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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 12/06/2025, n. 241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 241 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. 799/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Stefania DEIANA - Presidente
Dott.ssa Elisabetta CARTA - Giudice rel
Dott.ssa Marta GUADALUPI - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata avente ad oggetto “modifica delle condizioni di separazione” promossa con ricorso congiunto depositato in data 07/03/2025 da:
nato ad [...] il [...] (C.F. ,) e Parte_1 C.F._1 [...]
, nata ad [...] il [...] (C.F. ), ai fini del presente Parte_2 C.F._2 giudizio, entrambi elett.te domiciliati in Sassari in Via Pasquale Paoli n. 40 presso lo studio dell'Avv.
Antonio Lecis (C.F. che li rappresenta e difende giusta procura speciale C.F._3 conferita su supporto cartaceo
RICORRENTI nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti, con ricorso congiunto ex art. 473-bis comma 51 c.p.c., depositato in data 07/03/2025 hanno rappresentato:
1) di aver contratto matrimonio concordatario in Alghero il 21/05/2000 (atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 34, Parte 2, Seria A, Uff. 1, anno 2000) e che dall'unione coniugale era nato il figlio in data 04.06.01; Per_1
pagina 1 di 2 2) che l'intestato Tribunale, con decreto di omologazione del 08/05/2020, n. 4558/2020, RG
4067/2019, aveva pronunciato la separazione personale tra le parti, ponendo a carico del Pt_1 un assegno di mantenimento in favore della pari ad euro 300,00 e in favore del figlio di Pt_2 euro 200,00;
3) che successivamente alla separazione erano mutate le condizioni di fatto che avevano determinato l'obbligo di versare in capo al il mantenimento in favore della coniuge. Pt_1
I ricorrenti hanno perciò chiesto la parziale modifica delle predette condizioni domandando revocarsi il mantenimento in favore della moglie che ha dichiarato di rinunciarvi, Parte_2 confermando nel resto quanto stabilito con il decreto di omologa di separazione personale n. 4558/2020
(previsione di un assegno mensile a titolo di mantenimento del figlio pari ad € 200,00 rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT che il padre corrisponderà, entro il giorno 5 di ogni mese, alla moglie ). Parte_2
Le parti hanno confermato le condizioni concordate con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 22 maggio 2025 e la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
***
Il Tribunale, rilevato che sussistono i presupposti per accogliere le conclusioni congiunte, dispone conformemente all'accordo delle parti.
L'accordo delle parti e la natura della causa giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza
1) dispone conformemente all'accordo delle parti;
2) compensa interamente fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 10 giugno 2025.
Il Presidente Il Giudice rel.
Dott.ssa Stefania Deiana Dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Stefania DEIANA - Presidente
Dott.ssa Elisabetta CARTA - Giudice rel
Dott.ssa Marta GUADALUPI - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata avente ad oggetto “modifica delle condizioni di separazione” promossa con ricorso congiunto depositato in data 07/03/2025 da:
nato ad [...] il [...] (C.F. ,) e Parte_1 C.F._1 [...]
, nata ad [...] il [...] (C.F. ), ai fini del presente Parte_2 C.F._2 giudizio, entrambi elett.te domiciliati in Sassari in Via Pasquale Paoli n. 40 presso lo studio dell'Avv.
Antonio Lecis (C.F. che li rappresenta e difende giusta procura speciale C.F._3 conferita su supporto cartaceo
RICORRENTI nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti, con ricorso congiunto ex art. 473-bis comma 51 c.p.c., depositato in data 07/03/2025 hanno rappresentato:
1) di aver contratto matrimonio concordatario in Alghero il 21/05/2000 (atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 34, Parte 2, Seria A, Uff. 1, anno 2000) e che dall'unione coniugale era nato il figlio in data 04.06.01; Per_1
pagina 1 di 2 2) che l'intestato Tribunale, con decreto di omologazione del 08/05/2020, n. 4558/2020, RG
4067/2019, aveva pronunciato la separazione personale tra le parti, ponendo a carico del Pt_1 un assegno di mantenimento in favore della pari ad euro 300,00 e in favore del figlio di Pt_2 euro 200,00;
3) che successivamente alla separazione erano mutate le condizioni di fatto che avevano determinato l'obbligo di versare in capo al il mantenimento in favore della coniuge. Pt_1
I ricorrenti hanno perciò chiesto la parziale modifica delle predette condizioni domandando revocarsi il mantenimento in favore della moglie che ha dichiarato di rinunciarvi, Parte_2 confermando nel resto quanto stabilito con il decreto di omologa di separazione personale n. 4558/2020
(previsione di un assegno mensile a titolo di mantenimento del figlio pari ad € 200,00 rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT che il padre corrisponderà, entro il giorno 5 di ogni mese, alla moglie ). Parte_2
Le parti hanno confermato le condizioni concordate con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 22 maggio 2025 e la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
***
Il Tribunale, rilevato che sussistono i presupposti per accogliere le conclusioni congiunte, dispone conformemente all'accordo delle parti.
L'accordo delle parti e la natura della causa giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza
1) dispone conformemente all'accordo delle parti;
2) compensa interamente fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 10 giugno 2025.
Il Presidente Il Giudice rel.
Dott.ssa Stefania Deiana Dott.ssa Elisabetta Carta
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