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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIV, sentenza 28/01/2026, n. 1399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1399 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1399/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 14, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GARZO ELISABETTA, Presidente e Relatore
CICCARELLA ANTONELLA, Giudice
PALLIGGIANO GIANMARIO, Giudice
in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 23161/2024 depositato il 28/11/2024
proposto da
Cala Degli RA Srl Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Casamicciola Terme - Via Principessa Margherita 62 80074 Casamicciola Terme NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Pe - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - INVITO AL PAGAMENTO n. 404851240000046442 TARI 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Si riporta al ricorso ed insiste per l'accoglimento.
Resistente/Appellato: Si riporta alle controdeduzioni ed insiste per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorre la società "CALA DEGLI ARAGONESI" srl, con sede in Ischia alla Indirizzo_1, in persona del legale rappresentante p.t., avverso il Comune di CASAMICCIOLA TERME (NA), in persona del Sindaco, legale rappresentante p.t., e la SO.G.E.T. s.p.a. - Società di Gestione Entrate e Tributi, in persona del legale rappresentante p.t., per l'annullamento dell'invito al pagamento TARI anno 2024 del 29.8.2024 con cui è richiesto l'importo complessivo di Euro 55.876,00 e di ogni altro atto connesso e consequenziale, comunque lesivo della posizione giuridica della ricorrente.
In via incidentale, insiste per la declaratoria di illegittimità della tariffa applicata (<<16, porti turistici e commerciali>>).
La ricorrente Cala degli RA, premesso di essere titolare, unitamente al Comune di Casamicciola
Terme, della concessione demaniale marittima n. 21, anno 2008,rep. n. 763, rilasciata il 2.4.2008 dalla
Regione Campania (all. 21), avente ad oggetto un area demaniale marittima nel porto di Casamicciola
Terme, della estensione complessiva di mq. 45.446,15, di cui mq. 35.349,58 di aree a mare e 10.096,57 di aree a terra, allo scopo di effettuare l'adeguamento funzionale e la gestione dell'attività di ormeggio nel porto predetto, a sostegno del gravame assume:
• Nullità dell'avviso di pagamento per omessa notifica dell'avviso di accertamento;
• Difetto di motivazione;
• Carenza di potere impositivo.
• Illegittimità della tariffa (categoria 16) applicata alle aree interessate peraltro erroneamente considerate nella loro consistenza;
• Altre illegittimità dell'atto impositivo;
Nelle memorie depositate in corso di giudizio eccepisce altresì la carenza di legittimazione in capo alla
SOGET S.p.A.
Si è costituita la SOGET S.p.A. chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso, ovvero, in via subordinata, la rideterminazione dell'importo dovuto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva preliminarmente il Collegio che, come emerge dalla documentazione prodotta in atti, la presente vicenda , relativa alla pretesa creditoria a titolo di TARI fatta valere dalla SOGET S.p.A. per l'annualità di imposta 2024, è perfettamente analoga alle controversie già decise con sentenze di primo grado per le annualità di imposta 2021 (sentenza n.9157/2023) e 2022 (sentenza n.1858/2024).
Questa Corte, premesso di condividere e fare proprie le osservazioni riportate nella parte narrativa della sentenza n.9157/23 nonchè le conclusioni assunte dal Collegio, osserva:
- le contestazioni in ordine alla validità delle delibere comunali e sul regolamento e la legittimità della tariffa TARI applicata alle aree interessate (n.16 "porto turistico e commerciale") sono fondate anche per il
2024 posto che la tariffa 16 del regolamento TARI a seguito di ricorso straordinario al Capo dello Stato e relativo pare del Consiglio di Stato n.2754 del 4.11.2019 è stata annullata per genericità e pertanto non è più applicabile spiegando tale pronuncia i suoi effetti anche per gli anni successivi "giacchè ciò che è stato censurato dal Capo dello Stato è il crietrio (generico e promiscuo) adottato dall'ente territoriaale per determinare la tariffa applicabile anche negli anni a venire".
I profili di doglianza dedotti dalla società ricorrente anche per l'annualità 2024, non essendo intervenuta alcun variazione in fatto ed in diritto, confermano la fondatezza delle censure dedotte in ordine al difetto di istruttoria e di motivazione dell'invito impugnato con consegunete annullamento dello stesso e degli altri atti che abbiano inciso illegittimamente sulle posizioni giuridiche soggettive della società ricorrente.
Pertanto, il Comune di Casamicciola, non costituito nel presente giudizio, dovrà adottare una nuova tariffa da applicare anche alla ricorrente tenedo conto della superficie tassabile occupata e della concreta consistenza delle aree adibite e soggette all'effettivo servizio.
La rilevanza giuridica delle questioni trattate, già oggetto di numerose pronunce, legittimano una compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
sciogliendo la riserva, così provvede: accoglie il ricorso e compensa le spese
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 14, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GARZO ELISABETTA, Presidente e Relatore
CICCARELLA ANTONELLA, Giudice
PALLIGGIANO GIANMARIO, Giudice
in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 23161/2024 depositato il 28/11/2024
proposto da
Cala Degli RA Srl Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Casamicciola Terme - Via Principessa Margherita 62 80074 Casamicciola Terme NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Pe - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - INVITO AL PAGAMENTO n. 404851240000046442 TARI 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Si riporta al ricorso ed insiste per l'accoglimento.
Resistente/Appellato: Si riporta alle controdeduzioni ed insiste per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorre la società "CALA DEGLI ARAGONESI" srl, con sede in Ischia alla Indirizzo_1, in persona del legale rappresentante p.t., avverso il Comune di CASAMICCIOLA TERME (NA), in persona del Sindaco, legale rappresentante p.t., e la SO.G.E.T. s.p.a. - Società di Gestione Entrate e Tributi, in persona del legale rappresentante p.t., per l'annullamento dell'invito al pagamento TARI anno 2024 del 29.8.2024 con cui è richiesto l'importo complessivo di Euro 55.876,00 e di ogni altro atto connesso e consequenziale, comunque lesivo della posizione giuridica della ricorrente.
In via incidentale, insiste per la declaratoria di illegittimità della tariffa applicata (<<16, porti turistici e commerciali>>).
La ricorrente Cala degli RA, premesso di essere titolare, unitamente al Comune di Casamicciola
Terme, della concessione demaniale marittima n. 21, anno 2008,rep. n. 763, rilasciata il 2.4.2008 dalla
Regione Campania (all. 21), avente ad oggetto un area demaniale marittima nel porto di Casamicciola
Terme, della estensione complessiva di mq. 45.446,15, di cui mq. 35.349,58 di aree a mare e 10.096,57 di aree a terra, allo scopo di effettuare l'adeguamento funzionale e la gestione dell'attività di ormeggio nel porto predetto, a sostegno del gravame assume:
• Nullità dell'avviso di pagamento per omessa notifica dell'avviso di accertamento;
• Difetto di motivazione;
• Carenza di potere impositivo.
• Illegittimità della tariffa (categoria 16) applicata alle aree interessate peraltro erroneamente considerate nella loro consistenza;
• Altre illegittimità dell'atto impositivo;
Nelle memorie depositate in corso di giudizio eccepisce altresì la carenza di legittimazione in capo alla
SOGET S.p.A.
Si è costituita la SOGET S.p.A. chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso, ovvero, in via subordinata, la rideterminazione dell'importo dovuto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva preliminarmente il Collegio che, come emerge dalla documentazione prodotta in atti, la presente vicenda , relativa alla pretesa creditoria a titolo di TARI fatta valere dalla SOGET S.p.A. per l'annualità di imposta 2024, è perfettamente analoga alle controversie già decise con sentenze di primo grado per le annualità di imposta 2021 (sentenza n.9157/2023) e 2022 (sentenza n.1858/2024).
Questa Corte, premesso di condividere e fare proprie le osservazioni riportate nella parte narrativa della sentenza n.9157/23 nonchè le conclusioni assunte dal Collegio, osserva:
- le contestazioni in ordine alla validità delle delibere comunali e sul regolamento e la legittimità della tariffa TARI applicata alle aree interessate (n.16 "porto turistico e commerciale") sono fondate anche per il
2024 posto che la tariffa 16 del regolamento TARI a seguito di ricorso straordinario al Capo dello Stato e relativo pare del Consiglio di Stato n.2754 del 4.11.2019 è stata annullata per genericità e pertanto non è più applicabile spiegando tale pronuncia i suoi effetti anche per gli anni successivi "giacchè ciò che è stato censurato dal Capo dello Stato è il crietrio (generico e promiscuo) adottato dall'ente territoriaale per determinare la tariffa applicabile anche negli anni a venire".
I profili di doglianza dedotti dalla società ricorrente anche per l'annualità 2024, non essendo intervenuta alcun variazione in fatto ed in diritto, confermano la fondatezza delle censure dedotte in ordine al difetto di istruttoria e di motivazione dell'invito impugnato con consegunete annullamento dello stesso e degli altri atti che abbiano inciso illegittimamente sulle posizioni giuridiche soggettive della società ricorrente.
Pertanto, il Comune di Casamicciola, non costituito nel presente giudizio, dovrà adottare una nuova tariffa da applicare anche alla ricorrente tenedo conto della superficie tassabile occupata e della concreta consistenza delle aree adibite e soggette all'effettivo servizio.
La rilevanza giuridica delle questioni trattate, già oggetto di numerose pronunce, legittimano una compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
sciogliendo la riserva, così provvede: accoglie il ricorso e compensa le spese