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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 13/02/2025, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3938/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maurizio Marchesini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3938/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DI Parte_1 C.F._1 MARINO MARCO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA FARINI N. 24 40124 BOLOGNA presso il difensore avv. DI MARINO MARCO
ATTORE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio degli Controparte_1 P.IVA_1 Avv.ti BERTUCCELLI ELISA, BAZZONI DANIELA ( ) VIA DE' C.F._2 CASTAGNOLI N. 1 BOLOGNA, ( ) VIA DE' Controparte_2 C.F._3 CASTAGNOLI N. 1 BOLOGNA, ( ) VIA DE' Controparte_3 C.F._4
CASTAGNOLI N.
1 - C/O 40100 BOLOGNA, , elettivamente domiciliato Controparte_4 in INDIRIZZO TELEMATICO BOLOGNA presso il difensore avv. BERTUCCELLI ELISA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 14-11-2024, conveniva in giudizio il Parte_1
, dinanzi al Tribunale di Bologna in composizione Controparte_1 monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro.
pagina 1 di 4 Affermava di essere docente iscritta nelle GPS provinciali per le supplenze, e di avere prestato servizio alle dipendenze del , negli anni Controparte_1 scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, in Istituti Scolastici della Provincia di Bologna in virtù di successivi contratti a tempo determinato, tutti dal mese di settembre al 30 giugno e comunque per più di 180 giorni.
Lamentava di non aver potuto usufruire, in quanto docente a tempo determinato, dell'erogazione della somma di Euro 500,00 annui di cui all'art. 1 comma 121 legge N°107/2015 e pedissequi DPCM del 23-09-2015 e del 28-11-2016, da destinare all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali, c.d. carta elettronica del docente. Eccepiva l'illegittimità dell'esclusione dei docenti a tempo determinato dai destinatari del beneficio, per violazione degli artt. 63 e 64 CCNL Comparto Scuola, oltre che per violazione dei principi costituzionali di cui agli artt. 3, 35 e 97 Cost.
Chiedeva che il Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, accertato quanto in premessa, accertasse e dichiarasse il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di Euro 500,00 annui tramite la Carta Elettronica del Docente, per la formazione e l'aggiornamento del personale docente, e conseguentemente condannasse il CP_1 convenuto alla corresponsione alla stessa ricorrente del suddetto beneficio, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi Euro 2.500,00 oltre interessi legali.
Il tutto con vittoria di spese di giudizio. Si costituiva in giudizio il , eccependo in primo luogo Controparte_1 la prescrizione per l'anno 2019/2020. Nel merito affermava l'infondatezza complessiva delle domande della ricorrente, per le ragioni indicate in comparsa di costituzione e risposta. Il processo si svolgeva all'udienza del 10-02-2025.
Venivano acquisiti i documenti prodotti dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con riferimento all'eccezione di prescrizione per l'anno scolastico 2019/2020, osserva il
Tribunale che la stessa è fondata, posto che il primo atto interruttivo è avvenuto con la diffida del 23-10-2024, mentre la carta docenti era fruibile da parte della ricorrente, a far data dal 13-09-2019, e la ricorrente aveva preso servizio in data 16-09-2019.
Deve quindi essere respinta la domanda della ricorrente, con riferimento all'anno scolastico 2019/2020.
Nel merito della controversia, per i restanti anni scolastici, osserva il Tribunale che l'art. 1, comma 121, della Legge N°107/2015 ha istituito una carta elettronica, dell'importo nominale di 500,00 Euro, al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e valorizzarne le competenze professionali.
Il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il compito di definire i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 122. pagina 2 di 4 Successivamente l'art. 2 del Dpcm 32313 del 23 settembre 2015 ha statuito che tale somma poteva essere erogata solo ai docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che erano in periodo di formazione e prova, e tale condizione è stata ribadita con il successivo Dpcm del 28 novembre 2016. Nell'originaria previsione legislativa dunque, soltanto i docenti assunti a tempo indeterminato potevano beneficiare della carta elettronica, anche se assunti con contratto a tempo parziale ed anche qualora non venissero poi confermati in ruolo e tale beneficio copriva l'intero importo, anche se il docente fosse stato assunto in corso d'anno.
Nel caso in esame, la ricorrente, per il periodo in cui ha lavorato con contratti a tempo determinato, pur svolgendo mansioni identiche rispetto a quelle espletate dal personale di ruolo ed essendo stata sottoposta agli stessi obblighi formativi non ha usufruito del beneficio della carta elettronica, destinato allo sviluppo delle competenze professionali.
Tale diverso trattamento tra docenti assunti a tempo indeterminato e docenti precari, è privo di ragione oggettiva anche considerando che gli artt. 63 e 64 del CCNL Scuola del 29- 11-2007, nel disciplinare gli obblighi di formazione, non distinguono tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato. Sussiste poi un evidente contrasto con le clausole 4 e 6 dell'Accordo Quadro allegato alla
Direttiva Europea N°70 del 1999, stante il diverso trattamento tra docenti di ruolo e docenti con contratto a termine in relazione al beneficio in oggetto, e la questione della compatibilità della normativa italiana con il diritto eurocomunitario, è stata sottoposta alla CGUE, che con Ordinanza del 18 maggio 2022, emessa nella causa C-450/21 ha ritenuto che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del
Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
, e non al personale docente a tempo determinato di tale Controparte_1
, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500,00 CP_1 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza” Sul punto è poi intervenuto il Consiglio di Stato con la sentenza N°1842 del
18-03-2022, che ha fornito un'interpretazione conforme della complessiva normativa di fonte legislativa e negoziale tale da consentire il riconoscimento del beneficio anche ai lavoratori a termine. pagina 3 di 4 Sul punto è ultimamente intervenuta la sentenza della Suprema Corte di Cassazione
N°29961/2023, che ha puntualizzato la fondatezza e l'estensione del diritto azionato dal ricorrente. E' quindi fondata nel merito la domanda giudiziale proposta da per Parte_1 gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024.
Osserva poi il Tribunale che tale beneficio non ha natura retributiva e non si risolve in una attribuzione economica, bensì in una modalità di concorso alla formazione dei docenti.
Le spese del processo seguono la soccombenza e vengono liquidate in Euro 260,00 per compensi professionali, sulla base del d.m. 55/14 sui valori minimi, tenuto conto della natura seriale della controversia. Spese Generali, iva e cpa, seguono come per legge.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, dichiara che
[...] ha diritto ad usufruire della Carta Docenti per l'aggiornamento e la Parte_1 formazione del personale docente, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023
e 2023/2024, nella misura di Euro 500,00 per ciascun anno. Respinge la domanda della ricorrente per l'anno scolastico 2019/2020.
Condanna il convenuto al riconoscimento ed alla erogazione alla ricorrente, CP_1 tramite Carta Docente, del beneficio come sopra indicato, per gli anni scolastici 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria ex art. 22 comma 36 Legge N°724/1994, dalla mora al saldo.
Condanna il convenuto alla rifusione delle spese processuali a favore della CP_1 ricorrente, liquidate in Euro 260,00 per compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa. Riserva nel termine di gg.60, il deposito della motivazione.
Bologna 10-02-2025
IL GIUDICE
Dott. Maurizio Marchesini
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maurizio Marchesini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3938/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DI Parte_1 C.F._1 MARINO MARCO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA FARINI N. 24 40124 BOLOGNA presso il difensore avv. DI MARINO MARCO
ATTORE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio degli Controparte_1 P.IVA_1 Avv.ti BERTUCCELLI ELISA, BAZZONI DANIELA ( ) VIA DE' C.F._2 CASTAGNOLI N. 1 BOLOGNA, ( ) VIA DE' Controparte_2 C.F._3 CASTAGNOLI N. 1 BOLOGNA, ( ) VIA DE' Controparte_3 C.F._4
CASTAGNOLI N.
1 - C/O 40100 BOLOGNA, , elettivamente domiciliato Controparte_4 in INDIRIZZO TELEMATICO BOLOGNA presso il difensore avv. BERTUCCELLI ELISA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 14-11-2024, conveniva in giudizio il Parte_1
, dinanzi al Tribunale di Bologna in composizione Controparte_1 monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro.
pagina 1 di 4 Affermava di essere docente iscritta nelle GPS provinciali per le supplenze, e di avere prestato servizio alle dipendenze del , negli anni Controparte_1 scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, in Istituti Scolastici della Provincia di Bologna in virtù di successivi contratti a tempo determinato, tutti dal mese di settembre al 30 giugno e comunque per più di 180 giorni.
Lamentava di non aver potuto usufruire, in quanto docente a tempo determinato, dell'erogazione della somma di Euro 500,00 annui di cui all'art. 1 comma 121 legge N°107/2015 e pedissequi DPCM del 23-09-2015 e del 28-11-2016, da destinare all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali, c.d. carta elettronica del docente. Eccepiva l'illegittimità dell'esclusione dei docenti a tempo determinato dai destinatari del beneficio, per violazione degli artt. 63 e 64 CCNL Comparto Scuola, oltre che per violazione dei principi costituzionali di cui agli artt. 3, 35 e 97 Cost.
Chiedeva che il Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, accertato quanto in premessa, accertasse e dichiarasse il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di Euro 500,00 annui tramite la Carta Elettronica del Docente, per la formazione e l'aggiornamento del personale docente, e conseguentemente condannasse il CP_1 convenuto alla corresponsione alla stessa ricorrente del suddetto beneficio, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi Euro 2.500,00 oltre interessi legali.
Il tutto con vittoria di spese di giudizio. Si costituiva in giudizio il , eccependo in primo luogo Controparte_1 la prescrizione per l'anno 2019/2020. Nel merito affermava l'infondatezza complessiva delle domande della ricorrente, per le ragioni indicate in comparsa di costituzione e risposta. Il processo si svolgeva all'udienza del 10-02-2025.
Venivano acquisiti i documenti prodotti dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con riferimento all'eccezione di prescrizione per l'anno scolastico 2019/2020, osserva il
Tribunale che la stessa è fondata, posto che il primo atto interruttivo è avvenuto con la diffida del 23-10-2024, mentre la carta docenti era fruibile da parte della ricorrente, a far data dal 13-09-2019, e la ricorrente aveva preso servizio in data 16-09-2019.
Deve quindi essere respinta la domanda della ricorrente, con riferimento all'anno scolastico 2019/2020.
Nel merito della controversia, per i restanti anni scolastici, osserva il Tribunale che l'art. 1, comma 121, della Legge N°107/2015 ha istituito una carta elettronica, dell'importo nominale di 500,00 Euro, al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e valorizzarne le competenze professionali.
Il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il compito di definire i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 122. pagina 2 di 4 Successivamente l'art. 2 del Dpcm 32313 del 23 settembre 2015 ha statuito che tale somma poteva essere erogata solo ai docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che erano in periodo di formazione e prova, e tale condizione è stata ribadita con il successivo Dpcm del 28 novembre 2016. Nell'originaria previsione legislativa dunque, soltanto i docenti assunti a tempo indeterminato potevano beneficiare della carta elettronica, anche se assunti con contratto a tempo parziale ed anche qualora non venissero poi confermati in ruolo e tale beneficio copriva l'intero importo, anche se il docente fosse stato assunto in corso d'anno.
Nel caso in esame, la ricorrente, per il periodo in cui ha lavorato con contratti a tempo determinato, pur svolgendo mansioni identiche rispetto a quelle espletate dal personale di ruolo ed essendo stata sottoposta agli stessi obblighi formativi non ha usufruito del beneficio della carta elettronica, destinato allo sviluppo delle competenze professionali.
Tale diverso trattamento tra docenti assunti a tempo indeterminato e docenti precari, è privo di ragione oggettiva anche considerando che gli artt. 63 e 64 del CCNL Scuola del 29- 11-2007, nel disciplinare gli obblighi di formazione, non distinguono tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato. Sussiste poi un evidente contrasto con le clausole 4 e 6 dell'Accordo Quadro allegato alla
Direttiva Europea N°70 del 1999, stante il diverso trattamento tra docenti di ruolo e docenti con contratto a termine in relazione al beneficio in oggetto, e la questione della compatibilità della normativa italiana con il diritto eurocomunitario, è stata sottoposta alla CGUE, che con Ordinanza del 18 maggio 2022, emessa nella causa C-450/21 ha ritenuto che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del
Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
, e non al personale docente a tempo determinato di tale Controparte_1
, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500,00 CP_1 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza” Sul punto è poi intervenuto il Consiglio di Stato con la sentenza N°1842 del
18-03-2022, che ha fornito un'interpretazione conforme della complessiva normativa di fonte legislativa e negoziale tale da consentire il riconoscimento del beneficio anche ai lavoratori a termine. pagina 3 di 4 Sul punto è ultimamente intervenuta la sentenza della Suprema Corte di Cassazione
N°29961/2023, che ha puntualizzato la fondatezza e l'estensione del diritto azionato dal ricorrente. E' quindi fondata nel merito la domanda giudiziale proposta da per Parte_1 gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024.
Osserva poi il Tribunale che tale beneficio non ha natura retributiva e non si risolve in una attribuzione economica, bensì in una modalità di concorso alla formazione dei docenti.
Le spese del processo seguono la soccombenza e vengono liquidate in Euro 260,00 per compensi professionali, sulla base del d.m. 55/14 sui valori minimi, tenuto conto della natura seriale della controversia. Spese Generali, iva e cpa, seguono come per legge.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, dichiara che
[...] ha diritto ad usufruire della Carta Docenti per l'aggiornamento e la Parte_1 formazione del personale docente, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023
e 2023/2024, nella misura di Euro 500,00 per ciascun anno. Respinge la domanda della ricorrente per l'anno scolastico 2019/2020.
Condanna il convenuto al riconoscimento ed alla erogazione alla ricorrente, CP_1 tramite Carta Docente, del beneficio come sopra indicato, per gli anni scolastici 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria ex art. 22 comma 36 Legge N°724/1994, dalla mora al saldo.
Condanna il convenuto alla rifusione delle spese processuali a favore della CP_1 ricorrente, liquidate in Euro 260,00 per compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa. Riserva nel termine di gg.60, il deposito della motivazione.
Bologna 10-02-2025
IL GIUDICE
Dott. Maurizio Marchesini
pagina 4 di 4