi sulle circostanze sopra indicate si indicano i signori Persona_1 P_
, domiciliati presso gli Uffici di
[...] Parte_3
Vinte spese diritti e onorari dei due gradi di giudizio”
Per l'appellata e appellante incidentale “Piaccia all'Ill.mo Giudice della CP_1
Corte di Appello di Genova, per tutti i motivi dedotti nella presente comparsa di costituzione e risposta
In via principale respingere le domande formulate da in atto di appello Parte_4
e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado non essendovi vizi logico giuridici nella parte in cui aveva riconosciuto nei confronti della Sig.ra il grave CP_1
inadempimento della nelle operazioni A1, A2, A3 e conseguentemente aveva Pt_2
riconosciuto alla Sig.ra il diritto di ottenere la restituzione degli investimenti CP_1
effettuati e per l'effetto dichiarare che la Dott.ssa non deve restituire Controparte_1
la somma ricevuta da per la sentenza oggetto di censura Parte_4
Sempre in via principale respingere la domanda di restituzione cedole ed interessi legali alla luce della correttezza della sentenza e delle argomentazioni dedotte in atto di appello e per l'effetto confermare le statuizioni della sentenza 61/2023Sempre in via principale respingere la censura in relazione alle spese legali liquidate in primo grado in favore della Sig.ra e per l'effetto confermare le statuizioni della CP_1
sentenza 61/2023In accoglimento dell'appello incidentale,
A) Dichiarare il grave inadempimento della in relazione ai titoli acquistati presso Pt_2
(sia per responsabilità contrattuale per l'intermediazione finanziaria che per il CP_3
contratto generale di negoziazione di titoli) sussistendo nesso di causalità e continuità tra l'attività di intermediazione posta in essere da e l'ulteriore Parte_1
4 investimento presso nel medesimo prodotto “IT Holding 2012 isin CP_3
s0203896567” per ottenere, anche per tali ordini, il risarcimento del danno da parte della Banca convenuta B) dichiarare il grave inadempimento della (sia per Pt_2
responsabilità contrattuale per l'intermediazione finanziaria che per il contratto generale di negoziazione di titoli, che per il contratto specifico relativa all'acquisto prodotto sub A4 - (Doc 4) Quarta tranche venduta da DB in data 15.2.2008 al prezzo di euro 74,75 ciascuna e così complessivamente euro 7731,12 e per l'effetto riformare sotto tale aspetto la sentenza di primo grado riconoscendo “anche in relazione al contratto di acquisto subb a4) il grave inadempimento della banca convenuta, con risoluzione del relativo contratto di acquisto e con condanna alla restituzione dell'investimento effettuato per € 7.731,12) oltre interessi legali dalla domanda stragiudiziale (17.11.2016) al saldo, atteso il non contestato tracollo delle obbligazioni acquistate) e la restituzione delle somme investite presso , CP_3
Con vittoria delle spese di lite sia del primo che del secondo grado”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Come da sentenza impugnata “Rilevato in fatto e considerato in diritto:
▪ che ha introdotto il presente giudizio avverso Controparte_1 Parte_1
allegando:
▪ di avere effettuato investimenti su obbligazioni IT holding spa (più precisamente le obbligazioni denominate 9.875 ITHOLD 12):
a) tra l'agosto del 2007 ed il febbraio del 2008 tramite la banca convenuta - per euro
36.374,35 e più precisamente in data:
1. 13.8.07
2. 3.12.07
3. 13.2.08
4. 15.2.08
5 b) tra il maggio 2008 e dicembre 2008 su per euro 13.925,35; CP_3
▪ che la banca convenuta caldeggiava gli investimenti sub a), illustrandoli come sicuri, omettendo la dovuta informazione all'attrice sulla rischiosità degli stessi e sull'andamento delle loro quotazioni nonché sull'esistenza di conflitto di interessi, con violazione degli artt. 21 TUF, 28 e 29 Reg. Consob 11522 del 1998 e 41 e 42 Reg.
Consob 16190 del 2007, nonché della garanzia “patti chiari”;▪ che sulla scorta dei suddetti inadempimenti informativi l'attrice si convinceva ad acquistare i medesimi titoli ITI holding anche presso Banca Carige e di cui sub b); ▪ di ritenere quindi responsabile per le perdite attoree conseguenti al default di Parte_1 CP_4
(in Amministrazione Straordinaria dal 2009) per tutti gli investimenti subb a) e b); ▪ che quindi l'attrice chiedeva in questa sede la declaratoria di Controparte_1
risoluzione dei contratti per inadempimento di con condanna di questa Parte_1
alla restituzione dell'investimento effettuato subb a) e b) e in subordine la condanna di al risarcimento dei danni;
Parte_1
▪ che si costituiva eccependo l'improcedibilità della domanda attorea, Parte_1
l'avvenuta prescrizione del diritto vantato, la carenza di legittimazione passiva in relazione alla vicenda dell'investimento preso (sub b) e comunque resistendo CP_3
nel merito ed agendo in via riconvenzionale subordinata, per la restituzione – nel caso di propria soccombenza – delle obbligazioni per cui è causa e dei rendimenti medio tempore incassati;
che concessi i termini ex art. 183 VI co. cpc, la causa veniva assunta in decisione”.
Con sentenza definitiva n. 61/202023 dell'11/01/202023, il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, così decideva: “Definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, così provvede: 1) dichiara risolti i contratti di acquisto delle obbligazioni emesse da IT holding spa denominate 9.875 ITHOLD 12) indicate in parte motiva subb a1), a2) e a3) per fatto imputabile alla convenuta;
2) condanna Parte_1
al pagamento – in favore di - della somma di Euro 28.683,43
[...] Controparte_1
oltre interessi legali dal 17.11.2016 al saldo;
3) condanna alla Controparte_1
6 restituzione – in favore di – delle obbligazioni emesse da IT holding Parte_1
spa denominate 9.875 ITHOLD 12) indicate in parte motiva subb a1), a2) e a3); 4) condanna alla rifusione – in favore di – delle spese Parte_1 Controparte_1
processuali, liquidate in Euro 5.000 per compensi, in Euro 545 per esborsi non imponibili, oltre rimborso forfetario e accessori di legge.”.
Avverso tale decisione, proponeva appello dinanzi a questa Corte Parte_1
, con atto notificato in data 3.03.2023.
[...]
Con comparsa si costituiva , la quale instava per il rigetto Controparte_1
dell'appello; proponeva appello incidentale.
Con ordinanza in data 28.09.2023 il C.I. rimetteva le parti dinnanzi a sé all'udienza del
7.03.2024 formulando proposta transattiva rinuncia appello principale appello incidentale a spese compensate) che le parti non accettavano.
Con ordinanza in data 22.05.2024 il Consigliere Istruttore rinviava all'udienza del
12.03.2025 per rimessione della causa in decisione assegnano alle parti i termini perentori di cui all'art. 352 comma 1 nn. 1, 2 e 3 c.p.c.; all'esito della quale udienza, visto l'art. 352 comma 2 c.p.c., il Consigliere Istruttore, con successiva ordinanza, riservava la decisione al collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
APPELLO PRINCIPALE
Ad avviso della Corte, l'appello principale è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti infra specificati.
PRIMO MOTIVO Individuazione del corretto rapporto contrattuale intercorso fra e e corrette informazioni fornite in base alle Parte_1 Controparte_1
norme di settore: erronea valutazione della sentenza impugnata in merito al mancato rispetto delle norme in tema di informazione dovuta all'investitore e conseguente erronea decisione in merito alla risoluzione di tre dei quattro contratti di acquisto conclusi. Mancata valutazione della dell'adeguatezza Pt_2
7 e della appropriatezza degli investimenti al profilo di rischio della cliente. Erronea interpretazione dell'art. 21 del TUF, 41 e 42 Reg. Consob. Erronea valutazione delle prove ex art. 2697 c.c. e omessa considerazione dei fatti provati decisivi per il giudizio.
1. a) Preliminarmente occorre inquadrare correttamente il rapporto contrattuale
intercorso fra e per fugare ogni dubbio relativo Controparte_1 Parte_1
alla tipologia di rapporto che legava le parti e agli obblighi cui era tenuta la banca verso la cliente, nonché per descrivere gli abituali investimenti effettuati dalla signora nel corso degli anni ed il suo profilo di rischio che assume rilievo CP_1
anche con riferimento alle informazioni che la banca deve fornire al cliente.
Per parte appellante la sentenza di prime cure sarebbe erronea laddove ha omesso di considerare che: i) dai documenti prodotti(6 e 7) emerge “che tutti gli investimenti della signora erano improntati ad acquisti di prodotti di tipo obbligazionario atti a CP_1
garantire un elevato rendimento”; ii) dagli ordini di acquisto (documenti 8, 9, 10 e 11)
“delle obbligazioni IT Holding (avvenuti rispettivamente in data 13 agosto 2007, 3 dicembre 2007, 13 febbraio 2008 e 15 febbraio 2008)” si evince che tutti i predetti documenti “contengono TUTTE, “warning” relativi alla rischiosità del titolo che la signora intendeva a acquistare (ed ha acquistato nonostante la sussistenza di un CP_1
potenziale conflitto di interessi sempre dichiarato e di cui lei stessa ha preso atto ad ogni singolo acquisti”; iii) “Negli ordini di acquisto datati 3 dicembre 2007, 13 febbraio
2008 e 15 febbraio 2008 viene evidenziato dalla banca (oltre al conflitto di interessi), con espressa dichiarazione sottoscritta per accettazione dalla cliente, che l'ente emittente potrebbe non adempiere agli obblighi assunti per variabili macroeconomiche e che i titoli potrebbero subire fluttuazioni a causa delle variabili del mercato finanziario”; iv) che pur in presenza di un giudizio di inappropriatezza la cliente (nel caso dell'ultimo acquisto) aveva voluto procedere ugualmente assumendosi il rischio dell'acquisto delle obbligazioni;
v) nonostante tale giudizio “ non ha dato corso alla vendita di quelle che già deteneva”; vi) “gli obblighi informativi gravanti
8 sull'intermediario ai sensi dell'articolo 21 comma 1, lett. b, decr. Legisl. N. 58/1998 sono finalizzati a consentire al cliente di effettuare investimenti pienamente consapevoli, sicché tali obblighi, al di fuori dei contratti di gestione e di consulenza, devono essere adempiuti in vista dell'operazione da compiere e si esauriscono con essa” come chiarito dalla giurisprudenza.
Il Tribunale inoltre non ha valutato il fatto che l'investitrice aveva una conoscenza diretta del titolo acquistato nel corso del 2006 per un controvalore di euro 30.000 realizzando una plus valenza, non ha nemmeno tenuto conto della conoscenza che la signora aveva del titolo. Tutte le circostanze esposte fanno della un CP_1 CP_1
soggetto che “svolgeva abituale opera di “trading” di prodotti finanziari. la carenza di buona fede dell'investitrice che ha selezionato fra gli investimenti in identico prodotto quelli che, per sua scelta di investimento, non ha provveduto a rivendere tempestivamente, chiedendone poi il rimborso alla Banca”: l'odierna appellata, infatti, effettuava operazioni in autonomia investendo in titoli altamente remunerativi.
Deduce inoltre parte appellante come il giudizio di inappropriatezza dovesse costituire un campanello di allarme per gli acquisti dei titoli IT Holding effettuati in precedenza.
In ogni caso risulta dalle fonti disponibili sul mercato finanziario che i titoli IT Holding
Finance appartenessero “ad una categoria di emissioni con “rating” speculativa, ma che, per quanto noto, agli operatori finanziari nell'anno 2008 risultava avere un andamento positivo ed era lontano il default del 2009” come confermato dal Tribunale di Milano.
In ogni caso “La disciplina dettata dal TUF (osservata nel presente caso ad onta di quanto afferma il Giudice di prime cure) e dal successivo regolamento Consob così come evidenziata in precedenti di merito di analoga natura del presene caso, è rispettata quando le informazioni sul prodotto oggetto dell'ordine di acquisto in ambito di contratto di negoziazione di strumenti finanziari vengono date per iscritto e sottoscritte dal cliente che intende acquistare quel prodotto a prescindere da eventuali osservazioni dell'intermediario su eventuali aspetti che sconsiglierebbero l'acquisto. Tale obbligo
9 gravante sull'intermediario è stato rigorosamente adempiuto da ”. Parte_1
Sottolinea l'appellante come la “ ha fornito la dovuta informazione alla propria Pt_2
cliente anche avuto riguardo alle indicazioni del c.d. cui Controparte_5
aderiscono alcune banche nel tentativo di agevolare consapevoli acquisti di prodotti finanziari da parte di piccoli risparmiatori. L'iniziativa è finalizzata a creare CP_5
una consapevolezza anche ai risparmiatori dotati di capitali meno cospicui e di minore competenza finanziaria e che non vogliono affidarsi ad un servizio di gestione professionale o investire in strumenti complessi. titoli IT Holding acquistati dalla signora secondo le indicazioni previste dall'iniziativa CP_1 CP_5
presentavano un rischio medio (pari a 3) in una scala da 1 (rischio basso) a 6 (rischio elevato), come risulta dalla documentazione sottoscritta dall'attrice allegata agli ordini di acquisto dei prodotti Tali dati furono comunicati dalla banca alla signora per CP_1
iscritto al momento dei singoli acquisti, come si rileva dalla produzione degli ordini di acquisto allegati sub n.ri 8-11 come più evidenziato”. (appello pagg. 18 e segg.). Pt_5
1. b) La sentenza ha errato anche sotto l'ulteriore profilo della mancata considerazione della coerenza dell'investimento al profilo di rischio in cui poteva
essere inquadrata la signora CP_1
Secondo l'appellante il giudice di prime cure non avrebbe correttamente inquadrato la fattispecie in esame in quanto “trattandosi di un servizio di negoziazione, ricezione e trasmissione ordini, all'intermediario era richiesta la valutazione di appropriatezza di cui agli artt. 41 e 42 del regolamento citato, che prevedono l'acquisizione di informazioni dal cliente "... in merito alla sua conoscenza ed esperienza nel settore d'investimento rilevante per il tipo di strumento o di servizio proposto o chiesto. Il contenuto delle informazioni da richiedere al cliente è ulteriormente specificato dal richiamo, contenuto nell'art 41, all'art. 39 comma 2, che individua la tipologia delle informazioni da acquisire, che devono includere: "...a) i tipi di servizi, operazioni e strumenti finanziari con i quali il cliente ha dimestichezza;
b) la natura, il volume e la frequenza delle operazioni su strumenti finanziari realizzate dal cliente e il periodo
10 durante il quale queste operazioni sono state eseguite;
c) il livello di istruzione, la professione o se rilevante, la precedente professione del cliente. " L'art. 42 chiarisce che la funzione della valutazione di appropriatezza è quella di verificare "che il cliente abbia il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere il rischio che lo strumento o il servizio di investimento offerto o richiesto comporta", che può essere presunta solo per il cliente professionale, e prevede che, nei casi di inappropriatezza, ovvero di rifiuto di fornire informazioni da parte del cliente o di informazioni insufficienti, l'intermediario fornisca la relativa avvertenza al cliente (art. 42 ult. comma)”.
Secondo la parte appellante la profilatura MIFID in atti (nella quale è stato indicato compiutamente il profilo i di rischio la tipologia di investimenti) dimostra che la CP_1
era soggetto esperto che gestiva in autonomia i prodotti finanziari
“La si è comportata in modo estremamente lineare e trasparente ed ha adempiuto Pt_2
a tutti gli obblighi informativi derivanti dalla normativa di settore, secondo l'insegnamento della Suprema Corte. Nell'offerta di servizi di consulenza,
l'intermediario deve agire secondo i principi dell'adeguatezza e quindi ricevere le informazioni del cliente relative alla propensione al rischio, agli obiettivi di investimento e all'orizzonte temporale, fornendo le informazioni relative alle caratteristiche del servizio offerto, alle caratteristiche del prodotto finanziario consigliato e ai costi totali. Se non si hanno le informazioni necessarie per operare in adeguatezza non si può operare in regime di consulenza, ma in quello di appropriatezza per cui l'intermediario non può consigliare, ma limitarsi alla trasmissione degli ordini decisi dal cliente per conto proprio. Quindi l'intermediario opera in regime di appropriatezza quando non offre consulenza in materia di investimenti o gestione del portafoglio, ma si limita a trasmettere gli ordini nel mercato per conto del cliente: di conseguenza l'intermediario non può astenersi dal trasmettere gli ordini del cliente anche se inadeguati per tipologia, oggetto, frequenza e dimensione (rimane l'obbligo all'intermediario di comunicare al cliente il rischio dell'operazione, come è avvenuto
11 nella specie). Nel regime dell'appropriatezza non si hanno mai responsabilità da parte dell'intermediario sull'operato del cliente perché in questo regime il cliente dichiara di avere un'alta esperienza sui prodotti finanziari e una elevata propensione al rischio.”
(appello pagg. 26 e segg.).
SECONDO MOTIVO: Il nesso causale e l'onere della prova. Il deficit probatorio da parte della signora Violazione da parte del Tribunale del disposto di CP_1
cui all'art. 2697 c.c.
Per parte appellante il tribunale non avrebbe applicato correttamente i principi relativi all'onere della prova. In primis il Tribunale avrebbe omesso alcuna valutazione in ordine alla sussistenza del nesso di causa tra la ipotizzata omessa informazione ed il danno lamentato ovvero di “provare che ove informata sui rischi non avrebbe acquistato quel prodotto”. Secondo l'appellante il corretto riparto dell'onere probatorio avrebbe imposto di “di fornire la prova del danno e del nesso di causalità tra inadempimento e danno, nesso che sussiste se, ove adeguatamente informato,
l'investitore avrebbe desistito dall'investimento rivelatosi poi pregiudizievole;
incombe invece sull'intermediario provare che tali informazioni sono state fornite, ovvero che esse esulavano dall'ambito di quelle dovute finanziario” come indicato dalla giurisprudenza ed in particolare dalla sentenza 10111/18. (appello pagg. 29 ed s.), con conseguente rigetto della domanda non avendo provato l'attrice tali circostanze ed anzi essendo comprovato che nonostante il giudizio di inappropriatezza la abbia CP_1
deciso di procedere all'acquisto.
Infatti “Dalle prove raccolte in primo grado è emerso che la signora conosceva CP_1
il titolo, che lo volle comprare per quattro volte pur essendole stato segnalato che il capitale avrebbe potuto non essere restituito e di fronte al quarto acquisto, dichiarato inappropriato, decise di mantenere le quattro tranches di IT Holding nel suo portafoglio”. (appello pag. 31).
PRIMO MOTIVO APPELLO INCIDENTALE: IN RELAZIONE
ALL'INVESTIMENTO A4, (prod 4 citazione)
12 L'appellante incidentale si duole che con riferimento all'investimento del 15.02.2008 il giudice abbia respinto la domanda in virtù della somministrazione dell'informazione relativa all'inappropriatezza dell'acquisto.
Secondo parte appellante la sentenza sarebbe erronea in quanto: i)“Nessun documento e/o prova è stata prodotta in relazione all'informativa data alla Guerra del peggioramento del titolo”; ii) “La banca che aveva espressamente proposto alla Sig.ra
“obbligazioni con poco rischio ed a basso rendimento” (confermato dalla CP_1
comunicazione del livello di rischio contenuto nel documento come “BASSO
RISCHIO – BASSO RENDIMENTO: N ASSET CLASS 2”non ha rispettato né la normativa di settore né il suo impegno contrattuale”;. iii) la banca nel “contratto di negoziazione sottoscritto con la Dott.ssa e prodotto da controparte si era CP_1
impegnata a comunicare alla stessa se i titoli da lei acquistati avessero superato il 50% di perdita” (appello incidentale pagg. 43 e segg.).
Il primo ed il secondo motivo di appello, che ad avviso della Corte debbono essere esaminati unitariamente in virtù dell'intima connessione che li unisce, non sono fondati.
Il primo motivo di appello incidentale ad avviso della Corte è fondato e deve essere accolto.
RICHIAMO A PRECEDENTE DELLA CORTE EX ART. 118 DISP. ATT. C.P.C. - Gli stessi argomenti svolti da parte appellante sono stati esaminati dalla Corte nella sentenza n. 57/2025 pubbl. il 16/01/2025 nella causa R.G. 103/2023, contenente le medesime questioni delle doglianze che si sono sopra riportate, che ha riformato una sentenza del Tribunale di Savona (sentenza peraltro allegata al doc. F appellante a sostegno dei propri motivi di appello) che aveva respinto la domanda di una investitrice con motivazione pressoché sovrapponibile a quella della sentenza qui impugnata.
«Quanto agli obblighi informativi si rileva che essi assicurano la trasparenza e la correttezza nei rapporti fra banca e clientela, favorendo scelte realmente consapevoli
13 da parte dell'investitore. Invero, l'art. 21, primo comma, del d.lgs. 24/02/1998, n. 58
(d'ora in poi TUF), nell'individuare gli obblighi di comportamento a carico dell'intermediario, prevede che quest'ultimo si comporti “con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati”
(lett. a) e acquisisca “le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati” (lett. b). In tema di intermediazione finanziaria, “l'obbligo informativo a carico dell'intermediario sussiste, anche al di fuori di una negoziazione diretta in contropartita, nel caso di negoziazione diretta per conto del cliente, rientrando tale operazione a pieno titolo tra "i servizi e attività di investimento" di cui all'art. 1, comma 5, lett. b) T.U.F. La violazione di tale obbligo non può ritenersi esclusa neanche in presenza di una segnalazione di non adeguatezza e di non appropriatezza, gravando sull'intermediario anche un autonomo obbligo di prestare all'investitore il corredo informativo relativo allo specifico strumento finanziario, evidenziandone le caratteristiche ed i rischi specifici” (Cass. 14208/2022).
L'intermediario non è esonerato dagli obblighi di informazione neppure quando l'investitore sia aduso ad operazioni finanziarie a rischio elevato, “non potendosi presumere che l'investitore debba necessariamente cogliere tutte le implicazioni di un dato investimento, solo perché in passato abbia già acquistato azioni o altri titoli, sebbene a rischio elevato” (cfr. Cass. n. 18153/2020). L'intermediario è tenuto a fornire un ampio e dettagliato ventaglio di informazioni sulle caratteristiche verso cui si indirizza l'investimento (cfr. Cass. 14884/2017), rendendo l'investitore edotto del rating, del prospetto informativo e delle caratteristiche del mercato dove il prodotto è collocato, di eventuali situazioni di grey market (cioè di mercati non ancora ammessi in quotazione e quindi sottratti al controllo delle Autorità di Vigilanza) e finanche del rischio default dell'emittente, sempre che sia conosciuto o conoscibile dall'intermediario, il quale non può giustificare un deficit informativo sulla base delle sue dimensioni locali o della sua non partecipazione diretta alla vendita dei titoli (cfr., da ultimo, Cass. 4075/2024 e i precedenti ivi richiamati). L'intermediario, quindi, assolve correttamente agli obblighi informativi quando fornisce a quest'ultimo
14 specifiche e personalizzate informazioni circa la reale e concreta natura dell'investimento finanziario proposto, della sua effettiva composizione, del rendimento e ogni altra caratteristica utile a consentire una scelta pienamente consapevole ed accorta. “In tema di distribuzione dell'onere della prova nei giudizi relativi a contratti d'intermediazione finanziaria, alla stregua del sistema normativo delineato dagli artt. 21 e 23 del d.lgs. n. 58 del 1998 (TUF) e dal reg. Consob n. 11522 del 1998, la mancata prestazione delle informazioni dovute ai clienti da parte della banca intermediaria ingenera una presunzione di riconducibilità alla stessa dell'operazione finanziaria, dal momento che l'inosservanza dei doveri informativi da parte dell'intermediario, costituisce di per sé un fattore di disorientamento dell'investitore che condiziona in modo scorretto le sue scelte di investimento. Tale condotta omissiva, pertanto, è normalmente idonea a cagionare il pregiudizio lamentato dall'investitore, il che, tuttavia, non esclude la possibilità di una prova contraria da parte dell'intermediario circa la sussistenza di sopravvenienze che risultino atte a deviare il corso della catena causale derivante dall'asimmetria informativa” (Cass Ord.
3914/2018)» (sentenza Corte d'Appello Genova n. 57/2025 cit.).
Nel caso in esame risulta dagli stessi documenti prodotti dall'appellante che la banca, non solo non ha fornito all'investitore le informazioni relative alla tipologia ed al rischio dei titoli acquistati, ma ha offerto informazioni contraddittorie in relazione al rischio dell'investimento proposto.
Preliminarmente la Corte osserva che nella specie non si tratta, come dedotto dalla banca, di un rapporto di mera esecuzione in quanto, come ben chiarito dalla
Giurisprudenza, “In tema di intermediazione finanziaria, ai fini dell'applicazione della disciplina prevista per la prestazione del servizio di mera esecuzione (execution only)
e del conseguente esonero dell'intermediario dagli obblighi informativi previsti dalla disciplina generale, è necessario che questi fornisca la prova, concreta e specifica 1) che il servizio (di mera esecuzione) prestato in favore del cliente in occasione del
(singolo e specifico) ordine di investimento concretamente dedotto sia stato
15 effettivamente assunto su iniziativa di quest'ultimo, 2) che il potenziale cliente sia stato chiaramente informato che, nel prestare tale servizio (di mera esecuzione),
l'intermediario non è tenuto a valutare l'appropriatezza dell'investimento e che, dunque,
l'investitore non beneficia della protezione offerta dalle norme generali che lo riguardano, 3) che l'intermediario abbia agito nel rispetto degli obblighi previsti dalla legge in materia di conflitti di interesse;
in relazione al primo presupposto, peraltro, la sola provenienza dell'ordine dal cliente è del tutto insufficiente ad attestare l'effettiva e incontroversa riconducibilità al cliente dell'iniziativa riferita allo specifico ordine di investimento dedotto in giudizio. (Nella specie, la S.C. ha confermato l'impugnata sentenza di condanna al risarcimento dei danni, essendosi l'intermediario limitato a produrre il contratto, sottoscritto dal cliente, recante l'indicazione che "il servizio è prestato su iniziativa del Cliente" e che "l'intermediario rispetta gli obblighi in materia di conflitto di interesse", ed un atto di autorizzazione nel quale il cliente comunicava
"di essere stato adeguatamente informato della policy sul conflitto di interessi adottata"). (Cass. Sez. 3, 14/11/2023, n. 31712, Rv. 669474 - 01).
Nella specie, oltre a difettare l'indicazione che il servizio era prestato su iniziativa del cliente, al contrario, come riconosciuto dalla stessa parte appellante, “E' pacifico che le parti hanno concluso nel corso del 2006 un contratto di deposito amministrato e di negoziazione, ricezione e trasmissione di strumenti finanziari come si evince dal documento n.ro 2 allegato in primo grado” (appello pag. 17). Inoltre, è stato fornito alla cliente un giudizio di appropriatezza sull'investimento effettuato oltre ad un servizio accessorio c.d. chiari di cui infra. CP_5
Per il primo acquisto 13.08.2007, (doc. 8 DB) la banca si è limitata a comunicare alla cliente (che ha effettuato l'acquisto in filiale allo sportello) l'esistenza di un potenziale conflitto di interessi fornendo una descrizione del titolo che nulla evidenzia in relazione alle caratteristiche del titolo:
16 Per i successivi investimenti (doc. 9 a 11 DB) la banca ha comunicato il conflitto di interessi (cfr. doc. 10 investimento del 13.02.2008) ed una descrizione del titolo dal quale non si traggono elementi utili e concreti circa la natura del prodotto:
17 Dall'esame del documento emerge come, contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante, il coefficiente di rischio dell'investimento sia stato indicato quale medio basso.
Solo per l'acquisto effettuato il 3.12.2007 (doc. 9 DB) pur essendo stato espresso il giudizio in termini di appropriatezza, il livello di rischio era stato descritto come elevato (da 2 medio basso a 3 medio) senza alcuna ulteriore informazione aggiuntiva che potesse giustificare tale mutamento:
Per l'acquisto del 15 febbraio 2008 (doc. 11 DB), è stato espresso dalla banca un giudizio di inappropriatezza senza alcuna indicazione a chiarimento:
18 Come per tutti gli altri acquisti, nella sezione “Warning ordine” era inserita la dicitura:
Il livello di rischio, a differenza dell'acquisto del 3.12.2007, è indicato quale medio basso:
La banca, dunque, non solo ha indicato il livello di rischio dell'operazione quale
“basso”, ma a corredo dell'operazione ha comunicato alla cliente di avere aderito ad
19 una iniziativa studiata proprio per gli investimenti a “basso rischio” (come quello effettuato dalla stessa visto livello di rischio comunicato all'investitrice in CP_1
sede di acquisto), impegnandosi ad avvisare i clienti di DB “qualora si dovesse verificare un peggioramento della rischiosità”. Nel caso in esame, nonostante si sia verificato un peggioramento (fatto non contestato avendo espresso DB un giudizio di inappropriatezza), tale avviso volto a rendere edotto il cliente sull'andamento dell'investimento non è stato dato.
Risulta al contrario che, in relazione all'ultimo acquisto (effettuato a soli due giorni di distanza da quello del 13.02.2008) e nonostante il giudizio di inappropriatezza, DB ha mantenuto la medesima descrizione dei titoli (integralmente sovrapponibile a quella dei documenti precedenti) e indicato lo stesso livello di rischio (Doc. 11):
Anche per l'ultima negoziazione è stato inserito il riferimento all'iniziativa “patti chiari”:
20 Risulta, pertanto, che non solo la banca non abbia fornito alla cliente le informazioni dovute omettendo di informarla sulla reale natura e caratteristiche del titolo obbligazionario, ma abbia fornito informazioni contraddittorie tali da disorientare la cliente, e di comunicare alla cliente il peggioramento della rischiosità dei pregressi investimenti.
Alla luce della documentazione prodotta correttamente, è stata ritenuta la sussistenza del nesso causale tra l'omessa informazione e il pregiudizio subito non potendo, come insegnato dalla Giurisprudenza “In materia di contratti di intermediazione finanziaria,
l'inottemperanza dell'intermediario agli obblighi informativi cui è tenuto fa insorgere la presunzione di sussistenza del nesso di causalità tra detto inadempimento e il pregiudizio lamentato dall'investitore, la cui prova contraria, a carico del primo, non può consistere nella dimostrazione di una generica propensione al rischio da parte
21 dell'investitore, desunta anche da scelte rischiose pregresse, perché anche l'investitore speculativamente orientato e disponibile ad assumersi rischi deve poter valutare la sua scelta speculativa e rischiosa nell'ambito di tutte le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato, alla luce dei fattori di rischio che gli siano stati segnalati”. (Cass. Sez. 1,
12/05/2023, n. 12990, Rv. 667897 - 01).
Tale comportamento omissivo e commissivo assume rilevanza anche in ordine al primo motivo di appello incidentale, non potendosi condividere quanto ritenuto dal giudice di prime cure che “in occasione dell'acquisto sub a4) (del 15.2.08) risulta che la banca abbia segnalato all'attrice che l'operazione risultava “non appropriata”, evidentemente sulla base di informazioni finanziarie pervenute al ceto bancario (docc. 11 banca e 7 ter attrice) e segnalando altresì il conflitto di interesse;
▪ che malgrado tale warning,
l'operazione venne comunque portata a termine dall'attrice, che quindi di nulla si può dolere”.
Come risulta dai documenti esaminati all'investitrice furono sottoposte informazioni incomplete contraddittorie in violazione degli obblighi informativi previsti dal d.lgs. n.
58 del 1998 e dalle relative prescrizioni di cui al regolamento Consob n. 11522 del
1998 e successive modificazioni.
Peraltro, l'obbligo informativo non è eliso o escluso neppure in presenza di una segnalazione di non adeguatezza o non appropriatezza: “In tema di intermediazione finanziaria, l'obbligo informativo a carico dell'intermediario sussiste, anche al di fuori di una negoziazione diretta in contropartita, nel caso di negoziazione diretta per conto del cliente, rientrando tale operazione a pieno titolo tra "i servizi e attività di investimento" di cui all'art. 1, comma 5, lett. b) T.U.F. La violazione di tale obbligo non può ritenersi esclusa neanche in presenza di una segnalazione di non adeguatezza e di non appropriatezza, gravando sull'intermediario anche un autonomo obbligo di prestare all'investitore il corredo informativo relativo allo specifico strumento finanziario, evidenziandone le caratteristiche ed i rischi specifici. (In attuazione del predetto principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza del giudice di merito che
22 aveva ritenuto adempiuto l'obbligo informativo da parte della banca per il servizio di consulenza finanziaria prestata al cliente per l'acquisto di obbligazioni Lehman
Brothers, sulla base della sottoscrizione da parte di questo di un ordine di acquisto nel quale era evidenziata la non adeguatezza dell'investimento, ritenendo che nella specie, trattandosi di operazione autonomamente richiesta dal cliente, non fosse dovuta alcuna valutazione sull'appropriatezza dell'investimento, né alcuna informazione sullo specifico prodotto finanziario). (Cass. Sez. 1, 05/05/2022, n. 14208, Rv. 664868 - 01).
Inoltre, l'obbligo informativo non è eliso o escluso neppure in presenza di un investitore “esperto”: come chiarito dalla Suprema Corte, infatti, “In tema di intermediazione finanziaria, gli obblighi sanciti "ratione temporis" dall'art. 21 del d.lgs.
n. 58 del 1998 e dall'art. 28, commi 1 e 2, del Reg. Consob n. 11522 del 1998, non vengono meno nei confronti dell'investitore aduso ad operazioni finanziarie a rischio elevato, risultanti dalla sua condotta pregressa, seguitando a rispondere l'obbligo informativo all'obiettivo del riequilibrio dell'asimmetria del patrimonio conoscitivo- informativo delle parti in favore dell'investitore medesimo, al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole”. (Cass. Sez. 1, 06/12/2022, n. 35789, Rv. 666136 - 02).
In accoglimento del primo motivo di appello incidentale, pertanto, deve essere ordinata i)la risoluzione del contratto di acquisto del 15.02.2008 delle obbligazioni emesse da
IT holding spa denominate 9.875 ITHOLD 12) e ii) la conseguente condanna di DB al pagamento della somma di euro 7.731,12 oltre interessi legali dal 17.11.2016 al saldo.
TERZO MOTIVO: Erronea decisione della sentenza di primo grado con riferimento all'applicazione degli artt. 1453, 1458 e 2033 c.c. in considerazione del rigetto della domanda riconvenzionale formulata dalla di restituzione delle Pt_2
cedole incassate dalla signora sui titoli IT Holding posseduti a seguito CP_1
della risoluzione del contratto.
Il motivo a parere della Corte è fondato.
23 La banca convenuta in primo grado con memoria 183 precisava le proprie conclusioni come in comparsa di risposta chiedendo tempestivamente “in via riconvenzionale subordinata, per l'ipotesi di accoglimento delle domande attoree, sotto il profilo della nullità, ordinare all'attore la restituzione dei titoli di cui alla presente controversia, con compensazione del controvalore degli interessi percepiti "medio tempore" in ragione della durata del possesso dei titoli stessi”.
Secondo costante giurisprudenza della Suprema Corte cui questa Corte intende conformarsi “Quando sia dichiarata la risoluzione del contratto d'investimento in valori mobiliari, si ingenerano tra le parti reciproci obblighi restitutori, dovendo l'intermediario restituire l'intero capitale investito, mentre l'investitore è obbligato alla restituzione del valore delle cedole corrisposte e dei titoli acquistati, secondo la disciplina di cui all'art. 2038 c.c.; i reciproci crediti vantati dalle parti, ove ne ricorrano i presupposti, possono compensarsi legalmente, ai sensi dell'art. 1243 c.c. (In applicazione del principio, la Corte, cassando la pronuncia impugnata ha prescritto alla
Corte d'Appello in sede di rinvio: di valutare le domande restitutorie con riguardo, rispettivamente, alla somma originariamente investita ed alle cedole ed ai titoli oggetto dell'investimento; di verificare se i titoli fossero ancora nella disponibilità degli investitori;
di verificare la sussistenza dei presupposti della compensazione nei limiti della coesistenza dei crediti;
di statuire sulla domanda risarcitoria con riguardo al danno eventualmente residuato agli investitori dopo aver proceduto alle restituzioni dovute.)”
(Cass. Sez. 1, 30/01/2019, n. 2661, Rv. 652415 - 01).
La banca ha fornito la prova (all. 6) di avere corrisposto cedole per un totale di euro
1.722,92. (“laddove si rileva che in data 16 maggio 2007 la correntista ha percepito cedole per euro 1.293,49 sul prodotto con codice ISIN XS0203896567 (obbligazioni
IT Holding) e che in data 16 novembre 2007 ha percepito cedole per euro 429,43 sul prodotto con codice ISIN XS0203896567 (obbligazioni IT Holding)”. Si tratta, peraltro, di circostanza non contestata specificamente da parte appellante.
24 In accoglimento del presente motivo deve essere pertanto essere ordinata la restituzione delle cedole corrisposte e, dunque, disposta la restituzione di euro 1.722,92.
QUARTO MOTIVO: Erronea decisione della sentenza di primo grado in relazione alla mancata ammissione delle prove testimoniali per interrogatorio formale e testi richieste da con la memoria istruttoria depositata. Parte_1
Violazione dell'art. 2697 c.c
La parte appellante lamenta che il rigetto delle istanze istruttorie configurerebbe un vizio di motivazione della sentenza incidendo sul ritenuto difetto probatorio in capo alla banca che si era offerta di provare le circostanze relative all'assolvimento dell'obbligo informativo per testi.
Ad avviso della Corte il motivo non è accoglibile.
Preliminarmente la Corte osserva come il Tribunale abbia esaminato le istanze istruttorie giudicandole superflue. Inoltre, come chiarito dalla Giurisprudenza, “Il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui esso investa un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa o non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la "ratio decidendi" risulti priva di fondamento”. (Cass. Sez. L., 01/07/2024, n. 18072, Rv. 671851 - 01).
Nella specie le prove testimoniali dedotte nulla aggiungevano in ordine all'assolvimento dell'obbligo informativo trattandosi di capitoli formulati genericamente (quali i capitoli da uno a sette oggetto anche di prove documentali) o relativi a fatti documentalmente provati (come il capitolo 8).
QUINTO MOTIVO: Erronea determinazione della condanna alle spese legali anche in ragione del rigetto di parte delle domande formulate da parte della
25 signora Richiesta di riforma in punto spese legali. Violazione dell'art. 92 CP_1
c.p.c.
L'appellante lamenta che il giudice di primo grado non abbia parzialmente compensato le spese di lite, pur in considerazione della soccombenza parziale dell'attrice in specie per il rigetto della domanda per l'acquisto effettuato presso banca per il quale CP_3
la banca convenuta aveva chiesto la condanna ex art. 96 c.p.c..
Il motivo ad avviso della Corte non è accoglibile.
Costituisce principio consolidato in Giurisprudenza che “In un processo con pluralità di domande contrapposte, in caso di soccombenza reciproca determinata dal parziale accoglimento di tali domande, al fine di individuare la parte "maggiormente soccombente" occorre confrontare il valore delle domande parzialmente accolte (e quindi non quello delle domande rispettivamente rigettate), cosicché deve ritenersi
"maggiormente soccombente" la parte la cui domanda accolta sia di minor valore.
(Cass. Sez. 3, 13/11/2023, n. 31444, Rv. 669470 - 01).” (Cass. Sez. U., 31/10/2022, n.
32061, Rv. 666063 - 01).
Nella specie la banca non aveva proposto domande contrapposte essendosi limitata a proporre “domanda riconvenzionale subordinata di restituzione dei Bond e degli interessi maturati”. La domanda dell'attrice è stata accolta parzialmente ed in particolare per euro 28.683,43 in relazione agli investimenti effettuati presso DB a fronte di una domanda dispiegata per euro 36.375,66. È stata respinta la domanda per euro 13.925,35 per gli acquisti effettuati presso Correttamente, dunque, il CP_3
giudice di prime cure ha valutato come “prevalente” la soccombenza della banca.
Tanto premesso, ritenutane la fondatezza l'appello PRINCIPALE deve essere accolto entro i limiti sopra specificati.
APPELLO INCIDENTALE
PRIMO MOTIVO: IN RELAZIONE ALL'INVESTIMENTO A4, (prod 4 citazione)
26 L'appellante incidentale si duole che con riferimento all'investimento del 15.02.2008 il giudice abbia respinto la domanda in virtù della somministrazione dell'informazione relativa all'inappropriatezza dell'acquisto.
Secondo parte appellante la sentenza sarebbe erronea in quanto: i)“Nessun documento e/o prova è stata prodotta in relazione all'informativa data alla Guerra del peggioramento del titolo”; ii) “La banca che aveva espressamente proposto alla Sig.ra
“obbligazioni con poco rischio ed a basso rendimento” (confermato dalla CP_1
comunicazione del livello di rischio contenuto nel documento come “BASSO
RISCHIO – BASSO RENDIMENTO: N ASSET CLASS 2”non ha rispettato né la normativa di settore né il suo impegno contrattuale”;. iii) la banca nel “contratto di negoziazione sottoscritto con la Dott.ssa e prodotto da controparte si era CP_1
impegnata a comunicare alla stessa se i titoli da lei acquistati avessero superato il 50% di perdita” (appello incidentale pagg. 43 e segg.).
Il motivo ad avviso della Corte è il primo motivo di appello incidentale è fondato e deve essere accolto, come già illustrato nell'esame del terzo motivo di appello principale.
SECONDO MOTIVO: Si ritiene di domandare all'Ill.ma Corte D'appello di
Genova la revisione della sentenza nella parte in cui ha dichiarato la carenza di legittimazione passiva per i titoli acquistati dalla Sig.ra presso la CP_1 CP_3
per ottenere, anche per tali ordini, il risarcimento del danno da parte della Banca convenuta.
Per parte appellante incidentale DB sarebbe responsabili anche per l'acquisto dei medesimi titoli effettuati presso BANCA CARIGE in quanto “che Parte_1
rimane responsabile di tutta la fase precontrattuale, in riferimento all'omesso obbligo d'informazione c.d. attiva circa la natura, i rischi e le implicazioni della singola operazione”. (appello incidentale pag. 75).
Il motivo ad avviso della Corte non è accoglibile.
27 Preliminarmente la Corte osserva che l'appellante incidentale non allegato alcun elemento in ordine all'investimento effettuato presso tranne la contabile di CP_3
acquisto. La deduzione attorea (responsabilità precontrattuale di DB che avrebbe condizionato l'acquisto delle medesime obbligazioni presso banca non è stata CP_3
dunque provata né la parte si è offerta di farlo per tramite di mezzi probatori. Inoltre, come ritenuto correttamente dal giudice di prime cure si tratta di contratti autonomi stipulati con soggetti diversi.
Tanto premesso, ritenutane la fondatezza, l'appello INCIDENTALE deve essere accolto entro i limiti sopra specificati.
SPESE
Quanto alle spese di lite, la Corte osserva che l'appello principale risulta parzialmente fondato solo in relazione all'omessa restituzione del valore delle cedole corrisposte conseguenti alla dichiarazione di risoluzione;
quanto all'appello incidentale lo stesso risulta accolto parzialmente solo con riferimento all'acquisto effettuato presso il 15.02.2008. In definitiva l'accoglimento dell'appello Parte_1
principale e di quello incidentale non comporta una modificazione sostanziale dell'esito complessivo della lite avutosi in primo grado (per l'affermazione che “La decisione dell'impugnazione sulla questione principale può comportare la modificazione, in virtù del cosiddetto "effetto espansivo interno" anche della questione dipendente (nella specie, riguardante le spese di lite del primo grado), pur se autonoma e non investita da specifica censura;
tale "modificabilità" dei capi di sentenza autonomi ma dipendenti da altro capo, costituendo un'eccezione al principio della formazione del giudicato in mancanza di impugnazione, va applicata con estremo rigore, dovendosi perciò escludere che l'impugnazione della statuizione sulla questione principale rimetta in ogni caso in discussione la decisione sulla questione dipendente, attribuendo perciò sempre al giudice dell'impugnazione il potere di deciderla nuovamente e autonomamente, posto che ciò potrà e dovrà accadere solo ove sia imposto dal tenore della decisione relativa all'impugnazione principale, ossia quando tale ultima decisione
28 si ponga in contrasto con quella sulla questione dipendente. In tal caso, la direzione e i limiti dell'intervento consentito al giudice dell'impugnazione sulla statuizione dipendente non colpita da impugnazione non potranno che dedursi dalle necessità di coerenza imposte dalla decisione sulla questione principale e dai motivi posti a sostegno della medesima” (Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 23985 del 26/09/2019, Rv.
655106 – 01; Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 28136 del 05/10/2023, Rv. 669125 – 01)
Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., valutato l'esito complessivo della vicenda processuale e considerata l'accoglimento in misura estremamente ridotta delle domande formulate dall'appellante e dall'appellante incidentale, debbono essere integralmente compensate le spese di lite del presente grado di giudizio tra le parti (Cass. Sez. U., 31/10/2022, n.
32061, Rv. 666063 – 01).
P. Q. M.
La Corte di Appello
Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando,
in parziale accoglimento dell'appello principale proposto da Parte_1
, in parziale accoglimento dell'appello incidentale proposto da
[...] [...]
. in parziale riforma della sentenza impugnata pronunciata inter partes CP_1
dal Tribunale di Genova in composizione monocratica,
1. dichiara tenuta e condanna a restituire a Controparte_1 Parte_1
l'importo di € 1.722,92, oltre agli interessi dalla data della domanda al
[...]
saldo;
2. dichiara risolto il contratto di acquisto del 15.02.2008 delle obbligazioni IT holding spa denominate 9.875 ITHOLD 12);
3. dichiara tenuta e condanna al pagamento in favore di Parte_1
della somma di euro 7.731,12 oltre interessi legali dal Controparte_1
17.11.2016 al saldo;
29 4. conferma nel resto la sentenza impugnata;
5. spese del presente grado integralmente compensate.
Genova, 18/06/2025.
Il Consigliere estensore
Dott. Francesca Traverso
30
Il Presidente
Dott. Riccardo Baudinelli
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima civile
riunita in camera di consiglio e così composta
Dott. Riccardo Baudinelli -Presidente
Dott. Stefano Tarantola -Consigliere
Dott. Francesca Traverso -Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 244/2023 R.G. promossa da:
(COD. FISC: ) Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata presso il difensore in VIA G. D'ANNUNZIO, 2/42 16121
GENOVA - rappresentata e difesa dagli Avv.ti VOLPE GIAN MARIA e SPIGNO
GIANFILIPPO;
appellante nei confronti di:
1 (COD. FISC. ) nata in GENOVA Controparte_1 C.F._1
(GE) il 20/10/1949 elettivamente domiciliata presso il difensore in VIALE MILLO
72/2 CHIAVARI rappresentata e difesa dall'Avv. CAFFERATA CRISTINA
appellata-appellante incidentale
CONCLUSIONI
Per l'appellante : “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, Parte_1
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta:
- previo rigetto dell'appello incidentale proposto dalla signora Controparte_1
- in integrale riforma della sentenza n.ro 61/2023 del Tribunale di Genova pronunciata nel giudizio R.G. n. 1258/2020 in data 11 gennaio 2023, notificata il 3 febbraio 2023 presso il domicilio eletto di dichiarare pienamente validi gli Parte_1
ordini di acquisto impartiti dalla signora a in Controparte_1 Parte_1
data 13 agosto 2007, 3 dicembre 2007, 13 febbraio 2008, e15 febbraio 2008 per cui è causa, nonché accertare il corretto comportamento della appellante con Pt_2
riferimento all'osservanza degli obblighi informativi impartiti alla cliente e per l'effetto ordinare alla signora la restituzione della somma di Euro 37.337,46 Controparte_1
oltre interessi legali dal pagamento di detta somma al saldo, versata dalla Pt_2
all'appellata in osservanza del dispositivo dell'impugnata sentenza, oltre alle spese dei due gradi di giudizio;
- in subordine, disporre la restituzione del valore delle cedole trattenute dalla signora compensando detto importo nella misura di Euro 1.722,92 con la somma di CP_1
Euro 37.337,46 determinando i relativi rapporti di dare e avere, condannandola sig.ra in ogni caso alla restituzione dell'importo di Euro 1.722,92 degli interessi CP_1
determinati dalla sentenza di primo grado con condanna delle spese legali dei due gradi di giudizio;
- in via istruttoria, occorrendo, si insiste per l'ammissione dei seguenti
2 capitoli di prova per interrogatorio formale e testi:
1- Vero che la signora CP_1
è stata cliente di a partire dall'anno 2006 della Filiale di
[...] Parte_1
Chiavari della ridetta Banca sottoscrivendo contratto di conto corrente e di negoziazione titoli;
2- Vero che la signora si presentava abitualmente in banca con una Controparte_1
lista di prodotti finanziari da lei prescelti per essere inseriti nel suo portafoglio;
3- Vero che nel periodo 2006 - 2008 la signora fu cliente “Private banking” CP_1
dello sportello 280 di Chiavari, ben conosciuta dai funzionari della banca che operavano in quel settore dedicato a clienti con elevata disponibilità patrimoniale ed era seguita dal signor Persona_1
4- Vero che, in seguito, la signora venne seguita dal servizio “Family”avendo CP_1
ridotto il patrimonio investito presso ed è stata seguita nelle posizioni Parte_1
e nelle scelte di investimento dal signor (dal 2015) presso la Filiale di P_
Chiavari della Banca convenuta dove lo stesso ricopriva il ruolo di P_
Responsabile dello sportello;
5- Vero che in occasione dei singoli ordini di acquisto in obbligazioni IT Holding la signora chiese di acquistare quei titoli ed ha impartito i relativi ordini ed ha CP_1
apposto le firme sia sui moduli d'ordine che sugli “warning” emessi dal sistema e che erano i dati effettivi di cui la banca disponeva all'epoca degli acquisti (documenti da
N.ro 2 a n.ro 11 da rammostrarsi al teste);
6-Vero che gli “warning” suddetti qualificano i titoli con rischio medio e sono stati consegnati per iscritto e firmati dalla signora fornendo le informazioni del CP_1
titolo anche per iscritto;
7-Vero che la signora aveva un profilo di rischio elevato e che Controparte_1
acquistava e vendeva titoli con una notevole frequenza ed era orientata a titoli e strumenti a rischio elevato, come risulta dai documenti 15 e 16 da rammostrarsi al teste;
8-Vero che la signora aveva acquistato nel corso dell'anno 2006 Controparte_1
3 (esattamente l'11 dicembre di quell'anno) lo stesso prodotto obbligazionario IT
Holding per un controvalore di 30.000,00 euro per poi rivenderlo in data 16 maggio
2007 con una plus valenza di euro 2.055,829 euro come si evince dalla documentazione relativa al riepilogo delle posizioni allegata sub n.ro 6 da rammostrarsi al teste.
A testi sulle circostanze sopra indicate si indicano i signori Persona_1 P_
, domiciliati presso gli Uffici di
[...] Parte_3
Vinte spese diritti e onorari dei due gradi di giudizio”
Per l'appellata e appellante incidentale “Piaccia all'Ill.mo Giudice della CP_1
Corte di Appello di Genova, per tutti i motivi dedotti nella presente comparsa di costituzione e risposta
In via principale respingere le domande formulate da in atto di appello Parte_4
e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado non essendovi vizi logico giuridici nella parte in cui aveva riconosciuto nei confronti della Sig.ra il grave CP_1
inadempimento della nelle operazioni A1, A2, A3 e conseguentemente aveva Pt_2
riconosciuto alla Sig.ra il diritto di ottenere la restituzione degli investimenti CP_1
effettuati e per l'effetto dichiarare che la Dott.ssa non deve restituire Controparte_1
la somma ricevuta da per la sentenza oggetto di censura Parte_4
Sempre in via principale respingere la domanda di restituzione cedole ed interessi legali alla luce della correttezza della sentenza e delle argomentazioni dedotte in atto di appello e per l'effetto confermare le statuizioni della sentenza 61/2023Sempre in via principale respingere la censura in relazione alle spese legali liquidate in primo grado in favore della Sig.ra e per l'effetto confermare le statuizioni della CP_1
sentenza 61/2023In accoglimento dell'appello incidentale,
A) Dichiarare il grave inadempimento della in relazione ai titoli acquistati presso Pt_2
(sia per responsabilità contrattuale per l'intermediazione finanziaria che per il CP_3
contratto generale di negoziazione di titoli) sussistendo nesso di causalità e continuità tra l'attività di intermediazione posta in essere da e l'ulteriore Parte_1
4 investimento presso nel medesimo prodotto “IT Holding 2012 isin CP_3
s0203896567” per ottenere, anche per tali ordini, il risarcimento del danno da parte della Banca convenuta B) dichiarare il grave inadempimento della (sia per Pt_2
responsabilità contrattuale per l'intermediazione finanziaria che per il contratto generale di negoziazione di titoli, che per il contratto specifico relativa all'acquisto prodotto sub A4 - (Doc 4) Quarta tranche venduta da DB in data 15.2.2008 al prezzo di euro 74,75 ciascuna e così complessivamente euro 7731,12 e per l'effetto riformare sotto tale aspetto la sentenza di primo grado riconoscendo “anche in relazione al contratto di acquisto subb a4) il grave inadempimento della banca convenuta, con risoluzione del relativo contratto di acquisto e con condanna alla restituzione dell'investimento effettuato per € 7.731,12) oltre interessi legali dalla domanda stragiudiziale (17.11.2016) al saldo, atteso il non contestato tracollo delle obbligazioni acquistate) e la restituzione delle somme investite presso , CP_3
Con vittoria delle spese di lite sia del primo che del secondo grado”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Come da sentenza impugnata “Rilevato in fatto e considerato in diritto:
▪ che ha introdotto il presente giudizio avverso Controparte_1 Parte_1
allegando:
▪ di avere effettuato investimenti su obbligazioni IT holding spa (più precisamente le obbligazioni denominate 9.875 ITHOLD 12):
a) tra l'agosto del 2007 ed il febbraio del 2008 tramite la banca convenuta - per euro
36.374,35 e più precisamente in data:
1. 13.8.07
2. 3.12.07
3. 13.2.08
4. 15.2.08
5 b) tra il maggio 2008 e dicembre 2008 su per euro 13.925,35; CP_3
▪ che la banca convenuta caldeggiava gli investimenti sub a), illustrandoli come sicuri, omettendo la dovuta informazione all'attrice sulla rischiosità degli stessi e sull'andamento delle loro quotazioni nonché sull'esistenza di conflitto di interessi, con violazione degli artt. 21 TUF, 28 e 29 Reg. Consob 11522 del 1998 e 41 e 42 Reg.
Consob 16190 del 2007, nonché della garanzia “patti chiari”;▪ che sulla scorta dei suddetti inadempimenti informativi l'attrice si convinceva ad acquistare i medesimi titoli ITI holding anche presso Banca Carige e di cui sub b); ▪ di ritenere quindi responsabile per le perdite attoree conseguenti al default di Parte_1 CP_4
(in Amministrazione Straordinaria dal 2009) per tutti gli investimenti subb a) e b); ▪ che quindi l'attrice chiedeva in questa sede la declaratoria di Controparte_1
risoluzione dei contratti per inadempimento di con condanna di questa Parte_1
alla restituzione dell'investimento effettuato subb a) e b) e in subordine la condanna di al risarcimento dei danni;
Parte_1
▪ che si costituiva eccependo l'improcedibilità della domanda attorea, Parte_1
l'avvenuta prescrizione del diritto vantato, la carenza di legittimazione passiva in relazione alla vicenda dell'investimento preso (sub b) e comunque resistendo CP_3
nel merito ed agendo in via riconvenzionale subordinata, per la restituzione – nel caso di propria soccombenza – delle obbligazioni per cui è causa e dei rendimenti medio tempore incassati;
che concessi i termini ex art. 183 VI co. cpc, la causa veniva assunta in decisione”.
Con sentenza definitiva n. 61/202023 dell'11/01/202023, il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, così decideva: “Definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, così provvede: 1) dichiara risolti i contratti di acquisto delle obbligazioni emesse da IT holding spa denominate 9.875 ITHOLD 12) indicate in parte motiva subb a1), a2) e a3) per fatto imputabile alla convenuta;
2) condanna Parte_1
al pagamento – in favore di - della somma di Euro 28.683,43
[...] Controparte_1
oltre interessi legali dal 17.11.2016 al saldo;
3) condanna alla Controparte_1
6 restituzione – in favore di – delle obbligazioni emesse da IT holding Parte_1
spa denominate 9.875 ITHOLD 12) indicate in parte motiva subb a1), a2) e a3); 4) condanna alla rifusione – in favore di – delle spese Parte_1 Controparte_1
processuali, liquidate in Euro 5.000 per compensi, in Euro 545 per esborsi non imponibili, oltre rimborso forfetario e accessori di legge.”.
Avverso tale decisione, proponeva appello dinanzi a questa Corte Parte_1
, con atto notificato in data 3.03.2023.
[...]
Con comparsa si costituiva , la quale instava per il rigetto Controparte_1
dell'appello; proponeva appello incidentale.
Con ordinanza in data 28.09.2023 il C.I. rimetteva le parti dinnanzi a sé all'udienza del
7.03.2024 formulando proposta transattiva rinuncia appello principale appello incidentale a spese compensate) che le parti non accettavano.
Con ordinanza in data 22.05.2024 il Consigliere Istruttore rinviava all'udienza del
12.03.2025 per rimessione della causa in decisione assegnano alle parti i termini perentori di cui all'art. 352 comma 1 nn. 1, 2 e 3 c.p.c.; all'esito della quale udienza, visto l'art. 352 comma 2 c.p.c., il Consigliere Istruttore, con successiva ordinanza, riservava la decisione al collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
APPELLO PRINCIPALE
Ad avviso della Corte, l'appello principale è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti infra specificati.
PRIMO MOTIVO Individuazione del corretto rapporto contrattuale intercorso fra e e corrette informazioni fornite in base alle Parte_1 Controparte_1
norme di settore: erronea valutazione della sentenza impugnata in merito al mancato rispetto delle norme in tema di informazione dovuta all'investitore e conseguente erronea decisione in merito alla risoluzione di tre dei quattro contratti di acquisto conclusi. Mancata valutazione della dell'adeguatezza Pt_2
7 e della appropriatezza degli investimenti al profilo di rischio della cliente. Erronea interpretazione dell'art. 21 del TUF, 41 e 42 Reg. Consob. Erronea valutazione delle prove ex art. 2697 c.c. e omessa considerazione dei fatti provati decisivi per il giudizio.
1. a) Preliminarmente occorre inquadrare correttamente il rapporto contrattuale
intercorso fra e per fugare ogni dubbio relativo Controparte_1 Parte_1
alla tipologia di rapporto che legava le parti e agli obblighi cui era tenuta la banca verso la cliente, nonché per descrivere gli abituali investimenti effettuati dalla signora nel corso degli anni ed il suo profilo di rischio che assume rilievo CP_1
anche con riferimento alle informazioni che la banca deve fornire al cliente.
Per parte appellante la sentenza di prime cure sarebbe erronea laddove ha omesso di considerare che: i) dai documenti prodotti(6 e 7) emerge “che tutti gli investimenti della signora erano improntati ad acquisti di prodotti di tipo obbligazionario atti a CP_1
garantire un elevato rendimento”; ii) dagli ordini di acquisto (documenti 8, 9, 10 e 11)
“delle obbligazioni IT Holding (avvenuti rispettivamente in data 13 agosto 2007, 3 dicembre 2007, 13 febbraio 2008 e 15 febbraio 2008)” si evince che tutti i predetti documenti “contengono TUTTE, “warning” relativi alla rischiosità del titolo che la signora intendeva a acquistare (ed ha acquistato nonostante la sussistenza di un CP_1
potenziale conflitto di interessi sempre dichiarato e di cui lei stessa ha preso atto ad ogni singolo acquisti”; iii) “Negli ordini di acquisto datati 3 dicembre 2007, 13 febbraio
2008 e 15 febbraio 2008 viene evidenziato dalla banca (oltre al conflitto di interessi), con espressa dichiarazione sottoscritta per accettazione dalla cliente, che l'ente emittente potrebbe non adempiere agli obblighi assunti per variabili macroeconomiche e che i titoli potrebbero subire fluttuazioni a causa delle variabili del mercato finanziario”; iv) che pur in presenza di un giudizio di inappropriatezza la cliente (nel caso dell'ultimo acquisto) aveva voluto procedere ugualmente assumendosi il rischio dell'acquisto delle obbligazioni;
v) nonostante tale giudizio “ non ha dato corso alla vendita di quelle che già deteneva”; vi) “gli obblighi informativi gravanti
8 sull'intermediario ai sensi dell'articolo 21 comma 1, lett. b, decr. Legisl. N. 58/1998 sono finalizzati a consentire al cliente di effettuare investimenti pienamente consapevoli, sicché tali obblighi, al di fuori dei contratti di gestione e di consulenza, devono essere adempiuti in vista dell'operazione da compiere e si esauriscono con essa” come chiarito dalla giurisprudenza.
Il Tribunale inoltre non ha valutato il fatto che l'investitrice aveva una conoscenza diretta del titolo acquistato nel corso del 2006 per un controvalore di euro 30.000 realizzando una plus valenza, non ha nemmeno tenuto conto della conoscenza che la signora aveva del titolo. Tutte le circostanze esposte fanno della un CP_1 CP_1
soggetto che “svolgeva abituale opera di “trading” di prodotti finanziari. la carenza di buona fede dell'investitrice che ha selezionato fra gli investimenti in identico prodotto quelli che, per sua scelta di investimento, non ha provveduto a rivendere tempestivamente, chiedendone poi il rimborso alla Banca”: l'odierna appellata, infatti, effettuava operazioni in autonomia investendo in titoli altamente remunerativi.
Deduce inoltre parte appellante come il giudizio di inappropriatezza dovesse costituire un campanello di allarme per gli acquisti dei titoli IT Holding effettuati in precedenza.
In ogni caso risulta dalle fonti disponibili sul mercato finanziario che i titoli IT Holding
Finance appartenessero “ad una categoria di emissioni con “rating” speculativa, ma che, per quanto noto, agli operatori finanziari nell'anno 2008 risultava avere un andamento positivo ed era lontano il default del 2009” come confermato dal Tribunale di Milano.
In ogni caso “La disciplina dettata dal TUF (osservata nel presente caso ad onta di quanto afferma il Giudice di prime cure) e dal successivo regolamento Consob così come evidenziata in precedenti di merito di analoga natura del presene caso, è rispettata quando le informazioni sul prodotto oggetto dell'ordine di acquisto in ambito di contratto di negoziazione di strumenti finanziari vengono date per iscritto e sottoscritte dal cliente che intende acquistare quel prodotto a prescindere da eventuali osservazioni dell'intermediario su eventuali aspetti che sconsiglierebbero l'acquisto. Tale obbligo
9 gravante sull'intermediario è stato rigorosamente adempiuto da ”. Parte_1
Sottolinea l'appellante come la “ ha fornito la dovuta informazione alla propria Pt_2
cliente anche avuto riguardo alle indicazioni del c.d. cui Controparte_5
aderiscono alcune banche nel tentativo di agevolare consapevoli acquisti di prodotti finanziari da parte di piccoli risparmiatori. L'iniziativa è finalizzata a creare CP_5
una consapevolezza anche ai risparmiatori dotati di capitali meno cospicui e di minore competenza finanziaria e che non vogliono affidarsi ad un servizio di gestione professionale o investire in strumenti complessi. titoli IT Holding acquistati dalla signora secondo le indicazioni previste dall'iniziativa CP_1 CP_5
presentavano un rischio medio (pari a 3) in una scala da 1 (rischio basso) a 6 (rischio elevato), come risulta dalla documentazione sottoscritta dall'attrice allegata agli ordini di acquisto dei prodotti Tali dati furono comunicati dalla banca alla signora per CP_1
iscritto al momento dei singoli acquisti, come si rileva dalla produzione degli ordini di acquisto allegati sub n.ri 8-11 come più evidenziato”. (appello pagg. 18 e segg.). Pt_5
1. b) La sentenza ha errato anche sotto l'ulteriore profilo della mancata considerazione della coerenza dell'investimento al profilo di rischio in cui poteva
essere inquadrata la signora CP_1
Secondo l'appellante il giudice di prime cure non avrebbe correttamente inquadrato la fattispecie in esame in quanto “trattandosi di un servizio di negoziazione, ricezione e trasmissione ordini, all'intermediario era richiesta la valutazione di appropriatezza di cui agli artt. 41 e 42 del regolamento citato, che prevedono l'acquisizione di informazioni dal cliente "... in merito alla sua conoscenza ed esperienza nel settore d'investimento rilevante per il tipo di strumento o di servizio proposto o chiesto. Il contenuto delle informazioni da richiedere al cliente è ulteriormente specificato dal richiamo, contenuto nell'art 41, all'art. 39 comma 2, che individua la tipologia delle informazioni da acquisire, che devono includere: "...a) i tipi di servizi, operazioni e strumenti finanziari con i quali il cliente ha dimestichezza;
b) la natura, il volume e la frequenza delle operazioni su strumenti finanziari realizzate dal cliente e il periodo
10 durante il quale queste operazioni sono state eseguite;
c) il livello di istruzione, la professione o se rilevante, la precedente professione del cliente. " L'art. 42 chiarisce che la funzione della valutazione di appropriatezza è quella di verificare "che il cliente abbia il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere il rischio che lo strumento o il servizio di investimento offerto o richiesto comporta", che può essere presunta solo per il cliente professionale, e prevede che, nei casi di inappropriatezza, ovvero di rifiuto di fornire informazioni da parte del cliente o di informazioni insufficienti, l'intermediario fornisca la relativa avvertenza al cliente (art. 42 ult. comma)”.
Secondo la parte appellante la profilatura MIFID in atti (nella quale è stato indicato compiutamente il profilo i di rischio la tipologia di investimenti) dimostra che la CP_1
era soggetto esperto che gestiva in autonomia i prodotti finanziari
“La si è comportata in modo estremamente lineare e trasparente ed ha adempiuto Pt_2
a tutti gli obblighi informativi derivanti dalla normativa di settore, secondo l'insegnamento della Suprema Corte. Nell'offerta di servizi di consulenza,
l'intermediario deve agire secondo i principi dell'adeguatezza e quindi ricevere le informazioni del cliente relative alla propensione al rischio, agli obiettivi di investimento e all'orizzonte temporale, fornendo le informazioni relative alle caratteristiche del servizio offerto, alle caratteristiche del prodotto finanziario consigliato e ai costi totali. Se non si hanno le informazioni necessarie per operare in adeguatezza non si può operare in regime di consulenza, ma in quello di appropriatezza per cui l'intermediario non può consigliare, ma limitarsi alla trasmissione degli ordini decisi dal cliente per conto proprio. Quindi l'intermediario opera in regime di appropriatezza quando non offre consulenza in materia di investimenti o gestione del portafoglio, ma si limita a trasmettere gli ordini nel mercato per conto del cliente: di conseguenza l'intermediario non può astenersi dal trasmettere gli ordini del cliente anche se inadeguati per tipologia, oggetto, frequenza e dimensione (rimane l'obbligo all'intermediario di comunicare al cliente il rischio dell'operazione, come è avvenuto
11 nella specie). Nel regime dell'appropriatezza non si hanno mai responsabilità da parte dell'intermediario sull'operato del cliente perché in questo regime il cliente dichiara di avere un'alta esperienza sui prodotti finanziari e una elevata propensione al rischio.”
(appello pagg. 26 e segg.).
SECONDO MOTIVO: Il nesso causale e l'onere della prova. Il deficit probatorio da parte della signora Violazione da parte del Tribunale del disposto di CP_1
cui all'art. 2697 c.c.
Per parte appellante il tribunale non avrebbe applicato correttamente i principi relativi all'onere della prova. In primis il Tribunale avrebbe omesso alcuna valutazione in ordine alla sussistenza del nesso di causa tra la ipotizzata omessa informazione ed il danno lamentato ovvero di “provare che ove informata sui rischi non avrebbe acquistato quel prodotto”. Secondo l'appellante il corretto riparto dell'onere probatorio avrebbe imposto di “di fornire la prova del danno e del nesso di causalità tra inadempimento e danno, nesso che sussiste se, ove adeguatamente informato,
l'investitore avrebbe desistito dall'investimento rivelatosi poi pregiudizievole;
incombe invece sull'intermediario provare che tali informazioni sono state fornite, ovvero che esse esulavano dall'ambito di quelle dovute finanziario” come indicato dalla giurisprudenza ed in particolare dalla sentenza 10111/18. (appello pagg. 29 ed s.), con conseguente rigetto della domanda non avendo provato l'attrice tali circostanze ed anzi essendo comprovato che nonostante il giudizio di inappropriatezza la abbia CP_1
deciso di procedere all'acquisto.
Infatti “Dalle prove raccolte in primo grado è emerso che la signora conosceva CP_1
il titolo, che lo volle comprare per quattro volte pur essendole stato segnalato che il capitale avrebbe potuto non essere restituito e di fronte al quarto acquisto, dichiarato inappropriato, decise di mantenere le quattro tranches di IT Holding nel suo portafoglio”. (appello pag. 31).
PRIMO MOTIVO APPELLO INCIDENTALE: IN RELAZIONE
ALL'INVESTIMENTO A4, (prod 4 citazione)
12 L'appellante incidentale si duole che con riferimento all'investimento del 15.02.2008 il giudice abbia respinto la domanda in virtù della somministrazione dell'informazione relativa all'inappropriatezza dell'acquisto.
Secondo parte appellante la sentenza sarebbe erronea in quanto: i)“Nessun documento e/o prova è stata prodotta in relazione all'informativa data alla Guerra del peggioramento del titolo”; ii) “La banca che aveva espressamente proposto alla Sig.ra
“obbligazioni con poco rischio ed a basso rendimento” (confermato dalla CP_1
comunicazione del livello di rischio contenuto nel documento come “BASSO
RISCHIO – BASSO RENDIMENTO: N ASSET CLASS 2”non ha rispettato né la normativa di settore né il suo impegno contrattuale”;. iii) la banca nel “contratto di negoziazione sottoscritto con la Dott.ssa e prodotto da controparte si era CP_1
impegnata a comunicare alla stessa se i titoli da lei acquistati avessero superato il 50% di perdita” (appello incidentale pagg. 43 e segg.).
Il primo ed il secondo motivo di appello, che ad avviso della Corte debbono essere esaminati unitariamente in virtù dell'intima connessione che li unisce, non sono fondati.
Il primo motivo di appello incidentale ad avviso della Corte è fondato e deve essere accolto.
RICHIAMO A PRECEDENTE DELLA CORTE EX ART. 118 DISP. ATT. C.P.C. - Gli stessi argomenti svolti da parte appellante sono stati esaminati dalla Corte nella sentenza n. 57/2025 pubbl. il 16/01/2025 nella causa R.G. 103/2023, contenente le medesime questioni delle doglianze che si sono sopra riportate, che ha riformato una sentenza del Tribunale di Savona (sentenza peraltro allegata al doc. F appellante a sostegno dei propri motivi di appello) che aveva respinto la domanda di una investitrice con motivazione pressoché sovrapponibile a quella della sentenza qui impugnata.
«Quanto agli obblighi informativi si rileva che essi assicurano la trasparenza e la correttezza nei rapporti fra banca e clientela, favorendo scelte realmente consapevoli
13 da parte dell'investitore. Invero, l'art. 21, primo comma, del d.lgs. 24/02/1998, n. 58
(d'ora in poi TUF), nell'individuare gli obblighi di comportamento a carico dell'intermediario, prevede che quest'ultimo si comporti “con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati”
(lett. a) e acquisisca “le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati” (lett. b). In tema di intermediazione finanziaria, “l'obbligo informativo a carico dell'intermediario sussiste, anche al di fuori di una negoziazione diretta in contropartita, nel caso di negoziazione diretta per conto del cliente, rientrando tale operazione a pieno titolo tra "i servizi e attività di investimento" di cui all'art. 1, comma 5, lett. b) T.U.F. La violazione di tale obbligo non può ritenersi esclusa neanche in presenza di una segnalazione di non adeguatezza e di non appropriatezza, gravando sull'intermediario anche un autonomo obbligo di prestare all'investitore il corredo informativo relativo allo specifico strumento finanziario, evidenziandone le caratteristiche ed i rischi specifici” (Cass. 14208/2022).
L'intermediario non è esonerato dagli obblighi di informazione neppure quando l'investitore sia aduso ad operazioni finanziarie a rischio elevato, “non potendosi presumere che l'investitore debba necessariamente cogliere tutte le implicazioni di un dato investimento, solo perché in passato abbia già acquistato azioni o altri titoli, sebbene a rischio elevato” (cfr. Cass. n. 18153/2020). L'intermediario è tenuto a fornire un ampio e dettagliato ventaglio di informazioni sulle caratteristiche verso cui si indirizza l'investimento (cfr. Cass. 14884/2017), rendendo l'investitore edotto del rating, del prospetto informativo e delle caratteristiche del mercato dove il prodotto è collocato, di eventuali situazioni di grey market (cioè di mercati non ancora ammessi in quotazione e quindi sottratti al controllo delle Autorità di Vigilanza) e finanche del rischio default dell'emittente, sempre che sia conosciuto o conoscibile dall'intermediario, il quale non può giustificare un deficit informativo sulla base delle sue dimensioni locali o della sua non partecipazione diretta alla vendita dei titoli (cfr., da ultimo, Cass. 4075/2024 e i precedenti ivi richiamati). L'intermediario, quindi, assolve correttamente agli obblighi informativi quando fornisce a quest'ultimo
14 specifiche e personalizzate informazioni circa la reale e concreta natura dell'investimento finanziario proposto, della sua effettiva composizione, del rendimento e ogni altra caratteristica utile a consentire una scelta pienamente consapevole ed accorta. “In tema di distribuzione dell'onere della prova nei giudizi relativi a contratti d'intermediazione finanziaria, alla stregua del sistema normativo delineato dagli artt. 21 e 23 del d.lgs. n. 58 del 1998 (TUF) e dal reg. Consob n. 11522 del 1998, la mancata prestazione delle informazioni dovute ai clienti da parte della banca intermediaria ingenera una presunzione di riconducibilità alla stessa dell'operazione finanziaria, dal momento che l'inosservanza dei doveri informativi da parte dell'intermediario, costituisce di per sé un fattore di disorientamento dell'investitore che condiziona in modo scorretto le sue scelte di investimento. Tale condotta omissiva, pertanto, è normalmente idonea a cagionare il pregiudizio lamentato dall'investitore, il che, tuttavia, non esclude la possibilità di una prova contraria da parte dell'intermediario circa la sussistenza di sopravvenienze che risultino atte a deviare il corso della catena causale derivante dall'asimmetria informativa” (Cass Ord.
3914/2018)» (sentenza Corte d'Appello Genova n. 57/2025 cit.).
Nel caso in esame risulta dagli stessi documenti prodotti dall'appellante che la banca, non solo non ha fornito all'investitore le informazioni relative alla tipologia ed al rischio dei titoli acquistati, ma ha offerto informazioni contraddittorie in relazione al rischio dell'investimento proposto.
Preliminarmente la Corte osserva che nella specie non si tratta, come dedotto dalla banca, di un rapporto di mera esecuzione in quanto, come ben chiarito dalla
Giurisprudenza, “In tema di intermediazione finanziaria, ai fini dell'applicazione della disciplina prevista per la prestazione del servizio di mera esecuzione (execution only)
e del conseguente esonero dell'intermediario dagli obblighi informativi previsti dalla disciplina generale, è necessario che questi fornisca la prova, concreta e specifica 1) che il servizio (di mera esecuzione) prestato in favore del cliente in occasione del
(singolo e specifico) ordine di investimento concretamente dedotto sia stato
15 effettivamente assunto su iniziativa di quest'ultimo, 2) che il potenziale cliente sia stato chiaramente informato che, nel prestare tale servizio (di mera esecuzione),
l'intermediario non è tenuto a valutare l'appropriatezza dell'investimento e che, dunque,
l'investitore non beneficia della protezione offerta dalle norme generali che lo riguardano, 3) che l'intermediario abbia agito nel rispetto degli obblighi previsti dalla legge in materia di conflitti di interesse;
in relazione al primo presupposto, peraltro, la sola provenienza dell'ordine dal cliente è del tutto insufficiente ad attestare l'effettiva e incontroversa riconducibilità al cliente dell'iniziativa riferita allo specifico ordine di investimento dedotto in giudizio. (Nella specie, la S.C. ha confermato l'impugnata sentenza di condanna al risarcimento dei danni, essendosi l'intermediario limitato a produrre il contratto, sottoscritto dal cliente, recante l'indicazione che "il servizio è prestato su iniziativa del Cliente" e che "l'intermediario rispetta gli obblighi in materia di conflitto di interesse", ed un atto di autorizzazione nel quale il cliente comunicava
"di essere stato adeguatamente informato della policy sul conflitto di interessi adottata"). (Cass. Sez. 3, 14/11/2023, n. 31712, Rv. 669474 - 01).
Nella specie, oltre a difettare l'indicazione che il servizio era prestato su iniziativa del cliente, al contrario, come riconosciuto dalla stessa parte appellante, “E' pacifico che le parti hanno concluso nel corso del 2006 un contratto di deposito amministrato e di negoziazione, ricezione e trasmissione di strumenti finanziari come si evince dal documento n.ro 2 allegato in primo grado” (appello pag. 17). Inoltre, è stato fornito alla cliente un giudizio di appropriatezza sull'investimento effettuato oltre ad un servizio accessorio c.d. chiari di cui infra. CP_5
Per il primo acquisto 13.08.2007, (doc. 8 DB) la banca si è limitata a comunicare alla cliente (che ha effettuato l'acquisto in filiale allo sportello) l'esistenza di un potenziale conflitto di interessi fornendo una descrizione del titolo che nulla evidenzia in relazione alle caratteristiche del titolo:
16 Per i successivi investimenti (doc. 9 a 11 DB) la banca ha comunicato il conflitto di interessi (cfr. doc. 10 investimento del 13.02.2008) ed una descrizione del titolo dal quale non si traggono elementi utili e concreti circa la natura del prodotto:
17 Dall'esame del documento emerge come, contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante, il coefficiente di rischio dell'investimento sia stato indicato quale medio basso.
Solo per l'acquisto effettuato il 3.12.2007 (doc. 9 DB) pur essendo stato espresso il giudizio in termini di appropriatezza, il livello di rischio era stato descritto come elevato (da 2 medio basso a 3 medio) senza alcuna ulteriore informazione aggiuntiva che potesse giustificare tale mutamento:
Per l'acquisto del 15 febbraio 2008 (doc. 11 DB), è stato espresso dalla banca un giudizio di inappropriatezza senza alcuna indicazione a chiarimento:
18 Come per tutti gli altri acquisti, nella sezione “Warning ordine” era inserita la dicitura:
Il livello di rischio, a differenza dell'acquisto del 3.12.2007, è indicato quale medio basso:
La banca, dunque, non solo ha indicato il livello di rischio dell'operazione quale
“basso”, ma a corredo dell'operazione ha comunicato alla cliente di avere aderito ad
19 una iniziativa studiata proprio per gli investimenti a “basso rischio” (come quello effettuato dalla stessa visto livello di rischio comunicato all'investitrice in CP_1
sede di acquisto), impegnandosi ad avvisare i clienti di DB “qualora si dovesse verificare un peggioramento della rischiosità”. Nel caso in esame, nonostante si sia verificato un peggioramento (fatto non contestato avendo espresso DB un giudizio di inappropriatezza), tale avviso volto a rendere edotto il cliente sull'andamento dell'investimento non è stato dato.
Risulta al contrario che, in relazione all'ultimo acquisto (effettuato a soli due giorni di distanza da quello del 13.02.2008) e nonostante il giudizio di inappropriatezza, DB ha mantenuto la medesima descrizione dei titoli (integralmente sovrapponibile a quella dei documenti precedenti) e indicato lo stesso livello di rischio (Doc. 11):
Anche per l'ultima negoziazione è stato inserito il riferimento all'iniziativa “patti chiari”:
20 Risulta, pertanto, che non solo la banca non abbia fornito alla cliente le informazioni dovute omettendo di informarla sulla reale natura e caratteristiche del titolo obbligazionario, ma abbia fornito informazioni contraddittorie tali da disorientare la cliente, e di comunicare alla cliente il peggioramento della rischiosità dei pregressi investimenti.
Alla luce della documentazione prodotta correttamente, è stata ritenuta la sussistenza del nesso causale tra l'omessa informazione e il pregiudizio subito non potendo, come insegnato dalla Giurisprudenza “In materia di contratti di intermediazione finanziaria,
l'inottemperanza dell'intermediario agli obblighi informativi cui è tenuto fa insorgere la presunzione di sussistenza del nesso di causalità tra detto inadempimento e il pregiudizio lamentato dall'investitore, la cui prova contraria, a carico del primo, non può consistere nella dimostrazione di una generica propensione al rischio da parte
21 dell'investitore, desunta anche da scelte rischiose pregresse, perché anche l'investitore speculativamente orientato e disponibile ad assumersi rischi deve poter valutare la sua scelta speculativa e rischiosa nell'ambito di tutte le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato, alla luce dei fattori di rischio che gli siano stati segnalati”. (Cass. Sez. 1,
12/05/2023, n. 12990, Rv. 667897 - 01).
Tale comportamento omissivo e commissivo assume rilevanza anche in ordine al primo motivo di appello incidentale, non potendosi condividere quanto ritenuto dal giudice di prime cure che “in occasione dell'acquisto sub a4) (del 15.2.08) risulta che la banca abbia segnalato all'attrice che l'operazione risultava “non appropriata”, evidentemente sulla base di informazioni finanziarie pervenute al ceto bancario (docc. 11 banca e 7 ter attrice) e segnalando altresì il conflitto di interesse;
▪ che malgrado tale warning,
l'operazione venne comunque portata a termine dall'attrice, che quindi di nulla si può dolere”.
Come risulta dai documenti esaminati all'investitrice furono sottoposte informazioni incomplete contraddittorie in violazione degli obblighi informativi previsti dal d.lgs. n.
58 del 1998 e dalle relative prescrizioni di cui al regolamento Consob n. 11522 del
1998 e successive modificazioni.
Peraltro, l'obbligo informativo non è eliso o escluso neppure in presenza di una segnalazione di non adeguatezza o non appropriatezza: “In tema di intermediazione finanziaria, l'obbligo informativo a carico dell'intermediario sussiste, anche al di fuori di una negoziazione diretta in contropartita, nel caso di negoziazione diretta per conto del cliente, rientrando tale operazione a pieno titolo tra "i servizi e attività di investimento" di cui all'art. 1, comma 5, lett. b) T.U.F. La violazione di tale obbligo non può ritenersi esclusa neanche in presenza di una segnalazione di non adeguatezza e di non appropriatezza, gravando sull'intermediario anche un autonomo obbligo di prestare all'investitore il corredo informativo relativo allo specifico strumento finanziario, evidenziandone le caratteristiche ed i rischi specifici. (In attuazione del predetto principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza del giudice di merito che
22 aveva ritenuto adempiuto l'obbligo informativo da parte della banca per il servizio di consulenza finanziaria prestata al cliente per l'acquisto di obbligazioni Lehman
Brothers, sulla base della sottoscrizione da parte di questo di un ordine di acquisto nel quale era evidenziata la non adeguatezza dell'investimento, ritenendo che nella specie, trattandosi di operazione autonomamente richiesta dal cliente, non fosse dovuta alcuna valutazione sull'appropriatezza dell'investimento, né alcuna informazione sullo specifico prodotto finanziario). (Cass. Sez. 1, 05/05/2022, n. 14208, Rv. 664868 - 01).
Inoltre, l'obbligo informativo non è eliso o escluso neppure in presenza di un investitore “esperto”: come chiarito dalla Suprema Corte, infatti, “In tema di intermediazione finanziaria, gli obblighi sanciti "ratione temporis" dall'art. 21 del d.lgs.
n. 58 del 1998 e dall'art. 28, commi 1 e 2, del Reg. Consob n. 11522 del 1998, non vengono meno nei confronti dell'investitore aduso ad operazioni finanziarie a rischio elevato, risultanti dalla sua condotta pregressa, seguitando a rispondere l'obbligo informativo all'obiettivo del riequilibrio dell'asimmetria del patrimonio conoscitivo- informativo delle parti in favore dell'investitore medesimo, al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole”. (Cass. Sez. 1, 06/12/2022, n. 35789, Rv. 666136 - 02).
In accoglimento del primo motivo di appello incidentale, pertanto, deve essere ordinata i)la risoluzione del contratto di acquisto del 15.02.2008 delle obbligazioni emesse da
IT holding spa denominate 9.875 ITHOLD 12) e ii) la conseguente condanna di DB al pagamento della somma di euro 7.731,12 oltre interessi legali dal 17.11.2016 al saldo.
TERZO MOTIVO: Erronea decisione della sentenza di primo grado con riferimento all'applicazione degli artt. 1453, 1458 e 2033 c.c. in considerazione del rigetto della domanda riconvenzionale formulata dalla di restituzione delle Pt_2
cedole incassate dalla signora sui titoli IT Holding posseduti a seguito CP_1
della risoluzione del contratto.
Il motivo a parere della Corte è fondato.
23 La banca convenuta in primo grado con memoria 183 precisava le proprie conclusioni come in comparsa di risposta chiedendo tempestivamente “in via riconvenzionale subordinata, per l'ipotesi di accoglimento delle domande attoree, sotto il profilo della nullità, ordinare all'attore la restituzione dei titoli di cui alla presente controversia, con compensazione del controvalore degli interessi percepiti "medio tempore" in ragione della durata del possesso dei titoli stessi”.
Secondo costante giurisprudenza della Suprema Corte cui questa Corte intende conformarsi “Quando sia dichiarata la risoluzione del contratto d'investimento in valori mobiliari, si ingenerano tra le parti reciproci obblighi restitutori, dovendo l'intermediario restituire l'intero capitale investito, mentre l'investitore è obbligato alla restituzione del valore delle cedole corrisposte e dei titoli acquistati, secondo la disciplina di cui all'art. 2038 c.c.; i reciproci crediti vantati dalle parti, ove ne ricorrano i presupposti, possono compensarsi legalmente, ai sensi dell'art. 1243 c.c. (In applicazione del principio, la Corte, cassando la pronuncia impugnata ha prescritto alla
Corte d'Appello in sede di rinvio: di valutare le domande restitutorie con riguardo, rispettivamente, alla somma originariamente investita ed alle cedole ed ai titoli oggetto dell'investimento; di verificare se i titoli fossero ancora nella disponibilità degli investitori;
di verificare la sussistenza dei presupposti della compensazione nei limiti della coesistenza dei crediti;
di statuire sulla domanda risarcitoria con riguardo al danno eventualmente residuato agli investitori dopo aver proceduto alle restituzioni dovute.)”
(Cass. Sez. 1, 30/01/2019, n. 2661, Rv. 652415 - 01).
La banca ha fornito la prova (all. 6) di avere corrisposto cedole per un totale di euro
1.722,92. (“laddove si rileva che in data 16 maggio 2007 la correntista ha percepito cedole per euro 1.293,49 sul prodotto con codice ISIN XS0203896567 (obbligazioni
IT Holding) e che in data 16 novembre 2007 ha percepito cedole per euro 429,43 sul prodotto con codice ISIN XS0203896567 (obbligazioni IT Holding)”. Si tratta, peraltro, di circostanza non contestata specificamente da parte appellante.
24 In accoglimento del presente motivo deve essere pertanto essere ordinata la restituzione delle cedole corrisposte e, dunque, disposta la restituzione di euro 1.722,92.
QUARTO MOTIVO: Erronea decisione della sentenza di primo grado in relazione alla mancata ammissione delle prove testimoniali per interrogatorio formale e testi richieste da con la memoria istruttoria depositata. Parte_1
Violazione dell'art. 2697 c.c
La parte appellante lamenta che il rigetto delle istanze istruttorie configurerebbe un vizio di motivazione della sentenza incidendo sul ritenuto difetto probatorio in capo alla banca che si era offerta di provare le circostanze relative all'assolvimento dell'obbligo informativo per testi.
Ad avviso della Corte il motivo non è accoglibile.
Preliminarmente la Corte osserva come il Tribunale abbia esaminato le istanze istruttorie giudicandole superflue. Inoltre, come chiarito dalla Giurisprudenza, “Il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui esso investa un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa o non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la "ratio decidendi" risulti priva di fondamento”. (Cass. Sez. L., 01/07/2024, n. 18072, Rv. 671851 - 01).
Nella specie le prove testimoniali dedotte nulla aggiungevano in ordine all'assolvimento dell'obbligo informativo trattandosi di capitoli formulati genericamente (quali i capitoli da uno a sette oggetto anche di prove documentali) o relativi a fatti documentalmente provati (come il capitolo 8).
QUINTO MOTIVO: Erronea determinazione della condanna alle spese legali anche in ragione del rigetto di parte delle domande formulate da parte della
25 signora Richiesta di riforma in punto spese legali. Violazione dell'art. 92 CP_1
c.p.c.
L'appellante lamenta che il giudice di primo grado non abbia parzialmente compensato le spese di lite, pur in considerazione della soccombenza parziale dell'attrice in specie per il rigetto della domanda per l'acquisto effettuato presso banca per il quale CP_3
la banca convenuta aveva chiesto la condanna ex art. 96 c.p.c..
Il motivo ad avviso della Corte non è accoglibile.
Costituisce principio consolidato in Giurisprudenza che “In un processo con pluralità di domande contrapposte, in caso di soccombenza reciproca determinata dal parziale accoglimento di tali domande, al fine di individuare la parte "maggiormente soccombente" occorre confrontare il valore delle domande parzialmente accolte (e quindi non quello delle domande rispettivamente rigettate), cosicché deve ritenersi
"maggiormente soccombente" la parte la cui domanda accolta sia di minor valore.
(Cass. Sez. 3, 13/11/2023, n. 31444, Rv. 669470 - 01).” (Cass. Sez. U., 31/10/2022, n.
32061, Rv. 666063 - 01).
Nella specie la banca non aveva proposto domande contrapposte essendosi limitata a proporre “domanda riconvenzionale subordinata di restituzione dei Bond e degli interessi maturati”. La domanda dell'attrice è stata accolta parzialmente ed in particolare per euro 28.683,43 in relazione agli investimenti effettuati presso DB a fronte di una domanda dispiegata per euro 36.375,66. È stata respinta la domanda per euro 13.925,35 per gli acquisti effettuati presso Correttamente, dunque, il CP_3
giudice di prime cure ha valutato come “prevalente” la soccombenza della banca.
Tanto premesso, ritenutane la fondatezza l'appello PRINCIPALE deve essere accolto entro i limiti sopra specificati.
APPELLO INCIDENTALE
PRIMO MOTIVO: IN RELAZIONE ALL'INVESTIMENTO A4, (prod 4 citazione)
26 L'appellante incidentale si duole che con riferimento all'investimento del 15.02.2008 il giudice abbia respinto la domanda in virtù della somministrazione dell'informazione relativa all'inappropriatezza dell'acquisto.
Secondo parte appellante la sentenza sarebbe erronea in quanto: i)“Nessun documento e/o prova è stata prodotta in relazione all'informativa data alla Guerra del peggioramento del titolo”; ii) “La banca che aveva espressamente proposto alla Sig.ra
“obbligazioni con poco rischio ed a basso rendimento” (confermato dalla CP_1
comunicazione del livello di rischio contenuto nel documento come “BASSO
RISCHIO – BASSO RENDIMENTO: N ASSET CLASS 2”non ha rispettato né la normativa di settore né il suo impegno contrattuale”;. iii) la banca nel “contratto di negoziazione sottoscritto con la Dott.ssa e prodotto da controparte si era CP_1
impegnata a comunicare alla stessa se i titoli da lei acquistati avessero superato il 50% di perdita” (appello incidentale pagg. 43 e segg.).
Il motivo ad avviso della Corte è il primo motivo di appello incidentale è fondato e deve essere accolto, come già illustrato nell'esame del terzo motivo di appello principale.
SECONDO MOTIVO: Si ritiene di domandare all'Ill.ma Corte D'appello di
Genova la revisione della sentenza nella parte in cui ha dichiarato la carenza di legittimazione passiva per i titoli acquistati dalla Sig.ra presso la CP_1 CP_3
per ottenere, anche per tali ordini, il risarcimento del danno da parte della Banca convenuta.
Per parte appellante incidentale DB sarebbe responsabili anche per l'acquisto dei medesimi titoli effettuati presso BANCA CARIGE in quanto “che Parte_1
rimane responsabile di tutta la fase precontrattuale, in riferimento all'omesso obbligo d'informazione c.d. attiva circa la natura, i rischi e le implicazioni della singola operazione”. (appello incidentale pag. 75).
Il motivo ad avviso della Corte non è accoglibile.
27 Preliminarmente la Corte osserva che l'appellante incidentale non allegato alcun elemento in ordine all'investimento effettuato presso tranne la contabile di CP_3
acquisto. La deduzione attorea (responsabilità precontrattuale di DB che avrebbe condizionato l'acquisto delle medesime obbligazioni presso banca non è stata CP_3
dunque provata né la parte si è offerta di farlo per tramite di mezzi probatori. Inoltre, come ritenuto correttamente dal giudice di prime cure si tratta di contratti autonomi stipulati con soggetti diversi.
Tanto premesso, ritenutane la fondatezza, l'appello INCIDENTALE deve essere accolto entro i limiti sopra specificati.
SPESE
Quanto alle spese di lite, la Corte osserva che l'appello principale risulta parzialmente fondato solo in relazione all'omessa restituzione del valore delle cedole corrisposte conseguenti alla dichiarazione di risoluzione;
quanto all'appello incidentale lo stesso risulta accolto parzialmente solo con riferimento all'acquisto effettuato presso il 15.02.2008. In definitiva l'accoglimento dell'appello Parte_1
principale e di quello incidentale non comporta una modificazione sostanziale dell'esito complessivo della lite avutosi in primo grado (per l'affermazione che “La decisione dell'impugnazione sulla questione principale può comportare la modificazione, in virtù del cosiddetto "effetto espansivo interno" anche della questione dipendente (nella specie, riguardante le spese di lite del primo grado), pur se autonoma e non investita da specifica censura;
tale "modificabilità" dei capi di sentenza autonomi ma dipendenti da altro capo, costituendo un'eccezione al principio della formazione del giudicato in mancanza di impugnazione, va applicata con estremo rigore, dovendosi perciò escludere che l'impugnazione della statuizione sulla questione principale rimetta in ogni caso in discussione la decisione sulla questione dipendente, attribuendo perciò sempre al giudice dell'impugnazione il potere di deciderla nuovamente e autonomamente, posto che ciò potrà e dovrà accadere solo ove sia imposto dal tenore della decisione relativa all'impugnazione principale, ossia quando tale ultima decisione
28 si ponga in contrasto con quella sulla questione dipendente. In tal caso, la direzione e i limiti dell'intervento consentito al giudice dell'impugnazione sulla statuizione dipendente non colpita da impugnazione non potranno che dedursi dalle necessità di coerenza imposte dalla decisione sulla questione principale e dai motivi posti a sostegno della medesima” (Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 23985 del 26/09/2019, Rv.
655106 – 01; Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 28136 del 05/10/2023, Rv. 669125 – 01)
Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., valutato l'esito complessivo della vicenda processuale e considerata l'accoglimento in misura estremamente ridotta delle domande formulate dall'appellante e dall'appellante incidentale, debbono essere integralmente compensate le spese di lite del presente grado di giudizio tra le parti (Cass. Sez. U., 31/10/2022, n.
32061, Rv. 666063 – 01).
P. Q. M.
La Corte di Appello
Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando,
in parziale accoglimento dell'appello principale proposto da Parte_1
, in parziale accoglimento dell'appello incidentale proposto da
[...] [...]
. in parziale riforma della sentenza impugnata pronunciata inter partes CP_1
dal Tribunale di Genova in composizione monocratica,
1. dichiara tenuta e condanna a restituire a Controparte_1 Parte_1
l'importo di € 1.722,92, oltre agli interessi dalla data della domanda al
[...]
saldo;
2. dichiara risolto il contratto di acquisto del 15.02.2008 delle obbligazioni IT holding spa denominate 9.875 ITHOLD 12);
3. dichiara tenuta e condanna al pagamento in favore di Parte_1
della somma di euro 7.731,12 oltre interessi legali dal Controparte_1
17.11.2016 al saldo;
29 4. conferma nel resto la sentenza impugnata;
5. spese del presente grado integralmente compensate.
Genova, 18/06/2025.
Il Consigliere estensore
Dott. Francesca Traverso
30
Il Presidente
Dott. Riccardo Baudinelli